Allegato A
Seduta n. 724 del 22/12/2005


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PROGETTO DI LEGGE: ARMANI ED ALTRI; BENVENUTO ED ALTRI; LETTIERI E BENVENUTO; LA MALFA ED ALTRI; DILIBERTO ED ALTRI; FASSINO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ANTONIO PEPE ED ALTRI; LETTA ED ALTRI; LETTIERI ED ALTRI; COSSA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GRANDI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI (APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294-B) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: PERROTTA (6103)

(A.C. 2436-B - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge sulla tutela del risparmio e sulla disciplina dei mercati finanziari si sono verificate talune sovrapposizioni di interventi emendativi, anche a causa dell'estrema durata dell'iter di approvazione;
tali circostanze hanno determinato difficoltà interpretative, in particolare con riferimento all'articolo 18, comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 4;
appare necessario garantire nel contempo sia l'indipendenza, sia la professionalità dei soggetti incaricati della revisione contabile,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa volta a prevedere, in via transitoria, che:
qualora l'incarico di revisione sia in corso nel primo triennio di mandato, il rinnovo sia possibile, al termine del primo triennio, per un periodo di sei anni, ulteriormente rinnovabili alla stessa società per un periodo non superiore a tre anni;
qualora l'incarico di revisione sia in corso nel secondo triennio di mandato, il rinnovo sia possibile, al termine del secondo triennio, alla stessa società per un periodo di sei anni;
qualora l'incarico di revisione sia in corso nel terzo triennio di mandato, il rinnovo sia possibile, al termine del terzo triennio, alla stessa società per un periodo non superiore a tre anni.
9/2436-B/1. Scherini, Zuin.

La Camera,
premesso che:
le associazioni dei consumatori hanno sostenuto notevoli battaglie a favore dei risparmiatori truffati;
all'articolo 27, comma 3, si specifica che «Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di


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entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanzari»,

impegna il Governo

a sentire le associazioni dei consumatori prima dell'adozione del decreto di cui in premessa.
9/2436-B/2. Perrotta.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca numerose misure a tutela dei risparmiatori;
il credito alle persone è una realtà di crescente importanza che contribuisce in maniera determinante al sostegno dell'economia, dei consumi e dei comparti commerciali ed industriali di vitale importanza per il nostro Paese;
in parallelo allo sviluppo dell'attività, purtroppo, però, si stanno diffondendo sempre più le frodi sul credito, creando grave pregiudizio per coloro i quali subiscono il furto della propria identità ed ingenerando pericolosi fenomeni di riciclaggio e di criminalità economica;
la legge 17 agosto 2005, n. 166, ha attribuito all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) competenze in materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo;
la sola repressione dei reati non è di per sé stessa sufficiente a contrastare la perdita di fiducia dei cittadini nello strumento di pagamento, qualunque esso sia, sostitutivo del contante e quindi risulta indispensabile fornire un livello di protezione tale da indurre gli utilizzatori a ricorrervi con assoluta tranquillità e senza doversi sottoporre alle estenuanti trafile burocratiche che si rendono necessarie per ottenere il riaccredito delle somme impropriamente attribuite, in caso di indebito utilizzo degli strumenti stessi da parte di terzi in malafede;
è necessario rafforzare la tutela nei confronti dei cittadini che normalmente amministrano i propri risparmi detenendoli in appositi conti bancari e mobilitandoli attraverso operazioni effettuate con mezzi diversi dal denaro;
è opportuno incrementare il livello di tutela esistente nel settore attraverso la possibilità di individuare idonei correttivi di carattere amministrativo volti a prevenire le frodi, nel mondo fisico e nel mondo on line, commesse utilizzando strumenti di pagamento diversi dal denaro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le misure necessarie a strutturare l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento che opera nell'ambito del Dipartimento del Tesoro, anche a livello dirigenziale generale, in modo da svolgere un ruolo attivo nel contrasto di tutte le forme di frode sul credito e di implementarlo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche necessarie per contrastare in tempi reali il grave fenomeno criminoso.
9/2436-B/3.(Testo modificato nel corso della seduta) Dell'Anna.

La Camera,
premesso che:
si rende necessario regolamentare in sede interpretativa il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina inerente i termini dei mandato di revisione,

impegna il Governo

ad attivarsi, nei limiti delle proprie competenze, presso l'autorità di vigilanza (CONSOB) affinché regolamenti la fase


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transitoria di cui in premessa, concedendo la facoltà ai soggetti interessati di estendere la durata degli incarichi in corso sino al limite dei sei esercizi, introdotto dal disegno di legge in esame.
9/2436-B/4. Antonio Pepe, Leo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 18, relativo alle modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti, prevede, al comma 1, la sostituzione dell'articolo 159 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; il nuovo comma 4 dell'articolo 159 del citato testo unico novellato prevede le modalità relative ai termini per lo svolgimento dell'incarico di revisione;
la formulazione utilizzata presenta incertezze interpretative risultando, nel contempo, incoerente con il nuovo articolo 160, comma 1-quater, del testo unico in materia di intermediazione finanziaria;

impegna il Governo

fermo restando il principio della rotazione del responsabile della revisione, ad adottare le necessarie soluzioni interpretative volte, a chiarire, in via transitoria, la possibilità del rinnovo del mandato di revisione per due volte consecutive, fatta salva la necessità che ogni ulteriore mandato non possa essere conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.
9/2436-B/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Leo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del provvedimento in esame sancisce, a carico delle banche e degli intermediari finanziari, l'obbligo di pubblicizzare i tassi effettivi globali praticati sulle operazioni di finanziamento comunque denominate, computati secondo le modalità stabilite dall'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
le modalità applicative degli obblighi di pubblicità delle condizioni sono demandate al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio dall'articolo 116, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
che il valore segnaletico dei tassi effettivi globali è, per la clientela delle banche e degli intermediari finanziari, di gran lunga superiore a quello dei tassi nominali,

impegna il Governo

ad attivare le opportune iniziative affinché il CICR, in attuazione dell'articolo 13 del disegno di legge in esame, definisca le modalità applicative ai fini dell'esposizione ai clienti delle banche e degli intermediari finanziari della misura dei tassi effettivi globali praticati sulle operazioni di finanziamento, comunque denominate.
9/2436-B/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Fluvi, Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 27 del provvedimento in esame conferisce al Governo una serie di deleghe in materia di procedure di conciliazione e di arbitrato, di sistema di indennizzo e di statuto dei risparmiatori e degli investitori,

impegna il Governo

ad ascoltare preventivamente, in relazione ai profili indicati in premessa, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).
9/2436-B/7. Tolotti, Benvenuto, Lettieri, Pistone.


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La Camera,
premesso che:
l'autorevole quotidiano Il Sole 24 Ore ha pubblicato in data 4 dicembre 2005 un articolo secondo il quale- stando a calcoli effettuati con l'aiuto di esperti - nei crack dei gruppi imprenditoriali Parmalat, Cirio, Giacomelli, Finmek e Finpart sono andati finora persi 6 miliardi di euro di «bond» su un totale di 8 miliardi, cui devono aggiungersi, ai fini del bilancio finanziario delle famiglie italiane, altrettanti per il default della Repubblica argentina, che è stato solo marginalmente compensato dalla parziale offerta di scambio «carta contro carta» dell'inizio del 2005;
si tratta quindi in complesso di un buco finanziario di almeno 15-16 miliardi di euro in linea capitale, oltre a molte annualità di interessi, accumulato, a giudizio dei presentatori, nella totale indifferenza ed inerzia dell'attuale Governo e della massima parte dell'attuale maggioranza;
tutti i tentativi di iniziativa parlamentare (commissione di inchiesta, class action, parziale rimborso e conciliazione di massa sui «bond» argentini), sono naufragati nel corso della legislatura in diverse fasi del loro iter, secondo i sottoscrittori, a causa dell'indisponibilità dell'attuale Governo e dell'attuale maggioranza a perseguire efficacemente le effettive responsabilità e ad alleviare il vivo disagio economico e sociale sofferto dalle centinaia di migliaia di risparmiatori rimasti coinvolti senza loro colpe nei crack finanziari sopra richiamati,

impegna il Governo

a comunicare al Parlamento quali dati possiede sull'ammontare dei singoli crack finanziari indicati in premessa e sul numero dei risparmiatori che ne sono rimasti vittime.
9/2436-B/8. Grandi, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

La Camera,
premesso che:
la palese insufficienza ed il forte ritardo del meccanismo di conciliazione, arbitrato e indennizzo, per il quale l'articolo 27 delega il Governo ad adottare provvedimenti di fatto soltanto entro la metà dell'anno 2007, per fare fronte alla grave emergenza economica e sociale determinata dal default dei titoli del debito pubblico argentino, che ha interessato 450.000 famiglie di risparmiatori italiani rimasti coinvolti senza loro colpa per la cifra, senza precedenti, di circa 12 miliardi di euro;
circa la metà dei predetti risparmiatori si è astenuta, anche in conseguenza della irresponsabile campagna contraria condotta dall'organizzazione parabancaria TFA, dall'aderire all'offerta pubblica di scambio di inizio 2005 che ha, se non altro, consentito alla rimanente metà di rientrare, sia pur carta contro carta, di circa un terzo del capitale; la prima metà continua, pertanto, a rimanere senza capitale né interessi di sorta, e senza prospettive;
l'abnorme distribuzione al dettaglio di bond argentini è avvenuta - per pacifico generale convincimento, confermato, peraltro, da un lato dalle sanzioni irrogate dalle autorità di controllo del mercato finanziario ad alcuni intermediari, e dall'altro dalle prevalenti sentenze della magistratura nelle cause individuali. promosse dagli investitori contro i collocatori - in violazione delle norme prudenziali di. legge e di regolamento in materia di vendita al pubblico degli strumenti finanziari;
nel corso della legislatura non hanno completato l'iter almeno due provvedimenti. che sarebbero stati utili per sostenere le ragioni economiche e giuridiche degli investitori in titoli pubblici argentini, vale a dire quello relativo al meccanismo di parziale ristoro di massa del capitale a carico delle banche collocatrici anche attraverso procedure di conciliazione


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stragiudiziale e quello relativo all'azione giudiziaria collettiva (class action) degli investitori danneggiati.;
il Governo si è, finora, dimostrato inerte nel sostenere fattivamente le ragioni e gli interessi degli investitori e dei risparmiatori italiani, con particolare riguardo ai bond argentini;

impegna il Governo

a favorire, nel restante scorcio della legislatura, l'adozione di soluzioni normative idonee a consentire effettivamente, celermente e senza spese, alle centinaia di migliaia di famiglie italiane coinvolte, eventualmente in forma differenziata a seconda che abbiano o meno aderito all'offerta pubblica di scambio, di rientrare almeno parzialmente dall'investimento in titoli pubblici della Repubblica argentina a suo tempo incautamente caldeggiato, malgrado il rovinoso deterioramento del rating dell'emittente, dal sistema bancario e finanziario nazionale.
9/2436-B/9. Benvenuto, Olivieri, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone.

La Camera,
premesso che:
è necessario tutelare coloro che accordano fiducia al sistema aziendale anche mediante dei meccanismi di mercato che contribuiscano alla scoperta delle frodi;
in altri paesi è stato utile prevedere incentivi, anche sotto forma di compenso finanziario, a coloro i quali dall'interno delle aziende, in particolare nell'ambito del controllo di gestione, siano disposti a denunciare eventuali frodi o malversazioni;
questo consente di superare forme di omertà interne all'impresa e di interrompere in qualche modo la connivenza dei dipendenti «chiave» con gli amministratori dell'azienda;
nonostante gli enormi danni sociali causati dalle frodi aziendali, non esiste alcun compenso per coloro che fanno emergere tali frodi;
chi fa la «soffiata» non solo compromette la propria posizione nell'azienda, ma mette a rischio anche la possibilità di trovare una stabile occupazione nel futuro presso altre imprese, che preferiscono avere un dipendente «fedele» - e quindi, al bisogno, «connivente» - piuttosto che uno onesto e socialmente responsabile;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad introdurre forme di sostegno ai cosiddetti whistle-blowers, cioè di supporto e di tutela per coloro che, mettendo a rischio la propria posizione professionale, siano disposti a svelare irregolarità, trucchi e operazioni di «cosmesi» finanziaria in frode agli investitori e ai risparmiatori;
a disporre interventi di tutela e ad assicurare una congrua ricompensa -anche proporzionata all'entità della frode svelata - a chiunque consenta di far emergere una frode aziendale e di ridurne la gravità e il danno conseguente.
9/2436-B/10. Quartiani.

La Camera,
premesso che:
la fideiussione, rilasciata a favore di una banca e nell'interesse di un cliente, garantisce tutto quanto da questi dovuto all'Istituto di credito per effetto del fido accordato;
se l'operazione garantita è un'apertura di credito concessa a tempo indeterminato, e fino a revoca, il garante potrà recedere dall'impegno fideiussorio con comunicazione scritta alla banca a mezzo raccomandata;


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l'efficacia del recesso, normalmente, è subordinata all'accoglimento della banca o al pagamento del saldo debitore e di ogni altro importo che dovesse maturare in dipendenza di operazioni di utilizzo della linea di credito posta in essere prima della conoscenza del recesso da parte della banca;
la banca può azionare il proprio credito in via giudiziale nei confronti del debitore principale, del garante e di eventuali altri obbligati per l'intero importo;
le obbligazioni assunte con le fideiussioni, oltre che essere solidali e indivisibili, si estendono anche ai successori e agli aventi causa;
l'effetto della fideiussione è indipendente da qualsiasi garanzia personale o reale già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca e nell'interesse del debitore;
talvolta accade, ed è accaduto, che i fideiussori non abbiano compiuta consapevolezza della natura e della durata senza termine dell'impegno assunto;
sarebbe opportuno obbligare le banche ad indicare nei contratti di garanzia fideiussoria una scadenza definita per l'impegno assunto che non vada, comunque, oltre i cinque anni dalla data di sottoscrizione della fideiussione.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile provvedimento, anche di carattere normativo, per rendere obbligatoria per le banche l'indicazione nei contratti di fideiussione di una scadenza definita dell'impegno fideiussorio che non vada, comunque, oltre i cinque anni dalla data di sottoscrizione della garanzia fideiussoria.
9/2436-B/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Crisci, Gambini.