Allegato A
Seduta n. 723 del 21/12/2005


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PROGETTO DI LEGGE: ARMANI ED ALTRI; BENVENUTO ED ALTRI; LETTIERI E BENVENUTO; LA MALFA ED ALTRI; DILIBERTO ED ALTRI; FASSINO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ANTONIO PEPE ED ALTRI; LETTA ED ALTRI; LETTIERI ED ALTRI; COSSA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GRANDI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI (APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294-B) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: PERROTTA (A.C. 6103)

(A.C. 2436-B - Sezione 1)

ARTICOLO 19 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Capo I
PRINCIPÌ DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ

Art. 19.
(Banca d'Italia).

1. La Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
2. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia è detenuta dallo Stato; la restante parte delle quote può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici.
3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.
4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, na-turale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.
5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3


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della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
6. Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e per quelli adottati su sua delega il governatore acquisisce in ogni caso il parere preventivo del direttorio. Ai pareri del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. La disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.
7. Il governatore dura in carica sette anni, senza possibilità di rinnovo.
8. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nel presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nel presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Con regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al trasferimento delle quote di partecipazione in favore dei soggetti indicati al comma 2, i diritti di voto relativi alle quote di partecipazione in possesso di soggetti diversi da quelli indicati nel citato comma 2 sono automaticamente sospesi e vengono esercitati dallo Stato.
10. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 800 milioni di euro, si provvede mediante parziale utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, fermi rimanendo gli obiettivi di riduzione del debito pubblico.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL PROGETTO DI LEGGE

TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Capo I
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ

ART. 19.
(Banca d'Italia).

All'emendamento 19.100, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il Governatore dura in carica otto anni, senza possibilità di rinnovo. Gli altri membri del direttorio restano in carica per un periodo di otto anni, senza possibilità di rinnovo, e sono scelti fra il personale direttivo della Banca d'Italia.
0. 19. 100. 3. Agostini, Pinza, Alfonso Gianni, Di Gioia, Zanella, Sgobio, Cusumano, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Giacomelli, Russo Spena, Pistone, Quartiani, Santagata, Ruggeri, Giachetti, Crisci, Fluvi.

All'emendamento 19.100, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Le delibere di nomina e di revoca del Governatore sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei componenti. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal Governatore cessano dalla carica secondo una articolazione


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delle scadenze disciplinata dallo Statuto dell'Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai sei anni.
0. 19. 100. 4. Agostini, Pinza, Alfonso Gianni, Di Gioia, Zanella, Sgobio, Cusumano, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Giacomelli, Russo Spena, Pistone, Quartiani, Santagata, Ruggeri, Giachetti, Crisci, Fluvi.

All'emendamento 19.100, sostituire il comma 10 con il seguente:
In considerazione della natura di ente di diritto pubblico della Banca d'Italia, le quote di partecipazione al capitale della stessa detenute dallo Stato non possono essere inferiori al 75 per cento.
Con regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prevede:
a) la conversione obbligatoria delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in obbligazioni dalla stessa emesse;
b) che le obbligazioni abbiano durata trentennale e possano essere rimborsate anticipatamente;
c) che il valore nominale delle obbligazioni assegnate a ciascun partecipante a seguito della conversione sia determinato tenendo conto del valore di iscrizione delle quote di partecipazione nel bilancio al 31 dicembre 2004 dello stesso partecipante.

Il regolamento stabilisce altresì il rendimento delle obbligazioni ed eventuali limiti alla loro circolazione
0. 19. 100. 6. Alfonso Gianni, Pistone.

All'emendamento 19.100, sostituire il comma 10 con il seguente:
In considerazione della natura di ente di diritto pubblico della Banca d'Italia, le quote di partecipazione al capitale della stessa detenute dallo Stato non possono essere inferiori al 75 per cento. Le quote di partecipazione della Banca d'Italia detenute, dalla data di entrata in vigore della presente legge, da soggetti ed enti di diritto privato, sono trasferite a titolo gratuito allo Stato.
0. 19. 100. 7. Alfonso Gianni.

All'emendamento 19.100, sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:
al comma 12, sostituire le parole da: sono necessarie fino alla fine del comma, con le seguenti: è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia per la valutazione di sana e prudente gestione ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: relative fino alla fine del comma, con le seguenti: delle due autorità.
0. 19. 100. 1. Gibelli, Sergio Rossi, Polledri.

All'emendamento 19.100, sostituire i commi 11, 12, 13 e 14 con il seguente:
12. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «Aziende ed istituti di credito» sono sostituite dalla seguente: «Banche»;
b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, che si pronunzia entro


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trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo.
0. 19. 100. 5. Agostini, Pinza, Alfonso Gianni, Di Gioia, Zanella, Sgobio, Cusumano, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Giacomelli, Russo Spena, Pistone, Quartiani, Santagata, Ruggeri, Giachetti, Crisci, Fluvi.

All'emendamento 19.100, sostituire i commi 11, 12 e 13 con il seguente:
11. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «sentito il parere» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere vincolante»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
0. 19. 100. 2. Gibelli, Sergio Rossi, Polledri.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - (Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
2. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico.
3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.
4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.
5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.
7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.
8. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
9. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo statuto della Banca d'Italia è


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adeguato ridefinendo le competenze del consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
11. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.
12. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione della Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.
13. I provvedimenti delle autorità di cui al comma 12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due autorità.
14. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell'articolo 21.
19. 100. Governo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - (Banca d'Italia). - 1. Al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - 1. La Banca d'Italia, istituita con legge 10 agosto 1893, n. 449, è istituto di diritto pubblico. Il capitale è interamente detenuto dallo Stato.
2. Sono organi della Banca d'Italia:
a) il consiglio superiore;
b) il governatore;
c) il direttorio, composto dal governatore, dal direttore generale e da due vice direttori generali.

3. Gli utili netti della Banca d'Italia, detratta la somma destinata al fondo di riserva ordinaria, fino a concorrenza del 20 per cento degli utili netti, nonché quella necessaria alla costituzione di eventuali fondi speciali e riserve straordinarie per un importo non superiore al 20 per cento degli utili netti complessivi, sono devoluti allo Stato. Dai frutti percepiti annualmente sugli investimenti delle riserve, è attribuita allo Stato una somma non superiore al 4 per cento dell'importo delle riserve medesime».
b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - 1. Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo della Banca d'Italia, dal 1o giugno 2006 le quote di partecipazione al capitale sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In deroga all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il


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Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere, con proprio decreto, alla data del 1o giugno 2006, titoli di Stato non redimibili all'interesse annuo del 3 per cento. I titoli emessi ai sensi del presente comma sono attribuiti a coloro che, alla data del 31 maggio 2006, detengono le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in misura sufficiente ad assicurare ad essi un rendimento, pro quota, pari al valore attuale della media dei rendimenti annui lordi delle quote medesime percepiti nei venticinque anni precedenti l'emissione.
3. Alla corresponsione degli interessi sui titoli emessi ai sensi del comma 2 si provvede con le risorse indicate all'articolo 20, comma 3; la somma residua è versata all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente attribuita all'incremento della dotazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».
c) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - 1. Il consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del governatore e di quindici consiglieri, scelti tra soggetti esperti nelle materie economiche, bancarie e finanziarie. Quattro consiglieri sono eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, in ragione di due per ciascuna assemblea, con voto limitato; due consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; nove consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in base alla designazione effettuata dal consiglio medesimo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, assicurando la rappresentanza dei diversi settori economici e delle diverse regioni del Paese.
2. I membri del consiglio superiore durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente eletti o nominati. In caso di cessazione anticipata di un consigliere dall'incarico, il subentrante rimane in carica per la durata residua; qualora essa sia minore di due anni, è consentita la conferma per il quinquennio successivo.
3. Il consiglio superiore elegge ogni anno un presidente e un vicepresidente.
4. Spettano al consiglio superiore:
a) le proposte di nomina e di revoca del governatore; la nomina e la revoca dei componenti del direttorio;
b) le proposte di modificazione dello statuto;
c) l'amministrazione generale della Banca. In particolare, al consiglio spetta l'esame di tutte le questioni di particolare importanza eccedenti la quotidiana amministrazione della Banca. Il consiglio può delegare l'esame di tali questioni al comitato esecutivo, costituito dal governatore e da quattro membri nominati annualmente dal consiglio al proprio interno. In caso di urgenza, le decisioni sono assunte dal governatore e sottoposte quanto prima al comitato».
d) dopo l'articolo 22 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 22-bis. - 1. Il governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta formulata dal consiglio superiore a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
2. Il governatore rimane in carica sette anni e non è rieleggibile. In ogni caso, cessa dall'ufficio al compimento del settantesimo anno di età, salva la proroga eventualmente necessaria per il completamento di un intero quinquennio nella carica, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali.
3. La revoca del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del


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Consiglio dei ministri, su proposta formulata dal consiglio superiore a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nei casi previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali.
4. Il governatore, tranne i casi in cui si tratti di questioni che lo riguardino personalmente, interviene alle riunioni del consiglio e partecipa alle deliberazioni. In caso di parità, prevale il suo voto. Il governatore, il direttore generale, i due vice direttori generali e i membri del consiglio si astengono dalle deliberazioni su materie in cui abbiano rilevante interesse e quando questo possa determinare conflitto con l'interesse della Banca. Ogni rapporto fra la Banca e i membri del consiglio ovvero le società di cui essi siano amministratori o direttori nonché i rapporti fra la Banca e i congiunti del governatore o dei consiglieri ovvero le società di cui questi siano amministratori sono sottoposti alla verifica del consiglio.

Art. 22-ter. - 1. Il direttore generale e i due vice direttori generali sono nominati dal consiglio superiore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per la durata di sette anni, rinnovabili una sola volta. In ogni caso, essi cessano dall'ufficio al compimento del settantesimo anno di età.
2. Il direttore generale ed i vicedirettori generali possono essere revocati dall'incarico con deliberazione adottata dal consiglio superiore a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nei casi previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali.
3. Il direttorio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del governatore.
4. Il direttore generale ed i vice direttori generali esercitano le funzioni previste dallo statuto, nonché quelle ad essi delegate dal governatore.
5. Il direttore generale esercita le funzioni di supplente in caso di assenza o impedimento del governatore e qualora ne sia vacante la carica.
6. Le decisioni in materia di vigilanza sono adottate collegialmente dal direttorio, su proposta del governatore. In caso di urgenza, le decisioni sono assunte dal governatore e sottoposte senza indugio al direttorio.

Art. 22-quater. - 1. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti, il governatore e i componenti degli organi della Banca non accettano, né sollecitano istruzioni dal Governo, dalle istituzioni o dagli organi comunitari, né da alcun altro soggetto o organismo.
3. Il Ministro dell'economia e della finanze, salve le materie attinenti all'esercizio delle funzioni di politica monetaria nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, vigila sull'adempimento delle funzioni della Banca e può chiedere ogni informazione riguardante la Banca nell'osservanza delle norme di legge e di statuto.
4. Il governatore può fornire al Governo o al Parlamento, su richiesta, le informazioni rilevanti per l'attività della banca centrale sull'attività delle banche e dei mercati finanziari sottoposti alla vigilanza sotto il profilo della stabilità monetaria e creditizia».
e) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - 1. Lo statuto della Banca d'Italia e le modificazioni ad esso sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta formulata dal consiglio superiore a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
2. Lo statuto della Banca è adeguato alle previsioni contenute nella presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.


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3. La formazione del consiglio superiore secondo le disposizioni del presente articolo ha luogo entro due mesi dall'approvazione delle modificazioni allo statuto, secondo le disposizioni del comma 2. Nella prima attuazione, il consiglio superiore è composto dai membri eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e dai membri nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate dall'articolo 22, comma 1, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, come sostituito dal comma 1, lettera c), nonché dai nove componenti dell'esistente consiglio superiore, i quali abbiano minore anzianità nella carica. Questi ultimi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto stabilisce per ciascuno di essi la durata in carica, non minore di tre e non maggiore di sette anni, in modo da assicurare il rinnovo parziale periodico del collegio.
4. L'articolo 22-bis, comma 2, secondo periodo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, introdotto dal comma 1, lettera d), si applica al governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
19. 1. Gambini, Quartiani.

Sopprimere i commi 2, 9 e 10.
19. 30. Mauro.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. La Banca d'Italia è costituita in fondazione di diritto pubblico entro il 31 dicembre 2006. La fondazione ha carattere speciale ed è regolata dalla legge e dallo statuto che ne garantiscono l'autonomia. La fondazione è costituita con decreto, emanato ai sensi dell'articolo 87, quinto comma della Costituzione, dal Presidente della Repubblica che può rivolgersi, qualora lo ritenga necessario, alle Camere con un messaggio al fine di sollecitare la tutela dell'autonomia della Banca d'Italia prevista dalle leggi, dallo Statuto e dalle normative comunitarie. Il governatore riferisce con una relazione semestrale alle Camere, che svolgono di norma le loro funzioni tramite le Commissioni parlamentari competenti riunite in sede congiunta ai fini delle loro deliberazioni. Il patrimonio della fondazione è costituito dal patrimonio attuale e dalle eccedenze delle riserve valutarie non vincolate al sistema monetario europeo al 10 gennaio 2006. Parte del patrimonio così costituito, e comunque non oltre il 50 per cento, può essere usato per acquisire integralmente l'attuale capitale azionario al prezzo stabilito da un gruppo di valutazione di 5 esperti indipendenti nominato con decreto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Governo e con il parere favorevole delle Commissioni parlamentari. Il pagamento delle azioni avviene nel periodo massimo di 20 anni. Le azioni attuali della Banca d'Italia perdono ogni valore e diritto all'atto stesso della costituzione della fondazione Banca d'Italia, che si sostituisce integralmente agli attuali azionisti in tutti i poteri e diritti.
2-bis. I componenti dell'assemblea della fondazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica in numero di trenta e sono scelti in una rosa di nomi indicata dalle Commissioni parlamentari competenti riunite in seduta congiunta con voto a maggioranza qualificata dei loro componenti. A questi trenta si aggiungono sei componenti scelti in una rosa di nomi indicata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Le rose di nomi debbono essere pari a tre volte i componenti da nominare e con analoga procedura l'assemblea viene rinnovata ogni quattro anni per la metà. I componenti dell'assemblea sono rinnovabili per una sola volta e possono essere revocati singolarmente o collettivamente con decreto del Presidente della Repubblica su richiesta delle Commissioni parlamentari riunite congiuntamente con delibera votata a maggioranza qualificata dei componenti. I componenti dell'assemblea non possono esercitare direttamente o indirettamente durante l'incarico,


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a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settori oggetto del controllo della Banca d'Italia.
2-ter. L'assemblea della fondazione nomina il governatore, che rappresenta la Banca e ha il compito di dirigerla, e da tre vice governatori. Il governatore ed i vice governatori costituiscono il direttorio, che è organo di governo collegiale della Banca. L'attuale direttorio della Banca d'Italia decade contestualmente alla nomina del nuovo governatore e del nuovo direttorio che durano in carica 7 anni e non sono rinnovabili al termine della loro funzione.
2-quater. Il Presidente del Consiglio dei ministri controfirma tutti gli atti di cui ai commi 2 e 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge il ruolo di organo tecnico ed istruttorio per tutte le procedure di competenza del Governo e per quanto altro è necessario ai fini dell'applicazione della presente legge.
2-quinquies. I Presidenti delle Camere comunicano al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e al governatore le deliberazioni di cui ai commi 2 e 2-bis.
2-sexies. L'attuale struttura della Banca d'Italia adempie, per quanto di sua competenza, a tutte le procedure per la trasformazione in fondazione e predispone, per quanto di sua competenza, gli atti necessari alle deliberazioni del Presidente della Repubblica e del Governo.

Conseguentemente:
al comma 4, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere i commi 7 e 9.

19. 3. Grandi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 10, con i seguenti:
3. Le norme nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per l'assolvimento delle funzioni alla stessa attribuite.
4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza. Riferisce al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.
5. Gli atti adottati dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
6. I poteri della Banca d'Italia sono esercitati, in conformità con quanto previsto dallo statuto di quest'ultima:
a) dal governatore;
b) dal direttorio, organo collegiale formato dal Governatore, che lo presiede, e da altri quattro membri;
c) dal consiglio generale.

7. Il governatore dura in carica sette anni, senza possibilità di rinnovo. Gli altri membri del direttorio restano in carica per un periodo di cinque anni e possono essere rinominati una sola volta. Almeno due membri del direttorio devono essere scelti fra il personale direttivo della Banca d'Italia. La nomina e la revoca del governatore e dei membri del direttorio spettano al consiglio generale, secondo modalità fissate nello statuto della Banca d'Italia.
8. Le delibere di nomina e di revoca di cui al comma 7 sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, promosso


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dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri e con il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi.
9. Il consiglio generale è formato da tredici membri, che godono dei requisiti di autonomia ed indipendenza attualmente fissati dall'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e dal vigente statuto della Banca d'Italia. Essi restano in carica per un periodo di cinque anni e possono essere rinominati una sola volta. I membri del consiglio generale sono così nominati:
otto membri sono nominati dal Consiglio dei ministri, con parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi;
tre membri sono nominati dallo stesso consiglio generale a maggioranza qualificata;
due membri sono nominati dalle associazioni più rappresentative dei soggetti vigilati.

Il Consiglio sceglie fra i propri membri il Presidente ed il Vice-Presidente.
10. Sono di esclusiva competenza del governatore tutte le decisioni connesse con la sua appartenenza al Consiglio direttivo della BCE. Al direttorio sono riservate tutte le decisioni con rilevanza esterna che l'ordinamento assegna alla Banca d'Italia. Allo stesso spettano l'amministrazione ordinaria dell'istituto e la formazione del bilancio preventivo, nonché tutte le decisioni non riservate al governatore e al consiglio generale. Il governatore e gli altri membri del direttorio, nei due anni successivi alla scadenza del mandato, non possono ricoprire cariche amministrative e assumere incarichi direttivi presso soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. Il consiglio generale, su proposta del direttorio, assume le decisioni relative all'amministrazione straordinaria dell'istituto, e approva il bilancio d'esercizio.
11. Il consiglio nomina il collegio sindacale, che svolge le proprie funzioni secondo le regole dettate dallo Statuto.
12. La Banca d'Italia è altresì sottoposta ai controlli contabili previsti all'articolo 27 dello statuto del SEBC/BCE.
13. Il patrimonio della Banca d'Italia costituisce il fondo di dotazione della medesima. Nella formazione del bilancio della Banca d'Italia si tiene conto delle esigenze di destinare adeguate risorse all'espletamento dei compiti ad essa assegnati, con particolare riguardo alle funzioni previste dal Trattato CE e dallo Statuto del SEBC/BCE. Gli utili netti della Banca d'Italia sono assegnati allo Stato.
14. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nel presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Nell'adeguamento si tiene conto, oltre a quanto previsto presente articolo, dei seguenti criteri:
a) trasferimento al consiglio generale di tutte le funzioni attualmente assegnate al consiglio superiore ed all'assemblea dei partecipanti, nel rispetto di quanto previsto dai commi 10 e 11;
b) soppressione di tutti gli organi e delle funzioni previsti dal vigente Statuto che siano incompatibili con il nuovo assetto organizzativo della Banca;
c) scadenze differenziate per la durata in carica dei membri del direttorio e del consiglio generale al momento della prima nomina, anche in deroga a quanto previsto al comma 7;
d) definizione di un periodo transitorio non superiore a sei mesi per l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo al governatore e ai membri del direttorio attualmente in carica.

15. Con regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge


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23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prevede:
a) la conversione obbligatoria delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in obbligazioni dalla stessa emesse;
b) che le obbligazioni abbiano durata trentennale e possano essere rimborsate anticipatamente;
c) che il valore nominale delle obbligazioni assegnate a ciascun partecipante a seguito della conversione sia determinato tenendo conto del valore di iscrizione delle quote di partecipazione nel bilancio al 31 dicembre 2004 dello stesso partecipante.

Il regolamento stabilisce altresì il rendimento delle obbligazioni ed eventuali limiti alla loro circolazione.
16. Il Governo è delegato a procedere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riordino della normativa di alla legge 28 aprile 1910, n. 204, recante il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, al fine di renderla compatibile con il nuovo assetto della Banca d'Italia.
19. 2. Agostini, Benvenuto, Gambini, Quartiani.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.
19. 5. Pinza, Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In considerazione della natura di ente di diritto pubblico della Banca d'Italia, le quote di partecipazione al capitale della stessa detenute dallo Stato non possono essere inferiori al 75 per cento. Le quote di partecipazione della Banca d'Italia detenute, alla data di entrata in vigore della presente legge, da soggetti ed enti di diritto privato sono trasferite a titolo gratuito allo Stato.

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Le modalità di attuazione del comma 2 sono stabilite con apposito regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'avvenuto trasferimento delle quote di cui al comma 2, i diritti di voto relativi e tutte le quote di partecipazione in possesso di soggetti e di enti di diritto privato sono esercitati dallo Stato.
19. 32. Alfonso Gianni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I provvedimenti della Banca d'Italia sono assunti a maggioranza dal direttorio presieduto dal governatore.
19. 6. Pinza, Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 6, sostituire i primi due periodi con i seguenti: La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: dura in carica con le seguenti: , il direttore generale ed i vicedirettori generali durano in carica.
19. 8. Jannone.


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Al comma 7, sostituire le parole: , senza possibilità di rinnovo con le seguenti: e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il governatore uscente non è rieleggibile.
19. 31. Alfonso Gianni.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, non può restare in carica oltre i 70 anni di età.
19. 11. Grandi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: dovendosi considerare in via transitoria il periodo già intercorso.
19. 10. Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione del presente comma, si considera il periodo già intercorso fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
19. 9. Pinza, Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Sopprimere il comma 9.
19. 13. Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli.

Sopprimere il comma 10.
19. 14. Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli.