Allegato A
Seduta n. 722 del 20/12/2005


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COMUNICAZIONI

 

Missioni valevoli nella seduta del 20 dicembre 2005.

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Brugger, Caligiuri, Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Galati, Gentiloni Silveri, Giordano, Giovanardi, Intini, La Malfa, Landolfi, Mantovano, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Romani, Romano, Rosso, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Brugger, Caligiuri, Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Galati, Gentiloni Silveri, Giordano, Giovanardi, Intini, La Malfa, Landolfi, Mantovano, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Romani, Romano, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali.

 

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
KESSLER ed altri: «Riforma delle esecuzioni mobiliari» (6232) Parere delle Commissioni I e VI.

IV Commissione (Difesa):
RAMPONI: «Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in materia di riforma strutturale delle Forze armate» (6197) Parere della I Commissione.

XI Commissione (Lavoro):
FATUZZO: «Modifica alla tabella annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in materia di valutazione dei titoli per la formazione delle


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graduatorie dei docenti» (6208) Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

XII Commissione (Affari sociali):
LUSETTI: «Disposizioni in materia di tutela dei diritti della famiglia e istituzione dell'Autorità garante della famiglia» (6174) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
TAMBURRO: «Disposizioni in materia di erogazione dell'emolumento pensionabile al personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate» (6202) Parere delle Commissioni V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).

 

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 439 del 30 novembre-9 dicembre 2005 (doc. VII, n. 733) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
sentenza n. 440 del 30 novembre-9 dicembre 2005 (doc. VII, n. 734) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) - in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 della Costituzione - e degli articoli 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004 - in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, della Costituzione - proposte dal giudice tutelare presso il tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 441 del 30 novembre-9 dicembre 2005 (doc. VII, n. 735) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma e 111, secondo comma della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia:
alla II Commissione permanente (Giustizia);


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sentenza n. 442 del 30 novembre-9 dicembre 2005 (doc. VII, n. 736) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, primo comma, capoverso XX, della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), sollevata, con riferimento agli articoli 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Liguria:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 450 del 12-15 dicembre 2005 (doc. VII, n. 740) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35 (Sanatoria contributiva ai fini previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
sentenza n. 451 del 12-15 dicembre 2005 (doc. VII, n. 741) con la quale:
dichiara - in parziale accoglimento dei ricorsi - che non spettava all'autorità giudiziaria, e nella specie al tribunale di Milano, nell'apprezzare la prova e i caratteri dell'impedimento dell'imputato parlamentare a comparire alle udienze tenute dal giudice dell'udienza preliminare di quel tribunale nei giorni 17, 20 e 22 settembre, 5 e 6 ottobre 1999, per la concomitanza con lavori della Camera di appartenenza, affermare:
a) che il giudice dell'udienza preliminare non aveva alcun obbligo di attivarsi per acquisire la prova dell'impedimento e che era a tal fine irrilevante la lettera di convocazione del capo del gruppo parlamentare;
b) che sussiste impedimento soltanto quando in Parlamento siano previste votazioni e sia provata l'effettiva presenza dell'imputato ai lavori parlamentari;
annulla l'ordinanza del tribunale di Milano in data 5 giugno 2000 (prima sezione penale) e - nei limiti di cui in motivazione - le ordinanze del medesimo tribunale nelle date del 1o ottobre 2001 (prima sezione penale), nonché del 14 luglio, del 9 ottobre 2000 e del 21 novembre 2001 (quarta sezione penale):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 9 dicembre 2005, sentenza n. 437 del 30 novembre-9 dicembre 2005 (doc. VII, n. 731), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'articolo 122, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della medesima legge, nella parte in cui prevede che tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali operanti nella regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di


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diritto trasferiti alle aziende unità sanitarie locali, alle quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
con lettera in data 9 dicembre 2005, sentenza n. 438 del 30 novembre-9 dicembre 2005 (doc. VII, n. 732), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione e la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'articolo 545 del codice di procedura civile:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 13 dicembre 2005, sentenza n. 444 del 30 novembre-13 dicembre 2005 (doc. VII, n. 737), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 13 dicembre 2005, sentenza n. 445 del 30 novembre-13 dicembre 2005 (doc. VII, n. 738), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 123, comma 3, della Costituzione), limitatamente alle parole: «e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria»:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
con lettera in data 16 dicembre 2005, sentenza n. 449 del 12-15 dicembre 2005 (doc. VII, n. 739), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 75, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), nella parte in cui si applica al personale delle regioni;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 43, della legge n. 350 del 2003, promossa dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 117, sesto comma, 118 e 119 della Costituzione:
alla V Commissione permanente (Bilancio).

 

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 14 dicembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa


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relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEL SpA, per l'esercizio 2004.
Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 370).
Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

 

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 14 dicembre 2005, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea LANDI di CHIAVENNA n. 9/5203/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 maggio 2005, concernente controlli sulle imprese private autorizzate ad operazioni di scambio di armamenti con il Kuwait, e PERROTTA n. 9/5203/3, accolto dal Governo nella medesima seduta, riguardante il monitoraggio su eventuali forniture di mine antiuomo fra Italia e Kuwait.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

 

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 dicembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, la relazione - predisposta, per la parte di sua competenza, dal Ministero dell'interno - sullo stato di attuazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, relativa all'anno 2004 (doc. CLXXXIV, n. 4).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

 

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di casse di risparmio, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (579).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze). È stata altresì assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 18 febbraio 2006.

 

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.