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1. Dopo l'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:
«Art. 128-bis - (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento».
Al comma 1, capoverso Art. 128-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Con deliberazione del CICR, su proposta
della Banca d'Italia con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
29. 1. Benvenuto, Bambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.
Al comma 1, capoverso Art. 128-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: e della CONSOB.
29. 2. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.