1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.