Allegato A
Seduta n. 722 del 20/12/2005


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(A.C. 2436-B - Sezione 14)

ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

Art. 13.
(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122».


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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE

Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

ART. 13.
(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

Al comma 1, sostituire la parola: medio con la seguente: annuo.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: medio con la seguente: annuo.
13. 1. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Gambini, Grandi, Fluvi, Pinza, Pistone, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Depositi giacenti presso le banche). - 1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

«Capo I-bis.
DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

Art. 120-bis. - (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.
2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.
3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.
4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.
5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede


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altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.
6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate al sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.
7. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella Gazzetta Ufficiale nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.
9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2, 3 e 5 sono addebitate all'intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.
10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:
a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;
b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;
c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5;
d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10.
Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo


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di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.
2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa al sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.
3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.
4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui ai comma 3 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.
Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7.
2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato.
Art. 120-quinquies. - (Comunicazione dell'esistenza del deposito). - 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.
2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: »a 120« sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».
3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state


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rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati».
13. 04. Benvenuto, Crisci, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani, Grandi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Depositi giacenti presso le banche). - 1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

«Capo I-bis.
DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

Art. 120-bis. - (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno dal quale decorre il quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati. Le commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti eventualmente addebitate dal giorno dal quale decorre il quinquennio sono accreditate sui depositi stessi.
2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.
3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.
4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.
5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.
6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata,


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la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.
7. L'elenco dei depositi giacenti ai sensi dei commi 1 e 2 e l'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella Gazzetta Ufficiale, nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.
9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3, qualora non abbiano esito, decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui ai commi 7 e 8, sono addebitate, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e riferite al deposito costituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 120-quater.
10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:
a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;
b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;
c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5;
d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10.
Art. 120-ter. - (Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti di deposito titoli o di contratti relativi a cassette di sicurezza, richiedono all'intestatario del deposito o della cassetta di indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.
2. Entro il 31 gennaio 2006, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di deposito titoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria circolare, definisce criteri e modalità per l'integrazione


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dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine.
Art. 120-quater. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato, relativo ai soli contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto.
2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.
3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.
4. I depositi trasferiti alla Banca d'Italia a norma del comma 1 dopo un anno sono devoluti allo Stato, compresi gli interessi maturati. Essi sono destinati, al netto di una riserva tecnica di importo sufficiente a garantire eventuali richieste di rimborso, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori. Il 3 per cento della dotazione patrimoniale iniziale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e il 5 per cento delle somme annualmente attribuite a detto fondo, sono destinate, per il 20 per cento, alla promozione di campagne di informazione volte alla tutela del risparmio e dei risparmiatori e, per l'80 per cento, al finanziamento dell'innovazione finanziaria e della ricerca delle università nel settore del credito.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.
Art. 120-quinquies. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, nel caso in cui per dieci anni consecutivi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa dell'intestatario della cassetta o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, si procede all'apertura forzata della cassetta con l'assistenza di un notaio all'uopo designato. Dopo l'apertura della cassetta, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca, dalla somma ricavata, quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia, al netto di una riserva tecnica di importo sufficiente a garantire eventuali richieste di rimborso, dopo un anno sono devolute allo Stato. La banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7».
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile sono aggiunti i seguenti:
«Nel caso in cui per dieci anni consecutivi dall'apertura della cassetta, l'intestatario o terzi da questo delegati, non abbiano richiesto gli oggetti rinvenuti, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto


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legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis commi 7 e 8, di cui al citato decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, trattenendo dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per la conservazione degli oggetti rinvenuti, assegnando alla banca il rimborso delle spese sostenute per le attività e le ricerche di cui al comma quarto. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, al netto di una riserva tecnica di importo sufficiente a garantire eventuali richieste di rimborso, dopo un anno sono devolute allo Stato».
13. 01. Crisci, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Depositi giacenti presso le banche). - 1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:
«Art. 120-bis. - (Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti). - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.
2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.
3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, anche per i rapporti costituiti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma 3, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto.
5. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 4 la banca non riceva notizie dalle persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, essa trasferisce le somme ed i beni relativi ai contratti di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui si è maturato il predetto termine, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero di tasso di interesse di mercato.
6. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 5 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data del trasferimento».
2. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 120-bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal comma 1, sono destinate alla progressiva copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.


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3. I possessori di obbligazioni emesse da società, da altri emittenti, anche pubblici, e da Stati sovrani, dichiarati insolventi alla data del 31 dicembre 2003, possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere la restituzione di quanto investito da parte degli intermediari bancari e finanziari che hanno eseguito la negoziazione, con esonero dal pagamento del contributo unificato previsto dalla legislazione vigente. Il giudice, in caso di soccombenza degli investitori, dichiara la compensazione delle spese legali, con l'eccezione dei casi in cui venga riconosciuta la manifesta temerarietà della lite. Le disposizioni del presente comma si applicano ai giudizi risarcitori che hanno ad oggetto richieste non superiori a 250.000 euro per ciascun investitore.
4. Le somme erogate dagli intermediari bancari e finanziari al fine di risarcire, in sede di conciliazione stragiudizionale individuale o tramite procedure paritetiche collettive, gli investitori di cui al comma 3 danno diritto a un credito di imposta per l'intermediario pari al 30 per cento dell'importo corrisposto all'investitore a titolo conciliativo, nei limiti, per ciascun investitore, di 250.000 euro.
13. 03. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Olivieri, Crisci, Ruggeri, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani, Grandi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Depositi giacenti presso le banche). - 1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:
«Art. 120-bis. - (Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti). - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.
2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.
3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, anche per i rapporti costituiti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma 3, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto.
5. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 4 la banca non riceva notizie dalle persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, essa trasferisce le somme ed i beni relativi ai contratti di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui si è maturato il predetto termine, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero di tasso di interesse di mercato.
6. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 5 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data del trasferimento».
2. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 120-bis del citato decreto


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legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal comma 1, sono destinate:
a) per la metà, al fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo 27, comma 2;
b) per la metà, ad un fondo destinato al progressivo rimborso proporzionale dei portatori delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, che siano rimasti in possesso delle obbligazioni dalla data della dichiarazione del default dei titoli del debito pubblico argentino fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero della adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina in data 9 gennaio 2005. Il fondo è costituito con regolamento adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
13. 02. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Olivieri, Crisci, Ruggeri, Pistone, Pinza, Giacomelli, Quartiani.