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1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome.»;
b) all'articolo 190, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro».
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
«2-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa».
10. 1. Lettieri, Gambini, Benvenuto, Agostini, Pinza, Ruggeri, Fluvi, Tolotti, Pistone, Quartiani.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo l'articolo 190 è inserito il seguente:
«Art. 190-bis. - (Sanzioni per l'inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro nonché, nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 190, commi 3 e 4».
10. 2. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.