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1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per le attività di rischio nei confronti di:
a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo;
d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia»;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
a) dell'entità del patrimonio della banca;
b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie».
2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».
All'articolo 8 premettere il seguente:
Art. 08. - (Operazioni con parti correlate). - 1. Dopo l'articolo 2391-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2391-ter. - (Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate). - Le società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale.
Gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad autorizzazione deliberata senza l'osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l'1 per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5 per cento nelle altre. L'impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l'atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378».
2. All'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «articoli 2388,» è inserita la seguente: «2391-ter».
3. All'articolo 2409-noviesdecies, primo comma, del codice civile, dopo la parola: «2391,» è inserita la seguente: «2391-ter,».
4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-ter, primo comma;».
08. 01. Grandi, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Fluvi, Pistone, Giachetti, Quartiani.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-ter, sopprimere le parole: La Banca d'Italia individua i casi in cui.
8. 1. Gambini, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Pistone, Giachetti, Quartiani.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 4-quater, aggiungere i seguenti:
«4-quinquies. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a un milione di euro ovvero al maggiore importo corrispondente all'1 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione
del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.
4-sexies. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-quinquies, sulla base dei criteri da essa stabiliti.
4-septies. Il limite di cui al comma 4-quinquies non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V, né alle obbligazioni garantite da ipoteche.
4-octies. I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19.
4-nonies. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi».
8. 2. Grandi, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Fluvi, Pistone, Giachetti, Quartiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Dopo l'articolo 139 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
«Art. 139-bis. - (Violazione del limite al pegno di partecipazioni bancarie). - 1. L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 53, comma 4-septies, è punita con una sanzione amministrativa di importo pari al valore della partecipazione data in pegno oltre la misura massima ivi indicata. L'importo è computato con riferimento al valore che la partecipazione aveva al momento in cui è stato costituito il pegno».
8. 5. Grandi, Benvenuto.