Allegato A
Seduta n. 722 del 20/12/2005


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(A.C. 2436-B - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Azione di responsabilità).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2393:
1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;


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b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarantesimo»;
c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell'articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell'articolo 2393».

2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 3.
(Azione di responsabilità).

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: . In questo caso con le seguenti: , ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi.
3. 1. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Tolotti, Pinza, Pistone, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.