Allegato A
Seduta n. 715 del 1/12/2005


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(Sezione 10 - Proposta di revoca della concessione alla società di gestione dell'aeroporto di Trapani)

L)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
l'Airgest s.p.a. è la società di gestione dell'aeroporto civile Trapani-Birgi, partecipata in prevalenza da enti pubblici (la provincia di Trapani, la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Trapani) e da società pubbliche;
l'Airgest s.p.a., in data 8 febbraio 2000, ha presentato domanda confermativa per la gestione totale dell'aeroporto di Trapani-Birgi;
con disposizione del direttore generale dell'Enac - Ente nazionale per l'aviazione civile - emessa in data 14 settembre 2004 (D.G. 111/04), è stata autorizzata a occupare e usare i beni demaniali del sedime aeroportuale di Trapani; detta autorizzazione è da intendersi come detenzione temporanea per la realizzazione del piano triennale 6 maggio 2004 - 5 maggio 2007;
pertanto, a seguito dell'intervenuta accettazione da parte dell'Airgest s.p.a., la suddetta autorizzazione è decorsa dal 6 maggio 2004, con conseguenziale produzione degli effetti della convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324;
con il comunicato stampa del 16 novembre 2005 il consiglio di amministrazione dell'Enac ha reso noto di aver adottato la deliberazione del 15 novembre 2005, con la quale, ritenendo sussistenti i presupposti di legge ed a seguito di istruttoria, ha inviato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'informativa «per la revoca della concessione all'attuale società di gestione dell'aeroporto di Trapani, l'Airgest s.p.a., ed il contestuale avvio delle procedure di gara finalizzata all'assegnazione della gestione dello scalo»;
nel citato comunicato stampa si legge, tra l'altro: «il consiglio di amministrazione dell'Enac sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dalle strutture competenti ed all'esito dell'attività ispettiva svolta, ritiene che non sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente per il mantenimento della società Airgest s.p.a. quale gestore aeroportuale di Trapani e che si debba, quindi, procedere con l'emissione di un bando di gara per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore»;
il comunicato stampa di cui sopra è stato pubblicato sul sito internet dell'Enac, è stato ampiamente riportato sulla stampa (quotidiani locali e specializzati) ed è, perciò, da ritenersi già lesivo delle posizioni giuridiche soggettive di Airgest;
il generico riferimento contenuto nella deliberazione all'insussistenza delle «condizioni previste dalla normativa vigente per il mantenimento della società Airgest s.p.a. quale gestore aeroportuale di Trapani», tra le quali vi sono anche quelle relative alla sicurezza, desta, a parere degli interpellanti, certamente un rilevante quanto ingiustificato allarme nella collettività, distogliendo passeggeri e disincentivando le compagnie ad utilizzare i servizi aeroportuali, che, al contrario, non sono oggetto di censura da parte del medesimo ente di vigilanza;
l'Airgest s.p.a. non ha mai ricevuto alcuna informativa in merito all'istruttoria cui fa riferimento il comunicato stampa citato, né riguardo all'avvio di alcun procedimento amministrativo relativo alla revoca della gestione aeroportuale di Trapani, né ha ricevuto la comunicazione dei


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motivi ostativi ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, né ha ricevuto alcun provvedimento di diniego sulla domanda di concessione della gestione totale;
ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, all'Airgest s.p.a. - quale soggetto interessato, in quanto diretto destinatario - deve essere comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla revoca di cui sopra ed all'emissione di consequenziale bando di gara;
ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, all'Airgest s.p.a. devono essere comunicati gli eventuali motivi ostativi dell'accoglimento della domanda di concessione della gestione totale, sicché le omesse comunicazioni ai sensi della predetta legge renderebbero, secondo gli interpellanti, illegittimi gli atti eventualmente assunti;
in data 17 novembre 2005, Airgest s.p.a. ha presentato istanza di accesso agli atti ex articolo 22 legge n. 241 del 1990, ad oggi rimasta inevasa, ed ha parimenti notificato atto extragiudiziario per richiedere, per quanto di competenza, al ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'Enac medesima la tempestiva adozione di iniziative volte a ripristinare la legittimità che si assume violata e consentire ad Airgest s.p.a. di addurre le proprie ragioni e dimostrare - com'è avvenuto - di aver adottato tutte le misure per superare le difficoltà gestionali del passato;
in data 29 ottobre 2005, l'assemblea straordinaria di Airgest s.p.a. ha deliberato un aumento di capitale per euro 3.308.246,00 - ciò per dar seguito alla precipua richiesta formulata dell'Enac in data 19 ottobre 2005 - e per effetto della delibera del 15 novembre 2005 e della comunicazione del 16 novembre 2005 pubblicata sul sito internet dell'Enac si determina, di fatto, una situazione di incertezza, tale da ostacolare - se non impedire sul piano dei criteri di opportunità che debbono ispirare le scelte amministrative e dei principi di cautela che discendono dalle norme di contabilità pubblica - il perfezionamento della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soci pubblici che detengono la maggioranza delle azioni;
con dichiarazioni rilasciate alla stampa specializzata, esponenti dell'Enac hanno evidenziato presunte patologie gestionali non contestate alla società, in guisa da consentirle, nelle sedi opportune e senza destare allarmismi tra gli utenti, di presentare le proprie deduzioni;
la delibera del 15 novembre 2005, cui fa riferimento il comunicato stampa del 16 novembre 2005, ha già recato grave pregiudizio all'Airgest s.p.a., con conseguente patimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, fra i quali, non da ultimi, il danno morale ed il danno all'immagine, al buon nome ed alla credibilità commerciale della predetta società;
la società di gestione ha avuto modo di precisare l'avvenuta adozione, già da alcuni mesi, di misure ed interventi volti a migliorare assetti organizzativi e finanziari, che, risulta, sono stati acclarati da un'ispezione effettuata da parte del ministero dell'economia e delle finanze -:
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non intenda adottare iniziative che consentano di provvedere all'eventuale revoca solo sulla scorta di una compiuta istruttoria che tenga conto delle ispezioni da ultimo effettuate e del perfezionamento dell'aumento di capitale e che consenta, peraltro, all'Airgest s.p.a. di formulare tutti i necessari apporti endoprocedimentali;
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non intenda richiedere, parimenti, all'Enac un supplemento di istruttoria, con la conseguente sospensione degli effetti della proposta formulata e ciò anche al fine di eliminare gli evidenziati pregiudizi diretti ed immediati nei confronti della società di gestione e scongiurare l'insorgere dell'allarme sociale che


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distolga utenti e passeggeri dall'aeroporto di Trapani.
(2-01739)
«Fallica, Giudice, Floresta, Amato, Crosetto, Marinello, Grimaldi, Mormino, Lavagnini, Di Teodoro, Rivolta, Garagnani, Romele, Perlini, Leccisi, Baiamonte, Blasi, Romoli, Giacomo Angelo Rosario Ventura, Misuraca, Mauro, Antonio Barbieri, Savo, Fontana, Massidda, Milanese, Nicotra, Muratori, Verro, Fratta Pasini, Paniz, Lezza, Lenna, Licastro Scardino, Scherini».
(24 novembre 2005)