Allegato A
Seduta n. 713 del 29/11/2005


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DISEGNO DI LEGGE: S. 3617 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, RECANTE MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 6176)

(A.C. 6176 - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge in esame autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006 per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale;
tale convegno dovrebbe tenersi a Trento nell'anno 2006;
in base alle notizie riportate dagli organi di stampa, il beneficiario avrebbe manifestato l'intenzione di non avvalersene;
alla luce di tale intento sarebbe stato opportuno modificare il testo sopprimendo la disposizione che non avrebbe più alcuna ragion d'essere;
la disposizione prevede un esplicito vincolo di destinazione, per cui le risorse autorizzate, in base alla vigente disciplina contabile, non possono essere utilizzate per altre finalità,

impegna il Governo

a verificare l'effettiva disponibilità dei destinatari a ricevere il finanziamento e pertanto la necessità del medesimo e ad adottare eventualmente all'esito le opportune iniziative normative volte a rivedere la disposizione in oggetto, evitando l'inutile spesa delle risorse stanziate.
9/6176/1. Olivieri, Boato, Kessler.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 prevede la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale;
tale partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso;
l'avvio di una partecipazione attiva ed efficace da parte dei comuni all'attività di accertamento comporterà necessariamente, per i comuni che non si avvalgono di società incaricate dell'attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi locali, la predisposizione da parte di tali enti di una struttura dedicata, dotata di personale qualificato e di strumenti operativi, con l'insorgenza di maggiori oneri a carico dei bilanci comunali,


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impegna il Governo

ad assicurare ai comuni le risorse idonee per sostenere quegli oneri che graveranno sui comuni medesimi, nella fase di avvio dell'attività di accertamento fiscale, che non potranno trovare compensazione in un maggior volume di riscossioni, in ragione del disallineamento temporale tra l'attività di accertamento e l'effettivo recupero di gettito.
9/6176/3. Annunziata.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-sexies autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005 allo scopo di favorire l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione;
la misura predetta è senz'altro opportuna, ma l'entità delle risorse rese disponibili è modesta se rapportata al grande vantaggio che si avrebbe da un maggiore uso del metano per autotrazione soprattutto nelle aree urbane,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per favorire maggiormente la diffusione del metano per autotrazione.
9/6176/4. Banti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-sexies autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005 allo scopo di favorire l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione;
la rete distributiva del metano per autotrazione, soprattutto nelle aree urbane, è ancora carente e tale circostanza frena l'utilizzo di tale combustibile,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia migliorata la rete di distribuzione del gas metano per autotrazione per favorirne l'uso nel trasporto urbano pubblico e privato.
9/6176/5. Dorina Bianchi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11-bis del decreto-legge in esame autorizza la spesa di ulteriori 222 milioni di euro per il finanziamento di interventi di sviluppo economico e sociale;
si tratta di una moltitudine di piccoli interventi di competenza dei comuni e di altri enti decentrati,

impegna il Governo

a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui in premessa.
9/6176/6. Giovanni Bianchi.

La Camera,
premesso che:
il prossimo Consiglio dei ministri dovrebbe varare la riforma del trattamento di fine rapporto;
su questa riforma si addensano forti preoccupazioni da parte dei lavoratori;
si registrano forti pressioni da parte delle assicurazioni private,

impegna il Governo

a non discostarsi dall'avviso comune presentato sulla riforma da parte delle maggiori organizzazioni sindacali confederali e dalle associazioni datoriali.
9/6176/7. Bindi.


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La Camera,
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2006 taglia fortemente le risorse trasferite all'Anas;
alla luce del forte incremento del traffico automobilistico che si è registrato negli ultimi 10 anni molte strade non appaiono più adeguate, in termini di sicurezza,

impegna il Governo

a prevedere con priorità ed urgenza, il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade della Regione Liguria.
9/6176/8. Bottino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 10-bis reca misure per assicurare trasparenza ed efficacia all'attività amministrativa, anche attraverso segnalazioni da parte dei cittadini, e anche per corrispondere a tali segnalazioni viene incrementato l'organico dell'ispettorato per la funzione pubblica con l'utilizzo dei segretari comunali e provinciali già in posizione di disponibilità;
l'utilizzo del personale in discorso è limitato a quattro anni e comunque i segretari comunali e provinciali in disponibilità cesserebbero dalle funzioni svolte per l'ispettorato in conseguenza del conferimento dell'incarico da parte di comuni e province,

impegna il Governo

a reperire le risorse per dotare stabilmente l'ispettorato della funzione pubblica di personale qualificato per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 10-bis.
9/6176/9. Bressa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-ter del disegno di legge in esame amplia i casi in cui è applicabile l'articolo 517 del codice penale per punire la commercializzazione di prodotti contenenti false indicazioni di provenienze o di origine,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento annualmente sull'attività di contrasto al fenomeno della commercializzazione di prodotti recanti false indicazioni di origine, in particolare sull'applicazione della norma in esame.
9/6176/10. Burtone.

La Camera,
premesso che:
le indennità percepite dai sordomuti, dai ciechi e dagli invalidi del lavoro sono ben al di sotto della soglia di povertà;
in questi anni sono state sistematicamente ignorate le richieste avanzate dalle associazioni e organizzazioni di rappresentanza,

impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento delle loro indennità sulla base delle richieste avanzate.
9/6176/11. Camo.

La Camera,
premesso che:
le leggi numero 139 del 1992, 135 del 1997, 194 del 1998 e 166 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno disposto limiti di impegno quindicennali per complessivi 56,05 milioni di euro all'anno per il finanziamento di opere infrastrutturali sugli aeroporti nazionali, con stanziamento sull'apposito capitolo


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di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il successivo trasferimento all'ENAC, quale ente attuatore;
la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005), ha previsto il trasferimento di soli 23,74 milioni di euro a favore dell'ENAC per investimenti atti a garantire negli aeroporti nazionali elevati standard di sicurezza in attuazione di normative internazionali, nonché il completamento dei lavori in corso;
l'inadeguatezza dello stanziamento, per l'anno 2005, pari a 32,3 milioni di euro, non ha consentito a molti aeroporti nazionali di far fronte ai pagamenti relativi a mutui già contratti con le banche e di attuare i programmi di investimento già varati, oggetto di convenzioni di finanziamento con le società di gestione aeroportuale, aventi la finalità della messa in sicurezza degli aeroporti anche nell'ambito di accordi Stato-regioni;
le norme contenute nel presente provvedimento agli articoli 11-sexies, 11-nonies e 11-decies, penalizzano fortemente il sistema aeroportuale nazionale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a ripristinare gli originari stanziamenti annuali previsti da vigenti leggi a carattere pluriennale per il finanziamento di opere infrastrutturali sugli aeroporti nazionali e a potenziare l'attività di investimento pubblico in materia di sicurezza negli scali.
9/6176/12. Carbonella.

La Camera,
premesso che:
i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 10-bis riguardano il riordino e il riaccorpamento degli uffici e sedi delle Nazioni Unite in Italia;
a tale scopo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Comitato ad hoc, composto da cinque esperti scelti tra professori universitari, membri delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati con almeno 15 anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, esperti altamente qualificati. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri fornisce al Comitato il necessario supporto tecnico;
compito fondamentale di questo Comitato è condurre l'istruttoria dei vari progetti presentati allo scopo di porre in essere la dislocazione in un'unica sede, ubicata comunque nella provincia di Roma, di tutti gli uffici e sedi dell'ONU presenti in Italia;
l'istruttoria di cui sopra è preceduta dall'individuazione, da parte del Comitato, dei criteri per la valutazione dei progetti e la specificazione delle modalità operative dell'intera operazione,

impegna il Governo

ad acquisire il parere vincolante delle Nazioni Unite prima di assumere qualsiasi iniziativa concernente le sedi degli organismi di questa organizzazione, provvedendo, ove necessario, a stipulare appositi accordi di sede, come di norma avviene quando occorre individuare le sedi degli organismi internazionali presenti in Italia.
9/6176/13. Carra.

La Camera,
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2006, contrariamente alle attese e in sostanziale continuità con le politiche adottate nel corso dell'attuale legislatura, contiene misure di scarsa credibilità e limitata efficacia per le imprese e i cittadini: non sono


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previsti, infatti, interventi per dare risposta adeguata ai problemi più acuti del Paese, dai rischi di declino del nostrosistema economico e produttivo alla distribuzione fortemente sperequata del reddito, dal blocco dei consumi alla precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro, dalla liberalizzazione dei settori produttivi alla necessaria modernizzazione economica e sociale del Paese;
per quanto riguarda le opere pubbliche e le infrastrutture, si segnala un ulteriore forte ridimensionamento delle risorse destinate agli investimenti infrastrutturali pubblici;
in tale contesto, appaiono particolarmente gravi i tagli di risorse operati nei confronti delle aree sottoutilizzate, che si traducono nella riduzione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a predisporre un considerevole aumento delle risorse destinate al finanziamento relativo agli interventi infrastrutturali per le aree sottoutilizzate.
9/6176/14. D'Antoni.

La Camera,
premesso che:
i lavoratori socialmente utili rappresentano una categoria introdotta nel nostro ordinamento per rispondere ad una visione di politica attiva del lavoro, basata sulla partecipazione ad iniziative di pubblica utilità, limitate nel tempo, di soggetti particolarmente svantaggiati;
il problema tradizionale dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili è legato alle prospettive occupazionali e professionali, connesso alla costante precarietà economica e sociale del rapporto di lavoro;
la loro stabilizzazione rappresenterebbe un segno importante per la politica di supporto occupazionale per il Mezzogiorno e per le aree più svantaggiate del nostro Paese,

impegna il Governo

ad attivarsi, a livello normativo primario, al fine di estendere la disciplina della stabilizzazione a tutte le amministrazioni comunali interessate, indipendentemente dal numero di abitanti, ed anche alle amministrazioni provinciali che, allo stesso modo, si trovano ad avere l'esigenza cogente di trasformare i rapporti di lavoro relativi ad attività socialmente utili in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
9/6176/15. Ria, Nicodemo Nazzareno Oliverio.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8-bis del decreto-legge in esame concerne l'incremento dei livelli occupazionali nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti delle regioni del Sud d'Italia;
i lavoratori socialmente utili svolgono compiti essenziali anche nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, anzi, nei piccoli comuni hanno compiti fondamentali per migliorare la qualità dei servizi;
la proroga dei rapporti in essere con i lavoratori socialmente utili nei piccoli comuni risponde ad esigenze di incremento dei livelli occupazionali ancora più avvertite,

impegna il Governo

a porre in essere provvedimenti che prevedano la proroga dei rapporti con i lavoratori socialmente utili anche nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.
9/6176/16. Nicodemo Nazzareno Oliverio.


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La Camera,
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2006 taglia fortemente le risorse trasferite all'Anas;
alla luce del forte incremento dei traffico automobilistico che si è registrato negli ultimi 10 anni molte strade non appaiono più adeguate, in termini di sicurezza,

impegna il Governo

a prevedere, con priorità ed urgenza, il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade della Regione Veneto.
9/6176/17. Frigato.

La Camera,
premesso che:
un'equa politica fiscale ed una giusta redistribuzione delle risorse non possono prescindere dai territori nei quali le risorse stesse vengono estratte o prodotte;
in Basilicata, com'è noto, si estrae il 10 per cento del petrolio di cui l'Italia necessita;
il contributo della Basilicata alla bilancia energetica nazionale, pesantemente condizionata dagli acquisti all'estero, è quindi importante e notevole;
a causa delle estrazioni suddette si hanno danni consistenti non soltanto all'ambiente, ma anche alle attività tradizionali, quali l'agricoltura ed il turismo;
ciò, purtroppo, ha inciso non poco sul reddito degli operatori e delle famiglie;
pertanto è giusto che lo Stato conceda, quale parziale ristoro dei danni subiti, delle agevolazioni fiscali a favore dei cittadini lucani,

impegna il Governo

a ridurre del 30 per cento, anche con specifica normativa, le accise sui prodotti petroliferi utilizzati dai cittadini residenti in Basilicata;
ad incrementare tale riduzione di un ulteriore 10 per cento a favore dei cittadini lucani residenti nei comuni ricadenti nel territorio incluso nel bacino petrolifero individuati dalla specifica legge regionale.
9/6176/18. Lettieri, Boccia, Molinari.

La Camera
premesso che:
l'articolo 10-bis dispone l'istituzione di un comitato per il riordino e l'accorpamento degli uffici e delle sedi dell'ONU presenti in Italia, individuando, ovviamente, come area territoriale quella della provincia di Roma;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché la scelta della collocazione più idonea non comporti un insostenibile aggravio di traffico, determinato dagli spostamenti dei dipendenti, sull'area del centro storico della città di Roma.
9/6176/19. Giachetti.

La Camera,
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2006 taglia fortemente le risorse trasferite all'Anas;
alla luce del forte incremento del traffico automobilistico che si è registrato negli ultimi 10 anni molte strade non appaiono più adeguate, in termini di sicurezza,


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impegna il Governo

a prevedere con priorità ed urgenza, il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade delle Regione Toscana.
9/6176/20. Giacomelli.

La Camera,
premesso che:
suscita particolare preoccupazione la continua riduzione degli stanziamenti in favore dell'Anas, anche alla luce dei contenuti della manovra di bilancio per il 2006 che riduce gli stanziamenti in bilancio assegnati per l'anno 2006 all'Anas da circa 3 miliardi di euro del 2005 a 400 milioni per il triennio 2006-2008; la manovra riduce inoltre i trasferimenti correnti da 700 milioni di euro del 2005 a 282 milioni di euro nel 2006, insufficienti addirittura per il pagamento degli stipendi;
il flusso di cassa di circa 3 miliardi di euro annui è stato ridotto a 1,7 miliardi di euro per il 2006 con conseguente riduzione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori con gravi ritardi dei medesimi;
la scelta adottata mette a rischio l'operatività dell'Anas e risulta in evidente contrasto con gli obiettivi più volte annunciati dal Governo di sviluppo e sicurezza della rete stradale nazionale,

impegna il Governo

a ripristinare per il triennio 2006-2008 almeno gli stessi stanziamenti per l'Anas del triennio 2003-2005 che ammontavano a oltre 9 miliardi di euro.
9/6176/21. Gambale, Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge in esame attribuisce alla Regione siciliana un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2008, a titolo di contributo di solidarietà nazionale, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto speciale per la Regione siciliana,

impegna il Governo

a prevedere l'erogazione di un contributo in favore della regione Sardegna ai sensi dello statuto speciale della stessa.
9/6176/22. Ladu.

La Camera,
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2006 taglia fortemente le risorse trasferite all'Anas;
alla luce del forte incremento del traffico automobilistico che si è registrato negli ultimi 10 anni molte strade non appaiono più adeguate, in termini di sicurezza,

impegna il Governo

a prevedere con priorità ed urgenza, il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade della Regione Lombardia.
9/6176/23. Santino Adamo Loddo.

La Camera,
premesso che:
i lavoratori socialmente utili non vi sono solo nei comuni con più di 300 mila abitanti, le maggiori difficoltà sociali si registrano anzi nei piccoli centri in cui i lavoratori impegnati in progetti LSU consentono di erogare servizi importanti per la comunità,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie anche per la stabilizzazione definitiva in favore dei lavoratori socialmente utili impegnati nei comuni con meno di 10 mila abitanti.
9/6176/24. Meduri.


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La Camera,
premesso che:
l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, è dotata di autonomia (amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria) e le sono attribuiti due compiti fondamentali quali la conduzione delle inchieste tecniche relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili nel settore dell'aviazione civile e lo svolgimento delle attività di studio e di indagine per migliorare la sicurezza del volo;
il funzionamento dell'Agenzia è soprattutto condizionato dalle disposizioni delle leggi finanziarie che hanno reso applicabile nei confronti dell'ANSV anche il blocco delle assunzioni del personale con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato: ciò, infatti, ha reso difficile all'ente completare i propri organici, in particolare per quanto riguarda il personale tecnico;
la legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per l'anno 2005), all'articolo 1, commi 93-94, ha previsto altresì la rideterminazione delle dotazioni organiche, con una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;
la stessa legge n. 311 del 2004, mentre dispone all'articolo 1, comma 95, il mantenimento del divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette), non ricomprende espressamente fra le «indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza» indicate come prioritarie al comma 97, le assunzioni a tempo indeterminato che l'Agenzia potrebbe chiedere di effettuare in deroga al divieto stesso per acquisire tutto il personale tecnico necessario (investigatori) che non ha finora potuto assumere, se non parzialmente ed a tempo determinato, per poter assolvere la missione istituzionale che le è stata conferita;
la rigida applicazione di una normativa generalizzata di blocco rischierebbe di creare una serie di condizionamenti suscettibili, di fatto, di impedire ad un ente di nuova istituzione di dotarsi delle strutture oggettivamente e strettamente necessarie per poter operare secondo le prescrizioni di legge;
nei primi mesi del 2005 sono stati registrati 530 episodi di emergenza sui velivoli passeggeri, esattamente il doppio di quelli registrati nel 2001;
alla luce dei recenti e gravissimi incidenti avvenuti in Italia nel settore del trasporto aereo, la necessità di effettuare verifiche e controlli al fine di garantire la sicurezza dei voli in Italia appare sempre più un'esigenza improrogabile,

impegna il Governo

ad incrementare le risorse finanziarie destinate all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e normativo che stanno incidendo sulla organizzazione e sull'operatività dell'Agenzia e sulla sicurezza aerea del Paese.
9/6176/25. Merlo.

La Camera,
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2006 taglia fortemente le risorse trasferite all'Anas;
alla luce del forte incremento del traffico automobilistico che si è registrato negli ultimi 10 anni molte strade non appaiono più adeguate, in termini di sicurezza,

impegna il Governo

a prevedere con priorità ed urgenza, il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade delle Regione Lazio.
9/6176/26. Milana.


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La Camera,
premesso che:
in relazione alle competenze attribuite a Sviluppo Italia vi è anche quella relativa ai programmi di rilancio industriale di cui della legge n. 181 del 1989;
si tratta di aree individuate ai sensi di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra cui vi è il sito di Pisticci;
il sito di Pisticci è interessato dalla stipula di un contratto di programma denominato «Nuova Valsud»;
si stanno registrando ritardi incomprensibili in quanto il progetto è in piedi sin dal 2003;
la prossima primavera scadono gli ammortizzatori sociali per i circa 200 lavoratori interessati dal contratto di programma;
vi è fortissima tensione sociale,

impegna il Governo

a individuare le risorse necessarie ad accelerare entro la fine del 2005 l'approvazione definitiva del contratto di programma Nuova Valsud.
9/6176/27. Molinari.

La Camera,
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2006 taglia fortemente le risorse trasferite all'Anas;
alla luce del forte incremento del traffico automobilistico che si è registrato negli ultimi 10 anni molte strade non appaiono più adeguate, in termini di sicurezza,

impegna il Governo

a prevedere con priorità ed urgenza, il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade delle Regione Emilia-Romagna.
9/6176/28. Papini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997-2001 della Commissione delle Comunità europee, prevede la predisposizione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Piano nazionale della sicurezza stradale (PNSS), che attui gli indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga attuato mediante programmi annuali;
la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000), che reca limiti di impegno per l'attuazione dei programmi annuali, ha autorizzato gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti a contrarre mutui per la realizzazione degli interventi secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
il CIPE, con la delibera n. 100 del 29 novembre 2002, ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale e, contestualmente, il suo primo programma annuale di attuazione, in conformità con quanto previsto dalla citata legge 17 maggio 1999, n. 144;
le risorse rese disponibili dalla già citata legge finanziaria per l'anno 2000, attraverso l'accensione di un mutuo quindicennale, hanno previsto un cofinanziamento


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di 129 milioni di euro che dovrebbero attivare investimenti complessivi per circa 310 milioni di euro per interventi in sicurezza stradale;
il CIPE, con delibera n. 81 del 13 novembre 2003, in conformità con la procedura prevista dalla legge n. 144 del 1999, ha approvato il secondo programma annuale di attuazione dei Piano nazionale sulla sicurezza stradale;
la dotazione finanziaria di tale programma è pari a circa 155 milioni di euro e attiverà investimenti locali e regionali per un ammontare complessivo di investimenti pari a circa 370 milioni di euro;
in data 19 febbraio 2004 è stato emanato il decreto dirigenziale di impegno delle risorse finanziarie a favore delle regioni che ha consentito alle stesse di definire i bandi e i programmi di assegnazione dei fondi a comuni e province;
in data 10 giugno 2004 è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di assegnazione dei fondi del programma strategico;
con la legge finanziaria per l'anno 2004, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata prevista una semplificazione della procedura di trasferimento dei fondi relativi al PNSS (non più dallo Stato ai comuni e alle province che li usano per pagare i ratei di mutuo ma direttamente dallo Stato all'istituto di credito presso il quale comuni e province accendono il mutuo);
ad oggi tale procedura (che richiede un protocollo di intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti) non risulta definita puntualmente con il risultato che i fondi del PNSS (primo programma, secondo programma, progetti strategici) sono bloccati da oltre un anno e ciò ha bloccato anche i finanziamenti stanziati da comuni, province e regioni (circa 350 milioni di euro);
tale blocco produce effetti disastrosi sia sulla credibilità degli impegni di livello nazionale sia sui bilanci delle amministrazioni regionali e locali che hanno impegnato somme che da più di un anno giacciono in attesa che la «semplificazione procedurale» sia definita;
il costo economico in termini di danni a beni e a persone degli incidenti stradali nel 2002 è stato pari a circa 34.000 milioni di euro;
il Piano nazionale della sicurezza stradale si propone di ridurre gli incidenti stradali e il loro costo ad un tasso del 7 per cento annuo e tale riduzione comporta un «risparmio» di oltre 2.200 milioni di euro ogni anno, per ottenere il quale è stato attivato un investimento di circa 340 milioni l'anno,

impegna il Governo

ad adottare rapidamente il protocollo di intesa con la Cassa depositi e prestiti al fine di rendere immediatamente disponibili e utilizzabili i fondi necessari ad attuare il primo programma, il secondo programma ed i progetti strategici del Piano nazionale della sicurezza stradale.
9/6176/29. Pasetto.

La Camera,
visto l'articolo 10-bis del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

in riferimento alle attività ispettive connesse al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione delle pubbliche amministrazioni, a voler predisporre relazioni semestrali al Parlamento contenenti dati di sintesi sulle attività svolte e sui risvolti economici delle attività stesse;
a non pregiudicare, nella costituzione della società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza


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del Consiglio dei ministri, le competenze di enti ed organismi di ricerca e di studio già operanti a livello nazionale e locale, ed aventi per statuto il compito di raccogliere ed elaborare dati per finalità non statistiche.
9/6176/30. Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), prevede che le Autorità portuali vengano ricomprese tra le amministrazioni pubbliche cui viene applicato il limite all'incremento della spesa. Da una tale disposizione consegue che per il triennio 2005-2007, le Autorità portuali possono incrementare le proprie spese in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003, incrementato del 4,5 per cento;
una tale norma sta impedendo la realizzazione di investimenti preventivati con risorse già a disposizione delle Autorità portuali su cui sono già stati contratti mutui e penalizzando fortemente la capacità competitiva dei nostri scali, indebolendo così un comparto nevralgico per la crescita competitiva e occupazionale dell'Italia. Il vincolo è stato mantenuto nonostante l'impegno assunto dal Governo con l'accoglimento dell'ordine n. 9/5827/3 nel corso del dibattito alla Camera in relazione alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
la manovra finanziaria per il 2006 non prevede rifinanziamenti alle leggi di investimento per i porti mentre mantiene il vincolo alle spese infrastrutturali delle Autorità portuali introdotto dalla finanziaria 2005, mediante la previsione del patto di stabilità;
a causa di questi vincoli sono in sostanza bloccati investimenti per 1,5 miliardi di euro, compromettendo anche l'utilizzo delle risorse destinate ai lavori di manutenzione e, quindi, di sicurezza nei porti italiani,

impegna il Governo

a reperire un'idonea copertura finanziaria necessaria a consentire la prosecuzione degli investimenti delle Autorità portuali e a incrementare le risorse per il settore marittimo portuale fortemente ridotte anche con le disposizioni di cui all'elenco 2 del presente decreto.
9/6176/31. Zara.

La Camera,

impegna il Governo

a verificare l'attuazione dell'articolo 11-octies in modo tale che lo stesso non contrasti con la normativa di cui all'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea in materia di aiuti di Stato.
9/6176/32. Vernetti.

La Camera,

impegna il Governo

a verificare che l'attuazione dell'articolo 11-quinquiesdecies, comma 5, sia tale da non contrastare con il principio di libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché del principio comunitario di concorrenza di cui agli articoli 3, paragrafo 1, lettera c), e 4, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.
9/6176/33. Ruggeri.

La Camera,
premesso che:
il settore agroalimentare sta attraversando una perdurante e grave crisi;


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è un settore chiave della nostra economia che interessa migliaia di aziende e decine di migliaia di lavoratori;
attraverso il decreto-legge in esame vengono attribuite competenze da Sviluppo Italia a ISA,

impegna il Governo

a stabilire per ogni regione un progetto di sviluppo agroalimentare con capofila le regioni e l'ISA.
9/6176/34. Ruggieri.

La Camera,
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2006 taglia fortemente le risorse trasferite all'Anas;
alla luce del forte incremento del traffico automobilistico che si è registrato negli ultimi 10 anni molte strade non appaiono più adeguate, in termini di sicurezza,

impegna il Governo

a prevedere con priorità ed urgenza, il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade delle Regione Molise.
9/6176/35. Ruta.

La Camera,
premesso che:
attualmente gravano sui rifugi alpini le imposte comunali sugli immobili in maniera indistinta, indipendentemente che siano raggiungibili con automezzi, siano collocati a distanze brevi o lunghe dai centri abitati, siano facilmente o difficilmente serviti da sentieri o strade carreggiabili, siano ubicati lungo vie per escursionisti esperti o per turisti, siano posti ad altezze superiori o inferiori al limite della media montagna;
i rifugi alpini risultano classificati in categorie già dall'articolo 23 del decreto del Ministero dell'interno del 24 aprile 1994;
alcuni rifugi alpini rischiano la chiusura a causa dell'inserimento nell'elenco degli edifici alienabili dai ministeri secondo la normativa vigente, il che sommandosi alle imposte che gravano sui gestori dei medesimi rifugi accentua la precarietà del servizio che prestano utilmente per i frequentatori della montagna, senza gravare sulla finanza pubblica, benché trattasi di un servizio a carattere pubblico, ivi comprese le postazioni per l'esercizio del soccorso in montagna e in luoghi impervi,

impegna il Governo

a predisporre i necessari provvedimenti al fine di esentare i rifugi alpini dall'imposta comunale sugli immobili quando rientrino nelle categorie C, D ed E come risultanti dalla classificazione degli stessi definita dal richiamato articolo 23 del decreto del Ministero dell'interno del 24 aprile 1994, avvalendosi dell'articolo 2 della 31 gennaio 1994, n. 97, che istituisce il Fondo nazionale per la montagna per l'eventuale copertura dell'onere derivante dall'esenzione in oggetto;
a predisporre le necessarie azioni legislative e amministrative al fine di garantire che i rifugi alpini di proprietà del demanio, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa non costituiscano oggetto delle operazioni di dismissione e/o cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, affinché tali edifici adibiti a rifugio di montagna possano essere concessi in locazione a persone, fisiche o giuridiche, o enti non aventi scopo di lucro, a cominciare dal Club Alpino Italiano, ente pubblico che opera direttamente o attraverso le proprie sezioni,


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tramite la presentazione all'Amministrazione centrale dello Stato di specifiche richieste di utilizzo degli immobili già in concessione, con canoni rapportati allo stato dell'immobile al momento della prima assegnazione.
a provvedere all'eventuale onere derivante da questa ultima disposizione attraverso l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
9/6176/36. Quartiani, Olivieri, Lolli, Scherini, Paniz.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge in esame prevede la corresponsione di un contributo alla Regione siciliana, in attuazione dell'articolo 38 dello statuto;
la norma assegna il contributo solo e limitatamente al quindicennio 2008-2022;
dopo la definizione delle controversie tra Stato e Regione siciliana avvenuta con le leggi finanziarie varate dai governi di centrosinistra nel 1999 e nel 2000, è stata messa a regime l'erogazione del contributo;
seppure in ritardo, si provvede per alcuni anni arretrati;
è inspiegabile la decisione di limitare l'erogazione solo per quindici anni, anziché prevederla in modo permanente,

impegna il Governo

a promuovere i necessari provvedimenti al fine di estendere il prescritto contributo alla Regione siciliana a decorrere dall'anno 2006, non limitandolo per soli quindici anni.
9/6176/37. Cardinale, Burtone, Boccia.

La Camera,
considerati i vistosi tagli al cosiddetto Fondo Trieste (legge n. 26 del 1986),
visto che si tratta di opere per le quali sono stati già impegnati i soldi e contratti mutui,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a ripristinare l'intero finanziamento entro i primi mesi del 2006.
9/6176/38. Rosato.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del decreto-legge in esame prevede il subentro dell'INPS nelle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap, disabilità già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo

a verificare, nella predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
a) quale reale dimensione di risparmio la decisione provoca, giacché il nuovo incardinamento del personale presso l'INPS appare più oneroso;
b) che tale decisione non interrompa il processo di separazione tra previdenza ed assistenza previsto dalla più recente normativa in materia.
9/6176/39. Delbono.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 10-ter affida all'ISA il compito di erogare finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,


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impegna il Governo

ad attivarsi affinché nell'attività di finanziamento siano privilegiate le imprese agricole e le imprese di trasformazione industriale gestite o direttamente controllate da imprenditori agricoli.
9/6176/40. Marcora.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7-bis prevede di estendere i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo agli occupanti senza titolo ovvero ai conduttori con assegnazione irregolare alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
con tale provvedimento solo una parte minoritaria dei conduttori senza titolo potrà accedere a quanto previsto dall'articolo 7-bis mentre rimarrà aperto il contenzioso relativo alla gran parte delle occupazioni senza titolo avvenute tra il novembre 2001 e il 30 dicembre 2004, cosa che produrrà ulteriori rallentamenti nel processo di cartolarizzazione nonché gravi tensioni sociali nelle città coinvolte;
è necessario evitare che città già oggetto di forti tensioni abitative siano investite di questa ulteriore emergenza;
in particolare appare necessario intervenire nei confronti di soggetti occupanti senza titolo con redditi medio bassi, comunque inferiori ai 50.000 euro annui e non possessori di altri alloggi sull'intero territorio nazionale, e che vedano nel proprio nucleo familiare la presenza di minori o anziani o portatori di handicap,

impegna il Governo

a intervenire nei confronti della SCIP, o a stipulare con la stessa apposita convenzione, affinché ai soggetti indicati in premessa sia offerto l'acquisto dell'alloggio occupato al prezzo fissato dalla base d'asta;
a richiedere alla SCIP di inserire in un apposito elenco tutte le unità immobiliari destinate ad uso abitativo occupate da soggetti senza titolo non oltre il 30 dicembre 2004 e ad inviare agli stessi entro sessanta giorni la proposta di acquisto sulla base del prezzo fissato per l'asta.
9/6176/41. Russo Spena, Folena.

La Camera,
premesso che:
l'efficienza della pubblica amministrazione costituisce un elemento decisivo per la competitività del sistema nazionale;
è necessario avviare, sostenere e diffondere profondi interventi per introdurre tecniche digitali in ogni punto dell'organizzazione dello Stato in tutte le sue articolazioni;
il provvedimento in esame prevede invece una riduzione delle risorse destinate a questa attività,

 

impegna il Governo

a riconsiderare la situazione al fine di destinare risorse adeguate a sostenere le azioni atte a migliorare la competitività della pubblica amministrazione.
9/6176/42. Innocenti.

La Camera,
premesso che:
l'attuale formulazione del comma 44 della legge n. 239 del 2004, prevede che ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo adottasse, su


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proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo;
tale decreto legislativo doveva essere emanato per il riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici e per la promozione di un reale sistema di verifica degli impianti per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza ed efficienza;
il termine indicato dalla legge risulta inutilmente spirato senza che sia stato possibile provvedere all'adozione dei decreti legislativi a causa delle rilevanti difficoltà di coordinamento normativo fra le numerose fonti legislative e regolamentari vigenti che si sono ulteriormente modificate, nel frattempo, a causa di ulteriori innovazioni legislative e regolamentari;
nel disegno di legge S. 3533 (Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), già approvato dalla Camera dei deputati il 5 luglio 2005 ed ancora in attesa d'esame al Senato, era stata già approvata una norma, all'articolo 6, che prevedeva una ulteriore delega al Governo per il riordino della normativa sulla sicurezza degli impianti, che riprendeva ed ampliava l'originaria previsione contenuta nella legge n. 239 del 2004;
il testo del comma 13 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge in esame, nell'intento forse di anticipare la predetta normativa, introduce una formulazione non idonea al raggiungimento dell'obiettivo, fortemente sentito dagli operatori del settore dell'impiantistica, di una organica revisione della disciplina della loro attività;
in particolare lo strumento prescelto per effettuare il riordino non garantisce il raggiungimento del risultato, in quanto verrebbe affidato ad un provvedimento di natura regolamentare il compito di sostituire e coordinare non solo norme di natura regolamentare, ma anche norme di legge primaria;
con specifico riferimento alla parte sanzionatoria, che prevede sanzioni di natura penale sussiste il rischio concreto di pervenire ad un risultato opposto a quello desiderato, ovvero dare un quadro certo e coerente agli operatori ed agli utenti;
inoltre il termine per l'adozione dei provvedimenti appare eccessivamente ampio, e comunque non coordinato con la ormai prossima data di entrata in vigore del Capo V della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia), che contiene specificamente norme per la sicurezza degli impianti, già differite più volte, attualmente fino al 30 giugno 2006,

impegna il Governo

a correggere, eventualmente anche in sede di legge finanziaria, le palesi incongruenze e carenze del Capo V della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che è stato redatto in modo incompleto, senza tener conto di numerose disposizioni legislative e regolamentari attinenti al settore dell'installazione di impianti, con sovrapposizioni inconciliabili rispetto a diverse altre norme in materia edilizia, di delegificazione e di semplificazione amministrativa;
a intervenire sul decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che, in questo quadro già a sufficienza confuso, ha determinato ulteriore incertezza interpretativa ed applicativa essendo intervenuto su materia già trattata all'interno del Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 già in vigore, in maniera non coordinata;
a rivedere il testo approvato prevedendo, vista la complessità dell'opera di riordino, un termine di ventiquattro mesi


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dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per l'attuazione delle predette norme.
9/6176/43. Nieddu.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 32, commi 21, 22 e 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il Governo ha disposto la rivalutazione nella misura del 300 per cento dei canoni delle concessioni ad uso turistico ricreativo, per poi successivamente rinviarne gli effetti più volte fino all'attuale decreto-legge che proroga il predetto termine al 15 dicembre 2005 senza che esista una reale prospettiva di risoluzione della situazione che si è venuta a creare;
le varie proroghe sono state fatte in attesa che un decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, raggiungesse l'obiettivo di assicurare maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro e che, in caso contrario, si procedesse all'aumento del 300 per cento dei canoni. Tale decreto non è mai stato emanato;
l'aumento indiscriminato e così elevato dei canoni sarebbe infatti destinato ad incidere ben oltre il settore che svolge un ruolo strategico per il turismo nazionale e a gravare particolarmente sulle imprese balneari che hanno avviato investimenti per la riqualificazione e il potenziamento delle proprie attività;
le imprese balneari sono inoltre già penalizzate dal punto di vista fiscale rispetto ad altri comparti turistici essendo soggette all'aliquota IVA del 20 per cento anziché del 10 per cento;
il previsto aumento dei canoni è basato tra l'altro sul presupposto che i proventi dei beni demaniali non siano commisurati al valore effettivo dei beni oggetto di concessione, ma in questo caso la rivalutazione dei canoni dovrebbe essere calibrata alle diverse tipologie di utilizzo e ai differenti regimi giuridici dei beni del demanio marittimo la cui consistenza non è stata in molti casi aggiornata;
un tale aggiornamento, da conseguire anche grazie alla messa a regime del sistema informativo del demanio, può dare luogo a maggiori entrate sia per lo Stato che per i comuni, anche in considerazione del fatto che molti beni non risultano essere stati incamerati dallo Stato pur avendone le caratteristiche e in conseguenza di ciò ad essi non è applicabile il relativo canone né l'ICI;
è inoltre necessario pervenire ad una concordata suddivisione dei proventi dei canoni delle concessioni tra lo Stato, le regioni e gli enti locali e ad un utilizzo di tali risorse finalizzato alla riqualificazione delle attività connesse al demanio medesimo,

impegna il Governo

a) ad adottare le opportune iniziative volte a:
1) sospendere gli aumenti dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative fino al 30 giugno 2006;
2) delegare ai comuni ed alle regioni l'accertamento dell'evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni per gli anni 2004 e 2005 e ad aumentare del 50 per cento a titolo sanzionatorio i canoni concessori relativi alle superfici per l'utilizzo delle quali non si è riscontrato il pagamento rispetto a una tabella da concordare con le regioni e le associazioni di categoria del settore;
3) destinare la maggiore quota di risorse rivenienti dalle sanzioni relative all'accertamento per il 50 per cento alla regione e per il restante 50 per cento al comune interessati e stabilire che le predette risorse siano utilizzate esclusivamente per la riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative;


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b) ad emanare un decreto interministeriale previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, per stabilire le modalità di trasferimento alle regioni ed ai comuni di ogni dato o documentazione, quali le aerofotogrammetrie delle zone demaniali interessate, ai fini di agevolare l'accertamento dell'evasione dei canoni concessori;
c) ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere che una volta terminato, entro il 30 giugno 2006, il procedimento istruttorio e determinati gli incassi provenienti dall'accertamento dell'evasione dei canoni per gli anni 2004 e 2005, sia convocato un tavolo tecnico composto dalle regioni e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, per adeguare i canoni demaniali tramite la diminuzione o l'aumento percentuale e fino ad assicurare le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, previste dall'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
9/6176/44. Gambini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge in esame autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006 per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione di un non meglio definito «convegno internazionale interconfessionale»;
in base a notizie di stampa tale convegno dovrebbe tenersi a Trento, organizzato dalla locale Arcidiocesi;
tale finanziamento appare inopportuno per l'indeterminatezza delle sue modalità e per l'ammontare spropositato;
con tale disposizione si effettuerebbe un finanziamento in materie su cui la Provincia autonoma di Trento dispone già di competenze e risorse proprie, e si realizzerebbe in tale modo una invasione di competenze ed uno spreco di risorse nazionali;
l'Arcidiocesi di Trento ha formalmente e definitivamente rifiutato il finanziamento «nella consapevolezza di come nell'attuale congiuntura economica sia decisivo porre un segno di sobrietà e di condivisione con le difficoltà provate da tante famiglie»;
alla luce di tali considerazioni sarebbe stato opportuno modificare il testo, sopprimendo la disposizione in questione;
la norma prevede un esplicito vincolo di destinazione, per cui le risorse autorizzate, in base alla vigente disciplina contabile, non possono essere utilizzate per altre finalità,

impegna il Governo

a verificare l'effettiva disponibilità dei destinatari a ricevere il finanziamento e pertanto la necessità del medesimo e ad adottare eventualmente, all'esito, le opportune iniziative normative volte a rivedere la disposizione in oggetto, evitando l'inutile spesa delle risorse stanziate.
9/6176/45. Kessler, Olivieri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 prevede, al comma 1, la collaborazione dei comuni nell'azione di contrasto all'evasione fiscale svolta dallo Stato;
al comma 2 il provvedimento rimanda ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità operative per mezzo delle quali si espleterà tale collaborazione;
il decreto si limita a prevedere una quantificazione del compenso, destinato agli enti locali per lo svolgimento di questa attività, pari al 30 per cento del riscosso a titolo definitivo;


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l'articolo 2 del provvedimento prevede un ingente potenziamento degli organici e dei finanziamenti da destinare all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane ed alla Guardia di finanza per l'attività di contrasto all'evasione fiscale tralasciando completamente le esigenze degli enti locali che svolgeranno questa ulteriore attività con risorse decrescenti considerando il taglio del 6,7 per cento imposto dalla finanziaria 2006 alla spesa corrente,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a far sì che il coinvolgimento delle amministrazioni comunali nell'opera di contrasto all'evasione fiscale, sia accompagnato da un rafforzamento delle capacità di intervento delle amministrazioni locali, anche attraverso iniziative formative e di valorizzazione delle risorse umane, stanziando rilevanti risorse finanziarie in favore dei comuni, che sono invece colpiti dagli ulteriori tagli operati dal disegno di legge finanziaria.
9/6176/46. Rocchi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 prevede, al comma 1, la collaborazione dei comuni nell'azione di contrasto all'evasione fiscale svolta dallo Stato;
al comma 2 il provvedimento rimanda ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità operative per mezzo delle quali si espleterà tale collaborazione;
il decreto si limita a prevedere una quantificazione del compenso, destinato agli enti locali per lo svolgimento di questa attività, pari al 30 per cento del riscosso a titolo definitivo;
l'articolo 2 del provvedimento prevede un ingente potenziamento degli organici e dei finanziamenti da destinare all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane ed alla Guardia di finanza per l'attività di contrasto all'evasione fiscale tralasciando completamente le esigenze degli enti locali che svolgeranno questa ulteriore attività con risorse decrescenti considerando il taglio del 6,7 per cento imposto dalla finanziaria 2006 alla spesa corrente,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad incrementare la percentuale del compenso da destinare ai comuni per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale.
9/6176/47. Stradiotto.

La Camera,
premesso che:
nel prendere atto del mutamento di indirizzo intervenuto nella politica del Governo e della maggioranza che, sia pur tardivamente, ha preso atto della necessità di combattere l'evasione fiscale rileva come il fenomeno abbia assunto negli ultimi anni proporzioni tali da richiedere interventi di tipo strutturale che, viceversa, non si rilevano nel provvedimento in esame,

impegna il Governo

a prevedere interventi strutturali per combattere l'evasione fiscale.
9/6176/48. Lusetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-sexies del decreto-legge in esame rifinanzia gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2005;


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tale misura, che favorisce l'utilizzo di combustibili meno inquinanti, contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle aree urbane, afflitta da concentrazioni elevatissime di sostanze inquinanti, emesse prevalentemente dagli autoveicoli,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per la prosecuzione di tali interventi anche oltre il 2005 e per il finanziamento dell'acquisto di automezzi alimentati a metano e GPL per il trasporto collettivo, da parte dei comuni o delle aziende di trasporto pubblico locale.
9/6176/49. Realacci.

La Camera,
premesso che:
nel quadro di una equilibrata politica in materia fiscale e di sostegno alle attività economiche, la prosecuzione dell'esperienza delle incentivazioni per le ristrutturazioni edilizie è vitale e fondamentale per l'intera economia nazionale,

impegna il Governo

ad attivarsi presso le competenti sedi dell'Unione europea per la riconferma della riduzione dell'IVA dal 20 al 10 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
9/6176/50. Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
il potenziamento degli strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario non può prescindere da un rilancio delle strutture sanitarie nel Mezzogiorno;
occorrono investimenti in particolare per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento delle apparecchiature;
tutto ciò è impossibile realizzare in assenza di adeguate risorse e di specifici strumenti legislativi da concordare con le regioni interessate;
i gruppi parlamentari di centrosinistra hanno presentato una specifica proposta di legge concernente interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno (AC 4968),

impegna il Governo

a promuovere un piano di investimenti per la sanità nel Mezzogiorno.
9/6176/51. Mosella.

La Camera,
premesso che:
il decreto prevede il potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario;
da quattro anni il Fondo sanitario nazionale è costantemente sottofinanziato dal Governo come più volte evidenziato dalle Regioni in sede di Conferenza unificata;
il sottofinanziamento ammonterebbe a quasi 5 miliardi di euro;
questa situazione pregiudica l'effettiva garanzia sui livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a reperire i 5 miliardi di euro necessari a ripianare il sottofinanziamento del Fondo sanitario nazionale.
9/6176/52. Reduzzi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;


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l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo - pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti - a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, una relazione dettagliata sull'entità della partecipazione dei comuni dell'Italia settentrionale.
9/6176/53. Abbondanzieri.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo - pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti - a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, una relazione dettagliata sull'entità della partecipazione dei comuni dell'Italia meridionale.
9/6176/54. Adduce.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo - pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti - a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, una relazione dettagliata sull'entità della partecipazione dei comuni dell'Italia centrale.
9/6176/55. Agostini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo - pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti - a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame,


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una relazione dettagliata sull'entità della partecipazione dei comuni dell'Italia insulare.
9/6176/56. Albonetti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo - pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti - a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, una relazione dettagliata sull'entità della partecipazione dei comuni coinvolti.
9/6176/57. Amici.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo - pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti - a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, una relazione dettagliata sull'entità della partecipazione dei comuni coinvolti.
9/6176/58. Angioni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo - pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti - a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sul maggior gettito ottenuto con l'entrata in vigore del provvedimento in esame.
9/6176/59. Bandoli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle


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attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività assistenziali, aventi carattere commerciale.
9/6176/60. Roberto Barbieri.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività previdenziali, aventi carattere commerciale.
9/6176/61. Bellini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività sanitarie, aventi carattere commerciale.
9/6176/62. Chiaromonte.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli


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immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività didattiche, aventi carattere commerciale.
9/6176/63. Bettini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività ricettive, aventi carattere commerciale.
9/6176/64. Bielli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività culturali, aventi carattere commerciale.
9/6176/65. Bogi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività ricreative, aventi carattere commerciale.
9/6176/66. Bonito.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;


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l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività sportive, aventi carattere commerciale.
9/6176/67. Borrelli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività di religione o di culto, aventi carattere commerciale.
9/6176/68. Bova.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7; comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, una relazione dettagliata sugli effetti economico-finanziari derivanti dall'applicazione della presente disposizione.
9/6176/69. Buffo.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali,


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previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Lombardia.
9/6176/70. Buglio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Valle d'Aosta.
9/6176/71. Cabras.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Piemonte.
9/6176/72. Caldarola.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,


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ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Trentino Alto Adige.
9/6176/73. Calzolaio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Veneto.
9/6176/74. Capitelli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Friuli-Venezia Giulia.
9/6176/75. Carboni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto,


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aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Liguria.
9/6176/76. Carli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Emilia-Romagna.
9/6176/77. Cazzaro.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Toscana.
9/6176/78. Cennamo.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto,


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aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Umbria.
9/6176/79. Chianale.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Marche.
9/6176/80. Chiti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Lazio.
9/6176/81. Cialente.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto,


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aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Abruzzi.
9/6176/82. Coluccini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Molise.
9/6176/83. Cordoni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Campania.
9/6176/84. Crisci.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto,


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aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Puglia.
9/6176/85. Crucianelli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Basilicata.
9/6176/86. Dameri.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Calabria.
9/6176/87. Di Serio D'Antona.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto,


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aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Sicilia.
9/6176/88. De Brasi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7, comma 2-bis, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Sardegna.
9/6176/89. De Luca.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 8, comma 3, in particolare, proroga dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006, il termine per il completamento sull'intero territorio nazionale del processo di istituzione e consegna della tessera sanitaria,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, nelle more del periodo di proroga dei termini, una relazione concernente i dati relativi alle spese del comparto sanitario, relativamente a quelle regioni che abbiano già provveduto alla consegna della tessera stessa.
9/6176/90. Alberta De Simone.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 8-bis, in particolare, reca disposizioni volte a incrementare l'occupazione nelle regioni interessate dai programmi di sviluppo previsti nell'ambito dell'Obiettivo 1 (ritardi nello sviluppo) del quadro comunitario di sostegno per il periodo di programmazione 2000-2006,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata contenente i dati relativi all'entità dell'incremento occupazionale nella regione Basilicata.
9/6176/91. Diana.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 8-bis, in particolare, reca disposizioni volte a incrementare l'occupazione nelle regioni interessate dai programmi di sviluppo previsti nell'ambito


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dell'Obiettivo 1 (ritardi nello sviluppo) del quadro comunitario di sostegno per il periodo di programmazione 2000-2006,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata contenente i dati relativi all'entità dell'incremento occupazionale nella regione Calabria.
9/6176/92. Filippeschi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 8-bis, in particolare, reca disposizioni volte a incrementare l'occupazione nelle regioni interessate dai programmi di sviluppo previsti nell'ambito dell'Obiettivo 1 (ritardi nello sviluppo) del quadro comunitario di sostegno per il periodo di programmazione 2000-2006,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata contenente i dati relativi all'entità dell'incremento occupazionale nella regione Campania.
9/6176/93. Finocchiaro.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 8-bis, in particolare, reca disposizioni volte a incrementare l'occupazione nelle regioni interessate dai programmi di sviluppo previsti nell'ambito dell'Obiettivo 1 (ritardi nello sviluppo) del quadro comunitario di sostegno per il periodo di programmazione 2000-2006,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata contenente i dati relativi all'entità dell'incremento occupazionale nella regione Puglia.
9/6176/94. Fluvi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 8-bis, in particolare, reca disposizioni volte a incrementare l'occupazione nelle regioni interessate dai programmi di sviluppo previsti nell'ambito dell'Obiettivo 1 (ritardi nello sviluppo) del quadro comunitario di sostegno per il periodo di programmazione 2000-2006,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata contenente i dati relativi all'entità dell'incremento occupazionale nella regione Sardegna.
9/6176/95. Franci.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 8-bis, in particolare, reca disposizioni volte a incrementare l'occupazione nelle regioni interessate dai programmi di sviluppo previsti nell'ambito dell'Obiettivo 1 (ritardi nello sviluppo) del quadro comunitario di sostegno per il periodo di programmazione 2000-2006,


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impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata contenente i dati relativi all'entità dell'incremento occupazionale nella regione Sicilia.
9/6176/96. Fumagalli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 8-bis, in particolare, reca disposizioni volte a incrementare l'occupazione nelle regioni interessate dai programmi di sviluppo previsti nell'ambito dell'Obiettivo 1 (ritardi nello sviluppo) del quadro comunitario di sostegno per il periodo di programmazione 2000-2006,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata contenente i dati relativi all'entità dell'incremento occupazionale nella regione Molise.
9/6176/97. Giulietti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 10, commi 1-6, in particolare, prevede l'attribuzione all'INPS delle competenze residuate allo Stato in materie di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità,
tale disposizione comporterà il trasferimento ad un unico soggetto di competenze attualmente frammentate, nonché un maggior livello di controllo sull'esistenza dei requisiti per l'accesso ai benefici di legge,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sul grado di controllo raggiunto, per l'accesso ai benefici di legge, con particolare riferimento alla categoria dell'invalidità civile.
9/6176/98. Grandi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 10, commi 1-6, in particolare, prevede l'attribuzione all'INPS delle competenze residuate allo Stato in materie di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità;
tale disposizione comporterà il trasferimento ad un unico soggetto di competenze attualmente frammentate, nonché un maggior livello di controllo sull'esistenza dei requisiti per l'accesso ai benefici di legge,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sul grado di controllo raggiunto, per l'accesso ai benefici di legge con particolare riferimento alla categoria della cecità civile.
9/6176/99. Grignaffini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;


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l'articolo 10, commi 1-6, in particolare, prevede l'attribuzione all'IINPS delle competenze residuate allo Stato in materie di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità;
tale disposizione comporterà il trasferimento ad un unico soggetto di competenze attualmente frammentate, nonché un maggior livello di controllo sull'esistenza dei requisiti per l'accesso ai benefici di legge,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sul grado di controllo raggiunto, per l'accesso ai benefici di legge, con particolare riferimento alla categoria del sordomutismo.
9/6176/100. Grillini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Piemonte.
9/6176/101. Leoni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Valle d'Aosta.
9/6176/102. Lolli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore


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e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satelliatare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Lombardia.
9/6176/103. Lucà.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Trentino Alto-Adige.
9/6176/104. Lucidi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Friuli- Venezia Giulia.
9/6176/105. Lulli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione


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digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile;

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Liguria.
9/6176/106. Lumia.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Toscana.
9/6176/107. Luongo.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Lazio.
9/6176/108. Magnolfi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei


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suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Veneto.
9/6176/109. Manzini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Toscana.
9/6176/110. Maran.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Umbria.
9/6176/111. Paola Mariani.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli


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organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Marche.
9/6176/112. Raffaella Mariani.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Abruzzo.
9/6176/113. Mariotti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Molise.
9/6176/114. Marone.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Campania.
9/6176/115. Martella.


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La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Puglia.
9/6176/116. Maurandi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Basilicata.
9/6176/117. Melandri.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Calabria.
9/6176/118. Meta.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;


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l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Sicilia.
9/6176/119. Minniti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quinquiesdecies, in particolare, introduce la possibilità di raccolta del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore sulle corse dei cavalli, denominata «vincente nazionale» e «accoppiata nazionale», attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,

impegna il Governo

nell'individuare con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta dei suddetti giochi, ad avvalersi anche degli organi di informazione locale, avuto particolare riguardo a quelli della Regione Sardegna.
9/6176/120. Montecchi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Lombardia.
9/6176/121. Motta.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,


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impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Piemonte.
9/6176/122. Mussi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Valle d'Aosta.
9/6176/123. Nannicini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Veneto.
9/6176/124. Nigra.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
9/6176/125. Gerardo Oliverio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una


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nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Emilia-Romagna.
9/6176/126. Ottone.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Toscana.
9/6176/127. Pennacchi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Umbria.
9/6176/128. Petrella.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Marche.
9/6176/129. Pettinari.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;


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l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Lazio.
9/6176/130. Piglionica.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Abruzzo.
9/6176/131. Pinotti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Molise.
9/6176/132. Pisa.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Campania.
9/6176/133. Pollastrini, Nicola Rossi.


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La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Puglia.
9/6176/134. Preda.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Calabria.
9/6176/135. Rainisio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Sicilia.
9/6176/136. Ranieri.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 7-ter, novellando l'articolo 115 del testo unico degli enti locali in materia di privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali, introduce una nuova normativa sulla privatizzazione degli enti e delle aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione sul numero degli enti e delle aziende coinvolte nel processo di privatizzazione nella Regione Sardegna.
9/6176/137. Rava, Rotundo.


Pag. 51

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede al comma 10 e al comma 11 dell'articolo 11-quaterdecies, recante interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione, una serie di stanziamenti finanziari per la promozione delle attività con finalità medico-sanitarie;
in particolare il comma 11 del medesimo articolo prevede specifici finanziamenti dedicati alla promozione del miglioramento del sistema ospedaliero nel nostro Paese, in modo da poter offrire ai cittadini alti livelli di assistenza sanitaria;
la città di Padova, che vanta una facoltà di medicina di grande prestigio oltre a centri di eccellenza riconosciuti, necessita da anni di un nuovo polo ospedaliero che sia in grado di soddisfare le esigenze di questo importante centro medico-ospedaliero;
tale esigenza è avvertita da più parti (soggetti istituzionali e operatori medico-sanitari), è considerata di vitale importanza per offrire un servizio di assistenza sanitaria di buon livello, che tenga conto della crescita avuta in questi anni sia in termini di strutture che di utenza,

impegna il Governo

a programmare entro il 2005 un finanziamento pluriennale pari a 50 milioni di euro per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero di Padova.
9/6176/142. Ruzzante.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, in particolare, disciplina la caccia agli ungulati al di fuori dei limiti temporali stabiliti dalla legislazione vigente, prevedendo che le regioni e le province autonome possano regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati sulla base di piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età, anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge n. 157 del 1992;
il dispositivo in esame rischia di produrre pericolose rotture al delicato equilibrio tra la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e l'esercizio dell'attività venatoria, con conseguenze, a breve e in prospettiva, che sarebbe necessario monitorare attentamente,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'impatto che la nuova disciplina avrà sulla conservazione degli ungulati presenti sul territorio, con particolare riferimento alla specie del camoscio.
9/6176/145. Sasso, Rossiello.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, in particolare, disciplina la caccia agli ungulati al di fuori dei limiti temporali stabiliti dalla legislazione vigente, prevedendo che le regioni e le province autonome possano regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati sulla base di piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età, anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge n. 157 del 1992;
il dispositivo in esame rischia di produrre pericolose rotture al delicato equilibrio tra la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e l'esercizio dell'attività venatoria, con conseguenze, a breve e in prospettiva, che sarebbe necessario monitorare attentamente,


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impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'impatto che la nuova disciplina avrà sulla conservazione degli ungulati presenti sul territorio, con particolare riferimento alla specie del capriolo.
9/6176/146. Sedioli, Rugghia.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, in particolare, disciplina la caccia agli ungulati al di fuori dei limiti temporali stabiliti dalla legislazione vigente, prevedendo che le regioni e le province autonome possano regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati sulla base di piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età, anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge n. 157 del 1992;
il dispositivo in esame rischia di produrre pericolose rotture al delicato equilibrio tra la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e l'esercizio dell'attività venatoria, con conseguenze, a breve e in prospettiva, che sarebbe necessario monitorare attentamente,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'impatto che la nuova disciplina avrà sulla conservazione degli ungulati presenti sul territorio, con particolare riferimento alla specie del cervo.
9/6176/147. Sereni, Sabattini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, in particolare, disciplina la caccia agli ungulati al di fuori dei limiti temporali stabiliti dalla legislazione vigente, prevedendo che le regioni e le province autonome possano regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati sulla base di piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età, anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge n. 157 del 1992;
il dispositivo in esame rischia di produrre pericolose rotture al delicato equilibrio tra la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e l'esercizio dell'attività venatoria, con conseguenze, a breve e in prospettiva, che sarebbe necessario monitorare attentamente,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'impatto che la nuova disciplina avrà sulla conservazione degli ungulati presenti sul territorio, con particolare riferimento alla specie del daino.
9/6176/148. Siniscalchi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, in particolare, disciplina la caccia agli ungulati al di fuori dei limiti temporali stabiliti dalla legislazione vigente, prevedendo che le regioni e le province autonome possano regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati sulla base di piani


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di abbattimento distinti per sesso e classi di età, anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge n. 157 del 1992;
il dispositivo in esame rischia di produrre pericolose rotture al delicato equilibrio tra la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e l'esercizio dell'attività venatoria, con conseguenze, a breve e in prospettiva, che sarebbe necessario monitorare attentamente,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'impatto che la nuova disciplina avrà sulla conservazione degli ungulati presenti sul territorio, con particolare riferimento alla specie del muflone.
9/6176/149. Soda, Sandri.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, in particolare, disciplina la caccia agli ungulati al di fuori dei limiti temporali stabiliti dalla legislazione vigente, prevedendo che le regioni e le province autonome possano regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati sulla base di piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età, anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge n. 157 del 1992;
il dispositivo in esame rischia di produrre pericolose rotture al delicato equilibrio tra la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e l'esercizio dell'attività venatoria, con conseguenze, a breve e in prospettiva, che sarebbe necessario monitorare attentamente,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'impatto che la nuova disciplina avrà sulla conservazione degli ungulati presenti sul territorio, con particolare riferimento alla specie del cinghiale.
9/6176/150. Spini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-undecies, in particolare, reca disposizioni concernenti lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, prevedendo il principio secondo cui la programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile deve soddisfare in via prioritaria le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa,

impegna il Governo

nella fase di programmazione degli interventi infrastrutturali, a tener conto dell'esigenza di garantire un adeguato collegamento agli aeroporti situati in aree geografiche maggiormente disagiate, avuto particolare riguardo agli aeroporti dell'Italia settentrionale.
9/6176/151. Stramaccioni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-undecies, in particolare, reca disposizioni concernenti lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, prevedendo il principio secondo cui la programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile


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deve soddisfare in via prioritaria le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa,

impegna il Governo

nella fase di programmazione degli interventi infrastrutturali, a tener conto dell'esigenza di garantire un adeguato collegamento agli aeroporti situati in aree geografiche maggiormente disagiate, avuto particolare riguardo agli aeroporti dell'Italia meridionale.
9/6176/152. Susini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-undecies, in particolare, reca disposizioni concernenti lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, prevedendo il principio secondo cui la programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile deve soddisfare in via prioritaria le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa,

impegna il Governo

nella fase di programmazione degli interventi infrastrutturali, a tener conto dell'esigenza di garantire un adeguato collegamento agli aeroporti situati in aree geografiche maggiormente disagiate, avuto particolare riguardo agli aeroporti dell'Italia centrale.
9/6176/153. Tedeschi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-undecies, in particolare, reca disposizioni concernenti lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, prevedendo il principio secondo cui la programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile deve soddisfare in via prioritaria le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa,

impegna il Governo

nella fase di programmazione degli interventi infrastrutturali, a tener conto dell'esigenza di garantire un adeguato collegamento agli aeroporti situati in aree geografiche maggiormente disagiate, avuto particolare riguardo agli aeroporti dell'Italia insulare.
9/6176/154. Tidei.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-undecies, in particolare, reca disposizioni concernenti lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, prevedendo il principio secondo cui la programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile deve soddisfare in via prioritaria le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa;


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impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali programmati, avuto particolare riguardo agli aeroporti collocati nelle aree geografiche maggiormente disagiate.
9/6176/155. Tocci.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-undecies, in particolare, reca disposizioni concernenti lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, prevedendo il principio secondo cui la programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile deve soddisfare in via prioritaria le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali programmati, avuto particolare riguardo agli aeroporti collocati nelle aree geografiche maggiormente disagiate.
9/6176/156. Tolotti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-undecies, in particolare, reca disposizioni concernenti lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, prevedendo il principio secondo cui la programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, deve soddisfare in via prioritaria le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali programmati, avuto particolare riguardo agli aeroporti collocati nelle aree geografiche maggiormente disagiate.
9/6176/157. Trupia.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
l'articolo 11-undecies, in particolare, reca disposizioni concernenti lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, prevedendo il principio secondo cui la programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, deve soddisfare in via prioritaria le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali programmati,


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avuto particolare riguardo agli aeroporti collocati nelle aree geografiche maggiormente disagiate.
9/6176/158. Turco.

La Camera,
premesso che:
con riferimento alla questione relativa all'esenzione dell'ICI degli immobili di proprietà degli enti non commerciali;
la vigente disciplina contabile prevede, all'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, l'obbligo di procedere all'individuazione di una copertura finanziaria per le leggi che pongono oneri per gli enti pubblici di qualsiasi natura essi siano;
l'assenza di effetti finanziari negativi sui bilanci degli enti locali, contenuta nella relazione tecnica del provvedimento, non appare sufficientemente suffragata;
l'esistenza di un contenzioso in materia, risolto recentemente dalla sentenza della Corte di cassazione in favore dei comuni, sembra confermare l'ipotesi di una rilevanza di gettito per i comuni,

impegna il Governo

a verificare l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione e a valutare l'opportunità di individuare meccanismi volti a compensare i comuni, ove dovesse appurarsi l'effetto di minori entrate.
9/6176/159. Michele Ventura.

La Camera,
tenuto conto della necessità di completare il processo di superamento delle privative ancora esistenti in materia, con riferimento all'ampliamento dei soggetti abilitati alla compilazione dei modelli 730,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere l'inclusione dell'esercizio di tale attività da parte dei revisori dei conti.
9/6176/160. Vianello.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame vi sono numerose norme riguardanti i settori delle banche e delle assicurazioni, in particolare con riguardo agli inasprimenti della disciplina fiscale per essi prevista;
è possibile che essi siano scaricati indirettamente sui risparmiatori e sugli assicurati attraverso incrementi delle tariffe dei prezzi dei servizi;
l'esclusiva adozione di misure fiscali, pur destinate a colpire extraprofitti, rischia di apparire discutibile,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di misure idonee a promuovere ed incentivare un maggior livello di concorrenza dei settori menzionati.
9/6176/161. Vigni.

La Camera,
con riferimento alla complessiva politica assunta dal Governo riguardo al personale dell'aministrazione finanziaria;
tenuto conto, in particolare, delle disposizioni che prevedono ulteriori assunzioni presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza,

impegna il Governo

a considerare la questione relativa al personale dell'Agenzia del demanio il quale, se pur risulti che il 90 per cento di esso


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abbia optato per il transito nei ruoli dell'aministrazione finanziaria, non ha ancora trovato una collocazione definitiva.
9/6176/162. Visco.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame vi sono numerose misure per il rafforzamento della lotta all'evasione fiscale;
è importante, per il raggiungimento dei fini ivi previsti, la cooperazione tra livello centrale e livelli periferici;
questa non risulta efficacemente affrontata, non essendo chiarite le questioni relative all'accesso alle banche dati tributarie né essendo previste forme di collaborazione più strette con il sistema del credito,

impegna il Governo

a prevedere forme di raccordo più stringenti tra amministrazione finanziaria ed enti locali e a valutare l'opportunità di individuare forme appropriate di coinvolgimento della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate, anche prevedendo l'istituzione di un tavolo permanente di confronto.
9/6176/163. Zanotti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca nuove disposizioni in materia di giochi e scommesse;
esse assegnano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la facoltà di definire con propri provvedimenti, oltre che la gestione della raccolta, anche ulteriori interventi per promuovere e sviluppare il gioco d'azzardo attraverso internet e altri strumenti ad elevato contenuto tecnologico, con il fine di incrementare l'offerta e sostenere la domanda,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di controllo, non attualmente previste, onde evitare il grave rischio derivante dall'utilizzo di sistemi informatici da parte di soggetti minorenni; a valutare, inoltre, se i modesti effetti finanziari connessi alla disposizione citata giustifichino i potenziali effetti negativi sul piano sociale ed i rischi connessi ad un incremento del gioco d'azzardo.
9/6176/164. Zunino.

La Camera,
premesso che:
lo sviluppo delle reti di comunicazione riveste particolare interesse strategico per l'innovazione del «Sistema Italia»;
il provvedimento in esame prevede una forte riduzione delle risorse dedicate a questo settore,

impegna il Governo

a rivalutare la situazione per garantire risorse sufficienti al fine di non penalizzare l'introduzione dell'innovazione tecnologica nel nostro Paese.
9/6176/165. Panattoni.

La Camera,
premesso che:
le emissioni radioelettriche costituiscono un problema per i cittadini e richiedono azioni adeguate di misura e di controllo;
il provvedimento in esame prevede una forte riduzione delle risorse destinate a queste attività,


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impegna il Governo

a rivalutare la situazione per garantire risorse sufficienti al fine di non penalizzare le attività tese a salvaguardare la salute dei cittadini.
9/6176/166. Raffaldini.

La Camera,
premesso che:
il parere della IX Commissione permanente sul provvedimento in esame propone come condizione la soppressione «delle disposizioni di cui agli articoli da 11-sexies a 11-terdecies - peraltro già contenute negli articoli da 4 a 11 del decreto legge n. 211 del 2005 (C. 6139) - relative al sistema aeroportuale, alla luce dell'impatto e dei disequilibri che produrrebbero sugli operatori del settore e sull'intero funzionamento del sistema»;
in effetti, come è emerso nel corso delle audizioni svolte dalla IX Commissione, le misure riguardanti il trasporto aereo avrebbero lo scopo di aiutare il Ministero dell'economia e delle finanze (azionista di controllo di Alitalia SpA) a creare le condizioni per facilitare l'operazione di aumento di capitale della controllata compagnia. Le misure indicate risultano invece poco efficaci anche per questo fine e determinano conseguenze gravissime per:
1) l'ENAC al quale vengono decurtati 42 milioni di euro per riduzione dei canoni di concessione demaniale;
2) ENAV SpA al quale vengono decurtati 32 milioni di euro per riduzione delle tariffe;
3) le società di gestione aeroportuale pubbliche e private alle quali vengono sottratte risorse ingentissime. Infatti Assaeroporti ha espresso in data 8 novembre 2005 «la integrale avversione e non condivisione dei principi e contenuti di tutti gli articoli del decreto inerenti le disposizioni in materia aeroportuale»;
le norme previste nel decreto determinano una grave e destabilizzante crisi economica e finanziaria del settore aeroportuale, il blocco dei contratti di programma e la mancata implementazione del sistema delle gestioni totali aeroportuali, mettendo a rischio il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore ove operano circa 15.000 addetti e la riduzione degli investimenti in infrastrutture e in sicurezza;
le misure entreranno in vigore il 1o gennaio 2006,

impegna il Governo

a rivedere, d'intesa con le parti sociali, il provvedimento affinché vengano individuate misure alternative già in sede di legge finanziaria 2006 o in altro provvedimento.
9/6176/167. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Susini, Tidei.

La Camera,
premesso che:
il parere della IX Commissione sul provvedimento in esame propone come condizione di rivedere «la forte decurtazione di risorse prevista dall'elenco 2 all'articolo 11-ter per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo al settore portuale (voci «opere marittime e portuali» ed «enti e organismi portuali»), che rischia di penalizzare pesantemente il settore nonostante questo rappresenti uno dei segmenti cardine per la competitività nazionale»;
tali tagli fanno seguito alle riduzioni di spesa per investimenti già disposti con la legge finanziaria per l'anno 2005;
il 25 ottobre 2005 si sono riuniti a Roma i rappresentanti dell'intero comparto marittimo-portuale: ASSOPORTI, ANCIP, ANGOPI; ANTEP, ASSITERMINAL, ASSOCOSTIERI, ASSOLOGISTICA, ASSORIMORCHIATORI, Coordinamento


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nazionale utenti e operatori portuali, CONFESTRA, CONFINDUSTRIA, CONFITARMA, FEDARLINEA, FEDERPILOTI, FEDERAGENTI, FEDERAZIONE DEL MARE, FEDESPEDI, FISE UNIPORT, FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, i quali hanno unanimemente manifestato le loro forti preoccupazioni per la perdita di competitività della portualità italiana rispetto agli altri scali marittimi mediterranei e nord-europei, come è evidenziato dalla flessione registrata nell'andamento dei traffici commerciali. Si rischia di mettere in crisi un settore sicuramente strategico per l'economia nazionale considerato che esso concorre per circa il 2,3 per cento al PIL di export-import del nostro Paese ed è movimentato inoltre ad intercettare le correnti di traffico che, in misura crescente, passano attraverso le rotte del Mediterraneo;
inoltre gli stessi rappresentanti del mondo marittimo portuale hanno posto l'accento sulle pesanti ricadute, derivanti alle Autorità portuali, dal persistere dei vincoli alla spesa infrastrutturali introdotti dalla legge finanziaria per l'anno 2005 e non rimossi nella legge finanziaria per l'anno 2006 ora all'esame del Parlamento. Tali limiti di spesa stanno determinando un sostanziale blocco alla programmazione e realizzazione delle opere necessarie per il potenziamento infrastrutturale degli scali marittimi italiani, con la conseguenza di compromettere definitivamente l'efficienza e la concorrenzialità a livello internazionale;
è stato altresì sottolineato che molte Autorità portuali si trovano nella impossibilità di far fronte a servizi essenziali come ad esempio quelli relativi alle procedure di security antiterrorismo, a causa delle limitazioni previste anche sul versante della spesa corrente, con conseguenti ripercussioni sulla quotidiana operatività dei nostri scali;
il difficile andamento congiunturale si riflette sui livelli di impiego dei lavoratori portuali ed è necessario prevedere il finanziamento delle giornate di mancato avviamento al lavoro anche per il 2006,

impegna il Governo

affinché vengano avviate intese con i rappresentanti del settore per giungere a immediati correttivi per sbloccare i fondi già stanziati, per rimuovere i vincoli di spesa per le Autorità portuali nonché per garantire la copertura per le giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori portuali in modo da consentire un incisivo rilancio della portualità italiana al servizio del sistema Paese.
9/6176/168. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Meta, Panattoni, Susini, Tidei.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni recate dall'articolo 10 del decreto-legge in esame sono volte a razionalizzare il sistema delle competenze statali in materia di invalidità civile,

impegna il Governo

a chiarire, tramite opportuno strumento integrativo, se con riguardo al comma 5, nei casi di controversie instaurate nel periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e la data di effettivo esercizio da parte dell'INPS delle funzioni trasferite, debbono ritenersi soppresse le competenze dell'Avvocatura dello Stato e dell'INAIL e in quale modo debba intendersi il successivo comma 6, che invece contempla la notifica all'Avvocatura dello Stato.
9/6176/169. Giacco, Labate, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11-queterdecies del decreto-legge in esame contempla una serie di


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contributi economici a vari enti e fondazioni scientifiche di ricovero e cura di cui non sono definiti i criteri di selezione per l'ammissione ai finanziamenti;
nel panorama italiano degli istituti scientifici a carattere mono-specialistico vi sono meritevoli e rilevanti istituzioni che operano nel campo delle patologie e della ricerca sulle malattie dell'infanzia e della adolescenza, così come nel campo della riabilitazione post-grandi traumi e neuro cerebrale,

impegna il Governo

a ricercare, nell'ambito della legge finanziaria per l'anno 2006, la disponibilità finanziaria verso istituzioni altamente meritorie quali la Fondazione Giannina Gaslini per la ricerca e la cura delle patologie neo natali in età pediatrica e adolescenziale, nonché per la Fondazione Santa Lucia, istituto di ricerca e cura per la riabilitazione dei grandi traumi motori e neuro cerebrali, unici due esempi in tutto il Paese di attività neuro psichiatriche di alta ricerca e cura.
9/6176/170. Labate, Galeazzi, Giacco, Bogi, Bolognesi, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge in esame proroga dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006 il termine per il completamento, sull'intero territorio nazionale, del processo di istituzione e consegna della tessera sanitaria;
alla tessera sanitaria, la quale reca il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre, nonché in banda magnetica, è connesso un nuovo sistema di rilevazione dei dati relativi all'utilizzo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo

a ricercare un'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano affinché si attivino opportune modalità per l'accesso delle regioni ai dati rilevati dall'uso della tessera sanitaria, al fine di un costante monitoraggio e controllo dell'andamento della spesa del comparto sanitario.
9/6176/171. Bolognesi, Labate, Bogi, Giacco, Galeazzi, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del decreto-legge in esame prevede nuovi adempimenti finanziari e contabili a carico delle regioni al fine di migliorare gli strumenti di monitoraggio della spesa sanitaria ed il perseguimento degli obiettivi di contenimento della stessa;
gli obblighi stabiliti dalle disposizioni in esame consistono nella costituzione, nel proprio bilancio, degli accantonamenti relativi alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei:
contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il medesimo Servizio, a decorrere dal biennio 2006-2007;
contratti collettivi nazionali, concernenti il biennio economico 2004-2005 dell'area della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo

a ricercare, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento


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e di Bolzano, un'intesa volta a chiarire se l'eventuale inadempimento da parte di una regione possa rientrare nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 6 dell'intesa tra Stato e Regioni del 23 marzo 2005 e se il comma 2 dell'articolo 9 in oggetto, intervenendo con efficacia immediata a carico dell'esercizio finanziario 2005 in fase di conclusione, non risulti di fatto inapplicabile e perciò bisognoso di una più congrua rimodulazione temporale.
9/6176/172. Galeazzi, Labate, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti.

La Camera,
premesso che:

all'articolo 8 viene prevista l'istituzione di un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari,

impegna il Governo

a prevedere, tra i criteri e le modalità di gestione del Fondo, che sia indicata la destinazione finalizzata sia alle piccole e medie imprese che alle imprese artigiane.
9/6176/173. Guerzoni.

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle politiche per la stabilizzazione dell'occupazione, un sostegno ai comuni che avviino iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
9/6176/174. Gasperoni.

La Camera,
premesso che:
la maggior parte delle entrate della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono derivate da compartecipazioni al gettito tributario di alcune imposte riscosse dallo Stato relative ad aziende e soggetti aventi sede sul territorio regionale;
in particolare alla Regione Friuli-Venezia Giulia, tra l'altro spettano sei decimi dell'Irpef, sei decimi dell'Ires, otto decimi dell'Iva, nove decimi dell'imposta sui tabacchi;
dal 2000 al 1o gennaio 2005, si sono accumulati ben 1.895,40 milioni di euro di residui attivi, cioè «crediti» su imposte che lo Stato ha già incassato di spettanza della Regione Friuli-Venezia Giulia e che non ha trasferito;
vi è stata una costante crescita dei residui attivi che negli ultimi sei anni sono passati da 976,30 milioni di euro del 2000 a 1.895,40 milioni di euro al 1o gennaio 2005;
conseguentemente la situazione di cassa della Regione Friuli-Venezia Giulia rischia di diventare critica;
in sede di conversione del decreto-legge in esame, è stata affrontata e risolta la vertenza tra lo Stato e la Regione siciliana relativa a crediti maturati sulle imposte R.C. Auto riscosse dallo Stato dal 2002 al 2004,

impegna il Governo

ad avviare un negoziato con la Regione Friuli-Venezia Giulia con l'obiettivo di definire un accordo anche su base pluriennale che garantisca alla Regione stessa il recupero dei residui attivi spettanti per legge.
9/6176/175. Saro, Romoli, Collavini, Lenna.


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La Camera,
premesso che:
l'articolo 11-quaterdecies, comma 6, del decreto-legge in esame prevede che «al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006;
il succitato articolo, nella sua natura giuridica, tende a inquadrare il lavoro della vendemmia come un «lavoro accessorio» fuori dall'orbita del lavoro dipendente e, quindi, senza diritti contrattuali e previdenziali per i lavoratori interessati,

impegna il Governo

a riconsiderare la materia contenuta nell'articolo 11-quaterdecies, comma 6, affinché venga data dignità al lavoro di quanti, studenti, pensionati e donne che spesso, in mancanza di altro impiego, accedono al lavoro di carattere saltuario, ma non per questo non debbano trovare in un provvedimento legislativo la definizione giuridica e previdenziale del loro status lavorativo.
9/6176/177. Nardini.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 431 del 1998, recante la riforma delle locazioni, ha istituito due canali contrattuali: quello a libero mercato e quello a canoni agevolati, questi ultimi soggetti ad agevolazioni fiscali;
il mercato delle locazioni ha raggiunto livelli insostenibili. Ciò è dimostrato dall'aumento enorme degli sfratti per morosità, ormai stabilmente da anni oltre il 60 per cento delle motivazioni di sfratto;
per quanto riguarda i contratti stipulati a libero mercato i proprietari hanno diritto ad una detrazione forfetaria del 15 per cento. Tale detrazione aveva un senso in vigenza dell'equo canone ma oggi, in vigenza della legge n. 431 del 1998, che dà la possibilità ai proprietari di affittare stabilendo canoni di mercato libero pieno, tale agevolazione non è più sostenibile,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di ridurre dal 15 per cento all'1 per cento la detrazione forfetaria per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, ovvero a libero mercato.
9/6176/178. Folena.

La Camera,
premesso che:
autorevoli studi affermano che in Italia almeno una percentuale tra il 30 per cento e il 50 per cento dei contratti di locazione sia extra legem e che da tali cespiti non citati nella dichiarazione dei redditi derivi una evasione fiscale di notevoli dimensioni;
spesso anche nelle offerte di affitti di posto letto e di camere si cela la volontà di percepire redditi esentasse,

impegna il Governo

a inviare alle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla conversione in legge del decreto-legge in esame, una relazione sulle dimensioni dell'evasione fiscale rispetto ai cespiti provenienti dalle locazioni extra legem;

ad avviare una massiccia azione di carattere nazionale allo scopo di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nei contratti di locazione.
9/6176/179. Provera.

La Camera,
premesso che:
in recenti dichiarazioni il Presidente del Consiglio dei ministri ha espresso la necessità di affrontare la gravissima


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emergenza abitativa derivante dagli sfratti, garantendo un alloggio adeguato a costi sostenibili;
è necessario altresì avviare un piano straordinario nazionale di edilizia residenziale pubblica sia sovvenzionata che agevolata che sviluppi l'offerta di alloggi in locazione;
è ancora più urgente determinare modalità di reperimento delle risorse finanziarie per poter procedere concretamente previo il coinvolgimento pieno delle regioni e dei comuni,

impegna il Governo

a presentare alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge in esame, un piano straordinario nazionale finalizzato all'aumento dell'offerta in locazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata, comprensivo di adeguate risorse finanziarie ricavate anche da una tassazione straordinaria delle rendite finanziarie e immobiliari.
9/6176/180. Alfonso Gianni.

La Camera,
premesso che:
il diritto all'istruzione, non soltanto di base, deve essere sostenuto e riconosciuto a chiunque, a prescindere dal reddito familiare, favorendo con ogni mezzo e facilitando l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
l'articolo 34 della Costituzione, al primo comma, recita: «La scuola è aperta a tutti» e l'articolo 53 stabilisce che: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.»;
tra l'altro la spesa dei libri incide sulla spesa complessiva dell'alta formazione in misura pesante il che determina un onere per le famiglie spesso eccessivo;
queste condizioni non consentono a componenti di nuclei familiari con reddito mediobasso di raggiungere i gradi più alti degli studi, non consentendo la piena attuazione della volontà del Costituente che ha voluto prevedere l'istruzione come un bene del singolo e della comunità intera,

impegna il Governo

a prevedere le misure necessarie affinché, a decorrere dalla dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche per l'anno 2006, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria nonché le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria siano deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in misura non superiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 5, commi 14 e 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
9/6176/184. Titti De Simone.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene disposizioni in materia tributaria e finanziaria;
sull'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ai fini dell'applicazione del regime sostitutivo delle imposte d'atto ai finanziamenti a medio e lungo termine, prevede che si considerano tali «le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi»;
questa norma è stata da sempre pacificamente interpretata nel senso che le clausole contrattuali che consentono al debitore di restituire anticipatamente il finanziamento sono compatibili con l'applicazione del predetto regime sostitutivo;


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la Corte di cassazione con una recente ed isolata sentenza (11165 del 28 maggio 2005) ha affermato l'inapplicabilità del regime sostitutivo in presenza di clausole contrattuali che consentono l'anticipato rimborso da parte del debitore;
gli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari dopo la sentenza di cui sopra in contrasto con le istruzioni ripetutamente diramate dall'Amministrazione finanziaria centrale negano l'applicazione del regime sostitutivo a contratti di finanziamento a medio o lungo termine che non contengano una clausola che impedisca al soggetto finanziato di recedere dal finanziamento prima del decorso di diciotto mesi ed un giorno;
è necessario proporre una disposizione di interpretazione autentica che ponga fine alle diverse interpretazioni dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica nell'interesse comune dei cittadini,

impegna il Governo

a varare al più presto un apposito provvedimento in cui si evinca che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, vada interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento al fine di evitare un possibile blocco nella erogazione dei mutui.
9/6176/185. Romoli.

La Camera,
premesso che:
gli enti di previdenza pubblici, in attuazione del decreto-legge n. 104 del 1996, hanno avviato la dismissione del patrimonio immobiliare;
le vendite dei suddetti immobili hanno, inevitabilmente, coinvolto anche le abitazioni occupate sine titulo;
il decreto-legge in esame, all'articolo 7-bis, recependo quanto contemplato dalla risoluzione n. 7-00558, ha esteso il diritto di opzione, all'acquisto per gli inquilini sine titulo, purché privi di titolo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere il diritto di prelazione a tutti quegli inquilini occupanti senza titolo, purché in regola con i versamenti delle indennità di occupazione, che non siano proprietari di altro alloggio, la cui condotta non integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva, e la cui posizione sia divenuta tale anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 351 del 2001, che si rendano disponibili all'acquisto, accettando il prezzo stabilito dall'ente venditore come «prezzo base d'asta».
9/6176/186. Buontempo.

La Camera,

impegna il Governo

a provvedere al trasferimento di 4,5 miliardi di euro alle regioni a titolo di compensazione dei disavanzi di bilancio pregressi del Servizio sanitario nazionale al fine di garantire l'effettiva erogazione delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza.
9/6176/187. Armando Cossutta.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame prevede interventi per il potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario,


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impegna il Governo

a provvedere ad un adeguato stanziamento di risorse finanziarie, nella misura di 5 milioni di euro come stabilito dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dal titolo «Istituzione dei consultori familiari», per garantire l'effettivo servizio di assistenza previsto dalla legge con particolare riguardo alla tutela della salute della donna.
9/6176/188. Maura Cossutta.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere che, a partire dal periodo d'imposta 2006, non si considerino produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
9/6176/190. Pistone.

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere con apposito intervento normativo che gli importi delle tariffe delle cessioni di energia elettrica, gas, acqua, e quelle sui servizi di telefonia, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione di residenza, siano ridotti del 30 per cento per i conduttori di abitazioni ultra settantenni il cui reddito netto annuo non è superiore a 12.000 euro.
9/6176/191. Vertone.

La Camera,

impegna il Governo

a vigilare affinché gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possano annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.
9/6176/192. Diliberto.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 448 del 1998 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» consente un'agevolazione sul prezzo dei combustibili da riscaldamento se utilizzati in territori non metanizzati appartenenti a comuni metanizzati;
l'applicazione del beneficio è in particolare determinata dall'unità di misura «gradi di calore giorno (GG)» per la cui determinazione è decisiva l'altezza della casa comunale;
in seguito a tali parametri il territorio nazionale è stato suddiviso in sei fasce climatiche (dalla «A» alla «F»), (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993);
l'ambito di applicazione del beneficio in questione, originariamente previsto dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, ed avente decorrenza dal 1999, è stato ridefinito dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000) ai sensi del quale l'agevolazione per i combustibili per riscaldamento compete alle frazioni di territorio comunale non metanizzato solo se ricadenti in zona «E» sempre che appartenenti a comuni metanizzati che ricadono anch'essi in zona climatica «E»;


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in Toscana esistono numerosi comuni le cui «case comunali» sono collocate nella zona climatica «D», ma che risultano possedere frazioni, in numero talora consistente, ricadenti viceversa in zona climatica «E»;
gran parte dei territori dei comuni di Rufina, Dicomano e Pontassieve (provincia di Firenze) si trovano nella situazione sopra evidenziata (vale a dire: sono classificabili in zona climatica «E» all'interno di un comune collocato in zona climatica «D»);
a tal proposito si cita, nello specifico, il caso del comune di Rufina risultante particolarmente clamoroso, in quanto su diciassette frazioni ben undici risultano appartenere alla zona climatica «E»;
gli abitanti di tali frazioni, pur trovandosi nelle stesse identiche condizioni di vita di tutti gli altri cittadini italiani residenti in comuni di zona climatica «E», per un'interpretazione che appare burocratica, capziosa e formale della norma vigente, non possono fruire anche dei loro stessi benefici e ciò contrasta col principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;
tale situazione, ripetutamente denunciata a più livelli, compresi gli istituzionali, non ha ad oggi ottenuto né risposta né soluzione;
tale assurda classificazione provoca incostituzionali difformità di trattamento tra cittadini di uno stesso territorio avente caratteristiche di omogeneità assoluta,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a sanare la macroscopica e incostituzionale ingiustizia sopra evidenziata, attivando ogni strumento utile per assicurare l'estensione delle agevolazioni fiscali per la riduzione del costo del combustibile per riscaldamento anche agli abitanti delle frazioni non metanizzate ricadenti in zona climatica «E» all'interno di comuni classificati - data la collazione della «casa comunale» - in zona climatica «D».
9/6176/194. Galante.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a rivedere la normativa sull'imposta di valore aggiunto prevedendo sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione, un'unica aliquota agevolata del 10 per cento, e che la stessa sia ridotta al 4 per cento per i conduttori di abitazioni il cui reddito netto annuo non è superiore a 12.000 euro, con maggiorazione di 1.000 euro per ogni persona a carico.
9/6176/195. Sgobio.

La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è stata avviata la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti di previdenza pubblici, attraverso le società veicolo denominate SCIP1 e SCIP2;
la cartolarizzazione degli immobili delle unità immobiliari ad uso abitativo dell'Inpdap, Inps e Inail ha coinvolto, per la sola SCIP2 non ancora conclusa, oltre 60 mila appartamenti e negozi; la legge n. 410 del 2001 ha previsto una distinta normativa per la dismissione offrendo ai conduttori delle unità immobiliari una riduzione del prezzo di acquisto del 30 per cento, cui potevano sommarsi altre aliquote per l'acquisto in forma collettiva;
nel decreto-legge in esame sono stati previsti sconti anche per gli occupanti senza titolo delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali, configurando


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in tal modo un'evidente disparità di trattamento nei confronti degli inquilini delle unità immobiliari ad uso residenziale di cui al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, perché solo ad essi verrebbero applicati criteri diversi da tutti gli altri inquilini, compresi i senza titolo, e dando luogo alla contraddizione evidente che legittimi locatari potrebbero acquistare a prezzi più elevati di quelli concessi ai senza titolo;
le attuali disposizioni normative ritardano, di fatto, la conclusione dei contratti di compravendita, in quanto molte procedure per l'alienazione di unità immobiliari del valore di centinaia di milioni di euro risultano a tutt'oggi bloccate da ricorsi pendenti presso le magistrature amministrative;
l'adozione di una norma in grado di annullare i contenziosi e procedere il più rapidamente possibile alla vendita degli immobili di cui al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, consentirebbe di ultimare le dismissioni garantendo allo Stato un introito certo in tempi brevissimi,

impegna il Governo

a intraprendere immediatamente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le necessarie iniziative normative per prevedere condizioni a favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, di cui al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, diminuendo il prezzo di vendita delle suddette unità immobiliari nella percentuale che sarà ritenuta opportuna e compatibile con le necessità della finanza pubblica.
9/6176/196. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Cennamo, Buemi.

La Camera,
premesso che:
con il comma 9 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge in esame vengono prorogati al 31 dicembre 2006 rispettivamente:
il termine entro il quale le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate;
il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente: nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A; nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B; nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria;
il termine finale di validità dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità previsti dalla sopraccitata deliberazione 27 luglio 1984;
vengono escluse dalla proroga le discariche di seconda categoria, tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento coincide con la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad estendere l'esclusione della proroga - anche attraverso una novella in un successivo provvedimento - a tutte le discariche di inerti.
9/6176/197. Lion.


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La Camera,
premesso che:
con il comma 5 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge in esame si prevede l'introduzione di una deroga alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», ossia la normativa quadro in materia di attività venatoria e tutela della fauna selvatica;
il regime di deroga introdotto con il citato comma 5 disciplina la caccia degli ungulati al di fuori dei limiti temporali stabiliti dalla legislazione su nominata;
la disposizione, in particolare, prevede che le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o degli istituti regionali se istituiti, possano regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età, anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge n. 157 del 1992;
la norma introdotta non ha alcuna attinenza con il titolo del provvedimento - avente per oggetto «misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» - ed appare incomprensibile il suo inserimento all'interno di un corpo legislativo che dovrebbe avere ben altre finalità;
la norma citata non ha - in tutta evidenza - i requisiti di necessità e urgenza che ne giustificherebbero l'inserimento in un provvedimento legislativo come il decreto-legge che per sua natura dovrebbe contenere solo norme per le quali sia indifferibile l'entrata in vigore;
sul piano della tecnica legislativa la norma appare inoltre scritta in modo del tutto improprio, visto che avrebbe dovuto essere configurata come novella della citata legge n. 157 del 1992, anziché come norma autonoma, creando oggettiva confusione normativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio sull'applicazione della norma in esame e ad adottare le iniziative normative conseguenti.
9/6176/198. Zanella.

La Camera,
premesso che:
le norme di contrasto all'evasione ed elusione fiscale inserite all'articolo 2 del provvedimento in esame appaiono di dubbia efficacia, soprattutto alla luce dei numerosi condoni fiscali e tributari concessi in questi anni dal Governo;
la relazione tecnica del Governo, pur iscrivendo in bilancio una cifra pari ad un decimo della stima complessiva delle maggiori entrate ipotizzabili a seguito dell'aumento dei controlli, non tiene sufficientemente conto dell'aleatorietà del gettito delle norme citate;
in particolare si sottolinea che la quantificazione delle maggiori entrate proposta dalla relazione tecnica - entrate che a livello di saldo netto da finanziare rappresentano la componente più cospicua dell'effetto finanziario netto positivo ascritto al provvedimento - non appare corredata degli elementi informativi, anche quantitativi, necessari per una puntuale verifica;
gli ulteriori documenti informativi forniti dall'Amministrazione finanziaria nel corso dell'iter al Senato non aggiungono elementi utili al fine di consentire una valutazione del grado di prudenzialità e di ragionevolezza associabile alla stima fornita;
inoltre sono del tutto assenti i parametri oggettivi di calcolo attraverso i quali si ipotizza un innalzamento della media del valore della pretesa fiscale per addetto;
con riferimento ai diversi effetti finanziari che le norme determinano sui


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saldi, merita sottolineare che le maggiori entrate ascritte alle norme a livello di saldo netto da finanziare rappresentano, per il 2006, unitamente ai maggiori diritti accertati per l'IVA, il più cospicuo degli aggregati (3.350 milioni di euro) utilizzati a copertura dei maggiori oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria per il 2006;
la stima delle spese previste dal disegno di legge finanziaria appare suffragata da elementi oggettivi di ragionevole certezza, mentre non si può dire altrettanto per quanto concerne le maggiori entrate di cui alla norma citata, si configura il rischio che vi sia un incremento delle entrate inferiore a quello quantificato dalla relazione tecnica, con negative ripercussioni sulle coperture della legge finanziaria e, di conseguenza, sui saldi del bilancio dello Stato,

impegna il Governo

a fornire in tempi rapidi una stima attendibile delle maggiori entrate previste dal provvedimento in esame, valutando l'opportunità di stabilire sin da adesso una priorità sulle spese da sostenere al fine di evitare che errori di valutazione si ripercuotano sullo stato di salute dei conti pubblici.
9/6176/199. Pecoraro Scanio.

La Camera,
premesso che:
con il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge in esame si autorizza una spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 per l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti necessari allo svolgimento di un non meglio precisato «Convegno internazionale interconfessionale»;
la vaghezza della disposizione, sia per quanto concerne il beneficiario delle risorse finanziarie individuate, sia per quanto concerne l'oggetto della manifestazione per la quale si prevede un così cospicuo stanziamento, appare del tutto in contrasto con i principi di chiarezza e di trasparenza che dovrebbero ispirare l'attività del legislatore;
da notizie di stampa risulterebbe che il finanziamento dovrebbe essere destinato alla diocesi di Trento per l'organizzazione di un convegno internazionale e per la creazione di un centro permanente di dialogo interconfessionale;
la singolarità della procedura ha creato imbarazzo anche nella stessa curia trentina, che ha deciso di non accettare lo stanziamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ove le risorse finanziarie di cui in premessa non fossero utilizzate, di stanziarle per aumentare la disponibilità del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante disposizioni per le disposizioni montane.
9/6176/200. Boato.

La Camera,
premesso che:

ad oggi, il Governo non ha ancora provveduto ad erogare alle regioni il cinquanta per cento del Fondo per le politiche sociali, pari ad oltre 500 milioni di euro, già stanziati a legislazione vigente;
le regioni hanno denunciato questa decurtazione con molta forza, perché rende impossibile non solo assolvere i compiti istituzionali derivanti dalla legge di riforma dell'assistenza e dalle leggi di settore, ma comporta una vera e propria abdicazione nei confronti delle persone e delle famiglie così gravemente sole nelle politiche di sostegno ai bisogni sociali delle persone;
il decreto-legge in esame, pur disponendo degli strumenti e delle risorse,


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non ha affrontato il delicato problema della insufficienza delle risorse per le politiche sociali delle regioni,

impegna il Governo

ad individuare modi e forme per garantire in tempi rapidi l'erogazione delle risorse necessarie alle regioni per attuare le proprie politiche sociali.
9/6176/201. Cento.

La Camera,
premesso che:
il comma 7 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge in esame eroga la somma di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2006, al fine di consentire la stabilizzazione occupazionale «del personale fuori ruolo» che opera nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;
la norma interviene finalmente a sanare una difficile situazione in cui versano i numerosi precari di una delle più prestigiose aree protette del nostro Paese, al cui impegno ed alla cui dedizione si devono la conservazione e la valorizzazione dell'immenso patrimonio naturale custodito all'interno del parco e la tutela della biodiversità;
appare evidente la necessità che il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise venga messo nelle condizioni di poter operare al meglio e che possa avvalersi della competenza e dell'esperienza di personale qualificato e motivato;
analoghe considerazioni andrebbero fatte per tutte le aree protette del nostro Paese, le quali - nessuna esclusa - devono poter garantire la sopravvivenza delle nostre ricchezze naturali,

impegna il Governo

ad individuare forme e risorse per garantire al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e a tutti gli altri parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, condizioni ottimali di gestione, tutela e valorizzazione del proprio territorio e del patrimonio biologico presente.
9/6176/202. Cima.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6-ter del provvedimento in esame reca disposizioni di modifica del decreto-legge n. 138 del 2002 - che ha operato la trasformazione dell'ANAS s.p.a. in società per azioni - che assegnano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una serie di funzioni relativamente alla programmazione degli interventi di manutenzione e gestione di strade e autostrade;
con le disposizioni citate, si prevede la possibilità per ANAS di subconcedere la gestione di tratte stradali o autostradali a società da essa costituite assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo;
il sistema del pedaggio ombra (o «figurativo») è basato su pagamenti ai concessionari effettuati dallo Stato, sulla base dell'intensità d'uso dell'infrastruttura;
l'ANAS può essere socio di maggioranza o anche socio minoritario delle società subconcessionarie e può anche cedere la sua quota di azioni. Tale cessione comporta, ai sensi del comma 5, una decurtazione dalle somme trasferite all'ANAS con il bilancio dello Stato corrispondente alla somma versata all'ANAS per la cessione;
la norma prevede inoltre che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano attribuite le seguenti funzioni: a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete stradale ed autostradale nazionale, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori; b) programmazione triennale attuativa della precedente lettera a); c) individuazione


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delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica;
sostanzialmente si tratta della privatizzazione dell'ANAS che viene autorizzata a cedere tratte autostradali e stradali assoggettabili o meno a pedaggio reale o figurativo; le società subconcessionarie non avranno alcun vincolo di partecipazione azionaria da parte dell'ANAS che potrà cedere interamente, parzialmente o gestire direttamente la rete;
si tratta, quindi, di una vera e propria privatizzazione, usata allo scopo di escludere dal perimetro della pubblica amministrazione la spesa per l'ANAS, perché tutti i provvedimenti precedenti, che trasformavano l'ANAS in s.p.a. o configuravano una strategia di pedaggio figurativo, non avevano evidentemente funzionato;
l'aspetto preoccupante è che non viene conteggiato quanto il ricavo da queste cessioni possa pesare sulla finanza pubblica,

impegna il Governo

a riferire quanto prima in Parlamento sui reali effetti e sulle conseguenze anche in termini di bilancio che la norma di cui in premessa comporta.
9/6176/203. Bulgarelli.

La Camera,
premesso che:
con il comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge in esame si prevedono misure a sostegno dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, escludendo di conseguenza molte migliaia di piccoli e medi comuni da quanto disposto,

impegna il Governo

ad individuare le opportune iniziative normative volte a consentire a tutti i comuni, anche con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, interessati di potere usufruire di quanto previsto.
9/6176/204. Di Gioia, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,
premesso che:
con il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge in esame si prevede che l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse;
tale disposizione creerà una perdita secca degli introiti degli enti locali, rispetto ai quali sono previsti ulteriori tagli nella finanziaria, producendo in questo modo un aumento di costi per tutti i cittadini e un decremento dei servizi sino ad oggi forniti dai medesimi enti locali,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo all'interno del quale inserire una norma che preveda la non applicabilità delle esenzioni previste dal comma 2-bis dell'articolo 7 del presente decreto, qualora le attività indicate abbiano carattere oggettivamente commerciale.
9/6176/205. Villetti, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra.

La Camera,
premesso che:
al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame viene previsto che all'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello


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statuto e alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo all'interno del quale sia prevista la possibilità da parte dell'Associazione nazionale di comuni italiani di indicare tre suoi rappresentanti all'interno del consiglio di amministrazione.
9/6176/206. Ceremigna, Albertini, Boselli, Buemi, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,
premesso che:
con il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge in esame si prevede che l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse;
tale disposizione creerà una perdita secca degli introiti degli enti locali, rispetto ai quali sono previsti ulteriori tagli nella finanziaria, producendo in questo modo un aumento di costi per tutti i cittadini e un decremento dei servizi sino ad oggi forniti dai medesimi enti locali,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo all'interno del quale inserire una norma che preveda la non applicabilità delle esenzioni previste dal comma 2-bis dell'articolo 7 del presente decreto, qualora le attività indicate abbiano carattere oggettivamente commerciale o in alternativa a prevedere che tali esenzioni siano previste solo nel caso di immobili utilizzati per le attività di beneficenza e assistenza, educazione e cultura se connesse a finalità di religione o di culto i cui enti esponenziali siano riconosciuti dallo Stato.
9/6176/207. Boselli, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame avrebbe dovuto determinare un cambiamento delle politiche fiscali di questo Governo che ha operato, sino a questo momento, esclusivamente sanatorie e nuovi aumenti delle imposte indirette;
tale scelta politica è stata ulteriormente confermata da questo decreto omnibus che cerca solamente di reperire nuove risorse per la parziale copertura della manovra di bilancio, andando, tra l'altro, a tagliare gli stanziamenti previsti per l'edilizia carceraria, smentendo gli impegni presi dal Governo,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per determinare condizioni di umanità all'interno delle carceri italiane dove, nonostante l'impegno degli operatori, si stanno moltiplicando le situazioni di invivibilità per i detenuti e per tutti coloro che lavorano all'interno del sistema carcerario italiano.
9/6176/208. Buemi, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,
premesso che:
al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame si prevede di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale con la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale;


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tale partecipazione è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso;
tale disposizione, oltre ad essere carente da un punto di vista interpretativo, contrasta ampiamente con la decisione di tagliare ulteriormente i fondi agli enti locali,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo successivo all'interno del quale sia prevista la possibilità di incrementare sino al 50 per cento la quota incentivante per i comuni.
9/6176/209. Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,
premesso che:
al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame viene previsto che all'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto e alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativa all'interno del quale sia prevista la possibilità da parte dell'Associazione nazionale di comuni italiani di indicare due suoi rappresentanti all'interno del consiglio di amministrazione.
9/6176/210. Pappaterra, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Villetti.

La Camera,
premesso che:
con il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge in esame si prevede che l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse;
tale disposizione creerà una perdita secca degli introiti degli enti locali, rispetto ai quali sono previsti ulteriori tagli nella finanziaria, producendo in questo modo un aumento di costi per tutti i cittadini e un decremento dei servizi sino ad oggi forniti dai medesimi enti locali,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo all'interno del quale inserire una norma che preveda tali esenzioni solo nel caso di immobili utilizzati per le attività di beneficenza e assistenza, educazione e cultura se connesse a finalità di religione o di culto i cui enti esponenziali siano riconosciuti dallo Stato.
9/6176/211. Nesi, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Pappaterra, Villetti.

La Camera,
premesso che:
con il comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge in esame si prevede l'estensione dei diritti di opzione, di garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge


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23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo;
con tale norma si vuole sanare una situazione che potrebbe ulteriormente aggravare i livelli già allarmanti di emergenza abitativa nel Paese, rischiando però, se non ulteriormente normata, di favorire processi di speculazione,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo all'interno del quale inserire una norma che preveda tale sanatoria a condizione che i nuclei familiari interessati abbiano un reddito inferiore a 50.000 euro e non risultino proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, idonee a ospitare il nucleo familiare in oggetto, sull'intero territorio nazionale.
9/6176/212. Mancini, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Intini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,
premesso che:
all'interno del decreto-legge in esame si prevede, all'articolo 6-ter, la possibilità dell'ANAS di subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati relativamente ad alcune tratte stradali ed autostradali, assoggettate o assoggettabili a pedaggi reali o figurativi;
a queste società dovranno essere trasferiti anche personale e strutture ANAS;
contemporaneamente si decreta che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con atto di indirizzo, disciplinerà le modalità attraverso le quali l'ANAS procederà alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza delle società subconcessionarie;
così operando si rischia di creare una privatizzazione selvaggia e l'abbassamento dei livelli di sicurezza sulle nostre strade,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio sull'applicazione delle norme in esame e ad adottare le iniziative normative conseguenti.
9/6176/213. Intini, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,
premesso che:
con il comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge in esame si prevede l'estensione dei diritti di opzione, di garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo;
con tale norma si vuole sanare una situazione che potrebbe ulteriormente aggravare i livelli già allarmanti di emergenza abitativa nel Paese, rischiando però, se non ulteriormente normata, di favorire processi di speculazione,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo all'interno del quale inserire una norma che preveda tale sanatoria a condizione che i nuclei familiari interessati, risultino residenti nell'abitazione anteriormente alla data del 30 giugno 2005.
9/6176/214. Grotto, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.