Allegato A
Seduta n. 707 del 17/11/2005


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(A.C. 6144 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali» sono inserite le seguenti: «, di seguito denominato "Centro nazionale",», le parole da: «dei Centri» fino a: «sperimentali» sono sostituite dalle seguenti: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006»;
al comma 2, dopo la parola: «Centro» è inserita la seguente: «nazionale»;
al comma 3, le parole: «di lotta ed emergenza contro le malattie animali» sono soppresse e le parole: «nonché del» sono sostituite dalle seguenti: «nonché il»;
al comma 4, nella lettera a), dopo la parola: «indire» è soppresso il segno di interpunzione: «,» e le parole: «di sessanta dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «di un numero massimo di sessanta dirigenti»; nella lettera b), le parole: «di cinquanta operatori» sono sostituite dalle seguenti: «di un numero massimo di cinquanta operatori»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro»;


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dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.
5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull'intero territorio nazionale».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico). - 1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della salute; tali modalità costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione».

All'articolo 3, al comma 2, le parole: «è potenziato di 96 unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «è potenziato fino ad un numero massimo di 96 unità di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4», e, al comma 4, dopo le parole: «euro 4.500.000» è inserita la seguente: «annui».

All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole:
«euro 15.200.000» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «di profilassi internazionale» sono inserite le seguenti: «e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «legge n. 311 del 2004» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni,».

All'articolo 5, al comma 3, le parole: «, per l'importo di 12 milioni di euro,» sono soppresse; dopo le parole: «dell'interno» sono inserite le seguenti: «, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,» e le parole: «, nonché mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378» sono soppresse.