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l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area, di cui alla legge n. 662 del 1996, ha subito notevoli rallentamenti e incontrato diffusi ostacoli burocratici e procedurali, sia per il passaggio di competenze dal ministero dell'economia e delle finanze, sia per l'emanazione della normativa di riferimento, in particolare per il decreto del ministero delle attività produttive 31 luglio 2000, n. 320, diversi mesi dopo l'avvio dei procedimenti;
il citato decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, prescrive in 48 mesi dalla data di inizio dell'istruttoria il termine di ultimazione delle iniziative finanziate, diversamente da quanto previsto dalla disciplina della legge n. 488 del 1992, ove il termine di completamento degli investimenti decorre dalla data di emissione del decreto di concessione delle agevolazioni;
sempre il citato decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, prevede per le iniziative imprenditoriali uno scostamento del livello occupazionale non superiore al 10 per cento, oltre il quale, fino al 30 per cento, vi è una riduzione del contributo diversamente da quanto previsto dalla disciplina della legge n. 488 del 1992, che consente uno scostamento dell'occupazione fino al 30 per cento;
l'attuale fase di recessione dell'economia, in particolare nel Mezzogiorno, rende per le imprese difficilmente perseguibile il completamento degli investimenti nei tempi previsti e il conseguente raggiungimento dei livelli occupazionali, sia per le iniziative inserite nei patti territoriali e contratti d'area, sia per quelle finanziate con la legge n. 488 del 1992 -:
se non ritenga opportuno, al fine di facilitare il completamento degli investimenti inseriti nei patti territoriali e contratti d'area e finanziati con la legge n. 488 del 1992, nonché di rendere omogenee le normative agevolative, adottare iniziative normative volte a prevedere:
b) per le iniziative imprenditoriali inserite nel patti territoriali e contratti d'area uno scostamento occupazionale del 30 per cento, senza riduzione del contributo al pari di quanto già previsto per la legge n. 488 del 1992.
(3-05153)
(9 novembre 2005)