Allegato A
Seduta n. 703 del 10/11/2005

TESTO AGGIORNATO AL 14 NOVEMBRE 2005


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DISEGNO DI LEGGE: S. 3596 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2005, N. 184, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GUIDA DEI VEICOLI E PATENTE A PUNTI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 6150)

(A.C. 6150 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, sopprimere le parole: relative all'aumento della sicurezza.

Conseguemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 236, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole da: «Qualora tale rilascio» fino a: «della modifica,» sono soppresse.
1-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modifiche al regolamento attuativo.
1-decies. 60. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.
(limitatamente al comma 1-bis).

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati ed omologati dispositivi antiabbagliamento di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
1-vicies quinquies. 061. Carbonella.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies-sexies. - 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non abbiano formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, è da intendersi estesa anche alle opere di ammodernamento e potenziamento finanziate con le leggi 4 dicembre 1996, n. 611,


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7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388.
1-vicies quinquies. 011. Bornacin, Bocchino.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e del trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.
1-vicies quinquies. 012. Bornacin, Bocchino.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 386, comma 1, le parole da «con dichiarazione» a «procedente» sono sostituite dalle seguenti: «con dichiarazione contenente, nel caso dei mutamenti di cui all'articolo 94, gli estremi dell'atto relativo, informa l'ufficio o il comando procedente»;
b) all'articolo 402, comma 7, le parole da «nonché» a «M.C.T.C.» e le parole da «ovvero entro» fino a «facoltà di acquisto» sono soppresse.
1-vicies quinquies. 014. Susini, Duca.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, alla ricognizione e al potenziamento dei trasferimenti agli enti territoriali per la messa in sicurezza e la ristrutturazione della rete stradale non nazionale.
1-vicies quinquies. 063. Pasetto, Rosato, Carbonella.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito il Piano nazionale per la sicurezza stradale e del Libro bianco presentato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» di cui alla comunicazione COM (2001) 370, il presente articolo reca misure finanziarie finalizzate a dimezzare il numero delle vittime della strada italiane entro il 2010.
2. Per le finalità di cui al comma 1, a finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è autorizzata l'ulteriore spesa di 645 milioni di euro per l'anno 2006 e di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
1-vicies quinquies. 064. Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. All'articolo 589 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena


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è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».

2. All'articolo 590 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

3. All'articolo 593 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».
1-vicies quinquies. 066. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra o vende per asporto, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona, che appaia affetta da malattia mentale, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno»;
b) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«È fatto obbligo per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di bevande alcoliche di esporre nei propri locali cartelli che recano in modo evidente la norma di cui al primo comma».
1-vicies quinquies. 067. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.
1-vicies quinquies. 068. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.
1-vicies quinquies. 069. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. È vietata la vendita e somministrazione di bevandealcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico.
1-vicies quinquies. 070. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre, all'entrata o


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all'uscita dei locali, cartelli che riproducono la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcolemica espirata nell'aria alveolare di cui alla tabella A, allegata al presente decreto.
2. Tutti i titolari di locali di cui al comma 1 devono altresì esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono le quantità riprodotte in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebrezza (0,5 grammi/litro) di cui alle tabelle B, C e D allegate al presente decreto

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti tabelle:

Tabella A


Alcolemia gr/l Sintomo Descrizione
<0,3 Sobrietà Nessun sintomo evidente anche se il soggetto può essere più loquace e provare un senso di benessere
0,3/0,80 Euforia Aumento della sicurezza, diminuzione delle inibizioni, perdita di concentrazione, difficoltà ad eseguire movimenti coordinati e precisi, affievolimento dei processi psicomotori, diminuzione della capacità di guida, vertigini, diminuzione della acuità visiva, riduzione dell'olfatto e del gusto
0,90/1,20 Eccitazione Instabilità emotiva e perdita di giudizio, calo di coordinazione e percezione sensoriale, mancanza di equilibrio, nausea, desiderio di sdraiarsi, allungamento dei tempi di reazione
1,00/2,00 Frastornamento Andamento oscillante, allungamento ulteriore dei tempi di reazione, marcata inabilità alla guida, mani e lingua scosse da tremori
1,60/2,70 Confusione Disorientamento marcato, confusione mentale e vertigini, paura esagerata, rabbia, tristezza, perdita della percezione dei colori, forme e dimensioni, calo della percezione del dolore, equilibrio instabile, possibilità di coma
2,50/3,70 Stordimento Apatia, amnesia, inerzia generale, quasi paralisi, netta mancanza di risposta agli stimoli, incapacità di stare in piedi, di camminare, vomito, incontinenza, coma o sonno profondo
3,50/4,50 Incapacità di parlare Coma e perdita di conoscenza, riflessi quasi nulli o inesistenti, abbassamento della temperatura corporea, circolazione sanguigna e respirazione difficoltosa, possibile decesso
>5,00 Morte Conseguenze letali. Decesso per paralisi respiratoria


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Tabella B

MASCHI

Tipo di bevanda
Gradazione alcolica della bevanda
Peso corporeo espresso in Kg.
Quantità in cm3 di bevanda che determina il superamento del tasso alcolemico minimo di 0,5 g/l
Birra normale 4% 60 683
65739
70796
75853
80910
85967
901024
Birra doppio malto 7%60390
65423
70455
75488
80520
85553
90585
Vino da tavola 10%60273
65296
70319
75341
80364
85387
90410
Vino forte 13%60210
65228
70245
75263
80280
85298
90315
Aperitivi 18%60152
65164
70177
75190
80202
85215
90228
Liquori 25%60109
65118
70127
75137
80146
85155
90164
Superalcolici 40%6068
6574
7080
7585
80910
8597
90102


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Tabella C

FEMMINE
Tipo di bevanda
Gradazione alcolica della bevanda
Peso corporeo espresso in Kg.
Quantità in cm3 di bevanda che determina il superamento del tasso alcolemico minimo di 0,5 g/l
Birra normale 4% 50 488
55536
60585
65634
70683
75731
80780
Birra doppio malto 7%50279
55306
60334
65362
70390
75418
80446
Vino da tavola 10%50195
55215
60234
65254
70273
75293
80312
Vino forte 13%50150
55165
60180
65195
70210
75225
80240
Aperitivi 18%50108
55119
60130
65141
70152
75163
80173
Liquori 25%5078
5586
6094
65101
70109
75117
80125
Superalcolici 40%5049
5554
6059
6563
7068
7573
8078


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Tabella D

Tabella litri/cm3:
1 litro = 1000 cm3;
3/4 litro = 750 cm3;
1/2 litro = 500 cm3;
1/8 litro = 125 cm3.
1-vicies quinquies. 071. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Al fine di rendere più sicura la effettuazione di manovre di retromarcia dei veicoli di grandi dimensioni a campo di visibilità posteriore limitato, è fatto obbligo di allestire i veicoli muniti di impianto di frenatura pneumatica o pneumoidraulica con un dispositivo ausiliario di frenatura destinato a provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo.
2. Il dispositivo di cui al comma 1 deve consistere in uno o più sensori ubicati nella parte posteriore del veicolo capaci di rilevare la presenza di un ostacolo, nonché di provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo, impedendo l'eventuale contatto.
1-vicies quinquies. 072. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere i seguenti:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Il presente decreto si applica a tutti i prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.
Art. 1-vicies septies. - 1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
2. Qualora le confezioni di prodotti di cui all'articolo 1 fossero troppo piccole per riportare il simbolo di cui al comma 1, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione, evitando di scrivere sulla piegatura del cartoncino medesimo.
Art. 1-duodetricies. - 1. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui all'articolo 1 si uniformano alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2005.
2. La distribuzione dei prodotti indicati all'articolo 1 confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.
Art. 1-undetricies. - 1. Qualora i prodotti di cui all'articolo 1 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2006 senza l'indicazione del simbolo di cui all'articolo 1-vicies septies, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.
3. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.
1-vicies quinquies. 073. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.