Allegato A
Seduta n. 670 del 14/9/2005


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(A.C. 4604 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, e 448, comma 2, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 593, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il pubblico ministero non può appellare contro la sentenza di condanna, salvo che questa abbia modificato il titolo del reato, ovvero abbia applicato una pena per quantità e specie non prevista dal codice, ovvero non abbia applicato pene accessorie o misure di sicurezza la cui applicazione sia obbligatoria per legge. Può sempre appellare la sentenza di condanna per chiedere l'assoluzione del condannato.
1. 10. Fanfani.

All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, dopo le parole: 448, comma 2, aggiungere le seguenti: 579 e 680.
1. 25La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il pubblico ministero non può appellare contro la sentenza di proscioglimento o contro la sentenza di assoluzione.


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1-ter. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento o assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
1. 11. Fanfani, Bonito.

Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'imputato, salvo quanto previsto al comma 2, può sempre appellare contro la sentenza di condanna.
1. 12. Fanfani, Bonito.