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PRESIDENTE. L'onorevole Ruta ha facoltà di
ROBERTO RUTA. Signor Presidente, signor sottosegretario, per incentivare la globale ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal terremoto del 31
ottobre 2002 e dall'alluvione del gennaio 2003 nella regione Molise, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri hanno previsto la sospensione dei contributi previdenziali. Relativamente al trattamento tributario dei contributi previdenziali sospesi, tali ordinanze non hanno previsto in modo esplicito l'esclusione dalla tassazione di tali importi.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Molgora, ha facoltà di
DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, in riferimento alla problematica rappresentata con l'interpellanza in esame, in linea generale, la disciplina fiscale dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti in base a disposizione di legge, trattenuti in ciascun periodo di paga e versati dal datore di lavoro è contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sul reddito, secondo il quale non concorrono a formare il reddito imponibile «i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge» (sottolineo il termine «versati»).
solo per i soggetti residenti nelle zone dell'Umbria, dell'Abruzzo, del Molise, del Lazio e della Campania colpite dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984 e nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida colpiti da bradisismo.
PRESIDENTE. L'onorevole Ruta ha facoltà di
ROBERTO RUTA. Signor Presidente, signor sottosegretario, il Governo oggi dice ai molisani: «avete avuto il terremoto e l'alluvione, vi abbiamo concesso alcuni benefici in busta paga, perché i contributi restano nel vostro stipendio, però li tassiamo come se fosse reddito».
DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Non è un onere!
ROBERTO RUTA. Abbiamo chiesto la legge in Parlamento e presso la regione Molise per dare certezza ai comportamenti, compresi quelli fiscali. Lei ha ricordato gli altri casi in cui si è verificata questa situazione con il conferimento di questo vantaggio. Tuttavia, per il Molise e per i molisani ciò non è avvenuto.
DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Se hanno il contributo, non hanno la detrazione!
ROBERTO RUTA. Il Governo ha detto «no» ancora una volta, fa finta di dare, ma con una mano dà e con l'altra toglie. Non so bene se si tratti di disattenzione eccessiva o di un atteggiamento vessatorio nei confronti della regione Molise. Certo l'astuzia non paga e le imprese molisane reclamano un atteggiamento ben diverso perché si tratta di una situazione oggettivamente
vergognosa. Non sono abituato ad esprimermi con parole così forti, tuttavia si tratta di una situazione vergognosa perché al sistema delle imprese molisane, già in grave difficoltà nelle zone terremotate, viene inferto un ulteriore colpo imprevisto ed imprevedibile. Infatti, nessuno poteva immaginare che tale beneficio potesse contribuire alla formazione del reddito ed essere considerato come tale.
DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Perché non c'è l'onere!
ROBERTO RUTA. Si tratta di un atteggiamento che considera i molisani cittadini di serie B ed allora, in proposito, bisogna prendere in considerazione due possibili alternative: muovere un'azione legale nei confronti del Governo su tale interpretazione, oppure aspettare che passi questo benedetto anno perché andiate a casa, insieme al Governo regionale. Il governo regionale, infatti, su questo argomento non ha saputo produrre altro che un ordine del giorno in sede di Conferenza Stato-regioni. In proposito, lo stesso presidente della giunta si è scandalizzato, chiedendo un ordine del giorno approvato in sede di Conferenza Stato-regioni. Tuttavia, anche rispetto a questo siete indifferenti e non avete avuto il buon gusto di risolvere una questione che va contro il buonsenso del regime fiscale e delle norme tributarie, dietro alla giustificazione che non esiste una legge ad hoc. Ma chi avrebbe dovuto mai farla questa legge ad hoc quando per tanto tempo abbiamo chiesto di emanare una legge sulla ricostruzione in Molise?
L'Agenzia generale delle entrate, facendo leva su questa mancata esplicitazione, ha assunto, nella risoluzione n. 68/E del 2005; che tali contributi vanno tassati nel periodo in cui vengono percepiti, in quanto concorrono a formare reddito del percipiente nel periodo di imposta oggetto della sospensione.
A parere degli interpellanti, in questo modo il beneficio della sospensione contributiva viene parzialmente annullato, in quanto i lavoratori si trovano a sopportare oggi un carico fiscale che possono recuperare solo al momento della restituzione dei contributi, cioè dilazionato nel tempo nel caso in cui tale restituzione avvenga a rate.
Secondo gli interpellanti, tale questione, ancorata a quella già evidenziata e non risolta in una precedente interrogazione al ministro del lavoro e delle politiche sociali, riguardante la restituzione in un'unica soluzione dei contributi sospesi a quei lavoratori che interrompono il rapporto di lavoro, smentisce la ratio sottesa alla concessione del «beneficio» della sospensione dei termini contributivi previsto dalle ordinanze presidenziali e penalizza le imprese e i lavoratori della regione Molise, da due anni ormai alle prese con una serie di disposizioni tardive, contraddittorie e incoerenti su questa materia.
Ancora una volta, signor sottosegretario, il Molise subisce disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe di emergenza derivante da terremoti già verificatesi, ancora una volta le imprese e i lavoratori della regione Molise sono destinatari di norme che creano ingiustificate discriminazioni (cittadini italiani e cittadini molisani, cittadini di serie A e cittadini di serie B).
Chiediamo dunque di sapere in che modo il Governo intenda intervenire al più presto affinché sia risolto il problema illustrato, connesso alla mancata esplicitazione nelle ordinanze presidenziali dell'esclusione dalla tassazione dei contributi previdenziali sospesi, previsione già concessa in precedenza ad altre regioni nelle medesime circostanze.
Il citato articolo 51 presuppone, tuttavia, il versamento e la sopportazione dell'onere contributivo da parte del contribuente e, quindi, non è applicabile alla fattispecie oggetto dell'interpellanza in esame. Infatti, con la sospensione dei pagamenti dei contributi di cui trattasi, le somme corrispondenti all'importo dei contributi non versati sono lasciate nella disponibilità del lavoratore.
I contributi sono oneri quando sono versati e soltanto in questo caso sono in sostanza deducibili e, quindi, non concorrono alla formazione del reddito. Senza versamento non c'è onere e, quindi, viene meno il motivo dell'agevolazione fiscale.
L'esclusione dalla formazione del reddito dei contributi previdenziali ed assistenziali è prevista nel vigente ordinamento dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791,
Detta disposizione, quale norma agevolativa in favore dei residenti in determinate zone colpite dagli eventi calamitosi, espressamente indicati nel testo normativo di allora, costituisce una norma a carattere speciale applicabile alle sole fattispecie disciplinate, peraltro creando una forzatura del sistema fiscale, riconoscendo deducibilità a fronte di un onere inesistente.
L'unica disposizione a carattere generale, applicabile in tutti i casi di calamità pubbliche, è quella recata dall'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che disciplina gli effetti fiscali solo della sospensione delle somme dovute a titolo di tributo.
Il predetto articolo 13, comma 1, nulla dispone, in via generale, in merito al trattamento tributario delle somme relative ai contributi previdenziali e assistenziali sospesi. Con la risoluzione n. 68/E del 1o giugno 2005, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, mancando nell'ordinamento tributario una disposizione generale degli effetti fiscali della sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali a seguito di calamità pubbliche, «i contributi previdenziali e assistenziali non versati per effetto delle ordinanze n. 3253 del 2002 e n. 3280 del 2003(...), in assenza di un'espressa disposizione agevolativa, concorrono a formare il reddito del percipiente nel periodo di imposta relativo alla sospensione». Ovviamente questi contributi ridurranno il reddito non imponibile nel momento in cui verranno versati.
Ne consegue che, in base al quadro normativo attuale, non è consentita, in via amministrativa, la soluzione della problematica prospettata dagli onorevoli interpellanti che richiederebbe un apposito intervento normativo che tenga comunque conto anche delle conseguenze sul gettito erariale.
Signor sottosegretario, se così fosse, allora dovrebbero aumentare anche le aliquote dei singoli cittadini che ricevono tale beneficio. Attenzione, non si tratta di soldi che fanno parte del reddito perché vanno tutti restituiti in rate. Si tratta di un prestito che lo Stato concede e nulla più. Non si tratta di reddito. Infatti, se contraggo un mutuo, sulla somma erogata non pago alcuna tassazione perché si tratta di un prestito e di null'altro. Il Governo inoltre afferma che la tassazione avviene perché non esiste una legge ad hoc. Così oggi ha detto il Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha detto a tutta l'Italia che San Giuliano di Puglia ed i paesi terremotati sarebbero stati ricostruiti in due anni. Ebbene, dopo due anni e mezzo siamo ancora nella stessa situazione. Qualche ruspa oggi inizia a fare i primi scavi per collegare qualche tubo dell'acqua: tutto questo in due anni e mezzo! Questo Governo ne ha raccontate troppe e ne ha fatte troppo poche, arrecando numerosi danni all'economia del paese e a quella molisana. È tempo di voltare pagina e speriamo che questo avvenga il più velocemente possibile.