Allegato A
Seduta n. 651 del 6/7/2005


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(A.C. 5490 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 3.

1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 283 - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso Art. 283, dopo le parole: un fatto diretto, aggiungere le seguenti: e idoneo.
3. 20. (Testo modificato nel corso della seduta). Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 289 del codice penale). - 1. L'articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:
«È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio della attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni».
3. 020. (Testo modificato nel corso della seduta). Guido Giuseppe Rossi.
(Approvato)