Allegato A
Seduta n. 646 del 28/6/2005


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(A.C. 153 - Sezione 12)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Fiscalità urbanistica).

1. II Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in


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vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un regime fiscale speciale per gli interventi in materia urbanistica e per il recupero e la riqualificazione dei centri urbani, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto per i trasferimenti di immobili o dei diritti edificatori per l'attuazione del piano urbanistico ai sensi dell'articolo 8, fatte salve le norme comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) assoggettamento dei trasferimenti di cui alla lettera a) alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che entro cinque anni dalla data di acquisto sia iniziata l'utilizzazione edificatoria dell'area come previsto dal piano urbanistico;
c) previsione di misure agevolative per l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, per le plusvalenze ed i ricavi conseguenti ai trasferimenti degli immobili o dei diritti edificatori di cui alla lettera a), in alternativa al regime ordinario;
d) esigibilità, in sede di presentazione della dichiarazione successiva al presupposto impositivo, dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera c), determinata all'atto del trasferimento dell'immobile o del diritto edificatorio finalizzato all'attuazione del piano urbanistico;
e) previsione che, nell'ipotesi in cui la plusvalenza sia realizzata da esercenti attività commerciali, l'imposta sostitutiva di cui alla lettera c) sia accantonata in apposito fondo e risulti esigibile solo all'atto della successiva vendita dell'immobile o del diritto edificatorio così ottenuto;
f) possibilità, nel caso di localizzazione di attrezzature di interesse sovracomunale per la realizzazione di aree per insediamenti produttivi di beni e servizi a seguito della formazione di consorzi di comuni, di redistribuire l'ICI tra i predetti comuni, indipendentemente dalla ubicazione dell'area e in relazione alla partecipazione delle singole amministrazioni comunali al consorzio;
g) previsione, per il regime fiscale speciale per il recupero e la riqualificazione dei centri urbani, di un quadro omogeneo di agevolazioni, anche procedurali, per tutti gli interventi di recupero di aree urbane degradate, di adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati, nonché di nuova edificazione o adeguamento degli edifici esistenti, secondo criteri di risparmio e di efficienza energetica e di bioedilizia.

2. All'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 deve essere corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, almeno due mesi prima della data di scadenza del termine di cui al citato comma 1, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.
(Fiscalità urbanistica).

Sopprimerlo.
11. 150. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).


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Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. (Fiscalità urbanistica). - 1. Ai fini dell'avvio delle misure di cui al comma 2, è istituito, a decorrere dall'anno 2006, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per gli interventi di fiscalità urbanistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi della data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un regime fiscale speciale per gli interventi in materia urbanistica e per il recupero dei centri urbani, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di agevolazioni in forma di credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, con riferimento ai trasferimenti di immobili o dei diritti edificatori per l'attuazione del piano urbanistico ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) possibilità, nel caso di localizzazione di attrezzature di interesse sovracomunale per la realizzazione di aree per insediamenti produttivi di beni e servizi a seguito della formazione di consorzi di comuni, di redistribuire l'ICI tra i predetti comuni, indipendentemente dalla ubicazione dell'area e in relazione alla partecipazione delle singole amministrazioni comunali al consorzio;
c) previsione di una procedura per l'accesso alle agevolazioni di cui alla lettera a) mediante presentazione, da parte dei soggetti interessati, di apposita istanza all'amministrazione finanziaria e successivo esame da parte dell'amministrazione stessa delle istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione;
d) possibilità di rideterminazione, anche in riduzione, delle agevolazioni di cui alla lettera a), nonché definizione delle modalità di applicazione delle medesime;
e) previsione dell'obbligo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di trasmettere una relazione semestrale al Parlamento sull'utilizzo del credito d'imposta, sul numero dei soggetti che se ne sono avvalsi e sulla misura entro la quale ciascun soggetto ne ha fruito.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati esclusivamente nel limite delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e non possono, in ogni caso, avere efficacia prima della data del 1o gennaio 2006.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2006 e a 20 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2007, l'accantonamento


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relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi. dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 25. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis
) graduale sostituzione delle entrate derivanti dai contributi per il rilascio del permesso di costruire con l'istituzione di un tributo comunale sui titoli abilitativi all'attività edilizia conseguenti al trasferimento dei diritti edificatori, che garantisca l'equilibrio del bilancio comunale.
11. 90. Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
previsione di un regime fiscale differenziato per le aree urbane, le aree agricole e di pregio ambientale, nonché per le aree extraurbane a destinazioni non agricole di riserva urbanistica, in ragione degli effetti economici derivanti dalla classificazione del territorio operata dal piano strutturale ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
11. 92. Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: recupero di aree urbane degradate, aggiungere le seguenti: di consolidamento per dissesto idro-geomorfologico,
11. 1. Raffaella Mariani, Chianale, Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Mantini, Realacci, Pappaterra.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: recupero di aree urbane degradate, aggiungere le seguenti: di ristrutturazione o.
11. 2. Iannuzzi, Realacci, Mantini, Sandri, Chianale, Vigni, Lion.

Al comma 2, sostituire le parole da: finanziamenti da iscrivere fino alla fine del comma con le seguenti: le risorse derivanti dalla destinazione a tale scopo di quote prestabilite di determinate entrate fiscali e tributarie, individuate dai decreti legislativi medesimi.
11. 91. Realacci, Iannuzzi, Mantini, Reduzzi, Banti, Villari.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. 93. Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 12. (Accordo territoriale). - 1. L'accordo territoriale è lo strumento negoziale con cui due o più amministrazioni pubbliche possono definire forme di cooperazione per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio per armonizzare le previsioni dei propri strumenti di pianificazione, concordando obiettivi generali, scelte strategiche e soluzioni localizzative per insediamenti e opere di interesse comune.
2. Gli accordi territoriali possono prevedere la costituzione di un fondo di perequazione territoriale, finanziato con


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risorse proprie degli enti sottoscrittori e con quote dei proventi derivanti dai contributi di costruzione e dalle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi disciplinati dal piano territoriale. Il Fondo provvede a finanziare le misure:
a) di riequilibrio economico e territoriale, per gli ambiti non beneficiati dalle opportunità insediative e di sviluppo definite dal piano ovvero gravati da significativi vincoli di tutela;
b) di compensazione ambientale, per gli ambiti interessati dagli impatti negativi delle infrastrutture e delle opere di rilievo sovracomunale.

3. Gli accordi territoriali possono prevedere l'adesione dei soggetti portatori degli interessi, pubblici o privati, direttamente coinvolti dalle scelte pianificatorie oggetto dell'accordo.
4. Per gli accordi territoriali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. 03. Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Mantini, Realacci, Pappaterra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 12. (Accordo di programma). - 1. Qualora la definizione e l'esecuzione di interventi complessi, programmi di intervento, opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, richiedano la necessaria azione integrata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, si procede alla stipula di un accordo di programma, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'accordo di programma è sottoscritto da tutti i soggetti pubblici e privati, che concorrono alla progettazione, all'approvazione e all'attuazione dell'oggetto dell'accordo, con il conferimento degli immobili interessati, con impegni finanziari, con lo svolgimento di attività amministrative e con ogni altro adempimento.
3. La legge regionale disciplina il procedimento di formazione e di approvazione degli accordi di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica, in conformità ai principi in materia di governo del territorio. Essa può stabilire le speciali modalità attraverso le quali acquisire tutte le speciali autorizzazioni, i pareri e ogni altro atto di assenso, comunque denominato, richiesti per l'approvazione e per l'attuazione degli interventi e delle opere pubbliche o di interesse pubblico oggetto dell'accordo.
11. 04. Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Mantini, Realacci, Pappaterra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 12. (Accordi preliminari con i privati). - 1. I comuni, le province e le regioni, nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludere accordi preliminari con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale. Gli accordi preliminari indicano i benefici per la collettività che derivano dalla loro attuazione, in termini di miglioramento della qualità urbana e ambientale o di incremento delle infrastrutture o dei servizi pubblici.
2. L'accordo preliminare costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5


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dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. 05. Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Mantini, Realacci, Pappaterra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 12. (Apposizione e gestione dei vincoli paesaggistici). - 1. Qualora le regioni abbiano provveduto, ai sensi della normativa vigente in materia, all'approvazione del piano territoriale paesistico, gli atti di apposizione di nuovi vincoli paesaggistici ovvero di revisione e di modifica degli stessi, sono ammessi solo allo scopo di stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore paesaggistico dei luoghi.
2. La speciale disciplina relativa ai beni vincolati, definita ai sensi del comma 1, costituisce parte integrante del piano territoriale paesistico ed è recepita dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
3. Il piano paesistico regionale, i vincoli paesaggistici che derivano direttamente dalla legge e quelli apposti con atto amministrativo mantengono la loro autonoma validità sino all'approvazione dei nuovi piani territoriali e urbanistici che provvedono a recepirne integralmente i contenuti.
4. A seguito dell'approvazione dei piani urbanistici previsti dal comma 3, cessa di trovare applicazione la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e i titoli abilitativi all'attività edilizia danno atto della conformità dell'intervento anche in relazione alla disciplina di tutela e di valorizzazione del paesaggio costituente parte integrante del piano comunale.
5. La legge statale disciplina i compiti di vigilanza dell'amministrazione statale sui beni paesaggistici, e può prevedere, fino all'approvazione dei piani urbanistici previsti dal comma 3, forme di riesame delle autorizzazioni paesaggistiche, per vizi di legittimità.
6. La legge statale stabilisce le forme di collaborazione delle amministrazioni statali alla formazione e all'approvazione dei piani territoriali paesaggistici e dei piani territoriali e urbanistici di recepimento degli stessi nonché per l'esercizio dei compiti regionali relativi alla apposizione e alla gestione dei vincoli paesaggistici.
11. 06. Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Mantini, Realacci, Pappaterra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 12. (Vigilanza e repressione degli abusi edilizi). - 1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia, per assicurarne la rispondenza alla legge, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate dal titolo abilitativo nonché la funzione di repressione dell'abusivismo edilizio.
2. La regione, attraverso una propria struttura, fornisce ai comuni il supporto tecnico e giuridico richiesto per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1. La regione provvede inoltre, in via sostitutiva, ad assumere i provvedimenti di sospensione e di demolizione degli interventi abusivi, previa formale diffida alle strutture comunali a provvedere entro congruo termine. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi la struttura regionale può chiedere al sindaco e alle strutture comunali ogni informazione o documentazione ritenuta utile e dispone direttamente della polizia municipale.
3. Le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative, in conformità ai princìpi stabiliti con legge dello Stato.
11. 07. Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Mantini, Realacci, Pappaterra.


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Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 12. (Abrogazioni e disposizioni finali). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 4, 7, 18, 29, 35, 42, 43 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
b) articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
c) legge 19 novembre 1968, n. 1187.

2. Le seguenti disposizioni perdono efficacia nel territorio della regione ove questa abbia emanato o emani normative sul medesimo oggetto:
a) articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, primo comma, 22, 23, 28, 30, 34, 41-quinquies, commi sesto, ottavo e nono, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni
b) legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni;
c) articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167;
d) decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
e) articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
f) articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
g) articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
h) articoli 27, 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;
i) articoli 6, 8, 16, 17 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. All'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai vincoli e alle destinazioni che il piano deve recepire»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato per un sola volta, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. In tale caso, al proprietario è dovuto un indennizzo pari ad un terzo dell'ammontare dell'indennità di esproprio dell'immobile, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di reiterazione del vincolo».

4. All'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
la domanda di permesso di costruire si intende favorevolmente accolta.»
11. 090. (Testo modificato nel corso della seduta) Antonio Barbieri, Stradella, Germanà, Dell'Anna, Mondello, Pinto, Paroli, Lenna, Maione, Paolo Russo, Osvaldo Napoli, Brusco.
(Approvato)


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Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 12. (Disposizioni finali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
b) legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni;
c) articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;
d) legge 6 agosto 1967, n. 765;
e) legge 19 novembre 1968, n. 1187, e successive modificazioni;
f) articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;
g) articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
h) articoli 27, 28, 29, 30 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;
i) articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
l) articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni.
11. 02. Mantini, Iannuzzi, Realacci, Sandri, Chianale, Vigni, Lion.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 12. (Disposizioni finali). - 1. In materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici, di edilizia, di espropriazioni per pubblica utilità, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
11. 091. Osvaldo Napoli.