Allegato A
Seduta n. 634 del 30/5/2005


Pag. 15


...

(A.C. 472 - Sezione 10)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Etichettatura dei prodotti).

1. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sul mercato italiano, è istituito, su base volontaria, un sistema di etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale sistema di etichettatura deve comunque evidenziare il paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole comunitarie e internazionali in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti.
2. Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, il produttore o l'importatore forniscono altresì informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il rilascio e le caratteristiche del sistema di etichettatura di cui ai commi 1 e 2 e le modalità per i relativi controlli. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere presso i consumatori la conoscenza delle caratteristiche del sistema di etichettatura previste dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai criteri di cui al presente articolo. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Etichettatura dei prodotti).

Sopprimerlo.
7. 1. Raisi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , su base volontaria,
7. 21. Didonè, Polledri, Realacci.
(Approvato)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Si intendono prodotti finiti realizzati in Paesi extra Unione europea quelli che subiscono in tali Paesi anche solo una delle fasi di realizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1.
7. 22. Polledri, Didonè, Realacci.


Pag. 16


Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. 23. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: devono derivare con la seguente: derivano.
7. 20. Quartiani, Provera, Gambini.