Allegato A
Seduta n. 631 del 24/5/2005


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(A.C. 5841 - Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Bilanci di previsione degli enti locali).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative al rispetto del Patto di stabilità interno, non si applicano per le comunità montane che partecipano alla realizzazione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgimento dei «Giochi olimpici invernali Torino 2006», da concludersi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2003 entro dicembre 2005.
1. 1. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Ria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 64 è aggiunto il seguente:
«64-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane che svolgono esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro».
1. 2. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Ria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il consiglio comunale che non adotti un atto obbligatorio e vincolante è


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sostituito da un commissario ad acta nominato dal prefetto, in assenza di diverse disposizioni normative della regione di appartenenza o di decisioni degli organi della stessa.
1. 30. Crisci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il consiglio comunale che non adotti un atto dovuto, quale la surroga di un consigliere comunale dimissionario, è sostituito da un commissario ad acta nominato dal prefetto, in assenza di diverse previsioni normative della regione di appartenenza o di decisioni di organi della stessa.
1. 31. Crisci.

ART. 1-bis.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di spesa in conto capitale per enti locali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 22, lettera a), alinea, primo periodo, le parole: «e delle spese in conto capitale» sono soppresse;
b) al comma 24, alinea, le parole: «quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale» sono soppresse;
c) i commi 25, 26 e 27 sono abrogati.
1-bis. 5. Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.

Al comma 1, capoverso 26-bis, primo periodo, sopprimere le parole: del 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: alla spesa corrente e aggiungere le seguenti: non si applicano.
1-bis. 3. Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.

Al comma 1, capoverso 26-bis, primo periodo, sopprimere le parole: del 100 per cento.
1-bis. 2. Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.

Al comma 1, capoverso 26-bis, primo periodo, sostituire le parole: del 100 per cento con le seguente: 30 per cento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: incrementato del 2 per cento con le seguenti: diminuito del 5 per cento.
1-bis. 1. Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.

Al comma 1, capoverso 26-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1o agosto 2002, n. 166, possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite di cui al periodo precedente incrementato in misura pari ai finanziamenti di cui al citato articolo 21 della legge n. 166 del 2002.


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Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: tale facoltà con le seguenti: la facoltà riconosciuta dal primo o dal secondo periodo.
1-bis. 30. Zanetta.

Al comma 1, capoverso 26-bis, secondo periodo, dopo le parole: alla spesa corrente e aggiungere le seguenti: non si applicano.
1-bis. 4. Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.

ART. 1-ter.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali).

Al comma 1, sostituire il capoverso 22-bis con il seguente:
«22-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane ed alle comunità isolane».
*1-ter. 1. Olivieri.

Al comma 1, sostituire il capoverso 22-bis con il seguente:
«22-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane ed alle comunità isolane».
*1-ter. 31. Merlo.

Al comma 1, capoverso 22-bis, sopprimere le parole: Limitatamente all'anno 2005.
1-ter. 19. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Mancini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Ria.

Al comma 1, capoverso 22-bis, sopprimere le parole: con popolazione fino a 50.000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 111 milioni di euro con le seguenti: 115 milioni di euro.
1-ter. 6. Olivieri, Manzini.

Al comma 1, capoverso 22-bis, sostituire le parole: 50.000 abitanti con le seguenti: 70.000.abitanti
1-ter. 11. Sergio Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 22-bis, aggiungere il seguente:
«22-ter. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano in ogni caso per la Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia, la quale è impegnata nella realizzazione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgimento dei "Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", da concludersi ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 15 settembre 2003 entro dicembre 2005».
*1-ter. 3. Olivieri.

Al comma 1, dopo il capoverso 22-bis, aggiungere il seguente:
«22-ter. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano in ogni caso per la Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia, la quale è impegnata nella realizzazione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgimento dei "Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", da concludersi ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 15 settembre 2003 entro dicembre 2005».
*1-ter. 30. Merlo.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono aggiunte le seguenti: «ed enti parco nazionali»;
b) al comma 57, dopo le parole: «articolo 103 e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «degli enti parco nazionali».
**1-ter. 4. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Brusco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono aggiunte le seguenti: «ed enti parco nazionali»;
b) al comma 57, dopo le parole: «articolo 103 e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «degli enti parco nazionali».
**1-ter. 32. Iannuzzi, Stradiotto, Ria.

ART. 1-quater.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di calcolo del complesso delle spese di regioni ed enti locali).

Al comma 1, capoverso f-bis), dopo le parole: 1o gennaio 2004 aggiungere le seguenti: nonché spese in capitale.
1-quater. 31. Crisci.

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1o agosto 2002, n. 166»;

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
comma 1 aggiungere le seguenti: , capoverso f-bis;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, capoverso f-ter), pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1-quater. 30. Zanetta.

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1o agosto 2002, n. 166».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , capoverso f-bis.
1-quater. 20. Zanetta.

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese finanziate con le entrate derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni».
*1-quater. 4. Osvaldo Napoli.


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Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese finanziate con le entrate derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni».
*1-quater. 14. Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese d'investimento per interventi nelle città del Mezzogiorno per la parte finanziata dal CIPE con la delibera n. 20 del 29 settembre 2004 (risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate del paese - Riserva Aree Urbane)».
**1-quater. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese d'investimento per interventi nelle città del Mezzogiorno per la parte finanziata dal CIPE con la delibera n. 20 del 29 settembre 2004 (risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate del paese - Riserva Aree Urbane)».
**1-quater. 8. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Ria.

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese d'investimento per interventi nelle città del Mezzogiorno per la parte finanziata dal CIPE con la delibera n. 20 del 29 settembre 2004 (risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate del paese - Riserva Aree Urbane)».
**1-quater. 18. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio».
1-quater. 13. (Testo modificato nel corso della seduta)Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Ria.
(Approvato)

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili».
*1-quater. 3. Osvaldo Napoli.
(Approvato)

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili».
*1-quater. 15. Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.
(Approvato)

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili».
*1-quater. 21. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
(Approvato)


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Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili».
*1-quater. 22. Collè, Detomas, Zeller, Brugger, Widmann.
(Approvato)

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese derivanti da progetti presentati dagli enti locali e cofinanziati con risorse statali nell'ambito del Piano nazionale di e-government, nei limiti dell'importo finanziario riconosciuto all'atto del cofinanziamento».
1-quater. 12. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Ria.

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese sostenute per lo svolgimento di elezioni politiche, regionali e referendum».
1-quater. 7. Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per l'attuazione del capoverso f-ter) del comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*1-quater. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per l'attuazione del capoverso f-ter) del comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*1-quater. 32. Collè, Detomas, Zeller, Brugger, Widmann.

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative».
1-quater. 11. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Ria.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 24 è inserito il seguente:
«24-bis. Limitatamente all'anno 2005, ai fini del computo delle spese di cui al comma 24, relativamente alla gestione di cassa per le spese in conto capitale, non si considerano i pagamenti conseguenti a contratti stipulati dagli enti locali prima del 31 dicembre 2004».
1-quater. 17. Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - 1. Il complesso delle spese di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è calcolato, per gli enti interessati, al netto delle spese finanziate con le entrate derivanti dall'addizionale comunale sul volo di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1-quater. 030. Peretti.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - (Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rendita catastale di opifici). - 1. Il comma 540 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«540. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento».
1-quater. 021. Zanetta, Scherini.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - (Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni) -. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I


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trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.
1-quater. 01. Sergio Rossi, Caparini, Scherini, Paniz, Parolo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater-1. - (Interpretazione autentica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che le turbine, quantunque ancorate al suolo medianti imbullonatura ai cosiddetti cavalletti di turbina e, pertanto, amovibili senza danno per le strutture murarie della centrale elettrica nella quale siano collocate, poiché costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa - sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura - debbano computarsi nel calcolo per la determinazione della rendita catastale di un opificio industriale classificabile come centrale elettrica. Pertanto le turbine concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge anche se fisicamente non incorporate al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.
*1-quater. 09. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater-1. - (Interpretazione autentica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che le turbine, quantunque ancorate al suolo medianti imbullonatura ai cosiddetti cavalletti di turbina e, pertanto, amovibili senza danno per le strutture murarie della centrale elettrica nella quale siano collocate, poiché costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa - sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura - debbano computarsi nel calcolo per la determinazione della rendita catastale di un opificio industriale classificabile come centrale elettrica. Pertanto le turbine concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge anche se fisicamente non incorporate al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.
*1-quater. 012. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Ria.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - (Incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni). - 1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.
**1-quater. 02. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - (Incremento delle risorse destinate alle unioni di comuni). - 1. Per l'anno 2005, il contributo di cui


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all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.
**1-quater. 010. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Ria.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - (Incremento delle risorse destinate alle unioni di comuni). - 1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.
**1-quater. 022. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1 - 1. Fino all'approvazione dei nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi finanziari previsti per i comuni interessati da procedure di fusione, unioni di comuni e comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali, restano in vigore le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 1o ottobre 2004, n. 289.
*1-quater. 08. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1 - 1. Fino all'approvazione dei nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi finanziari previsti per i comuni interessati da procedure di fusione, unioni di comuni e comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali, restano in vigore le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 1o ottobre 2004, n. 289.
*1-quater. 019. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Ria.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - (Fondo Nazionale ordinario investimenti). - 1. Le riserve del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti degli enti locali sono incrementate di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.
1-quater. 011. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Ria.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - (Fondo Nazionale ordinario investimenti). - 1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
1-quater. 014. Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1 - (Oneri di urbanizzazione). - 1. Il comma 43 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
*1-quater. 06. Osvaldo Napoli.


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Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1 - (Oneri di urbanizzazione). - 1. Il comma 43 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
*1-quater. 031. Collè, Detomas, Zeller, Brugger, Widmann.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - (Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 44 e 45 sono abrogati.
**1-quater. 04. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - (Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 44 e 45 sono abrogati.
**1-quater. 017. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Ria.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1 - (Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali). - 1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2. Gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge superino il limite di indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 22 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

3. L'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.
*1-quater. 05. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1 - (Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali). - 1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2. Gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge superino il limite di indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 22 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

3. L'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.
*1-quater. 018. Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.


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Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1 - (Addizionale comunale all'Irpef). - 1. All'articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito applicare, nei limiti dello 0,1 per cento, l'aliquota di compartecipazione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non percepiscano alcun gettito da suddetta addizionale». Al terzo periodo, le parole «e al secondo» sono soppresse.
**1-quater. 07. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1 - (Addizionale comunale all'Irpef). - 1. All'articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito applicare, nei limiti dello 0,1 per cento, l'aliquota di compartecipazione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non percepiscano alcun gettito da suddetta addizionale». Al terzo periodo, le parole «e al secondo» sono soppresse.
**1-quater. 016. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Ria.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - 1. All'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000 è aggiunto il seguente comma:
«9 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.»

2. All'articolo 171 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti».

3. All'articolo 227, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».
4. All'articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto il seguente comma:
«10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti».
1-quater. 020. Pagliarini.

ART. 1-sexies.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di attribuzioni dei consigli).

Sopprimerlo.
*1-sexies. 2. Osvaldo Napoli.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*1-sexies. 7. Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Maran, Montecchi, Marone, Ria, Iannuzzi.
(Approvato)


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Sopprimerlo.
*1-sexies. 9. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-sexies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di attribuzioni dei consigli). - All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 500.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 2.000.000 di euro per i comuni fino a 60.000 abitanti e a 10.000.000 di euro per tutti gli altri comuni, emissione di prestiti obbligazionari»;
2) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) acquisti, alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni, di importo superiore a 500.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 2.000.000 di euro per i comuni fino a 60.000 abitanti e a 10.000.000 di euro per tutti gli altri comuni»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le deliberazioni in ordine agli atti di cui alle lettere h) ed l) devono essere adottate dal Consiglio entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dello schema di delibera».
**1-sexies. 3. Osvaldo Napoli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-sexies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di attribuzioni dei consigli). - All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 500.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 2.000.000 di euro per i comuni fino a 60.000 abitanti e a 10.000.000 di euro per tutti gli altri comuni, emissione di prestiti obbligazionari»;
2) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) acquisti, alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni, di importo superiore a 500.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 2.000.000 di euro per i comuni fino a 60.000 abitanti e a 10.000.000 di euro per tutti gli altri comuni»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le deliberazioni in ordine agli atti di cui alle lettere h) ed l) devono essere adottate dal Consiglio entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dello schema di delibera».
**1-sexies. 6. Milana, Lusetti, Stradiotto, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
al numero 3), lettera
h), dopo le parole: approvazione di progetti aggiungere la seguente: preliminari;


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al numero 4, lettera l), sopprimere la parola: , appalti.
1-sexies. 5. Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.

Al comma 1, lettera a), numero 3), lettera h), dopo la parola: progetti aggiungere la seguente preliminari.

Conseguentemente alla medesima lettera, numero 4), lettera l), dopo la parola: appalti aggiungere le seguenti: di servizi.
1-sexies. 4. Pagliarini.

Al comma 1, lettera a), numero 3), lettera h), sostituire le parole da: 250.000 euro fino a: 500.000 euro con le seguenti: 500.000 euro per i comuni sotto i 5.000 abitanti, a 1.000.000 di euro.
1-sexies. 30. Crisci.

Al comma 1, lettera a), numero 4), lettera l), sostituire le parole da: 250.000 euro fino a: 500.000 euro con le seguenti: 500.000 euro per i comuni sotto i 5.000 abitanti, a 1.000.000 di euro.
1-sexies. 31. Crisci.

ART. 1-septies.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di ineleggibilità).

Sopprimerlo.
1-septies. 3. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Maran, Montecchi, Marone.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in ogni altro comune aggiungere le seguenti: con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
1-septies. 2. Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che la candidatura non si riferisca ad una circoscrizione o collegio elettorale che non comprenda il territorio del comune o della provincia.».
1-septies. 1. Pagliarini.

ART. 1-octies.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di risanamento degli enti locali dissestati ed utilizzo delle disponibilità della massa attiva).

Sopprimerlo.
1-octies. 1. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Maran, Montecchi, Marone, Ria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 194, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie di debiti fuori bilancio di parte corrente tutti i debiti correlati ad atti e


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fatti di gestione verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1-octies. 30. Catanoso.

ART. 1-decies.
(Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente).

Al comma 1, capoverso, terzo comma, dopo la parola: (CNIPA) aggiungere le seguenti: l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
*1-decies. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, dopo la parola: (CNIPA) aggiungere le seguenti: l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
*1-decies. 2. Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Ria.

Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:
Art. 1-undecies. - (Modificazioni alla legge 31 marzo 2005, n. 43). - 1. L'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 5, comma 1-quater, della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le amministrazioni, fatta esclusione per gli enti locali, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza».
1-decies. 07. Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Michele Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti, Ria.

Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:
Art. 1-undecies. - (Modificazioni alla legge 31 marzo 2005, n. 43). - 1. L'articolo 34-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 5, comma 1-septies della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, è sostituito dal seguente:
«4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, per conoscenza per le altre amministrazioni e da parte delle strutture provinciali e regionali di cui al comma 2 per gli enti locali, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2».
1-decies. 08. Milana, Lusetti, Stradiotto, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.

Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:
Art. 1-undecies. - 1. All'articolo 7-vicies-ter, comma 2, primo periodo, del


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decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «Dalla stessa data di cui al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: « per i comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti,».
2. Dopo il comma 2 dell' articolo 7-vicies-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i comuni con popolazione sino ai cinquemila abitanti, le disposizioni del primo periodo del comma 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007. Entro il 31 ottobre 2006, i comuni di cui sopra che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.»
1-decies. 05. Pagliarini.

Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:
Art. 1-undecies. - (Residui passivi di trasferimenti erariali). - 1. Dopo il comma 20 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente:
«20-bis. In deroga ad ogni limite di pagamento o vincolo di giacenza, nonché ad ogni norma di contabilità dello Stato, i residui passivi perenti riguardanti trasferimenti erariali tempo per tempo attribuiti e non erogati agli enti soggetti a monitoraggio, vengono obbligatoriamente reiscritti nel bilancio dello Stato ed erogati entro il 31 dicembre dell'anno successivo».
1-decies. 09. Grandi.

Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:
Art. 1-undecies. - 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2005, il Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti per gli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite, a titolo di anticipazione, tra i comuni interessati dagli eventi sismici di cui al medesimo comma, in misura corrispondente ai minori introiti relativi ai tributi TARSU e ICI, registrati dagli stessi comuni negli anni 2003, 2004 e 2005.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-decies. 010. Di Gioia.

Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:
Art. 1-undecies. - 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2005, il Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti per gli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2005.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite, a titolo di


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anticipazione, tra i comuni interessati dagli eventi sismici di cui al medesimo comma, in misura corrispondente ai minori introiti relativi ai tributi TARSU e ICI, registrati dagli stessi comuni negli anni 2003, 2004 e 2005.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-decies. 04. (Testo modificato nel corso della seduta)Antonio Pepe, Antonio Leone.
(Approvato)

ART. 2.
(Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica).

Al comma 1, sostituire le parole: cinque esercizi con le seguenti: dieci esercizi.
*2. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque esercizi con le seguenti: dieci esercizi.
*2. 4. Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque esercizi con le seguenti: dieci esercizi.
*2. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque esercizi con le seguenti: dieci esercizi.
*2. 7. Collè, Zeller, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
**2. 2. Osvaldo Napoli.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
**2. 3. Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
**2. 6. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Al terzo comma dell'articolo 10 della legge 11 luglio 1942, n. 843, le parole: «mediante l'elencazione degli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «mediante l'elencazione dei loro elementi».
2. 01. Zanetta.


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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Servizi postali nei comuni montani). - 1. Il Ministero delle comunicazioni, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato il 21 novembre 2002 tra l'ANCI e le Poste italiane S.p.A., provvede ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi nei comuni montani, anche attraverso l'istituzione di centri di servizi da realizzare in accordo con le associazioni rappresentative degli enti locali.
2. 030. Collè, Zeller, Detomas, Brugger, Widmann.

ART. 3.
(Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna).

Al comma 1, sopprimere le parole: , e vengono individuate, e le parole da: , nell'ambito delle somme erogate fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
1-ter. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 50. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - 1. All'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
3. 02. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Ria.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - 1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, comma 275, dopo le parole: «dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
3. 01. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Ria.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 27 luglio 2004, n. 186, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dall'entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e relative norme di attuazione»
3. 030. Governo.

ART. 3-bis.
(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente).

Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: mediante il titolare aggiungere le seguenti: o sostituto.
3-bis. 1. Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ria.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole da: «Sono altresì abilitati» fino a: «ritenute medesime» sono sostituite dalle seguenti: «e i consulenti del lavoro. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali».
3-bis. 30. Benvenuto, Lettieri, Pistone.

ART. 3-quater.
(Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 95, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le procedure di accesso già avviate mediante corso-concorso, ed ancora in atto, ai sensi dell'articolo 17, comma 75, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 98, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3-quater. 1. Zanetta.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:
Art. 3-quinquies. - (Disciplina transitoria dei giudizi arbitrali nei lavori pubblici). - 1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, rispettivamente nella domanda d'arbitrato e nell'atto di resistenza alla stessa, scelti tra coloro che hanno i requisiti soggettivi e di professionalità fissati, ai sensi del precedente comma, dalla Camera arbitrale ed iscritti in apposito Albo. Se la parte nei cui confronti è stata proposta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina dell'arbitro provvede la Camera arbitrale. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2-ter non possono essere nominati arbitri delle parti private.
2-ter. Possono essere ammessi all'Albo degli arbitri della Camera arbitrale:
a) i magistrati amministrativi e i magistrati contabili e gli avvocati dello Stato in pensione, che ne fanno richiesta;
b) gli avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori;
c) i dirigenti generali di prima fascia della pubblica amministrazione, in servizio o a riposo, aventi particolari competenze in materia di lavori pubblici;
d) i tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti nei relativi albi;
e) i professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza in materia di lavori pubblici. I soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), c), d), ed e), in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in linea generale dalla Camera arbitrale, sono inseriti nell'Albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum ed adeguata ulteriore documentazione. L'iscrizione all'Albo degli arbitri non ha limiti di durata temporale; ogni tre anni, tuttavia, la Camera arbitrale verifica il permanere per ciascuno degli iscritti dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti per l'iscrizione.
2-quater. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affinché la stessa provveda alla nomina del terzo arbitro. Il terzo


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arbitro, con funzioni di presidente del collegio, è nominato dalla Camera arbitrale su indicazione concorde degli arbitri di parte o delle parti direttamente scegliendo tra i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2-ter. Ove arbitro di parte sia stato nominato un magistrato amministrativo, un magistrato contabile o un avvocato dello Stato a riposo, non può essere nominato presidente del collegio soggetto appartenente alla medesima categoria professionale. Allo stesso modo non possono essere nominati presidenti del collegio arbitrale gli avvocati dello Stato a riposo ove l'Avvocatura dello Stato sia difensore di una delle parti in giudizio.
2-quinquies. Resta ferma la competenza della Camera arbitrale a fissare la misura e le modalità del deposito in acconto del corrispettivo dovuto per il funzionamento del collegio. Essa provvede su richiesta della parte più diligente, che dimostri l'avvenuta nomina del terzo arbitro ed indichi il valore della controversia. Eseguito l'integrale versamento del deposito in acconto, la costituzione del collegio arbitrale, su convocazione del suo presidente, avrà luogo non oltre i successivi trenta giorni.
2-sexies. Resta ferma la competenza della Camera arbitrale in ordine alla determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per il compenso agli arbitri, in conformità alle tariffe di cui all'allegato al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, nonché in ordine al funzionamento del collegio arbitrale, e alle modalità di pagamento delle somme dovute dalle parti ai componenti del collegio arbitrale, al segretario e, a rimborso delle spese anticipate, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. L'ordinanza non impugnabile di liquidazione costituisce titolo esecutivo».

2. Per quanto non previsto dal comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Ai fini della nomina degli arbitri di parte, può essere utilizzato, fino alla redazione del nuovo albo, quello già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
4. È fatta salva la legittimità dei lodi già depositati presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici e delle nomine del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, già operate dalla Camera arbitrale antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.
5. I commi 2 e 3 dell'articolo 150, e i commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati.
3-quater. 030. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.