1. I lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente e i feti deceduti anch'essi senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione devono essere prontamente sottoposti a riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri autorizzati secondo i criteri individuati nell'articolo 2, a cui sono inviati gli organi prelevati. Le informazioni relative alla gravidanza, allo sviluppo fetale e al parto e, nel caso di sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS), le situazioni ambientali e familiari in cui si è verificato il decesso, devono essere accuratamente registrate e raccolte con una indagine familiare dal distretto sanitario per il completamento diagnostico e per finalità scientifiche, dall'ostetrico-ginecologo, dal neonatologo, dal pediatra curanti e dall'anatomo patologo sulla base dei protocolli internazionali.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: secondo il protocollo fino alla fine del comma con le seguenti: con provvedimento del Ministro della salute e dell'Istituto superiore di sanità che individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i centri di riferimento che devono definire il protocollo diagnostico.
1. 16. Battaglia, Burtone, Bolognesi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: secondo il protocollo fino alla fine del comma con le seguenti: dal Ministero della salute, secondo i protocolli diagnostici internazionali.
1. 13. Zanella.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dalla prima cattedra fino alla fine del comma con le seguenti: dal Ministro della salute sulla base dei protocolli internazionali.
1. 10. Valpiana.
All'emendamento 1.25 della Commissione, alla parola: deve premettere le seguenti: , per essere applicabile,
0. 1. 25. 2. Valpiana, Russo Spena.
(Approvato)
All'emendamento 1.25 della Commissione, dopo la parola: approvato aggiungere le seguenti: , di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
0. 1. 25. 1. Boccia, Bolognesi.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è comunicato al con le seguenti: deve essere approvato dal.
1. 25. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. La registrazione e la raccolta delle informazioni da parte dei centri autorizzati sono effettuate nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali.
1. 9. Valpiana.