...
1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 68-bis. - 1. La licenza prevista dall'articolo 68 per i pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono al pubblico, in spazi, anche all'aperto, servizi permanenti o temporanei di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o di bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni di qualsiasi tipo.
3. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 le attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, previste dal medesimo
comma 1 cessano, secondo quanto disposto dalle autorità competenti, nei mesi di giugno, luglio e agosto, entro le ore 4, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 3 e, comunque, non possono riprendere nelle otto ore successive. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di trattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1o gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nella notte dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.
4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore 2 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati il consumo e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione gratuita di acqua.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.500 euro.
6. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Nelle ipotesi previste dal terzo comma del medesimo articolo 666 del codice penale, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni. In presenza di trattenimenti musicali o danzanti organizzati in violazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 e al di fuori di pubblici esercizi, è sempre disposta la confisca delle attrezzature di riproduzione e di amplificazione dei suoni, anche se di proprietà di soggetti diversi dagli organizzatori.
7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
Art. 68-ter. - 1. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché sussistano i seguenti requisiti:
a) non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;
b) il responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un funzionario della Polizia di Stato, con un funzionario della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente e con un rappresentante delle associazioni nazionali dei gestori delle discoteche e delle sale da ballo».
2. Le persone fisiche e le società , nella persona del legale rappresentante, che risultano titolari o gestori di discoteche o sale da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i
criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è disposta, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cancellazione dal citato registro dell'impresa, dell'associazione, dell'ente o della persona fisica, dandone contestuale comunicazione all'interessato e al sindaco competente per territorio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. In coerenza con i principi di cui all'articolo 17 della Costituzione, in materia di libertà di riunione, e dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione, in materia di potestà legislativa residuale delle Regioni, la presente legge detta norme di principio volte a salvaguardare la salute dei cittadini che frequentano le discoteche e le sale da ballo.
1. 195. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Esercizio di discoteche e sale da ballo). - Le regioni determinano con propri provvedimenti una fascia oraria di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
1. 175. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Esercizio di discoteche e sale da ballo). - 1. Al fine di tutelare la sicurezza e la salute degli utenti dei locali da ballo e di intrattenimento, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce una fascia oraria di chiusura omogenea su tutto il territorio nazionale dei predetti locali, anche annessi alle strutture ricettive definite ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e per i circoli privati ove si svolgono attività musicali o danzanti, che le regioni recepiscono con proprio provvedimento. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni.
2. La fascia oraria di cui al comma 1 deve essere sufficientemente ampia da consentire il deflusso dei frequentatori e contrastare il nomadismo notturno.
3. È vietata l'organizzazione di intrattenimenti privati a carattere non familiare successivamente all'orario di chiusura dei locali stabilita ai sensi del comma 1.
4. Possono essere previste deroghe alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nella stagione estiva, in determinati periodi dell'anno, in determinate festività o in occasione di ricorrenze di particolare importanza.
5. L'autorizzazione per la somministrazione di bevande alcoliche di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 è rilasciata ai locali da ballo e di intrattenimento che rispettano le disposizioni di cui alla presente legge.
6. La licenza all'esercizio di spettacoli o trattenimenti di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è rilasciata
esclusivamente ai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai trattenimenti danzanti effettuati all'interno di feste organizzate da partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali.
8. Il permesso di utilizzazione di opere musicali per trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente per trattenimenti danzanti organizzati in luoghi riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. In caso di prima violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è inflitta la sanzione pecuniaria di 1.550 euro. Alla seconda violazione la sanzione è elevata a 2.582 euro. A partire dalla terza violazione è disposta la chiusura dell'esercizio per un mese per ogni violazione accertata.
1. 176. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Esercizio di discoteche e sale da ballo). - 1. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina i criteri relativi all'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135.
2. Le regioni sulla base dei criteri di cui al comma 1 provvedono a stabilire l'orario di apertura e di chiusura dei locali di cui al comma 1. I comuni stabiliscono il predetto orario secondo i criteri individuati dalle regioni e nel rispetto delle diverse realtà locali.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 2 i comuni si attengano nella determinazione degli orari ai seguenti principi e criteri:
a) apertura non prima delle ore 9 e non dopo le ore 23;
b) chiusura non oltre le ore 5;
c) nessun limite di orario nei giorni del 1o gennaio, 15 agosto, ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale;
d) per la stagione estiva, per determinati periodi dell'anno ed in occasione di festività diverse da quelle di cui alla lettera c), eventuale innalzamento dell'orario di chiusura di cui alla lettera b);
e) protrazione di una ulteriore ora, al termine dell'orario di apertura, per permettere l'ordinato e scaglionato deflusso dei frequentatori. Nel corso dell'ora di deflusso sono osservate le seguenti disposizioni:
1) è vietato l'uso di luci stroboscopiche e ad intermittenza;
2) è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche;
3) è progressivamente diminuita l'intensità del volume della musica.
1. 177. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.
Sostituirlo con il seguente:
comuni si attengano nella determinazione degli orari, in linea di massima, ai seguenti principi e criteri:
Sostituirlo con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4, con i seguenti:
1. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 1, sopprimere le parole: e i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 1, dopo le parole: al pubblico aggiungere le seguenti: con fini di lucro.
Conseguentemente al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 2, sostituire le parole: di qualsiasi tipo con le seguenti: con fini di lucro.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 1, sopprimere la parola: musicali.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 1, sostituire le parole: musicali o danzanti con le seguenti: musicali e danzanti.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 1, dopo le parole: richiesta solo aggiungere le seguenti: se il locale in cui si svolgono le predette attività non è situato in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 2.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 2.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 2.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 2.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 2, sostituire le parole da: ai circoli privati fino alla fine del comma con le seguenti: agli spacci di somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati di qualsiasi specie, alle imprese agrituristiche, nonché alle manifestazioni da chiunque organizzate nelle quali si effettuano trattenimenti danzanti e musicali.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 7.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 2, sostituire le parole da: ai circoli privati fino alla fine del comma con le seguenti: agli spacci di somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati di qualsiasi specie, alle imprese agrituristiche, nonché alle manifestazioni da chiunque organizzate nelle quali si effettuano trattenimenti danzanti e musicali.
Conseguentemente, sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione non è richiesta per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in modo del tutto occasionale e compatibili con le finalità sociali dei circoli private e delle associazioni medesime.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 7.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere i commi 3 e 4.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 3.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 3.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 3.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 3.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 3.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 3.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici
esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: , musicali.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: cessano fino alla fine del comma con le seguenti: gli orari di apertura e di chiusura sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: secondo quanto disposto dalle autorità competenti fino a: entro le ore 3 con le seguenti: entro le ore 4.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: dalle autorità competenti fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Caso per caso potranno inoltre essere individuati dalle amministrazioni comunali, di concerto con le organizzazioni di categoria e sentita la polizia municipale, e le associazioni di cittadini eventualmente presenti e direttamente interessate nel territorio, ulteriori limitazioni d'orario esclusivamente ove sussistano problemi di ordine pubblico o di inquinamento acustico accertati. Nelle otto ore successive al limite orario di chiusura stabilito dalla Regione, o dalla provincia autonoma di appartenenza è vietata l'apertura al pubblico.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere le parole da: comma 3, primo periodo fino a: medesimo capoverso.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere le parole da: comma 3 primo periodo fino a: medesimo capoverso.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: entro le ore 4 fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero dalle Regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Caso per caso potranno inoltre essere individuati dalle amministrazioni comunali, di concerto con le organizzazioni di categoria e sentita la polizia municipale, e le associazioni di cittadini eventualmente presenti e direttamente interessate nel territorio, ulteriori limitazioni d'orario esclusivamente ove sussistano problemi di ordine pubblico o di inquinamento acustico accertati. Nelle dodici ore successive al limite orario di chiusura stabilito dalla regione, o dalla provincia autonoma di appartenenza è vietata l'apertura al pubblico.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4 e non possono riprendere nelle sette con le seguenti: 5 e non possono riprendere nelle dodici.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: orario nella notte aggiungere le seguenti: del sabato e.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nel caso di locali siti nelle province di confine.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nella città di Venezia.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale o l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, in ragione di specifiche esigenze territoriali o in coincidenza con ricorrenze e festività di interesse locale.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, nelle aree caratterizzate da specifica vocazione turistica.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3-bis, sostituire le parole: vietato l'ingresso con le seguenti: vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3-bis, sostituire le parole da: diciotto fino alla fine del comma con le seguenti: sedici dopo l'ora 1. È data facoltà ai gestori di richiedere l'esibizione di un documento di identità.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 4.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:
All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:
esercizi e ai circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: fresca, attraverso appositi erogatori distribuiti in tutto il locale.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Al momento dell'uscita dai locali di cui ai commi 1 e 2 è fatto obbligo di sottoporsi al test del tasso alcolemico a tutti coloro che durante la permanenza nei locali stessi abbiano acquistato bevande alcoliche o superalcoliche e che intendano porsi alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Qualora il tasso alcolemico risulti superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema che favorisca l'accompagnamento a casa o in altre strutture idonee all'accoglimento, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.
All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nei locali di cui ai commi 1 e 2, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «nei mesi» fino alla fine del comma con le seguenti: «entro le ore 4 e non possono riprendere nelle sette ore successive. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di trattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1o gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nelle notti dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale. Nelle isole minori in cui è interdetta la circolazione dei veicoli ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nei mesi fino alla fine del comma 4 con le seguenti: entro quattro ore dall'apertura al pubblico e non possono riprendere prima di venti ore dalla chiusura precedente. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di intrattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1o gennaio, nella notte tra il 15 ed il 16 agosto e nella notte dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nei mesi fino a: e, comunque, con le seguenti: entro le ore 4 e.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro le ore 4 con le seguenti: non oltre le ore 5.
Conseguentemente, sopprimere il resto del periodo fino a: successive.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 3 con le seguenti: 5, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 4.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro le ore 4 aggiungere le seguenti: o, nel caso in cui il locale si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata, entro le ore 1.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro le ore 3 aggiungere le seguenti: o, nel
caso in cui il locale si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata, entro le ore 24.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Nei confronti di questi ultimi possono essere erogati servizi diversi dalla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, compreso l'ascolto della musica in misura da consentire la conversazione, secondo livelli acustici stabiliti dalla legislazione vigente.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel periodo dal 1o luglio al 31 agosto, dal penultimo venerdì di dicembre al secondo sabato di gennaio e per l'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale, il sindaco può autorizzare deroghe alle limitazioni di orario per i locali in regola con la legislazione vigente.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: orario nella notte aggiungere le seguenti: del sabato e della notte.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nel caso di locali siti nelle province di confine.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nella città di Venezia.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale o l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, in ragione di specifiche esigenze territoriali o in coincidenza con ricorrenze e festività di interesse locale.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o dei sindaci dei comuni interessati, nelle aree caratterizzate da specifica vocazione turistica.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
previste dal comma 1, sono vietati la vendita ed il consumo di superalcolici».
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sono vietati fino a: ore 2 con le seguenti: titolari della licenza prevista dall'articolo 68 sono vietate la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici tra le ore 3.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Negli stessi locali è fatto obbligo di sottoporsi al test del tasso alcolemico a tutti coloro che durante la loro permanenza nel locale abbiano acquistato bevande alcoliche o superalcoliche. È fatto divieto a chiunque di introdurre dall'esterno nei medesimi locali alimenti o bevande alcoliche o superalcoliche. Qualora il tasso alcolemico risulti superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema di accompagnamento coatto a casa o in altre strutture idonee all'accoglimento organizzato dal gestore del locale, coadiuvato dagli organi di sicurezza, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fresca, attraverso appositi erogatori distribuiti in tutto il locale.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 5.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: applica fino alla fine del comma con le seguenti: applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17-bis.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 7 con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: la sanzione fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287.
Conseguentemente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: la sanzione fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287.
Conseguentemente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 5, sostituire le parole: da 1.000 euro a 2.500 euro con le seguenti: da 5.000 euro a 10.000 euro.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 6.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 7.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 7.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 7 con il seguente.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 7, sostituire le parole: 3.000 euro a 15.000 euro con le seguenti: 15.000 euro a 45.000 euro.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 7, sostituire le parole: 3.000 euro a 15.000 euro con le seguenti: 2.000 euro a 6.000 euro.
Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Al comma 1, capoverso Art. 68-ter, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, capoverso Art. 68-ter, lettera b), sopprimere le parole da: e con un rappresentante fino alla fine della lettera.
Al comma 1, capoverso Art. 68-ter, lettera b), sostituire le parole da: rappresentante fino alla fine della lettera con le seguenti: esperto designato dall'associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli imprenditori dei locali di trattenimento danzante.
Al comma 1, capoverso Art. 68-ter, lettera b), sostituire le parole da: rappresentante fino alla fine della lettera con le seguenti: esperto designato dall'associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli imprenditori dei locali di trattenimento danzante.
Al comma 1, capoverso Art. 68-ter, comma 2, sopprimere le parole da: , presentando fino alla fine del comma 2.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è rilasciata esclusivamente a chi è iscritto nel registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Art. 1. - 1. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni.
2. Le regioni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che saranno attuati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali.
3. Le regioni, fino a quando non avranno provveduto con proprie leggi ai sensi del comma 1, dispongono che i
a) apertura non prima delle ore 9 e non dopo le ore 23;
b) chiusura non oltre le ore 5;
c) nessun limite di orari nei giorni del 1o gennaio, 15 agosto, ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale;
d) per la stagione estiva, per determinati periodi dell'anno ed in occasione di festività diverse da quelle di cui alla lettera c), eventuale innalzamento dell'orario di chiusura di cui alla lettera b);
e) protrazione di un'ulteriore ora al termine dell'orario di apertura, per permettere l'ordinato deflusso dei frequentatori. Nel corso dell'ora di deflusso sono osservate le seguenti disposizioni:
1. È vietato l'uso di luci stroboscopiche e ad intermittenza;
2. È vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche;
3. È progressivamente diminuita l'intensità del volume della musica.
*1. 2. Bertolini, Di Teodoro, Jannone, Zanettin.
Art. 1. - 1. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni.
2. Le regioni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che saranno attuati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali.
3. Le regioni, fino a quando non avranno provveduto con proprie leggi ai sensi del comma 1, dispongono che i comuni si attengano nella determinazione degli orari, in linea di massima, ai seguenti principi e criteri:
a) apertura non prima delle ore 9 e non dopo le ore 23;
b) chiusura non oltre le ore 5;
c) nessun limite di orari nei giorni del 1o gennaio, 15 agosto, ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale;
d) per la stagione estiva, per determinati periodi dell'anno ed in occasione di festività diverse da quelle di cui alla lettera c), eventuale innalzamento dell'orario di chiusura di cui alla lettera b);
e) protrazione di un'ulteriore ora al termine dell'orario di apertura, per permettere l'ordinato deflusso dei frequentatori. Nel corso dell'ora di deflusso sono osservate le seguenti disposizioni:
1. È vietato l'uso di luci stroboscopiche e ad intermittenza;
2. È vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche;
3. È progressivamente diminuita l'intensità del volume della musica.
*1. 141. Moroni.
2. Le regioni, in sede di conferenza Stato-città-Regioni, determinano i criteri che saranno attuati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali.
3. Nei locali di cui al comma 1, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione di acqua.
1. 1. Mascia, Mantovani.
1. 111. Di Teodoro, Jannone.
1. 110. Di Teodoro, Jannone.
1. 142. Moroni.
1. 7. Buontempo.
1-bis. Sono revocate le licenze concesse, ai sensi dell'articolo 68, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui il locale di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata.
1. 118-bis.Tarditi.
«1-bis. Tutti i locali, nei quali si svolgono, anche occasionalmente, le attività di intrattenimento e svago di cui al comma 1 devono essere preventivamente verificati ai sensi dell'articolo 80 del presente decreto e degli articoli 141-142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
1-ter. In caso di inosservanza della presente disposizione, fatta salva l'applicazione dell'articolo 681 del codice penale, è sempre disposta la chiusura immediata del locale fino all'avvenuta regolarizzazione».
1. 100. Oricchio.
*1. 112. Di Teodoro, Jannone.
(Approvato)
*1. 153. Bellillo, Rizzo.
*1. 154-bis. Mascia, Mantovani.
*1. 178. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.
(Approvato)
2. Gli orari di apertura e di chiusura dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 2, le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che i comuni sono tenuti a seguire in attuazione del medesimo comma 2, nel rispetto delle diverse realtà.
1. 10. Polledri.
2. Gli orari di apertura e di chiusura dei locali di cui al comma 1 sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 2, le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che i comuni sono tenuti a seguire in attuazione del medesimo comma 2, nel rispetto delle diverse realtà.
1. 113. Di Teodoro, Jannone.
sopprimere il comma 3.
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5 antimeridiane, salvo deroghe disposte dal questore per motivate esigenze. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente alla chiusura, sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici.
al comma 6:
sopprimere il secondo periodo.
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora trattasi di trattenimenti effettuati al di fuori di pubblici esercizi è disposta la confisca delle attrezzature per la riproduzione e diffusione del suono, anche se non di proprietà dell'organizzatore del trattenimento.
1. 125. Zanettin.
3. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, le attività di intrattenimento e di svago, musicali o danzanti, previste dal comma 1, cessano, secondo quanto disposto dalle autorità competenti, entro le ore 5.
4. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5 antimeridiane, salvo deroghe disposte dal questore per motivate esigenze. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente alla chiusura, sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici.
5. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. In presenza di trattenimenti musicali o danzanti organizzati in violazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 e al di fuori di pubblici esercizi, è sempre disposta la confisca delle attrezzature di riproduzione e di amplificazione dei suoni, anche se di proprietà di soggetti diversi dagli organizzatori.
1. 132. Jannone.
1. 13. Sinisi, Fistarol, Grillini, Colasio, Molinari, Montecchi.
2-bis. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti ai fini del diritto d'autore è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente previa acquisizione presso il richiedente di copia autentica del titolo autorizzatorio previsto dall'articolo 68, nonché di attestazione dell'avvenuta verifica delle condizioni di sicurezza ex articolo 80, entrambe riferite al locale ove deve tenersi la manifestazione.
1. 101. Oricchio.
1. 170. Zeller, Detomas, Widmann.
1. 131. Polledri.
*1. 18. Zanettin, Jannone.
*1. 143. Moroni.
*1. 147. Mascia, Mantovani.
*1. 154. Bellillo, Rizzo.
*1. 168. Zeller, Detomas, Widmann.
*1. 179. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.
3. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001 n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni. Le regioni, in sede di Conferenza Stato-città-regioni, determinano i criteri che saranno adottati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali.
1. 149. Mantovani, Mascia.
3. Le regioni stabiliscono con regolamento, sentita la consulta degli enti locali, la disciplina relativa agli orari di esercizio dei locali di cui ai commi 1 e 2, fissando le deroghe in considerazione delle particolari festività nazionali e locali.
1. 24. Sinisi, Fistarol, Grillini, Colasio, Molinari, Montecchi.
3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.
*1. 127. Jannone, Bertolini.
3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.
*1. 148. Mascia.
3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.
*1. 155. Bellillo, Rizzo.
*1. 196. Gambini, Montecchi.
1. 144. Moroni.
1. 218. Polledri, Stucchi.
1. 102. Oricchio.
1. 180. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.
*1. 123. Zanettin, Jannone.
*1. 150. Mantovani, Mascia.
*1. 181. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Bressa, Montecchi.
*0. 1. 400. 1. Bellillo, Rizzo, Boato.
*0. 1. 400. 5. Mascia, Mantovani, Giordano.
0. 1. 400. 44. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.
0. 1. 400. 40. Gambini, Boato, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.
0. 1. 400. 14. Grillini, Bressa, Ruzzante, Leoni, Gambini, Boato, Montecchi.
0. 1. 400. 21. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.
0. 1. 400. 13. Grillini, Bressa, Ruzzante, Leoni, Gambini, Boato, Montecchi.
0. 1. 400. 26. Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.
0. 1. 400. 27. Grillini, Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.
0. 1. 400. 28. Leoni, Bressa, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.
0. 1. 400. 25. Grillini, Gambini, Leoni, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Boato, Montecchi.
0. 1. 400. 23. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.
0. 1. 400. 24. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Montecchi.
*0. 1. 400. 3. Bellillo, Rizzo, Boato.
*0. 1. 400. 6. Mascia, Mantovani, Giordano.
*0. 1. 400. 41. Montecchi, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa.
0. 1. 400. 42. Leoni, Gambini, Montecchi, Boato, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa.
0. 1. 400. 15. Grillini, Bressa, Boato, Ruzzante, Leoni, Gambini, Montecchi.
0. 1. 400. 4. Bellillo, Rizzo, Boato.
4. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione gratuita di acqua.
0. 1. 400. 7. Mascia, Mantovani, Giordano.
4. Nei locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici
0. 1. 400. 29. Gambini, Ruzzante, Montecchi.
4. La somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5, ad eccezione delle giornate di cui al comma 3 e salvo deroghe disposte dal prefetto e adottate d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati la vendita e il consumo di superalcolici.
0. 1. 400. 30. Gambini, Ruzzante, Montecchi.
*0. 1. 400. 8. Mascia, Mantovani, Giordano.
*0. 1. 400. 31. Leoni, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.
**0. 1. 400. 10. Guido Giuseppe Rossi, Polledri.
**0. 1. 400. 16. Grillini, Preda, Bressa, Boato, Ruzzante, Leoni, Gambini, Montecchi.
0. 1. 400. 32. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.
0. 1. 400. 45. Sinisi.
0. 1. 400. 33. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 è vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto dopo l'ora 1.»;
sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore 3 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Il divieto di vendita, nella medesima fascia oraria, si applica anche alla vendita effettuata mediante gli apparecchi di distribuzione automatica. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 è prevista la distribuzione gratuita di acqua.»
1. 400. (Nuova formulazione) La Commissione.
1. 135. Buontempo.
1. 106. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.
1. 114. Di Teodoro, Jannone.
1. 200. Gambini, Montecchi.
1. 119. Tarditi.
1. 120. Tarditi.
2. I livelli acustici di cui all'articolo 68-bis, comma 3, terzo periodo del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7.
1. 31. Sinisi, Fistarol, Colasio, Molinari.
2. I requisiti per i locali di cui all'articolo 68-bis, comma 3, terzo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7.
1. 137. Buontempo.
1. 184. Grillini, Montecchi.
1. 183. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.
1. 182. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.
1. 209. Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.
1. 189. Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.
1. 190. Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.
1. 185. Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Boato, Montecchi.
1. 186. Bressa, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.
1. 187. Boato, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Montecchi.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere derogate dai sindaci per un massimo di novanta giorni sulla base di esigenze di carattere turistico culturali che si possono verificare nell'arco dell'anno.
1. 145. Moroni.
«3-bis. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 è vietato l'ingresso ai minori di diciotto anni dopo le ore 1»
1. 107. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.
«3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso nei locali di cui all'articolo 1, emessi prima delle ore 23, non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore al 50 per cento di quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora»
1. 197. Gambini, Montecchi.
«3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso in locali di trattenimento danzante emessi prima delle ore 24 non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore a quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora»
*1. 126. Jannone.
«3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso in locali di trattenimento danzante emessi prima delle ore 24 non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore a quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora»
*1. 151. Mascia, Mantovani.
«3-bis. È stabilito uno sconto del 30 per cento sul costo del biglietto per coloro che accedono ai locali di cui ai commi 1 e 2 entro e non oltre la mezzanotte».
1. 108. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.
«3-bis. È prevista una riduzione non inferiore al 30 per cento sul costo del biglietto di ingresso per coloro che accedono ai locali di cui ai commi 1 e 2 prima delle ore 0,30».
1. 134. Carrara, Garnero Santanché, Saia.
*1. 104. Collavini, Jannone.
*1. 157. Bellillo, Rizzo.
*1. 169. Zeller, Detomas, Widmann.
4. Nei locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.
*1. 197-bis.Gambini, Montecchi.
«4. In tutti i locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.
*1. 130. Jannone.
«4. In tutti i locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.
*1. 158. Raisi, Saia, Mazzocchi.
«4. La somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5, ad eccezione delle giornate di cui al comma 3 e salvo deroghe disposte dal prefetto e adottate d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività
1. 198. Gambini, Montecchi.
1. 151-bis. Mantovani, Mascia.
*1. 138. Buontempo.
*1. 191. Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.
1. 117. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.
*1. 105. Collavini, Jannone.
*1. 159. Raisi, Saia, Mazzocchi.
*1. 139. Polledri.
1. 118. Di Teodoro, Jannone.
* 1. 140. Polledri.
* 1. 210. Carrara, Garnero Santanché, Saia.
1. 172. Polledri.
1. 121. Carrara, Garnero Santanché, Saia.
1. 192. Bressa, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.
«4-bis. Nei locali di cui al comma 1 è vietata la vendita ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di diciotto anni».
1. 115. Di Teodoro, Jannone.
«4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle province di confine.
* 1. 300. Zanettin, Jannone.
«4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle province di confine.
* 1. 301. Rizzo, Bellillo.
«4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle isole minori e nella città di Venezia.
** 1. 302. Bertolini, Jannone, Zanettin.
«4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle isole minori e nella città di Venezia.
** 1. 303. Rizzo, Bellillo.
1. 161. Bellillo, Rizzo.
«7. Per le violazioni di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 221-bis».
1. 103. Jannone.
all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: 1.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 500 euro a 3.000 euro.
all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine dell'articolo con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a 6.000 euro. In caso di recidiva entro l'anno dalla prima contestazione, è inoltre disposta la sospensione dell'attività da tre a sette giorni.
* 1. 305. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.
all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: 1.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 500 euro a 3.000 euro.
all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine dell'articolo con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a 6.000 euro. In caso di recidiva entro l'anno dalla prima contestazione, è inoltre disposta la sospensione dell'attività da tre a sette giorni.
* 1. 306. Jannone.
1. 350. Boccia.
«5-bis. Per il raggiungimento della massima sicurezza alla guida degli autoveicoli e dei motoveicoli è fatto obbligo ai gestori dei locali di cui ai commi 1 e 2 di attrezzare all'ingresso degli stessi apparecchiature per la misurazione del tasso alcolemico con personale idoneo o con sistemi automatici. I conducenti di autoveicoli o motoveicoli sono obbligati ad effettuare la misurazione all'uscita dai locali. Al conducente dell'autoveicolo o del motoveicolo deve essere rilasciata certificazione dell'avvenuta misurazione. Al conducente sprovvisto del predetto certificato è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro ed in aggiunta è effettuato immediatamente il ritiro della patente per trenta giorni.»
1. 354. Boccia.
1. 162. Bellillo, Rizzo.
1. 351. Boccia.
* 1. 62. Di Teodoro, Jannone.
* 1. 163. Bellillo, Rizzo.
«7. Per le violazioni di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 221-bis».
1. 199. Gambini, Montecchi.
* 1. 63. Mascia, Mantovani.
* 1. 64. Bertolini, Di Teodoro, Jannone, Zanettin.
* 1. 193. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.
1. 352. Boccia.
1. 194. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Bressa, Montecchi.
«7-bis. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni».
1. 353. Boccia.
1. 136. Buontempo.
1. 68. Buontempo.
* 1. 128. Jannone, Bertolini.
* 1. 166. Raisi, Saia, Mazzocchi.
1. 116. Di Teodoro, Jannone.
Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai night club tradizionali registrati in un apposito registro tenuto presso ogni questura. Per night club tradizionale si intende quel locale di capienza non superiore a 250 posti, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e che è munito di specifiche attrezzature per l'effettuazione degli spettacoli.
2. Il questore, a seguito di istanza del titolare dell'esercizio, accertata la presenza degli elementi di cui sopra, provvede all'iscrizione del locale nell'elenco. Decorsi sessanta giorni dalla domanda, la stessa si intende accolta in caso di mancata adozione e comunicazione del diniego. Durante tale termine, se la domanda è presentata per la prima volta, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, resta sospesa.
1. 0103. Oricchio.
Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni in materia di orario di chiusura e di divieto di somministrazione di alcolici non si applicano ai «night club tradizionali» registrati in un apposito elenco tenuto presso la questura territorialmente competente.
2. Per «night club tradizionale» si intende quel locale di capienza non su
periore a 250 persone, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e munito di specifiche attrezzature e locali per l'effettuazione degli spettacoli.
3. Il questore, accertata la presenza degli elementi di cui al comma 2, provvede all'iscrizione del locale nello speciale elenco. La sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione è oggetto di verifica semestrale da parte delle Forze dell'ordine.
* 1. 07. Zanettin, Jannone.
Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni in materia di orario di chiusura e di divieto di somministrazione di alcolici non si applicano ai «night club tradizionali» registrati in un apposito elenco tenuto presso la questura territorialmente competente.
2. Per «night club tradizionale» si intende quel locale di capienza non superiore a 250 persone, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e munito di specifiche attrezzature e locali per l'effettuazione degli spettacoli.
3. Il questore, accertata la presenza degli elementi di cui al comma 2, provvede all'iscrizione del locale nello speciale elenco. La sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione è oggetto di verifica semestrale da parte delle Forze dell'ordine.
* 1. 010. Moroni.
Art. 1-bis. - 1. La concessione dell'autorizzazione comunale per la somministrazione di bevande alcoliche si uniforma alle norme della presente legge.
2. L'autorizzazione all'esercizio di trattenimenti danzanti, di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica
3. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente previo accertamento che i trattenimenti danzanti siano organizzati in luoghi riconosciuti idonei sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione degli incendi, ai sensi dell'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Tutti i trattenimenti danzanti, ovunque effettuati e da chiunque organizzati, esclusi quelli effettuati in ambiti familiare, sono sottoposti alle norme di cui alla presente legge.
1. 013. Jannone.