...
1. L'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio dei prodotti erboristici è soggetto
alle disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed è riservato a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;
c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono altresì indicate le classi di laurea e di laurea specialistica, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equivalenti ai titoli di studio di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire informazioni ai consumatori sull'uso dei prodotti in vendita e ad esporre la relativa composizione.
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o lauree specialistiche della classe 14S;
a-bis) laurea in tecniche erboristiche, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree della classe 24 che contengano nel nome la voce «erboristico»;
b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali.
11. 2. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: laurea in farmacia aggiungere le seguenti: , in chimica.
11. 100. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
d) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.
11. 1. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.
11. 3. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'erboristeria può essere gestita da un dipendente avente i medesimi requisiti previsti per il titolare.
* 11. 4. Marcora, Battaglia, Giacco, Meduri, Burtone.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'erboristeria può essere gestita da un dipendente avente i medesimi requisiti previsti per il titolare.
* 11. 5. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
(Approvato)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
1. Sono istituiti, presso gli assessorati regionali competenti in materia di salute, i registri regionali degli erboristi.
2. L'iscrizione al Registro regionale avviene su richiesta dell'interessato. Per l'iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 5 o di titoli equipollenti acquisiti presso altro Stato membro dell'Unione europea.
3. L'iscrizione al Registro di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio dell'attività di erborista. In sede di prima applicazione della presente legge possono iscriversi al registro:
a) coloro che siano in possesso del diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) coloro che siano in possesso della laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;
c) coloro che siano in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
d) coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;
e) coloro che siano in possesso del diploma di laurea in biologia, purché il piano di studi comprenda gli esami di botanica farmaceutica, farmacologia e farmacognosia, ed eserciti l'attività di erborista da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
f) coloro che abbiano superato l'esame di idoneità previsto dall'articolo 15, comma 3.
11. 01. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso gli assessorati competenti in materia di salute, i registri regionali degli erboristi.
2. L'iscrizione al registro regionale avviene su richiesta dell'erborista interessato previa presentazione della documentazione di cui al comma 3. Per l'iscrizione al registro sono richiesti i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili; possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 5 o di titoli equipollenti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio dell'attività professionale di erborista.
3. Nella prima applicazione della presente legge può iscriversi al registro:
a) chi sia in possesso del diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) chi sia in possesso della laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;
c) chi sia in possesso del diploma di laurea in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica;
d) chi sia in possesso del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;
e) chi sia in possesso del diploma di laurea in biologia (purché il piano di studi comprenda gli esami di botanica farmaceutica, farmacologia, farmacognosia) ed eserciti da almeno un anno l'attività di erborista alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. È ammesso all'iscrizione al registro professionale chi, senza essere in possesso dei titoli richiesti, abbia superato l'esame di idoneità previsto dall'articolo 15, comma 3.
11. 02. Marcora, Giacco, Meduri, Battaglia, Zanella.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
1. Sono istituiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso gli assessorati competenti in materia di salute, i registri regionali degli erboristi.
2. L'iscrizione al registro regionale avviene su richiesta dell'erborista interessato.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio della attività professionale di erborista.
11. 03. Giacco, Marcora.