Allegato A
Seduta n. 391 del 19/11/2003


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(A.C. 4447 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
al comma 11-quater dell'articolo 26 è prevista la vendita degli alloggi della difesa non ubicati all'interno delle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa;
le peculiari caratteristiche di operatività e funzionalità cui devono rispondere gli alloggi alienabili sono già espressamente previste dal presente decreto;

impegna il Governo

ad attenersi scrupolosamente, nella elaborazione del decreto ministeriale da emanarsi a cura della difesa e nella successiva individuazione degli alloggi alienabili, ai criteri di operatività e funzionalità citati nell'articolo 26, comma 11-quater.
9/4447/1. Gamba.

La Camera
premesso che:
alla lettera c) del comma 11-quater, dell'articolo 26 si prevede che siano esclusi dall'acquisto dell'alloggio occupato coloro «ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso»;
presto atto che qualsiasi provvedimento amministrativo si considera concluso allorquando i competenti organi istituzionali preposti abbiano emanato la relativa sentenza;

impegna il Governo

a considerare valida solo la notifica della sentenza esecutiva e definitiva emanata dal competente organo istituzionale.
9/4447/2. Ascierto, Cannella.

La Camera,
premesso che:
in ordine all'approvazione del Disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 concernete i l'articolo 48 introduce misure destinate ad intervenire sui livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;
un'appropriata attuazione delle norma dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale,

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269 si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari ed ai farmacisti.
*9/4447/3. Giuseppe Drago, Dorina Bianchi, Lucchese.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 269 - ed in particolare quanto disposto dall'articolo 48 - introduce misure destinate ad intervenire sui


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livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e che ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;
una appropriata attuazione della norma dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti.
*9/4447/158. Verro.

La Camera,
in ordine all'approvazione del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269, concernente «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;
premesso che:
il decreto-legge 269 - ed in particolare quanto disposto dall'articolo 48 - introduce misure destinate ad intervenire sui livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e che ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;
considerando che:
una appropriata attuazione della norma dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti.
*9/4447/159. Fioroni, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.

La Camera,
premesso che:
in ordine all'approvazione del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 concernente «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» l'articolo 48 introduce misure destinate ad intervenire sui livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e che ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;
un'appropriata attuazione delle norme dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari ed ai farmacisti.
*9/4447/52.Galeazzi.


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La Camera,
premesso che:
il grave attacco di Nassirya in Iraq ha provocato la morte di 19 cittadini italiani, 17 militari e due civili;
la giovane età delle vittime e la presenza di nuclei familiari appena costituiti impone l'obbligo morale di assicurare loro un futuro dignitoso che consenta di affrontare la sfide quotidiane della vita;
il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, concorre alla copertura della legge finanziaria per l'intero triennio 2004-2006 per importi assai rilevanti,

impegna il Governo

a garantire che vengano stanziate, in tempi rapidi, adeguate risorse finanziarie per assicurare il più totale sostegno - attraverso vitalizi, assegni, borse di studio e ogni altro strumento ritenuto idoneo - alle famiglie delle vittime dell'attentato di Nassiriya.
9/4447/4. Castagnetti, Loiero, Lusetti, Monaco, Molinari, Boccia, Banti, Carbonella, Ciani, Mantini, Rocchi, Rusconi, Santagata, Squeglia, Stradiotto, Tanoni, Ruggieri.

La Camera,
premesso che:
nel contesto economico e sociale mondializzato serve una crescita complessiva di capitale umano ed uno sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica su cui poggiare le risposte alle molte sfide di competitività, pena il declino del Paese;
la partecipazione ai processi di convergenza europea nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione è un modo fondamentale per consentire anche all'Italia di imporsi e di agire come protagonista sulla scena mondiale;
una strategia coerente nei campi dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione può assicurare non solo vantaggi economici, ma anche una crescita economica durevole, accompagnata da un miglioramento qualitativo e quantitativo del lavoro, in modo da promuovere una maggior coesione sociale;
anche l'Italia è chiamata, nell'Unione Europea, a partecipare fattivamente per raggiungere, con rapidità e coerenza gli obiettivi previsti per la costruzione della società europea della conoscenza, in particolare attraverso la piena partecipazione alla creazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, che ha assunto l'obiettivo del raggiungimento dell'investimento del 3 per cento del PIL entro il 2010, all'interno delle prospettive programmatiche definite già a Lisbona (2000);
in questo quadro, lo sviluppo dell'alta formazione è condizione indispensabile per promuovere adeguatamente sia la competizione scientifica delle università italiane e dei ricercatori che per conseguire risultati apprezzabili nella competitività per quel che riguarda l'innovazione tecnologica nei settori economici di punta;
l'Italia, che ha una buona rete di Istituti pubblici e privati di ricerca, che, assieme al sistema universitario, produce una ricerca scientifica di alta qualità con risultati competitivi, a livello scientifico, nel contesto internazionale, tuttavia investe nei settori università e ricerca poco più della metà della media europea, e questa mancanza di risorse si riflette particolarmente nella mancanza di un sistema coerente di formazione d'eccellenza;
gli interventi di alta formazione hanno bisogno di collocarsi all'interno di una governance sistematica e coerente di tutto il sistema università e ricerca, in quanto la formazione di eccellenza non si afferma adeguatamente se non esiste attorno ad essa, a costituirne le radici, un sistema universitario di base, ampio, coerente, di buona qualità, mantenuto in buona salute da attenzioni costanti e da finanziamenti certi;


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per il risanamento della finanza pubblica occorrono misure strutturali per il rilancio della competitività economica tra cui politiche sistemiche che orientino l'università e la ricerca nella loro missione di qualificazione del capitale culturale e scientifico del Paese, e di capacità di trasformazione delle conoscenze in innovazione tecnologica delle imprese;
il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, considera all'articolo 4 l'istituzione di una fondazione denominata Istituto Italiano di tecnologia con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;
per un verso, l'istituzione di un Istituto di tecnologia richiede un'approfondita discussione, nella comunità scientifica e nel Parlamento: sulle sue funzioni specifiche, il modello ottimale, il disegno organizzativo, i mezzi per realizzarlo e farlo decollare, per connetterlo in una rete significativa di gruppi di ricerca e di iniziative d'impresa,
per altro verso, esso non può essere considerato una risorsa aggiuntiva, se viene proposto mentre per il sistema università e ricerca si opera un sistematico definanziamento, sino a spingerne buona parte sotto il livello della sopravvivenza istituzionale oltre che economica,

impegna il Governo

a costituire un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, ripartito tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca, sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con le imprese, per le cui finalità la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a tutte le operazioni conseguenti di anticipo di fondi in favore di detti enti, secondo criteri stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro delle attività produttive.
9/4447/5. Bimbi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene norme sulla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;
tale norma deve essere letta tenendo conto di quanto dispone l'articolo 48 del disegno di legge appena licenziato dal Senato relativo alla legge finanziaria 2004. Dalla lettura integrata delle due norme potrebbe dedursi che la trasformazione in SpA, non sia effettuata solo per finalità contabili (la trasformazione in SpA produrrebbe un forte risparmio in termini di interessi per il Bilancio dello Stato, pari 2,5 miliardi di euro) ma con l'intenzione di cambiarne ruolo e funzioni, facendogli abbandonare la sua vocazione di strumento statale per il sostegno finanziario per gli enti e i servizi pubblici locali, trasformandola in istituto di credito che concorre prioritariamente al project financing per la realizzazione delle opere strategiche;
tale disegno apparrirebbe, peraltro, escluso dalla relazione introduttiva del disegno di legge in esame, laddove si dice a proposito dell'articolo 5 che la trasformazione in SpA intende coniugare l'esigenza di intraprendere un'attività orientata al mercato con il tradizionale servizio di erogazione del credito agli enti pubblici, in particolare di livello locale;

impegna il Governo


a garantire che la Cassa depositi e prestiti resti prioritariamente uno strumento per il sostegno delle politiche e degli investimenti considerati prioritari dai governi locali e non per gli investimenti individuati dalle autorità centrali sulla base dei programmi governativi.
9/4447/6. Bressa.


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La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuova lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
la partecipazione ai processi di convergenza europea nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione è un modo fondamentale per consentire anche all'Italia di imporsi e di agire come protagonista sulla scena mondiale;
proprio nel settore dello sviluppo della ricerca e delle azioni per il suo
trasferimento alle imprese, l'Italia è chiamata a vincere la sfida della modernizzazione e dell'innovazione;
una strategia coerente nei campi dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione può assicurare non solo vantaggi economici, ma anche una crescita economica durevole, accompagnata da un miglioramento qualitativo e quantitativo del lavoro, in modo da promuovere una maggior coesione sociale;
anche l'Italia è chiamata, nell'Unione Europea, a partecipare fattivamente per raggiungere, con rapidità e coerenza gli obiettivi previsti per la costruzione della società europea della conoscenza, in particolare attraverso la piena partecipazione alla creazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, che ha assunto l'obiettivo del raggiungimento dell'investimento del 3 per cento del PIL entro il 2010, all'interno delle prospettive programmatiche definite già a Lisbona (2000);
per il risanamento della finanza pubblica occorrono misure strutturali per il rilancio della competitività economica tra cui politiche sistemiche che orientino l'università e ricerca nella loro missione di qualificazione del capitale culturale e scientifico del Paese, e di capacità di trasformazione delle conoscenze in innovazione tecnologica delle imprese;
il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, considera alcune misure di sostegno alla ricerca tra le iniziative urgenti per stimolare l'economia nei settori più in grado di incidere sullo sviluppo e la competitività del Paese;
lo stesso decreto-legge all'articolo 1 prevede forme di detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo;
le misure di detassazione, così come congegnate, non risultano finalizzate ad una ricerca chiaramente valutabile come contributo allo sviluppo di un'innovazione di prodotto o di processo tale da implementare una competitività non congiunturale dell'impresa;
occorre focalizzare gli incentivi anche sul personale addetto alla ricerca, detassando in maniera significativa i soggetti di impresa che se ne avvalgono;
occorre sostenere adeguatamente l'occupabilità di ricercatori anche nelle reti di piccole e medie imprese, promuovendo anche presso tali tipologie d'impresa la possibilità dell'utilizzo sistematico di forza-lavoro ad alto capitale tecnico-scientifico e culturale,

impegna il Governo

con futuri interventi legislativi ad escludere i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del decreto, in aggiunta all'ordinaria deduzione, dall'imposizione sul reddito d'impresa per un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte, anche ad incremento della base occupazionale, con contratto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei


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ricercatori universitari o possessori di altro titolo adeguato di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero.
9/4447/7. Carra, Bimbi, Colasio.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 32 del disegno di legge in esame, al comma 10, sono opportuna mente stanziate risorse per la messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;
tali risorse appaiono inadeguate, anche in relazione alla riduzione complessiva degli stanziamenti operata, per le finalità di cui al citato comma 10, dalle ultime leggi finanziarie;

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, ulteriori ingenti risorse per le finalità predette.
9/4447/8. Banti.

La Camera,
premesso che:
dai documenti ufficiali della Conferenza Stato-regioni si evince che il governo non rispetta i patti stabiliti dall'accordo con le Regioni l'8 agosto 2001;
il confronto Governo-regioni sul rispetto del patto di stabilità si terrà la prossima settimana;
le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Sardegna e Lazio hanno una spesa sanitaria fuori controllo;
in Sicilia addirittura è stata sospesa la distribuzione dei farmaci;
le regioni sono state spinte dal Governo in questa drammatica situazione a causa della mancata erogazione delle risorse del Fondo pari a 14 miliardi di euro;
assistiamo al silenzio del Ministro della salute e alla centralità del Ministro dell'economia anche nella programmazione sanitaria;
le cose non andranno meglio con la finanziaria attualmente al centro dei lavori parlamentari tanto che le Regioni in un documento ufficiale della Conferenza hanno dimostrato che ogni cittadino avrà 150 euro in meno in termini di servizi e prestazioni previste dai Lea;
nelle ultime due leggi finanziarie il governo Berlusconi ha privato le regioni della autonomia impositiva;
i mancati finanziamenti del programma di investimenti in sanità (articolo 20 legge n. 67/88) hanno determinato il blocco della programmazione regionale in materia sanitaria,

impegna il Governo

ad accogliere le richieste formulate dalle regioni in merito al finanziamento del Fondo sanitario nazionale ai sensi del patto siglato l'8 agosto 2001 e alla immediata erogazione dei fondi al fine di garantire la sostenibilità del sistema sanitario nazionale che altrimenti verrebbe ad essere pregiudicato nella sua stessa esistenza.
9/4447/9. Bindi.

La Camera
premesso che:
le norme contenute nell'articolo 14 del decreto in conversione modificano gli articoli 113 e 113-bis del testo unico degli enti locali, già modificati con l'articolo 35 della legge finanziaria del 2002 (Legge n. 448 del 2001);
in fase di discussione della delega ambientale è passato un emendamento che introduce un comma aggiuntivo che stabilisce l'esclusione del settore del trasporto pubblico locale dalle norme dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;


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la disciplina dei servizi pubblici locali risulterebbe pertanto modificata sia dalle disposizioni contenute nell'articolo 14 del testo del decreto-legge di conversione sia dalle integrazioni comprese nel comma 41 dell'articolo unico della suddetta legge delega per il riordino della normativa ambientale. Conseguentemente il settore del trasporto pubblico locale resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dalla legge 10 agosto 2002, n. 166;
il termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1997, n. 422, è stato successivamente modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, che permette alle regioni di prorogarlo per un biennio;
le modifiche introdotte dall'articolo 11, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, lasciano adito a diverse interpretazioni che non permettono di comprendere chiaramente se le regioni possono prorogare per un biennio la fine del periodo transitorio nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure idonee a superare l'incertezza normativa creata dalle diverse interpretazioni dall'articolo 11, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166.
9/4447/10. Squeglia, Pasetto.

La Camera
premesso che:
le norme contenute nell'articolo 14 del decreto in corso di conversione modificano, al comma 1, lettera c), la natura delle società di gestione delle reti dei servizi pubblici locali. Le nuove norme dispongono che tali società debbano essere a totale capitale pubblico modificando, pertanto, la precedente normativa che prevedeva il conferimento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui gli enti locali ne detenevano la maggioranza;
La modifica apportata è suscettibile di produrre notevoli difficoltà agli enti locali che hanno applicato la precedente normativa e che, pertanto, si trovano in presenza di società di gestione delle reti non totalmente da loro controllate;

impegna il Governo

a prevedere forme di facilitazioni statali e un periodo transitorio attraverso i quali gli enti locali possono decidere di riacquisire le partecipazioni delle società di gestione delle reti dei servizi pubblici locali precedentemente cedute ai privati.
9/4447/11. Merlo, Pasetto, Ruggieri.

La Camera
premesso che:
il decrescere in termini reali delle risorse destinate al trasporto pubblico locale da Stato, regioni ed enti locali, secondo una tendenza consolidatasi ormai da vari anni, ha condotto in non poche ipotesi le aziende in una situazione di grave sofferenza sui piani economico e finanziario;
i margini di recupero mediante azioni atte ad incrementare l'efficienza sul piano gestionale e la razionalizzazione sul piano organizzativo risultano in molti casi esauriti;

impegna il Governo

a prevedere forme di finanziamento aggiuntive finalizzate a contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa.
9/4447/12. Pasetto, Ruggieri.


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La Camera,
premesso che:
le norme contenute nell'articolo 20 del decreto in sede di conversione estendono e sburocratizzano l'accesso ad una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale. Il contributo statale del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto non si applicherà solo alle autoambulanze, ma riguarderà anche i beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari;
se all'estensione non segue un incremento della quota del fondo nazionale per le politiche sociali, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, si verificherà una riduzione delle risorse reali destinate all'acquisto dei beni,

impegna il Governo

a prevedere l'incremento delle risorse destinate al fondo nazionale per le politiche sociali e il conseguente aumento della quota finalizzata all'acquisto dei beni di cui al comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al fine di evitare che all'estensione e alla burocratizzazione dell'accesso a tale risorse segua una loro riduzione in termini reali.
9/4447/13. Delbono.

La Camera,
premesso che:
alla formazione del reddito previsto per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, e alla formazione del reddito previsto per la corresponsione delle quote in aggiunta di famiglia di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concorrono le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 38 e di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere interventi di carattere finanziario e normativo volti ad escludere dal calcolo dei redditi da considerare per i trattamenti di famiglia le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui alle leggi precedentemente indicate.
9/4447/14.(Testo modificato nel corso della seduta).Duilio.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuova lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
la partecipazione ai processi di convergenza europea nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione è un modo fondamentale per consentire anche all'Italia di imporsi e di agire come protagonista sulla scena mondiale;
una strategia coerente nei campi dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione può assicurare non solo vantaggi economici, ma anche una crescita economica durevole, accompagnata da un miglioramento qualitativo e quantitativo del lavoro, in modo da promuovere una maggior coesione sociale;
anche l'Italia è chiamata, nell'Unione europea, a partecipare fattivamente per raggiungere, con rapidità e coerenza gli obiettivi previsti per la costruzione della società europea della conoscenza, in particolare attraverso la


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piena partecipazione alla creazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, che ha assunto l'obiettivo del raggiungimento dell'investimento del 3% del PIL entro il 2010, all'interno delle prospettive programmatiche definite già a Lisbona (2000);
secondo i dati forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per conseguire tali obiettivi l'Europa nei prossimi anni dovrebbe assumere 700.000 ricercatori ed in questo settore l'Italia dovrebbe fare uno sforzo assai significativo dal momento che la sua percentuale di ricercatori presenti nelle università, negli enti di ricerca e nelle imprese appare significativamente inferiore alla media europea;
l'Italia investe nei settori università e ricerca poco più della metà della media europea, e perciò questa mancanza di risorse costringe una parte dei giovani più qualificati, in particolare dottori di ricerca e giovani ricercatori, a cercare lavoro all'estero onde valorizzare adeguatamente il loro capitale scientifico;
per il risanamento della finanza pubblica occorrono misure strutturali per il rilancio della competitività economica tra cui politiche sistemiche che orientino l'università e ricerca nella loro missione di qualificazione del capitale culturale e scientifico del Paese, e di capacità di trasformazione delle conoscenze in innovazione tecnologica delle imprese;
il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, considera all'articolo 3 alcuni incentivi per il rientro di ricercatori residenti all'estero;
gli incentivi per il rientro di ricercatori residenti all'estero previsti all'articolo 3 del decreto non si accompagnano a prospettive di finanziamento strutturale della ricerca (di base, applicata, di trasferimento) ed escludono i ricercatori residenti in Italia;
considerando la qualità scientifica dei nostri ricercatori, e le loro scarse possibilità di occupazione, occorre anche offrire un sostegno alle università, agli enti di ricerca e alle imprese per l'impiego a tempo determinato di personale scientifico altamente qualificato senza escludere i residenti in Italia;
considerando che la legislazione universitaria ha focalizzato la formazione dei dottori di ricerca anche alla loro occupabilità nel settore privato, per contribuire allo sviluppo di imprese più competitive dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, appare necessario offrire alle imprese incentivi fiscali per l'utilizzo di ricercatori sia italiani che comunitari, con titoli equipollenti;
occorre focalizzare gli incentivi sul personale addetto alla ricerca, detassando in maniera significativa i soggetti di impresa che se ne avvalgono;
occorre sostenere adeguatamente l'occupabilità di ricercatori anche nelle reti di piccole e medie imprese, promuovendo anche presso tali tipologie d'impresa la possibilità dell'utilizzo sistematico di forza-lavoro ad alto capitale tecnico-scientifico e culturale,

impegna il Governo

a stanziare un adeguato contributo sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzato al finanziamento di contratti a tempo determinato con giovani ricercatori, titolari di dottorato di ricerca conseguito anche all'estero, residenti o meno in Italia, stipulati da università ed enti di ricerca, per svolgere attività di ricerca ed anche per partecipare alle attività didattiche correlate ai progetti di ricerca stessi nonché ad escludere i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del decreto, in aggiunta all'ordinaria deduzione, dall'imposizione sul reddito d'impresa per un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte, anche ad incremento


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della base occupazionale, con contratto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei ricercatori universitari italiani o comunitari, residenti in Italia o all'estero, o possessori di altro titolo adeguato di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero. L'incentivo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.
9/4447/15. Volpini, Bimbi, Colasio.

La Camera,
premesso che:
l'anno 2003 è stato proclamato anno internazionale del disabile;
nel corso dell'anno il governo ha fatto ben poco per migliorare la qualità della vita e la condizione dei disabili nel nostro Paese;
sono stati tagliati persino gli insegnanti di sostegno,

impegna il Governo

a stanziare risorse per un piano straordinario di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e a garantire la presenza degli insegnanti di sostegno a supporto dell'apprendimento dei disabili.
9/4447/16. Burtone.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 del disegno di legge in esame dispone la sanatoria degli abusi edilizi commessi entro il 31 marzo 2003. Tale sanatoria si estende, in determinati casi e per determinate tipologie di illecito, anche alle aree vincolate, come dispone il comma 26 del citato articolo 32;

impegna il Governo

nell'ambito della manovra di finanza pubblica, a fornire gli strumenti, anche finanziari, per consentire alle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli predetti di far fronte alle attività di verifica degli abusi eseguiti all'interno delle aree vincolate.
9/4447/17. Ciani.

La Camera,
premesso che:
il nostro Paese, diversamente da altre realtà europee e non, presenta una particolare configurazione del sistema dei beni culturali;
il nostro patrimonio culturale, fatto di beni mobili ed immobili, si caratterizza per la non soluzione di continuità tra testo, il singolo bene, ed il contesto, l'ambiente all'interno del quale il bene si colloca;
il continuum tra bene e contesto fa del nostro patrimonio un unicum, il nostro sistema dei beni culturali è infatti connotabile in termini di museo territoriale diffuso;
considerando:
questa particolarità diffusiva del nostro patrimonio ne consegue l'esigenza di correlare la tutela non solo al singolo bene, secondo una logica meramente vincolistica o del puntiforme, ma all'intero contesto;
l'estrema complessità che inerisce alla sedimentazione storico-culturale del nostro patrimonio si impone un'estrema cautela nelle procedure che ex articolo 27 definiscono la procedura di verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico;
il processo in atto di riforma e riassetto organizzativo e funzionale del


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Ministero dei beni culturali, con l'articolazione in dipartimenti e il consolidamento delle sovrintendenze regionali;
le carenze di personale tecnico-scientifico che contraddistinguono numerose sovrintendenze operanti in aree del Paese a forte densità di beni culturali;
il rischio che la procedura di silenzio-assenso verrebbe ad avere nei confronti di parti significative del nostro patrimonio culturale la cui non rilevanza culturale e la conseguente derubricazione e sdemanializzazione non sarebbero conseguenti ad una procedura corretta, e compiutamente definita, sul piano analitico-valutativo ma ad un possibile e plausibile sovraccarico operativo per le sovrintendenze di settore e regionali;
che l'apposizione del vincolo ad un singolo bene immobile o mobile è procedura accertativa poiché il carattere di bene avente valore di testimonianza culturale è intrinseco al bene stesso e vi inerisce prescindere dalla procedura giuridica di riconoscimento;

impegna il Governo

a garantire che per una fase transitoria la procedura di silenzio-assenso debba essere validata in via definitiva dal Ministero dei beni culturali, cui già si rinvia ex comma 4, per l'eventuale opposizione alla sdemanializzazione del bene per ragioni di pubblico interesse, che procederà con suoi decreti alla validazione delle liste dei beni oggetto della procedura, di cui si certifica l'insussistenza dell'interesse culturale.
9/4447/18. Colasio.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, introduce, in via sperimentale, all' articolo 19, la c.d. «De tax», un istituto agevolativo che consente al consumatore di destinare ad associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, una quota pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti acquistati;
l'istituto caratterizzandosi per la natura volontaria, evidenzia come la sua effettiva applicazione sia affidata esclusivamente alla libera scelta dei consumatori e dei soggetti passivi Iva di destinare una parte della quota dell'Iva agli enti che svolgono attività etiche;
pur se innovativa l'introduzione di un istituto agevolativo in favore di enti svolgenti attività etiche, la misura, così come configurata, produrrà effetti limitati nella sua concreta applicazione. Pertanto, è necessario introdurre ulteriori e più incisive misure, nonché meccanismi premiali in favore di coloro che promuovono e sostengono uno sviluppo equo solidale con i paesi poveri del mondo, al fine di incentivare effettivamente la scelta dei consumatori verso l'acquisto di prodotti equo-solidali e di agevolare la creazione di centri per la loro distribuzione e commercializzazione sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ad assumere in futuro iniziative legislative finalizzate ad incentivare e agevolare il commercio di prodotti equo solidali sul territorio nazionale.
9/4447/19. (Testo modificato nel corso della seduta).Santino Adamo Loddo.

La Camera,
premesso che
l'articolo 6 contiene norme per la trasformazione dell'Istituto per i servizi assicurativi per il commercio con l'estero (SACE) in società per azioni. Risulta evidente, quindi, che la SACE evolve verso un modello di agenzia in via di privatizzazione a favore di gruppi bancari ed assicurativi specializzata in operazioni di assicurazione


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contro il rischio commerciale, mentre il rischio politico rimarrà di competenza statale;
la SACE in tal modo segue un modello promosso da alcune agenzie di credito all'esportazione europee, quali la francese COFACE e la tedesca HERMES, senza però una visione che chiarisca il legame tra il sostegno politico del Governo italiano alle operazioni all'estero degli esportatori e delle banche italiane, in rapporto alla mitigazione degli impatti ambientali e sociali che queste operazioni comportano nei paesi in via di sviluppo, come invece avviene per le consorelle francese e tedesca;
la SACE si è dotata soltanto da due anni di una unità ambientale in seguito alle pressioni della società civile e agli sviluppi del negoziato internazionale in sede OCSE sugli approcci comuni all'ambiente ed il credito all'esportazione. Il negoziato è ripreso da poco e probabilmente si chiuderà con un rafforzamento delle linee guida ambientali per le agenzie di credito all'esportazione dei paesi OCSE;
non si comprende in particolare, l'esclusione dal consiglio di amministrazione della SACE del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e di quello del lavoro e delle politiche sociali;
le attuali procedure di SACE sono ancora profondamente carenti per quel che concerne la trasparenza e l'applicazione di soddisfacenti standard ambientali e sociali nell'impostare e realizzare le sue operazioni;

impegna il Governo

ad attivarsi per la creazione di un advisory board che includa le parti sociali e le organizzazioni non governative, in particolare ambientaliste e ad adoperarsi a livello internazionale affinché le ACE dei paesi OCSE e la SACE si dotino di una linea finanziaria in favore del sostegno all'esportazione di tecnologie ambientalmente e socialmente sostenibili, quali le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, che preveda termini commerciali maggiormente vantaggiosi, quali un più lungo periodo per far fronte ai crediti concessi e tassi di interessi facilitati.
9/4447/20. Giovanni Bianchi.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, introduce, in via sperimentale, all'articolo 19, la c.d. «De tax», un istituto agevolativo che consente al consumatore di destinare ad associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, una quota pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti acquistati;
l'istituto caratterizzandosi per la natura volontaria, evidenzia come la sua effettiva applicazione sia affidata esclusivamente alla libera scelta dei consumatori e dei soggetti passivi IVA di destinare una parte della quota dell'IVA agli enti che svolgono attività etiche;
pur se innovativa l'introduzione di un istituto agevolativo in favore di enti svolgenti attività etiche, la misura, così come configurata, produrrà effetti limitati nella sua concreta applicazione. Pertanto, è necessario introdurre ulteriori e più incisive misure, nonché meccanismi premiali in favore di coloro che promuovono e sostengono uno sviluppo equo solidale con i paesi poveri del mondo, al fine di incentivare effettivamente la scelta dei consumatori verso l'acquisto di prodotti equo solidali e di agevolare la creazione di centri per la loro distribuzione e commercializzazione sul territorio nazionale;


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impegna il Governo

ad assumere in futuro iniziative legislative volte a consentire a una fascia più larga di soggetti di destinare l'1 per cento della quota IVA agli enti che svolgono attività etiche.
9/4447/21. (Testo modificato nel corso della seduta).Fanfani, Fioroni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 del disegno di legge in esame dispone la sanatoria delle opere edilizie non conformi alla disciplina vigente realizzate entro il 31 marzo 2003;
il comma 37 del citato articolo 32, dispone, tra l'altro, che il decorso di 24 mesi dal 30 settembre 2004, senza che il comune abbia adottato un provvedimento negativo, equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria;
ciò fa temere che in molti comuni, in particolare proprio in quelli maggiormente interessati dal fenomeno dell'abusivismo edilizio, a fronte delle immaginabili difficoltà di istruire correttamente le pratiche relative alle domande di condono, con particolare riferimento all'accertamento della data di ultimazione dei lavori abusivi, il sistema del silenzio assenso previsto dal citato comma 37 consentirà la sanatoria del maggior numero di illeciti;
è noto peraltro, che proprio l'annuncio di un imminente sanatoria edilizia produce il maggior numero di abusi e che tali abusi, evidentemente, sono commessi oltre il termine di legge per l'ultimazione dei lavori abusivi sanabili;

impegna il Governo

eventualmente anche attraverso i suoi uffici territoriali, a fornire agli enti locali tutti gli strumenti e la documentazione, anche fotografica, per accertare con immediatezza la data di ultimazione dei lavori.
9/4447/22. Giachetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 24 del disegno di legge in discussione prevede la proroga della riduzione dell' aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia, fino al 31 dicembre 2001,

impegna il Governo

ad attivarsi presso le competenti sedi comunitarie per l'ulteriore proroga dell'agevolazione prevista dall'articolo 24 almeno fino al 31 dicembre del 2004.
9/4447/23. Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, recante norme di incentivo per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero, agisce solo sul lato della domanda in quanto per i datori di lavoro che dovrebbero assumere detti ricercatori la norma non prevede nulla;

impegna il Governo

a prevedere, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, l'esclusione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto per quei soggetti che, anche ad incremento della base occupazionale, assumono a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati italiani e comunitari, ricercatori italiani e comunitari.
9/4447/24. Lettieri.


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La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, introduce, in via sperimentale, all'articolo 19 la c.d. «De tax», un istituto agevolativo che consente al consumatore di destinare ad associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, una quota pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti acquistati;
l'istituto caratterizzandosi per la natura volontaria, evidenzia come la sua effettiva applicazione sia affidata esclusivamente alla libera scelta dei consumatori e dei soggetti passivi IVA di destinare una parte della quota dell'IVA agli enti che svolgono attività etiche;
pur se innovativa l'introduzione di un istituto agevolativo in favore di enti svolgenti attività etiche, la misura, così come configurata, produrrà effetti limitati nella sua concreta applicazione. Pertanto, è necessario introdurre ulteriori e più incisive misure, nonché meccanismi premiali in favore di coloro che promuovono e sostengono uno sviluppo equo solidale con i paesi poveri del mondo, al fine di incentivare effettivamente la scelta dei consumatori verso l'acquisto di prodotti equo solidali e di agevolare la creazione di centri per la loro distribuzione e commercializzazione sul territorio nazionale;

impegna il Governo

ad assumere in futuro iniziative legislative volte a prevedere una detrazione fiscale per le spese di prodotti equo solidali, in favore di singoli e delle famiglie, mediante modifica del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.
9/4447/25. Meduri.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 269 del 2003 stabilisce che per ogni secondo nato dal 10 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 è riconosciuto un bonus pari a mille euro;
tale misura appare, sotto vari aspetti, del tutto insufficiente a mettere al centro delle politiche sociali la famiglia, come lo stesso governo dichiara di voler fare;
la misura è dunque carente per entità delle risorse stanziate, ma soprattutto, per il carattere una tantum del beneficio concesso (13 mesi) e per la mancanza di qualsiasi aspirazione di riqualificazione della spesa sociale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di trasformare la misura da una tantum in strutturale aumentando l'assegno di maternità ed incrementando il Fondo nazionale per le politiche sociali in modo adeguato.
9/4447/26. (Testo modificato nel corso della seduta).Milana.

La Camera,
premesso che:
entro il 31 dicembre 2003 scadranno le indennità di mobilità e cassa integrazione stabilite ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 289 del 2002;
ad essere interessati sono anche i circa 450 lavoratori Valbasento e Interklim in Basilicata, nelle cui aree sono in atto importanti processi di reindustrializzazione;
molti di questi lavoratori sono, per requisiti anagrafici e contributivi, prossimi alla pensione;
il mercato del lavoro non consente un reinserimento nel mondo produttivo;


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impegna il Governo

a valutare la possibilità, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica, di stabilire una proroga degli ammortizzatori sociali e ad avviare un tavolo per consentire l'aggancio alla pensione per chi è in presenza di determinati requisiti anagrafo-contributivi.
9/4447/27. (Testo modificato nel corso della seduta).Molinari, Adduce, Potenza, Lettieri, Luongo, Boccia.

La Camera,
premesso che:
le misure per la ricerca e l'innovazione disposte dal decreto-legge n. 269 del 2003 appaiono insufficienti, soprattutto sul versante della spesa, a stimolare in maniera significativa quel recupero di competitività che appare fondamentale per il rilancio economico del nostro Paese;
in Italia vi sono condizioni esterne all'impresa che ostacolano il processo di trasformazione del sistema produttivo nostrano che si configura come un modello di specializzazione industriale a bassa intensità scientifica e tecnologica;
innanzitutto nella fase di start up, ma anche in quella successiva di espansione ed affermazione dell'impresa sul mercato, manca la disponibilità di fonti di finanziamento diversificate. La fonte dei finanziamenti iniziali è prevalentemente personale, con scarsa influenza di prestiti bancari e contributi pubblici e scarsissima presenza del venture capital;

impegna il Governo

a prevedere per le imprese spin-off che si costituiscono, a partire dall'anno di imposta 2003, e che sono finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, allo sviluppo delle attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e diffusione di tecnologie, l'esenzione Irpeg per i primi due anni di attività.
9/4447/28. Morgando.

La Camera,
premesso che:
un'efficace lotta contro il carovita rappresenta un elemento essenziale per la difesa del potere d'acquisto dei redditi più bassi e per l'incremento dei consumi, anche al fine di incentivare uno sviluppo economico non inflazionistico;
l'impegno e la mobilitazione della Guardia di finanza nell'azione di controllo, anche ai fini della revisione degli studi di settore, risultano non sufficienti, ai fini di una lotta davvero efficace all'inflazione;

impegna il Governo

a rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per una quota pari ad almeno 200 milioni di euro per ciascun anno 2004, 2005 e 2006.
9/4447/29. Pinza.

La Camera
premesso che:
l'articolo 32 del disegno di legge in esame contiene norme «per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali»;
tale terminologia nasconde il più vasto e devastante condono degli abusi edilizi mai concesso nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di coloro, magistrati e forze dell'ordine, che continuano caparbiamente a perseguirla;


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già in occasione della discussione della finanziaria 2002, quando si era ventilata l'ipotesi di un condono, il solo effetto annuncio ha provocato, nel corso dello stesso anno, un aumento dell'abusivismo edilizio valutato intorno al nove per cento, con una concentrazione del 55 per cento del nuovo abusivismo nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa: in queste aree del Paese ormai una casa su quattro è abusiva;
l'azione di contrasto dell'illegalità edilizia e urbanistica portata avanti con impegno da molte Procure, che ha ottenuto rilevanti risultati anche sotto il profilo ambientale, proprio nelle aree a maggior concentrazione di illeciti, ha dovuto nuovamente segnare il passo, appena si è diffusa la voce di un possibile condono, con un effetto moltiplicatore dei reati, dimostrato da recenti inchieste giornalistiche e denunciato, ripetutamente, da amministratori locali e magistrati;
nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra i suoi sporchi traffici, com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria prevista dall'articolo 32, come un involontario aiuto di Stato alle ecomafie;

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, le risorse per limitare i danni derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 del decreto legge in esame, con particolare riferimento agli abusi compiuti nelle aree demaniali e nell'intero territorio delle aree protette, riconsiderando l'ipotesi che negava il condono per interi edifici superiori a 750 metri cubi di volume e adottando iniziative per il superamento del silenzio assenso, che impedisce l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti temporali e localizzativi ed estingue, inopinatamente, gli effetti penali delle violazioni commesse prescindendo da ogni verifica sui predetti requisiti.
9/4447/30. Realacci.

La Camera,
premesso che,
l'articolo 32 del disegno di legge in esame dispone la più disastrosa sanatoria degli abusi edilizi mai concessa in questo Paese;
al comma 12 dell'articolo 32 è prevista la costituzione di un fondo per la demolizione delle opere abusive presso la Cassa depositi e prestiti, per la concessioni di anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative;
l'importo stabilito dal comma 12 per il finanziamento del fondo ivi previsto non sembra adeguato sia per l'entità del fenomeno dell'abusivismo sia per la situazione in cui versano le finanze degli enti locali;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di reperire, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, nuove risorse per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 32, comma 12 del disegno di legge in esame.
9/4447/31. (Testo modificato nel corso della seduta).Reduzzi, Mantini.

La Camera,
premesso che:
l'ultimo Rapporto Istat sull'Italia 2002 fotografa una situazione molto preoccupante: le nostre imprese perdono sempre più competitività, non investono nelle nuove tecnologie e, nel triennio 1998-2000 solo il 38,1 per cento delle imprese


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industriali e il 21,2 per cento di quelle dei servizi hanno introdotto innovazioni tecnologiche;
la strategia di Lisbona al contrario ha indicato come pilastro della UE lo sviluppo di politiche per promuovere «la creazione, l'assorbimento, la diffusione e l'utilizzazione della conoscenza». La strategia si fonda su tre capisaldi: creazione di un'area europea della ricerca e dell'innovazione (incentivando la mobilità dei ricercatori, monitorando le politiche della ricerca negli stati membri e introducendo il brevetto europeo); incrementare la formazione del capitale umano; incentivare la creazione di nuove imprese e i processi di innovazione;
gli indicatori che la Commissione europea ha utilizzato per misurare i risultati di tale strategia nei paesi membri delineano per l'Italia una situazione, a dir poco, infelice dato che la maggior parte degli indicatori sono inferiori di oltre 25 punti percentuali alla media Ue e solo quattro sono compatibili con la media Ue;
il rilancio dell'economia italiana passa inderogabilmente attraverso un'azio- ne forte di rilancio ed investimenti in ricerca ed innovazione al fine di recuperare la competitività sui mercati;
le misure di spesa previste dal decreto legge n. 269 del 2003 risultano non risolutive dei problemi di competitività del sistema Italia in quanto le risorse stanziate sono esigue con la conseguenza che non si riuscirà nemmeno a scalfire il gap che ci distanzia dagli altri paesi dell'Unione europea e dagli Stati Uniti;

impegna il Governo

ad aumentare notevolmente le risorse stanziate per gli investimenti in ricerca ed innovazione elevando la spesa dai circa 550 milioni di euro previsti ad almeno 1,5 miliardi di euro.
9/4447/32. Rocchi, Frigato.

La Camera,
premesso che
l'articolo 32 del disegno di legge in esame, ai commi 14 e seguenti, consente il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere eseguite abusivamente su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale;
il comma 24, stanzia soltanto 20 milioni di euro per la realizzazione di un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali;

impegna il Governo

nell'ambito della manovra di finanza pubblica, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a reperire ulteriori risorse per la realizzazione del predetto piano.
9/4447/33. (Testo modificato nel corso della seduta).Rusconi.

La Camera,
premesso che,
il 31 ottobre 2002 il Molise è stato devastato da un terribile terremoto: oltre 2 miliardi di euro la stima complessiva dei danni;
il 25 gennaio 2003 si è aggiunto l'alluvione che ha devastato il basso Molise arrecando ingenti danni sia alle famiglie sia alla imprese;
oggi, ad un anno, sono state impegnate le risorse provenienti dalla solidarietà e dal Governo per fronteggiare l'emergenza;
necessitano ingenti risorse per la ricostruzione dei 14 comuni del cratere e per risarcire i danni post-alluvione alle famiglie e alle aziende del basso Molise;


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impegna il Governo

a stanziare nell'ambito della manovra di finanza pubblica adeguati fondi per la ricostruzione post-terremoto e per risarcire i danni alluvionali.
9/4447/34. Ruta.

La Camera,
premesso che:
con il decreto legge n. 269 del 2003 si autorizza l'Agenzia del demanio, previo decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici;
la norma si inserisce all'interno di una vasta operazione messa in atto dal governo e completa un disegno di totale sfacelo dell'intero patrimonio (demaniale e non) appartenente allo Stato, agli enti pubblici, alle regioni, agli enti locali;
la vendita a trattativa privata, anche in blocco, degli immobili adibiti a uffici pubblici fa venire meno l'uso governativo gratuito e persino l'eventuale diritto di prelazione spettante agli enti pubblici anche in caso di rivendita. Con la conseguenza che gli enti e gli uffici pubblici che attualmente occupano detti immobili dovranno pagare al nuovo proprietario il canone di locazione a prezzi di mercato (per la copertura ditale spese sono stati stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2004);
la misura fa parte di quelle numerose una tantum utilizzate dall'esecutivo per fare cassa che, mai come in questo caso, rivelano la scarsa lungimiranza del Governo che per aumentare il gettito nel 2004, pregiudica le entrate e uscite future, peggiorando il debito pubblico;
le operazioni cosiddette di sale-and-lease-back (vendita a terzi che poi riaffittano ai proprietari originati) su immobili utilizzati da enti pubblici, irrigidiscono, infatti, per decenni i bilanci futuri con la spesa per affitti;

impegna il Governo

a prevedere che l'Agenzia del demanio, prima di procedere alla vendita di ciascuno degli immobili adibiti ad uffici pubblici, dimostri la sussistenza di un vantaggio effettivo, in ragione di una proiezione pluriennale, in relazione agli oneri da sostenere per il pagamento del canone di locazione e quelli relativi alle spese di ammortamento e manutenzione straordinaria che giustifichi la vendita degli stessi.
9/4447/35. Santagata.

La Camera,
premesso che:
il capo I del disegno di legge in esame contiene agevolazioni e incentivi per gli investimenti nella ricerca e per l'innovazione;
l'imminente entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/77/CE sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili costituisce un'opportunità di sviluppo per un settore strategico, considerata anche la crisi del sistema elettrico ma, ancor più, l'esigenza di raggiungere gli obiettivi imposti dalla ratifica del protocollo di Kyoto;

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, nuove risorse per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.
9/4447/36. Vernetti.

La Camera,

impegna il Governo

in conseguenza alla soppressione di quanto disposto dall'articolo 2 , comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989,


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n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, a provvedere alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni, delle detrazioni e dei limiti di reddito.
9/4447/37. Sereni, Trupia.

La Camera,
ai fini di favorire i ricongiungimenti familiari,

impegna il Governo

a destinare risorse alla concessione di un assegno per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con figli minori residenti nel paese d'origine.
9/4447/38. Tolotti.

La Camera,
per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie,

impegna il Governo

ad incrementare le risorse a disposizione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9/4447/39. Stramaccioni.

La Camera,
ai fini della proroga e dell'estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento,

impegna il Governo:

ad autorizzare i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'ambito della disciplina di cui al citato decreto n. 237 del 1998, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento;
a estendere, compatibilmente con la normativa comunitaria, la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.
9/4447/40. (Testo modificato nel corso della seduta).Petrella.

La Camera,
ai fini della promozione dell'occupabilità dei residenti nelle aree di cui all'Obiettivo 1 del regolamento comunitario iscritti presso i servizi pubblici per l'impiego,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un Fondo speciale per il sostegno a programmi per l'occupabilità e l'inserimento lavorativo che finanzi un bonus, erogato quale indennità di sostegno alla partecipazione a programmi territoriali per l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo.
9/4447/41. (Testo modificato nel corso della seduta).Sandi, Innocenti.

La Camera,
al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree sotto utilizzate,


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impegna il Governo

a destinare alle iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica nazionale, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, individuata dal CIPE per il finanziamento dei contratti di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera e).
9/4447/42. Nannicini.

La Camera,
al fine del rafforzamento della struttura patrimoniale dei Confidi esistenti ed al fine di garantire una maggiore diffusione dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a destinare, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 61 del Fondo unico previsto dalla legge n. 289 del 2003, una quota per il cofinanziamento delle risorse a disposizione dei Confidi destinate alla concessione di garanzie per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'Obiettivo 1 e 2.
9/4447/43. Bettini, Motta.

La Camera,
al fine di promuovere la capacità competitiva e di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria delle piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a destinare, a valere sulle disponibilità di cui al Fondo unico previsto dalla legge 289/2003, articolo 61, risorse per il cofinanziamento della costituzione o dell' incremento di fondi chiusi per l'investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'obiettivo 1 e 2.
9/4447/44. Martella.

La Camera,
al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi,

impegna il Governo

a riconoscere un credito d'imposta per tali attività alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette società di servizi.
9/4447/45. Maran.

La Camera,
per valorizzare i prodotti nazionali,

impegna il Governo

a valutare la opportunità di istituire il marchio per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 29 13/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
9/4447/46. (Testo modificato nel corso della seduta).Luongo.

La Camera,

impegna il Governo

all'atto dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5 del presente decreto legge, relativo alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, a specificare che a questa società si applica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
9/4447/47. Lucà.


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La Camera,
per favorire le attività di ricerca,

impegna il Governo

a rimettere alle norme emanate dalle università nell'esercizio della propria autonomia la determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari.
9/4447/48. Kessler.

La Camera,
per favorire la collaborazione tra università e imprese,

impegna il Governo

a riconoscere un credito d'imposta alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla società di servizi e alle società partecipanti al capitale delle stesse che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.
9/4447/49. Grillini.

La Camera,
per favorire i sistemi produttivi locali,

impegna il Governo

ad esentare dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive, per un periodo transitorio dalla data della loro costituzione, le società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale, e costituite dalle imprese operanti nei sistemi produttivi locali, ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.
9/4447/50. Giulietti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asilo nido con la sola denuncia di inizio attività;
il successo del nido in ogni realtà in cui tale servizio abbia messo radici, il valore unanimemente riconosciuto alla qualità dell'offerta formativa, assieme alla frustrazione di moltissime famiglie che vedono negato il loro legittimo diritto di usufruire di tale servizio impongono, di riflettere su come rinnovare gli impegni per un ulteriore sviluppo della rete dei servizi per l'infanzia;
intorno al nido, specialmente per quello territoriale, si è radicata una profonda cultura dei servizi e sappiamo che la cultura del nido si diffonde usufruendo di tale servizio e conoscendolo: lo dimostra il fatto che in tutti questi anni nella scelta del nido i genitori portano motivi legati all'alta qualità educativa di tali servizi ed all'importanza per i propri bambini di fare esperienze significative. In larga maggioranza il nido è scelto proprio perché costituisce un'importante opportunità educativa ed un luogo di socializzazione che offre ai bambini la possibilità di crescere all'interno di una molteplicità di relazioni personali,


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impegna il Governo:

a predisporre tutte le misure necessarie affinché anche i nidi cosiddetti condominiali rientrino nella programmazione comunale dei servizi per l'infanzia;
a valutare la possibilità di estendere la deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita dall'articolo 70 comma 6 della legge 21 dicembre 2001, n. 448, ad ogni forma di servizio socio educativo per la prima infanzia e non solo per la partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro.
9/4447/51. (Testo modificato nel corso della seduta).Giacco.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 269 - ed in particolare quanto disposto all'articolo 48 - introduce misure destinate ad intervenire sui livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;
un'appropriata attuazione della norma dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale,

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti.
*9/4447/3. Giuseppe Drago, Dorina Bianchi, Lucchese.

La Camera,
premesso che:
viene previsto l'innalzamento dell'aliquota contributiva per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, equiparandola a quella prevista per i commercianti;
non viene inoltre previsto, per i lavoratori in oggetto, l'adeguamento dell'aliquota di computo, così come prevista per i lavoratori autonomi;

impegna il Governo

a prevedere per questi lavoratori la stessa aliquota di computo, analoga a quella già prevista per i lavoratori autonomi.
9/4447/53. Trupia, Cordoni, Buffo, Diana, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca.

La Camera,
premesso che:
viene previsto l'innalzamento dell'aliquota contributiva per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, equiparandola a quella prevista per i commercianti;
a questo aumento non corrisponde un adeguamento delle prestazioni sociali di cui i lavoratori parasubordinati sono in gran parte privi;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di applicare per questi lavoratori misure che prevedano l'estensione delle tutele sociali (come l'indennità di disoccupazione, il diritto alla formazione, etc.).
9/4447/54. (Testo modificato nel corso della seduta).Nigra, Cordoni, Buffo, Diana, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Sciacca, Trupia.


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La Camera,
premesso che:
l'articolo 44 prevede il contenimento in 12 mensilità per il trattamento di integrazione salariale, comprese dei ratei aggiuntivi, e che in conseguenza di ciò si prefigura la possibilità di recupero delle mensilità in più percepite, dal 1993, dai lavoratori sospesi dal lavoro;
questa ipotesi si presenta insostenibile per una fascia debole di lavoratori, già penalizzata dalla sospensione dal lavoro,

impegna il Governo

a non procedere al recupero delle somme percepite dai lavoratori sospesi dal lavoro, relative alle mensilità aggiuntive del trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 427/80.
9/4447/55. Guerzoni, Cordoni, Buffo, Diana, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia.

La Camera,
premesso che:
viene istituita una forma pensionistica obbligatoria, facente capo ad una apposita gestione INPS, per i lavoratori che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative;
il contributo da versare alla gestione previdenziale per gli associati in partecipazione viene assimilato al contributo pensionistico versato dai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo una ripartizione che vede il 55 per cento della quota a carico dell'associante e il 45 per cento a carico dell'associato;

impegna il Governo

ad uniformare la ripartizione delle quote di contributo previste dalla nuova normativa previdenziale sugli associati in partecipazione a quella di tutti i lavoratori autonomi, dipendenti e collaboratori coordinati e cordinativi ovvero pari a due terzi a carico dell'associante e un terzo a carico dell'associato.
9/4447/56. Buffo, Cordoni, Diana, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia.

La Camera,
premesso che:
sono in scadenza al 31 dicembre 2003 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;
queste misure interessano un gran numero di lavoratori appartenenti a realtà produttive in situazione di crisi in particolar modo concentrati nel Mezzogiorno;

impegna il Governo

a provvedere alla proroga dei suddetti trattamenti almeno per l'anno 2004.
9/4447/57. Gasperoni, Cordoni, Buffo, Diana, Innocenti, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Di Serio D'Antona.

La Camera,
per favorire il sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di aumentare le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed al Fondo per l'innovazione previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
9/4447/58. (Testo modificato nel corso della seduta).Carli, Diana.


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La Camera,
al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi,

impegna il Governo

a prevedere una detrazione dall'imponibile relativo alle imposte sul reddito per le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, costituite in forma associata.
9/4447/59. Alberta De Simone.

La Camera,
al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un Fondo per lo sviluppo dell'innovazione finalizzato ad elargire un contributo per la realizzazione di studi di fattibilità e per la realizzazione di prototipi relativi alle proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali università, enti di ricerca pubblici e privati, laboratori universitari, associazioni o centri di ricerca, dipartimenti universitari, nonché un contributo, per l'elaborazione dei prototipi che incorporano l'innovazione stessa.
9/4447/60.(Testo modificato nel corso della seduta).Magnolfi, Gambini.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2004 siano stanziate idonee somme per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, volta a incentivare la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.
9/4447/61.(Testo modificato nel corso della seduta).Cialente.

La Camera,
premesso che:
viene istituita una forma pensionistica obbligatoria, facente capo ad una apposita gestione INPS, per i lavoratori che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative prevedendo per questi soggetti una tutela previdenziale finora non riconosciuta,

impegna il Governo

a prevedere che l'aliquota di computo per i lavoratori associati in partecipazione sia analoga a quella già in vigore per i lavoratori autonomi.
9/4447/62.Motta, Cordoni, Buffo, Diana, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Sciacca, Trupia, Chiaromonte.

La Camera,
premesso che:
viene istituita una forma pensionistica obbligatoria, facente capo ad una apposita gestione INPS per i lavoratori che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative prevedendo per questi soggetti una tutela previdenziale finora non riconosciuta,


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impegna il Governo

a prevedere l'accesso dei lavoratori nella fattispecie del lavoro subordinato e deponendo a carico del datore di lavoro l'onere di provare che la prestazione svolta dal lavoratore sia diversa dal lavoro subordinato.
9/4447/63.Diana, Cordoni, Buffo, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Carboni.

La Camera,
premesso che:
viene istituita una forma pensionistica obbligatoria, facente capo ad una apposita gestione INPS per i lavoratori che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative, prevedendo per questi soggetti una tutela previdenziale finora non riconosciuta,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere forme di protezione sociale (come il riconoscimento di assegni familiari, indennità di maternità ecc.) a favore dei lavoratori associati in partecipazione.
9/4447/64.Sciacca, Cordoni, Buffo, Diana, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Zani.

La Camera,
considerato che:
la direttiva europea 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 autorizzava gli Stati membri a sperimentare per il triennio 2000 - 2003 l'applicazione di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (PIA) ridotta per due settori di servizio ad alta intensità di lavoro;
l'Italia ha utilizzato tale norma, poi prorogata fino al 2003, in particolare per il settore della manutenzione nell'edilizia;
altri paesi, in particolare l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo e l'Irlanda hanno applicato la citata direttiva anche al settore del commercio e della riparazione delle biciclette e accessori;
ritenuto che in questo modo si possa contribuire ad incentivare l'acquisto e l'uso delle biciclette come positiva azione per una migliore organizzazione della mobilità, particolarmente nelle aree urbane, e per una più efficace lotta al traffico e all'inquinamento,

impegna il Governo

a sperimentare l'applicazione dell'aliquota PIA ridotta nel settore del commercio e riparazione delle biciclette e accessori nel caso si preveda una ulteriore proroga della direttiva europea o a proporre, in sede di Consiglio dei ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN), che nella definitiva armonizzazione dell'IVA venga considerata l'applicazione di una aliquota P/A ridotta per tale settore.
9/4447/65. Spini.

La Camera,
ritenuto che l'Italia è il Paese che conta meno residenti universitari in Europa;
rilevato che è grave il disagio di tanti studenti, costretti a frequentare facoltà operanti in province diverse e distanti dalla propria, con costi spesso spropositati;
considerato che ciò viola l'eguale diritto allo studio sancito della Costituzione;

impegna il Governo

a verificare la possibilità:
a) di prevedere ipotesi di rimborso delle spese di locazione abitativa in favore degli studenti universitari fuori sede;


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b) a ricercare fondi da destinare alla realizzazione di strutture residenziali universitarie.
9/4447/66. Sasso.

La Camera,
premesso che:
il piano spaziale nazionale prevede di consolidare la tradizione italiana nel settore delle telecomunicazioni spaziali in particolare nelle alte frequenze (Banda KA);
l'evoluzione dei sistemi di comunicazioni satellitari conferma questo orientamento poiché si favorisce l'offerta di Servizi multimediali all'utenza, sia residenziale, sia mobile;
lo sviluppo dei suddetti Payloads, in quanto tendenti ad offrire servizi diversi (multimedialità ed infomobilità), comporta l'attivazione associata di centri multifunzione a terra;
i ritorni previsti sono essenzialmente di tipo economico/tecnologico e vanno dall'apertura di nuovi potenziali mercati, al consolidamento e sviluppo di occupazione qualificata dell'intero sistema delle imprese spaziali (Alenia spazio e PMI), e la promozione e l'aggiornamento della tecnologia ad uso Duale,

invita il Governo

1) a sostenere l'iniziativa dell'Agenzia spaziale italiana per promuovere un progetto di un satellite per telecomunicazioni satellitari operante in banda KA;
2) a impegnare i Ministri competenti (in particolare attività produttive e ricerca) ad appoggiare l'ASI per la sollecita definizione dei relativi contratti;
3) a verificare, con i suddetti Ministri, le disponibilità finanziarie da riconoscere all'ASI con specifico riferimento al recupero delle assegnazioni ex lege n. 10 del 2001 cui IBNAV ha rinunciato (160 miliardi di vecchie lire) e che sono nella disponibilità del fondo di 220 miliardi, assegnato alla Presidenza del Consiglio, istituito dalla suddetta legge, e già devoluto interamente all'ASI.
9/4447/67. Rossiello.

La Camera,
premesso che:
presso il Parlamento è in corso di discussione una proposta di legge che prevede la remunerazione del periodo «formativo-lavorativo» di tutti gli specializzandi medici degli anni dal 1983 al 1991;
tutte le forze parlamentari hanno espresso la precisa volontà politica di approvare la proposta di legge che prevede la corresponsione per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, di una borsa di studio annua pari a 7.000 euro;
già con la scorsa finanziaria il Governo aveva accolto un ordine del giorno specifico,

impegna il Governo

a formulare una proposta operativa che affronti concretamente il problema della copertura economica del provvedimento.
9/4447/68. Rognoni.

La Camera,
premesso che:
le spese annue sostenute dalle Università per la corresponsione al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dei miglioramenti economici conseguenti all'applicazione di norme di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro rimangono da tempo a totale carico del loro bilancio;
il carico finanziario sui bilanci universitari, che così si è accumulato e si incrementa anno dopo anno, ha posto e porrà sempre più gli atenei in gravi difficoltà finanziarie,


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impegna il Governo

in sede di approvazione delle leggi finanziarie, a valutare l'opportunità di varare norme per rimborsare alle Università, anche parzialmente ma stabilmente, i costi derivanti dagli incrementi stipendiali del personale in servizio dovuti a leggi o contratti nazionali indipendenti dalle decisioni gestionali degli atenei, purché nei limiti percentuali massimi stabiliti dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.
9/4447/69. Ottone.

La Camera,
per garantire il sostegno al reddito di decine di migliaia di lavoratori dipendenti di aziende in crisi,

impegna il Governo

a prorogare i termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9/4447/70. Melandri.

La Camera,
per dare maggiori garanzie alle lavoratrici parasubordinate,

impegna il Governo

ad estendere, in costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, il mantenimento del rapporto di lavoro, estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 1971.
9/4447/71. Lucidi.

La Camera,
per dare maggiori garanzie alle lavoratrici parasubordinate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare provvedimenti che prevedano, in caso di maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'estensione a quest'ultime dei trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.
9/4447/72.(Testo modificato nel corso della seduta).Lolli.

La Camera,
ai fini di riconoscere agli anziani con redditi bassi ed incapienti nei confronti del fisco almeno parzialmente i benefici accordati ad altri cittadini mediante il meccanismo del credito d'imposta,

impegna il Governo

a prevedere a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, l'erogazione di un bonus una tantum da erogarsi con la prima mensilità dell'anno 2004.
9/4447/73. Leoni.


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La Camera,
al fine di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese,

impegna il Governo

ad introdurre per le piccole e medie imprese, così come definite dall'Unione europea, una tassazione differenziata: ai fini delle imposte sul reddito, con una tassazione ad aliquota ridotta, in misura pari alla prima aliquota dell'Irpef, per una quota di reddito e la restante quota ad aliquota ordinaria; ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'ampliamento della deduzione dalla base imponibile.
9/4447/74. Tocci, Labate.

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che chiarisca che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche per la determinazione dell'Irpef dovuta sul reddito complessivo dell'anno 2004.
9/4447/75. Grandi.

La Camera,
per consentire ai comuni di affrontare le maggiori spese di urbanizzazione derivanti dalle norme relative al condono edilizio di cui al presente decreto-legge;

impegna il Governo

a consentire che i comuni possano incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle regioni in attuazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale.
9/4447/76. Cennamo.

La Camera,
al fine di garantire parità di condizioni per gli inquilini delle unità di abitazione di proprietà di enti pubblici poste in vendita,

impegna il Governo

a determinare il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari di cui all'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, ai fini dell'offerta in opzione, pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari diminuito del 30 per cento.
9/4447/77. Crucianelli.

La Camera,
al fine di garantire parità di condizioni per gli inquilini delle unità di abitazione di proprietà di enti pubblici poste in vendita,

impegna il Governo

nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari di cui all'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, ai fini dell'offerta in opzione, a limitare gli incrementi del costo degli immobili, successivi alla data del 30 giugno 2000, ai livelli del tasso programmato di inflazione.
9/4447/78. Abbondanzieri.


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La Camera,
premesso che:
all'articolo 5, relativo alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, il comma 18 introduce disposizioni innovative circa la destinazione di compendi patrimoniali della Cassa depositi e prestiti SpA a determinati affari, concretando una «separazione» infrapatrimoniale che si presenta equivalente alla «segregazione» dei patrimoni costituiti in trust di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364;
nella scorsa legislatura è stato iniziato alla Camera, ancorché non completato, l'esame di un progetto di legge di iniziativa parlamentare per la creazione dei trusts di diritto italiano, in cui assenza il nostro Paese continua ad essere obbligato a riconoscere, in forza della citata Convenzione, i trusts di diritto estero senza poter contrapporre una legge regolatrice nazionale;
tale carenza provoca svantaggi competitivi all'ordinamento civilistico e finanziario italiano, con nocumento soprattutto delle società fiduciarie di amministrazione la cui funzione può già avvicinarsi significativamente a quella del trustee,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una proposta legislativa per l'inserimento nel diritto italiano dell'istituto del trust.
9/4447/79. Capitelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 del decreto-legge n. 269 del 2003 è volto a creare le condizioni per l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nel giugno del 2002 contro alcune disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001;
l'articolo richiamato, da un lato, sembra raggiungere tale obiettivo, dall'altro, comporta la sostanziale chiusura del mercato dei servizi pubblici locali, poiché a nessuna impresa nazionale, comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è di fatto più consentito partecipare alle gare bandite per l'affidamento di tali servizi, in quanto portatrice direttamente o indirettamente di affidamenti diretti;
per i motivi testé descritti è di fatto bloccato il processo di privatizzazione delle società degli enti locali, poiché a nessuna impresa nazionale, comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è, di fatto, più consentito partecipare alle gare bandite per l'acquisto di partecipazioni azionarie;
non menzionandole espressamente, l'articolo 14 potrebbe causare grave nocumento alle società degli enti locali quotate in borsa, se fossero ritenute escluse dal beneficio del mantenimento dell'affidamento dei propri servizi fino alla scadenza naturale, avendo parametrato ad essa le politiche di investimento e le tariffe praticate;
ciò recherebbe, inoltre, gravi ed irreparabili danni, oltre che ai comuni che ne sono azionisti, ai piccoli risparmiatori che vi hanno investito confidando nell'affidamento in essere,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a ripristinare le condizioni necessarie per l'affermazione della concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali e per la privatizzazione delle imprese in mano agli enti locali;
ad adottare ogni misura legislativa volta ad equiparare, per quanto riguarda la conclusione naturale degli affidamenti in essere, la posizione delle società di servizi pubblici locali quotate in borsa a quella della delle società operanti nei medesimi settori nelle quali il socio sia stato scelto con gara ad evidenza pubblica;


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ad assumere ogni iniziativa di immediata comunicazione volta ad assicurare al mercato borsistico la volontà di adottare provvedimenti tesi a perseguire al più presto le finalità testé indicate.
9/4447/80. (Testo modificato nel corso della seduta).Burlando.

La Camera,
premesso che:
il comma 7 dell'articolo 41-bis introduce innovazioni in ordine all'assemblea dei fondi comuni di investimento «chiusi», senza operare le dovute distinzioni fra i fondi chiusi mobiliari e immobiliari, mentre dai lavori preparatori e dalla sistematica del testo unico della finanza emerge chiaramente che le predette innovazioni sono adatte alla realtà dei soli fondi chiusi immobiliari;
l'applicazione di una simile disposizione ai fondi chiusi mobiliari determinerebbe la drastica caduta dell'attività dell'industria italiana del venture capital, incentivando tra l'altro il ritorno a controproducenti e non trasparenti triangolazioni transfrontaliere,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire con il primo provvedimento legislativo utile per modificare l'articolo 41-bis, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003 nel senso indicato in premessa e nel frattempo a dare indicazioni all'autorità di vigilanza affinché mantenga transitoriamente invariata per questo aspetto la regolamentazione dei fondi chiusi mobiliari.
9/4447/81. (Testo modificato nel corso della seduta).Bova.

La Camera,
premesso che:
i cittadini italiani che svolgono il loro lavoro nella Repubblica di San Marino sono sottoposti a una illegittima doppia tassazione e ciò crea fortissimi disagi, anche in considerazione del fatto che molti di questi lavoratori transfrontalieri provengono da zone molto distanti, ovvero da Ravenna, Ferrara, Forlì, oltre che da Rimini;
tale situazione pesa notevolmente sui bilanci delle circa cinquemila famiglie interessate;
inspiegabilmente, nel corso dell'incontro avvenuto a Rimini il 25 agosto 2003, fra il Ministro degli affari esteri italiano e i Segretari di Stato della Repubblica di San Marino il problema dei lavoratori italiani non è stato nemmeno menzionato, nonostante l'incontro vertesse sul tema della cooperazione economica fra i due Paesi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa per l'approvazione di un accordo internazionale fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, volto a risolvere la annosa questione della doppia tassazione a carico dei cittadini italiani che svolgono la loro attività lavorativa nella Repubblica di San Marino.
9/4447/82. Crisci, Gasperoni, Gambini.

La Camera,
premesso che:
nel monoreddito la detrazione per il coniuge a carico prevista per il 2003 è pari ad euro 546,18 per redditi fino a 15.493,71 euro;
l'importo di tale detrazione è rimasto invariato dall'ormai lontano 1996, con pesanti ripercussioni specialmente per i redditi che si avvicinano alla soglia di «povertà»;
fino a tale data, viceversa, gli importi venivano incrementati con cadenza annuale: ad esempio nel 1994 la detrazione


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era pari a lire 791.588 e, nell'anno successivo, aumentava a lire 817.552,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare i provvedimenti più idonei affinché, coerentemente con le finalità della finanza pubblica, la misura della suddetta detrazione venga annualmente adeguata all'incremento del costo della vita, in coerenza con la politica di sostegno dei nuclei familiari e delle classi disagiate.
9/4447/83. (Testo modificato nel corso della seduta).Bonito.

La Camera,
premesso che:
in ordine all'approvazione del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», l'articolo 42 prevede una serie di norme inerenti la materia dell'invalidità civile; a decorrere dal 1 gennaio 2002, la pensione minima per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni è stata elevata a 516,46 euro al mese per tredici mensilità,

impegna il Governo

ad estendere tale benefici incrementativi ai soggetti che, indipendentemente dall'età anagrafica, risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
9/4447/84. Bolognesi.

La Camera,
premesso che:
in Italia ci sono circa un milione di famiglie che vivono con una persona anziana non autosufficiente e circa 500 mila con una persona con grave disabilità;
queste famiglie sono provate da un pesante e quotidiano carico di lavoro assistenziale;
l'intensità dei bisogni della non autosufficienza delle persone anziane è talmente rilevante che è necessario, al fine anche di non rischiare l'impoverimento di quelle famiglie che si fanno carico di una persona non autosufficiente i cui costi di assistenza oscillano tra i 1000 e i 2000 euro al mese, incrementare le politiche socio sanitarie in grado di fornire una assistenza adeguata, efficace ed uniforme su tutto il territorio nazionale;
la domanda crescente e qualitativamente diversa di servizi per gli anziani non autosufficienti impone una revisione complessiva sia delle forme di sostegno economico, sia di quelle di erogazione dell'assistenza per una rete di servizi dotata di strumenti, professionalità, strutture in grado di fornire risposte flessibili a bisogni individuali differenziati e forme di supporto alle esigenze delle famiglie che possono richiedere, nei diversi momenti e nelle diverse situazioni, forme di affiancamento nei compiti di assistenza e servizi di sollievo domiciliari, semiresidenziali o residenziali;
a fronte dei bisogni crescenti che richiedono un urgente e consistente aumento delle risorse finanziarie da mettere a disposizione, vi è nel paese ormai una diffusa consapevolezza nel ritenere necessaria qualche forma di condivisione del rischio di non autosufficienza, la finanziaria 2003-2006 ha purtroppo decentrato i finanziamenti sia della legge 71, per le aree metropolitane, ed ha traslato al 2006 l'utilizzo dei fondi ex articolo 20 legge 67/1988 impedendo di fatto la programmazione e l'uso di risorse per la ristrutturazione, innovazione impiantistica e tecnologica sia dei presidi ospedalieri che delle RSA;


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impegna il Governo

a valutare la possibilità di sviluppare azioni, compatibilmente con le finalità della finanza pubblica, finalizzate a:
a) dare piena attuazione all'atto di integrazione socio-sanitaria approvato nell'ambito della conferenza Stato-Regioni;
b) incrementare politiche socio-sanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie, offrendo una più ampia, innovata e riqualificata risposta assistenziale;
c) individuare i meccanismi finanziari necessari ad un ampliamento delle risorse per far fronte ai bisogni terapeutici assistenziali, con particolare riguardo all'assistenza socio-sanitaria domiciliare.
9/4447/85. (Testo modificato nel corso della seduta).Bielli.

La Camera,
premesso che:
in ordine all'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, l'articolo 21 prevede l'erogazione di un assegno pari a 1000 euro per ogni secondo figlio nato od adottato da donne residenti italiane o comunitarie;
è compito delle politiche sociali valorizzare tutte le famiglie indipendentemente dal fatto che i genitori siano italiani, comunitari o extracomunitari, residenti o in attesa di regolarizzazione, in quanto contesti ove si costruiscono forti legami sociali, assunzioni di responsabilità tra generazioni, riconoscimento di libertà di diritti;
la dimensione dei costi, soprattutto nei nuclei familiari con più di un figlio riguarda la stragrande maggioranza di famiglie il cui reddito e medio o basso, in funzione del bisogno di accudire in maniera equilibrata i figli nell'ambito familiare:

impegna il Governo:

ad estendere il bonus previsto all'articolo 21 a tutte le famiglie indipendentemente dal fatto se la madre sia italiana, comunitaria o extracomunitaria anche in attesa di regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni;
a destinare, nell'ambito della gestione speciale del Fondo, una quota pari al 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva alla concessione di un assegno pari a 1000 euro per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con i figli minori residenti nel Paese d'origine.
9/4447/86. Calzolaio.

La Camera,
premesso che:
in ordine all'approvazione del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 concernete «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», l'articolo 48, comma 29 disciplina il conferimento delle sedi farmaceutiche paganti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato;
gli insediamenti abitativi si sviluppano con celerità tale da porre ai comuni interventi, nelle more dell'esperimento del concorso per assicurarne la presenza sul territorio;
l'intervento nell'ambito farmaceutico dei comuni è teso a mantenere il principio di sussidiarietà confermato a livello costituzionale dei servizi pubblici come confermato dallo stesso decreto legge 269 citato;
la gestione delle farmacie dei comuni consente nei locali oltre alla possibilità di entrate extra tributarie, di gestire servizi di assistenza alla persona essenziali anche per i piccoli enti;


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impegna il Governo

a favorire l'esercizio di prelazione da parte dei comuni e in caso di nominare a livello regionale un commissario per l'apertura sul territorio delle farmacie comunali da gestirsi secondo le procedure dei servizi non economici.
9/4447/87. Amici.

La Camera,
al fine di adeguare il costo delle polizze RC auto alla diminuzione degli incidenti stradali determinatasi con l'introduzione della patente a punti,

impegna il Governo

a convocare entro il 31 dicembre 2003 le associazioni di categoria, unitamente alle associazioni dei consumatori, per definire le riduzioni da apportare alle tariffe RC auto in seguito all'introduzione della patente a punti.
9/4447/88. Ruzzante.

La Camera
premesso che:
il territorio della provincia di Massa Carrara è stato, alla fine del mese di settembre 2003, gravemente colpito da eventi calamitosi, che hanno recato danni ingenti alle abitazioni, alle attività economiche ed anche alle infrastrutture,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori risorse adeguate all'entità dei danni, da destinare al territorio della provincia di Massa Carrara, al fine di consentire le operazioni di recupero e di ricostruzione.
9/4447/89. Cordoni, Buffo.

La Camera
visto l'articolo 26, comma 10,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che il ricavato dalla vendita del patrimonio di RFI e di eventuale altro patrimonio delle società del gruppo FS sia finalizzato al potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, alla sicurezza e alla riqualificazione del materiale rotabile,

impegna il Governo

qualora tra i beni venduti vi siano strutture abitative, a far salvi i diritti di tutela e di opzione previsti dalla legge per gli affittuari a vario titolo.
9/4447/90.(Testo modificato nel corso della seduta).Adduce, Albonetti, Duca, Raffaldini, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
premesso che:
l'articolo 32-bis istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

impegna il Governo

a garantire, attraverso le risorse del fondo, d'intesa con le regioni interessate, il finanziamento di interventi di riqualificazione urbana.
9/4447/91.Albonetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32, comma 49-ter, individua il termine entro il quale il dirigente o


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responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili e contenute in appositi elenchi redatti dalle competenti amministrazioni statali e regionali e per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto, nel termine previsto, alla demolizione o al ripristino, ed indica, altresì, lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6, dell'articolo 31;
tale procedura, avendo ad oggetto le opere non suscettibili di sanatoria, appare particolarmente delicata considerata la diretta incidenza della stessa sia sulle fattispecie di cui al comma 27, sia per quelle di cui al comma 14, il quale stabilisce che il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria non può, comunque, avvenire per le opere eseguite da terzi che insistono sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile provvedimento volto a garantire il corretto e puntuale svolgimento di ogni procedura avente ad oggetto la demolizione o il ripristino di opere non suscettibili di sanatoria, con particolare riferimento a quelle che insistono sul territorio demaniale in tutte le sue estensioni, assicurando altresì il costante monitoraggio delle diverse fasi esecutive a tal fine preposte.
9/4447/92.Bandoli, Cordoni.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 4447, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
premesso che:
sono gravemente carenti le misure di sostegno e le risorse dedicate ad una delle fasce più sfortunate della popolazione, quella costituita dalle persone che versano in condizione di non autosufficienza permanente a causa di patologie acute e croniche, e alle loro famiglie che ne condividono quotidianamente il dramma,

impegna il Governo

a destinare adeguate risorse alle finalità in premessa, in particolare:
a) erogando l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;
b) potenziando la rete dei servizi ed erogando le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
c) erogando titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;
d) erogando i fondi necessari al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;
e) sviluppando iniziative di solidarietà anche con l'intervento delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a favore delle famiglie nel cui ambito sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare.
9/4447/93.Battaglia.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 4447;


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premesso che:
presso il Parlamento è in corso di discussione una proposta di legge (atto Camera n. 3705, atto Senato n. 2468), già approvata dalla Camera dei deputati fin dal 31 luglio scorso, in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto;
tutte le forze parlamentari hanno espresso la precisa volontà politica di approvare la proposta di legge che prevede l'estensione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 289 del 2002, anche al trattamento di fine rapporto;
la predetta estensione consente infatti di evitare che l'avvio della riforma dell'Irpef determini un aggravio del trattamento tributario relativo al Tfr, soprattutto a carico dei percettori di redditi bassi,

impegna il Governo

a facilitare l'iter della definitiva approvazione del provvedimento.
9/4447/94.Benvenuto.

La Camera,
premesso che:
l'industria dell'automobile rappresenta il comparto più significativo dell'industria manufatturiera nazionale e fornisce un contributo di estrema importanza per quanto riguarda l'attività di ricerca e sviluppo, l'introduzione di nuove tecnologie e la creazione di occupazione;
come ha rilevato l'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile svolta dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati, il settore automobilistico rappresenta tra il 4,5 ed il 5 per cento del valore aggiunto dell'industria manifatturiera e occupa, direttamente e indirettamente, circa un milione e mezzo di addetti (il 7 per cento degli occupati), genera una massa di consumi pari a 200 miliardi di euro e spende annualmente, per investimenti fissi lordi, un miliardo di euro;
gli investimenti annuali del solo gruppo FIAT in ricerca e sviluppo (pari a circa 18.000 milioni di euro) rappresentano il 15 per cento del totale degli investimenti in ricerca e sviluppo del sistema Italia ed il 25 per cento se si considerano gli analoghi investimenti effettuati dall'industria privata; l'industria dell'auto nel suo complesso assicura inoltre il 22 per cento delle entrate tributarie dello Stato (134.000 miliardi nel 2001);
nel settore si è andata affermando una fortissima industria della componentistica, costituita essenzialmente da piccole e medie imprese, che ha espresso nel 2001 un fatturato di oltre 24 miliardi di euro, con un export di 10 miliardi di euro e con un saldo positivo della bilancia dei pagamenti pari a 3 miliardi e 600 milioni di euro;
la riduzione della domanda ha gravi conseguenze sui livelli occupazionali del settore e la lentezza con la quale il Governo sta affrontando la crisi del settore comporta il rischio di un drastico ridimensionamento dell'industria automobilistica nazionale;
nel quadro delle politiche in favore del mercato dell'automobile, occorre attribuire un rilievo prioritario agli interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, al fine di sostenere la competizione internazionale promuovendo in questo campo investimenti e risultati elevati;
in tale ambito infatti l'industria automobilistica nazionale, come l'intero sistema Paese, presenta un divario fortemente negativo rispetto agli altri paesi europei (in Europa la spesa per la ricerca è pari in media al 2 per cento del PIL e in Italia all'1 per cento);
il mercato automobilistico è inoltre soggetto ad una forte pressione fiscale che rappresenta circa il 6 per cento del prodotto interno lordo a fronte di una media europea di circa il 3 per cento, mentre è


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ormai chiaro che in periodi di crescita economica debole, l'elevata pressione fiscale influenza negativamente la propensione all'acquisto;
particolarmente elevato è l'ammontare dell'imposta di trascrizione sui trasferimenti di proprietà delle auto usate, che non ha eguali a livello europeo ed internazionale: in Italia tale imposta ammonta a 400-500 euro mentre in Spagna si attesta sui 50 euro, in Germania e Francia sui 15-20 euro, mentre in Gran Bretagna il trasferimento di proprietà non è soggetto ad imposizioni fiscali;
l'abbattimento di tale imposta rappresenterebbe un significativo stimolo per il mercato dell'usato, incentivando la sostituzione dei circa nove milioni di vetture non catalizzate ancora circolanti su un totale di trentadue milioni di vetture che costituiscono l'attuale parco circolante;
il settore automobilistico è ricco di opportunità per quanto riguarda la definizione di politiche ambientali volte a ridurre le emissioni inquinanti in linea con gli impegni assunti dall'Italia sulla base del protocollo di Kyoto, a partire dalla riduzione del parco di vetture altamente inquinanti ancora in circolazione;
per altri 10-15 anni sarà prematuro parlare di auto ad idrogeno e quindi, al fine di promuovere la sostituzione dei veicoli non catalizzati con vetture nuove, sarà utile procedere all'introduzione di ecoincentivi volti a favorire la diffusione di autoveicoli alimentati da combustibili con un minore impatto ambientale, sulla linea dell'accordo di programma per il sostegno del trasporto pubblico alimentato a gas metano;
debbono essere superati i limiti che si frappongono allo sviluppo delle vendite nel settore delle vetture alimentate a metano e a GPL, essenzialmente riconducibili alla inadeguatezza dell'attuale sistema distributivo, che limita la domanda di questo tipo di veicoli,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità, coerentemente con le finalità di finanza pubblica, di definire un quadro coordinato e coerente di interventi a favore dell'industria automobilistica, individuando le risorse da mettere in campo nell'arco della legislatura, con l'obiettivo di produrre effetti anche nel medio e lungo termine;
intensificare gli interventi di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo per favorire la ristrutturazione ed il rinnovamento delle imprese ponendole nelle condizioni di sostenere la concorrenza internazionale ed il trasferimento di tecnologie dalle grandi alle piccole e medie imprese secondo una logica volta a rafforzare la competitività dell'intero sistema;
ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese il cui fatturato sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture o subforniture di beni e di servizi all'industria automobilistica italiana;
introdurre misure volte ad incrementare la domanda di autoveicoli alimentati con combustibili a ridotto impatto ambientale, agevolando l'acquisto di vetture alimentate a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, attraverso la rottamazione di un veicolo usato inquinante, e a potenziare le reti di distribuzione dei predetti combustibili;
uniformare il mercato italiano dell'auto alle condizioni esistenti nei principali Paesi europei, mediante la semplificazione degli adempimenti burocratici e la riduzione degli oneri.
9/4447/95.(Testo modificato nel corso della seduta).Buglio, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.


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La Camera,
premesso che:
l'articolo 32, commi 21, 22 e 23, aumenta del 300 per cento i canoni delle concessioni demaniali a fini turistico-ricreativi, rischiando di determinare la chiusura di gran parte delle imprese balneari italiane, che rappresentano uno dei comparti trainanti dell'economia turistica nazionale;
il gettito previsto dalla norma di aumento dei canoni demaniali non sembra giustificare per la sua irrilevanza la pervicacia del Governo nel volerla mantenere, mentre rappresenta un colpo micidiale per la metà delle imprese all'aria aperta e la totalità delle imprese balneari;
gli operatori balneari italiani sono stati riconosciuti solo di recente imprenditori turistici, grazie alla legge n. 135 del 2001 ed hanno investito nelle proprie aziende per potenziare e qualificare l'offerta di servizi;
l'aumento del 300 per cento dei canoni si aggiunge a quello delle imposte dirette e indirette sostenute dagli operatori balneari che da anni chiedono il passaggio della categoria dall'attuale aliquota IVA del 20 per cento a quella del 10 per cento in analogia con altre categorie turistiche e l'abrogazione dell'ICI che viene applicata alle imprese balneari nonostante siano in affitto sugli arenili;
il predetto aumento finirà per essere riversato del tutto o in parte sui turisti con un aumento dei prezzi dei servizi di spiaggia la cui conseguenza principale sarà di mettere fuori mercato le nostre aziende balneari rispetto a paesi concorrenti quali Grecia, Spagna, Croazia, Tunisia, eccetera, già oggi più competitivi,

impegna il Governo

a riconsiderare quanto previsto ai commi 21, 22, 23 dell'articolo 32 in sede di esame della prossima legge finanziaria, attualmente all'esame delle Camere.
9/4447/96.(Nuova formulazione) .Cazzaro, Campa, La Malfa, Buontempo, Gambini, Bornacin, Bricolo, Buglio, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Rusconi, Ruggieri, Preda, Abbondanzieri, Antonio Leone, Paola Mariani, Folena, Mariotti, Guido Dussin, Cordoni, Bertolini, Conte, Zorzato, Milanato, Ruzzante, Martella, Carli, Pasetto.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 4447;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, compatibilmente con le finalità di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2004 siano stanziate idonee somme per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, volta a incentivare la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.
9/4447/97.(Testo modificato nel corso della seduta).Chianale.

La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
considerato che l'articolo 32-bis istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

impegna il Governo

a destinare una quota delle risorse del Fondo per interventi di riqualificazione urbana.
9/4447/98.(Testo modificato nel corso della seduta).Dameri.


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La Camera,
premesso che:
le nostre città sono segnate da congestione e inquinamento derivanti dal traffico caotico e pericoloso;
tale situazione produce costi economici, ambientali e umani ormai in continua crescita e rischia nei prossimi anni di diventare insostenibile;
il trasporto pubblico locale è un comparto decisivo per poter affrontare la mobilità sostenibile dei cittadini;
è stata avviata con la legge n. 422 del 1997 una importante riforma del trasporto pubblico locale per fornire servizi accessibili, confortevoli e ben organizzati così da ridurre l'utilizzo del veicolo privato nelle città;
tale riforma è regolata da leggi nazionali e regionali di settore;
tale comparto ha bisogno di consistenti e durature risorse pena la crisi del comparto,

impegna il Governo

ad individuare risorse da destinare alle regioni per l'indicizzazione dei contratti di servizio, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, per il rinnovo del parco autobus vetusto, e agli enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.
9/4447/99.(Testo modificato nel corso della seduta).De Luca, Duca, Raffaldini, Albonetti, Adduce, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,
premesso che:
il settore del trasporto aereo italiano è in forte crisi nell'intero comparto;
l'Alitalia ha approvato un piano di risanamento che colpisce fortemente l'occupazione con un taglio di circa 2.700 lavoratori e che rischia di provocare la regionalizzazione del vettore, mentre l'accordo siglato tra Governo - Alitalia - organizzazioni sindacali e professionali dei lavoratori, prevede un piano di sviluppo anche mediante accordi societari con altri gruppi, per fare di Alitalia un vettore globale;
numerose società di gestione di aeroporti stanno attuando processi di ristrutturazione che riducono l'occupazione e introducono forme di precarizzazione dei lavoratori;
mentre la IX Commissione della Camera dei deputati sta esaminando in sede referente i disegni di legge, di iniziativa dei parlamentari di diversi gruppi, per la riforma del settore, del codice della navigazione aerea e degli enti preposti, vengono ridotti gli apporti di capitale sociale di Enav Spa; permane il blocco delle assunzioni in ENAC e per la stessa ENAC viene ridotto il finanziamento di circa 37 milioni di euro necessari per pagare le rate di mutui già accesi per la realizzazione di interventi infrastrutturali in 24 aeroporti nazionali e per il finanziamento della security aeroportuale con il conseguente rischio di insolvenza dell'ente,

impegna il Governo

compatibilmente con le finalità di finanza pubblica, a valutare la possibilità di garantire i necessari finanziamenti a ENAC e a ENAV Spa nonché le assunzioni necessarie;
prevedere misure di sostegno ai processi di ristrutturazione in atto da concordare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori;


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garantire il rispetto dell'accordo Governo-Alitalia e organizzazioni sindacali e professionali dei lavoratori per lo sviluppo di Alitalia come vettore globale.
9/4447/100. (Testo modificato nel corso della seduta).Duca, Raffaldini, Tidei, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini.

La Camera,
premesso che:
dopo il crollo dell'11 settembre 2001 secondo l'organizzazione mondiale del turismo, gli indicatori mondiali sono in recupero e si attende una crescita del turismo globale intorno al 2-3 per cento;
mentre altri paesi concorrenti hanno messo in cantiere investimenti per la promozione e l'innovazione nel campo turistico, il nostro Paese ha ridotto le risorse destinate allo sviluppo del settore;
dopo aver cancellato trentatre milioni di euro destinati ai programmi regionali a favore del commercio e del turismo e al cofinanziamento dei sistemi turistici locali, il Governo con l'attuale manovra si appresta a ridurre o a eliminare altre risorse destinate al settore turistico come quelle previste per l'ENIT, facendo sparire del tutto dal 2005 i finanziamenti per i sistemi turistici locali stanziati dalla legge di riforma del settore;
gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria in favore dell'ENIT l'anno scorso ammontavano a 35 milioni di euro, scesi a 28 milioni nel 2003 mentre nel 2004, a fronte di un fabbisogno stimato in 45 milioni di euro, è probabile che ne saranno stanziati meno della metà;
il bando relativo alla legge n. 488 del 1992, che incentiva gli investimenti nel turismo, è bloccato e, secondo i tecnici dell'OCSE, la paralisi degli investimenti nell'innovazione è una situazione ad alto rischio per il settore turistico italiano;
anche gli stanziamenti per la qualificazione del settore previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, sono stati decurtati, mentre sono state cancellate tutte le agevolazioni fiscali introdotte dal Governo di centrosinistra a favore delle imprese;
il decreto-legge in esame, inoltre, aumenta del 300 per cento i canoni demaniali di stabilimenti balneari, campeggi e alberghi, suscitando lo stato d'agitazione delle categorie,

impegna il Governo

a prevedere un sostegno più adeguato per lo sviluppo dei sistemi turistici locali e per la promozione del turismo italiano sui mercati esteri, a partire dalle risorse destinate all'ENIT;
a prorogare con prossimi provvedimenti la deducibilità delle quote di ammortamento per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento di immobili adibiti ad attività turistica e ad estendere il credito d'imposta in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione ai datori di lavoro del settore turismo;
ad omogeneizzare nel breve periodo l'aliquota IVA per tutte le imprese turistiche al 10 per cento e ad introdurre la possibilità per le imprese di detrarre i costi per il turismo d'affari (alberghi, ristorazione, ecc.) come accade nei principali paesi turistici europei.
9/4447/101. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Cordoni, Paola Mariani, Ruggieri.

La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell' andamento dei conti pubblici;
premesso che:
l'articolo 32 proroga al 31 dicembre 2003 la riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia,


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impegna il Governo:

ad adoperarsi nelle competenti istituzioni europee affinché venga adottato il nuovo allegato H alla sesta direttiva 77/ 388/CEE proposto dalla Commissione europea, il quale consente di applicare a regime un'aliquota ridotta sulle ristrutturazioni edilizie;
a valutare inoltre l'opportunità, nelle more dell'adozione del nuovo allegato, di prorogare in via transitoria la suddetta aliquota ridotta.
9/4447/102. Lumia.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 4447,
premesso che:
la direttiva europea 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, autorizzava gli Stati membri a sperimentare per il triennio 2000-2003 l'applicazione di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta per due settori di servizio ad alta intensità di lavoro;
l'Italia ha utilizzato tale norma, poi prorogata fino al 2003, in particolare per il settore della manutenzione nell'edilizia;
altri paesi, in particolare l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo e l'Irlanda hanno applicato la citata direttiva anche al settore del commercio e della riparazione delle biciclette e accessori;
in questo modo si può contribuire ad incentivare l'acquisto e l'uso delle biciclette come positiva azione per una migliore organizzazione della mobilità, particolarmente nelle aree urbane, e per una più efficace lotta al traffico e all'inquinamento,

impegna il Governo

a sperimentare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta nel settore del commercio e riparazione delle biciclette e accessori nel caso si preveda una ulteriore proroga della direttiva europea o a proporre, in sede di Consiglio dei ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN), che nella definitiva armonizzazione dell'IVA venga considerata l'applicazione di una aliquota IVA ridotta per tale settore.
9/4447/103. Coluccini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32, comma 10, prevede che, per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico, sia assicurata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006;
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, individua con proprio decreto le aree comprese nel programma operativo di interventi e delle relative modalità di attuazione;
la natura degli interventi da pianificare, nonché l'individuazione delle aree oggetto dell'attività di messa in sicurezza, incidono sensibilmente sulla tutela e salvaguardia dell'intero territorio con riflessi diretti sulla stessa salute e sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

a garantire il costante monitoraggio di ogni attività finalizzata alla messa in sicurezza di quelle aree individuate d'intesa con la Conferenza unificata, dando altresì conto, ogni sei mesi con relazione al Parlamento, della complessiva situazione di dissesto idrogeologico del nostro territorio.
9/4447/104. Raffaella Mariani.


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La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
premesso che:
l'articolo 32-bis istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

a garantire, attraverso le risorse del Fondo, d'intesa con le regioni interessate, la realizzazione di un programma di interventi connessi alla riduzione del rischio sismico.
9/4447/105. Marone.

La Camera,
considerata l'importanza strategica per il nostro paese dell'intero comparto dell'economia del mare, con particolare riferimento ai cantieri di costruzione e riparazione navale, ai porti e alla flotta;
vista la crescita del settore e il suo contributo all'occupazione e allo sviluppo realizzato negli anni trascorsi;
rilevato che una tale dinamicità e capacità di competizione internazionale si sono manifestate anche in ragione di una legislazione di sostegno appropriata e di investimenti pubblici significativi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di finanziare la legge di sostegno alla cantieristica, così come definito dall'Unione europea, condizione necessaria per l'acquisizione di commesse in grado di salvare l'occupazione;
ripristinare il sostegno alla flotta cabotiera italiana;
definire la tonnage tax e ad individuare le risorse necessarie per la formazione dei lavoratori marittimi e il sostegno alla ricerca navale;
rifinanziare le leggi di settore ed in particolare la legge n. 88 del 2001;
prevedere un finanziamento per il sostegno alla costruzione di navi cisterna a doppio scafo e per demolire le navi a scafo singolo per garantire la sicurezza dell'ambiente marino.
9/4447/106. (Testo modificato nel corso della seduta).Mazzarello, Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,
considerato che il patrimonio abitativo della difesa assolve alla duplice funzione di bene strumentale per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di sostegno sociale nei confronti del personale;
considerato che nella definizione del nuovo modello di difesa e soprattutto con il passaggio dalla leva obbligatoria al professionale volontario, entrambe queste funzioni non solo restano confermate ma diventano preminenti;
tenuto conto che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le Commissioni parlamentari competenti debbono essere informate circa l'entità, l'utilizzo e la futura destinazione degli alloggi di servizio,

impegna il Governo

a presentare alle Commissioni parlamentari competenti l'elenco delle unità abitative che la difesa ritiene di poter trasferire all'Agenzia del demanio per il successivo avvio della procedura di cartolarizzazione.
9/4447/107. Minniti.

La Camera,
premesso che:
nel contesto di grave crisi dell'apparato produttivo nazionale si rendono necessarie moderne politiche intese a supportare


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il piano di ristrutturazione delle aziende in crisi mediante la raccolta diretta di risparmio sui mercati dei capitali;
in luogo di risorse rivenienti dal bilancio dello Stato che rischiano di violare la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, o di finanziamenti bancari che richiedono il «pluriaffidamento» dell'imprenditore in crisi, è indispensabile individuare un incentivo alla sottoscrizione di fondi specializzati nell'acquisizione di azioni o quote di imprese quotate o non quotate, dichiarate in crisi;
sono molte le ragioni per cui è preferibile favorire, mediante strumenti di mercato, l'afflusso di capitali verso le imprese in crisi in luogo di finanziamenti pubblici o derivanti dall'accensione di prestiti bancari;
storicamente l'intervento diretto dello Stato nelle imprese in crisi non ha determinato i risultati attesi perché l'intervento finanziario non è stato affiancato da una procedura di governance adeguata, da un qualificato supporto manageriale e dalla definizione di tempi e di limiti quantitativi,

impegna il Governo

a prevedere con specifici provvedimenti l'introduzione di strumenti di agevolazione già presenti e diffusi nei maggiori paesi europei, la cui introduzione in Italia può risultare particolarmente importante, per modernizzare le modalità di intervento nelle crisi industriali, in relazione alla peculiare struttura proprietaria del capitalismo italiano, tramite un incentivo alla sottoscrizione di fondi specializzati nell'acquisizione di azioni o quote di imprese quotate o non quotate, dichiarate in crisi, mediante la tassazione agevolata del capital gain che si determina, alla fine del periodo di crisi, sulla base della differenza fra valore dell'investimento alla fine della crisi e prezzo di realizzo.
9/4447/108. Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Quartiani, Rugghia.

La Camera,
premesso che:
l'ennesimo provvedimento di condono edilizio - il terzo in venti anni - produce un'indiscutibile conseguenza di delegittimazione e compromissione della disciplina ordinaria di governo del territorio e di sviluppo razionale del tessuto urbanistico, nonché il rafforzamento delle aspettative di impunità che ha caratterizzato i comportamenti dei tanti che hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro Paese;
la sanatoria ivi prevista, se da una parte estingue le conseguenze penali derivanti da detta attività di abusivismo edilizio, dall'altra lascia quasi del tutto impregiudicati gli oneri per la collettività nazionale, in termini di deprivazione di beni e valori fondamentali costituzionalmente tutelati, e altresì grava sulle amministrazioni locali l'onere dell'approntamento di tutti i servizi e strutture proprie dell'urbanizzazione;
lo stesso provvedimento, all'articolo 32, al comma 43, modificando la disciplina dettata dalla legge di condono di metà anni '80 in materia di opere costruite su aree sottoposte a vincolo, prevede l'eventualità del permanere dell'impossibilità di concessione della sanatoria edilizia;
nei confronti di dette ipotesi nulla si dispone riguardo il futuro di tali opere,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre specifiche misure che consentano alle amministrazioni comunali di acquisire gratuitamente detti immobili, e qualora non sussistano le condizioni per i ripristino delle condizioni ambientali e paesaggistiche preesistenti, da destinare a finalizzazioni di carattere pubblico.
9/4447/109. (Testo modificato nel corso della seduta).Piglionica.


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La Camera,
considerato che il patrimonio abitativo della difesa assolve alla duplice funzione di bene strumentale per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di sostegno sociale nei confronti del personale;
considerato che nella definizione del nuovo modello di difesa e soprattutto - con il passaggio dalla leva obbligatoria al professionale volontario, entrambe queste funzioni non solo restano confermate ma diventano preminenti;
tenuto conto che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le Commissioni parlamentari competenti debbono essere informate circa l'entità, l'utilizzo e la futura destinazione degli alloggi di servizio,

impegna il Governo

nella fase che precederà l'individuazione delle unità immobiliari da trasferire all'agenzia del demanio a consultare gli utenti degli alloggi tenendo conto delle loro possibilità di esercitare il diritto all'acquisto in modo da escludere dalla procedura di cartolarizzazione i conduttori, le cui condizioni economiche e sociali siano tali da creare loro un disagio non superabile con il passaggio della proprietà a terzi.
9/4447/110. Pisa.

La Camera,
visto l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269;
visti i vari pronunciamenti della magistratura in merito ai ricorsi presentati sulla cumulabilità delle norme richiamate che hanno visto il pieno riconoscimento dello stesso cumulo;

impegna il Governo

a rivedere le norme contenute nell'articolo 44, comma 1, rendendole conformi a quanto già deciso dalle varie sentenze della magistratura.
9/4447/111. Preda, Rava, Sedioli.

La Camera,
premesso che:
il quadro degli interventi proposti dal Governo nel campo dell'energia compone un insieme disorganico, non di rado contraddittorio e di dubbia efficacia, caratterizzato da un'impostazione marcatamente dirigista, dal tentativo di forzare sia gli indirizzi comunitari che il potere concorrente delle regioni in materia energetica oltre al ruolo delle autorità garanti;
la politica energetica italiana è attualmente condizionata da due fattori principali: la dipendenza degli approvvigionamenti dall'estero e le decisioni comunitarie sulla liberalizzazione del mercato, anche in funzione dell'allargamento ad altri Paesi dell'Europa orientale;
il tratto essenziale che emerge dalla politica del Governo è una linea di difesa dell'Esecutivo riguardo ai processi di liberalizzazione, che si concretizza nel tentativo di smantellare la disciplina introdotta dai decreti legislativi «Bersani e Letta»;
sarebbe invece necessario assecondare questi processi dando fiducia agli operatori ed agevolando la crescita di consapevolezza dei soggetti interessati ad un ingresso attivo in un mercato contrassegnato dalla peculiarità del servizio pubblico;
manca nelle politiche del Governo il riconoscimento della centralità dell'utenza, mentre si privilegia quella del soggetto pubblico, in tal modo l'Esecutivo non tiene conto che la politica energetica deve essere adeguata alla situazione economica contingente, caratterizzata da uno stato di profonda crisi;


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è importante che i grandi operatori italiani, ancora influenzati dallo Stato, siano stimolati ad esprimere le loro capacità di competizione nel processo di internazionalizzazione e non siano invece indotti a privilegiare la possibilità che la propria forza e la propria presenza siano garantiti per legge;
è oggi indispensabile creare le condizioni di un tangibile beneficio a favore delle imprese e delle famiglie, come la borsa del mercato elettrico per creare le condizioni per muovere un importante passo in direzione della trasparenza nella formazione dei prezzi,

impegna il Governo

a ottemperare agli impegni assunti a livello internazionale in relazione ai limiti di emissioni di gas ad effetto serra e dl incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili, anche al fine di combattere il fenomeno del carovita, tramite la definizione dl un piano aggiornato, basato sul superamento a scadenza delle convenzioni relative alle fonti assimilabili (ex CIP6), per la promozione e l'incentivazione dell'impiego di fonti rinnovabili per la generazione di energia elettrica;
a impiegare i risparmi provenienti dai minori esborsi conseguiti dal Gestore della rete elettrica nazionale sull'acquisto di energia da fonti assimilate, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per incentivare la diffusione della microgenerazione elettrica prodotta da impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, in particolare negli impieghi agricoli e nelle aree montane, provvedendo ad eliminare l'automatico rinnovo delle convenzioni in scadenza;
a rendere pubblici a cura del Gestore della rete di trasmissione nazionale, i fornitori, i clienti e i valori economici dei singoli contratti bilaterali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al fine di tutelare gli utenti e la trasparenza del mercato nel settore dell'energia elettrica;
a introdurre nuove norme per la società di gestione del mercato elettrico e per la relativa organizzazione del mercato regolamentato, dando il compito al Gestore del Mercato Elettrico (GME) di promuovere l'organizzazione del mercato regolamentato per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sui prezzi dell'energia e sui relativi indici, al fine di conseguire un prezzo di mercato inferiore all'attuale nel settore dell'energia elettrica;
a mantenere all'Acquirente Unico S.p.A., a tutela degli utenti inseriti nel mercato vincolato dell'energia elettrica, le prerogative stabilite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per quanto riguarda le tariffe per i clienti delle fasce più deboli ed emanare indirizzi al medesimo Acquirente Unico s.p.a. affinché assuma il ruolo di acquirente di ultima istanza per determinate categorie di utenze, con particolare riferimento alle utenze domestiche, nonché a quelle svantaggiate;
a prevedere, ai fini del conseguimento di un risparmio per gli utenti e le famiglie, che le economie eventualmente conseguite dall'amministrazione dello Stato in ordine ai progetti di costruzione di nuovi impianti di produzione di energia già finanziati, ai quali i soggetti autorizzati non abbiano ottemperato e riferiti alle imprese del gas ed alle società concessionarie, confluiscano in un apposito fondo finalizzato al completamento della metanizzazione dei comuni montani e del Mezzogiorno;
a introdurre interventi a favore dell'uso razionale dell'energia, prevedendo la stipula di un accordo di programma quinquennale tra Ministero delle attività produttive e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
9/4447/112. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rugghia.


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La Camera,
premesso che:
le nostre città sono segnate da congestione e inquinamento derivanti dal traffico caotico e pericoloso;
tale situazione produce costi economici, ambientali e umani ormai in continua crescita e rischia nei prossimi anni di diventare insostenibile;
il trasporto pubblico locale è un comparto decisivo per poter affrontare la mobilità sostenibile dei cittadini;
è stata avviata con la legge n. 422 del 1997 una importante riforma del trasporto pubblico locale per fornire servizi accessibili, confortevoli e ben organizzati così da ridurre l'utilizzo del veicolo privato nelle città;
tale riforma è regolata da leggi nazionali e regionali di settore;
tale comparto ha bisogno di consistenti e durature risorse pena la crisi del comparto,

impegna il Governo

ad incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico attraverso la defiscalizzazione delle spese sostenute dai cittadini per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché ferroviario.
9/4447/113. Raffaldini, Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,
premesso che:
la manovra di finanza pubblica in corso di approvazione è assolutamente carente per quanto riguarda gli interventi a favore del settore commerciale: preoccupa in primo luogo l'assenza di misure finalizzate al rilancio dei consumi, mentre si preannuncia un Natale di recessione e non si riesce a vedere la fine del tunnel che, soprattutto per le piccole imprese commerciali, dura ormai da qualche anno;
mancano le necessarie misure per restituire fiducia e potere d'acquisto alle famiglie, e per dare alle imprese la possibilità di investire nei processi di modernizzazione e recuperare competitività;
la crisi dei consumi ha raggiunto livelli drammatici ed è resa ancora più grave dalle polemiche sugli aumenti dei prezzi che individuano nei commercianti i principali responsabili della situazione e creano un clima dl diffidenza nei consumatori;
l'aumento dell'inflazione e il rincaro dei prodotti di largo e generale consumo non possono essere addebitati al solo dettaglio, la manovra addita invece i dettaglianti come gli unici responsabili degli aumenti dei prezzi e li minaccia di inviare la Guardia di Finanza nei negozi per fermare la crescita dei prezzi, avviando un'inedita campagna di colpevolizzazione e di denigrazione che nasconde la sostanziale incapacità dell'esecutivo di rilanciare i consumi;
la corsa agli aumenti dei prezzi deve essere ricercata soprattutto negli aumenti alla produzione, nei costi di intermediazione, nelle variazioni di alcuni prodotti, in particolare dell'ortofrutta, dovuti a fenomeni stagionali, al deperimento della merce e all'invenduto;
in questa delicata situazione Il Governo ha invocato una nuova ondata di aperture di strutture della grande distribuzione, ben sapendo che nei territori nei quali la grande distribuzione prevale ed i piccoli negozi sono ormai una sparuta minoranza, i prezzi non sono affatto calati: anzi lo strapotere delle grandi strutture di vendita che copre il 55 per cento del mercato di prodotti alimentari, non ha affatto bloccato l'inflazione e anzi determina molto spesso tensioni al rialzo dei prezzi di alcuni prodotti;
tra le misure di carattere fiscale a favore dei commercianti, il governo ha


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annoverato il cosiddetto «concordato preventivo» con la conseguente eliminazione degli scontrini fiscali;
si tratta di una misura che mette in discussione gli studi di settore ormai collaudati ed ai quali le associazioni di categoria hanno dato il proprio contributo spingendo i propri soci ad aderirvi;
questa nuova misura di finanza creativa supera nei fatti un regime ormai consolidato, inventando un altro sistema di drenaggio finanziario a carico delle imprese già fortemente penalizzate da tasse, tariffe e costi di gestione sempre più elevati (affitti, adeguamento alle normative anti-fumo, sistemi di sicurezza, eccetera) e collegandolo allo spauracchio di controlli mirati e punitivi da parte della Guardia di Finanza,

impegna il Governo

a ripristinare nel breve periodo le agevolazioni per il commercio eliminate dalle due ultime leggi finanziarie, a partire dal credito d'imposta per le spese di riqualificazione della rete distributiva;
a valutare la necessità di introdurre una normativa specifica per diffondere gli strumenti di pagamento con moneta elettronica e per gli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico;
a reiterare con un prossimo provvedimento la norma volta a finanziare l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tramite credito d'imposta;
a introdurre nel breve periodo agevolazioni per favorire l'acquisto dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto.
9/4447/114. Rugghia, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani.

La Camera,
premesso che:
l'ennesimo provvedimento di condono edilizio - il terzo in venti anni - produce un'indiscutibile conseguenza di delegittimazione e compromissione della disciplina ordinaria di governo del territorio e di sviluppo razionale del tessuto urbanistico, nonché il rafforzamento delle aspettative di impunità che ha caratterizzato i comportamenti dei tanti che hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;
la sanatoria ivi prevista, se da una parte estingue le conseguenze penali derivanti da detta attività di abusivismo edilizio, dall'altra lascia quasi del tutto impregiudicati gli oneri per la collettività nazionale, in termini di deprivazione di beni e valori fondamentali costituzionalmente tutelati, e altresì grava sulle amministrazioni locali l'onere dell' approntamento di tutti i servizi e strutture proprie dell'urbanizzazione;
l'abusivismo, sovente, rischia di comportare nel tempo conseguenze sulla sicurezza e la stabilità degli edifici;
l'articolo 32, comma 35, lettera b), irresponsabilmente prevede l'obbligo della predisposizione di una specifica perizia di idoneità statica solo per quegli abusi che comportino opere di volumetria superiore a 450 metri cubi, senza nulla specificare riguardo all'eventualità che si tratti di volumetrie che si sviluppino in piano o su più livelli,

impegna il Governo

nell'emanazione della normativa di attuazione della suddetta disciplina ai fini della valutazione degli organi tecnici che saranno chiamati a vagliare le domande di condono, sotto il profilo dell'idoneità tecnica, a prescrivere l'obbligo della predisposizione della perizia statica per tutte le opere che si sviluppino su più livelli.
9/4447/115. Sandri.


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La Camera,
considerato l'importanza strategica per il nostro paese dell'intero comparto dell'economia del mare con particolare riferimento ai cantieri di costruzione e riparazione navale, ai porti e alla flotta;
vista la crescita del settore e il suo contributo all'occupazione e allo sviluppo realizzato negli anni trascorsi;
rilevato che una tale dinamicità e capacità di competizione internazionale si sono manifestate anche in ragione di una legislazione di sostegno appropriata e di investimenti pubblici significativi,

impegna il Governo

a predisporre il necessario piano di investimenti nella portualità sia in riferimento alle opere infrastrutturali, sia per ciò che riguarda le misure per la security e a realizzare la completa autonomia finanziaria delle Autorità Portuali;
a definire, per i lavoratori portuali il pagamento delle giornate di mancato avviamento al lavoro conseguenti al verificarsi dei picchi di manodopera, come previsto dal rinnovo contrattuale del settore.
9/4447/116. Susini, Duca, Mazzarello, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Tidei.

La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici,
premesso che:
l'articolo 32-bis istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo:

ad assegnare una quota delle risorse del Fondo al Dipartimento della Protezione Civile per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali.
9/4447/117. (Testo modificato nel corso della seduta).Vianello.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32, nell'ambito della pianificazione di interventi di natura ambientale, urbanistica e paesaggistica, contiene più volte il richiamo alla necessità del ricorso ad intese tra lo Stato e le regioni;
il comma 24, in particolare, prevede che l'Agenzia del demanio - di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro per i beni e le attività culturali - sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, te regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predisponga un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali;
alla luce della importante sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, che incide in maniera significativa sul sistema delle fonti del diritto e nei dialettici rapporti tra i livelli di governo statale e regionale, la previsione di una intesa tra lo Stato e le regioni interessate diviene elemento valutativo essenziale alla quale si subordina l'operatività dell'intera disciplina stabilita dall'articolo 117 della Costituzione;
essendo l'intesa tra i diversi livelli di governo cui la Corte fa riferimento sempre fondata sull'applicazione del principio di lealtà e non potendo, quindi, essere piegata ad alcun uso strumentale di interdizione o di veto - ne emerge la assoluta necessità di perseguire una piena e totale condivisione su tutte le materie di competenza concorrente, tale da richiedere


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l'anticipazione dell'intesa tra Stato e regione nella delicata e decisiva fase prodromica alla assunzione delle decisioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile provvedimento che, ferme restando le competenze in capo agli organismi attualmente deputati alla assunzione di decisioni condivise tra i diversi livelli di governo, tra cui la stessa Conferenza Stato-Regioni, sia finalizzato all'individuazione di forme e modalità ulteriori atte a garantire una piena e costante condivisione delle decisioni già dal loro momento formativo.
9/4447/118. Vigni, Cordoni.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 4447,
premesso che:
presso il Parlamento è in corso di discussione una Proposta di legge (Testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2166 e abbinato), già approvata, in sede referente, dalla Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, in materia;
tutte le forze parlamentari hanno espresso la precisa volontà politica di approvare la proposta di legge che prevede l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti al fine di realizzare una rete di servizi per le persone disabili e per il sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti, di erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura, e di erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita;
la predetta proposta di legge prevede una copertura finanziaria da ottenersi mediante l'introduzione di un imposta addizionale per il sostegno della non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche;
il Governo ha espresso parere contrario a tale ipotesi di copertura,

impegna il Governo

a formulare una proposta operativa che affronti concretamente il problema della copertura economica del provvedimento.
9/4447/119. Zanotti.

La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
premesso che:
l'articolo 32-bis istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

a garantire, attraverso le risorse del Fondo, d'intesa con le regioni interessate, la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico in conformità alla normativa vigente.
9/4447/120. Zunino.

La Camera,
premesso che:
obiettivo principale del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è favorire lo sviluppo, stimolando il rilancio dell'economia tramite interventi specifici in settori strategici del sistema produttivo nazionale;
una disposizione del provvedimento tendente al conseguimento del citato obiettivo, riguarda il rinnovo delle agevolazioni in materia di accise per le


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imprese, di cui all'articolo 17 del medesimo decreto-legge, n. 269 del 2003. La misura ha l'indubbio vantaggio, da un lato, di favorire la produzione ed il consumo di fonti energetiche (carburanti e combustibili) adatte a ridurre le emissioni inquinanti e tutelare l'ambiente, dall'altro di mantenere in esercizio i cicli di produzione e di lavoro industriale appositamente realizzati per la preparazione di questo tipo di energia potenziale;
un'analoga iniziativa, riguardante la riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fine di tutela ambientale e di origine agricola, era stata introdotta nel nostro quadro normativo già nel dicembre del 2000, dall'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001). La disposizione in oggetto si riferisce alla realizzazione di un progetto sperimentale che nell'ambito dell'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta per il bioetanolo e per l'ETBE, oltre che per altri additivi derivati da biomasse, tende a stimolare l'uso di fonti rinnovabili di origine agricola nel settore dei carburanti. Tale progetto avrebbe una durata triennale e per ciascun anno del triennio vi sarebbe la previsione di una spesa di limite massimo di 15 milioni di euro;
a distanza di quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000, la misura di agevolazione di cui trattasi, purtroppo, ancora non risulta essere applicata;
in effetti, in ragione del fatto che era imminente la scadenza della validità della citata previsione agevolativa, senza che fosse stato realizzato il progetto pilota entro il triennio 2001-2003, la relativa decorrenza, inizialmente fissata al 1o gennaio 2001, è stata differita al 1o gennaio 2003 dall'articolo 19, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003);
per rendere applicabile la norma di cui trattasi, è necessaria l'emanazione di un decreto interministeriale, da adottarsi a cura del Ministro dell'economia e delle finanze. Come per i passati anni, neanche durante il corso del 2003 questo decreto è stato emanato;
sembra che l'impedimento sia dovuto a chiarimenti chiesti dalla Commissione europea circa la natura degli aiuti che verrebbero concessi, chiedendo assicurazioni per non incorrere nel pericolo di infrangere le regole della concorrenza;
in situazioni equivalenti riguardanti l'introduzione di domande di deroghe relative all'applicazione di una riduzione o esenzione delle aliquote delle accise sui biocarburanti, si è proceduto in maniera molto più veloce ed efficiente;
in tali circostanze le autorità italiane hanno provveduto all'emanazione dei relativi regolamenti applicativi delle corrispondenti disposizioni legislative, ma sospendendone l'applicazione (in particolare dei dispositivi di riduzione dell'accisa) fino all'ottenimento dell'autorizzazione di deroga chiesta al Consiglio;
per ciò che concerne la questione di cui sopra, sulla defiscalizzazione del bioetanolo e dell'ETBE di origine agricola da impiegare come biocarburanti, si deve far presente che il decreto interministeriale che dispone l'applicazione del progetto sperimentale e l'esecuzione della relativa disposizione legislativa, è stato da tempo approvato dal nostro Governo, ma non si provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, perché in attesa dell'autorizzazione della deroga da parte del Consiglio;
al fine di non correre il rischio che passino inutilmente anche gli altri tre anni utili per beneficiare delle agevolazioni previste ai sensi di cui sopra, sarebbe auspicabile che il Ministro dell'economia e delle finanze provvedesse comunque all'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 1, capoverso 6-ter, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sospendendone convenientemente l'applicazione fino a quando le autorità comunitarie competenti non abbiano concesso la relativa autorizzazione. Questa operazione servirebbe per impegnare le risorse previste e per poter realizzare il progetto anche oltre il triennio 2003-2005,


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impegna il Governo

ad intraprendere ogni più utile iniziativa adatta per rendere esecutive ed applicabili le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, in materia di riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fine di tutela ambientale.
9/4447/121.(Testo modificato nel corso della seduta).Burani Procaccini, Grillo.

La Camera,
in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie di natura meramente speculativa, prevedendo:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative, con l'istituzione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate;
b) una destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, contro la desertificazione e la salvaguardia delle risorse idriche; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri.
9/4447/122. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Nesi, Bellillo.

La Camera,
in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a valutare la situazione previdenziale complessiva per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 dei lavoratori impiegati in aziende in crisi o dichiarate fallite che usufruiscono della cassa integrazione speciale.
9/4447/123.(Testo modificato nel corso della seduta).Sgobio, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Bellillo, Burlando.

La Camera,
in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a fare comunque salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui alla legge n. 257 del 1992 entro il 2 ottobre 2003, il cui iter non è ancora concluso.
9/4447/124. Diliberto, Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Rizzo, Bellillo, Burlando.

La Camera,
in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero della difesa il «Fondo per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti», al fine di riconoscere il sacrificio degli italiani deportati ed internati nei lager nazisti a titolo di risarcimento per le sofferenze


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subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale.
9/4447/125.(Testo modificato nel corso della seduta).Armando Cossutta, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Zanella, Michele Ventura.

La Camera,
in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere che i benefici previsti dal comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge in esame siano concessi, con la stessa decorrenza ivi prevista, esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto e che alla data del 1o ottobre 2003 non abbiano ancora raggiunto i 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva.
9/4447/126. Vertone, Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Bellillo, Mazzarello, Burlando, Zanella, Delbono.

La Camera,
in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a valorizzare, secondo gli strumenti previsti dalla normativa vigente, i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l'uso, i beni di cui all'articolo 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 testo unico dei beni culturali e ambientali, ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti e testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche.
9/4447/127.(Testo modificato nel corso della seduta).Pistone, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Benvenuto, Michele Ventura, Zanella.

La Camera,
in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere a partire dal periodo d'imposta 2004, ai fini della tassazione dei redditi delle persone fisiche, il recupero delle detrazioni non godute per in capienza del debito d'imposta.
9/4447/128. Nesi, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Morgando, Lettieri, Michele Ventura, Zanella, Battaglia, Pistone.

La Camera,
in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di definire i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale contestualmente all'individuazione delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle regioni ed ai comuni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2811, secondo l'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 1999.
9/4447/129.(Testo modificato nel corso della seduta).Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Rizzo, Bellillo.


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La Camera,
in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,
ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre, senza oneri per il bilancio dello Stato, corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni e ad assicurare inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.
9/4447/130.(Testo modificato nel corso della seduta).Bellillo, Rizzo, Maura Cossutta, Pistone.

La Camera,
in occasione dell'esame del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, collegato alla manovra di bilancio per il triennio 2004-2006;
premesso che:
l'articolo 26 del provvedimento contiene disposizioni in merito alla cessione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e apporta modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;
in particolare il comma 5 dell'articolo 26, modificando il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 321 del 2001, dispone che gli immobili di pregio, in genere quelli situati nei centri storici, che sono in stato di degrado o che necessitano di interventi di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia possono essere dismessi secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001;
ciò significa che, applicando il comma 8 del citato articolo 3, i medesimi immobili, se ad uso residenziale, possono essere venduti in opzione ai conduttori al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento;
anche se in stato di degrado, si tratta comunque di immobili con un valore particolare, i cui attuali inquilini sono stati già agevolati nell'averne la disponibilità abitativa;
è necessario evitare casi in cui un abbattimento di prezzo del 30 per cento possa creare situazioni di particolare vantaggio per i conduttori agiati, che acquistano in opzione,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti che favoriscono l'applicazione della riduzione di prezzo pari al 30 per cento degli immobili situati nei centri storici, ma non più considerati di pregio, ai casi in cui il reddito complessivo del conduttore acquirente o del nucleo familiare appartenga alla fascia medio-bassa.
9/4447/131.(Testo modificato nel corso della seduta).Sergio Rossi.

La Camera,
premesso che:
al 31 dicembre 2003 scadranno le agevolazione fiscali previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001, e prorogate da ultimo dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 289 del 2002;
non sono venute meno le motivazioni delle suddette agevolazioni fiscali anche al fine di contribuire concretamente alle esigenze delle zone montane,


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impegna il Governo:

a valutare la possibilità, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica, di assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurato l'aumento dell'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
9/4447/132.(Testo modificato nel corso della seduta).Olivieri, Quartiani.

La Camera,
premesso che:
al comma 11-quater dell'articolo 26 è prevista la vendita degli alloggi della difesa non ubicati all'interno delle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, «secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa»;
le peculiari caratteristiche di operatività e funzionalità cui devono rispondere gli alloggi alienabili sono già oggettivamente indicate dal presente decreto;

impegna il Governo

a considerare, nell'individuazione degli alloggi alienabili ubicati nelle infrastrutture militari, tutti quelli che non siano posti a loro diretto e funzionale servizio.
9/4447/133.(Testo modificato nel corso della seduta).Coronella, Gamba.

La Camera,
premesso che:
in Italia, le aree urbane risultano quotidianamente congestionate dal traffico veicolare privato che, peraltro, rappresenta il principale fattore di inquinamento atmosferico;
le regioni e gli enti locali hanno preso varie iniziative per migliorare la vivibilità urbana, attraverso la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro;
sono state spese o risultano programmate per i prossimi anni, risorse finanziarie aggiuntive da parte di alcune regioni, per costruire o completare nuove reti di trasporto ferroviario metropolitano in accordo con comuni e province;
il lavoro svolto mira ad incentivare e favorire l'utilizzo dei servizi pubblici di trasporto e la messa a disposizione di nuovi servizi che permettano di limitare i problemi legati al traffico e all'inquinamento;
prevalentemente sono lavoratori dipendenti e/o studenti coloro che giornalmente utilizzano i mezzi e i servizi pubblici di trasporto e risulta urgente la necessità di assumere politiche nazionali d'incentivazione dell'uso dei mezzi pubblici di trasporto;
appare importante attuare, possibilmente già con la prossima legge finanziaria, alcune misure di stimolo per sostenere il reddito familiare e l'uso dei mezzi pubblici, prevedendo la deducibilità fiscale degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblici locali;
le conseguenze immediate di tale provvedimento ricadrebbero positivamente sull'incremento dell'uso dei mezzi pubblici e rappresenterebbero un primo significativo risultato per diminuire le tasse familiari. In questo modo verrebbe inoltre premiata la scelta di coloro i quali da tempo hanno scelto i mezzi pubblici di trasporto (particolarmente quelli ferroviari) nonostante i frequenti disagi dovuti a disservizio per mancanza di adeguati finanziamenti;

impegna il Governo

ad assumere un apposito provvedimento necessario per la deducibilità fiscale della spesa per abbonamenti ai servizi pubblici locali in modo da consentire anche agli studenti che sostengono tali spese di usufruire nell'ambito della dichiarazione fiscale familiare dell'agevolazione.
9/4447/134. Bellini.


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La Camera,
in sede di discussione e approvazione del disegno di legge n. 4447, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
considerata l'esigenza di semplificare e razionalizzare l'operatività della disciplina del concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 del predetto decreto-legge, di rendere la stessa coerente con i principi informatori della riforma del sistema fiscale statale approvata con la legge 7 aprile 2003, n. 80, nonché sufficientemente vantaggiosa da indurre i soggetti interessati a richiederne l'applicazione;
rilevata la necessità di garantire che l'istituto sia riservato alle imprese ed ai lavoratori autonomi che hanno connotazioni di correttezza nei comportamenti fiscali, con esclusione quindi di coloro che in ragione di azioni penali avviate per reati tributari o di gravi irregolarità contabili non offrono l'affidabilità necessaria per fruire della modalità di tassazione in esame;
tenuto, altresì, conto dell'importanza che le scritture contabili rivestono ai fini della determinazione e del controllo del reddito effettivamente conseguito, in considerazione dell'esigenza di equa ripartizione del carico fiscale,

impegna il Governo

a promuovere, entro il 1o gennaio 2004, data in cui il provvedimento dispiegherà la sua efficacia, le modificazioni normative volte a:
1) escludere dal concordato i soggetti passivi nei cui confronti o nei confronti dei cui rappresentanti legali in carica negli ultimi 5 anni sia stata avviata, alla data di scadenza del termine per l'adesione, l'azione penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché i soggetti passivi nei cui confronti sia stata accertata, alla medesima data, l'omissione della tenuta o l'inattendibilità delle scritture contabili nei periodi d'imposta interessati dal concordato;
2) a posticipare il termine ultimo per procedere alla comunicazione di adesione al concordato dal 16 marzo 2004 al 30 aprile 2004;
3) a stabilire che l'applicazione del concordato preventivo comporta, comunque, l'osservanza dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili previste dalla normativa vigente e l'eliminazione dell'obbligo di documentazione delle operazioni, salvo richiesta del cliente;
4) a prevedere, considerato il carattere sperimentale della disciplina e la fase di stagnazione dell'economia (Pil non superiore all'1 per cento annuo):
a) che sia i maggiori ricavi sia i maggiori redditi da dichiarare per il 2003 e il 2004 vengano misurati secondo percentuali più contenute;
b) che i maggiori ricavi e i maggiori redditi da dichiarare per il 2004 vengano misurati sulla base di quelli minimi concordati per il 2003, secondo l'impostazione adottata dal testo originario dell'articolo 33, e non sui ricavi e redditi dichiarati per il 2003, che potrebbero risentire di entrate eccezionali non ripetibili l'anno successivo;
c) che la possibilità di raggiungere i ricavi concordati mediante adeguamento in dichiarazione valga, oltre che per l'anno 2003, anche per l'anno 2004, senza alcun limite, evitando il tal modo problemi per i soggetti che intendono avvalersi del concordato e che emettono esclusivamente fatture;
5) ad applicare l'aliquota del 23 per cento o del 33 per cento sui redditi effettivi dichiarati eccedenti rispetto a quelli concordati;
6) a precisare che, in caso di presentazione del condono tombale (articolo 9) o di utilizzazione del concordato (articolo


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7) di cui alla legge n. 289 del 2003, non si deve effettuare alcun pagamento per determinare i ricavi congrui 2001 da assumere ai fini del calcolo del concordato preventivo;
7) a chiarire che la decadenza dall'agevolazione per un anno (ad esempio il 2004) non coinvolge l'anno precedente (ad esempio il 2003), se per esso il contribuente ha dichiarato i ricavi (o compensi) e i redditi minimi richiesti.
9/4447/135. Leo.

La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (A.C. 4447);
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento è volto a creare le condizioni per l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nel giugno del 2002 contro alcune disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
se, per un verso, l'articolo richiamato sembra raggiungere tale obiettivo, dall'altro, comporta la sostanziale chiusura del mercato dei servizi pubblici locali, poiché a nessuna impresa nazionale, comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è di fatto più consentito partecipare alle gare bandite per l'affidamento di tali servizi, in quanto portatrice direttamente o indirettamente di affidamenti diretti;
per i motivi testé descritti è di fatto bloccato il processo di privatizzazione delle società degli enti locali, poiché a nessuna impresa nazionale, comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è, di fatto, più consentito partecipare alle gare bandite per acquisto di partecipazioni azionarie;
non menzionandole espressamente, l'articolo 14 potrebbe causare grave nocumento alle società degli enti locali quotate in borsa, se fossero ritenute escluse dal beneficio del mantenimento dell'affidamento dei propri servizi fino alla scadenza naturale, avendo parametrato ad essa le politiche di investimento e le tariffe praticate;
ciò recherebbe, inoltre, gravi ed irreparabili danni, oltre che ai comuni che ne sono azionisti, ai piccoli risparmiatori che vi hanno investito confidando nell'affidamento in essere;

impegna il Governo:

ad adottare nell'ambito della manovra di finanza pubblica le opportune iniziative volte a ripristinare le condizioni necessarie per l'affermazione della concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali e per la privatizzazione delle imprese in mano agli enti locali;
ad adottare altresì, ogni misura legislativa volta ad equiparare, per quanto riguarda la conclusione naturale degli affidamenti in essere, la posizione delle società di servizi pubblici locali quotate in borsa a quelle delle società operanti nei medesimi settori nelle quali il socio sia stato scelto con gara ad evidenza pubblica;
ad assumere, infine, ogni iniziativa di immediata comunicazione volta ad assicurare al mercato borsistico la volontà di adottare tesi a perseguire al più presto le finalità testé indicate.
9/4447/136.Mazzocchi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 50 introduce a partire dal 1 gennaio 2004, la Tessera del cittadino, e la costituzione di banche dati centralizzate, in cui dovranno confluire tutti i dati riguardanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche;


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la conseguenza dall'attuazione di queste norme, è una sorta di catalogazione della condizione sanitaria di tutti i cittadini che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale, con tutti i rischi connessi per il mantenimento del diritto di privacy su un aspetto così delicato come la salute;
attraverso i farmaci prescritti e le prestazioni specialistiche ottenute, potrebbe essere infatti sempre possibile ricostruire la storia sanitaria di ciascun soggetto;
la stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali a fine ottobre scorso, aveva richiamato l'attenzione su una strumentazione, questa voluta dal Governo, che violerebbe il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali per quanto riguarda le informazioni concernenti la salute e quindi protette da particolari garanzie;
lo stesso Presidente dell'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, ha inoltre inviato il 12 novembre scorso una allarmata lettera ai capigruppo parlamentari, evidenziando come questa norma leda chiaramente il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali, ponendosi altresì in contrasto con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della direttiva europea 95/46;
c'è inoltre da ricordare che la legislazione vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria che non richiedono banche dati centralizzate. Tali procedure possono certamente essere rese più efficienti, ma non possono tradursi in una limitazione del diritto alla protezione dei dati personali;

impegna il Governo:

ad adottare le adeguate iniziative normative al fine di escludere il trattamento dei dati sensibili degli assistiti.
9/4447/137.(Testo modificato nel corso della seduta).Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede disposizioni inerenti la regolarizzazione delle violazioni edilizie e disposizioni riguardanti la sanatoria delle occupazioni abusive di aree demaniali: in pratica, ancora una volta - la terza in meno di venti anni -, il Governo vara un condono edilizio di vaste proporzioni, con preoccupanti conseguenze sul piano della tutela del territorio e dell'ambiente;
gli immobili realizzati in assenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione dei rischi sismici e idrogeologici ovvero i cui impianti elettrici, idrici, fognari e di smaltimento delle acque reflue non rispondono alle norme di legge, costituiscono un evidente pericolo per la sicurezza del territorio e mettono a repentaglio l'incolumità delle persone;
la norma citata costituisce un vulnus di eccezionale gravità, poiché concede benefici economici ai cittadini che hanno violato o eluso la legge in materia urbanistica, con grave pregiudizio della sicurezza del territorio e incidendo negativamente sui diritti collettivi;
sulla base dei dati forniti dal Cresme (Centro di ricerche economiche e sociologiche del mercato edilizio) si può affermare che:
il patrimonio residenziale abusivo, realizzato a partire dal 1994 è stimabile in circa 362.000 abitazioni con una superficie media di circa metri quadrati 138, per una superficie totale di circa 50 milioni di metri quadrati;
i costi di urbanizzazione - cioè di collegamento ai servizi essenziali per l'abitare che i singoli enti locali si trovano ad affrontare - ammonterebbero ad un totale di 8,7 miliardi di euro;
al netto degli oneri, pagati dai promotori di iniziative edilizie all'atto del ritiro delle autorizzazioni ad edificare, si


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ha un disavanzo rispetto ai reali costi di urbanizzazione che gli enti locali sono chiamati ad affrontare pari ad un totale nazionale di euro 4,7 miliardi, a fronte delle risorse acquisibili dalle sanzioni che sarebbero invece pari a circa euro 3,1 miliardi;
molto preoccupante risulterebbe la posizione finanziaria dei comuni che, a fronte di un introito dello Stato per la copertura della Finanziaria 2004 di 3,1 miliardi di euro, si troverebbero a sostenere costi per oltre 8,7 miliardi di euro, con una copertura di soli 4,0 miliardi di euro, e un conseguente disavanzo netto di 4,7 miliardi di euro;
considerando tale disavanzo, l'ipotizzata compartecipazione degli enti locali al 10 per cento delle oblazioni incassate, risulterebbe comunque insufficiente, con una riduzione soltanto parziale del deficit da 4,7 miliardi a 4,4 miliardi di euro;
preoccupazioni analoghe sono state espresse dall'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), nella recente Assemblea di Firenze, la quale ha rilevato che, fra i principali elementi di criticità delle disposizioni sul condono, figurano «l'ampia sanatoria delle costruzioni, anche di quelle realizzate in aree di fragilità ambientale e storica; gli elevati costi per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi necessari per l'inserimento organico dei manufatti abusivi nel contesto ambientale, rispetto dell'esiguità degli oneri concessori; l'insufficiente chiarezza in alcune definizioni e la difficoltosa applicabilità delle norme»; sempre l'ANCI ricorda e sottolinea che il disavanzo per i comuni, derivante dall'applicazione della norma, ammonterebbe a 3,38 miliardi di euro solo per le spese di investimento-impianto per la sanatoria;
sulla base delle predette considerazioni si può affermare, come dichiarato dal Ministro Lunardi in data 16 dicembre 2002, che «Il condono è un provvedimento inopportuno, non produce effetti economici e non è in linea con il nuovo assetto istituzionale»;
come sottolineato dalla nota del Servizio Bilancio dello Stato, la norma di cui all'articolo 32 del provvedimento in esame reca significative difficoltà relative di carattere interpretativo e applicativo, al punto da poter condizionare l'integrale conseguimento degli obiettivi di gettito;
la norma non chiarisce in modo esplicito se sia applicabile alle nuove costruzioni non residenziali e un'eventuale esclusione delle citate tipologie abitative, così come si evincerebbe dalla lettura del testo, renderebbe sovrastimato il gettito atteso dalle previsioni del Governo;
anche attraverso un'analisi comparata con i precedenti condoni edilizi del 1985 e del 1994 è facile prevedere che la quota di adesione alla sanatoria - stimata dal Governo in un valore pari al 56 per cento degli immobili abusivi censiti - appare decisamente ottimistica, soprattutto se si tiene conto del consistente incremento dell'importo unitario delle oblazioni e la mancata previsione di riduzioni connesse a situazioni di disagio abitativo;
nella relazione tecnica del Governo è del tutto assente l'indicazione che dimostri l'effettiva possibilità da parte delle amministrazioni territoriali di compensare gli oneri derivanti dalla sanatoria degli abusi edilizi con il gettito di propria competenza, tenendo conto anche della possibilità, riconosciuta ai medesimi enti, di aumentare l'importo dell'oblazione o degli oneri concessori e dei diritti previsti per il rilascio dei titoli abitativi edilizi;
per quanto concerne la sanatoria per occupazioni abusive delle aree demaniali va rilevato che la relazione tecnica non prende in considerazione una possibile mancata adesione da parte dei contribuenti potenzialmente interessati e, inoltre, non tiene conto dell'esclusione, inserita durante l'esame al Senato, delle aree del demanio marittimo, fluviale e lacuale dalla sanatoria, determinando un probabile ulteriore errore per eccesso nella stima del gettito;


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sulla base di un'analisi incrociata dei dati forniti dal CRESME in materia di abusi edilizi sul territorio nazionale, delle leggi regionali approvate in materia urbanistica e dei ricorsi presentati da alcune regioni e province autonome si può stimare una riduzione del gettito della norma sul condono pari a 1,2 miliardi di euro, con ripercussioni rilevanti sul quadro dei conti pubblici;
l'edilizia abusiva coinvolge spesso aree di pregio ambientale o comunque poste sotto tutela, senza alcuna garanzia per quanto concerne i rischi idrogeologici, il flusso delle acque piovane e l'incolumità delle persone;
le amministrazioni locali, ciascuna per le proprie competenze, si troveranno costrette a garantire i servizi di abitabilità delle strutture sanate e ciò comporta un aggravio non previsto dei bilanci comunali, che si sommerà ai tagli dei trasferimenti disposti dalle ultime manovre economiche e costringerà i comuni a ridurre i servizi destinati alla collettività;
appare gravemente immorale il tentativo, peraltro inefficace, di ripianare i conti dello Stato attraverso uno strumento che, non solo crea una disparità tra i cittadini, ma che comporta inevitabilmente un oggettivo aumento della fragilità del territorio e dei rischi legati ad eventi calamitosi, visto che non è da escludere l'ipotesi che vengano sanati abusi edilizi realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico;
lo stesso Capo Dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso, ha affermato che la sanatoria di immobili privi della necessaria sicurezza strutturale o realizzati in zone a rischio idrogeologico o sismico, comporterebbe - a fronte di un modesto vantaggio per i conti pubblici - oneri aggiuntivi ingentissimi per far fronte all'aumento dei rischi derivanti da calamità naturali e che le costruzioni abusive realizzate in aree esposte ai vari tipi di rischio sono almeno il trenta per cento del totale;
ogni provvedimento di sanatoria costituisce un atto discriminatorio nei confronti di tutti i cittadini onesti che hanno costruito le proprie abitazioni nel rispetto delle regole e della legge e che questo ulteriore condono può costituire una istigazione all'illecito, minando nel profondo la credibilità dello Stato e la certezza del diritto;

impegna il Governo a:

prevedere che:
le opere abusive realizzate su area demaniale, o appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, o comunque sottoposta a vincoli di qualunque genere, siano acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate;
in caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione sia effettuata a favore dell'amministrazione comunale;
l'acquisizione dell'area possa essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita;
l'acquisizione abbia effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile;
redigere l'elenco delle opere abusive non sanabili e indicare lo stato dei procedimenti relativi, al fine di avviare l'esecuzione immediata della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità;
garantire il ripristino e la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi a spese di responsabili degli abusi;
disporre che le aree acquisite possano essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo;


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consentire l'uso temporaneo dell'abitazione realizzata abusivamente solamente qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) la costruzione sia stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 2002;
b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non siano proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;
c) il responsabile dell'abuso si impegni a corrispondere allo Stato un'indennità annua commisurata ai valori del mercato delle locazioni, nonché a sostenere le spese per gli oneri concessori e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della utilizzazione;
d) il responsabile dell'abuso abbia realizzato l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;
e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non sia superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
istituire un apposito nucleo di coordinamento per il controllo del territorio e la repressione dell'abusivismo edilizio, che si avvalga delle competenze e della professionalità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e della Guardia di Finanza, che realizzi una banca dati degli immobili situati nel territorio nazionale, accerti la realizzazione di nuovi abusi edilizi ed intervenga immediatamente attraverso la demolizione delle opere realizzate abusivamente.
9/4447/138.Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

La Camera,
premesso che:
la Campagna Italiana Contro le Mine - ONLUS, entità che raccoglie al suo interno organizzazioni non governative e istanze della società civile italiana impegnate nella lotta contro le mine, e che rappresenta sul territorio italiano la Campagna Internazionale per la Messa al Bando delle Mine, Premio Nobel per la Pace nel 1997, ha bisogno di risorse economiche adeguate allo svolgimento del suo importante impegno umanitario;
il Fondo Nazionale per lo Sminamento Umanitario, istituito dalla Legge n. 58 del 2001, dispone di finanziamenti insufficienti per far fronte alle molteplici esigenze che l'impegno per la bonifica dei territori minati necessita;
lo stesso Sottosegretario agli Affari Esteri, onorevole Mantica, durante la presentazione del rapporto annuale sulle mine Landmine Monitor 2003 il 9 settembre di quest'anno, ha dichiarato che le risorse a disposizione non sono sufficienti;
come evidenziano i dati contenuti nell'edizione 2003 del Landmine Monitor Report, la situazione di inquinamento da mine nel mondo rimane drammatica, e la necessità di interventi a favore delle popolazioni costrette a convivere quotidianamente con questo incubo rimane pressante;
sono almeno 82 i Paesi afflitti da questo flagello, che ha mietuto nel 2002 circa 20.000 vittime, l'85 per cento delle quali civili;
sebbene i finanziamenti stanziati a livello globale per l'azione contro le mine nel 2002 siano cresciuti del 30 per cento rispetto all'anno precedente, è necessario un ulteriore incremento se si vuole assicurare che i Paesi colpiti dalle mine possano raggiungere l'obiettivo di liberarsi da questo flagello nell'arco di 10 anni dall'adesione alla Convenzione;
secondo le agenzie internazionali che si occupano di sminamento, agli attuali livelli di finanziamento ci potrebbero volere 200 anni per bonificare il territorio della sola Bosnia-Erzegovina;


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ulteriori finanziamenti sono inoltre necessari per realizzare programmi adeguati di assistenza e riabilitazione delle vittime, carenti in uno più aspetti in almeno 48 i Paesi;
di fronte ad una crisi di tali proporzioni, ed in considerazione della responsabilità morale che incombe sul nostro Paese per il ruolo svolto nella proliferazione delle mine nei decenni passati, l'Italia deve continuare ad offrire un contributo cospicuo alle attività volte ad eliminare il pericolo rappresentato da questi ordigni;

impegna il Governo:

a garantire che una parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto in esame possa essere destinato al fondo nazionale per lo sminamento umanitario.
9/4447/139.Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,
premesso che:
il grave squilibrio tra le modalità di trasporto delle merci in Italia è in continuo e preoccupante aumento;
secondo quanto riportato dal Conto Nazionale dei Trasporti nel 1999 il traffico complessivo interno delle merci è stato pari a 242.221 milioni di tonnellate-km, con un aumento del 27 per cento rispetto al 1990 e la percentuale di trasporto su gomma è stata del 67 per cento;
lo squilibrio tra il trasporto stradale e le altre modalità è ancora più evidente se si tiene conto anche del traffico di distribuzione per distanze inferiori ai 50 km e per quello svolto da vettori stranieri, esclusi dalle statistiche su menzionate;
l'enorme mole di merci trasportate lungo le strade italiane causa dei gravi problemi di sicurezza, ambientali e di disagio nei punti deboli della rete infrastrutturale, con particolare riferimento ai trafori ed ai valichi alpini, nei quali si concentra una percentuale rilevante dei transiti;
secondo i dati forniti da Confetra nell'anno 1998 circa 135 milioni di tonnellate di merci hanno attraversato le Alpi italiane, il 35 per cento in più rispetto al 1990; il valico più importante per entità di flussi di merce è il Brennero che, con quasi 30 milioni di tonnellate, ha pesato nel 1998 per oltre il 22 per cento dell'intero traffico che ha attraversato l'arco alpino, seguito dal Gottardo con circa 24 milioni di tonnellate;
per ridurre l'impatto dell'autotrasporto merci sul proprio territorio la Svizzera ha istituito un'imposta sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in conformità con il principio di responsabilità stabilito dal Trattato di Maastricht e alle linee guida definite dal libro bianco della Commissione Europea sui Trasporti, i quali affermano la necessità di tenere conto dei costi ambientali e delle ulteriori esternalità del trasporto stradale;
la tassa sul traffico pesante è lo strumento cardine, individuato dalla stessa Commissione Europea nel suo recente Libro Bianco sui Trasporti, per stabilire una volta per tutte la verità sui costi delle infrastrutture, «internalizzando» i costi esterni a carico della collettività, in particolare in aree sensibili quale quella alpina, dove vige la Convenzione internazionale delle Alpi;
secondo un calcolo effettuato dalla Commissione, ad oggi le tariffe medie stradali europee, per un mezzo pesante che copre 100 chilometri in pianura, si aggirano attorno agli 8.3 euro (16 mila lire), mentre secondo le stime della stessa Commissione Europea si dovrebbero pagare invece tra i 12 euro (23 mila lire) e i 24 euro (36 mila lire) per coprire i costi esterni (costi sanitari e danni alle colture provocati dall'inquinamento atmosferico, costi attribuibili all'usura e alle riparazioni delle infrastrutture, costi sanitari per il


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rumore, costi medici legati agli incidenti); detti costi dovrebbero essere comunque adeguati alle particolari condizioni del traffico pesante in montagna, considerato che l'inquinamento provocato da un TIR in una vallata alpina è tre volte superiore a quello prodotto in pianura;
la stessa Commissione Europea, nel suo Libro Bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», indica tra le 60 misure prioritarie nel settore dei trasporti l'introduzione di una Tassa, come quella svizzera, per perseguire l'obiettivo del riequilibrio modale; la Commissione, in assenza di politiche che invertano le attuali tendenze, prevede che nel 2010 i costi esterni della congestione, legati al solo traffico stradale, saranno pari allo 0,5 per cento del PIL comunitario; si prevede infatti un aumento del 50 per cento delle emissioni di anidride carbonica, da 739 milioni di tonnellate del 1990 a un miliardo e 113 milioni di tonnellate al 2010 (incremento cui il trasporto stradale contribuirebbe per l'85 per cento);
in questo quadro l'opzione ferroviaria è perseguibile subito; i valichi alpini (Moncenisio/Frejus, Sempione/Loetschberg, Gottardo, Brennero e Tarvisio) oggi sono utilizzati in media soltanto per il 30 per cento delle loro reali potenzialità; secondo alcuni studi sulla capacità reale delle linee di valico transalpine l'ammodernamento ed il potenziamento di tutte le linee a doppio binario esistenti (Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Brennero, Tarvisio, Villa Opicina) si potrebbe raggiungere nel 2015 l'obiettivo di 180 milioni di tonnellate/anno di merci trasportate su ferro;
all'articolo 16 del decreto-legge in esame, evidenzia come la strategia del Governo in materia di trasporto merci sia basata sulla miope prosecuzione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto del carburante, incentivando di fatto il mantenimento dell'attuale squilibrio modale e alterando il mercato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire nel nostro paese un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso confini nazionali dell'arco alpino, commisurata alla massa complessiva dei veicoli con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale;
a predisporre un piano per il riequilibrio modale del nostro sistema trasportistico attraverso l'adozione di un sistema di incentivi per il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia ed al cabotaggio, con particolare attenzione agli attraversamenti alpini, particolarmente sensibili sotto il profilo ambientale e per i quali la stessa Convenzione delle Alpi prevede misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti.
9/4447/140.Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,
premesso che:
appare evidente la necessità di riformare l'attuale sistema monetario internazionale alla luce delle gravi disfunzioni che lo caratterizzano, come l'eccessiva volatilità dei tassi di cambio e i loro persistenti disallineamenti, il susseguirsi di crisi finanziarie, l'ineguale ridistribuzione del credito a livello internazionale e la mancanza di coordinamento tra le politiche economiche dei principali paesi industrializzati;
una delle cause principali degli squilibri va ricercata negli enormi flussi internazionali di capitali e nella loro forza destabilizzante;
appare necessaria l'introduzione di meccanismi di controllo di fenomeni preoccupanti come la speculazione, che promuovano crescita e stabilità economica e distribuiscano in maniera più equa il gettito fiscale;


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una proposta di grande efficacia verso una riforma globale del sistema finanziario internazionale è la realizzazione di un'imposta sulle transazioni valutarie presentata per la prima volta nel 1972 dal Premio Nobel per l'economia James Tobin;
si tratterebbe, secondo l'ipotesi formulata da James Tobin, di un'imposta molto limitata - pari allo 0,05-0,1 per cento - da applicare a tutte le transazioni valutarie a tutte le operazioni finalizzate alla conversione di una valuta in un'altra;
un'aliquota così bassa non disincentiverebbe gli investimenti produttivi e di medio-lungo periodo, mentre renderebbe più costosi quelli speculativi di breve periodo, contribuendo così a disincentivarli; si riuscirebbe in tal modo a ridurre il volume dei flussi di capitale di breve periodo assicurando una maggior stabilità al sistema;
secondo una stima prudente, l'introduzione di questa tassa nei paesi industrializzati permetterebbe di raccogliere tra i 90 e i 100 miliardi di dollari l'anno, una cifra che corrisponde al doppio di quanto viene oggi destinato alla cooperazione allo sviluppo; il gettito potrebbe essere raccolto a livello nazionale dalle Banche centrali e destinato ad interventi nazionali (interventi sociali, programmi per l'occupazione) ed internazionali (cooperazione allo sviluppo, salvaguardia dell'ambiente, tutela dei diritti umani);
l'introduzione di questa imposta consentirebbe il monitoraggio dei flussi finanziari al fine di combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio dei proventi di traffici illeciti e, inoltre, proteggerebbe le valute nazionali in momenti di crisi, evitando alle Banche Centrali di bruciare ingenti quantità delle loro riserve in tentativi, spesso inutili, di scongiurare una massiccia svalutazione;
la realizzazione di un'imposta sulle transazioni valutarie permetterebbe il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
ridurre i flussi di capitale speculativi e di breve periodo;
rilanciare l'autonomia politica nazionale;
ridistribuire in maniera più equa il gettito fiscale fra i diversi settori dell'economia;
monitorare i flussi di capitale per combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
reperire risorse finanziarie da destinare: a livello nazionale per attuare politiche di lotta all'esclusione sociale, alla disoccupazione e a programmi di accoglienza rivolti ad immigrati e rifugiati; a livello internazionale per attuare programmi di lotta alla povertà, di salvaguardia dell'ambiente, di tutela dei diritti umani, di sviluppo sociale e sostenibile, di prevenzione dei conflitti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire una commissione preposta all'elaborazione di una proposta per l'istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie;
a farsi promotore, presso gli altri paesi dell'Unione europea, dell'imposta sulla transazioni valutarie, proponendo di coordinare un'azione comune per l'elaborazione di un progetto di tassazione omogenea ed armonica;
a predisporre, adeguate iniziative normative per l'introduzione dell'imposta sulle transazioni valutarie per il solo territorio nazionale, prevedendo che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta debba essere destinato prioritariamente alle seguenti finalità:
a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti;
b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare


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riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;
c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;
d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
9/4447/141.Cento, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 47 del decreto-legge in esame contiene misure penalizzanti nei confronti dei lavoratori esposti all'amianto e non trova riscontro né nelle esigenze di risparmio dei conti pubblici né nei confronti dei diritti della categoria dei lavoratori che, più di altri, è esposta a rischi sanitari;
appare opportuno che lo Stato fornisca le necessarie garanzie a tutela della salute dei lavoratori particolarmente esposti a rischi sanitari derivanti dallo svolgimento della propria attività in luoghi insalubri o privi dei necessari requisiti di sicurezza;

impegna il Governo:

a dare una maggiore attenzione nei confronti dei lavoratori a rischio.
9/4447/142.(Testo modificato nel corso della seduta).Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,
premesso che:
il Mezzogiorno è distante dalle politiche di questo Governo. Le aspettative e le richieste provenienti dai cittadini delle Regioni del Sud anche quest'anno sono state deluse;
le leggi finanziarie e di bilancio non tengono in nessun conto le emergenze ataviche che impediscono ad una parte importante del Paese di essere competitiva e di poter diventare parte integrante dell'Italia e di essere protagonista nella nuova Europa;
gli investimenti in infrastrutture sono pochi ed insufficienti. Soprattutto manca una seria politica che punti al collegamento tra le regioni meridionali e le altre regioni europee;
così come sono insufficienti gli investimenti pensati e predisposti per valorizzare le tante energie, le tante competenze e le tante intelligenze che vivono, studiano e lavorano nel Sud;
i tagli alla ricerca sono scandalosi. La formazione non è presa in considerazione;
non c'è alcuna attenzione nei confronti dei cervelli prodotti dalle scuole e dalle università meridionali;
in questo quadro drammatico, la Calabria è la regione più isolata di un Mezzogiorno emarginato;
la Calabria è al centro del Mediterraneo e ben potrebbe essere il ponte per costruire un'Europa di pace, di prosperità e di sviluppo;
le politiche del Governo, però, annientano questa giusta ambizione;
gli investimenti infrastrutturali per la Calabria sono inesistenti: i lavori per la Salerno-Reggio Calabria languono, il progetto della Statale 106 Reggio Calabria-Taranto è solo agli inizi, i collegamenti


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ferroviari sono scadenti ed insufficienti, l'aeroporto di Lamezia Terme non è valorizzato per quanto potrebbe, il Porto di Gioia Tauro attende interventi che ancora mancano, quello di Corigliano deve essere ancora lanciato;
le giuste rimostranze dei calabresi, in Europa non hanno voce. Le università calabresi rimangono nella drammatica attesa di fondi e di attenzioni. Gli imprenditori medi e piccoli che hanno idee aspettano, spesso invano, risposte ed interventi,

impegna il Governo

a promuovere una svolta nelle politiche dell'interesse del Mezzogiorno d'Italia e della Calabria in particolare, che abbiano come obiettivo, quello di rendere protagonista il Mezzogiorno e la Calabria, di una nuova fase di sviluppo, di occupazione, di progresso.
9/4447/143.Mancini, Oliverio.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 4447;
premesso che:
l'articolo 13 del decreto riforma in modo sostanziale la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;
i commi 22 e 23 dell'articolo 13 prevedono che il finanziamento dei fondi di garanzia interconsortile avvenga attraverso il versamento da parte dei confidi aderenti, successivamente all'approvazione del bilancio, di un contributo obbligatorio pari ad almeno allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti; parimenti, anche i confidi che non aderiscono ad un autonomo fondo di garanzia interconsortile sono tenuti a versare una quota annuale, sempre pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, al Ministero dell'economia e delle finanze;
tali disposizioni sono tecnicamente imprecise - l'attività dei confidi è infatti costituita essenzialmente dal rilascio di garanzie e non dalla concessione di finanziamenti - nonché economicamente insostenibili per i confidi, poiché richiedono un contributo eccessivamente oneroso;
i confidi sarebbero obbligati a versare un contributo che non hanno provveduto ad accantonare in bilancio e che comunque non è correlato a prestazioni ricevute dai fondi di garanzia interconsortile in termini di controgaranzie o cogaranzie;
il comma 32 dell'articolo 13 prevede l'estensione ai confidi delle disposizioni previste per gli intermediari finanziari ex articolo 107 del TUB;
questo implica che un numero rilevante di confidi, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, sarebbero sottoposti a vincoli molto forti: dalla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia a tutta una serie di obblighi prevista per questo tipo di intermediari;
molti di tali obblighi - ad esempio l'assoggettamento alla normativa antiriciclaggio - sono già assolti dai soggetti che accordano il credito a monte della garanzia;
l'assoggettamento a questa disciplina potrebbe costituire un peso insopportabile per tutti o quasi i confidi; paradossalmente, tra l'altro, i vincoli sono associati al divieto di svolgere altre operazioni riservate agli intermediari finanziari;
tali vincoli potrebbero compromettere le capacità di sviluppo proprio di quella parte del sistema dei confidi che, in un periodo di tempo adeguato, potrebbero essere in grado di trasformarsi in intermediari finanziari con l'iscrizione volontaria nell'elenco speciale;
i commi da 25 a 28 prevedono una complessiva riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996,


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con il conferimento del Fondo in una società per azioni costituita con atto unilaterale dallo Stato ed avente per oggetto esclusivo la sua gestione;
tale riforma propone una formulazione confusa della nuova società pubblico-privata che dovrebbe subentrare ai Fondi PMI e Artigiancassa;
la riforma è in contrasto con il dettato costituzionale per quanto riguarda il comparto specifico dell'artigianato: è questa infatti materia di legislazione concorrente delle Regioni, che hanno pertanto piena potestà legislativa e regolamentare in materia;
tale Fondo, costituito come Spa, dovrebbe effettuare operazioni di contro garanzia delle garanzie, cogaranzie e contro garanzie prestate dai soci della società stessa;
il Fondo, come Spa regolata dal codice civile, non avrebbe i medesimi requisiti (coefficiente di ponderazione pari a zero) dei fondi pubblici in senso stretto, come richiesto da Basilea 2,

impegna il Governo:

a commisurare il contributo obbligatorio che sia i confidi aderenti che quelli non aderenti a fondi di garanzia interconsortile devono versare a tali fondi per concorrere al loro finanziamento non ai finanziamenti complessivamente garantiti ma alle garanzie complessivamente erogate nell'arco di un anno; ovvero, in alternativa, a prevedere che il contributo obbligatorio sia pari al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio, al lordo di tale contributo;
a prevedere che i nuovi criteri per la determinazione di tale contributo, comunque definiti, si applichino a decorrere dal bilancio 2004;
a favorire una graduale trasformazione dei confidi in intermediari finanziari, prevedendo l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale ex articolo 107 solo per quei confidi che integrino contemporaneamente i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nell'elenco speciale e i requisiti determinati, sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per intermediari che rilasciano, in via esclusiva o prevalente, garanzie (attualmente fissati con decreto ministeriale 2 aprile 1999);
ad estendere anche ai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, ogni altra attività riservata agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 e seguenti del Testo unico;
a stabilire un regime di vigilanza attenuata per i confidi iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB rispetto ai vincoli previsti per gli altri intermediari iscritti a tale elenco;
quanto alla riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, a prevedere espressamente, per il settore dell'artigianato, un sistema di controgaranzia a livello regionale;
a garantire che il Fondo, comunque costituito, rispetti i requisiti dei fondi pubblici in senso stretto (coefficiente di ponderazione pari a zero), come richiesto da Basilea 2.
9/4447/144.Bersani, Gambini, Nicola Rossi.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 14 del decreto-legge in esame, viene assicurata una maggiore libertà di scelta agli Enti locali in merito alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali rispetto alla legislazione precedente;
considerato che tale libertà di scelta si inserisce nel quadro del rispetto dell'autonomia degli Enti locali e di una progressiva devoluzione delle competenze e delle potestà, legislative e regolamentari,


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alle articolazioni locali della Repubblica di cui all'articolo 114 della Costituzione;

impegna il Governo:

ad assicurare attivamente il pieno ed effettivo esercizio di tale libertà di scelta;
a presentare, in sede di esame della legge finanziaria, una modifica normativa che estenda ulteriormente la facoltà di scelta degli Enti locali in materia di affidamento di servizi pubblici, con particolare riferimento alle aziende consortili di gestione dei servizi;
a presentare al Parlamento un disegno di legge sui servizi pubblici locali che devolva alle Regioni la piena potestà legislativa e agli Enti locali la potestà regolamentare in materia, salvaguardando qualità e quantità delle prestazioni sociali.
9/4447/145. Folena, Nesi, Vendola, Di Gioia.

La Camera,
in sede di conversione del decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
premesso che:
alla fine della X legislatura fu approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257 che riconosce ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni, la rivalutazione ai fini delle prestazioni previdenziali, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto ed una uscita anticipata dal lavoro di 6 mesi per ogni anno di esposizione, per un massimo di cinque anni;
l'articolo 47 del decreto in fase di conversione modifica e per alcuni versi restringe i benefici previdenziali dei lavoratori esposti all'amianto;

impegna il Governo:

a prevedere interventi di carattere finanziario e normativo volti ad estendere i benefici dei circa 60.000 lavoratori che sono stati esposti durante il proprio lavoro all'amianto.
9/4447/146. Carbonella, Banti, Ruggieri.

La Camera,
preso atto che:
è da tutti riconosciuta la necessità di investire nel campo della ricerca e dell'innovazione quale elemento essenziale della crescita e dello sviluppo di un Paese;
nel presente testo di legge sono previsti finanziamenti degli investimenti in ricerca e innovazione;

impegna il Governo:

1) a verificare la possibilità di arrivare in tempi rapidi allo sblocco delle assunzioni per quanto riguarda le Università, dando così la possibilità ai nostri giovani ricercatori di contribuire in maniera attiva alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese;
2) a tenere nella giusta considerazione le Università da poco costituitesi che hanno maggiore necessità di finanziamenti per proseguire nella loro opera.
9/4447/147. (Testo modificato nel corso della seduta).Di Gioia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento è volto a creare le condizioni per l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nel giugno del 2002 contro alcune disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);


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se, per un verso, l'articolo richiamato sembra raggiungere tale obiettivo, dall'altro, comporta la sostanziale chiusura del mercato dei servizi pubblici locali, poiché a nessuna impresa nazionale, comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è di fatto più consentito partecipare alle gare bandite per l'affidamento di tali servizi, in quanto portatrice direttamente o indirettamente di affidamenti diretti;
per i motivi testé descritti è di fatto bloccato il processo di privatizzazione delle società degli enti locali, poiché a nessuna impresa nazionale comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è, di fatto, più consentito partecipare alle gare bandite per acquisto di partecipazioni azionarie;
non menzionandole espressamene l'articolo 14 potrebbe causare grave nocumento alle società degli enti locali quotate in borsa, se fossero ritenute escluse dal beneficio del mantenimento dell'affidamento dei propri servizi fino alla scadenza naturale, avendo parametrato ad essa le politiche di investimento e le tariffe praticate;
ciò recherebbe inoltre, gravi, ed irreparabili danni, oltre che ai comuni che ne sono azionisti, ai piccoli risparmiatori che vi hanno investito confidando nell'affidamento in essere;
l'iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge n. 269 del 2003 è stato caratterizzato dalla apposizione, in entrambi i Rami del Parlamento, della questione di fiducia da parte del Governo, impedendo in questo modo che potessero essere corrette le disposizioni dell'articolo 14, palesemente contrarie allo spirito di apertura concorrenziale del mercato dei servizi pubblici locali;

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente, anche con il disegno di legge finanziaria già in corso di approvazione, le opportune iniziative volte a ripristinare le condizioni necessarie per l'affermazione della concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali e per la liberalizzazione dei mercati, nonché ad adottare, con la massima urgenza, ogni misura legislativa volta ad equiparare, per quanto riguarda la conclusione naturale degli affidamenti in essere, la posizione delle società di servizi pubblici locali quotate in borsa a quella delle società operanti nei medesimi settori nelle quali il socio sia stato scelto con gara ad evidenza pubblica e ad assumere, infine, ogni iniziativa immediata volta ad assicurare al mercato borsistico la volontà di adottare provvedimenti tesi a perseguire al più presto le finalità testé indicate.
9/4447/147-bis.Lusetti, Santagata.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, comma 6, della legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni ed integrazioni, ha creato un notevole contenzioso che vede coinvolti i datori di lavoro agricoli in zone montane e svantaggiate e l'INPS. I primi sostengono, contrariamente all'INPS, la cumulabilità dei contributi previdenziali ed assistenziali con i benefici concessi dal decreto-legge n. 536 del 1987;
il suddetto orientamento è stato avallato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 14227 del 2000, determinando una serie di richieste volte al rimborso delle agevolazioni non concesse a titolo di fiscalizzazione;
l'articolo 44, comma 1, del disegno di legge in esame fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 6, del decreto-leggo n. 536 del 1987, precisando che la riduzione dei contributi previdenziali previsti dalla legge n. 67 del 1988 non sia cumulabile con i benefici concessi dal decreto-legge n. 536 del 1987;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere le necessarie iniziative affinché nell'ambito


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della manovra di finanza pubblica o in altro specifico provvedimento sia assicurato il mantenimento dei giudicati che nel contempo si siano formalizzati nel contenzioso in essere nonché una idonea previsione normativa che mantenga comunque in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori nelle zone montane o svantaggiate i medesimi benefici previdenziali anche utilizzando strumenti giuridici e fiscali diversi da quelli in questione.
9/4447/148. Rava, Olivieri.

La Camera,
premesso che:
il comma 11-quater dell'articolo 26 estende agli alloggi di servizio per il personale delle Forze armate la disciplina, di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, in materia di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante operazioni di cartolarizzazione;
la disciplina richiamata riconosce ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, con una riduzione rispetto al prezzo di mercato del 30 per cento, in caso di acquisto in forma individuale, e con un'ulteriore riduzione, in caso di acquisto attraverso mandato collettivo;
peraltro, ai sensi della lettera c) del citato comma 11-quater dell'articolo 26 sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esso contenute gli alloggi occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso;
in caso di ricorso giurisdizionale avverso il suddetto provvedimento di recupero forzoso, il relativo procedimento non può ritenersi concluso sino all'adozione di sentenza passata in giudicato;

impegna il Governo:

ad interpretare l'articolo 26, comma 11-quater, lettera c), in modo da considerare il caso dei soggetti per i quali la procedura di recupero forzoso si sia conclusa con sentenza passata in giudicato ovvero i soggetti relativamente ai quali siano scaduti i termini per la proposizione del ricorso avverso il medesimo provvedimento.
9/4447/149. (Testo modificato nel corso della seduta).Gioacchino Alfano.

La Camera,
premesso che:
in ordine all'approvazione del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 concernente «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», l'articolo 42 prevede nuove procedure per i ricorsi relativi al riconoscimento del diritto a percepire pensioni, assegni ed indennità;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità del ricorso in sede amministrativa ad escludere che in caso di respingimento siano accollate al disabile le spese legali.
9/4447/150. (Testo modificato nel corso della seduta).Bogi, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Labate, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 4447;
al fine di agevolare e qualificare la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca, e lo sviluppo dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale,

impegna il Governo:

a istituire l'«Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica», denominato «ISST», con sede in Genova, per sviluppare attività ed iniziative in stretto e


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costante coordinamento con le università, gli enti di ricerca pubblici e privati, i laboratori universitari, le associazioni, le fondazioni e i centri di ricerca, i dipartimenti universitari, con le seguenti finalità:
a) definire un programma per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi innovativi, denominato Sistema Innovazione Ricerca Impresa Occupazione (SIRIO), con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione degli indirizzi generali dei ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, delle comunicazioni, di concerto con le parti sociali, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di innovazione tecnologica e di concorrenza;
b) creare una rete permanente di collegamento tra centri di eccellenza nell'ambito della ricerca pubblica e privata e imprese che intendano sviluppare iniziative innovative di evidente rilievo tecnico-scientifico con prospettive di valorizzazione economica e sociale nel contesto di piani di sviluppo locale;
c) individuare filiere tecnologiche in relazione alle vocazioni di sviluppo dei diversi territori e alle risorse disponibili nel campo dell'innovazione;
d) selezionare i livelli di eccellenza della ricerca pubblica e privata disponibili ad operare in tali filiere;
e) individuare e promuovere gli attori imprenditoriali che intendano sviluppare iniziative produttive ad alto contenuto di innovazione;
f) valutare, monitorare e individuare le fonti pubbliche e private di copertura del fabbisogno finanziario dei progetti ad alto contenuto di innovazione;
g) determinare gli obiettivi, gli strumenti, i punti di eccellenza, nonché le priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo, sviluppare servizi innovativi nei sistemi urbani e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in particolare nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) promuovere e sostenere la diffusione di innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine di valorizzare la flessibilità e l'adattabilità del sistema produttivo nell'utilizzo del capitale umano;
i) riordinare gli incentivi e le agevolazioni in materia di innovazione tecnologica, in funzione degli obiettivi definiti dal programma triennale (SIRIO) di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'Università della Ricerca Scientifica, della Salute, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni;
a ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e a favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, prevedendo altresì che l'ISST provveda a definire metodologie e sistemi di «rating tecnologico» allo scopo di consentire un'efficiente analisi e valutazione delle tecnologie e dello stato della ricerca nei settori individuati dal piano SIRIO nonché a valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico ed internazionale di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di uno specifico settore produttivo;
ad attribuire all'ISST la funzione di studio, analisi e valutazione dello «stato della tecnica» nelle diverse aree del paese; a prevedere che esso operi inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese;
a prevedere che l'ISST operi come «nucleo di valutazione degli investimenti innovativi» e che esso offra servizi di


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assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, centrale e decentrata, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, nell'intento di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili sulle leggi nazionali di spesa e sui fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, a prevedere che il l'ISST provveda a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti;
a prevedere, per tali finalità, che la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti dovrà essere autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse;
a disporre che tali importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti affluiscano in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione ISST, in modo da costituirne il patrimonio iniziale;
a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti;
a disporre a favore dell'ISST, ai fini della sua valorizzazione, un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014 e a prevedere che tali somme possano essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto
9/4447/151. Pinotti, Burlando, Labate.

La Camera,
premesso che:
in relazione all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato particolarmente l'attenzione sui contenuti di tale norma che prevede modalità nuove per il trattamento dei dati relativi alle prescrizioni farmaceutiche ed alle prestazioni specialistiche;
nella relazione che accompagna il decreto si sottolinea che l'articolo 50 prevede disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti erogatori dei servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria;
tali finalità sicuramente apprezzabili per l'obbiettivo di un più razionale controllo della spesa sanitaria, sono tuttavia perseguite attraverso una strumentazione che rischia di violare il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali giustamente considerate dal legislatore come particolarmente «sensibili» e quindi assistite da particolari e forti garanzie;
la costituzione di banche dati centralizzate, su cui confluirebbero tutti i dati riguardanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche appare in contrasto con il principio di proporzionalità, che impone, una valutazione del rapporto tra finalità perseguite e mezzi adoperati;
simili banche dati non esistono in alcun altro paese;
la legislazione vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria ma che non possono tradursi in una compressione del diritto alla protezione dei dati personali;
una scelta del genere contrasta con l'orientamento assunto da Governo e Parlamento attraverso il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e con quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della direttiva europea 95/46;


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nella norma in questione, in particolare, viene prevista la costituzione di una separata banca dati contenente il codice fiscale di tutti gli assistiti;
della pericolosità di tale banca dati sembra consapevole il legislatore tanto che al comma 10 si dispone che al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla tessera del cittadino;
questa garanzia appare tuttavia del tutto insufficiente dal momento che la semplice esistenza di tale archivio conserva nel sistema la possibilità di risalire all'identità dell'assistito e quindi all'intera sua storia sanitaria documentata da ricette mediche e prescrizioni specialistiche;

impegna il Governo:

a mettere a punto un sistema di controllo conforme a quanto disposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali attraverso soluzioni che escludano il trattamento di qualsiasi dato identificativo degli assistiti costituendo eventualmente un archivio di soli dati anonimi;

a concordare con le regioni la strumentazione prevista al fine di evitare il disordine e la confusione esistenti nel settore delle tessere o carte elettroniche identificative dove una quarta tessera si aggiungerebbe a quelle già annunciate o in via di sperimentazione (carta di identità elettronica, carta dei servizi, carte sanitarie) con possibili rischi di indebolimento della protezione dei dati personali a causa della loro disseminazione.
9/4447/152. Labate.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 4447, articolo 39, comma 12-bis;
considerato che:
l'articolo 39, comma 12-bis, estende ai concessionari incaricati della raccolta delle scommesse sportive le misure agevolative inerenti il versamento rateale di debiti pregressi così come previsto dall'articolo 8, commi 5, 6, 7, 8, 9 della legge 1o agosto 2003, n. 200 per i concessionari incaricati della raccolta di scommesse ippiche;
l'articolo 8, comma 8 della legge n. 200, prevede la sospensione degli effetti dei provvedimenti di decadenza che determinano la cessazione dei rapporti di concessione, e la loro successiva estinzione nei riguardi dei concessionari che aderiscono alle condizioni economiche stabilite dalla nuova normativa;
numerosi concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive sono stati dichiarati decaduti, ed è loro preclusa attualmente la possibilità di raccolta di scommesse;
i tempi tecnici necessari per l'adesione, da parte dei concessionari decaduti, alle nuove condizioni economiche previste dall'articolo 39, comma 12-bis, determineranno conseguenze economiche e finanziarie di particolare gravità e rilevanza sotto il profilo del mancato gettito a favore dell'Erario e degli Enti concedenti;

impegna il Governo

affinché impartisca adeguate istruzioni alle amministrazioni competenti per l'immediato ripristino del collegamento telematico con il totalizzatore sportivo nazionale nei confronti dei concessionari che ne fossero ad oggi privi, e ciò fino alla avvenuta adesione alle condizioni economiche previste dall'articolo 39, comma 12-bis.
9/4447/153. Ruggeri.

La Camera,
premesso che:
l'ulteriore abbattimento del prezzo dell'alloggio è concesso ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo


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almeno il 50 per cento o l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere;
tale possibilità è preclusa agli acquirenti degli alloggi militari stante le esclusioni dovute alla tipologia delle unità residenziali ed allo status giuridico degli utenti - in servizio o in quiescenza -;
a causa delle limitazioni sopra riportate non potrà mai verificarsi la vendita in blocco dell'intero fabbricato;

impegna il Governo

a considerare valido, per il calcolo del 50 per cento o dell'80 per cento per l'acquisto a mezzo mandato collettivo, il numero delle unità residenziali effettivamente individuate per l'alienazione nell'ambito di ogni fabbricato.
9/4447/154. Giorgio Conte, Ascierto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2002 disponeva, a decorrere dal 2001, la possibilità di utilizzare quota non inferiore a 15 miliardi di lire del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'erogazione di contributi ad associazioni di volontariato, o ad Onlus, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni o organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e, limitatamente alle Onlus, per l'acquisto dei medesimi beni strumentali ai fini della loro donazione alle strutture sanitarie pubbliche;
l'articolo 20 del decreto-legge n. 269 in esame prevede che tale possibilità possa essere esercitata anche mediante riduzione del 20 per cento del prezzo praticato dal venditore, che poi si rivarrà in sede di compensazione fiscale a valere sulle risorse assegnate, ma limitatamente al solo acquisto di ambulanze;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere in via interpretativa le facoltà concesse dalla norma, senza oneri per la finanza pubblica.
9/4447/155. (Testo modificato nel corso della seduta).Arnoldi.

La Camera,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 269/03 recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;
premesso che:
l'articolo 27 introduce una procedura per la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare pubblico;
la verifica suddetta ha per oggetto l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico dei beni pubblici, è affidato alle soprintendenze e prevede la procedura del silenzio-assenso, secondo la quale se entro 120 giorni dalla richiesta di verifica non avviene comunicazione da parte della sovrintendenza stessa, i beni pubblici vengono considerati a tutti gli effetti privi di interesse culturale e possono essere alienati;
in caso di esito negativo della verifica la norma incide direttamente sul patrimonio appartenente al demanio dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, ivi compresi quei beni e interessi indisponibili e costituzionalmente tutelati;
la formulazione di bene culturale (che si rifà all'articolo 2 del T.U. dei Beni CC.AA.) è quanto mai ampia, e comprende praticamente tutto: dalle ville, parchi e giardini di valore artistico e storico alle cose mobili (collezioni, pinacoteche, archivi, manoscritti); dalle cose che documentano vicende storiche e militari ai reperti archeologici; dai singoli manufatti ai complessi storici e monumentali;


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con questa norma si pongono quindi le premesse per il potenziale «svincolo» di una gran parte di questo patrimonio e alla possibile successiva alienazione a privati;

impegna il Governo:

a prevedere il silenzio-diniego in luogo del silenzio-assenso previsto dalla norma, al fine di dare maggiori certezze e garanzie circa la verifica di interesse culturale del patrimonio pubblico;
a prevedere al comma 2, l'emanazione di un regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da trasmettere alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;
a prevedere che nella predisposizione degli indirizzi di carattere generale di cui al comma 2, a cui si dovranno attenere le soprintendenze, gli immobili di cui al comma 1 siano comunque dichiarati inalienabili quando siano:
a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;
b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
c) beni di interesse archeologico;
d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come «Ministro», anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi;
e) beni di interesse paesaggistico e ambientale;
f) immobili situati all'interno dei parchi e delle aree protette;
a prevedere con apposite norme che i provvedimenti motivati di cui al comma 10 siano depositati presso le soprintendenze regionali competenti per la durata di quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, e che fino a 15 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le associazioni ambientaliste e di tutela del patrimonio culturale e ambientale dello Stato nonché gli altri enti pubblici e le istituzioni interessate. Dopodiché la soprintendenza regionale, può modificare il provvedimento motivato dandone comunicazione immediata all'agenzia richiedente.
9/4447/156. Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Capitelli.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 257 del 27 marzo 1993 ha previsto tra l'altro la concessione di benefici previdenziali per i lavoratori che hanno avuto la sventura di essere esposti all'amianto;
il problema dell'amianto e delle conseguenze sulla salute dei lavoratori esposti a questo rischio rappresenta un problema sociale di vaste proporzioni e come tale va affrontato avendo presente che i suoi effetti hanno carattere progressivo;
in questi anni decine e decine di migliaia di lavoratori hanno presentato domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto;
molti di loro sono già in possesso dell'attestato dell'INAIL che riconosce loro l'avvenuta esposizione all'amianto;


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altri stanno aspettando sia la decisione dell'INAIL che della magistratura;

impegna il Governo

a ripristinare la situazione precedente al decreto-legge n. 269/2003, riprendendo il confronto in sede parlamentare per la revisione della 257/93.
9/4447/157. Innocenti, Cordoni, Ruzzante, Buffo, Diana, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Montecchi, Gambini, Ruggieri.

La Camera,
premesso che:
il tragico attentato di Nassiriya ha messo ancora una volta in luce l'eroico sacrificio dei nostri cittadini migliori;
questi cittadini, lavorando delle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, in patria e all'estero, vigilano sulla sicurezza della intera popolazione italiana e garantiscono, con il loro operato, l'esistenza stessa dei presidi della democrazia e dei valori universali di pace e di libertà che sono condivisi dalla umanità intera;
questi cittadini che rischiano, come purtroppo dimostrano i fatti di Nassiriya e gli attentati terroristici in Italia, ogni giorno la loro vita in patria ed all'estero contro la criminalità ed il terrorismo, non godono, per antiche omissioni, di trattamenti economici e normativi adeguati ai rischi che corrono ed alla loro professionalità, sicuramente tra le più elevate nell'ambito del pubblico impiego;
verso questi cittadini, militari delle Forze Armate e operatori delle Forze di Polizia, l'intera nazione è in debito;
il Parlamento ed il Governo devono onorare questo debito stanziando congrue risorse per gli aumenti stipendiali e l'ammodernamento delle strutture e dei mezzi che devono essere adeguati alle sfide che la criminalità ed il terrorismo impongono, recuperando da capitoli di bilancio e finalizzazioni, somme che molto spesso non vengono impiegate e finiscono in economia negli esercizi finanziari successivi;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare congrue risorse da destinare ai miglioramenti stipendiali ed all'ammodernamento di mezzi e strutture delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
9/4447/160.(Testo modificato nel corso della seduta).Lo Presti, Alberto Giorgetti.

La Camera,
premesso che:
il comma 22 dell'articolo 32 prevede l'aumento del 300 per cento dei canoni demaniali, sulla base delle tariffe citate dal decreto-legge n. 342 del 5 agosto 1998;
l'applicazione di una simile disposizione rischia di danneggiare gravemente oltre i concessionari di spiagge anche il consumatore finale e cioè il turista balneare sul quale ovviamente ricadranno le conseguenze del anzidetto aumento;

impegna il Governo

a «diluire» in 12 anni ovvero 6+6 equivalenti a due rinnovi di licenza come stabilito dall'articolo 10 della legge n. 88 del 16 marzo 2001 e a finalizzare il detto aumento all'ottenimento del diritto reale di superficie per 99 anni per le aree dove insistono le strutture ricettive balneari recando le norme dei PRG dei vari comuni.
9/4447/161Ruggieri, Rusconi.

La Camera,
nel corso della discussione del disegno di legge n. 4447, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti


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per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
premesso che:
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, i canoni annui delle concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei sono determinati, a decorrere dal 1o gennaio 1994, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n, 449 del 1997, i canoni, come determinati ai sensi del citato articolo 3, comma 1, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997;
l'articolo 04, comma 1, del citato decreto-legge n. 400 del 1993 dispone che i canoni relativi alle concessioni demaniali marittime siano aggiornati annualmente con decreto del ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici dei prezzi determinati dall'ISTAT;
il decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, ha determinato i canoni per le concessioni turistico-ricreative;
l'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 400 stabilisce in sei anni la durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative, prevedendone l'automatico rinnovo alla scadenza;
il comma 21 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 dispone che i canoni annui delle concessioni con finalità turistico-ricreative siano rideterminate con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze;
al contempo, il comma 22 del medesimo articolo 32 del decreto-legge stabilisce che, dal 1o gennaio 2004 i canoni per le concessioni d'uso siano rivalutati in misura pari al 300 per cento;

impegna il Governo

1. a chiarire in termini inequivocabili, eventualmente anche mediante successivi interventi normativi, che la rideterminazione nella misura del 300 per cento, disposta dal comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge in discussione, dei canoni per le concessioni d'uso non si applica alle concessioni con finalità turistico-ricreative, per le quali il comma 21 del medesimo articolo 32 detta una specifica previsione, stabilendo che i relativi canoni siano rideterminati con apposito decreto ministeriale;
2. a precisare che il decreto ministeriale di ridetenninazione dei canoni previsto dal comma 21 dell'articolo 32 dcl decreto-legge è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
3. a coordinare le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 dell'articolo 32 con le citate disposizioni del decreto-legge n. 400, le quali, prevedendo il rinnovo automatico delle concessioni con finalità turistico-ricreative, stabilivano altresì l'automatico adeguamento annuale dei canoni.
9/4447/162La Malfa.

La Camera,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
premesso che:
l'intervento normativo di cui all'articolo 29 del decreto esaminato si prefigge il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici, per i quali non sia stato accettato un interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo gratuito degli immobili dismessi


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e comporta, conseguentemente, il ricorso, per le pubbliche amministrazioni occupanti, alla formula della locazione passiva;
per provvedere a tali spese di locazione, la norma in esame prevede l'istituzione di un fondo apposito, determinato a partire dal 2005 con legge di bilancio, mentre, per l'anno 2004, tale fondo viene alimentato, in parte, con i ricavi realizzati dalle dismissioni, e, per la restante parte, riutilizzando una quota delle risorse stanziate per i programmi infrastrutturali per le Agenzie fiscali e il Corpo della Guardia di finanza, di cui agli articoli, rispettivamente, 28, comma 3 (Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze), e 29, comma 4 (Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza) della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
le somme non impegnate nell'ambito dei segnalati programmi infrastrutturali al termine dell'esercizio finanziario 2003 vanno versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al citato fondo, secondo procedure diversificate relativamente alle risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della citata legge, già stanziate per l'anno 2000 per gli impegni pluriennalì in limiti di impegno ventennali e non utilizzate entro il 31 dicembre 2003;
con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la quota delle risorse suddette da far affluire sia al fondo per le spese di locazione degli immobili per la Guardia di finanza, sia, per differenza, da destinare, con successiva variazione di bilancio, all'incremento delle dotazioni finanziarie per il programma infrastrutturale del Corpo;
valutato che:
la finalità della norma introdotta è quella di non pregiudicare il consolidamento sul territorio del dispositivo di contrasto ai crimini finanziari ed economici, assicurando le esigenze infrastrutturali della Guardia di finanza, è che, allo scopo, è stato introdotto un vincolo di destinazione del fondo, per la parte alimentata con le risorse originariamente destinate dalla legge n. 28 del 1999 al programma di costruzione e acquisizione di immobili per il Corpo e non impegnate alla fine del 2003;
tali somme, una volta determinate dal ministro, dovranno incrementare, per quota parte, il corrispondente capitolo di parte corrente finalizzato alle spese di locazione degli immobili della Guardia dì finanza e per la restante parte delle dotazioni finanziarie non utilizzate di cui ai limiti di impegno ventennali decorrenti dall'anno 2000, portandola ad incremento del pertinente capitolo di bilancio relativo al programma infrastrutturale del Corpo;
le risorse così confluite vengono impiegate per le finalità e secondo le modalità di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, per l'assunzione di limiti di impegno pluriennali da parte dell'amministrazione interessata;

impegna il Governo

ad adottare, in sede di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 269 del 2003, i pertinenti provvedimenti necessari ad interpretare le disposizioni suddette nel senso descritto in premessa e ad assicurare il perseguimento delle sopra specificate finalità della norma.
9/4447/163.Stradella.