Allegato A
Seduta n. 391 del 19/11/2003


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(A.C. 4447 - Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

TITOLO I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Capo I
INNOVAZIONE E RICERCA

ART. 1.
(Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 11, 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 31, 32-bis, e 41.

dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. (Disposizioni in materia di politiche sociali). - 1. Integrare quanto previsto dall'articolo 80, comma 2 della legge n. 388 del 2000 con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità anche a coloro che da oltre cinque anni sono stati già riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.
1. 30. (ex 21. 09.) Rizzo, Pistone, Maura, Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 11, 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 31, 32-bis, e 41.

all'articolo 44, aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-sexies. Al comma 3, numero 2), dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 1996, dell'assegno vitalizio di benemerenza ai perseguitati politici antifascisti di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261».
1. 31. (ex 44. 70.) Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:


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sopprimere gli articoli 11, 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 31, 32-bis, e 41.

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. (Codice fiscale dei pensionati). - 1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.
1. 32. (ex 44. 06.) Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, per il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni, l'export, la quotazione in borsa e gli stage aziendali per studenti). - 1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione, è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. La percentuale di cui al periodo precedente è elevata al venti per cento per gli investimenti ambientali, intendendosi tali i costi di ricerca e sviluppo di processi e prodotti a ridotto impatto ambientale iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera b), n. I, del codice civile, ivi compresi i costi dei diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno che comportano innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinano risparmio energetico, risparmio idrico e riduzione delle emissioni inquinanti, nonché i costi di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui al citato articolo 2424, primo comma, lettera b), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni ambientali, con particolare riferimento agli investimenti in beni strumentali - impianti, macchinari e attrezzature industriali - volti all'adozione di cicli produttivi a ridotto consumo energetico ed idrico e a basse emissioni inquinanti, restano esclusi dall'agevolazione gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge; ai fini dell'agevolazione si intendono comunque inclusi nella fattispecie di cui al secondo periodo della presente lettera gli investimenti ambientali in beni materiali e immateriali direttamente funzionali alla partecipazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui di cui al regolamento (CE) n. 761 del 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e all'ottenimento della registrazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel, di cui al regolamento (CE) n. 1980 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativamente ai prodotti cui esso risulta applicabile ai sensi della normativa comunitaria; agli importi di cui sopra si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; la percentuali del 10 e del 30 per cento si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria,


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ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dai termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, in cui è data specifica evidenza della tipologia e delle finalità delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio spetta nei limiti del 25 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 10. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti). - 1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) per tre anni un importo pari al cinquanta per cento dei costi di ricerca e di sviluppo di qualunque natura, compresi quelli nelle innovazione informatiche;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;


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c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.

2. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente articolo:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
1. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: immobilizzazioni immateriali aggiungere le seguenti: nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies, aggiungere il seguente:
14-quinquies - 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 12. Magnolfi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: immobilizzazioni immateriali, aggiungere le seguenti: nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
1. 7. Tocci, Grignaffini, Martella, Lolli, Sasso, Chiaromonte, Capitelli, Giulietti, Carli.


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Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: le stesse percentuali fino a: sostenute dalle con le seguenti: l'importo pari al dieci per cento è elevato al trenta per cento per le.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
1. 3. Tocci, Martella, Grignaffini, Lolli, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Sasso, Giulietti.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) l'importo delle spese sostenute per contratti di ricerca o di ricerca e innovazioni stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
1. 4. Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli, Giulietti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: direttamente sostenute con le seguenti: sostenute direttamente, o tramite i Consorzi export.
1. 16. Raffaella Mariani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) l'ammontare delle spese sostenute dalle piccole imprese, anche riunite in consorzio, per la promozione di interventi finalizzati al risparmio o all'efficienza energetica, nonché alla riduzione dei rifiuti e delle emissioni liquide o gassose.
c-ter) ai maggiori oneri derivanti dalla lettera c-bis), stimati in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004-2005, nell'ambito dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 14. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte con contratto di dipendenza a tempo indeterminato, ad incremento della base occupazionale, nell'ambito dei titolari di dottorato di ricerca o possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, ricercatori universitari, tecnologici e tecnici di ricerca;.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:


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a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 6. Tocci, Martella, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Giulietti, Lolli, Carli, Chiaromonte.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 5. Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Giulietti, Lolli, Capitelli, Carli, Chiaromonte.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'importo delle spese direttamente sostenute per la predisposizione dei campionari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
1. 11. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana.

Al comma 4 sostituire le parole: primo periodo d'imposta successivo, con le seguenti: nei tre periodi d'imposta successivi.

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a 1,3 miliardi di euro, per gli anni 2005 e 2006 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
1. 26. Morgando, Pinza, Lettieri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Provvedimenti a favore dei sistemi produttivi locali). - 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato


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dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
f) formazione professionale e manageriale;
g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h) logistica;
i) sicurezza;
l) sportello informativo.

2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.
3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.
4. Le Società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
5. L'esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.
6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma i è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.
7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari;
c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;


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d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Ai fini di cui ai comma 12 per «piccole e medie imprese» si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.
14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.
16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi di cui al comma i e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.
17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;


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d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 012. Nicola Rossi, Agostini, Violante, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Provvedimenti a favore dei sistemi produttivi locali). 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
f) formazione professionale e manageriale;
g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h) logistica;
i) sicurezza;
l) sportello informativo.

2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.
3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5\line o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.
4. Le Società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
5. L'esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.
6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma i è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.
7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti


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dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei Costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari;
c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi di cui al comma 1 in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Ai fini di cui al comma 12 per «piccole e medie imprese» si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.
14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.


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16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi di cui al comma i e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.
17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.
18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 03. Nicola Rossi, Agostini, Violante, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Michele Ventura, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Collaborazione Università-impresa). - 1. Alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi e alle società partecipanti al capitale delle stesse che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale;
c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

2. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. 1. - Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 04. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Collaborazione Università-impresa). 1. Alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese, che effettuano investimenti in attività di ricerca e Sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale;
c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

2. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
1. 013. Tocci, Grignaffini, Sasso, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Chiaromonte, Carli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis. (Fondo per lo Sviluppo dell'innovazione). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui all'articolo 1-ter, comma 2.
2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della Università e della Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da Gruppi Proponenti qualificati di ricerca, di seguito denominati «Proponenti», costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.
5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle


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risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.
6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle Regioni nel cui territorio i Proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.
7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:
a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
c) la Capacità dei Proponenti di realizzare il progetto.
Art. 1-ter. (Incentivi agli studi di fattibilità). - 1. Il contributo di cui all'articolo 1-bis, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 1-bis, comma 3, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'Innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica.
2. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:
a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei Proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

3. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati;
c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali invia di realizzazione;


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g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.
Art. 1-quater. (Incentivi alla prototipazione). - 1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 1-bis, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, i medesimi Comitati di cui all'articolo 1-ter, comma 2, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui all'articolo 1-bis, comma 4, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.
Art. 1-quinquies. (Procedure di erogazione degli incentivi). - 1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 1-bis, comma 6, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.
2. I contributi di cui all'articolo 1-bis, commi 4 e 5, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
Art. 1-sexies. (Revoca dei contributi). - 1. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all' articolo 1-quater, comma 1, lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1-bis, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 1-bis.
Art. 1-septies. 1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli dall'1-bis all'1-sexies, si provvede utilizzando parzialmente le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) all'articolo 39, dopo il comma 14-undecies aggiungere il seguente:
14-duodecies-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
b) dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 05. Magnolfi, Gambini, Bersani, Agostini, Michele Ventura, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle


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imprese industriali). 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ed artigianale, come definite, rispettivamente, dagli articoli 2195, primo comma, e 2135 del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2004 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.
2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonché, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.
7. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sopprimere le parole da «Il Ministro dell'università» a «maggioranza italiana».
8. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 600 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento.
1. 08. Nicola Rossi, Agostini, Violante, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Michele Ventura, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Società di servizi dei sistemi produttivi locali). - 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali possono costituire, nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;


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b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
f) formazione professionale e manageriale;
g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h) logistica;
i) sicurezza;
l) sportello informativo.

2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.
3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.
4. Le Società di servizi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
5. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 09. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Attività di ricerca e sviluppo nei sistemi produttivi locali). - 1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al successivo comma 3, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;


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b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale;
c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitive.

2. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
3. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all' attività di ricerca.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti a Società di servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 010. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Processi di concentrazione nei sistemi produttivi locali). - 1. Le operazioni


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di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra aziende operanti all'interno dei sistemi produttivi locali sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 011. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Fondo per lo Sviluppo dell'innovazione). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui al successivo comma 8.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della Università e della Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.


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4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle Attività Produttive.
6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:
gli obiettivi generali dell'innovazione;
il vantaggio economico e le implicazioni commerciali; la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.
8. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica 9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:
a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all'articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati;
c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;
g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.

11. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui


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al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.
13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
14. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 10 lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
15. Qualora dall'esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandì a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 015. Martella, Sasso, Grignaffini, Tocci, Giulietti, Lolli, Chiaromonte, Capitelli, Carli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2). - 1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in


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corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'iva, e comunque in misura non superiore a 450.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450.000 euro nel triennio, si provvede nel seguente modo:
a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.
1. 016. Morgando, Michele Ventura, Pinza, Lettieri, Rizzo, Pistone, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali). - 1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 200 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 02. Magnolfi, Michele Ventura, Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Calzolaio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali). 1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio


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1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 200 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 07. Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Michele Ventura, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali). 1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita,rispettivamente, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 200 milioni di euro.
2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
1. 06. Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Michele Ventura, Gambini, Bersani, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Detrazioni per oneri). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:


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Art. 52-ter. 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 014. Grignaffini, Sasso, Martella, Capitelli, Tocci, Giulietti, Lolli, Chiaromonte, Carli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Detrazioni per oneri). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 curo, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, costituite in forma associata.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies introdurre il seguente:
14-quinquies. - 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 01. Gambini, Magnolfi, Michele Ventura, Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Calzolaio.


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ART. 2.
(Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione).

1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalità stabilite dal Ministro competente.
2. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Colucini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, dopo le parole: stabilite dal Ministro competente aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti espresso entro sessanta giorni dal deferimento.
2. 5. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: nei limiti del venti per cento con le seguenti: in misura non inferiore al trenta per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito;».
2. 7. Martella, Tocci, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Chiaromonte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono concesse, per le stesse finalità, autorizzazioni di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
2. 6. Grignaffini, Martella, Tocci, Capitelli, Chiaromonte, Sasso, Giulietti, Lolli, Carli.


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ART. 3.
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero).

Sopprimerlo.
3. 1. Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: dipendente o autonomo dei ricercatori aggiungere le seguenti: universitari e degli enti pubblici di ricerca;

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: vengono a svolgere con le seguenti: rientrano in Italia per svolgervi.
3. 11. Tocci, Martella, Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Sasso, Giulietti, Lolli, Carli, Oliverio.

Al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
3. 8. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Realacci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , e non concorrono fino alla fine del periodo.
3. 10.
Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: Gli stessi vantaggi fiscali sono estesi ai ricercatori di nuova assunzione residenti in Italia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. 13. Titti De Simone, Bulgarelli, Grignaffini, Colasio, Damiani.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca). - 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'innovazione è istituito un Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione,


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nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da Comitati Tecnico-Scientifici istituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati sono integrati da un rappresentante del Ministero dell'Innovazione, designato d'intesa con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies introdurre il seguente:
14-quinquies-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
3. 02. Magnolfi, Gambini, Bersani, Buglio, Nicola Rossi, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca nelle aree sottoutilizzate). - 1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della L.27 dicembre 2002, n.289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della L.488/1999, articolo27, comma Il, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies aggiungere il seguente:
14-quinquies-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
3. 03. Magnolfi, Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi).

1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di formazione professionale e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un'ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, del commercio, dei terziario, dell'artigianato e


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dell'agricoltura, presso i Ministeri rispettivamente delle attività produttive e dell'agricoltura, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi, nel presente articolo denominati «fondi».
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell'ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.
3. Alla gestione dei fondi concorrono, secondo le modalità individuate dai decreti di cui al comma 4, le organizzazioni dei datori di lavori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'agricoltura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, per ciascun fondo, le modalità di accesso ai fondi, nonché i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.
5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d'indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.
6. I fondi di cui al comma i sono finanziati attraverso un apposito «Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato «fondo intersettoriale». Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, laddove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo.
7. Ai fini del finanziamento del fondo intersettoriale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2004 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2005 fino al 2014 si provvede, fino a concorrenza degli importi, attraverso le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
9. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
3. 06. Morgando, Pinza, Lettieri, Colasio, Bimbi, Ruscon, Realacci, Carra, Volpini, Gambale.


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ART. 4.
(Istituto italiano di Tecnologia).

Sopprimerlo.
4. 12. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica).

1. Al fine di agevolare e qualificare la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale, è istituita, come fondazione, la Fondazione «Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica», di seguito denominato «ISST». L'ISST, opera in stretto e costante coordinamento con le Università, gli Enti di ricerca pubblici e privati, i Laboratori universitari, le Associazioni, le Fondazioni e i centri di ricerca, i Dipartimenti universitari, con le seguenti finalità:
a) definire un programma per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi innovativi, denominato Sistema Innovazione Ricerca Impresa Occupazione (SIRTO), con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione degli indirizzi generali dei Ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Salute, dell'Ambiente e della tutela del territorio, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni, di concerto con le parti sociali, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di innovazione tecnologica e di concorrenza;
b) istituire una rete permanente di collegamento tra centri di eccellenza nell'ambito della ricerca pubblica e privata e imprese che intendano sviluppare iniziative innovative di evidente rilievo tecnico-scientifico con prospettive di valorizzazione economica e sociale nel contesto di piani di sviluppo locale;
c) individuazione delle filiere tecnologiche in relazione alle vocazioni di sviluppo dei diversi territori e alle risorse disponibili nel campo dell' innovazione;
d) selezione dei livelli di eccellenza della ricerca pubblica e privata disponibili ad operare nelle filiere di cui alla lettera c);
e) individuazione e promozione degli attori imprenditoriali che intendano sviluppare iniziative produttive ad alto contenuto di innovazione;
f) valutazione, monitoraggio e individuazione delle fonti pubbliche e private di copertura del fabbisogno finanziario dei progetti ad alto contenuto di innovazione;
g) determinazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, nonché delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo, sviluppare servizi innovativi nei sistemi urbani e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in particolare nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) promozione e sostegno alla diffusione di innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine di valorizzare la flessibilità e l'adattabilità del sistema produttivo nell'utilizzo del capitale umano;
i) riordinare gli incentivi e le agevolazioni in materia di innovazione tecnologica, in funzione degli obiettivi definiti dai programma triennale (SIRIO) di concerto con i Ministri delle Attività produttive, dell'innovazione, dell'Istruzione, dell'Università


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della Ricerca Scientifica, della Salute, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni.

2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, l'ISST provvede altresì a definire metodologie e sistemi di «rating tecnologico» allo scopo di consentire un'efficiente analisi e valutazione delle tecnologie e dello stato della ricerca nei settori individuati dal piano SIRIO di cui al comma 1, lettera a), nonché di valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico ed internazionale di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di uno specifico settore produttivo.
3. L'ISST ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello «stato della tecnica» nelle diverse aree del paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.
4. L'ISST opera come «nucleo di valutazione degli investimenti innovativi» e offre servizi di assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, centrale e decentrata, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, nell'intento di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili sulle leggi nazionali di spesa e sui fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, l'ISST provvede a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.
5. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'istituto, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle Attività Produttive.
6. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.
7. Al fine di costituire il patrimonio dell'ISST, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 5, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 5, sono apportate modifiche allo statuto dell'istituto per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.
8. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'innovazione e delle Attività produttive, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori, Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attività della fondazione ISST in un periodo non superiore a due anni dalla sua istituzione ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.
9. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,


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Può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari.
10. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
11. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione ISST e ne costituiscono il patrimonio iniziale.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.
13. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'istituto.
14. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
4. 5. Colasio, Morgando, Bimbi, Volpini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. (Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica). - 1. Al fine di agevolare e qualificare la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale, è istituito l'«Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica», di seguito denominato «ISST». L'ISST opera in stretto e costante coordinamento con le Università, gli Enti di ricerca pubblici e privati, i Laboratori universitari, le Associazioni, le Fondazioni e i centri di ricerca, i Dipartimenti universitari, con le seguenti finalità:
a) definire un programma per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi innovativi, denominato Sistema Innovazione Ricerca Impresa Occupazione (SIRIO), con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione degli indirizzi generali dei Ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, della Salute, dell'Ambiente e della tutela del territorio, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni, di concerto con le parti sociali, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di innovazione tecnologica e di concorrenza;
b) istituire una rete permanente di collegamento tra centri di eccellenza nell'ambito della ricerca pubblica e privata e imprese che intendano sviluppare iniziative innovative di evidente rilievo tecnico-scientifico con prospettive di valorizzazione economica e sociale nel contesto di piani di sviluppo locale;
c) individuazione delle filiere tecnologiche in relazione alle vocazioni di sviluppo


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dei diversi territori e alle risorse disponibili nel campo dell'innovazione;
d) selezione dei livelli di eccellenza della ricerca pubblica e privata disponibili ad operare nelle filiere di cui alla lettera c);
e) individuazione e promozione degli attori imprenditoriali che intendano sviluppare iniziative produttive ad alto contenuto di innovazione;
f) valutazione, monitoraggio e individuazione delle fonti pubbliche e private di copertura del fabbisogno finanziario dei progetti ad alto contenuto di innovazione;
g) determinazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, nonché delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo, sviluppare servizi innovativi nei sistemi urbani e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in particolare nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) promozione e sostegno alla diffusione di innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine di valorizzare la flessibilità e l'adattabilità del sistema produttivo nell'utilizzo del capitale umano;
i) riordinare gli incentivi e le agevolazioni in materia di innovazione tecnologica, in funzione degli obiettivi definiti dal programma triennale (SIRIO) di concerto con i Ministri delle Attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'Università della Ricerca Scientifica, della Salute, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni.

2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, l'ISST provvede altresì a definire metodologie e sistemi di «rating tecnologico» allo scopo di consentire un'efficiente analisi e valutazione delle tecnologie e dello stato della ricerca nei settori individuati dal piano SIRIO di cui al comma 1, lettera a), nonché di valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico ed internazionale di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di uno specifico settore produttivo.
3. L'ISST ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello «stato della tecnica» nelle diverse aree del paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.
4. L'ISST opera come «nucleo di valutazione degli investimenti innovativi» e offre servizi di assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, centrale e decentrata, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, nell'intento di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili sulle leggi nazionali di spesa e sui fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, l'ISST provvede a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle Attività produttive e dell'innovazione definisce la composizione, le modalità organizzative e di funzionamento dell'Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica di cui al comma 1, nonché la remunerazione dei componenti in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro.


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Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione ISST e ne costituiscono il patrimonio iniziale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.
9. A favore dell'ISST, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'istituto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
4. 9. Tocci, Burlando, Colasio, Grignaffini, Pinotti, Agostini, Ventura, Gambini, Labate, Martella, Magnolfi, Bimbi, Carra.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. (Finanziamento straordinario delle Università). - 1. Alle università è attribuito un ulteriore stanziamento pari alle entrate derivanti dai commi seguenti.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilite con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.
4. Ai fini del comma 1, della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014, tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutai contratti.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
4. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Colucini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Oliverio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti:


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presso il Ministero della Pubblica Istruzione.
4. 3. Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: :La Fondazione si avvale di un numero limitato e selezionato di poli, diffusi sul territorio nazionale, di comprovata capacità scientifica ed esperienza nel campo del trasferimento tecnologico.
4. 10. Pinotti, Burlando, Labate, Rognoni, Mazzarello.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzato fino a: dirigenziali con le seguenti: si avvale di competenze professionali maturate nel management della ricerca a livello internazionale.
4. 11. Pinotti, Burlando, Labate, Rognoni, Mazzarello.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: di esperti fino a: ovvero.
4. 2. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Regole sull'appartenenza dei risultati della ricerca universitaria) - 1. Anche in deroga agli artt. 23 e 24 del regio decreto 29 giugno1939, n. 1127, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 70 prodotti agli articoli 12-bis e 12-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in attuazione dell'articolo 11, Paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, la determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari, è rimessa alle norme emanate dalle università nell'esercizio della propria autonomia.
2. Le università, provvedono, al fine di cui al comma 1, a disciplinare i rapporti con i propri dipendenti nonché con i terzi partecipano alle ricerche di cui al medesimo comma 1 attraverso l'instaurazione di un rapporto che prevede che se la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita alle università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua partecipazione ai proventi deve essere attribuita alle università in misura tale da dover conto delle risorse e degli impegni messi in opera da parte dell'ente pubblico. Resta fermo che il diritto ad essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta ai soli ricercatori.
3. Le università possono, altresì, prevedere un'ulteriore differenziazione nelle ipotesi che la ricerca sia svolta nell'ambito dell'attività accademica ovvero sia realiz zata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza e di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di altri strumenti normativi italiani o comunitari, nonché stabilire una apposita disciplina per i casi di eventuale estensione all'estero delle richieste di protezione della titolarità delle ricerche e dei relativi diritti.
4. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, comprese le garanzie per i ricercatori di cui al comma 2, si applicano anche ai risultati della ricerca realizzata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5 del presente articolo gli organi statutari delle Amministrazioni e degli enti interessati


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adottano le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 in conformità alle disposizioni ivi stabilite.
7. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui ai commi 5 e 6 potranno, altresì, assumere, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi, le determinazioni che consentano loro di dotarsi di strutture idonee a valorizzare le innovazioni di cui sono titolari o delle quali detengono una quota di partecipazione.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione o è stato acquisito il diritto di titolarità, limitatamente alle innovazioni per le quali non è previsto un deposito, in data successiva all'adozione delle determinazioni di cui ai comma da 1 a 6.
4. 02. Cialente, Tocci, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Oliverio.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Domanda e offerta di innovazione). - 1. Entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituiscono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il registro delle imprese che richiedono progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale. Le Camere di commercio istituiscono altresì il registro dei proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico-tecnologico, di interesse economico e sociale nell'ambito della produzione di beni e di servizi.
2. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento, secondo tecniche informatiche, dei registri di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità per tutte le imprese e i proponenti iscritti, garantendo l'aggiornamento e la tempestività dell'informazione sulla domanda e offerta di innovazione su tutto il territorio nazionale.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'innovazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo, ed in particolare:
a) la disciplina della rete informativa tra imprese e proponenti progetti innovativi di ricerca;
b) le disposizioni per garantire la riservatezza delle domande e delle offerte di innovazione e in generale sulle notizie di carattere tecnico, economico, statistico ed amministrativo fornite dalle imprese e dai proponenti per l'accesso ai registri;
c) la misura dei contributi e dei proventi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e c), della legge 19 dicembre 1993, n. 580.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies aggiungere il seguente:
14-quinquies. - 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
4. 01. Magnolfi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.


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Capo II
INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE

ART. 5.
(Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni).


Sopprimerlo.
Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter. - 1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
5. 71. Morgando, Pinza, Lettieri, Rizzo, Pistone, Zanella.

Sopprimerlo.
Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
5. 2. Russo Spena, Giordano.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2.550 milioni di euro all'anno 2004 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
5. 64. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. (Nuovo assetto della Cassa depositi e prestiti). - 1. Con decorrenza 1o gennaio 2004 la Cassa depositi e prestiti è regolata dal presente articolo.
2. La Cassa depositi e prestiti è una amministrazione dello Stato dotata di una propria personalità giuridica. La Cassa depositi e prestiti ha proprio ordinamento, anche del personale, organizzazione, patrimonio e bilancio separati da quelli dello Stato.


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3. La Cassa depositi e prestiti svolge le seguenti attività e servizi di interesse economico generale:
a) accettazione e costituzione di depositi amministrativi e giudiziari;
b) raccolta di risparmio tramite il circuito postale;
c) esercizio del credito, sotto qualsiasi forma, nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali territoriali e di altri soggetti pubblici indicati da legge dello Stato;
d) gestire fondi e svolgere attività per conto di altre amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti.

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire società per azioni per operare, secondo le normative comunitarie e di settore, nei confronti di soggetti di diritto privato, che operino nei servizi pubblici o effettuino interventi di pubblica utilità o per esercitare attività strumentali o accessorie alla realizzazione dei fini istituzionali. La Cassa depositi e prestiti detiene almeno la maggioranza del capitale di tali società. I bilanci delle società controllate di cui al presente comma dovranno essere consolidati nel bilancio della capogruppo Cassa depositi e prestiti.
5. Il fondo di dotazione al 31 dicembre 2003 costituisce il capitale della Cassa depositi e prestiti; esso viene incrementato annualmente con i quattro decimi dell'utile netto dell'esercizio, ai sensi del successivo comma 33.
6. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa depositi e prestiti si avvale:
a) del proprio capitale;
b) dei fondi provenienti da depositi amministrativi e disposti dall'autorità giudiziaria;
c) dei fondi provenienti dai libretti di risparmio postale e dai buoni fruttiferi postali, dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344 e da altri prodotti finanziari;
d) dei fondi provenienti dall'assunzione di prestiti;
e) di ogni altro fondo non avente specifica destinazione.

7. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste Italiane S.p.A. per la raccolta del risparmio sotto forma di libretti e di buoni, di cui al precedente comma lettera c); può inoltre avvalersi delle stesse poste italiane, di banche e di intermediari finanziari vigilati, per il collocamento di obbligazioni o altri prodotti finanziari emessi dalla Cassa medesima.
8. Le caratteristiche e le condizioni relativi ai titoli di credito ed alle loro emissioni sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
9. Alla Cassa depositi e prestiti si applicano le disposizioni vigenti relative alla pubblicità, trasparenza ed alle comunicazioni periodiche in materia di raccolta di capitali o di risparmio.
10. I fondi rimborsabili raccolti dalla Cassa sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
11. La Cassa depositi e prestiti impiega le proprie disponibilità in:
a) mutai ai soggetti di cui al precedente articolo 3, lettera e);
b) acquisto di titoli, obbligazioni ed altri strumenti finanziari, emessi o garantiti dai soggetti da essa finanziabili o controllati, dagli Stati membri della Comunità europea, da istituzioni finanziarie e creditizie nonché da enti ed organismi pubblici comunitari o internazionali;
c) aperture di credito temporanee allo Stato ed alle Regioni e province autonome;
d) depositi fruttiferi presso la Tesoreria dello Stato.

12. I tassi di interesse da applicare alle operazioni di mutuo, sono determinati in


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base a parametri oggettivi individuati con deliberazione del Consiglio di amministrazione; la Cassa è tenuta a dare la massima pubblicità degli stessi al fine di consentire ai mutuatari la scelta più conveniente, dopo l'esperimento delle procedure di evidenza pubblica.
13. Sono organi della Cassa depositi e prestiti:
a) il presidente del consiglio di amministrazione;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.

14. Il presidente del consiglio di amministrazione è il Ministro dell'economia e delle finanze.
15. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze può nominare annualmente o per la durata in carica degli amministratori, un suo delegato, con le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.
16. Il presidente, ha la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti, convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.
17. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio verrà presieduto dal consigliere più anziano tra i membri di diritto.
18. Il consiglio di amministrazione di 9 membri, è così composto:
a) dal presidente;
b) dal ragioniere generale dello Stato;
c) dal direttore generale del Dipartimento del tesoro;
d) dal direttore generale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;
e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze;
f) da tre esperti scelti da teme presentate dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'ANCI in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni; quali membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

19. I membri di nomina ministeriale restano in carica per la durata di quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; sono rinnovabili una sola volta e ad essi si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
20. Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di indirizzo e di gestione per il raggiungimento dei fini Istituzionali; il Consiglio nomina tra i membri di cui al precedente comma 18, punto e) un consigliere delegato, determinandone i poteri (il consiglio può nominare anche un comitato esecutivo composto, dal presidente, dall'amministratore delegato, da tre membri scelti rispettivamente tra i quelli di diritto, tra gli esperti ministeriali e tra quelli designati dalle Autonomie.)
21. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione:
a) la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei tassi attivi e passivi;
b) la creazione di società controllate ai sensi del secondo comma del precedente articolo 3 ed i criteri per il loro coordinamento. Il Consiglio, dopo avere deliberato la costituzione di società controllate, deve ottenere un parere da parte della conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dell'UPI e dell'ANCI sulla costituzione stessa;
c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni societarie;
d) l'approvazione del regolamento del personale, delle relative piante organiche e dell'ordinamento dei servizi e degli uffici;
e) la nomina e la revoca dei dirigenti;
f) l'approvazione degli accordi sindacali;
g) l'approvazione del rendiconto annuale;


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h) l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari;
i) la concessione di finanziamenti di importo superiore a 50 milioni di euro.

22. Il consiglio di amministrazione è assistito da una segreteria, composta da un segretario capo, scelto tra i dirigenti, e da un segretario; i verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono redatti e conservati a cura della segreteria e sottoscritti dal presidente e dal segretario capo.
23. I compensi spettanti al presidente delegato, ai consiglieri, all'amministratore delegato ed ai segretari sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
24. In caso di impedimento, i membri di diritto di cui al comma 18 lettere b), c) e d) possono farsi sostituire nelle riunioni di consiglio, da dirigenti dei rispettivi dipartimenti con delega scritta.
25. Il Consigliere delegato esercita i poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione, sovrintende al personale ed è responsabile della gestione dell'Istituto.
26. In caso d'urgenza, il consigliere delegato, sentito il presidente del consiglio di amministrazione può adottare qualsiasi provvedimento nell'interesse dell'Istituto, ad esclusione delle materie di cui alle lettere da a) a g) del precedente comma 21, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.
27. Il collegio dei revisori è composto da:
a) un presidente di Sezione della Corte dei Conti, con funzioni di presidente;
b) un dirigente generale del dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
c) un revisore, iscritto all'albo dei revisori contabili, in rappresentanza degli enti locali, scelto tra una tema di nomi proposta congiuntamente dall'UPI e dall'ANCI.

28. I revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, restano in carica per la durata di quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi sono rinnova bili una sola volta. Per il periodo di permanenza nella carica, i revisori di cui alle precedenti lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni.
29. Con lo stesso decreto, viene stabilito il compenso spettante al Presidente ed ai componenti il collegio.
30. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'attività della Cassa depositi e prestiti a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni.
31. Il bilancio, cui si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 2423 - 2435 c.c., è redatto per esercizio solare e dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
32. Il bilancio con la relazione della Corte dei Conti, di cui al successivo comma 40, viene allegato al rendiconto generale dello Stato dell'esercizio cui si riferisce.
33. Gli utili annuali, al netto di eventuali accantonamenti per la costituzione di particolari fondi per rischi ed oneri, vanno attributi:
a) per il 20\line al fondo di riserva;
b) per l'80\line ad incremento del capitale.

34. Gli utili conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti, in quanto amministrazione dello Stato, non sono soggetti ad imposizione fiscale statale o locale.
35. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio ordinamento del personale, approvato dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle intese e della contrattazione con le organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 10\line del personale in servizio.
36. La determinazione della pianta organica è attribuita al Consiglio di amministrazione.


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37. Nel limite massimo del 20\line del numero dei dirigenti previsti dalla pianta organica, la Cassa è autorizzata a stipulare contratti a tempo determinato, non rinnovabili, per un periodo non superiore a cinque anni, con esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attività della Cassa. Gli esperti non potranno assumere la direzione delle unità amministrative previste dall'ordinamento. I compensi degli esperti sono fissati dai Consiglio di amministrazione, su proposta del consigliere allegato.
38. Il trattamento economico del personale della Cassa depositi e prestiti, anche con qualifica dirigenziale, è determinato in base alla contrattazione con le organizzazioni sindacali rappresentative come indicato al primo comma.
39. Tutte le spese per il personale fanno integralmente carico al conto economico della Cassa depositi e prestiti.
40. La Corte dei conti sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio e della relazione del Collegio dei revisori, riferisce al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, sulla gestione e sull'attività della Cassa depositi e prestiti.
41. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei mutai concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sulle disponibilità esistenti in conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni ed altri impedimenti.
42. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori, non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi.
43. Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli; la nullità può essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.
44. Sino a quando il Consiglio di amministrazione non avrà provveduto alle deliberazioni relative al nuovo ordinamento, continuano a trovare applicazione le regolamentazioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
45. Relativamente agli organi, i Consiglieri di amministrazione, i Revisori ed il Direttore generale, continueranno a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi amministratori.
46. A seguito della riorganizzazione dei servizi, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare il trasferimento presso altre strutture ministeriali, previe necessarie intese, o favorire l'esodo volontario ricorrendone i requisiti, dei dirigenti che non troveranno utile collocazione nel nuovo organigramma.
47. Sono abrogate la legge 13 maggio 1983, n. 197, il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 ed ogni altra disposizione che riguardi l'attività ordinaria della Cassa e le disposizioni comunque incompatibili con la presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, no 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
5. 38. Agostini, Violante, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 1, dopo le parole: per azioni aggiungere le seguenti: interamente pubblica.
5. 3. Russo Spena, Giordano.


Al comma 1 dopo le parole:
e conserva aggiungere le seguenti: il regime giuridico.
5. 30. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al primo comma dell'articolo 3 del regio decreto n. 453 sono soppresse le parole: «tre consiglieri di Stato ed un


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consigliere della Corte dei Conti» e sono abrogati i successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo.
1-ter. Il Presidente della CDP S.p.A. e, ove nominato, l'amministratore delegato, riferiscono trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'andamento della «gestione separata» della CDP S.p.A.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i due mesi successivi all'approvazione del bilancio, presenta alla Commissione stessa i risultati gestionali, riferendo sugli indirizzi seguiti e sull'attività svolta dalla CDP S.p.A.; la Commissione trasmette al Parlamento il bilancio della CDP S.p.A. in allegato ad una propria relazione sulla gestione della società.

Conseguentemente sopprimere il comma 16.
5. 32. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aggiungere le seguenti: i comuni.
**5. 63. (ex 5. 63 e 5. 45) Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Agostini.

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aggiungere le seguenti: i comuni.
**5. 31. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, sopprimere le parole: o privati.
*5. 8. Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, sopprimere le parole: o privati.
*5. 18. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 4. Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, dopo le parole: delle finanze aggiungere le altre: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.
** 5. 5. Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.
** 5. 56. Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 3, sopprimere le parole: di natura non regolamentare;

Dopo le parole: presente decreto, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
5. 46. Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 3, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: adottato secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. 25. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: , anche in deroga alla normativa vigente.
5. 23. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 3, lettera b) sopprimere dalle parole: , anche in deroga agli articoli fino a: 27 dicembre 2002, n. 289.
5. 24. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: del Presidente fino a: e delle finanze con le seguenti: emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. 26. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 4, sopprimere le parole: di natura non regolamentare

Conseguentemente, al medesimo comm,a dopo le parole: delle Finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
5. 47. Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di amministrazione e del collegio sindacale, con le seguenti: di sorveglianza, fatti salvi i membri di cui al secondo periodo del comma 4-bis.

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. adotta il modello gestionale «dualistico» di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile. Il consiglio di sorveglianza è integrato dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del Dipartimento del tesoro e da tre esperti scelti da terne presentate dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'AINCI in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni. Spetta alla competenza del consiglio di sorveglianza la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei criteri generali di determinazione dei tassi attivi e passivi, ogni decisione di scorporo e costituzione di società e l'acquisto e vendita di partecipazioni societarie.
5. 53. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. adotta il modello gestionale «dualistico» di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile. Il consiglio di sorveglianza è integrato dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del Dipartimento del tesoro e da tre esperti scelti da terne presentate dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'AINCI in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni. Spetta alla competenza del consiglio di sorveglianza la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei criteri generali di determinazione dei tassi attivi e passivi, ogni decisione di scorporo e costituzione di società e l'acquisto e vendita di partecipazioni societarie.
5. 33. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Una quota degli utili della Cassa Depositi e prestiti s. p. a., da determinarsi con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinata a finanziarie uno specifico fondo da distribuirsi tra i comuni ad alta densità abitativa, per l'integrazione all'affitto per le famiglie socialmente più deboli.
5. 36. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis: Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP s.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d), e f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983 n. 197. Lo statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono quanto previsto nel presente comma.

Conseguentemente sopprimere il comma 10.
* 5. 15. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP s.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d), e f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983 n. 197. Lo statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono quanto previsto nel presente comma..

Conseguentemente sopprimere il comma 10.
* 5. 48. Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e prestiti s. p. a. dei rappresentanti, con funzione di amministratore, indicati alle lettere c), d), ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono quanto previsto nel presente comma.
5. 17. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 6 sopprimere le parole: del Titolo V.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: previste per, fino alla fine del comma, con le seguenti: tenendo presente la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.
5. 37. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani, Pinza, Morgando.

Al comma 6, sopprimere le parole da: tenendo presenti fino alla fine del comma.
5. 39. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, alla lettera a), sopprimere le parole: e gli organismi di diritto pubblico.
5. 28. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: dall'emissione di titoli


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Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere le parole: e da altre operazioni finanziarie.
5. 13. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, alla lettera a), sopprimere le parole: che possono essere.
5. 27. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, alla lettera a), sostituire le parole: che possono essere assistiti con le seguenti: non assistiti.
5. 22. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7 lettera a), dopo le parole: finanziarie, che, aggiungere la seguente: non.
5. 12. (ex 5. 12 e 5. 14) Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) la ristrutturazione del debito degli Enti locali con estinzione totale e parziale delle residue quote capitali dei mutuo in corso, fino ad una durata massima di trenta anni ai tassi di mercato, se richiesta degli enti debitori, a condizione che non si trovino in stato di dissesto finanziario.
5. 35. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La CDP SpA garantisce l'offerta di credito nel settore delle opere ordinarie degli enti locali e nel settore dei servizi pubblici locali. Infrastrutture SpA è preposta esclusivamente al finanziamento delle grandi opere di interesse nazionale.
5. 34. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Sopprimere dal comma 8 fino alla fine dell'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
5. 11. Russo Spena, Giordano.

Al comma 8 sopprimere le parole: e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie.
5. 19. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.
5. 54. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913 n. 453 sono soppresse le parole: «tre consiglieri


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di Stato ed un consigliere della Corte dei Conti» e sono abrogati i successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo.
9-ter. Il presidente della CDP S.p.A. e, ove nominato, l'amministratore delegato, riferiscono trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'andamento della «gestione separata» della CDP S.p.A.
9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i due mesi successivi all'approvazione del bilancio, presenta alla Commissione stessa i risultati gestionali, riferendo sugli indirizzi seguiti e sull'attività svolta dalla CDP S.p.A. in allegato ad una propria relazione sulla gestione della società.

Conseguentemente sopprimere il comma 16.
5. 50. Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 11, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

Conseguentemente sopprimere la lettera c).
5. 55. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 11, sostituire le parole: con propri decreti con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
5. 49. Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.


Al comma 11, sostituire le parole:
di natura non regolamentare con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
5. 16. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 11, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: adottato secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. 29. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:
16. È istituita una Commissione parlamentare di vigilanza, di seguito denominata «Commissione», sulla CDP S.p.A.
16-bis. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Per ciascun parlamentare componente effettivo della Commissione è nominato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di dimissioni, di incarico di Governo o di cessazione del mandato parlamentare. La Commissione e' presieduta, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.
16-ter. La nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
16-quater. La Commissione è rinnovata integralmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera, sono rinnovati esclusivamente i membri appartenenti alla medesima. Essa esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.
16-quinquies. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione predispone il proprio regolamento interno che è emanato di intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza. Il regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione.


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16-sexies. La Commissione:
a) vigila sulla adeguatezza statutaria, sul sistema di amministrazione e di controllo adottato e sull'andamento gestionale e contabile della CDP S.p.A.;
b) verifica che la società svolga la propria attività nel rispetto della legislazione vigente e dello statuto;
c) verifica che gli organi della società svolgano le funzioni ad essi attribuite in modo da assicurare una adeguata redditività e una corretta gestione, nel rispetto della legislazione vigente;
d) verifica che la destinazione delle risorse della società sia conforme alla legislazione vigente e allo statuto;
e) verifica che la gestione del patrimonio dello Stato trasferito alla società ai sensi del comma 3, lettera b) sia ispirata a principi di valorizzazione dello stesso;
f) verifica l'adozione e l'efficacia dei provvedimenti in materia di vigilanza prudenziale e di comunicazioni alla Banca d'Italia vigenti nei confronti di CDP S.p.A. ai sensi del comma 6.

16-septies. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione può:
a) chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze di riferire in ordine alle attività di vigilanza e di indirizzo ad esso attribuite dal presente articolo;
b) chiedere agli organi sociali di CDP S.p.A. di riferire in merito alla gestione sociale.

16-octies. Nello svolgimento della sua attività la Commissione può svolgere audizioni degli organi delle società, ivi compresi i soggetti incaricati del controllo contabile, di rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, e di ogni altro soggetto, pubblico o privato, che ritenga opportuno.
16-nonies. La Commissione presenta una relazione alle Camere annualmente, e in ogni altro caso lo ritenga opportuno, sull'attività svolta.
5. 42. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 16, dopo la parola: spa, aggiungere le seguenti: e di una relazione della Corte dei Conti redatta sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio e della relazione del Collegio dei revisori.
5. 51. Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 17, sostituire le parole da: si svolge fino alla fine del comma con le seguenti: rimane invariato.
5. 20. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 18.
* 5. 6. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 18.
* 5. 21. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 20, sopprimere il secondo periodo.
5. 41. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 20, terzo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
5. 40. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.


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Sostituire il comma 26 con il seguente:
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed è disciplinato dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato e dalla contrattazione collettiva che ne definisce il settore di collocazione. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico e normativo meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso sono salvaguardati eventuali trattamenti economici e normativi più favorevoli. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro centoventi giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, nell'ambito della pubblica amministrazione e con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento prioritario all'ambito territoriale in cui insistono gli uffici della Cassa depositi e prestiti. Il personale trasferito è inquadrato, in base al livello posseduto al momento del trasferimento e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, compreso il trattamento economico previsto dal biennio economico 2002/2003, riassorbibile, pari alla differenza Ira la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL e dal Contratto collettivo integrativo, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Al personale trasferito il servizio prestato presso la CDP è riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio utile presso l'amministrazione ricevente. Entro cinque armi dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.A. può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. Al personale che richiede il reinquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione il periodo di servizio prestato antecedentemente alla CDP prima della sua trasformazione ed il periodo compreso dalla data di trasformazione alla data di reinquadramento è considerato servizio utile a tutti gli effetti presso l'amministrazione ricevente ed al suddetto personale si riconosce l'esercizio della opzione per il regime pensionistico e tutto quanto previsto dal presente comma. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti


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in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Il presente comma, in quanto compatibile, si applica anche al personale dell'area dirigenziale.
5. 57. Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 26, primo periodo, sostituire la parola: privato con le seguenti: del suddetto personale alla data del 30 settembre 2003.
5. 7. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 27.
5. 9. Russo Spena, Giordano.

Al comma 27, primo periodo, dopo le parole: Infrastrutture SpA aggiungere la seguente: non.
5. 10. Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sulle disponibilità esistenti in conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni ed altri impedimenti. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori, non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi. Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli; la nullità può essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.
5. 52. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Capo III
MADE IN ITALY; COMPETITIVITÀ; SVILUPPO

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. (Incentivi per l'aggregazione ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese). - 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività: a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico; b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione; c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro; d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese; e) cablaggio dei Sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione; f) formazione professionale e manageriale; g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi; h) logistica; i) sicurezza; l) sportello informativo. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti. Le Società di servizi di cui al presente articolo possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche dalle relative Associazioni di categoria e da Enti locali con partecipazioni non superiori all'1 per cento.
2. Le Società di servizi di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.


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3. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.
4. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.
5. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura: a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale; b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
6. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono: a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca; c) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza; e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca; f) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.
7. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Le agevolazioni previste dal comma 4 del presente articolo sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero alle Società di cui al comma 1 del presente articolo anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito di dette convenzioni, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;


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e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
5-bis. 01. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'Antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zunino.


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Capo III
MADE IN ITALY, COMPETITIVITÀ, SVILUPPO

ART. 6.
(Trasformazione della SACE in società per azioni).

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. 12. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani.

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.
6. 11. Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: in deroga fino a: non regolamentare con le parole: ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. 13. Michele Ventura, Agostini.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola: può con le seguenti: deve, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
6. 1. Russo Spena, Giordano.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole da: o costituendo fino alla fine del terzo periodo.
6. 2. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 14.
6. 3. Russo Spena, Giordano.

Al comma 19, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
25. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
6. 4. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Agevolazioni fiscali).

1. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi


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lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.
6. 01. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Michele Ventura, Innocenti, Magnolfi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme anticontraffazione e sanzioni).

1. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e «prodotto interamente realizzato in Italia», istituite per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario, è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili.
2. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.
3. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:
a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;
1) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia;
2) espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

4. Qualora, a seguito dei controlli anticontraffazione, sia accertato che, imprese o Società di servizi costituite da imprese eventualmente autorizzate alla gestione del marchio «prodotto italiano di qualità» o del marchio «prodotto interamente realizzato in Italia», pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, è revocato il credito d'imposta nella misura del 100 per cento riconosciuto alle medesime per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio, a partire dalla data di utilizzo del marchio.
5. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:
e) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
d) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 7.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,2 per cento.
6. 02. Bersani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Magnolfi.


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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Tracciabilità dei prodotti).

1. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.
2. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
3. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i compartì produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.
4. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 6.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.
6. 03. Gambini, Nicola Rossi, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Innocenti, Magnolfi, Michele Ventura, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela della qualità dei prodotti italiani).

1. Al fine di identificare i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia è istituito il marchio «Integralmente Italiano», di proprietà dello Stato italiano.
2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, ancorché con utilizzo di materie prime o semilavorati grezzi di importazione.
3. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è istituito il marchio «Qualità Italia», di proprietà dello Stato italiano.
4. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l'individuazione dei prodotti di cui al comma 3, con riferimento alle diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle fasi di lavorazione che generano valore aggiunto in ragione delle caratteristiche di professionalità e di creatività del processo produttivo.
5. Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione dell'uso dei marchi di cui ai commi 1 e 3, prevedendo in particolare che:


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a) la richiesta di utilizzo del marchio sia accompagnata da certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche del prodotto, corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di lavoro, rispetto dei contratti collettivi nazionali, di contribuzione fiscale e previdenziale e da un'attestazione che escluda l'impiego di minori nella produzione e garantisca il rispetto della normativa vigente in materia ambientale;
b) per i prodotti di cui all'articolo 1, la richiesta di utilizzo dei marchi sia accompagnata dalla certificazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano;
e) i marchi siano apposti esclusivamente sul prodotto finito con modalità atte a rendere immediata e comprensibile l'informazione per il consumatore;
d) il marchio di cui all'articolo 2 possa essere altresì apposto sui prodotti finiti, anche non destinati al consumo finale, realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. Il decreto di cui al comma 5 individua altresì le caratteristiche dei semilavorati grezzi di cui al comma 2, con riferimento ai distinti settori produttivi.
7. I marchi di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti. Il Ministero delle attività produttive può autorizzare al rilascio dei marchi gruppi di imprese facenti pane di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della citata legge n. 317 del 1991 ovvero di specifiche filiere produttive, che a tal fine si associno, anche in forma consortile.
8. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sui mercato italiano, è promossa l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale etichettatura deve comunque evidenziare il paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole dell'Unione europea in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti.
9. Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi di cui al comma 8, il produttore fornisce altresì informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.
10. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le procedure per il rilascio dell'etichettatura di cui ai commi 8 e 9 e le modalità per i relativi controlli. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere presso gli operatori e presso il pubblico i criteri di etichettatura previsti dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai medesimi criteri. Dal decreto di cui al precedente periodo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. Le imprese interessate attestano ogni due anni, tramite autocertificazione da depositarsi presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il permanere dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui ai commi 1 e 3. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato i marchi l'eventuale venir meno dei relativi requisiti ed a cessare contestualmente l'utilizzo del marchio.
12. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite istituti e consorzi di certificazione da esse


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individuati, effettuano controlli a campione sulle imprese che utilizzano i marchi di cui ai commi 1 e 3 ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.
13. Il Ministero delle attività produttive può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui ai commi 1 e 3, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fitti dei conseguenti accertamenti, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero al gruppo di imprese facente parte di un distretto industriale, di cui al comma 7, che abbia rilasciato il marchio.
14. Nel caso in cui i controlli di cui ai commi 12 e 13 facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo dei marchi di cui ai commi 1 e 3, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero il gruppo di imprese che abbia rilasciato il marchio, revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive. Nelle more degli accertamenti l'utilizzo del marchio può essere inibito a titolo cautelare.
15. Il Ministero delle attività produttive provvede a rendere nota al pubblico la revoca del marchio disposta ai sensi dei comma 14 tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.
16. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso dei marchi di cui ai commi 1 e 3 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo dei marchi prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.
17. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo dei marchi di cui ai commi 1 e 3.
18. L'uso illecito dei marchi di cui alla presente legge è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.
19. A decorrere dall'anno 2004, il Ministero delle attività produttive predispone campagne annuali di promozione dei marchi di cui ai commi 1 e 3 sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.
20. Il Ministero delle attività produttive promuove altresì la registrazione dei marchi di cui alla presente legge presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40 del 1994 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.
21. Per il sostegno delle campagne promozionali di cui al comma 19 sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
22. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dai marchi di cui alla presente legge con le regioni, i comuni e le camere di commercio interessati. Per l'attività di promozione dei singoli prodotti attuata dalle imprese è concesso un credito d'imposta nella misura massima del 65 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'esercizio 2003 a valere sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che a tal fine è incrementato di 50 milioni di euro. L'agevolazione è concessa secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle


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attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della disciplina comunitaria sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'ambiente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso del consorzi di imprese di cui al comma 7, il credito di imposta è pari all'85 per cento delle spese sostenute.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2004, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 100 milioni di euro.
6. 05. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Tutela del
Made in Italy e norme anticontraffazione).

1. È istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei princìpi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.
3. È altresì istituito il marchio full made in Italy per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei princìpi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.
5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del «prodotto italiano di qualità» e fuil made in Italy e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.


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6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.
7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.
8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.
9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.
11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.
12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili.
13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.
14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di: a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti; b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.
15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio full made in Italy, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.
16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:
a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.


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17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 19.
19. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6. 06. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Innocenti, Magnolfi.

ART. 7.
(Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie).

Al comma 1, sostituire le parole da: di società fino alla fine del comma con le seguenti: della persona fisica, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona fisica, società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica.
7. 1. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

ART. 8.
(Ruling internazionale).

Sopprimerlo.
8. 1. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.


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ART. 9.
(Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA).

Sopprimerlo.
9. 2. Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «prestazioni alberghiere» fino a: «mense aziendali, a» sono soppresse.
1-ter. All'articolo 19-bis 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«h) l'importo relativo alla ricettività ed alle attività connesse all'ospitalità alberghiera è ridotta al 6 per cento».
1-quater. Ai fini della copertura dei maggiori oneri recati dai commi 1-bis e 1-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, fino a concorrenza degli importi necessari.
9. 1. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Detrazioni per oneri).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione;».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
9. 02. Magnolfi, Gambini, Nicola Rossi, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Innocenti, Michele Ventura.


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ART. 10.
(Attestazione dei crediti tributari).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli anni 2004 e 2005, il limite di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è fissato in 400 mila euro.
1-ter. I contribuenti che vantino nei confronti dell'erario crediti di imposta a titolo di IRPEF, IRPEG e IVA, relativi a periodi di imposta per i quali siano scaduti i termini di accertamento e di cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ricevuto rimborso, possono, previa presentazione dell'istanza di cui al comma 1-quater, compensare tali crediti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui al presente comma, il limite di cui al comma 1-bis è stabilito in 600 mila euro.
1-quater. Per avvalersi della facoltà di cui al comma 1-ter, i contribuenti interessati presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per effettuare le dovute comunicazioni all'Agenzia delle entrate.
1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti da emanare entro il 31 marzo 2004 ad aumentare l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere recato dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.
10. 2. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nel caso di versamenti di tributi locali eseguiti erroneamente dai contribuenti ad enti locali errati, il concessionario della riscossione o il soggetto abilitato alla riscossione delle entrate procede alla corretta attribuzione delle somme, previa semplice richiesta da parte del soggetto passivo, senza alcuna ulteriore autorizzazione degli enti in questione.
10. 1. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.


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ART. 11.
(Premio di quotazione in borsa).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 31, 32-
bis, e 41.

dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - 1. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti funzioni della vita umana:
a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
b) impossibilità di deambulazione;
c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
d) impossibilità alla assunzione di cibo;
e) impossibilità a lavarsi;
f) impossibilità a vestirsi.

2. È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2004 e 2005 e a 8 milioni di euro per l'anno 2006, derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 21-bis del decreto, si provvede con le maggiori risorse derivanti dalla soppressione, in sede di conversione, degli articoli 11, 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 32-bis e 41 del decreto medesimo.
11. 10. (ex 21. 06.) Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Battaglia, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: ridotta al 20 per cento con le seguenti: aumentata al 60 per cento.
11. 2. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: ridotta al 20 per cento con le seguenti: elevata al 45 per cento.
11. 8. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, sostituire la parola: 30 con la seguente: 10.
11. 3. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese).

1. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni


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superiori al 31 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
11. 01. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'Antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zani, Zunino.


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ART. 12.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Strumenti finanziari per le piccole e medie imprese).

1. Si definiscono «Società private di partecipazione» le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito venga destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.
2. Le Società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni:
a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni;
b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili, cooperative a mutualità non prevalente;
c) acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di ftisione, scissione e altre operazioni straordinarie;
d) prestiti partecipativi convertendi.

3. Le Società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato di 1 milione di euro. Le Società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, del regolamento della Commissione per le società e la borsa n. 11522.
4. Alle Società private di partecipazione, che operano in conformità del presente decreto, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle Società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5. Ai fini del presente decreto si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla Società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'ìmpresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa. Ai fitti delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.
6. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del


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presente decreto, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20 per cento.
7. L'atto costitutivo delle Società private di partecipazione deve prevedere una durata della Società non superiore a 10 anni e prorogabile per non più di 2 anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.
8. Alle Società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23 per cento del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. Il credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla Società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della società stessa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
12. 4. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zani, Zunino.

Al comma 2, sostituire la parola: 800 con la seguente: 300.
12. 1. (ex 12. 1, 12. 2 e 12. 3) Russo Spena, Franco Giordano.


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ART. 13.
(Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi).

Al comma 1, sostituire le parole da: in tutto o in parte fino a: nel settore finanziario con le seguenti: dalla compagine sociale per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie.
13. 49. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 2, sostituire la parola: strumentali con le seguenti: complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie.
13. 50. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sopprimere i commi 9, 10 e 11.
13. 17. Russo Spena, Giordano.

Al comma 12, dopo le parole: 100 mila euro aggiungere le seguenti: ed a 50 mila euro per i confidi operante nel settore agricolo.
13. 5. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i confidi operanti nel settore agricolo, il numero delle imprese e l'ammontare dei finanziamenti garantiti necessari per la costituzione di fondi di garanzia interconsortile, vengono stabiliti rispettivamente in 5 mila imprese e 100 milioni di euro.
13. 4. Rava, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi di gestione al lordo del contributo stesso.
13. 3. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: a 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo.
*13. 14. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo.
*13. 51. (ex 13. 51 e 13. 110) Paola Mariani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo.
*13. 77. Morgando, Vernetti, Pinza.


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Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 per mille con le seguenti: 0,1 per mille.
13. 31. (ex 13. 31 e 13. 52.) Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: delle garanzie complessivamente erogate.
13. 53. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sopprimere il comma 23.
13. 54. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi di gestione al lordo del contributo stesso.
13. 2. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggeri, Monaco.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contribuio.
13. 12. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 per mille con le seguenti: 0,1 per mille.
13. 30. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 25, primo periodo, dopo le parole: è conferito aggiungere le seguenti: , a partire dal 1o gennaio 2006,
13. 13. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Sostituire il comma 28 con il seguente:
28. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane.
13. 55. (ex 13.53) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sopprimere i commi 29, 30, 31, 32 e 33.
13. 18. Russo Spena, Giordano.

Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. La Banca d'Italia fissa criteri specifici relativi alla competenza territoriale con riguardo alla attività di garanzia collettiva dei fidi, tenendo conto dell'esigenza di consentire un'operatività determinata, secondo criteri prudenziali, sulla base dell'ubicazione delle imprese socie.
13. 56. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sostituire il comma 32 con il seguente:

32. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari


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che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.
13. 57. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 37, aggiungere, in fine, le parole: e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
13. 58. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sopprimere i commi 38, 39, 40 e 41.
13. 19. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 43.
13. 20. Russo Spena, Giordano.

Al comma 45, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai confidi costituiti come società cooperative si applica la legislazione fiscale prevista per le cooperative.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
13. 64. Cazzaro.

Al comma 52, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
13. 1. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Monaco.

Al comma 52, dopo le parole: in forma cooperativa aggiungere le seguenti: o di consorzi.
13. 59. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sopprimere il comma 53.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, leparole: «fra il 3,5 e il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «il 3,5 e il 7,5».
13. 21. Russo Spena, Giordano.


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Al comma 54, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci finanziatori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo il della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
13. 65. Cazzaro.

Al comma 55, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
13. 16. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 55, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici.
13. 60. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. Le limitazioni del comma 55 non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino tra le materie di esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome.
13. 61. Gambini, Bersani.

Sostituire il comma 57 con il seguente:
57. Per il periodo di cinque anni dalla di entrata in vigore del presente decreto, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nell'articolo 10 del citato testo unico bancario. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

57-bis. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al


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pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
13. 62. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sostituire il comma 57 con i seguenti:
57. Per il periodo di cinque anni dalla data entrata in vigore del presente decreto, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nel precedente comma 32. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

57-bis. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
13. 86. Morgando, Vernetti, Pinza.

Al comma 57, terzo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
13. 15. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
57-bis. I confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, integrano i requisiti previsti dall'articolo 10 del testo unico bancario, procedono all'iscrizione nell'elenco speciale entro diciotto mesi da detta data, continuando ad applicarsi ad essi, nel frattempo, l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.
13. 63. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondi di garanzia per il finanziamento degli investimenti delle PMI).

1. Al fine del rafforzamento della struttura patrimoniale dei confidi esistenti ed al fine di garantire una maggiore diffusione dell'accesso al credito da parte delle PMI, il CIPE destina, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 61 del fondo unico previsto dalla legge n. 289 del 2003, un importo pari a 250 milioni di euro per il cofinanziamento delle risorse a disposizione dei confidi destinate alla concessione di garanzie per il finanziamento a medio


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e lungo termine degli investimenti delle PMI ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'Obiettivo 1 e 2.
2. Le risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di un importo pari a 250 milioni di euro a partire dall'anno 2004.
3. Il Ministro delle attività produttive con apposito decreto determina le modalità e le condizioni del cofinanziamento, da attribuire mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, prevedendo in particolare che i soggetti destinatari del cofinanziamento siano confidi in possesso di precisi requisiti di affidabilità in materia di istruttoria delle imprese richiedenti la garanzia, di procedure per la concessione e le gestione delle garanzie e di solidità patrimoniale, tale per cui si possa procedere immediatamente all'ottenimento, da parte dei confidi beneficiari, di un rating investiment grade minimo, così come riconosciuto dalle agenzie di rating internazionali.
4. Con lo stesso decreto il Ministro delle attività produttive stabilisce le caratteristiche garanzie che dovranno essere rilasciate dai confidi beneficiari del cofinanziamento, prevedendo in particolare che tali garanzie siano rilasciate sotto forma di garanzia escutibile a prima richiesta, che le garanzie siano destinate a coprire al massimo l'80 per cento del finanziamento concesso, che i confidi beneficiari del cofinanziamento devono stipulare convenzioni con le banche, nelle quali deve essere previsto che non può essere richiesta ulteriore garanzia alle imprese se non nella misura massima del complemento al 100 per cento quella rilasciata dai confidi, che le stesse convenzioni devono stabilire che il tasso di interesse omnicomprensivo, in base al quale è concesso il finanziamento garantito dal confidi, deve essere inferiore di almeno 50 punti base rispetto alla media dei tassi attivi a medio e lungo termine rilevato territorialmente dalla Banca d'Italia.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante incremento nella misura del 2 per cento dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
13. 03. Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Lulli, Oliverio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Qualificazione dei contratti di programma).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree sotto utilizzate, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, individuata dal CIPE per il finanziamento dei contratti di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera e), è destinata alle iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica nazionale.
2. Con delibera CIPE, sentite le regioni interessate, sono definite le modalità ed i criteri di presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 1, le quali devono prevedere le definizioni dei soggetti imprenditoriali di adeguata solidità economica e finanziaria, spiccata vocazione internazionale e comprovata esperienza in attività di ricerca e sviluppo, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo in misura non inferiore al 20 per cento del programma di investimento, nonché il sostegno finanziario del sistema bancario nella forma di finanziamento o di capitalizzazione del soggetto giuridico attuatore dell'investimento.
3. In prima applicazione, a valere sullo stanziamento per l'anno 2004, sono finanziate iniziative nei settori delle biotecnologie, delle nanotecnologie e dei materiali avanzati; per gli anni successivi, con delibera CIPE, sentite le commissioni parlamentari


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competenti, si provvede ad individuare altri settori di intervento in relazione agli stanziamenti annuali disponibili.
4. Con decreto del Ministero delle attività produttive le modalità ed i criteri per l'individuazione di advisor di comprovata esperienza internazionale a cui affidare la promozione delle proposte progettuali così come definite ai commi precedenti che, sentite le regioni interessate, saranno proposte al CIPE per l'approvazione.
13. 04. Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Lulli, Oliverio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo speciale per il finanziamento di programma per l'occupabilità dei residenti nelle regioni Obiettivo 1 ed istituzione del Piano straordinario per l'occupabilità).

1. Ai fini della promozione dell'occupabilità dei residenti nelle aree di cui all'Obiettivo 1 del regolamento comunitario iscritti presso i servizi pubblici per l'impiego è istituito un Fondo speciale per il sostegno a programmi per l'occupabilità e l'inserimento lavorativo.
2. Il Fondo di cui al comma 1 provvede al finanziamento di un bonus, erogato quale indennità di sostegno alla partecipazione a programmi territoriali per l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo. Il bonus comporta l'erogazione di una indennità di 700 euro mensili, erogata quale incentivo automatico, generale e non contrattato.
3. L'erogazione del bonus per l'occupabilità è subordinata alla effettiva partecipazione ai programmi di cui al comma 2 ed è prevista per la durata del programma medesimo. Il bonus per l'occupabilità è:
a) complementare e cumulabile al reddito di cittadinanza o ad interventi assistenziali o di sostegno alla povertà;
b) alternativo ad indennità di disoccupazione, mobilità o ad istituti di integrazione salariale, cumulabile con tirocini, borse lavoro ed istituti non costituenti rapporto di lavoro.

4. I programmi territoriali vengono promossi e coordinati dalle regioni e finanziati attraverso ricorso a specifica attribuzione di risorse dalla programmazione FSE regionale, quale azione di sistema per l'occupabilità. Le regioni promuovono il programma di attività territoriale attraverso specifica deliberazione della Commissione regionale tripartita per le politiche attive del lavoro, con la collaborazione scientifica dell'ente strumentale regionale per il lavoro, quale «Piano annuale per l'occupabilità». Alle province è demandata l'organizzazione e la gestione degli interventi di orientamento, formazione ed inserimento individuale costituenti il Piano per l'occupabilità. Gli interventi vengono messi a bando annualmente in relazione alle attività sostenute dall'FSE ed in coerenza con le indicazioni del Piano annuale regionale per l'occupabilità. Partecipano al bando le strutture formative e di intervento per il mercato del lavoro accreditate ai sensi della normativa vigente. Il coordinamento organizzativo delle attività e l'attivazione del rapporto con le imprese in relazione allo svolgimento dell'intervento per l'occupabilità è attribuito ai Servizi provinciali per l'impiego.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente le linee guida del programma per l'occupabilità, svolge attività di controllo e verifica presso le regioni e fornisce gli standard di intervento, con la consulenza scientifica dell'ISFOL ed il coordinamento tecnico ed operativo nazionale dell'Agenzia tecnica Italia Lavoro SpA, cui è demandata la funzione di assistenza tecnica alle regioni e alle province.


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6. Possono partecipare ai programmi territoriali di cui al comma 2 le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da venti nove fino a trentadue anni;
c) lavoratori disoccupati con più di cinquant'anni di età;
d) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne inoccupate o disoccupate;
f) persone affette da disabilità riconosciute ai sensi della legge 68 del 1999.

7. I destinatari dell'intervento vengono selezionati attraverso avviso pubblico rivolto agli aventi diritto, in relazione ad una programmazione delle disponibilità del Fondo definita annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in riferimento alle risorse attribuite e considerando il tasso di disoccupazione e la percentuale degli iscritti ai servizi pubblici per l'impiego. La ripartizione delle risorse e dei destinatari degli interventi e del relativo bonus è effettuata su base provinciale.
8. La regolamentazione attuativa delle disposizioni e delle misure di programmazione degli interventi di cui al presente articolo avviene attraverso apposito decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Il Fondo speciale per l'occupabilità ed i relativi programmi territoriali di intervento hanno durata triennale. Il termine della sperimentazione di cui al presente articolo è previsto per il 31 dicembre 2006.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante incremento nella misura del 10 per cento dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
13. 05. Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Labate, Lulli, Lumia, Lusetti, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Micheli, Montecchi, Oliverio, Ottone, Piglionica, Preda, Ranieri, Rotundo, Ruggeri, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Siniscalchi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Provvedimenti a favore dell'industria automobilistica).

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1o gennaio 2004 e il 30 giugno 2005 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:
a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, non immatricolato in precedenza;
b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada, non conforme alla normativa comunitaria sull'inquinamento, in particolare alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo


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oggetto di acquisto o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi;
c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionali con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso dì mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

5. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso dell'anno 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all'industria automobilistica italiana».
6. L'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è soppressa in misura pari al 50 per cento per l'anno 2004 e in misura pari al 100 per cento per l'anno 2005 negli atti di acquisto da parte delle imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kilowatt, conformi alla citata direttiva 94/12/CE effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Fino al 31 dicembre 2005, l'Automobil Club d'Italia, entro il giorno 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'ammontare delle minori entrate relative alla riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione per ogni provincia, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province stesse. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle


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norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, tali versamenti sono contabilizzati dalle province tra le entrate tributarie dei rispettivi bilanci.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
13. 06. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo di solidarietà per i titolari di obbligazioni argentine).

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo di solidarietà per i titolari di obbligazioni argentine», le cui risorse sono destinate ad un indennizzo parziale a favore di piccoli risparmiatori con cittadinanza italiana, che hanno sottoscritto obbligazioni argentine e ne risultano intestatari prima dell'accertato default dello Stato argentino.
2. Il rimborso è stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale delle obbligazioni.
3. Il Fondo è alimentato da un contributo speciale a carico degli istituti di credito, autorizzati ad operare in Italia, che hanno collocato i suddetti titoli. Il contributo è prelevato sulle commissioni d'intermediazione delle negoziazioni di titoli in misura idonea a consentire il rimborso stabilito al comma 2 e deve essere proporzionale alla quantità di titoli venduti dai soggetti abilitati. A tal fine gli istituti di credito sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia la documentazione relativa al collocamento delle obbligazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per identificare gli aventi diritto al rimborso e le modalità per l'attuazione del presente articolo.
13. 07. Guido Giuseppe Rossi.


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ART. 14.

(Servizi pubblici locali).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14. 16. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di rilevanza economica con le seguenti: di interesse economico generale.
14. 52. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.


Al comma 1 lettera a), dopo le parole: di rilevanza economica aggiungere la seguente: industriale.
14. 38. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali. Restano ferme le disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.
14. 67. Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed con la seguente: sono.
14. 14. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1 lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: concernono la tutela della concorrenza e con le seguenti: , qualora concernano la tutela della concorrenza,
** 14. 13. Detomas, Brugger, Widmann, Collé, Zeller.

Al comma 1 lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: concernono la tutela della concorrenza e con le seguenti: , qualora concernano la tutela della concorrenza,
** 14. 9. Olivieri.

Al comma 1, lettera b), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché quanto previsto dal decreto-legge 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto-legge 20 settembre 1999, n. 400.
14. 51. (ex 14.51 e 14. 53) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Vianello, Agostini, Vigni.


Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c)
il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta ai proprietari degli stessi. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile, ovvero affidarne la gestione:
a) direttamente a società di capitali con la partecipazione necessariamente maggioritaria di captale pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la


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parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, anche in via indiretta;
b) ad imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
4-bis. Al gestore uscente è in ogni caso dovuto, da parte del nuovo gestore, un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, ovvero un indennizzo calcolato nel rispetto di quanto stabilito nei contratti o nelle convenzioni e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».
14. 8. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate alla produzione di servizi pubblici locali, qualora separata dall'erogazione del servizio, è svolta in regime di concorrenza da società di capitali.»
14. 54. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: a condizione che gli con le seguenti: a condizione che ciascuno degli.
14. 48. Cazzaro.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e che la società fino alla fine della lettera.
14. 15. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: parte più importante della.
14. 47. Cazzaro.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso con il seguente:
5. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all'interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa delle norme di diritto comunitario, la concessione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa.
14. 55. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, lettera d), capoverso, alinea, sostituire le parole da: con conferimento della titolarità fino alla fine della lettera con le seguenti: con affidamento del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti locali possono affidare, con le modalità di cui al precedente capoverso, l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.
14. 7. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso, alinea, sostituire le parole: della titolarità con le seguenti: dell'esercizio.
14. 35. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la gestione dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito non meno del 25 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, o a società da esse controllate. Nella percentuale possono essere calcolate anche le quote alienate attraverso meccanismi di mercato all'azionariato diffuso o ai dipendenti dell'azienda medesima.
14. 56. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, lettera b), sostituire le parole: nelle quali il socio privato venga scelto con le parole: o a società da esse controllate, nelle quali i soci privati vengano scelti mediante offerta pubblica di vendita o.
14. 42. Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, lettera b), sopprimere le parole: secondo le linee d'indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche.
14. 34. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) in deroga a quanto previsto dalle lettere a) e b), la gestione delle reti o l'erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell'intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la effettiva efficienza e convenienza economica dell'affidamento diretto.
14. 57. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, lettera d) capoverso 5, lettera c), sostituire la parola: interamente con la seguente: prevalentemente.
14. 41. Carli.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, lettera c), dopo la parola: esercitino aggiungere la seguente: ciascuno.
Conseguentemente, alla medesima lettera c), sopprimere le parole: parte più importante della.
14. 50. Cazzaro.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, lettera c), sopprimere le parole da: e che la società fino alla fine della lettera c).
14. 25. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le società che, in Italia o all'estero, erogano, a qualunque titolo, servizi


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pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate. Il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d'affari derivante dall'acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all'autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L'affidamento in essere può essere protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11.».
14. 58. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
14. 59. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento.
*14. 6. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento.
*14. 32. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento.
* 14. 43. Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g)
il comma 9 e il comma 13 sono abrogati.
14. 5. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
14. 26. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
«15-bis. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ai fini dell'attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza degli affidamenti e miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, effettuati con procedure diverse da quelle previste dall'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 41, della presente legge, e non rientranti nelle condizioni per l'applicazione della deroga di cui al comma 6 dello stesso articolo 113, cessano comunque entro


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e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le società che al 31 dicembre 2004 abbiano una partecipazione di capitale privato non inferiore al 25 per cento, nelle quali il socio privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altra procedura ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.
3. Con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene definito, per ciascun settore, il termine entro cui anche gli affidamenti riguardanti società escluse dalla cessazione di cui al comma 2 dovranno comunque concludersi.
4. I decreti di cui al comma 3 possono determinare forme specifiche di indennizzo da parte dei gestori subentranti a favore dei titolari degli affidamenti cessati ai sensi del comma 2«.
14. 60. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: le concessioni rilasciate con le seguenti: gli affidamenti concessi;
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo:
sostituire le parole:
Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate con le seguenti: sono esclusi dalla cessazione gli affidamenti concessi;
sostituire le parole da: quelle affidate a società a capitale interamente pubblico fino alla fine del capoverso con le seguenti: quelli concessi a società di capitali con la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, anche in via indiretta.
14. 1. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.


Al comma 1, lettera
h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: le concessioni rilasciate con le seguenti: gli affidamenti concessi;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo:
sostituire le parole:
Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate con le seguenti: sono esclusi dalla cessazione gli affidamenti concessi;
aggiungere, in fine, le parole: anche in via indiretta.
14. 4. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 1, alla lettera h), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: nelle quali il socio privato sia stato scelto con le seguenti: , alle quali non si applica il divieto di cui al comma 6, o a società da esse controllate, nelle quali i soci privati siano stati scelti attraverso offerta pubblica di vendita o.
14. 44. Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera h), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: e che la società fino alla fine del capoverso.
14. 27. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, lettera h), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: parte più importante della.
14. 49. Cazzaro.


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Al comma 1, lettera h-bis), sostituire il capoverso con il seguente:
«15-ter. Ai fini della incentivazione della crescita delle imprese operanti nel settore nella gestione delle reti e nell'erogazione dei servizi pubblici locali, con i decreti di cui al comma 3 il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato entro i seguenti tetti massimi:
a) due anni nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2005, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello servito dalla società maggiore;
b) tre anni nel caso in cui alla data di cui alla lettera a), si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a tre volte quello servito dalla società maggiore.«
14. 61. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

Art. 113-bis.
(Gestione dei servizi pubblici locali di interesse generale non costituenti un'attività economica).

1. I servizi pubblici locali di interesse generale non costituenti un'attività economica, intendendosi come tali i servizi per cui l'ente non richiede che il pareggio di bilancio sia necessariamente raggiunto con il prezzo o la tariffa corrisposta dagli utenti, potendosi fare affidamento sulle sovvenzioni come costanti ricavi di esercizio, sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
d) cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.
14. 24. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
14. 20. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
1. In attuazione delle normative comunitarie e fermo restando le disposizioni previste per i singoli settori, le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici privi di interesse economico generale. Sono servizi pubblici locali privi di interesse economico generale quelli che per la natura delle attività non sono in grado di influire sugli scambi tra gli Stati Membri dell'Unione Europea e sono gestiti mediante affidamento diretto a.
14. 33. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:
c)
la società di capitali con la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, a condizione che gli enti pubblici


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titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, anche in via indiretta.
14. 3. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 2, lettera c), capoverso, sopprimere le parole da: e che la società fino alla fine del capoverso.
14. 28. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-
bis) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione;
5-ter. I servizi socio-sanitari rientrano a tutti gli effetti nella caratterizzazione del presente articolo, in particolare, per quanto riguarda le forme di gestione mediante affidamento diretto dei servizi stessi».
14. 23. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-
bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per i servizi sociosanitari vengono utilizzate le forme di gestione di cui alle lettere a) e b) del comma 1.».
14. 22. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-
bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.».
14. 21. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 3, dopo le parole: 4, 5 aggiungere le seguenti: , 9, 10.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «comma 9» sono sostituite con: «comma 4, lettera b)». Al comma 11, le parole: «e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché alternativa a quanto stabilito dal comma 10» sono soppresse; sono inoltre soppresse le parole da: «In tale caso» fino a: «codice civile». Al comma 12, lettera f), le parola: «comma 13» sono sostituite con «comma 4, secondo capoverso».
14. 2. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 11 del medesimo articolo 35 le parole: «da concludere entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «da concludere entro il 31 dicembre 2004».
* 14. 10. Olivieri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 11 del medesimo articolo 35 le parole: «da concludere entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «da concludere entro il 31 dicembre 2004».
* 14. 12. Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:


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3-bis. Il comma 8 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.
3-ter. Nel comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione» sono soppresse.
14. 19. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 3, dell'articolo 11 della legge 1o agosto 2002, n. 166, nella parte che prevede la proroga del periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del citato decreto legislativo, s'interpreta nel senso di applicare tale proroga all'intero comparto del trasporto pubblico locale.
14. 75. Pasetto, Lusetti, Carbonella, Tuccillo, Rosato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le gare e le procedure in corso alla data del 30 settembre 2003 sono annullate.
14. 29. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fino al 31 dicembre 2006, sono in ogni caso ammesse a partecipare alle gare di cui all'articolo 113, comma 6, le società di capitale derivate dalla trasformazione di precedenti gestioni, anche qualora siano stati loro affidati servizi di cui al comma 1, senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica.
14. 62. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali. Altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Incremento dell'accisa sui carburanti).

1. A partire dal 1o gennaio 2004 l'accisa sui carburanti è incrementata di una somma pari ad euro 0,01 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
14. 03. Burlando.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate


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a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a azione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al asporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
14. 09. Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, è autorizzato un limite di impegno trentennale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Incremento dell'accisa sui carburanti).

1. A partire dal 1o gennaio 2004 l'accisa sui carburanti è incrementata di una somma pari ad euro 0,02 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.
14. 02. Burlando.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, è autorizzato un limite di impegno trentennale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
14. 08. Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.


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Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Al testo unico dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto 4ei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1968, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti temporanei ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e ferroviario».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
14. 06. Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Al testo unico dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis. Le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario.»

2. Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 010. Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa).

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito:
un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative; e un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, tenuto conto anche di


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criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità del servizio.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante 1'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi delle legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.
14. 05. Pasetto, Lusetti, Giachetti, Carbonella, Tuccillo, Rosato.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, le parole: «comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. A decorrere dal 1o gennaio 2007, non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo l'erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in virtù di un affidamento concesso con procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito del relativo rinnovo. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate e alle loro controllanti».
14. 01. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.


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ART. 15.
(Acquisto di beni e servizi).

Sopprimerlo.
15. 1. Russo Spena, Franco Giordano.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. (Acquisto di beni e servizi). - 1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2992, n. 289, i commi 1, 2 e 5 sono soppressi.
2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 200.000 euro, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni, nonché quelle centrali e periferiche dello stato per esigenze di approvvigionamento di importo inferiore al limite sopra enunciato, hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne, ove applicabili, i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento».
3. Al comma 3 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, al primo periodo le parole: «hanno l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti «utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri ed i rapporti di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui al comma 3-ter. Nella fase antecedente all'avvio dell'Osservatorio i soggetti di cui al primo periodo del presente comma utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dalle convenzioni della Consip Spa. Al fine di consentire il conseguimento dei risparmi di spesa, alle convenzioni della Consip Spa possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157».
4. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, è inserito il seguente:
«3-ter. È istituito presso la Consip Spa l'Osservatorio sui prezzi e le condizioni di fornitura dei beni e servizi di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni. L'Osservatorio assicura un costante monitoraggio delle forniture praticate alle pubbliche amministrazioni con periodica pubblicazione dei dati, consultabili sul sito Internet della Consip Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, emana con proprio decreto le norme di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio assicurando una adeguata partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali, delle associazioni di categoria, e di esperti in materia statistica ed economica. Al fine di conseguire i propri scopi conoscitivi l'Osservatorio potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'Osservatorio determina i parametri ed i rapporti di qualità e prezzo, tenendo conto delle diverse situazioni territoriali e di mercato e considerando:
1) i parametri di qualità e prezzo di beni e servizi desumibili dalle convenzioni stipulate dalla Consip Spa;


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2) statistiche sugli atti relativi agli acquisti effettuati in via autonoma secondo quanto stabilito al precedente comma 3;
3) statistiche sulle gare esperite dalle pubbliche amministrazioni;
4) i dati in possesso dell'amministrazione finanziaria.».

5. Al comma 4-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, al primo periodo, le parole da: «, escluse quelle statali per i soli uffici centrali,» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, escluse quelle statali per i soli uffici centrali per acquisti di valore superiore al limite indicato al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono utilizzare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip Spa, qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto, a parità di qualità delle prestazioni, sia uguale o inferiore a quello previsto dall'applicazione dei parametri e dei rapporti di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, stabiliti dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui all'articolo 3-ter.».
15. 3. (ex 15. 3. e 15. 01.) Benvenuto, Agostini, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Michele Ventura, Gambini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. - 1. Le Regioni, le province, i comuni, le Asl, le Università statali e qualsiasi ente pubblico possono stipulare contratti di pubblica fornitura al di fuori delle convenzioni CONSIP qualora le condizioni economiche e complessive siano preferibili e diano garanzie di qualità e rapidità.
2. Nel caso in cui le forniture pubbliche acquisite tramite convenzioni CONSIP non sono materialmente disponibili presso l'Ente committente entro giorni 15 dall'ordinativo, esso si intende automaticamente annullato e la CONSIP corrisponde al medesimo Ente la somma relativa al danno subito in termini economici e complessivi, fermo restando il diritto da parte della committenza di rivolgersi, secondo le regole di trasparenza, a fornitori non convenzionati.
3. I commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono abrogati.
15. 2. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 5.
*15. 4. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 5.
*15. 6. (ex *15. 6. e *15. 7.) Michele Ventura, Mariotti, Montecchi, Agostini, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

ART. 16.
(Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali).

Sopprimerlo.
16. 4. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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ART. 17.
(Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
17. 11. Polledri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'agevolazione per il prodotto denominato «biodiesel», di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata fino al 30 giugno 2005, nei limiti di un contingente annuo esente da accisa pari a 400.000 tonnellate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
17. 5. (ex 17. 5. e 17. 12.) Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:
3-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge n. 289 del 2002 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2004.
3-sexies. Per l'attuazione del comma 3-quinquies è autorizzata la spesa massima di euro 50.000.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
3-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 1. Olivieri, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Quartiani, Abbondanzieri, Tolotti, Raffaella Mariani, Innocenti, Ruzzante, Detomas, Lolli, Bressa.

Dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:
3-quinquies. Alla nota 1) dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», aggiungere le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale al dettaglio».
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di euro 34.000.000.
17. 3. Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

Dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:
3-quinquies. Al costo del gasolio da riscaldamento impiegato dalle imprese alberghiere e della ristorazione nei territori non metanizzati indicati nella legge 23 dicembre 1998, n 448, articolo 8, comma 10, lettera c), si applica, per il periodo previsto nel precedente comma 1, lettera d) un'ulteriore riduzione nella misura di euro 0,269 per ogni litro.


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3-sexies. Per l'attuazione del comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di euro 30.000.000.
17. 4. Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente.
17. 9. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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Capo IV
SOCIETÀ CIVILE, FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ

ART. 19.
(De-tax).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. (Deducibilità delle erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni non lucrative aventi scopi solidaristici o sociali). - 1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato.
2. Sono comprese tra le erogazioni deducibili ai sensi del comma 1 anche le spese per prestiti al personale e le remunerazioni corrisposte a soggetti che prestano attività in favore delle associazioni e organizzazioni di cui al medesimo comma 1.
3. La deducibilità di cui ai commi 1 e 2 spetta per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. Lo scopo solidaristico o sociale dell'ente beneficiano delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto registrato e si considera comunque sussistente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge il agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni niconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, 11. 383.
5. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
6. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui all'articolo i della presente legge, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
7. Se la deduzione di cui all'articolo 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
8. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 la deducibilità di cui al medesimo articolo 1 non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista


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a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 e la lettera i-quater) del comma 1 dell' articolo 13-bis, sono soppresse;
b) all'articolo 110, comma 1, le parole: « f) e e)» sono sostituite dalle seguenti: «e f)»;
c) all'articolo 110-bis, comma 1, le parole: «i-bis) e i-quater) » sono sostituite dalle seguenti: «e i-bis) ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
19. 20.
Lucà, Turco, Pasetto.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. (Erogazioni liberali). - 1. Al testo unico delle imposte si redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera i-quater è aggiunta la seguente:
«i-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2004 e di 25 milioni di euro per il 2005».
b) all'articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-octies) è aggiunta la seguente:
«c-octies).1. le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo. n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. 19. Turco, Lucà, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. (Erogazioni liberali). - 1. Al Testo unico delle imposte si redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti vairazioni:


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a) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative le parole «al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 4 per cento»;
b) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole: «a 4 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 2.500 euro».;
c) all'articolo 13, comma 1, lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole «a 4 milioni di lire» sono sostituite le seguenti: «a 2.500 euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:
Art. 52-ter. (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo. n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. 18.
Turco, Lucà, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - 1. In attesa della definzione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie non inferiori allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0.02 per cento del valore della transazione effettuata.
2. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale».
19. 5. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma i sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo. Decorsi 18 mesi l'imposta entra comunque in vigore.


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4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma I è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che io Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma i con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
19. 4. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Un importo derivante dall'IVA nei limiti del comma 3 è destinato al finanziamento di attività ad indirizzo etico svolte da associazioni, organizzazioni ed enti previsti dal comma 2.

Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: di raccolta fino a: comma 1, nonché.
19. 3.
Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 20 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 dei 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19. 16. Battaglia, Turco, Lucà.

Al comma 1, dopo la parola: attività aggiungere: con finalità.
19. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.


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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le persone fisiche che intraprendono individualmente o in forma societaria un'attività di commercio equo solidale, ai sensi degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due anni successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico, i soggetti passivi, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano in via esclusiva, attività di commercio equo solidale e con un fatturato inferiore ai 35 mila euro annui, possono avvalersi, a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due anni successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari al 10 per cento del reddito d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli articoli 95 e 108 del citato testo unico.
1-ter. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato, di cui al presente comma, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto UVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai tini delliVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

1.-quater. Sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai tini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, gli enti non commerciali, di cui agli articoli 108, 111, 111-ter del del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
19. 14. Fioroni, Delbono, Meduri, Burtone.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: con finalità.
19. 2. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: sentita


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la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*19. 22. Benvenuto, Agostini, Montaruli, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti parole: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*19. 8. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole da: un milione fino a: cinque milioni con le seguenti: cinque milioni di euro per l'anno 2003, nonché di trenta milioni.

Conseguentemente:
dopo il comma 4 aggiungere il seguente
:
4-bis. A quota parte dei maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dellàeconomia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.
all'articolo 41, comma 1, sopprimere la lettera a).
19. 6. Benvenuto, Buemi, Pistone, Battaglia, Bindi, Bogi, Bolognesi, Burtone, Di Serio D'Antona, Cennamo, Cima, Coluccini, Maura Cossutta, De Brasi, Fioroni, Fluvi, Giachetti, Galeazzi, Grandi, Labate, Lucà, Meduri, Mosella, Nannicini, Petrella, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Zanotti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il Governo è autorizzato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti indirizzi:
a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;
b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;
c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;
d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;
e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, contro la desertificazione e la salvaguardia delle risorse idriche; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;
f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo.
19. 7. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo. Decorsi 18 mesi l'imposta entra comunque in vigore.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma i del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
19. 01. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.


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ART. 20.
(Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus).

Al comma 1, dopo la parola: autoambulanze, aggiungere le seguenti: beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.
20. 15. Turco, Giacco, Battaglia, Cossutta, Meduri, Bindi, Mosella, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: acquisto di autoambulanze aggiungere le seguenti parole: e di mezzi destinati ad attività di protezione civile da parte delle associazioni iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali di Protezione civile.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.
20. 16. Giacco, Cossutta, Mosella, Turco, Zanella, Meduri, Battaglia, Bindi.

Al comma 1, dopo le parole: dei vigili del fuoco volontari aggiungere le seguenti: e beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale,.
Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 20, si provvede rispettivamente mediante l'incremento uniforme del 20 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio. L'incremento decorre dal 1o gennaio 2004.
20. 2. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Turco, Battaglia, Lucà, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. A partire dal periodo d'imposta 2004 non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse».
20. 6. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Zanella, Turco, Battaglia, Delbono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 20), dopo le parole: «e da Onlus» sono inserite le seguenti: «nonché, altresì, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
20. 7. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 111-bis), comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
20. 9. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Gli enti non commerciali che svolgono, strumentalmente ai propri fini non lucrativi, una o più attività di impresa, sono esclusi dalla normativa sugli studi di settore di cui all'articolo 62-bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1991, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
20. 11. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis). I redditi derivanti da rimborsi spese forfettari e compensi di lavoro autonomo occasionale erogati da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, non concorrono alla formazione del reddito del percepiente per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 5000,00.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente articolo:
Art. 52-ter. - L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
20. 12. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera e) del citato testo unico 917/86», sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei rimborsi spese forfettari e compensi di lavoro autonomo occasionale erogati da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, non concorrono alla formazione del reddito del percepiente per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 5000,00.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente articolo:
Art. 52-ter. - L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
20. 13. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Associazioni


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di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.
20. 14. Giacco, Cossutta, Bindi, Turco, Zanella, Mosella, Battaglia, Meduri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, al punto 12), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383».
20. 18. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. (Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento). - 1. Nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2004, di 500 milioni di euro per l'anno 2005, e fino alla data del 31 dicembre 2006:
a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al D.Lgs 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della L. 23 dicembre 2000, n.388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al citato decreto 237/98, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2006;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato D.Lgs 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo i del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies, aggiungere il seguente:
14-quinquies.1-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
20. 02. Turco, Morgando, Zanella, Pistone, Agostini, Michele Ventura, Battaglia, Rizzo, Villetti, Buemi, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Zanotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.


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ART. 21.
(Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali).

Sostituirlo, con il seguente:
Art. 21. (Assegno di maternità di base e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. L'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001 è aumentato percentualmente secondo gli stanziamenti previsti al comma 3.
2. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
21. 999. (ex 21. 013.) Morgando, Michele Ventura, Turco, Capitelli, Rizzo, Pistone, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 21. (Politiche in favore delle famiglie). - 1. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 540 milioni di euro per l'anno 2004.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
21. 44. Montecchi, Morgando, Zanella, Maura Cossutta, Agostini, Bindi, Ventura, Lettieri, Rizzo, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Sopprimere il comma 1.
21. 39. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per ogni secondo figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2004, alle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, è riconosciuto un assegno di importo pari a euro 2.500.
1-bis. L'assegno di cui al comma 1, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.


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1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2004, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
21. 30. Bindi, Agostini, Rizzo, Ventura, Pistone, Morgando Pistone, Zanella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per ogni figlio nato dal 1o dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004 e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000. Il beneficio di cui al presente comma spetta a condizione che il reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato sulla base dell'indicatore della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, risulti eguale o inferiore a 50.000 euro.
21. 5. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, sopprimere le parole dal 1o dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente:
al medesimo comma
, sostituire le parole alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie con le seguenti: al residente, cittadino italiano, comunitario o extracomunitario;
al comma 2, in fine, aggiungere le parole: Nell'ambito della gestione speciale, una quota pari al 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva, è riservata alla concessione di un assegno di 1.000 euro per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con figli minori residenti nel paese d'origine.
al comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente: Gli assegni sono concessi dai comuni a bambini, con un reddito del nucleo familiare di appartenenza non superiore a 25.000 euro all'anno, determinato in base ai criteri per l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.
al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: L'assegno di cui al comma 2 è concesso, su domanda del padre o della madre extracomunitaria al comune di residenza, previo accertamento dei requisiti, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5.
al comma 4, sostituire le parole: L'assegno con le seguenti: Gli assegni.
al comma, sostituire le parole: è erogato con le seguentie: sono erogati.
dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
21. 45. Turco, Morgando, Zanella, Maura Cossutta, Capitelli, Villetti, Battaglia, Agostini, Ventura, Petrella, Buemi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Intini, Labate, Lucà, Zanotti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2004.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformante incrementate del 1 per cento.
21. 10. Bindi, Zanotti, Battaglia, Mosella, Giacco, Maura Cossutta, Meduri, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole: secondo od ulteriore per ordine di nascita.

Conseguentemente:
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
L'assegno di cui al presente comma è concesso ai nuclei familiari con reddito complessivo lordo familiare annuo non superiore a:
a) 9.463,62 euro, per il primo figlio;
b) 42.240,09 euro, per il secondo figlio;
c) 45.017,13 euro, per il terzo figlio;
d) 47,793,60 euro, per il quarto figlio;
e) 50.571,18 euro, peni quinto figlio;
f) 53.348,76 euro, per il sesto figlio;
alla rubrica, sostituire le parole: per ogni secondo figlio con le seguenti: per i figli nati entro il 31 dicembre 2004.
21. 27. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: cittadine italiane o comunitarie con le seguenti: in Italia.

Conseguentemente dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 51-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra 113,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
21. 3. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: o comunitarie con le seguenti: comunitarie o non comunitarie con carta di soggiorno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter - L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
21. 38. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, dopo le parole: o comunitarie aggiungere le seguenti: o extracomunitarie regolarmente soggiornati o in attesa di negolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:


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1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 52-ter.
dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter - L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
21. 46. Turco, Morgando, Maura Cossutta, Capitelli, Buemi, Zanella, Battaglia, Intini, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Zanotti, Pistone.

Al comma 1, dopo le parole: o comunitarie aggiungere le seguenti parole: o extracomunitarie regolarmente soggiornati o in attesa di regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformante incrementate dell'1 per cento.
21. 12. Turco, Maura Cossutta, Bindi, Rizzo, Zanotti, Zanella, Mosella, Battaglia, Meduri, Cordoni.

Al comma 1, dopo le parole o comunitarie aggiungere le seguenti parole: o extracomunitarie in possesso o in attesa di permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformante incrementate dell'1 per cento.
21. 13. Zanotti, Turco, Giacco, Bindi, Mosella, Meduri, Cordoni.

Al comma 1, dopo le parole: 1000 euro aggiungere le seguenti: qualora il nucleo familiare abbia un reddito non superiore a 24.000 euro.
21. 14. Zanotti, Turco, Giacco, Mosella, Zanella, Maura Cossutta, Meduri, Cordoni. Bindi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'assegno di cui al comma 1 spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso delle risorse economiche previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
21. 15. (ex 21. 15 e 21. 21) Zanotti, Lucà, Battaglia, Turco, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Bindi, Zanella, Mosella, Maura Cossutta, Meduri, Cordoni.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito della gestione speciale, una quota pari al 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva, è riservata alla concessione di un assegno di 1.000 euro per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con figli minori residenti nel paese d'origine.
21. 17. Turco, Mosella, Bindi, Zanella, Zanotti, Battaglia, Maura Cossutta, Meduri, Cordoni.


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative nonne di attuazione, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle stesse, l'assegno è concesso ed erogato dalle province medesime nell'ambito della propria normativa nel rispetto del livello e dei requisiti di cui al comma 1 utilizzando le risorse di cui al comma 2.
*21. 1. Olivieri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle stesse, l'assegno è concesso ed erogato dalle province medesime nell'ambito della propria normativa nel rispetto del livello e dei requisiti di cui al comma 1 utilizzando le risorse di cui al comma 2.
*21. 2. Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller.

Al comma 5, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: emanati ai sensi dell'articolo, 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
21. 36. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.
21. 4. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 5 dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Conseguentemente, al comma 6, dopo la parola: politiche aggiungere la parola: regionali.
21. 43. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 5, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*21. 20. (ex 21. 18, 21. 20 e 21. 22.) Mariotti, Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Zanotti, Battaglia, Mosella, Zanella, Giacco, Meduri, Cordoni, Bindi.

Al comma 5, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*21. 40. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 6, dopo la parola: politiche aggiungere la parola: regionali.
21. 19. Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Barbieri, Olivieri.

Sopprimere il comma 6-bis.
21. 11. Zanotti, Bindi, Maura Cossutta, Turco, Mosella, Meduri, Giacco.


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Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. (Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti). - 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, a] fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo».
2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.
5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;
b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;
c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori - stabiliti nel medesimo decreto - riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.
7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti


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soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono determinati:
a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;
c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;
d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3.

8. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale così costituita:
a) dal gettito dell'addizionale istituita dal gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 52-ter;
b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
21. 02. Bindi, Turco, Battaglia, Ventura, Rizzo, Pistone, Zanella.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. (Adeguamento degli importi degli assegni al nucleo familiare). - 1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 10 giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 400 milioni di euro per gli anni 2004,


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2005 e 2006, con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 52-ter.

Conseguentemente, dopo l'articolo52-bis, aggiungere il seguente:
Art 52-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
21. 01. Battaglia, Turco, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Zanotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. (Facilitare l'inserimento dei giovani stranieri nel tessuto sociale italiano). - 1. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati pari a 2 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
21. 012. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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ART. 22.
(Asili nido).

Sopprimerlo.
22. 1. Russo Spena, Giordano, Valpiana, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 22. - 1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituito il Fondo triennale per gli asili nido comunali di 300 milioni di euro.
2. L'assegno di maternità per le lavoratrici atipiche, precarie, discontinue è aumentato a 2.500 euro.
3. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

4. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
5. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22. 47. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Michele Ventura, Battaglia, Zanella, Bindi, Mosella.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 22. - 1. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
«6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono altresì deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori, in misura pari al 50 per cento, le quote mensili di iscrizione agli asili nido pubblici e privati. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 60.000.000 euro a decorrere dal 2004, si fa fronte con le risore si cui l'articolo 41-ter.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:
Art. 41-ter. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
22. 48. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Sostituirlo con il seguente:
Art. 22. - 1. I comuni possono concedere, in deroga alla normativa vigente, il cambio di destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido.
22. 51. Zanotti, Maura Cossutta, Giacco, Mosella, Meduri, Battaglia, Zanella, Cordoni, Bindi.

Al comma 1, sostituire le parole da: in materia fino alla fine con le seguenti: relative agli standards ambientali, di sicurezza, di igiene e tutela della salute propri della legislazione riguardante gli asili nido, nonché il rapporto tra il personale impiegato e numero di bambini iscritti, oltre alle disposizioni contenuti nei regolamenti condominiali. Resta fermo l'obbligo al ricorso a personale oggettivamente e comprovatamente qualificato, nonché la disponibilità continuativa per l'intero arco di svolgimento del servizio di un medico pediatra.
22. 2. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 1, dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: contenute nelle normative regionali e nei provvedimenti dei Comuni. L'attivazione dell'asilo nido deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.
*22. 57. Rizzo, Pistone, Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, dopo la parola: salute, aggiungere le seguenti: contenute nelle normative regionali e nei provvedimenti dei comuni. L'attivazione dell'asilo nido deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.
*22. 50. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali con le seguenti: nonché gli standard strutturali e gestionali.
22. 52. Zanotti, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Giacco, Mosella, Meduri.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto un fondo di 100 milioni di euro per il 2004 per contributi forfettari, fino ad un massimo di 100.000 euro, per ciascuna struttura al fine della parziale copertura dei costi di ristrutturazione, acquisto attrezzature, personale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
22. 53. Zanotti, Battaglia, Giacco, Bindi, Meduri, Mosella, Zanella, Maura Cossutta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La realizzazione degli asili nido di cui al comma i rientra nella programmazione comunale dei servizi per l'infanzia e viene effettuata fatti salvi i requisiti


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organizzativi, strutturali e di sicurezza stabiliti dalle regioni per questa tipologia di servizio socio educativo.
22. 54. Zanotti, Mosella, Turco, Giacco, Meduri, Maura Cossutta, Zanella, Bindi.

Dopo l'articolo 22 aggiungere i seguenti:
Art. 22-bis. - (Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti). - 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo».
2. Ai fini della presente legge sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
3. I livelli essenziali delle prestazioni socio assistenziali per le persone non auto sufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2002.

Art. 22-ter. (Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti). - 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi il febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;
b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;
c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

Art. 22-quarter. (Funzionamento del Fondo). - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo


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8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 22his sulla base di indicatori - stabiliti nel medesimo decreto - riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.
2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:
a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;
c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;
d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 22-quinquies. (Dotazione del Fondo). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale così costituita:
a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 22-sexies;
b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Art. 22-sexies. (Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza). - 1. Agli oneri di cui agli articoli 22-bis, 22-ter, 22-quater, 22-quinquies, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:
a) previsione, per l'IRPEF, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi medio-bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;
b) la misura dell'addizionale per l'IRPEF, è determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato cori decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo il del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo li, comma 3,


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della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 22-ter.
22. 014. Zanotti, Bindi, Battaglia, Turco, Maura Cossutta, Zanella, Morgando, Agostini, Villetti, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Pistone, Delbono, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Magnolfi, Calzolaio, Buemi, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.


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ART. 23.
(Lotta al carovita).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 23. (Restituzione del drenaggio fiscale). - 1. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, attraverso le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:
a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento;
c) a decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
23. 6. Benvenuto, Morgando, Agostini, Pistone, Zanella, Pinza, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole: si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi con le seguenti: si sono manifestati, o sono in atto, aumenti dei prezzi superiori del 100 per cento rispetto al tasso di inflazione programmata.
23. 25. Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 1, sostituire le parole: si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi con le altre: si sono manifestati, o sono in atto, aumenti dei prezzi superiori al tasso di inflazione programmata.
23. 11. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni operanti nei settori in cui si sono manifesta te o sono in atto abnormi dinamiche di aumento dei prezzi, verificate in base ai controlli operati dalla Guardia di Finanza ai sensi del comma 1, non possono avvalersi del regime del concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33.
23. 5. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a prezzo conveniente con le seguenti: a un prezzo il cui aumento non sia superiore al tasso di inflazione programmato.
23. 26. Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: conveniente con le seguenti: il cui aumento non sia eccedente il tasso di inflazione programmata.
23. 12. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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Al comma 2, dopo le parole: d'intesa fra loro aggiungere le seguenti: e di concerto con le associazioni dei consumatori e le associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
23. 22. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 2, dopo le parole: d'intesa fra loro aggiungere le seguenti: sentite le associazioni dei consumatori.
23. 28. (ex 23.28 e 23.24.) Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 2, sostituire le parole: e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati con le seguenti: ovvero abbiano aderito ad iniziative di auto disciplina relative ai prezzi dei prodotti contenuti in tali panieri.
23. 27. Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 2-ter sopprimere la parola: anche.
23. 2. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
2-quater. L'Istat è impegnato a rivedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, le metodologie di rilevazione, la composizione del paniere per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al fine di adeguarle alla reale composizione dei consumi, tenendo anche conto della stagionalità dell'acquisto di alcuni prodotti di largo consumo, ed a istituire l'indice dei prezzi al consumo per gli anziani con età superiore ai 65 anni. A tutti i soggetti interessati, a partire dagli Istituti di ricerca, l'Istat deve garantire la piena possibilità di disporre dei dati analitici delle rilevazioni e delle metodologie seguite, anche al fine di stimare gli effetti dell'aumento medio dei prezzi sulle diverse tipologie familiari.
2-quinquies. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2004 ed successivamente entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmato previsto dal Dpef e dalle Note di aggiornamento per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'Istat per i dodici mesi precedenti le suddette date.
2-sexies. Le rivalutazioni al costo della vita di tutti i trattamenti previdenziali erogati da forme di previdenza obbligatorie e di quelli a carattere assistenziale, operanti dal 1o gennaio 2004, vengono calcolate, per i soggetti con un età superiore ai 65 anni, in riferimento all'indice dei prezzi al consumo per gli anziani con età superiore ai 65 anni di cui al comma precedente.
2-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-quater a 2-sexies si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 52-ter.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
23. 29. Fluvi, Agostini, Michele Ventura, Cordoni.


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Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
2-quater. L'Istat è impegnata a rivedere la composizione del paniere di calcolo dell'inflazione nel senso di attribuire il peso percentuale maggiore dovuto a generi che comportano una dinamica inflazionistica assai maggiore e comunque fuori controllo rispetto al dato dell'inflazione ufficiale, nonché all'inserimento di beni e generi di largo consumo che seguono il medesimo andamento.
2-quinquies. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno procede alla ricongiunzione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmato previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti la suddetta data.
2-sexies. I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 2-ter del presente articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
23. 4. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
2-quater. Al fine di adeguare il costo delle polizze RC auto alla diminuzione degli incidenti stradali determinatasi con l'introduzione della patente a punti, ai titolari di patente con almeno 20 punti che non si siano resi responsabili di sinistri nell'ultimo biennio, è praticato, a partire dall'anno 2004, in attesa di un accordo tra le assicurazioni e le organizzazioni dei consumatori, uno sconto del 10 per cento del premio assicurativo. Lo sconto è riassorbito nel successivo rinnovo contrattuale qualora i beneficiari si siano resi responsabili di sinistri o abbiano subito una decurtazione del punteggio.
2-quinquies. Il Ministro delle attività produttive convoca entro il 31 dicembre 2003 le associazioni di categoria, unitamente alle associazioni dei consumatori, per definire le riduzioni da apportare alle tariffe RC auto in seguito all'introduzione della Patente a punti.
23. 18. Agostini, Lettieri, Fluvi, Pistone, Villetti, Zanella, Michele Ventura, Gambini, Rizzo, Buemi, Intini, Morgando.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. A tutela degli utenti inseriti nel mercato vincolato dell'energia elettrica, l'Acquirente Unico Spa, mantiene le prerogative stabilite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inoltre emanati indirizzi all'Acquirente Unico s.p.a. affinché assuma il ruolo di acquirente


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di ultima istanza per determinate categorie di utenze, con particolare riferimento alle utenze domestiche, nonché a quelle svantaggiate.
23. 20. Quartiani, Gambini, Nieddu, Lulli.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.
23. 17. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. (Modifiche alla disciplina del trattamento di fine rapporto e garanzie per la concessione di credito agevolato alle PMI). 1. - All'articolo 2120 del codice civile, i commi 6, 7, 8 e 9, con i seguenti:

«Il prestatore di lavoro, con almeno un anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento di fine rapporto cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto».

2. Presso il Ministero delle Attività produttive è istituito un apposito Fondo, con una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro, finalizzato alla prestazione di garanzie sull'emissione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte di uno o più istituti finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), il cui netto ricavo sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo termine a piccole e medie imprese, per un importo complessivo annuo, pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette imprese. Tali emissioni sono finalizzate al collocamento di titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito almeno pari alla quota di accantonamento del Tfr per ciascun anno, rimborsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento decennale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
23. 08. Benvenuto, Cordoni, Innocenti, Agostini, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. (Restituzione del drenaggio fiscale). - 1. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,


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convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni, delle detrazioni e dei limiti di reddito.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
23. 09. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Villetti, Zanella, Agostini, Grandi, Morgando, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. (Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui). 1. - Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.
2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.
3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.
4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.
5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente articolo si fa fronte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con l'aumento del 15 per cento della tassa sui superalcolici.
23. 01. Buffo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. (Norme per la società di gestione del mercato elettrico e la relativa organizzazione del mercato regolamentato). - 1. Al fine di conseguire un prezzo di mercato inferiore all'attuale nel settore dell'energia elettrica, il Ministro delle attività produttive è autorizzato a dare corso attraverso la costituzione della borsa del mercato elettrico a nuove modalità di contrattazione nel mercato elettrico.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Gestore del mercato elettrico (GME) promuovere l'organizzazione del mercato regolamentato per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sui prezzi dell'energia e sui relativi indici.
3. Nella società di gestione del mercato di cui al comma 1, qualora privatizzata, non possono detenere partecipazioni superiori al 5 per cento dei capitale sociale:
a) i clienti grossisti, i clienti idonei e i produttori, come definiti all'articolo 2, commi 5, 6 e 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
b) le Sim, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società


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di gestione del risparmio, le Sicav, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le banche e gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

4. Nella determinazione del limite di cui la comma 3 si computano anche le partecipazioni detenute dalle società che controllano o sono controllate dai soggetti di cui sopra, nonché dalle società controllate dalla medesima società controllante.
5. I rapporti di controllo sono individuati ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
23. 05. Quartiani, Gambini, Nieddu, Lulli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - 1. A decorrere dall'anno 2004, ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del potere d'acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree territoriali del Paese.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fissate le modalità per l'applicazione del comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti da emanare entro il 31 marzo 2004 ad aumentare l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere recato dal presente articolo.
23. 03. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2004, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.
2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
23. 015. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.(Accordi interprofessionali di filiera). - 1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2004.
2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di filiera e le modalita' di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell'applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente


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riduzione delle proiezioni per gli anni 2004-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 100 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
23. 010. Morgando, Michele Ventura, Pistone, Lettieri, Fluvi, Rizzo, Agostini.


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ART. 24.
(Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente ai maggiori oneri stimati in 240 milioni di euro si provvede mediante soppressione degli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
24. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 15 per cento.
24. 4. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La detrazione prevista dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è prorogata sino al 31 dicembre 2004.
1-ter. Nel caso in cui gli interventi di recupero edilizio riguardino misure di adeguamento degli impianti e delle strutture imposti da normative sulla sicurezza e il risparmio energetico la percentuale di detrazione è elevata al 50 per cento.
1-quater. Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987, 41 è concesso, per l'anno 2004, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento.
1-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua, a copertura degli oneri recati dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
24. 2. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Zanella, Iannuzzi, Lettieri, Vigni, Benvenuto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'agevolazione di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dall'approvazione di apposita direttiva comunitaria modificativa della direttiva 77/388/CEE relativamente all'elenco dei beni e servizi suscettibili


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di essere soggetti ad aliquote ridotte, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2004.
1-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati e con le maggiori entrate derivanti da tale disposizione si provvede, fino a concorrenza degli importi, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis.
24. 6. Vigni, Agostini, Benvenuto, Gambini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è incrementato di euro 5 milioni per l'anno 2003 e di euro 13 milioni di ciascun degli anni 2004, 2005 e 2006.

Conseguentemente:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie. Eliminazione delle barriere architettoniche»;
b) dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformente incrementate del 20 per cento.
24. 1. Giacco, Benvenuto, Buemi, Pistone, Battaglia, Bindi, Bogi, Bolognesi, Burtone, Di Serio D'Antona, Cennamo, Cima, Coluccini, Maura Cossutta, De Brasi, Fioroni, Fluvi, Giachetti, Galeazzi, Grandi, Labate, Lettieri, Lucà, Meduri, Mosella, Nannicini, Petrella, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Zanotti, Oliverio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'agevolazione di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dall'approvazione di apposita direttiva comunitaria modificativa della direttiva 77/388/CEE relativamente all'elenco dei beni e servizi suscettibili di essere soggetti ad aliquote ridotte, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 15 per cento.
24. 5. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Agevolazioni fiscali a favore delle imprese turistiche).

1. Il credito di imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 rinnoveranno


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i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo il della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2004.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.
4. Per gli anni 2004 e 2005, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:
a) a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;
b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;
c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:
120-bis) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;
120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;
120-quater) prestazioni di servizi nautici e connessi alle attività nautiche;«.

6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «concerti vocali e strumentali,» sono inserite le seguenti: «ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;


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c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
24. 02. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Carli.


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ART. 25.
(Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

1. Sono rese permanenti le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul GPL previste dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica derivante da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo, l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito annuo di euro 15.000.000.
25. 1. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini della riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano, di cui all'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno 2004 l'autorizzazione di spesa è fissata in 159.114.224,77 euro.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, da emanarsi entro il 31 marzo 2004, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche, a copertura dell'onere di cui al comma 1-bis.
25. 2. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere i seguenti:

Art. 25-bis.
(Ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, gli articoli da 12 a 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004 riacquistano efficacia:
a) le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni;
b) le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data del 1o gennaio 2004.

Art. 25-ter.
(Anticipazione della applicazione delle aliquote obiettivo per le accise sugli oli minerali).

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 17 e 25, a decorrere dal 1o gennaio 2004, le aliquote di accisa sugli oli minerali si applicano nelle misure fissate nell'allegato i alla legge 23 dicembre 1998, n. 448.


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2. I comma 5 e 6 dell'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono abrogati.

Art. 25-quater.
(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti).

1. Nel rispetto degli articoli 3, 38, 117, secondo comma, lettera m), e 119 della Costituzione e in attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti e istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo».
2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima, hanno subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14,15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
5. Ai fini della presente legge, il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle risorse destinate alla ricerca biomedica derivanti dall'1 per cento del Fondo sanitario nazionale dedicato alla ricerca di base e applicata dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle regioni, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ad individuare prioritari ambiti di ricerca dedicati soprattutto alle patologie croniche degenerative.

Art. 25-quinquies.
(Finalità del Fondo).

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui può derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo di cui all'articolo 25-quater è destinato alle seguenti finalità:
a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;
b) potenziare la rete dei servizi ed erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo


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scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;
d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;
e) sviluppare iniziative di solidarietà, anche con l'intervento delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a favore delle famiglie nel cui ambito sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare.

2. Restano salve le funzioni in materia riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

Art. 25-sexies.
(Funzionamento del Fondo).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 25-quater, sulla base di indicatori, stabiliti con il medesimo decreto, riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento, e di indicatori demografici e socio-economici.
2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma i sono determinati:
a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute dell'Organizzazione mondiale della sanità;
b) le modalità di gestione del Fondo di cui all'articolo 26-quater e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;
c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente, assicurando in ogni caso il pieno rispetto e l'attuazione dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate, della loro congruità rispetto ai bisogni e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 25-septies.
(Dotazione del Fondo).

1. Il Fondo di cui all'articolo 25-quater ha una dotazione annuale costituita:


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a) dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 25-bis e 25-ter;
b) dalle risorse destinate all'erogazione ai soggetti beneficiari dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi il febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
25. 01. Benvenuto, Buemi, Pistone, Battaglia, Bindi, Bogi, Bolognesi, Burtone, Di Serio D'Antona, Cennamo, Cima, Coluccini, Maura Cossutta, De Brasi, Fioroni, Fluvi, Giachetti, Giacco, Galeazzi, Grandi, Labate, Lettieri, Lucà, Meduri, Mosella, Nannicini, Petrella, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Zanotti, Oliverio.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifica all'articolo 2 della legge n. 289 del 2002).

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo dei comma i dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002».

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinati in 520 milioni di euro per il 2003, 468 milioni di euro per il 2004, 312 milioni di euro per il 2005 e 156 milioni di euro per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione Il del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.
1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 15 dicembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma i per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342».

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «3,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6,9 per cento».
6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal 1o gennaio 2003, gli articoli da


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12 a 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati. A decorrere dal 1o gennaio 2003 riacquistano efficacia:
a) le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni;
b) le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data del 1o gennaio 2003.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2004, le aliquote di accisa sugli oli minerali si applicano nelle misure fissate nell'allegato 1 alla legge 23 dicembre 1998, n. 448. I commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono abrogati».
25. 02. Benvenuto, Buemi, Pistone, Buffo, Camo, Cima, Angelo Bottino, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Delbono, De Brasi, Diana, Duilio, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Roberto Giachetti, Grandi, Guerzoni, Innocenti, Lettieri, Motta, Nannicini, Nigra, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Sciacca, Squeglia, Stradiotto, Tolotti, Trupia, Oliverio.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Riduzione dell'aliquota di accisa applicata al gas di petrolio liquefatti usati come carburante).

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 206,00 per mille chilogrammi.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 103.432.309.85 per anno, si provvede mediante la rimodulazione delle aliquote di accisa gravanti sulla benzina per motori e sul gasolio usato come carburante secondo quanto previsto nei commi 3 e 4.
3. L'aliquota di accisa gravante sulla benzina per motori, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 543,77231 per mille litri.
4. L'aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 405,61391 per mille litri.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2004.
25. 05. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, gli articoli da 12 a 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004 riacquistano efficacia:
a) le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni;
b) le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle successioni per causa di


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morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data del 1o gennaio 2004.
25. 06. Battaglia, Benvenuto, Buemi, Pistone, Cennamo, Cima, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Detrazione per spese di aggiornamento del personale docente).

1. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:
a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;
c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.

Conseguentemente, l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
25. 010. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Rinnovo delle agevolazioni in materia di accise sui prodotti petroliferi).

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 10.000.000 annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005 si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 011. Sergio Rossi, Parolo.


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TITOLO II
CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE E REGOLARIZZAZIONE DI IMMOBILI

ART. 26.
(Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici).

Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7 con le seguenti: al prezzo di vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere ridotto del 30 per cento.
* 26. 33. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7 con le seguenti: al prezzo di vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere ridotto del 30 per cento.
* 26. 64. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7 con le seguenti: al prezzo di vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari diminuito del 30 per cento.
26. 31. (ex 26. 31 e 26. 35) Benvenuto, Lettieri, Pistone, Zanella, Morgando, Villetti, Intini, Rizzo, Sciacca, Lucidi, Tocci, Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Ventura, Agostini, Battaglia, Pisa, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, dopo il capoverso 3-bis, aggiungere i seguenti:
3-ter. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perverrà gravato del diritto all'usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguiterà a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.
3-quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, è in ogni caso riconosciuto ai conduttori che non esercitano il diritto di opzione per l'acquisto il diritto al rinnovo della locazione per un periodo di 1 anno.
3-quinquies. Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione ai fini dell'offerta in opzione dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato d'inflazione.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2. 1. I maggiori oneri derivanti dai commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono pari a un milione di euro in ragione annua a decorrere dal 2004.
2. 2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
26. 22. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2. 1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:
«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a euro 22.000 è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non aventi i requisiti previsti dal precedente comma, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento».
2. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2. 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento pari al 10 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
26. 60. Benvenuto, Vigni, Agostini, Sciacca, Lucidi, Tocci, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2. 1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:
«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a euro 22.000 è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non aventi i requisiti previsti dal precedente comma, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
26. 34. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2. 1 Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:
«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non aventi i requisiti previsti dal precedente comma, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento».


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Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
26. 45. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2. 1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei famigliari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita».

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 5. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2. 1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per unità immobiliari occupate dai conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto d'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
26. 46. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo,


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Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2. 1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o comprendenti nel proprio nucleo familiare portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perverrà gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguiterà a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
26. 86. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti del mercato è ridotto, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori, del 40 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1,5 per cento.
26. 82. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. All'articolo 3, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «almeno l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 50 per cento».
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».


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c) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
26. 28. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere o il 50 per cento delle unità residenziali messe in vendita nello stesso immobile. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per ìl calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
26. 84. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Battaglia, Tocci, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo secondo i coefficienti in vigore, nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere».

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 3. Russo Spena, Giordano, Vendola.


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Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:
«8-bis. Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione».
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento del 10 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
26. 32. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Zanella, Morgando, Villetti, Intini, Rizzo, Sciacca, Lucidi, Tocci, Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Ventura, Agostini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli di tasso programmato di inflazione».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 7. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento.
26. 85. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione tiene conto del parere espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 9. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari, la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, tiene conto del parere espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze».

Conseguentemente, dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:

Art. 41-ter.

1. Nella tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, in materia di tasse sulle concessioni governative, l'importo annuale della tassa è fissato nella misura di 500 euro.
26. 73. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari, la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, tiene conto del parere espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze».
26. 53. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».


Pag. 275


Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 6. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato è ridotto, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori del 40 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 8. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato è ridotto, ai finì dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori, del 30 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile».
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
26. 61. Sciacca, Benvenuto, Lucidi, Tocci, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 5.
26. 57. Sergio Rossi, Parolo.


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Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono nelle zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore al 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 3, comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo da diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore di tutti i conduttori acquirenti».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
26. 23. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 dcl decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 10. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.


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Sopprimere il comma 6.
* 26. 37 (ex 26. 37, 26. 55 e 26. 63). Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 6.
* 26. 67. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 8.
26. 38. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto, libere ovvero occupate ma non optate dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori di cui al comnia 4, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto; il diritto di prelazione deve essere esercitato da parte dei citati enti pubblici entro tre mesi dalla comunicazione».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 11. Russo Spena, Giordano.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:
«17-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 17, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari libere, ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle stesse condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto-legge. Gli enti pubblici territoriali esercitano il diritto di prelazione nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
26. 54. (ex 26. 54 e 26. 62) Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Vigni, Ventura, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.


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Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:
«17-bis. In deroga da quanto previsto dal precedente comma 17, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari libere, ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto-legge n. 351 del 2001. Gli enti pubblici territoriali esercitano il diritto di prelazione nei temi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 11. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 8, dopo il capoverso 17-bis, aggiungere il seguente:
«17-ter. Ai soggetti di cui al comma 17-bis è riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi inoptati dai conduttori da esercitarsi nel termine di novanta giorni dalla comunicazione al conduttore ovvero, nel caso previsto dal precedente comma 5, nel termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione provvisoria».
26. 25. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Sono abrogati l'articolo 13 e l'articllo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
26. 24. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel


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comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 12. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
26. 78. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 sostituire il testo con il seguente: «20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute anche successivamente al 31 ottobre 2001 al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i conduttori, in mancanza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sono vendute al prezzo e alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma collettiva, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermata limitatamente all'acquisto di sole unità immobiliari optate purché le stesse rappresentino oltre il 50 per cento delle unità residenziali al netto di quelle libere».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, leparole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 15. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 9-bis.
* 26. 41. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.


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Sopprimere il comma 9-bis.
* 26. 58. Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 9-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 13. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 14. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 9-bis, primo periodo, sopprimere le parole: a trattativa privata, anche in blocco.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: terzo con le seguenti: secondo, terzo.
26. 56. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sopprimere il comma 10.
26. 26. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese


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manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 16. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 10, capoverso 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: edilizia e fiscale degli stessi beni aggiungere le parole: e facendo salvi i diritti di tutela e di opzione previsti dalla legge per gli affittuari a vario titolo.
26. 20. Albonetti, Duca, Raffaldini, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, capoverso 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: RFI SpA aggiungere le seguenti: e delle altre società del gruppo FS.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso e periodo, dopo le parole: dell'infrastruttura ferroviaria aggiungere le seguenti: e del materiale rotabile.
26. 19. Albonetti, Duca, Raffaldini, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere i commi 11-bis e 11-ter.
26. 42. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sopprimere i commi11-bis e 11-ter.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 17. Russo Spena, Giordano, Deiana.

Sopprimere i commi 11-quater, 11-quinquies, e 11-sexies.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.


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2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 18. Russo Spena, Giordano, Deiana.

Sopprimere i commi 11-quater, 11-quinquies, e 11-sexies.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
26. 89. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Sostituire i commi 11-quater, 11-quinquies e 11-sexies con i seguenti:
«11-quater. Gli utenti di alloggi di servizio, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, che siano in regola con i canoni e non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, possono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione d'interesse all'acquisto.
11-quinquies. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti, da emanarsi entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, dispone la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio, in numero non inferiore a 3.000 unità, per i quali abbia ricevuto la dichiarazione d'interesse all'acquisto, individuati sulla base di criteri d'interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico, avviando le conseguenti procedure di vendita.
11-sexies. Il prezzo di vendita è quello risultante dal valore di mercato ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di vendita di interi stabili attraverso un unico mandato.
11-septies. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, adottando le procedure semplificate previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410.
11-octies. Gli utenti con reddito familiare non superiore a 33.000 euro o nel cui nucleo familiare sia compreso e convivente un portatore di handicap, che non intendano acquistare l'alloggio di cui fruiscono, mantengono il diritto di locazione alle precedenti condizioni, così come stabilite dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in caso di vendita dell'alloggio a terzi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2,5 per cento.
26. 90. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.


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Al comma 11-quater, primo periodo, dopo le parole: legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni sono aggiunte le parole: o mediante vendita diretta agli utenti,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
26. 81. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Al comma 11-quater, primo periodo, dopo le parole: sono alienati aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministero della difesa,.
26. 33. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 11-quater, primo periodo, dopo le parole: decreto del Ministero della Difesa aggiungere le seguenti: da emanarsi previo consenso degli utenti interessati.
* 26. 29. Molinari, Minniti, Loddo Santino, Pinotti, Tanoni, Luongo, Pisa.

Al comma 11-quater, primo periodo, dopo le parole: decreto del Ministero della Difesa aggiungere le seguenti: da emanarsi previo consenso degli utenti interessati.
* 26. 80. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Al comma 11-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'elenco degli alloggi di cui al periodo precedente è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime«.
26. 44. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 11-sexies con il seguente:
«11-sexies. I proventi derivanti dalle vendite degli alloggi della Difesa di cui al presente articolo sono versati alle entrate del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e riasseguati allo stato di previsione del Ministero della Difesa per la costruzione o il reperiniento di nuovi alloggi di servizio. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi


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lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
26. 83. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Al comma 11-sexies, primo periodo, sostituire le parole: nel limite di 20 milioni di euro con le seguenti: per un importo non inferiore a 200 milioni di euro.

Conseguentemente:
al medesimo comma e periodo, sostituire le parole:
i canoni di locazione degli immobili stessi con le seguenti: il reperimento, la costruzione o la ristrutturazione di immobili da destinare ad alloggi di servizio per il personale.

dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
26. 79. (ex 26. 79 e 26. 30) Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto-legge, liberi ovvero occupati e non optati dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori che hanno i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto. Il diritto di prelazione da parte dei citati soggetti deve essere esercitato entro tre mesi dalla comunicazione».
26. 02. (ex 26. 87.) Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Tutte le procedure di vendita, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono sospese e rinnovate con l'applicazione delle disposizioni del precedente articolo 26.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:


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a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
26. 01. (ex 26. 0. 1) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici privatizzati).

1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dalle persone fisiche o giuridiche che detengano grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:
«3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, le persone fisiche o giuridiche che detengano grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale».
26. 04. (ex 26. 0. 4.) Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni per favorire l'acquisto degli alloggi demaniali da parte degli utenti).

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 40 per cento, indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile.
2. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 35.000 euro annui lordi, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare


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un portatore di handicap, la riduzione del prezzo di acquisto è del 45 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
26. 05. (ex 26. 0. 5.) Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Norme di salvaguardia per i nuclei familiari con redditi medio-bassi).

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 26, commi 1-quater, 11-quinquies e 11-sexies, della presente legge, è riconosciuto ai conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 35.000 euro, agli eredi del conduttore e ai conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di handicap, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'alloggio a terzi, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato i diritti di opzione e di prelazione con riferimento al solo diritto di usufrutto.
2. Ai conduttori non aventi i requisiti di cui al comma 1, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento del bene dalla difesa alla Agenzia del demanio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
26. 06. (ex 26. 0. 6.) Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.


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ART. 27.
(Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 50 per cento.
27. 58. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Realacci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
27. 33. Grignaffini, Melandri, Colasio, Carra, Rizzo, Pistone, Zanella, Intini, Buemi, Villetti, Violante, Agostini, Rossi Nicola, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dalla verifica di cui al comma 1 le cose immobili e mobili che costituiscono beni culturali d'interesse nazionale, nonché i beni culturali che costituiscono beni mobili facenti parte di collezioni d'interesse nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
27. 9. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Lolli, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Giulietti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
27. 8. Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Sasso, Tocci, Martella, Giulietti, Lolli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con regolamento adottato previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
27. 7. Carli, Grignaffini, Lolli, Chiaromonte, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Giulietti.


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Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
27. 6. Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Lolli, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Giulietti.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Avverso tale decisione può essere proposto ricorso dinnanzi alla magistratura amministrativa da parte di chi vi abbia titolo nonché da parte delle associazioni di tutela maggiormente rappresentative.
27. 10. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Tocci, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
27. 1. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
27. 25. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Gilietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 8, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
27. 13. Capitelli, Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Tocci, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

Al comma 9, dopo le parole: da emanare, aggiungere le seguenti: sulla base dei parametri stabiliti per la catalogazione scientifica dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, sentito il parere del Consiglio per i beni culturali e ambientali, e.
27. 14. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Tocci, Capitelli, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

Al comma 9, dopo le parole: da emanare, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
27. 15. Carli, Lolli, Chiaromonte, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Sasso, Martella, Giulietti.

Al comma 9, dopo le parole: di concerto con l'Agenzia del demanio aggiungere le seguenti: , con la Conferenza Stato-regioni-enti locali.
27. 16. Grignaffini, Chiaromonte, Martella, Carli, Tocci, Capitelli, Lolli, Sasso, Giulietti.


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Al comma 9, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
27. 17. Grignaffini, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Martella, Carli, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: perentorio di trenta giorni con le altre: ordinatorio di centottanta giorni.
27. 77. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: perentorio.
27. 19. Carli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: centottanta giorni.
27. 20. Carli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: alla sussistenza con le seguenti: all'assenza.
27. 21. Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: negativo con la seguente: positivo.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
27. 4. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: Qualora la verifica della sussistenza dell'interesse culturale presenti particolare difficoltà, la Soprintendenza, con atto motivato, può chiedere al Ministero una proroga di ulteriori trenta giorni per la conclusione del procedimento. In ogni caso, la mancata conclusione del procedimento di verifica o la mancata emanazione o motivazione del provvedimento comporta l'impossibilità di procedere all'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al comma 3.
27. 23. Carli, Chiaromonte, Capitelli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Lolli.

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora la comunicazione non venga trasmessa entro il predetto termine di sessanta giorni, s'intende che i beni sottoposti alla verifica restano definitivamente assoggettati alle disposizioni di tutela di cui al testo unico emanato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e non viene altresì modificato


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il regime giuridico previsto dagli articoli 822, 823 e 829 del codice civile.
27. 24. Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il provvedimento non venga emanato entro centottanta giorni il silenzio così formato equivale a diniego non suscettibile di revisione.
27. 22. Carli, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Grignaffini, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In caso di mancata o ritardata conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 10, non vale il principio del silenzio assenso.
27. 30. Grignaffini, Titti De Simone, Bulgarelli, Damiani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato per l'anno 2004, anche in deroga ad eventuali disposizioni contrarie, a procedere all'assunzione di personale tecnico-scientifico a tempo indeterminato con le modalità e le regole previste dalle leggi in materia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
27. 31. Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Damiani, Bulgarelli.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. Indipendentemente dalla verifica di cui al comma 2, i beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, d'interesse artistico o storico, non produttivi di reddito, sono trasferiti gratuitamente al demanio delle regioni, delle province o dei comuni, su specifica richiesta dell'amministrazione interessata, da presentare all'Agenzia del demanio, e previo parere favorevole della soprintendenza competente, nei casi in cui l'amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler investire risorse del proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri per la valutazione dei progetti e degli investimenti.
12-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare con propri decreti, da emanare entro il 31 marzo 2004, l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere derivante dal comma 12-bis.
27. 34. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Nel caso in cui le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché gli altri enti ed istituti pubblici, possessori o detentori dei beni di cui al comma 1, non procedano entro centottanta giorni all'istanza di verifica dell'interesse culturale, la procedura è avviata d'ufficio dalle competenti soprintendenze.
27. 26. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.


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Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
27. 2. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 13-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
27. 3. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 13-bis, dopo le parole: beni immobili aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli interessati alle richieste dei comuni presentate ai sensi dell'articolo 12-ter della legge 30 marzo 1998, n. 61, o per i quali siano stati già stipulati contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma o intese con enti locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
27. 55. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi.


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ART. 28.
(Cessione di terreni).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
28. 1. Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.


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ART. 29.
(Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
29. 1. Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, modifica le tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può altresì disporre la variazione della struttura dell'accisa sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.
29. 7. Pistone, Cossutta Maura, Rizzo, Sgobio, Bellillo, Ventura, Agostini, Benvenuto.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:

Art. 41-ter.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con propri dcereti, entro il 30 aprile 2004, l'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
29. 14. Zanella, Ventura, Agostini, Benvenuto, Rizzo, Pistone, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Morgando, Rocchi, Milana.

Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-
bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati


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destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
29. 15. Morgando, Ventura, Rizzo, Zanella, Pinza, Agostini, Lettieri, Benvenuto.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a vendere a trattativa privata, anche in blocco con le seguenti: , previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, a vendere, secondo regole di trasparenza e seguendo le procedure concorsuali e di appalto in vigore,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
29. 2. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
29. 3. Russo Spena, Giordano.


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ART. 30.
(Valorizzazione degli immobili dello Stato attraverso strumenti societari).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
30. 3. Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:

Art. 41-ter.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con propri dcereti, entro il 30 aprile 2004, l'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
30. 24. Zanella, Ventura, Benvenuto, Rizzo, Agostini, Pistone, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
30. 11. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le società di trasformazione urbana aggiungere le seguenti: interamente pubbliche.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel


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comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
30. 9. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: un anno.
30. 14. Mariotti, Agostini, Montecchi, Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
30. 10. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: Una quota dei proventi aggiungere le seguenti: non inferiore al 30 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, sostituire la parola: convenzionata con la seguente: sovvenzionata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
30. 4. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: convenzionata con la seguente: sovvenzionata.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
30. 6. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: convenzionata con la seguente: pubblica.
30. 15. (ex 30. 15 e 30. 17) Montecchi, Ventura, Mariotti, Agostini, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

Al comma 1, sesto periodo, dopo la parola: convenzionata aggiungere le seguenti: e sovvenzionata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
30. 7. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, sesto periodo, dopo la parola: convenzionata aggiungere le seguenti: con locazione a tempo indeterminato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
30. 8. Russo Spena, Giordano, Vendola.


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Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. I comuni il cui centro storico è riconosciuto totalmente o parzialmente come «sito UNESCO» possono richiedere al competente Ministero che siano trasferiti dal demanio statale al demanio comunale beni immobili vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939 n. 1089, non più utilizzati dallo Stato o soggetti a rischio di degrado, per consentirne il recupero, la salvaguardia e la gestione. A seguito della richiesta, i beni interessati sono trasferiti al demanio comunale, sentito il parere delle competenti soprintendenze.
30. 01. Vigni.


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ART. 32.
(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
32. 21. Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. (Emersione di attività detenute all'estero). 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.
3. La somma complessivamente dovuta in base al commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata» è soppressa ovunque ricorra. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: «senza indicazione» fino a: «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».
5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla 1egge 23 novembre 2001, n. 409 è abrogato.
6. All'articolo 6, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, le parole da: «Relativamente» fino a «precedente» sono soppresse.
32. 152. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimerlo.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 40 per cento.
32. 225. Vigni, Morgando, Lettieri, Zanella, Villetti, Intini, Buemi, Rizzo, Pistone, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 36 per cento.
32. 154. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
32. 153. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani,Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 32-
bis aggiungere i seguenti:
Art. 32-ter. (Fondo speciale di riserva).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro;
Art. 32-quater. - 1. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,


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e successive modificazioni, in materia di tasse sulle concessioni governative, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dalla soppressione dell'articolo 32 del decreto legge, valutati in 3.600 milioni di euro per l'anno 2003 e in 100 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel «Fondo speciale di riserva» di cui all'articolo 32-ter e mediante il maggior gettito derivante dalla rideterminazione della tariffa di cui all'articolo 32-quater.
32. 81. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 32. (Misure per fronteggiare il fenomeno dell'abusivismo edilizio). 1. Le opere abusive sono acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore dell'amministrazione comunale. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L'acquisizione ha effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il segretario comunale trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere abusive non sanabili e indica lo stato dei procedimenti relativi. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni, il prefetto si sostituisce all'amministrazione comunale ai tini degli adempimenti previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e provvede altresì, nel termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'elenco, agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione immediata della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi degli organismi tecnici del Ministero della difesa. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuate secondo le modalità prescritte, ai fini della tutela del bene, dalle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, a spese del responsabile dell'abuso.
4. Eseguita la demolizione e il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, le aree acquisite possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo. L'onere per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi restano a carico dei soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Se l'opera abusiva è destinata ad abitazione del responsabile dell'abuso, entro sessanta giorni dalla notifica del trasferimento di proprietà di cui al comma 1, può esserne richiesto l'uso temporaneo al prefetto, che sospende l'esecuzione della demolizione, ai tini dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo solo qualora l'opera sia sanabile e possa permanere sul territorio senza danno alcuno per l'ambiente. Qualora l'opera abusiva ricada in un'area protetta, statale la sospensione


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può essere disposta previo assenso del Ministero dell'ambiente, oltre che dell'ente di gestione dell'area.
6. L'uso temporaneo dell'abitazione è soggetto alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:
a) la costruzione deve essere stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 2002;
b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;
c) il responsabile dell'abuso è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua commisurata ai valori del mercato delle locazioni, nonché a sostenere le spese per gli oneri concessori e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica unità abitativa; in caso di pluralità di unità abitative costituenti l'immobile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative;
d) il responsabile dell'abuso ha realizzato l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;
e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non è superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

7. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b) c) ed e) del comma 6 preclude l'assegnazione in uso temporaneo e il successivo godimento dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme dovute comporta - previa diffida, notificata entro cinque giorni, ad adempiere entro i successivi quindici giorni - la perdita dell'uso anzidetto.
8. L'uso temporaneo dell'abitazione non è consentito oltre un anno nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistici ed ambientale-paesaggistici, nonché in quelle di particolare valore ambientale e paesistico per le quali è urgente ed indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su proposta del presidente della giunta regionale, con decreto del Ministro del lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali. Negli altri luoghi esso ha un limite massimo di anni tre.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 32-bis aggiungere il seguente:
Art. 32-ter. (Fondo speciale di riserva).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro;

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:


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1-bis. Agli oneri derivanti dalla soppressione dall'articolo 32 del decreto legge, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2003 e in 80 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel «Fondo speciale di riserva» di cui all'articolo 32-ter.
32. 134. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 32. (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio). 1. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio attivate dalle regioni, è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
2. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo al fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo.
3. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.
4. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata


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alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo al sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo al comuni.
6. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
7. Le disposizioni del presente comma e dei commi successivi si applicano alle opere abusive comunque censite non suscettibili di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, realizzate nelle aree e negli immobili soggetti ai vincoli di cui agli articoli 32 e 33 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, regioni e comuni non abbiano provveduto alla esecuzione delle misure sanzionatorie previste dalla medesima legge n. 47 del 1985.
8. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei commi da 9 a 30 si intende:
a) per «responsabile dell'abuso» colui che ha realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di opere o di interventi in violazione di norme urbanistico-edilizie; ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5, al responsabile dell'abuso è equiparato colui che, a qualsiasi titolo, detenga o possieda il manufatto realizzato in violazione delle predette norme ovvero l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento abusivo;


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b) per «dirigente», il dirigente dell'ente locale preposto all'ufficio competente per la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente è equiparato il responsabile del servizio, nominato dall'ente locale, tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi.

9. Le opere abusive di cui al comma 9 sono acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela, a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore dell'amministrazione comunale. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita L'acquisizione ha effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione, emessa ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente.
10. I provvedimenti di cui al comma 11 sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale l'abuso stesso e' stato realizzato.
11. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il segretario comunale trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere di cui al comma 9 non sanabili, per le cui demolizioni è stato esperito il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 31, lettera d), e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 11. Il segretario comunale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere per le quali non è stata definita la procedura repressiva, prevista dal citato articolo 7 della legge n. 47 del 1985. Decorso inutilmente il predetto termine di sei mesi, il prefetto si sostituisce all'amministrazione comunale ai fini degli adempimenti previsti dal citato articolo 7 della legge n. 47 del 1985. Qualora il segretario comunale non ottemperi nel termine previsto agli adempimenti di trasmissione degli elenchi al prefetto, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede alla trasmissione nei successivi due mesi. Nel medesimo termine di due mesi le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire, nelle ipotesi previste al comma 11. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo del proprietario e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile, anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo l998, n. 112. È escluso dall'applicazione delle procedure di cui al presente comma l'elenco di cui al comma 14.
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il dirigente dell'ente locale redige l'elenco delle istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, relative ad opere abusive riguardanti aree ed immobili soggetti ai vincoli stabiliti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui procedimento non sia ancora concluso e lo trasmette al presidente della giunta regionale. Entro i successivi sei mesi l'amministrazione comunale provvede ad istruire le istanze pervenute, acquisendo la documentazione


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necessaria per il rilascio o il diniego della autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria. Il rilascio della concessione o della autorizzazione è subordinato all'espressione del parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Per i beni e le aree tutelati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, il predetto parere è reso secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di inattività dell'amministrazione locale, il presidente della giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario ad acta per gli adempimenti previsti nel presente comma. I pareri negativi, emessi al sensi del citato articolo 32 della legge n. 47 del 1985, sulle istanze di sanatoria, ovvero gli annullamenti dei pareri positivi da parte dei competenti organi ministeriali, con esclusione dei provvedimenti di silenzio rifiuto, sono trasmessi dal segretario comunale al prefetto ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma e ai commi da 16 a 27, entro due mesi dalla loro emissione.
13. Sono fatte salve, per quanto attiene al demanio marittimo, le disposizioni di cui all'articolo 29 del codice della navigazione. Nelle aree protette nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativamente alle opere abusive realizzate posteriormente al 1o gennaio 1994. Si applicano le medesime disposizioni della citata legge n. 426 del 1998 anche relativamente agli abusi realizzati nelle aree naturali protette prima del 1o gennaio 1994 qualora il prefetto competente non provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a porre in essere gli adempimenti previsti dal presente comma e dai commi da 16 a 27.
14. Il prefetto, entro un mese dalla ricezione dell'elenco di cui al comma 13, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
15. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi previsti dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 31, lettera i), del presente articolo.
16. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuati secondo le modalità prescritte, al fini della tutela del bene, dalle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, a spese del responsabile dell'abuso.
17. Eseguiti la demolizione e il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, le aree acquisite ai sensi del comma 11 possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo. L'onere per la demolizione, come definita al comma 17, ed il ripristino dello stato dei luoghi, eseguiti ai sensi dei commi 16, 17 e 18, restano a carico dei soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni vigenti.
18. Se l'opera abusiva è destinata ad abitazione del responsabile dell'abuso ovvero dei componenti del suo nucleo familiare, entro due mesi dalla notifica del trasferimento di proprietà di cui al comma 11, può esserne richiesto l'uso temporaneo al prefetto, che sospende l'esecuzione della demolizione, ai fini dell'attivazione delle procedure di cui ai commi 22 e seguenti. Qualora l'opera abusiva ricada in un'area protetta statale, la sospensione può essere disposta previo assenso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
19. Il prefetto cura la redazione di un rapporto quadrimestrale riportante la situazione relativa all'applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alle acquisizioni, e provvede alla trasmissione


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del suddetto rapporto ai Ministeri dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e al presidente della regione ove è collocata l'opera abusiva.
20. Nel caso previsto dal comma 18, il prefetto, entro due mesi dalla richiesta di uso temporaneo dell'abitazione da parte del responsabile dell'abuso, sentite, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ed il comune, provvede alla sospensione della demolizione ed alla attribuzione dell'uso temporaneo dell'immobile per un periodo non superiore a tre anni, non prorogabili, decorsi i quali il prefetto emette ordinanza di sgombero che costituisce titolo esecutivo. L'uso temporaneo dell'alloggio non obbliga il comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
21. L'uso temporaneo dell'abitazione, fatto salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione di cui al comma 30, è soggetto alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:
a) la costruzione deve essere stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 1993 e tali circostanze devono essere attestate con dichiarazioni innanzi al giudice competente del luogo ove è situato l'immobile, ovvero al segretario comunale o funzionario dallo stesso delegato;
b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;
c) il responsabile dell'abuso è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua non superiore al 15 per cento del reddito imponibile annuo del nucleo familiare, nonché a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata dell'utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica unità abitativa in caso di pluralità di unità abitative costituenti l'immobile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative. Tali introiti sono attribuiti ai comuni e destinati ad interventi di riqualificazione ambientale e per l'attuazione delle varianti di recupero urbanistico;
d) il responsabile dell'abuso ha realizzato l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;
e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non è superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

22. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), d) ed e) del comma 21 preclude l'assegnazione in uso temporaneo e il successivo godimento dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme indicate alla lettera c) del medesimo comma 21 comporta, previa diffida, notificata entro cinque giorni, ad adempiere entro i successivi quindici giorni, la perdita dell'uso anzidetto.
23. L'uso temporaneo dell'abitazione non è consentito oltre un anno nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistico ed ambientale-paesaggistico, nonché in quelle di particolare valore ambientale e paesistico per le quali è urgente ed indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su proposta del presidente della giunta regionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali.
24. Entro i termini massimi di uso temporaneo delle abitazioni, l'amministrazione comunale predispone, ai fini dell'attivazione delle richieste di finanziamento, un piano d'intervento per l'assegnazione di abitazioni necessarie per soddisfare le esigenze abitative aggiuntive determinate dall'attuazione della legge di conversione del presente decreto, ai sensi di quanto disposto dai commi 28 e seguenti.
25. Il responsabile dell'abuso, qualora si trovi nella condizione prevista alla lettera


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e) del comma 21, e qualora siano decorsi i termini previsti per l'uso temporaneo delle abitazioni, può beneficiare del contributo a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo l'entità e le modalità di erogazione dei contributi definite dal comune.
26. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concorre, unitamente alla regione e agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica per fronteggiare l'emergenza abitativa derivante dalla esecuzione degli interventi di cui ai commi da 16 a 21. I programmi prevedono in via prioritaria l'acquisto ed il recupero di abitazioni, nonché l'insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabilite le priorità di intervento a livello nazionale.
27. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le amministrazioni comunali, di intesa con gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, possono assegnare, anche a titolo provvisorio e nelle more dell'attuazione dei programmi di cui al comma 28, alloggi di edilizia residenziale pubblica al responsabile dell'abuso e al suo nucleo familiare. In ogni caso l'assegnazione definitiva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al nucleo familiare del responsabile dell'abuso è disciplinata al sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
28. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, al sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento attuativo delle disposizioni di cui al presente capo, nel rispetto delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
29. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per »dirigente« il dirigente dell'ente locale preposto all'ufficio tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente è equiparato il responsabile del servizio, nominato dall'ente locale, tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi;
b) per «responsabile dell'abuso» colui che ha realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di opere o di interventi in violazione di norme urbanistico-edilizie.«;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4-bis. (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia). - 1. Il dirigente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive prescritte dalla concessione o dall'autorizzazione. Il sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sovrintende al funzionamento dell'ufficio di vigilanza urbanistica ed edilizia. Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni,


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la sanzione della sospensione dalla qualifica è inflitta al dirigente o al responsabile dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio che ritardino, oltre quindici giorni dal momento in cui è insorto l'obbligo, l'emanazione degli atti relativi al procedimenti citati.
2. Il dirigente che accerta l'esecuzione di opere illegittimamente eseguite su aree assoggettate, ai sensi degli strumenti urbanistici adottati o approvati, o a leggi statali e regionali o a qualunque titolo, a vincolo di inedificabilità, o destinate a opere e spazi pubblici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, oppure in difformità dagli strumenti urbanistici approvati o in contrasto con quelli adottati, dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Costituisce elemento di difformità o contrasto ai predetti strumenti urbanistici l'assenza della dotazione minima di superficie del lotto prescritta per l'edificazione. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti al beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree ed immobili di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al decreto-legge 27 giugno 1985, a 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed alle leggi 18 maggio 1989, n. 183, 6 dicembre 1991, n. 394, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il dirigente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione alle amministrazioni competenti, che stabiliscono le modalità esecutive ai fini della tutela del bene e possono effettuare direttamente la demolizione.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il dirigente, accertata l'inosservanza di norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, dispone senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore dall'accertamento medesimo, l'immediata sospensione dei lavori fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, avvalendosi anche del nucleo di controllo del territorio di cui al comma 5.
4. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono notificati anche al proprietario nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sui quale è stato realizzato l'abuso. In particolare, i provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui al comma 2 sono notificati anche al proprietario, contestualmente all'esecuzione delle demolizioni e del ripristino dello stato dei luoghi.
5. In ogni comune è istituito un apposito nucleo di controllo del territorio, composto da vigili urbani e dipendenti del ruolo tecnico. Il nucleo provvede al costante controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi, notificando l'immediata sospensione dei lavori. Il nucleo, inoltre, predispone un rapporto sull'attività di vigilanza, anche se negativo, con cadenza almeno mensile. Tali rapporti sono trasmessi al presidente della giunta regionale e al prefetto anche al fine dell'eventuale verifica sulla congruità dell'azione di vigilanza.
6. Se nei luoghi in cui vengono realizzate opere non è esibita la prescritta concessione edilizia, o non è apposto il prescritto cartello, e comunque in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria danno immediata comunicazione, anche a mezzo telematico, al presidente della giunta regionale, al sindaco e al dirigente. Il dirigente, entro le successive quarantotto ore, è tenuto ad inviare sul posto un agente di polizia giudiziaria e un tecnico per la verifica della regolarità delle opere e per la redazione di contestuale rapporto, anche se negativo, ai fini dell'adozione degli atti conseguenti. Il rapporto relativo alla sussistenza della violazione è inoltrato, anche a mezzo telematico, all'autorità giudiziaria e al presidente della giunta regionale. Il dirigente è tenuto ad adottare i provvedimenti di legge, entro le successive quarantotto ore.
7. In relazione all'entità degli abusi edilizi su specifica richiesta da parte dell'amministrazione


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comunale, o degli enti ed organi che hanno poteri di vigilanza e repressione in materia di abusivismo edilizio, e in ogni caso di sospetto di presenza di criminalità organizzata nei reati edilizi, la vigilanza in ordine alla repressione dei reati di abusivismo edilizio è esercitata anche da un apposito nucleo interforze istituito dal prefetto e, nell'ambito delle direttive da questi impartite, dal personale addetto a specifici piani coordinati di controllo del territorio, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.»;
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del progettista, del costruttore e del direttore e del direttore dei lavori). - 1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione a edificare e alle modalità esecutive stabilite nella medesima, nonché delle autorizzazioni e dei nullaosta per la tutela storico-artistica e paesaggistico-ambientale. Essi sono, altresì, sottoposti solidalmente alle sanzioni di natura pecuniaria previste dalle normative predette e, solidalmente, alle spese di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo che dimostrino che la violazione non è dipesa da loro comportamento.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia segnalato agli altri soggetti obbligati la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, e se fornisce al dirigente contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori è, altresì, tenuto all'atto della comunicazione resa al dirigente, alla sospensione della propria funzione. In caso contrario, il dirigente ne dà segnalazione al consiglio dell'ordine professionale cui appartiene il direttore dei lavori. Detta violazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'ordine professionale di appartenenza.
3. L'esecuzione accertata di lavori in assenza di concessione edilizia o in totale difformità dalla medesima, comunicata dal dirigente all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, costituisce grave negligenza professionale agli effetti dell'esclusione dell'impresa dalle procedure di affidamento di lavori pubblici»;
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali). - 1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione, da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente, accertata l'esecuzione di opere o di interventi urbanistico-edilizi in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate al sensi dell'articolo 8, ingiunge la demolizione ovvero la remissione in pristino, entro il termine di un mese dall'accertamento della violazione ovvero dalla data di notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori, ove emanata. Nell'ordinanza di demolizione sono richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dei luoghi entro tre mesi dalla notificazione dell'ingiunzione di demolizione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere


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superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Nel caso di opere realizzate in assenza di concessione edilizia ed in contrasto con gli strumenti urbanistici, la demolizione è effettuata al sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, nel termine di cui al comma 3, notificata all'interessato, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione del trasferimento della proprietà, a titolo gratuito, nei registri immobiliari.
5. Il comune, sentita l'amministrazione competente alla tutela del vincolo, ove esistente, dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che escludono la demolizione o la remissione in pristino. Non è consentita quest'ultima dichiarazione se l'opera contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali o se riguarda aree od immobili soggetti al vincoli di inedificabilità imposti da norme statali e regionali. L'eventuale sequestro delle opere abusive, disposto dal giudice penale, non impedisce l'accesso al custode giudiziario e ai soggetti incaricati della demolizione, autorizzati dal giudice stesso, che provvede, mediante consulente tecnico, alla ricognizione dello stato di fatto ai fini dell'acquisizione della prova del reato. È fatto divieto di nominare custode giudiziario dell'immobile soggetto a sequestro penale il responsabile dell'abuso o persone con lui conviventi. Al responsabile dell'abuso spetta l'onere finanziario relativo al compenso del custode giudiziario, determinato nel provvedimento di nomina. In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione e al ripristino dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comune può affidare la gestione dei beni e dell'area di sedime acquisiti al patrimonio pubblico agli enti di gestione dei parchi e delle associazioni ambientaliste, anche al fine di valorizzare il bene acquisito e diffondere la cultura della tutela e conservazione delle bellezze naturali.
6. Per le opere eseguite abusivamente su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, stabilito da leggi statali o regionali, la demolizione è effettuata ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
7. Tutti i provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso.
8. II segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali e agenti di polizia riguardanti opere e lottizzazioni realizzate abusivamente e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente e al presidente della giunta regionale. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti significativi di tali rapporti e le relative modalità di inoltro, per il tramite del competente ufficio territoriale del Governo, al Ministero dei lavori pubblici, da utilizzare anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per la redazione della relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Le regioni, anche avvalendosi dei mezzi previsti dall'articolo 23, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici. Con alto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente, sono individuati gli obiettivi degli osservatori regionali.


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9. In caso di inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di accertamento dell'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, la regione, nel successivo mese, al sensi dell'articolo 2, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nomina un commissario ad acta, il quale adotta i provvedimenti necessari, dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria, al prefetto, per l'esecuzione delle demolizioni delle opere abusive, ed alla procura regionale della Corte dei conti. Resta fermo l'obbligo di applicazione del risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché l'obbligo, da parte degli enti preposti alla tutela dei vincoli, di comminare le sanzioni previste dalle vigenti leggi di tutela.
10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice con la sentenza di condanna dispone, quale misura accessoria, la demolizione delle opere abusive se non già eseguita, incaricandone, entro il termine prefissato, le strutture tecnico-operative del Ministero della difesa nei modi previsti dall'articolo 27»;
e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. (Accertamento di conformità). - 1. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria e' ammessa fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del dirigente di cui al primo comma dell'articolo 9; nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, nei casi di parziale difformità, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o dell'autorizzazione sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria è allegata, a pena di irricevibilità, una dichiarazione di un professionista abilitato che attesti le predette conformità. Ai fini di tale attestazione il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il dirigente si pronuncia entro due mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni.
3. Il rilascio della concessione in sanatoria e subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del contributo di concessione, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
4. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla sola parte di opera difforme dalla concessione.
5. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal dirigente nella misura da lire 500 mila a lire 2 milioni»;
f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. (Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici). - 1. Quando è accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, o di enti pubblici, nonché del demanio marittimo ai sensi degli articoli 54 e 55 del codice della navigazione, il dirigente, previa diffida non rinnovabile al


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responsabile dell'abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è eseguita a cura del prefetto ed a spese dei responsabili dell'abuso, mediante l'utilizzo delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa di cui all'articolo 27»;
g) all'articolo 17, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «di diritti reali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero la locazione» e dopo le parole «dell'alienante» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del locatario»;
h) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:
«Art. 20. (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive stabilite dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalle concessioni è punita con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) la pena della reclusione fino a due anni e della multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
b) la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e dalla multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.
Art. 20-bis. (Ravvedimento operoso). - 1. Nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'articolo 20 l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado, può essere ammesso a pagare una somma corrispondente alle metà del massimo della multa qualora dimostri di aver provveduto alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi.
2. Con la domanda di ravvedimento l'imputato deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della multa unitamente alla prova della avvenuta demolizione delle opere abusivamente realizzate.
3. Il giudice respinge la domanda quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 102, dall'articolo 103 o dall'articolo 105 del codice penale ovvero quando manca la prova dell'avvenuta demolizione delle opere abusivamente realizzate.
4. Il giudice può respingere con ordinanza la domanda se il fatto risulta di particolare gravità.
5. Il pagamento delle somme indicate al comma 1 estingue il reato.»;
i) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27. (Demolizioni di opere). - 1. In tutti i casi in cui la demolizione rientra nella competenza del comune, essa è disposta dal dirigente secondo l'ordine cronologico delle ordinanze di demolizione o sulla base di criteri generali di priorità delle demolizioni, preventivamente determinate dal comune. In alternativa a detto ordine, è facoltà del comune predisporre, entro il mese di dicembre di ogni anno, un piano, comprensivo di valutazione tecnico-economica delle demolizioni da eseguire entro l'anno successivo, indicando l'ordine di priorità delle demolizioni stesse. I relativi lavori sono affidati dal comune ai sensi della normativa vigente. La demolizione delle opere abusive rientra nelle attività per le quali possono essere utilizzati anche i lavoratori di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le disposizioni del presente comma si applicano


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a tutti i soggetti competenti, al sensi della presente legge, alla demolizione di opere abusive, in quanto compatibili.
2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente ne dà notizia al prefetto, il quale può avvalersi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base della convenzione stipulata fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa, al sensi dell'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Ai fini dell'utilizzo delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa sono lavori di demolizione i lavori, le forniture ed i noli a caldo, finalizzati all'abbattimento, con mezzi meccanici o tramite esplosivi, di manufatti abusivi, realizzati su suoli pubblici e privati. Sono escluse dai predetti lavori le operazioni di sgombero delle macerie, di bonifica del territorio e di ripristino ambientale dello stato dei luoghi.
4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile devono dare notizia al presidente della giunta regionale e al prefetto, dei casi in cui sono decorsi sei mesi dall'ordinanza di demolizione, ovvero sono decorsi i termini del piano di cui al comma 1, comunicando, altresì, lo stato delle procedure attivate dall'amministrazione comunale per l'esecuzione delle demolizioni. Il presidente della giunta regionale, accertato che sono state esperite infruttuosamente le procedure di cui all'articolo 7 nonché quelle previste dal presente articolo, ne dà notizia al prefetto, ai fini dell'attivazione delle procedure di demolizione da parte di quest'ultimo»;
l) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. (Aziende erogatrici di servizi pubblici). - 1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché per opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. II contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni. Nell'ipotesi di cui all'articolo 13, il richiedente è tenuto a presentare, entro due mesi dalla presentazione della richiesta di attivazione dell'utenza, la copia della concessione in sanatoria ottenuta. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della predetta documentazione, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un servizio pubblico.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegare al contratto medesimo».


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30. All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante quota delle entrate di cui agli articoli 52-ter e 52-quater.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere i seguenti:
Art. 52-ter. (Imposta sui tabacchi). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
Art. 52-quater. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 189. Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Morgando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Non è consentito il rilascio del titolo abilitativo edilizio per le opere in difformità alla disciplina vigente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
32. 155. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le regioni o gli enti da esse delegati approvano gli strumenti urbanistici adottati dai comuni entro sei mesi dall'invio della delibera di adozione alla regione competente, trascorso i quali lo strumento urbanistico si intende approvato. La regione ha la possibilità, entro i sei mesi previsti, di chiedere chiarimenti o per formulare osservazioni rispetto alle leggi e ai propri strumenti di pianificazione regionale e di tutela del territorio, dando quattro mesi di tempo al comune di formulare le contro deduzioni La regione, acquisite le contro deduzioni del comune,

approva definitivamente lo strumento urbanistico.
32. 157. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni di euro fino a: 40 milioni con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2004 e di 300 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono ulteriormente incrementate del 2,5 per cento nel 2004 e del 3 per cento a decorrere dal 2005.
32. 192. Iannuzzi, Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: , in conformità alla normativa vigente.
32. 165. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.


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Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: di rotazione.

Conseguentemente:
a) al medesimo comma.
1) sostituire le parole: di anticipazioni, senza interessi, con le seguenti: di contributi;
2) sopprimere le parole da: Le anticipazioni fino alla fine del comma.
b) dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
32. 63. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 12, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
32. 166. Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.
32. 42. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In ogni comune è istituito un apposito Nucleo di coordinamento per il controllo del territorio e la repressione dell'abusivismo edilizio, composto da vigili urbani e dipendenti del molo tecnico, agenti di polizia di stato, carabinieri, guardia forestale, polizia provinciale e guardia di finanza. Il Nucleo provvede al costante controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi, nonché lo stato di attuazione delle ordinanze di demolizione emesse ai sensi della normativa vigente. Il Nucleo predispone un rapporto sull'attività di vigilanza con cadenza bimestrale. Tali rapporti sono trasmessi al Sindaco, al Presidente della Giunta regionale e al prefetto anche al fine della eventuale verifica sulla congruità dell'azione di vigilanza.

Conseguentemente:
dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 13, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2004 e in 50 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel «Fondo speciale di riserva» di cui all'articolo 32-ter;

dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:
Art. 32-ter. (Fondo speciale di riserva).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le


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eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 136. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-bis, 20, 21, 22, 23 e 24.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. (Emersione di attività detenute all'estero). 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.
3. La somma complessivamente dovuta in base al commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata» è soppressa ovunque ricorra. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: «senza indicazione» fino a: «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».
5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla 1egge 23 novembre 2001, n. 409 è abrogato.
6. All'articolo 6, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, le parole da: «Relativamente» fino a «precedente» sono soppresse.
32. 159. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere i commi da 14 a 24.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis,aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
32. 158. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.


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Sostituire il comma 14 con i seguenti:

14. Le opere edilizie realizzate illegittimamente su area demaniale ovvero appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato, sono acquisite al patrimonio dello Stato per l'immediata demolizione e la rimessione in pristino, ponendo gli oneri a carico del responsabile dell'abuso. Qualora l'opera non pregiudichi l'ambiente o il paesaggio e la sua presenza non costituisca un problema ai fini della sicurezza idrogeologica, essa può essere destinata a fini di pubblica utilità sociale. Non possono essere mantenute opere realizzate in aree soggette a vincolo di inedificabilità, nell'ambito del demanio marittimo e lacuale, in aree protette e su immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.
14-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 14, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2004 e in 18 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel «Fondo speciale di riserva» di cui all'articolo 32-ter;

Conseguentemente, dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:
Art. 32-ter. (Fondo speciale di riserva).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 91. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 14, premettere il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo tutte le opere realizzate sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico.
Conseguentemente, sopprimere le parole da: , ad esclusione, fino a: uso civico,
32. 168. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 14 sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma.

Conseguentemente:
al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole da:
ovvero fino a: indisponibile dello Stato;
al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino a: indisponibile dello Stato;
sopprimere il comma 20.
32. 167. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.


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Al comma 18, sopprimere le parole da: , ovvero della docuentazione fino alla fine del comma.
32. 160. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 19-bis, aggiungere il seguente:
19-ter. Ai fini della presentazione della domanda di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, il richiedente deve avere la titolarità della concessione dell'area da almeno 5 anni.

Conseguentemente:
al comma 15, sostituire la tabella A con la seguente:


TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi

Classi dimensionali comuni Zone territoriali omogenee
A B C D E F
1o <10.000 45,00
30,00
22,50
30,00

15,00

22,50
2o 10.001
÷ 100.000
90,00
60,00
45,00
60,00
3o 100.001
÷ 300.000
180,00
120,00
90,00
120,00
4o >300.001 270,00
180,00
135,00
180,00

Al comma 19, sostituire la tabella B allegata con la seguente:

TABELLA B

Valori unitari delle aree
Classi dimensionali comuni Zone territoriali omogenee
A B C D E F
1o <10.000 135,00
90,00
67,50
90,00

45,00

67,50
2o 10.001
÷ 100.000
270,00
180,00
135,00
180,00
3o 100.001
÷ 300.000
540,00
360,00
270,00
360,00
4o >300.001 710,00
540,00
405,00
540,00

32. 28. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.


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Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: anni venti con le seguenti: anni dieci.
32. 170. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 20, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando l'esclusione della condonabilità e della regolarizzazione del possesso nelle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale; per le restanti aree demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato il diritto al mantenimento delle opere di cui al presente comma non può essere riconosciuto qualora le opere stesse non siano state condonate con provvedimenti espliciti, escludendo in tali casi il formarsi della sanatoria per silenzio/assenso.

Conseguentemente:
dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 14, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2004 e in 50 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel «Fondo speciale di riserva» di cui all'articolo 32-ter;

dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:
Art. 32-ter. (Fondo speciale di riserva).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 186. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis,aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre

sente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementale del 10 per cento.
32. 2. Buffo, Ruggieri.

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente


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decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementale dell'8 per cento.
32. 227. Benvenuto, Lettieri, Zanella, Lion, Lusetti, Morgando, Pistone, Iannuzzi, Burlando, Rizzo, Carli, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Buffo, Villetti, Buemi, Intini, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Ruggieri.

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
*32. 23. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Ruggieri.

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
*32. 250. (ex 32. 23.) Bulgarelli, Lion, Zanella.

Al comma 22, dopo le parole: concessione d'uso aggiungere le seguenti: , escluse quelle di cui al comma 21,

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis,aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
32. 3. Buffo, Ruggieri.

Al comma 22, dopo le parole: concessione d'uso aggiungere le seguenti: , escluse quelle di cui al comma 21,

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 24. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Ruggieri.


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Al comma 22, sostituire le parole: trecento per cento con le seguenti: dieci per cento. I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 25. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Ruggieri.

Al comma 22, sostituire le parole: trecento per cento con le seguenti: venti per cento. I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 26. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Ruggieri.

Al comma 22, sostituire le parole: trecento per cento con le seguenti: trenta per cento. I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 27. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Ruggieri.

Al comma 22, sostituire le parole: trecento per cento con le seguenti: quaranta per cento. I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 234. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola


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Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Ruggieri.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Le disposizioni di cui al comma 22 non si applicano alle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995 e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis,aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 mani 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 10 per cento.
32. 51. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana, Ruggieri.

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 15 per cento.
32. 161. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: o, in alternativa, un ampliamento con le seguenti: e, comunque, non.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformente incrementate del 20 per cento.
32. 169. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 25, secondo periodo, sopprimere le parole da: per singola richiesta fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al


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pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformente incrementate del 20 per cento.
32. 171. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 25, secondo periodo, sostituire le parole da: per singola richiesta del titolo abilitativo edilizio in sanatoria fino alla fine del comma con le seguenti: per singolo edificio.

Conseguentemente:

al comma 15, sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi
Classi dimensionali comuni Zone territoriali omogenee
A B C D E F
1o <10.000 52,00
35,00
25,50
40,00

17,50

26,95
2o 10.001
÷ 100.000
105,00
70,00
55,00
70,00
3o 100.001
÷ 300.000
210,00
140,00
105,00
140,00
4o >300.001 315,00
210,00
157,50
210,00

al comma 19, sostituire la teblla B con la seguente:

TABELLA B

Valori unitari delle aree
Classi dimensionali comuni Zone territoriali omogenee
A B C D E F
1o <10.000 157,50
105,00
78,75
105,00

67,50

78,75
2o 10.001
÷ 100.000
315,00
210,00
15,75
210,00
3o 100.001
÷ 300.000
630,00
420,00
315,00
420,00
4o >300.001 845,00
630,00
472,50
630,00

32. 29. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.


Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Nelle zone omogenee di cui all'articolo 2, lettera E), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono suscettibili di sanatoria edilizia le modifiche della destinazione d'uso degli immobili esistenti destinati ad usi agricoli, qualora realizzati con contributi pubblici dello Stato, delle regioni o della Comunità europea.


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Conseguentemente:
al comma 15, sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi
Classi dimensionali comuni Zone territoriali omogenee
A B C D E F
1o <10.000 45,00
30,00
22,50
30,00

15,00

22,50
2o 10.001
÷ 100.000
90,00
60,00
45,00
60,00
3o 100.001
÷ 300.000
180,00
120,00
90,00
120,00
4o >300.001 270,00
180,00
135,00
180,00

al comma 19, sostituire la tabella B con la seguente:

TABELLA B

Valori unitari delle aree
Classi dimensionali comuni Zone territoriali omogenee
A B C D E F
1o <10.000 135,00
90,00
67,50
90,00

45,00

67,50
2o 10.001
÷ 100.000
270,00
180,00
135,00
180,00
3o 100.001
÷ 300.000
540,00
360,00
270,00
360,00
4o >300.001 710,00
540,00
405,00
540,00

32. 30. Parolo, Dussin Guido, Gibelli, Sergio Rossi.

Al comma 27, lettera d), dopo le parole: soggetti a aggiungere le seguenti: usi civici, aree del demanio marittimo e lacuale, aree del patrimonio indisponibile dello stato, immobili assoggettati.
32. 138. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 27, lettera g), sostituire le parole da: di preminente con le seguenti: lacuale e fluviale;.
32. 31. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

Al comma 27, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) siano state realizzate da soggetti che hanno beneficiato di condoni edilizi precedenti.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis,aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformente incrementate del 20 per cento.
32. 162. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 29, sostituire il terzo periodo con il seguente: Fatta salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il Comune può effettuare gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale.
32. 43. Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Montecchi, Agostini.

Al comma 34, sostituire le parole da: Con legge regionale fino alla fine del comma con le seguenti: I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle regioni in attuazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale.
32. 228. Agostini, Montecchi, Pistone, Rizzo, Villetti, Buemi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 35 con il seguente:
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione del richiedente resa ai sensi dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo. Nei successivi 180 giorni la domanda deve essere integrata con la documentazione tecnica necessaria ad identificare in maniera inequivocabile l'immobile oggetto di condono e di una certificazione, redatta da tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell'edificio sotto il profilo statico e che lo stesso è stato ultimato entro il 31 marzo 2003. I comuni possono definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari a conseguire gli obiettivi sopradescritti.
32. 61. Michele Ventura, Mariotti, Agostini, Montecchi, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 35, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) una perizia giurata sulle dimensioni, sullo stato delle opere e sull'eventuale incidenza sulla struttura della costruzione. In tale ultima evenienza, la domanda è altresì corredata da una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.
32. 172. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.


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Al comma 35, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e, qualora l'opera abusiva superi i 150 metri cubi, da una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.
32. 173. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 35, lettera b), sostituire le parole: 450 metri cubi con le seguenti: 150 metri cubi.
32. 174. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 36.
32. 175. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, primo periodo, sostituire le parole: da cui risulta il suddetto pagamento con le seguenti: di integrazione della domanda.
32. 60. Mariotti, Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 36, sopprimere il secondo periodo.
32. 176. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 37, sopprimere il primo periodo.
32. 177. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 37, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il comune, a fronte della verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e giuridici previsti dalla legislazione vigente, nonché del pagamento degli oneri di concessione, della presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, da presentarsi entro il 30 settembre 2004, rilascia, entro il termine di ventiquattro mesi, il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Il comune può delegare, tramite apposita convenzione e procedure di evidenza pubblica, l'accertamento definitivo degli adempimenti amministrativi, ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui al presente comma.
32. 178. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 37, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: sessanta mesi.
32. 53. Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 37, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è prorogato di un periodo pari a quello che intercorre tra la data di richiesta, per una sola volta, a fini istruttori, di eventuali integrazioni da parte del comune competente e la data della trasmissione delle


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medesime integrazioni da parte del richiedente il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
32. 32. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

Al comma 38, allegato 1, sostituire la tabella D con la seguente:
Tabella D - Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione
1. Nuove costruzioni e ampliamenti (euro/mq) 89,00
2. Ristrutturazioni e modifiche della destinazione d'uso (euro/mq) 45,00
32. 33. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

Al comma 40, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 100 per cento.
32. 163. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 42.
32. 164. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 43, capoverso, comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , per cui non sono applicabili ulteriori sanzioni amministrative.
32. 47. Montecchi, Michele Ventura, Vigni, Benvenuto, Mariotti, Crisci, Tidei, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 43, capoverso, comma 4, sopprimere il primo periodo.
32. 55. Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Agostini.

Al comma 43, capoverso, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora, ai sensi del Titolo II del testo unico dei beni culturali ed ambientali, le aree risultino sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale, le amministrazioni competenti rilasciano, ai fini dell'articolo 151 del medesimo testo unico, le relative autorizzazioni e ne danno contestuale comunicazione alle competenti Soprintendenze per i beni architettonici e il paesaggio, unitamente ai relativi progetti. Le Soprintendenze possono in ogni caso annullarle con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
32. 179. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 43, capoverso, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente decreto sono automaticamente e gratuitamente acquisite al patrimonio pubblico comunale. Il comune può disporre dell'uso dell'immobile e può deciderne l'eventuale demolizione.
32. 180. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 45.
32. 56. Mariotti, Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.


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Al comma 46, sostituire le parole: ai commi 55 e 56 con le seguenti: al comma 55.
32. 57. Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 49-quater, aggiungere i seguenti:
49-quinquies. Al fine di realizzare interventi urgenti per contrastare il fenomeno dell'erosione che interessa le coste tirreniche della Toscana, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Toscana per la realizzazione del progetto di intervento, pari a 118 milioni di euro per l'anno 2004.
49-sexies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 1,5 per cento.
32. 1. Buffo.


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ART. 32-bis.
(Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi connessi alla riduzione del rischio sismico è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari.
32-bis. 3. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole: 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 con le seguenti: 173.487.000 per l'anno 2003 e di euro 350.000.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 con le seguenti: 173.487.000 per l'anno 2003 e di euro 350.000.
32-bis. 1. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: d'intesa con la conferenza Stato-regioni.
32-bis. 2. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo che almeno il 50 per cento delle risorse stesse venga destinato alla copertura dei costi delle opere di ripristino delle condizioni abitative sostenuti dalle famiglie nonché dei costi di ripristino delle condizioni produttive delle aziende sostenuti dai proprietari delle medesime nelle località colpite dai fenomeni alluvionali dell'autunno 2002 nelle regioni del Nord Italia.
32-bis. 7. Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota parte delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a euro 25.000.000 per l'anno 2003 e a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, è assegnata al Dipartimento della protezione civile, per essere utilizzata, attraverso la ripartizione tra le regioni interessate, per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002.
32-bis. 6. Parolo, Sergio Rossi, Stucchi, Caparini, Lussana, Gibelli.

Dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:
Art. 32-ter. (Interventi di emergenza a favore della provincia di Carrara in seguito agli eventi calamitosi del mese di ottobre 2003). 1. In favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la provincia di Carrara nel mese di ottobre 2003 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzo di parte degli stanziamenti assegnati al fondo di cui all'articolo 32-bis.
3. Ai fini di cui al comma 2, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari ai sensi del presente articolo sono individuati con il decreto del presidente del Consiglio di cui al citato articolo 32-bis, comma 2.
32-bis. 02. Cordoni, Raffaella Mariani.


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Capo II
CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 33.
(Concordato preventivo).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33. 2. Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
33. 15. Pinza, Benvenuto, Zanella, Morgando, Nicola Rossi, Lettieri, Michele Ventura.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter
(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con legge 1o agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi di cui al comma 1.
3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
4. All'articolo 13, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da «senza indicazione» a «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi


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dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma I e le attività finanziarie da loro rimpatriate».
5. L'articolo 15, comma 5, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.
6. All'articolo 6, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, le parole da: «Relativamente» fino a: «precedente» sono soppresse.
33. 18. Visco, Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Buemi, Cima, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere i seguenti:

Art. 52-ter.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito;».

Art. 52-quater.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
33. 19. Benvenuto, Zanella, Pinza, Nicola Rossi, Villetti, Visco, Agostini, Michele Ventura, Morgando, Grandi, Buemi, Intini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Cima.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.


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2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33. 3. Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere il comma 13.
33. 21. Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
salvo che i documenti non siano richiesti dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;

Conseguentemente, al comma 13, sostituire il primo periodo con i seguenti: A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione e fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3, lettera b).
33. 20. Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: dello scontrino fiscale e.

Conseguentemente:
al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole:
dello scontrino fiscale e.
dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004 la legge 26 gennaio 1983, n. 18, è abrogata. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.
33. 1. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 4, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 10000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33. 4. Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: 9 per cento fino a: 7 per cento con le seguenti: 90 per cento, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 90 per cento.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33. 5. Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: 4,5 per cento fino a: 3,5 per cento con le seguenti: 90 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 90 per cento.

Conseguentemente:
alla medesima lettera, sostituire le parole:
5 per cento con le seguenti: 0,1 per cento
dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33. 6. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33. 7. Russo Spena, Giordano.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:


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a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33. 8. Russo Spena, Giordano.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33. 9. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, leparole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33. 10. Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del comma con le seguenti: sono oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota


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del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, leparole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33. 12. Russo Spena, Giordano.

Al comma 12, lettera b), sostituire la parola: 5.154.569,00 con la seguente: 50.000,00.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33. 13. Russo Spena, Giordano.

Al comma 13, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33. 14. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis
(Proroga della clausola di salvaguardia).

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche per la determinazione dell'Irpef dovuta sul reddito complessivo dell'anno 2004.
33. 03. Benvenuto, Lettieri, Villetti, Zanella, Rizzo, Intini, Buemi, Agostini, Visco, Michele Ventura, Pistone, Cima, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.


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ART. 34.
(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
34. 4. Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'8 per cento.
34. 13. Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Buemi, Cima.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla soppressione, in sede di conversione, dell'articolo 34 del decreto si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle poltiche sociali.
34. 12. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 34. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:


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a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
34. 5. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
34. 7. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità d'imposta 2000.
34. 1. Crisci.

Al comma 4, sostituire le parole da: ridotte fino al dieci per cento dell'importo con le seguenti: quintuplicate rispetto all'importo.
34. 6. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-quinquies. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, le compartecipazioni al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione del Capo II del Titolo II della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono stabilite con successive procedure di regolamentazione contabile.
6-sexies. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è da intendersi quale norma meramente interpretativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-ter, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 100.000.000 di euro.
34. 2. Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-quinquies. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di


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attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, le compartecipazioni al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione del Capo II del Titolo II della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
6-sexies. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica a decorrere dai versamenti effettuati nel mese di dicembre 2001.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-ter, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull' alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 100.000.000 di euro.
34. 9. Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni per la determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) sono ammesse in deduzione le spese relative al personale dipendente o autonomo destinato a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica».

2. A compensazione totale del minore gettito IRAP derivante dall'applicazione del comma 1, sono attribuiti ulteriori trasferimenti erariali alle Regioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con propri decreti da emanare entro il 31 marzo 2004, l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere.
34. 01. Sergio Rossi.


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ART. 35.
(Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole a particolari settori aggiungere le seguenti: , limitatamente a titolari di reddito fino a 75.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazioni di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
35. 1. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Determinazione delle quote IVA spettanti alla Regione Sardegna).

1. Alla Regione Sardegna spettano i dieci decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sul suo territorio, compresa quella relativa alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, ammontanti a 600 milioni di curo a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 7 per cento.
35. 01. Maurandi, Cabras, Carboni.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al comma 4-bis. 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «fino ad un massimo di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di nove».
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:


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a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
35. 07. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'Antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zani, Zunino.

ART. 37.
(Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi).


Sopprimerlo.
37. 1. Russo Spena, Giordano.


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ART. 38.
(Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli).

Sopprimerlo.
38. 1. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole o di custodirlo.

Conseguentemente, al medesimo numero:
al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: seguendo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia stradale.

all'ultimo periodo, sostituire le parole Di ciò con le seguenti: Di detti adempimenti.
38. 10. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 2-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per violazione degli obblighi posti in capo al questore.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
38. 9. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati con le seguenti: Ai soggetti di cui al comma 2.
38. 8. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole da: che, decorsi fino a: custode con le seguenti: al proprietario che, decorsi trenta giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dello stesso o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode ai sensi dell'articolo 214-bis.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al terzo periodo, sopprimere le parole da:
al proprietario fino alla fine del periodo;

al settimo periodo, sostituire le parole: all'avente diritto con le seguenti: al proprietario quale risultava al momento dell'accertamento.
38. 7. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, numero 3), capoverso, quarto periodo, dopo le parole: distinta ordinanza aggiungere le seguenti: finalizzata al solo provvedimento di confisca.
38. 6. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di autoveicoli sequestrati o confiscati nell'ambito di azioni contro la malavita organizzata.
38. 2. Russo Spena, Giordano.


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Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche alla disciplina sul fermo di beni mobili registrati applicato in sede di riscossione delle imposte sul reddito).

1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni dal termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, per un valore non eccedente del 40 per cento il debito tributario risultate dalla cartella di pagamento. Il concessionario ne dà notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza».
38. 01. Sergio Rossi.


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ART. 39.
(Altre disposizioni in materia di entrata).

All'articolo 39, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
39. 3. Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
39. 11. Rizzo, Pistone, Mauro Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 4, comma 4 , del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 30 milioni di euro.
39. 2. Collé, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Sopprimere i commi da 5 a 13-quinquies.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.600 milioni di euro.
39. 23. Zanella, Grandi, Benvenuto, Pistone, Rizzo, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Morgando, Rocchi, Milana.

Al comma 6, sostituire le parole da: «la durata di ciascuna partita» fino a: «a 50 euro» con le seguenti: «50 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «20 centesimi»; le parole «la durata di ciascuna partita» sono


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sostituite dalle seguenti: «la durata della partita»; le parole «venti volte» sono sostituite dalle seguenti: «80 volte».
39. 16. Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 12-bis.
39. 17. Sergio Rossi.

Dopo il comma 13-sexies, aggiungere i seguenti:
13-septies. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media fissata dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 aprile 1990, n. 85, assicurando anche ai ricevitori del lotto ex dipendenti dello Stato la distanza minima come previsto per i ricevitori tabaccai dall'articolo 21, primo comma, della legge 23 dicembre 1957, n. 1293, dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e dall'articolo 45, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 445. Tali requisiti sono estesi ai coadiutori o aventi causa dei ricevitori del lotto e dei ricevitori tabaccai.
13-octies. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate, come stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media, fissata in conformità all'articolo 5, comma 2, della legge 19 aprile 1990, n. 85, previa intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.
13-nonies. Il riconoscimento del trattamento attribuito agli ex lottisti divenuti concessionari come stabilito dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è esteso anche ai coadiutori o aventi causa, analogamente a quanto riconosciuto ai coadiutori delle rivendite di generi di monopolio.
39. 14. Benvenuto, Maccanico, Pistone, Buemi, Grandi, Cennamo, Cima, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 13-sexies, aggiungere il seguente:
13-septies. 1. Le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche amatoriali e filodrammatiche legalmente riconosciute senza fini di lucro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura dell'onere.
39. 15. Stucchi, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Per le ricevitorie del lotto gestite dagli ex lottisti e loro subentrati si prescinde dal requisito delle distanze ai fini del rilascio delle concessioni per la raccolta dei giochi pronostici ex CONI, SISAL e scommesse sportive. Agli stessi viene rilasciata, su domanda, l'autorizzazione alla vendita di tabacchi e generi di monopolio.
39. 5. Benvenuto, Maccanico, Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-duodecies. Sono prorogati al 31 dicembre 2004 i termini per l'attività di


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liquidazione e di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili per gli anni 1998 e seguenti.
39. 12. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-duodecies. Il termine per la liquidazione e l'accertamento dei tributi locali viene uniformato al 31 dicembre del quinto anno successivo all'esercizio in cui sono state commesse le violazioni.
39. 13. Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-duodecies. I diritti di azionista in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e in Trenitalia Sp.A., relativamente alla quota di capitale di proprietà dello Stato, sono esercitati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
39. 18. Gibelli, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
39. 03. Rizzo, Pistone, Mario Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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ART. 40.
(Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta).

Sopprimerlo.
40. 1. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. In deroga ai comma 1 e 2, resta ferma l'attribuzione ai comuni del credito d'imposta sui dividendi, nonché la facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le distribuzioni di utili deliberate successivamente al 30 settembre 2003.
40. 4. Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40-bis. - (Norme di carattere antielusivo). - 1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2004.
40. 01. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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ART. 41.
(Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari).

Sopprimerlo.
*41. 1. Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.
*41. 2. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

ART. 41-bis.
(Altre disposizioni in materia tributaria).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
41-bis. 10. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: sostitutiva dell'importo fino alla fine del periodo con le seguenti: corrispondente all'aliquota relativa all'imposizione progressiva sul reddito.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
41-bis. 11. Russo Spena, Giordano.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 100 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;


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b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
41-bis. 13. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
41-bis. 12. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 7.
41-bis. 1. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, primo periodo, dopo le parole: fondi chiusi aggiungere le seguenti: di cui alla lettera d-bis) del comma 1.
41-bis. 5. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
41-bis. 2. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: sulla sostituzione fino alla fine del periodo con le seguenti: sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista.
41-bis. 4. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla.
41-bis. 3. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
41-bis. 8. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento più una.
41-bis. 7. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.


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Al comma 7, capoverso, sopprimere il quarto periodo.
41-bis. 6. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: approvate quando il diniego con le seguenti: respinte quando l'assenso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52
-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
41-bis. 14. Russo Spena, Giordano.

Al comma 7, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai casi in cui opera la deroga di cui alla lettera b-bis) del comma 2.
41-bis. 9. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 9, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. La ritenuta di cui al comma 1 è ridotta al 5 per cento qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in immobili ad uso residenziale e che i criteri di gestione degli immobili siano ispirati a criteri etici e di responsabilità sociale, che tengano conto della situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale degli eventuali conduttori degli immobili e che prevedano la concessione di condizioni di favore a vantaggio dei conduttori medesimi, in particolare di quelli meno abbienti e degli anziani ultrasessantacinquenni».

Conseguentemente:
dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Entro il 31 dicembre 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e la CONSOB, determina, con proprio regolamento, i criteri di gestione di carattere etico e socialmente responsabile che i regolamenti dei fondi comuni di investimento immobiliare devono tassativamente adottare per fruire del regime fiscale agevolato introdotto dal comma 9 del presente articolo. Nel medesimo termine di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.
dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
41-bis. 15. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.


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Dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:
Art. 41-ter. - 1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.
2. Il gettito dell'imposta di cui al comma 1 è suddiviso in parti uguali tra tre fondi, da istituirsi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. I Ministeri di cui al comma 2 provvedono a destinare i fondi al finanziamento di programmi realizzati in concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano; indice di sviluppo di genere; indice di povertà umana; indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;
b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;
c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;
d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
41-bis. 02. Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:
Art. 41-ter. (Istituzione dell'imposta sul traffico pesante). - 1. A partire dal 1o luglio 2004 è istituita un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.
2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento


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per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;
b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;
c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:
a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibro modale di cui al comma 5;
b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibro modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:
a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;
b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;
c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.
41-bis. 03. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:
Art. 41-ter. (Fondi chiusi per l'investimento nel capitale di rischio delle PMI). - 1. Al fine di promuovere la capacità competitiva e di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria delle PMI, il CIPE destina, a valere sulle disponibilità di cui al Fondo unico previsto dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, un importo pari a 200 milioni di euro per il cofinanziamento della costituzione o dell'incremento di fondi chiusi per l'investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'obiettivo 1 e 2.
2. Le risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di un importo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2004.
3. Il Ministero delle attività produttive con apposito decreto determina le modalità e le condizioni del cofinanziamento da attribuire mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, prevedendo in particolare che i soggetti destinatari del cofinanziamento siano società di gestione del risparmio di cui all'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) che siano state autorizzate ad istituire e gestire uno o più fondi comuni di investimento di tipo chiuso. Le modalità e le condizioni regolamentari di tali fondi chiusi di investimento


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devono essere conformi al disposto della normativa comunitaria in materia ed in particolar modo della Comunicazione 2001/C 235/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 235/3 del 21 agosto 2001, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante incremento nella misura del 2 per cento dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
41-bis. 02. Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Oliverio, Alberta De Simone, Marone, Cennamo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Diana.

Dopo l'articolo 41-bis aggiungere il seguente:
Art. 41-ter. (Sgravi fiscali per imprese in crisi). - 1. Ai fini del presente articolo si intendono per:
a) «aree sottoutilizzate» le aree di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) «fondo» o «fondi» i fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) «imprese in crisi» le società di capitali il cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto a norma del comma 9;
d) «mercato regolamentato»: i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
e) «periodo di crisi» il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi, incluso l'eventuale rinnovo;
f) «periodo di esenzione» il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale i Fondi possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge;
g) «titoli» le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese in crisi;
h) «valore del patrimonio netto del fondo»: il valore delle quote desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1993, n. 344, relativi alla fine dell'anno.

2. Il risultato di gestione dei fondi di cui al comma 3, che investano in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende in crisi per l'intero periodo di crisi.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il risultato di gestione dei fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.
4. All'inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:
a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:
1) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 9;


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2) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della dichiarazione i titoli fossero già in proprietà del fondo;
b) negli altri casi è calcolato:
1) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi;
2) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del fondo.

5. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:
a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;
b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

6. Ai fini della presente legge, un'impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 7, in presenza di una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.
7. La domanda di dichiarazione di stato di crisi, approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione o di gestione dell'impresa, è inviata al Ministro delle attività produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultino:
a) l'andamento delle perdite;
b) la diminuzione del fatturato;
c) l'andamento delle scorte;
d) l'andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie degli ultimi otto anni;
e) l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi.

8. La domanda di cui al comma 7 è corredata altresì da un piano di ristrutturazione che contenga almeno le seguenti informazioni:
a) piano economico finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell'impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell'evoluzione di mercato attesa;
b) descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;
c) verbale della concertazione con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.

9. Entro 30 giorni dalla domanda di cui al comma 7, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, provvede alla dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa, definendo altresì la data di inizio e di fine del periodo di crisi.
10. La durata del periodo di crisi non può essere superiore ai quattro anni; la dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell'impresa, con le modalità di cui al comma 7.
11. Se il fondo di cui al comma 2 dopo la fine dello stato di crisi senza dichiarazione d'insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute nell'impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità di condizioni, ai soggetti


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iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al fondo.
12. L'offerta in prelazione di cui al comma 11 deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Per l'esercizio della prelazione il fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta.
13. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi può essere escluso con patto tra l'alienante la partecipazione ed il fondo acquirente.
14. I fondi di cui al comma 1 che intendano investire in titoli di imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di dodici mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono richiedere un contributo ad un Fondo speciale, istituito presso il Ministero delle attività produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.
15. Il citato Fondo speciale presso il Ministero delle attività produttive, può altresì erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di dodici mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:
a) certificazioni di bilancio;
b) ristrutturazioni di bilancio;
c) elaborazione del piano economico-finanziario;
d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;
e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa volti a favorire l'accesso di fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell'imprenditore;
f) assistenza all'emissione di prestiti con contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e opzione.

16. Per le medesime finalità, il contributo di cui ai commi 14 e 15 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell'Unione europea e di contributi previsti da leggi regionali.
17. Per il finanziamento delle norme di cui ai commi 14 e 15, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle attività produttive ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 41-ter si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito.
41-bis. 06. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.


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Capo III
DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI CONTROLLO IN MATERIA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

ART. 42.
(Disposizioni in materia di invalidità civile).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter.- 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 4. Russo Spena, Giordano, Valpiana, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 42. - 1. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità».
42. 14. Giacco, Bindi, Turco, Mosella, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Meduri, Cordoni.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter.- 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 6. Russo Spena, Giordano, Valpiana.


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Sopprimere il comma 1.
42. 27. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole procedimenti giurisdizionali aggiungere le seguenti depositati dal 1o gennaio 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 5. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
42. 16. Giacco, Turco, Battaglia, Bindi, Mosella, Meduri, Zanella, Maura Cossutta, Cordoni.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 7. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: il termine di tre anni a cui si sommano gli ulteriori giorni previsti per l'espletamento dell'iter amministrativo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di


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cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 8. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fino alla data di completa definizione del trasferimento alle regioni della funzione concessoria dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la legittimazione passiva è posta in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.
42. 23. Michele Ventura, Tidei, Pennacchi, Crisci, Roberto Barbieri, Tolotti, Olivieri, Visco, Mariotti.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, leparole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 9. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
42. 17. (ex 42. 17 e 42.22) Agostini, Tidei, Pennacchi, Crisci, Maurandi, Tolotti, Burlando, Olivieri, Sereni, Mariotti, Visco, Bindi, Mosella, Meduri, Giacco, Turco, Battaglia, Zanella, Maura Cossutta, Cordoni.

Al comma 7, capoverso, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: gravi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;


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b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 10. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 7, capoverso, primo periodo, dopo le parole: di gravi anomalie cromosomiche aggiungere le seguenti parole e di patologie genetiche.
42. 18. Giacco, Turco, Battaglia, Bindi, Meduri, Mosella, Maura Cossutta, Zanella, Cordoni.

Al comma 7, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro della salute aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.
42. 15. (ex 42. 15 e 42. 25) Turco, Zanotti, Maura Cossutta, Giacco, Meduri, Mosella, Molinari, Cordoni, Bindi, Battaglia, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Sereni.

Al comma 7, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro della salute aggiungere le sdeguenti: previo parere della Conferenza permanente dei presidenti della regioni e delle province autonome.
42. 49. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
42. 26. Montecchi, Pennacchi, Barbieri, Sereni.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 11. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 11, alinea, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque in relazione ai ricorsi depositati successivamente alla entrata in vigore della legge medesima.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta


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sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
42. 2. Bonito, Michele Ventura.

Al comma 11, capoverso ART. 152, primo periodo, sostituire le parole due volte con le seguenti: quattro volte.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
42. 46. Carli, Giacco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
«4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
42. 21. Giacco, Battaglia, Turco, Bindi, Mosella, Meduri, Maura Cossutta, Zanella, Cordoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. All'articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991, n. 429, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1o gennaio 2004, spetta l'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi della norma citata».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
42. 12. Giacco, Carli.


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ART. 43.
(Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione).

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento, ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo.

Conseguentemente:
alla rubrica, sostituire le parole: della gestione previdenziale con le seguenti: delle gestioni previdenziali.

dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
43. 6. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2004 l'aliquota di computo della pensione per i lavoratori di cui al comma 1, è pari al 20 per cento, così come stabilito dall'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
43. 5. Motta, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Innocenti, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I due terzi del predetto contributo sono posti a carico dell'associante ed un terzo è posto a carico dell'associato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
43. 4. Guerzoni, Gasperoni, Motta, Cordoni, Trupia, Innocenti, Nigra, Buffo, Diana, Sciacca.


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ART. 44.
(Disposizioni varie in materia previdenziale).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
44. 74. Sedioli, Preda.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'11 per cento.
44. 7. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Monaco, Olivieri, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Quartiani, Abbondanzieri, Tolotti, Raffaella Mariani, Innocenti, Ruzzante, Detomas, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1998, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che la fiscalizzazione degli oneri sociali disposta dal comma 6 del medesimo articolo 1 a favore dei datori di lavoro del settore agricolo si applica fino a concorrenza dei contributi di malattia e di malattia e di maternità complessivamente dovuti al netto delle riduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1998, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del'11 per cento.
44. 8. Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Oliverio, Borrelli, Sandi, Franci.

Al comma 1, sostituire le parole da: L'articolo 9 fino a: e al comma 6 con le seguenti: Le agevolazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
44. 56. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Innocenti, Diana, Buffo, Sciacca.


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Al comma 1, sostituire le parole da: L'articolo 9 fino a: e al comma 6 con le seguenti: Le agevolazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6.
44. 75. Sedioli, Preda.

Al comma 1, sostituire le parole: non sono cumulabili con le seguenti: sono cumulabili.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono posti interamente a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 legge 9 marzo 1989, n. 88.
dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'11 per cento.
44. 76. Sedioli, Preda, Sandi, Franci, Michele Ventura.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e si applica fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
44. 29. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
44. 22. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: né alla notifica di atto di precetto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
44. 26. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, premettere le parole: Dal 1o gennaio 2004.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
44. 28. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , mentre i titoli esecutivi e gli atti introduttivi di procedimenti a cognizione sommaria devono essere notificati, come per legge, presso la sede legale dell'Ente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
44. 27. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: al giudice dell'esecuzione fino a: circoscrizione con le seguenti: ad un giudice dell'esecuzione di un Tribunale compreso nel distretto della Corte di appello in cui.
44. 23. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
44. 24. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
44. 25. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo unico del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri, pari a 40 milioni di euro per il 2004, 90 milioni di euro per il 2005 e 90 milioni di euro per il 2006, derivanti dalla soppressione, in sede di conversione, del comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
44. 66. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
44. 49. Cordoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Squeglia, Motta, Nigra, Buffo, Trupia, Camo, Sciacca, Diana, Bottino, Agostini, Michele Ventura, Buffo, Diana, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nella medesima misura prevista dal comma 6, è esteso il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori del settore del trasporto aereo ai quali si applicano altresì, a decorrere dal 1o gennaio 2004, le misure di sostegno di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6-bis si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
44. 32. Duca, Tidei, Benvenuto, Raffaldini, Albonetti, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nella medesima misura prevista dal comma 6, è esteso il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori del settore del trasporto aereo ai quali vengono applicate, a partire dal 1o gennaio 2004, le norme della legge n. 223 del 1991.
6-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6-bis si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.
44. 31. Tidei, Duca, Benvenuto, Raffaldini, Albonetti, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
6-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6-bis si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 15 per cento.
44. 2. Buffo.


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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
44. 3. Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Fino al 31 dicembre 2004, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico e nel settore tessile-abbigliamento, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
6-ter. Per le imprese indicate nel comma 6-bis, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 mario 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
44. 53. Nigra, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Fino al 31 dicembre 2004, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico e nel settore tessile-abbigliamento, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.


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6-ter. Per le imprese indicate nel comma 6-bis, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
6-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
44. 89. Lulli, Gasperoni, Cordoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Nicola Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Fino al 31 dicembre 2004, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
44. 90. Cordoni, Lulli, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Nicola Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Fino al 31 dicembre 2004, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
44. 51. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Diana, Buffo, Sciacca.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


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a) le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
b) dopo le parole: «e di 45 milioni di euro per l'anno 2003» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 60 milioni di euro per l'anno 2004».
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
44. 88. Lulli, Cordoni, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Nicola Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
b) dopo le parole: «e di 45 milioni di euro per l'anno 2003» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 60 milioni di euro per l'anno 2004».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
44. 52. Guerzoni, Cordoni, Trupia, Gasperoni, Motta, Innocenti, Nigra, Sciacca, Diana, Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «nonché, limitatamente all'anno 2004, a singole imprese, o a gruppi di esse, dei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, per consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione».
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
44. 87. Lulli, Nicola Rossi, Cordoni, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2», aggiungere le seguenti: «nonché,


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limitatamente all'anno 2004, a singole imprese, o a gruppi di esse, dei distretti industriali individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, per consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
44. 54. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dcll'8 per cento.
44. 84. Cordoni, Agostini, Michele Ventura, Gasperoni, Lolli, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Cialente, Oliverio, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
44. 50. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Duilio, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Camo, Squeglia, Diana, Buffo, Sciacca, Bottino, Oliverio.

Sopprimere il comma 7.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
44. 77. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Franci, Michele Ventura.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. A decorrere dal 30 aprile 2004 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, compilata su modello predisposto dall'INPS, deve contenere anche l'indicazione del fabbisogno di manodopera occorrente. Nel caso in cui a seguito della stima di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, venga ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.
44. 6. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggeri, Monaco.

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano confermate le disposizioni contenute nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
44. 33. Paola Mariani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-sexies. A decorrere dall'anno 2003 ai genitori dei disabili gravissimi che corrispondono ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
44. 30. Giacco.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-sexies. In favore dei lavoratori dipendenti delle imprese di appalto e subappalto operanti nelle unità produttive della Portovesme s.r.l. nelle aree di Portovesme e San Gavino, sospesi a zero ore a seguito della crisi del settore piombo-zinco legato alla stessa Portovesme s.r.l., che non possono godere della CIGS di cui alla legge n. 223 del 1991 e in deroga alla medesima, può essere concessa la cassa integrazione straordinaria speciale, per un massimo di dodici mesi eventualmente rinnovabili, dal 1o ottobre 2003 ed entro sei mesi dalla medesima data, a richiesta delle singole imprese e con certificazione dei nominativi di presenza rilasciata dalla Portovesme s.r.l., ovvero in sostituzione degli stessi per tumazione.
9-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9-sezies, valutabili in 1 milione e 500 mila euro per il 2003 e in


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6 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'unità previsionale di base 7.13.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. 4. Maurandi, Cabras, Carboni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-sexies. Al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: «uno dei fratelli o delle sorelle conviventi» aggiungere le seguenti: «nonché il coniuge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
44. 86. Giacco, Turco, Battaglia, Bindi, Mosella, Zanella, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2003 l'importo a calcolo delle pensioni dirette dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1o gennaio 1994 in poi, non può essere inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo della predetta assicurazione vigente al 1o gennaio dell'anno di decorrenza, per ogni anno di contribuzione da effettivo lavoro in Italia.
9-septies. Per le frazioni di anno l'importo minimo di cui al comma 1 è attribuito in proporzione al numero di settimane.
9-octies. L'importo massimo della pensione a calcolo di cui al comma 9-sexies non può eccedere il valore di due volte l'importo del trattamento minimo.
9-nonies. Il sistema di calcolo di cui al comma 9-sexies non si applica alle pensioni supplementari e ai supplementi di pensione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter
. - 1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 9-sexies a 9-nonies dell'articolo 44 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
44. 69. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-sexies. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 del è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'importo mensile di cui al comma 1 si intende al netto della perequazione automatica di cui al comma 10-bis».
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:


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«10-bis. Ogni anno la legge finanziaria può integrare la cifra indicata nel comma 1 distribuendo tali eventuali maggiori risorse alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 503».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter
. - 1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 9-sexies dell'articolo 44 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
44. 68. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-sexies. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter
. - 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
44. 63. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. 1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel limite massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.
2. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
44. 01. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Agostini, Nichele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. (Importo aggiuntivo per i pensionati). - 1. Per l'anno 2004, l'importo


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aggiuntivo di cui all'articolo 70, commi da 7 a 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneflciari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 12 per cento.
44. 02. Cordoni, Gasperoni, Agostini, Michele Ventura, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. (Soppressione del contributo ex ONPI). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2004 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e successive modificazioni, è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
44. 05. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. (Redditi da considerare per i trattamenti di famiglia). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, alla formazione del reddito previsto per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e alla formazione del reddito previsto per la corresponsione delle quote in aggiunta di famiglia dall'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non concorrono le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ed all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 44-bis, si provvede rispettivamente mediante l'incremento uniforme del 50 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio L'incremento decorre dal 1o gennaio 2004.
44. 016. Duilio, Bindi, Delbono, Squeglia, Camo, Bottino.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. (Interventi a favore dei pensionati). - 1. In sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno 2004, quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, è corrisposto dall'INPS un importo pari a 150 euro a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive


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modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso è disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di 150 euro, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfettario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma 1.
3. L'importo del rimborso non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 485 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale del 6 per cento.
44. 013. Cordoni, Delbono, Morgando, Lettieri, Zanella, Villetti, Intini, Buemi, Pistone, Rizzo, Gasperoni, Agostini, Michele Ventura, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Oliverio.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. (Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto). - 1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002».
2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.
3. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.
1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza


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entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342«.

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «36,9 per cento».
5. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la ridetenninazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.
6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1o gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi».
44. 014. Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Innocenti, Zanella, Cordoni, Pinza, Morgando, Pistone.


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ART. 45.
(Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 45.
(Prestazioni previdenziali dei lavoratori a gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, terzo comma, del Codice di procedura civile, i lavoratori a progetto di cui al titolo VII, capo I, decreto legislativo n. 276 del 2003, i prestatori d'opera di cui agli articolo 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile in regime di monocommittenza, le collaborazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le associazioni in partecipazione disciplinate dall'articolo 2549 del codice civile, è obbligatoria l'iscrizione alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche.
2. A partire dal 10 gennaio 2004 i diversi trattamenti sono parificati a quelli previsti per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
3. Dal 1o gennaio 2004 i committenti che hanno rapporti con possessori di partita IVA, iscritti alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, versano le quote di contribuzione con le stesse modalità e distribuzione fra committente e collaboratore previste per gli altri iscritti alla stessa gestione. Pertanto a partire da tale data, la percentuale di rivalsa, sui versamenti previdenziali, nei confronti del committente per le prestazioni professionali di cui al paragrafo precedente è abrogata.
4. Entro novanta giorni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, emana un decreto attuativo che prevede la possibilità di cumulare tutti i periodi contributivi indipendentemente dalla durata dei vari periodi assicurativi e dalla maturazione del diritto pensionistico in una singola gestione obbligatoria. Tale provvedimento deve contenere, pertanto, la possibilità di cumulo anche per prestazioni con iscrizioni a diverse gestioni previdenziali obbligatorie.
5. Con effetto dal 1o gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 20 per cento, così come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 7.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2,5 per cento.
45. 5. Gasperoni, Zanella, Delbono, Villetti, Pistone, Cordoni, Michele Ventura,


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Agostini, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Oliverio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 45.
(Prestazioni previdenziali dei lavoratori a gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, terzo comma, del codice di procedura civile, i lavoratori a progetto di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276 del 2003, i prestatori d'opera di cui agli articolo 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile in regime di monocomittenza, le collaborazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le associazioni in partecipazione disciplinate dall'articolo 2549 del codice civile, è obbligatoria l'iscrizione alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.
2. A partire dal 1o gennaio 2004 i diversi trattamenti sono parificati a quelli previsti per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
3. Dal 1o gennaio 2004 i committenti che hanno rapporti con possessori di partita IVA, iscritti alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, versano le quote di contribuzione con le stesse modalità e distribuzione fra committente e collaboratore previste per gli altri iscritti alla stessa gestione. Pertanto a partire da tale data, la percentuale di rivalsa, sui versamenti previdenziali, nei confronti del committente per le prestazioni professionali di cui al paragrafo precedente è abrogata.
4. Entro novanta giorni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, emana un decreto attuativo che prevede la possibilità di cumulare tutti i periodi contributivi indipendentemente dalla durata dei vari periodi assicurativi e dalla maturazione del diritto pensionistico in una singola gestione obbligatoria. Tale provvedimento deve contenere, pertanto, la possibilità di cumulo anche per prestazioni con iscrizioni a diverse gestioni previdenziali obbligatorie.
5. Con effetto dal 1o gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 20 per cento, così come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
45. 2. Cordoni, Delbono, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Bottino, Oliverio.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2004 l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è completamente a carico del committente.
45. 1. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

All'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2004, l'aliquota di computo della pensione per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 20 per cento, così come stabilito dall'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
45. 3. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Prestazioni previdenziali dei lavoratori a gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Con effetto dal 1o gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 20 per cento, così come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
45. 02. Buffo.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Adeguamento prestazioni di maternità per le iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A partire dal 1o gennaio 2004, in caso di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.
2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 1971.
3. Per far fronte all'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.
45. 01. Buffo.


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Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà).

1. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 3.
3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti norme:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.
45. 06. Cordoni, Delbono, Morgando, Villetti, Intini, Buemi, Pistone, Rizzo, Zanella, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Ventura, Agostini, Oliverio, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A partire dal 1o gennaio 2004, in caso di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.
2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.
3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come formato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di accertamento


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da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.
4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.
5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto-legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto-legge n. 184 del 1997.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della comma 7.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, no 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3,5 per cento.

45. 07. Cordoni, Delbono, Zanella, Buemi, Rizzo, Agostini, Michele Ventura, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Oliverio.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'ari. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A partire dal 1o gennaio 2004, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata 1NPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.
2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.
3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata 1NPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e peri periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.
4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo


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assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.
5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti dal decreto-legge n. 564 del 1996, e in materia di prosecuzione di versamenti volontari dal decreto-legge n. 184 del 1997.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
45. 08. Innocenti, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Trupia, Motta, Camo, Squaglia, Nigra, Sicacca, Buffo, Bottino, Diana, Oliverio.

ART. 46.
(Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti).

Sopprimerlo.
46. 1. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: Al responsabile dell'ufficio anagrafe del Comune, con le seguenti: all'amministrazione comunale.
46. 3. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliviero, Mariotti.


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ART. 47.
(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
*47. 79. Cordoni, Buemi, Villetti, Agostini, Violante, Rossi Nicola, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Benvenuto, Buemi, Bogi, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Cennamo, Cima, Coluccini, Cossutta Maura, De Brasi, Fluvi, Giacco, Galeazzi, Grandi, Labate, Lettieri, Luca, Meduri, Mosella, Nannicini, Petrella, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Zanotti, Buffo, Dameri. Maurandi, Tolotti, Duca, Dameri, Gambini.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
*47. 56. Delbono, Duilio, Camo, Bottino, Banti, Sciacca, Squeglia, Battaglia, Bindi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dalla soppressione dell'articolo 47 del decreto legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
47. 20. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla soppressione dell'articolo 47 del decreto legge, quantificati in 150.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi del comma 1-ter.
1-ter. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati


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italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione delle imposte.
47. 81. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
47. 16. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Mascia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la copertura dell'onere derivante dalla soppressione dell'articolo 47 del decreto legge il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504
del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 200.000.000 milioni di euro.
47. 11. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 47.
(Integrazioni alla disciplina di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257).

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionainento di anzianità.
2. L'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quarant'anni.
3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate, anche tramite gli istituti di patronato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in


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vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comrna 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.
4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, e, ove presenti, di concerto con le assicurazioni di settore, anche per i lavoratori di cui al comma 1, sulla base della individuazione delle lavorazioni svolte indicate all'articolo 3, comma 1.
5. Con delibera del Consiglio di amministrazione, è costituito presso la Direzione generale dell'INAIL, il Comitato nazionale per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto, con il compito di esaminare i ricorsi nel caso di mancato accoglimento in sede regionale. Tale Comitato deve pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta presentazione del ricorso.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nonché il Comitato nazionale di cui al comma 5, per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano trattamenti uniformi a livello nazionale nei confronti di situazioni analoghe e per i settori di cui al comma 1.

Art. 47-bis.
(Poteri sostitutivi).

1. I piani delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 120 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992.
2. Le regioni e le province autonome, e il Governo nel caso d ell'esercizio del potere sostitativo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ed eventualmente attraverso audizioni, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, dai soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze in materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale diretta o indiretta all'amianto.

Art. 47-ter.
(Attività lavorative comportanti esposizione all'amianto).

1. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolarnenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;
g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

2. Le prestazioni delle attività elencate al comma i costituiscono criterio per l'individuazione dell'esposizione all'amianto.


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3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione e c lassificazione adottate sulla base della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.

Art. 47-quater.
(Sorveglianza sanitaria).

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni comportanti tale esposizione, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di grave malattia asbesto - correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza alla persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro.

Art. 47-quinquies.
(Fondo per le vittime dell'amianto).

1. È istituito presso l'INAIL un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, che interviene a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente previdenziale di appartenenza, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori, di cui al comma 1 dell'articolo 1, assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'INAIL.
3. Il procedimento di liquidazione della prestazione economica di cui al comma 2 è gestito dall'INAIL ed è attivato automaticamente dalla liquidazione della prestazione assicurativa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Le prestazioni economiche a carico del Fondo sono anticipate dall'INAIL per conto del Fondo stesso e vengono da questo rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno. Sono a carico del Fondo anche le spese generali di amministrazione sostenute dall'INAIL.
4. Il finanziamento del Fondo è a carico per tre quarti delle imprese e per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a carico delle imprese deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi. Lo Stato garantisce comunque il rimborso di cui al comma 3.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, è istituito un comitato amministratore del Fondo, e ne sono definiti i compiti, la composizione, l'organizzazione e la durata in carica. Con lo stesso decreto sono stabiliti la misura, le procedure è le modalità di erogazione


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delle prestazioni di cui al comma 2, nonché la misura e le modalità del finanziamento di cui al comma 4.

Art. 47-sexies.
(Norma transitoria).

1. Sono fatti salvi:
a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;
c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1.

2. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, nonché le sentenze favorevoli ai lavoratori ancora oggetto di gravame, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

Art. 47-septies.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 47 a 47-sexies si provvede secondo quanto previsto al comma 2.
2. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsione di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2206 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
47. 30. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità.
2. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fai delle prestazione pensionistiche, peri! coefficiente di:
a) 1,2 se inferiore a cinque anni;
b) 1,3 se compreso tra cinque e dieci anni;
c) 1,5 se superiore a dieci anni.

3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13


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della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.
4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, anche per i lavoratori di cui al comma 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano una omogeneizzazione a livello nazionale.
5. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
6. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti attività:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali arniantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti edifici o macchinari;
e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;
g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discatica di rifiuti contenenti amianto.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.
8. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui al comma 5, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'INAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della salute.
9. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1.
10. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del


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Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative di cui al comma 5.
11. Per la gestione del Fondo di cui al comma 8 è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Sono fatti salvi:
a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decoirenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;
c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, lino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2;
d) gli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerenti il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2.

14. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.
15. Per i lavoratori già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che avevano svolto la loro opera nelle attività lavorative di cui al comma 6 del presente articolo, è riconosciuto un indennizzo straordinario pari all'importo corrispondente alla contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in relazione al numero di settimane di prestazione lavorativa, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensiomstiche, relativamente ai periodi di esposizione all'amìanto, per un massimo di dieci anni, moltiplicato per il coefficiente di 1,25.
16. Le domande per il riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 15, devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.
17. L'accertamento delle condizioni che danno diritto all'indennizzo di cui al comma 15, è esercitato, in quanto compatibili, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.
18. In caso di decesso del lavoratore rientrante nella categoria di cui al comma 15, il diritto all'indennizzo è riconosciuto, nella medesima entità e modalità stabilite nel medesimo comma 15, anche ai superstiti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono unifonnemente incrementate del 5 per cento.
47. 78. Cordoni, Delbono, Duilio, Zanella, Viletti, Buemi, Intini, Carra, Squeglia, Lion, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Pistone, Rizzo, Dameri.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.

1. La prestazione previdenziale di cui al cornma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comporlino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità.
2. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fini delle prestazione pensionistiche, per il coefficiente di:
a) 1,2 se inferiore a cinque anni;
b) 1,3 se compreso tra cinque e dieci anni;
c) 1,5 se superiore a dieci anni.

3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.
4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, anche per i lavoratori di cui al comma 1.11 Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano una omogeneizzazione a livello nazionale.
5. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
6. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti attività:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti edifici o macchinari;
e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione poliflinzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edificio macchinari coibentati con amianto;
g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.


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8. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui al comma 5, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'INAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della salute.
9. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. 11 Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1.
10. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative di cui al comma 5.
11. Per la gestione del Fondo di cui al comma 8 è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Sono fatti salvi:
a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;
c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2;
d) gli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerenti il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2.

14. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché


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non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.
15. Per i lavoratori già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che avevano svolto la loro opera nelle attività lavorative di cui al comina 6 del presente articolo, è riconosciuto un indennizzo straordinario pari all'importo corrispondente alla contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la relazione al numero di settimane di prestazione lavorativa, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, relativamente ai periodi di esposizione all'amianto, per un massimo di dieci anni, moltiplicato per il coefficiente di 1,25.
16. Le domande per il riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 15, devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.
17. L'accertamento delle condizioni che danno diritto all'indennizzo di cui al comma 15, è esercitato, in quanto compatibili, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.
18. In caso di decesso del lavoratore rientrante nella categoria di cui al comma 15, il diritto all'indennizzo è riconosciuto, nella medesima entità e modalità stabilite nel medesimo comma 15, anche ai superstiti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
47. 57. Cordoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Motta, Nigra, Camo, Carbonella, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Squeglia, Bottino, Banti, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 47. - 1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.
2. Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonché quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purché in grado di dimostrare l'esposizione.
3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'ASL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626, e successive modificazioni.
4. L'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai tini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto all'amianto


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fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopracitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria.

5. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati riposo anteriormònte atta data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni.
6. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
47. 17. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 47. - 1. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori, che abbiano contratto malattia da esposizione all'amianto, e ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto a titolo di risarcimento una tantum, l'importo di euro 30.000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2004 - 2006, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
47. 21. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 47. - 1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo fino a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai finì delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25».
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,


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nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e, delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
47. 26. Rizzo, Pistone, Cossutta Maura, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Ai lavoratori occupati in imprese classificate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla
vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del per cento.
47. 1. Crisci.

Al comma 1, sostituire le parole: è ridotto da 1,50 a 1,25 con le seguenti: è ridotto da 1,50 a 1,35.

Conseguentemente:
sopprimere il secondo periodo;

dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Art. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
47. 75. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliveto, Mariotti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 80.000.000 milioni di euro.
47. 12. Collé, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui ta
bacchi lavorati destinati alla vendita ai pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono del 10 per cento.
47. 60. Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Carbonella, Innocenti, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Banti, Squaglia, Bottino, Mazzarello, maturandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.


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Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I benefici previsti dal periodo precedente sono concessi, con la stessa decorrenza ivi prevista, esclusivamente ai lavoratori che , per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto e che alla data del 10 ottobre 2003 non abbiano ancora raggiunto i 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2004, 25.000.000 di euro per l'anno 2005 e 30.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede secondo quanto previsto al comma 1-ter.
1-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a decorrere dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) All'articolo 16, comma 1, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: nonché dal comma 1 dell'articolo 45;
b) All'articolo 16 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui ai agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento;
c) All'articolo 45, è soppresso il comma 2.
47. 27. Rizzo, Pistone, Cossutta, Sgobio, Bellillo, Mazzarella, Burlando, Zanella, Delbono.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e non della maturazione, fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, ammontanti a 42 milioni di euro annui, al comma 1 dell'articolo 9 del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n 140 e successive modificazioni, le parole: 3,6 per cento« sono sostituite dalle seguenti: «4,6 per cento» per l'anno 2004, «5,6 per cento» per l'anno 2005 e per l'anno 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2006, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 80.000.000 milioni di euro.
47. 8. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

«Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono del 10 per cento.
47. 61. Trupia, Del Bono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Squeglia, Nigra, Diana, Buffo, Banti, Bottino, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. I benefici previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano altresì


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ai lavoratori delle imprese impegnate in processi di lavorazione dell'amianto del sito industriale di Gela non ammessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai medesimi benefici in relazione alle trasformazioni societarie intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese medesime.
2-ter. le imprese di cui al comma precedente sono individuate con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 12 milioni e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2004.
2-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e, delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
47. 23. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 3, sopprimere le parole: , per un periodo non inferiore a dieci anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

«Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente del 10 per cento.
47. 63. Innocenti, Cordoni, Delbono, Duilio, Gasperoni, Trupia, Guerzoni, Motta, Squeglia, Camo, Carbonella, Nigra, Diana, Banti, Bottino, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Al comma 3 sopprimere le parole: in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2004, 25.000.000 di euro per l'anno 2005 e 30.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede secondo quanto previsto al comma 1-ter.
3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a decorrere dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) All'articolo 16, comma 1, le parole nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: nonché dal comma 1 dell'articolo 45;
b) All'articolo 16 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui ai agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento;
c) All'articolo 45, è soppresso il comma 2.
47. 29. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Delbono, Burlando, Mazzarello.

Al comma 3, sopprimere le parole: come valore medio su otto ore al giorno.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

«Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente del 10 per cento.
47. 65. Motta, Cordoni, Del Bono, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Carbonella, Innocenti, Nigra, Trupia, Banti, Bottino, Squeglia, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. È fatta, altresì, salva la possibilità di riconoscere il beneficio previdenziale, di cui alla presente legge, anche per lavorazioni diverse da quelle di cui all'articolo 13 della Legge n. 257 1992, qualora venga accertata la concreta esposizione all'inalazione di fibre di amianto, subita nel loro svolgimento, e che comunque espongono gli addetti ad una inalazione di fibre tale da ingenerare il rischio di patologie amianto-correlate.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle Finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo, l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di euro 35.000.000.
47. 13. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendo le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari;
f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
47. 72. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa presentazione, da
parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, o in caso di aziende cessate o fallite ed irreperibili dalla Direzione provinciale del lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, a una delle attività lavorative indicate al comma 3 bis. Le controversie relative al rilascio dei curricula sono di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro.
47. 73. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.


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Al comma 5 sostituire la parola compresi con la seguente: esclusi.
47. 9. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 5, dopo le parole: 1o ottobre 2003 aggiungere le seguenti: o aventi procedimento in atto.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 2.000.000 milioni di euro.
47. 14. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 5, sostituire le parole: alla sede INAIL di residenza con le seguenti: alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.
47. 69. Gasperoni, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Innocenti, Duilio, Camo, Carbonella, Motta, Nigra, Trupia, Squeglia, Bottino, Banti, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
5-ter. Per la gestione del Fondo di cui al comma 5-bis è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
47. 71. Cordoni, Delbono, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Carbonella, Innocenti, Nigra, Trupia, Diana, Banti, Bottino, Squeglia, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in


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caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
47. 54. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Nigra, Trupia, Bottino, Squeglia, Banti, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. L'ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, ai fini della verifica del versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al controllo di tutte le aziende ove insistono prestazioni a contatto con l'amianto.
5-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 5-bis l'Inail è autorizzato all'assunzione straordinaria di cinquemila ispettori del lavoro per 24 mesi a tempo determinato.
5-quater. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2206 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
47. 24. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Sono comunque fatte salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 dei lavoratori impiegati in aziende in crisi o dichiarate fallite che usufruiscono della cassa integrazione speciale alla data di entrata in vigore del presente decreto e/o in procinto di mobilità decorrere dal 1o gennaio 2004, avendo già ottenuto il riconoscimento da parte dell'INAIL.
5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 10.000.000 di euro per il 2004 e 50.000.000 per gli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e, delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
47. 28. Sgobio, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Bellillo, Burlando.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Sono comunque fatte salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui alla legge n. 257 del 1992 entro il 2 ottobre 2003, il cui iter non è ancora concluso.
5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 12.000.000 di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e, delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
47. 25. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Rizzo, Bellillo, Burlando.

Sostituire il comma 6-bis con i seguenti:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:


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a) ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle nonne di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b) ai trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione del comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;
c) ai trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione del comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori che, alla predetta data, hanno già ottenuto le certificazioni rilasciate dall'INAIL relative all'esposizione all'amianto e per i lavoratori in attesa di dette certificazioni sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro;
d) devono essere fatte salve, in ogni caso, le prestazioni pensionistiche di quei lavoratori che, al momento di entrata in vigore della presente legge, si trovino in una delle seguenti condizioni:
hanno risolto il rapporto di lavoro;
stanno effettuando versamenti volontari;
sono in mobilità;
sono in preavviso;
hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla prestazione pensionistica e sono in attesa delle finestre di accesso previste dall'articolo 1, comma 29, della legge 335/1995.
6-bis.1. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale del 10 per cento.
47. 58. Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Al comma 6-bis, dopo le parole della legge 257 del 1992 aggiungere le seguenti: per coloro che in relazione allo stesso articolo di legge abbiano già maturato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali, per i lavoratori che abbiano avviato richiesta di riconoscimento all'INAIL entro il 1o ottobre 2003.

Conseguentemente:
al comma 6-quater sostituire le parole: valutato in 75 milioni con valutato in 120 milioni di euro annui.

aggiungere in fine il seguente comma:
6-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2004, l'accisa sui tabacchi è aumentata di 4 punti percentuali.
47. 7. Mazzarello, Burlando, Intini, Pinotti, Parodi, Bogi, Michele Ventura, Banti, Labate, Mascia, Rognoni, Bottino, Mondello, Maurandi, Buffo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6.1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori


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esposti all'amianto che, alla data del 30 settembre 2003, hanno esercitato la facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale del 10 per cento.
47. 55. Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Camo, Carbonella, Innocenti, Banti, Squeglia, Motta, Nigra, Trupia, Bottino, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Sospensione della cessione dei crediti contributivi in agricoltura).

1. Il recupero della debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti ai sensi della legge 448/1998, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione di manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps è sospesa fino al 31 dicembre 2003.
2. Le aziende agricole debitrici entro il termine del 31 dicembre 2004 potranno regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 25 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 185/1992. Le aziende agricole, inoltre, potranno avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
47. 0. 1. Rossiello, Nicola Rossi, Rava.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni per l'emersione del lavoro autonomo in agricoltura).

1. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi 9/1963 e 233/1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'Inps entro un


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anno dalla presente legge, non si applicano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
47. 0. 2. Rossiello, Nicola Rossi, Rava.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà).

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole «limitatamente all'esercizio 2003» sono sostituite dalle seguenti «per gli esercizi 2003 e 2004».
2. L'articolo 13 e l'articolo 14 , comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
47. 03. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione).

1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1o gennaio 2004 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.
3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 6.
6. l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
47. 04. Cordoni, Delbono, Duilio, Rizzo, Pistone, Zanella, Villetti, Intini, Buemi, Ventura, Agostini, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.


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Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà).

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole «limitatamente all'esercizio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per gli esercizi 2003 e 2004»
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede ai sensi del comma 3.
3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
47. 05. Diliberto, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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ART. 48.
(Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica).

Sopprimere il comma 2.
48. 91. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, sostituire le parole da:, sottoposta alle fino alla fine del comma, con le seguenti: Per la funzione di impostazione delle politiche del farmaco, comprese le modifiche del prontuario, l'Agenzia riceve gli indirizzi dalla Conferenza Stato Regioni; per le funzioni di ricerca e valutazione scientifica dei farmaci, l'Agenzia riceve gli indirizzi dal Ministero della Salute. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
48. 74. Pennacchi, Barbieri, Olivieri, Michele Ventura.

Al comma 2, dopo le parole: funzioni d'indirizzo aggiungere le seguenti: della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome.
48. 64. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: del Ministero della Salute aggiungere le seguenti: per le funzioni di indirizzo sulla ricerca e valutazione scientifica dei farmaci.
48. 65. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome, adotta linee guida per gli indirizzi e gli investimenti di risorse in ricerca e sviluppo, nonché i criteri per la negoziazione del sistema dei prezzi dei farmaci da
fornire all'Agenzia per lo svolgimento dei propri compiti.
48. 66. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimere il comma 3.
48. 93. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 4.
48. 94. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento«;


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c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
48. 95. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento«;
c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
48. 96. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5 lettera a), sostituire le parole: promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida con le seguenti: definire liste omogenee per l'erogazione dei farmaci e linee guida.
48. 67. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
48. 97. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento«;
c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
48. 98. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;


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2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
48. 15. Russo Spena, Giordano, Valpiana, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole da: , o semestralmente fino alla fine della lettera con le seguenti: anche al fine del mantenimento della compatibilità finanziaria, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base degli indirizzi espressi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
48. 68. Labate, Bindi, Fioroni, Battaglia, Burtone, Turco, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole da: , o semestralmente fino alla fine della lettera con le seguenti: nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei criteri di costo efficacia e degli indirizzi espressi in sede di Conferenza Stato-Regioni.
48. 124. Pennacchi, Barbieri, Olivieri, Michele Ventura.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento;
c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
48. 99. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento«;
c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
48. 101. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole da: In concorso con le misure fino alla fine della lettera con le seguenti: a ridefinire l'onere a carico del SSN.


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Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b)
all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
48. 16. Russo Spena, Giordano, Valpiana, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole da: a ridefinire fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: a fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporaneamente, a copertura del 60 per cento del superamento, uno sconto a favore del SSN, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente. Tale sconto è ripartito tra le industrie farmaceutiche, i grossisti e i farmacisti, proporzionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
48. 53. Ercole, Sergio Rossi.

Al comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: di spettanza al produttore aggiungere le seguenti: con esclusione dei produttori di farmaci generici.
*48. 76 (ex 48.76 e 48.82) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: di spettanza al produttore aggiungere le seguenti: con esclusione dei produttori di farmaci generici.
*48. 13. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: di spettanza al produttore aggiungere le seguenti: con esclusione della quota riferita alla produzione di farmaci generici.
48. 69. (ex 48. 69 e 48.75) Labate, Turco, Battaglia, Bindi, Burtone, Fioroni, Zanella, Maura Cossutta, Michele Ventura, Pennacchi, Olivieri, Sereni.

Al comma 5, lettera f), terzo periodo, sostituire le parole: viene ripianato dalle Regioni con le seguenti: del tetto di spesa di cui al comma 1, individuato per ogni singola regione, viene ripianato dalla Regione stessa.
48. 71. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta, Mosella, Meduri.

Al comma 5, lettera f), terzo periodo, dopo le parole: dalle Regioni aggiungere le seguenti: che, a livello regionale, presentano una spesa per l'assistenza farmaceutica superiore al 16 per cento.
48. 54. Ercole, Sergio Rossi.

Al comma 5, lettera f), terzo periodo sostituire le parole: attraverso l'adozione di


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specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3 con le seguenti parole: mediante il ricorso agli accordi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 2001 n. 405.
48. 70. Maura Cossutta, Labate, Zanella, Bindi, Battaglia, Fioroni, Turco, Burtone.

Al comma 5, lettera g), sopprimere la parola: nuove.
48. 102. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, lettera g), sopprimere le parole: anche di cofinanziamento pubblico-privato.
*48. 103. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, lettera g), sopprimere le parole: anche di cofinanziamento pubblico-privato.
*48. 17. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 5, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) predisporre linee guida finalizzate a garantire un'adeguata informazione e formazione sulla terapia del dolore in conformità ed attuazione delle norme vigenti in materia di somministrazione di oppiacei;
48. 72. Labate, Battaglia, Turco.

Sopprimere il comma 6.
48. 104. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, sostituire le parole da: Il personale trasferito non fino a: non possono essere reintegrate con le seguenti: Dette unità di personale conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
48. 18. Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite all'Agenzia dalla presente legge possono essere istituite dal Direttore generale, previa delibera del Consiglio di amministrazione, apposite commissioni consultive, di carattere temporaneo finalizzate allo svolgimento di compiti ai approfondimento tecnico-scientifici.
7-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni


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e le province autonome, precede alla compilazione di una lista nazionale degli esperti, cui affluiscono personalità scientifiche appartenenti alla farmacologia, alla clinica, alla chimica, alla tossicologia, alla epidemiologia ed alla biologia, competenti a svolgere i compiti di supporto tecnico scientifico verso l'Agenzia. Le condizioni per l'iscrizione alla lista di cui al presente comma devono essere verificate al momento dell'ammissione e devono prevedere la presentazione di un curriculum vitae, comprovante la competenza richiesta, la dichiarazione di disponibilità dell'interessato e la non sussistenza di motivi di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico richiesto, al fine di non ricorrere in conflitto d'interessi. Esso può determinarsi qualora l'esperto abbia interessi diretti economici o di altro tipo nell'industria farmaceutica o indiretti, nel qual caso debbono essere pubblicamente dichiarati e iscritti in un apposito registro tenuto presso l'Agenzia e di pubblica consultazione. Gli esperti, di cui ai commi 7-bis e 7-ter della presente legge devono astenersi da partecipare ad atti che riguardino soggetti con i quali sussistono interessi indiretti al fine di non essere influenzati nella loro imparzialità e giudizio tecnico scientifico.
48. 73. Labate, Turco, Battaglia.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
48. 192. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 11.
48. 109. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo così costituito viene utilizzato d'intesa con le Regioni e le Province Autonome.
48. 125. Pennacchi, Barbieri, Olivieri, Michele Ventura.

Sopprimere il comma 13.
48. 111. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 13, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e.
48. 20. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 14.
48. 112. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 16.
48. 1135. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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Al comma 17, sostituire la parola: autocertificazione con la parola: certificazione.
48. 114. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 17, dopo le parole: attività di promozione aggiungere le seguenti: rivolte ai medici, agli operatori sanitari ed ai farmacisti.
48. 55. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta.

Sopprimere il comma 18.
48. 116. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 18, dopo le parole: le aziende farmaceutiche aggiungere le seguenti:, con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici,
48. 56. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Turco, Battaglia, Burtone.

Al comma 18 dopo le parole: le aziende farmaceutiche aggiungere le seguenti:, con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici.
48. 14. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 18, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
48. 21. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 18, sostituire la parola: autocertificate con la parola: certificate.
48. 115. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 19.
48. 118. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 19, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: che le utilizza in base ad accordi per le relative finalizzazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b).
48. 57. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta.

Al comma 19, lettera b) sopprimere il punto 2.
48. 118. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 21, sopprimere la lettera c).
48. 119. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 22, sopprimere il terzo periodo.
48. 120. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 23, sostituire le parole: comunica il proprio parere, sentita la Regione dove ha sede l'evento con le parole: comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento; qualora la Regione non esprimesse motivato diniego entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data d'inizio dell'evento scientifico, varrà il silenzio-assenso.
48. 23. Crisci, Giacco.


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Sopprimere il comma 27.
48. 121. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:
«127-octiesdecies: prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle aziende sanitarie locali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001 n. 405.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

Art. 51-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
48. 58. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta.

Al comma 29, sostituire le parole da: ha luogo mediante fino alla fine del comma con le seguenti: che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei da un concorso unico regionale per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla regione ogni quattro anni.
48. 59. Battaglia, Turco, Labate, Zanella, Maura Cossutta, Bindi, Fioroni, Burtone.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
48. 60. Labate.

Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di differenza di prezzo tra medicinali coperti da brevetto di principio attivo e aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, tali medicinali sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso.
48. 46. Polledri.

Al comma 32, sostituire le parole: siano essi specialità o generici con le seguenti: con esclusione dei generici.

Conseguentemente, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
32-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base anua di quaranta milioni di euro.
48. 12. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.


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Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento«;
c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
48. 122. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
48. 22. Russo Spena, Giordano, Valpiana.


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ART. 49.
(Esternalizzazione di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

Sopprimerlo.
* 49. 1. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimerlo.
* 49. 2. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 1.
49. 3. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale fondo è finalizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale definiti dal Piano Sanitario Nazionale in accordo con la Conferenza Stato-Regioni.
*49. 5. Bindi, Burtone, Fioroni, Battaglia, Turco, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale fondo è finalizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale definiti dal Piano Sanitario Nazionale in accordo con la Conferenza Stato-Regioni.
*49. 7. Labate, Agostini, Maurandi, Burlando, Visco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La ripartizione del Fondo, fino alla attuazione dei meccanismi di federalismo fiscale, è effettuata senza decurtazione delle somme già attribuite ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
49. 6. Battaglia, Turco, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bindi, Fioroni, Burtone.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento;
c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
49. 4. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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ART. 50.
(Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:
41-ter. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
50. 28. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis. 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
50. 3. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimerlo.
* 50. 37. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimerlo.
* 50. 19. Bindi, Labate, Battaglia, Turco, Fioroni, Zanella.

Sopprimere il comma 1.
50. 29. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo le parole: Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie aggiungere le seguenti parole: mediante intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
50. 18. Maura Cossutta, Labate, Zanella, Bindi, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 1, dopo le parole: Tessera del cittadino (TC) aggiungere le seguenti: tenendo conto delle sperimentazioni già in atto nelle regioni e nei comuni, al fine di evitare duplicazioni di tessere del cittadino.
50. 17. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Burtone, Fioroni, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo le parole: cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero della Salute e d'intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
50. 16. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.


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Al comma 1, aggiungere in fine le parole: la cui acquisizione avviene in occasione dell'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
50. 15. Labate, Zanella, Maura Cossutta, Bindi, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute con le seguenti: Ministero della salute.
50. 32. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: successiva stampa aggiungere le seguenti: , concordando con le regioni interessate e su richiesta delle stesse, l'eventuale adattamento alle esigenze informative locali, la distribuzione alla ASL e alle Aziende ospedaliere ai policlinici universitari e agli IRCCS,.
50. 14. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 3.
50. 33. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 4.
50. 34. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
50. 13. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Fioroni, Turco, Burtone.

Sopprimere il comma 5.
50. 35. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, secondo modalità definite di concerto con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome e utilizzando, ove presenti, le infrastrutture disponibili a livello regionale delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle farmacie pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e atre strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni e servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, strutture di erogazione di prestazioni e servizi sanitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero della salute e mediante intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle farmacie e dalle strutture di erogazione di prestazioni e servizi sanitari in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
50. 12. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Battaglia, Fioroni, Burtone.

Sopprimere il comma 6.
50. 36. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario,


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di cui all'accordo quadro siglato il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, mediante intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e Regioni, con proprio decreto stabilisce, le Regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, predispone al termine del 1o semestre e del 1o anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una relazione per la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, nonché per il Parlamento, sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di apportare eventuali integrazioni e modificazioni, dettate dalla sperimentazione applicativa.
50. 11. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: TC aggiungere le seguenti: ovvero il codice a barre del codice fiscale dell'assistito direttamente stampato a cura del medico prescrittore sulla ricetta.
50. 10. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 8, premettere il seguente periodo: Nel comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dopo le parole «indicazione delle generalità» sono inserite le parole «tranne il codice fiscale».
50. 9. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: comma 7 aggiungere le seguenti: e del comma 4.
50. 8. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: al Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: al Nuovo Sistema Informativo Sanitario, di cui all'accordo quadro del 22 febbraio 2001, per la necessaria interazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, le Regioni, l'Agenzia italiana del farmaco e gli altri soggetti interessati, ciascuno per i dati di propria competenza. La struttura dei flussi informativi e le modalità di trasmissione telematica per l'invio dei dati stessi sono definite, entro il 31 dicembre 2003, dalla cabina di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario, prevedendo in ogni caso una frequenza minima mensile di invio di dati.
50. 7. Labate, Turco, Battaglia, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: del Nuovo sistema informativo sanitario.
50. 6. Labate, Battaglia, Turaco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: Ministero dell'economia e delle finanze.
50. 5. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fiorone, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: con provvedimento dirigenziale con le seguenti: con decreto.
50. 26. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Battaglia, Turco, Burtone.


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Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti: mediante intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
50. 25. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Fioroni, Battaglia, Burtone.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: non è consentito fino a: dalla TC con le seguenti: accedere ai dati relativi al codice fiscale.
50. 24. Labate, Battaglia, Turco, Zanella, Maura Cossutta, Bindi, Fioroni, Burtone.

Al comma 10, dopo le parole: allo stesso è consentito aggiungere le seguenti parole: accedere e.
50. 23. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal con le parole: con protocollo congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze, del.
50. 22. Labate, Bindi, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Fioroni, Battaglia.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole da: di cui al comma 9 fino alla fine del comma con le seguenti: cui è possibile accedere e trasmettere sia da parte dei Ministeri interessati che delle Regioni nonché da parte dei soggetti erogatori di prestazioni e servizi del Sistema Sanitario Nazionale.
50. 21. Labate, Maura Cossutta, Bindi, Burtone, Mosella, Battaglia, Zanella.

Al comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le parole: al nuovo sistema informativo sanitario di cui all'Accordo quadro del 22 febbraio 2001, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco.
50. 4. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 11, in fine, aggiungere il seguente periodo: Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le Regioni e le Province autonome dimostrino di aver realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Nuovo sistema informativo sanitario, di copia dei dati dalle stesse acquisiti i cui standard tecnologici, di efficacia e di effettività, verificati insieme alla cabina di regia del nuovo sistema informativo sanitario, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo.
50. 20. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Fioroni.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo che regioni e province medesime non abbiano disciplinato diversamente la materia per il conseguimento delle finalità ivi previste.
* 50. 1. Olivieri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo che regioni e province


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medesime non abbiano disciplinato diversamente la materia per il conseguimento delle finalità ivi previste..
* 50. 2. Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller, Olivieri.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente: Art. 50-bis - 1. Le procedure per la verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle regioni in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112, devono concludersi entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento. Le penalizzazioni economiche previste non si applicano alle regioni che abbiano rispettato nell'anno precedente i livelli di spesa concordati.
50. 01. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.


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ART. 51.
(Interventi per le aree sottoutilizzate).

Sopprimerlo.
51. 3. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 1.
51. 1. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: disavanzo economico finanziario del settore sanitario aggiungere le seguenti: nel rispetto di standard di qualità dei servizi definiti con proprio decreto dal Ministro della salute.
51. 7. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, De Simone, Diana.

All'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole «dell'85 per cento» sono sostituite dalla seguente: «massima».
51. 4. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1-quater, capoverso, sostituire le parole da: con particolare fino alla fine del comma con le seguenti: In particolare, la relazione dovrà contenere l'aggiornamento degli «indicatori di contesto» e delle «variabili di rottura» realizzati dall'Istat, proposti nel Programma di Sviluppo del Mezzogiorno e successivamente adottati nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 nonché la loro comparazione con gli obiettivi del Ministero».
51. 6. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maturandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, De Simone, Diana.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
- 1. Il comma 1 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogato.
51. 05. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis (Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca nelle aree sottoutilizzate). - 1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di creazione di prototipi, nonché per tutti gli adempimenti


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necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, con regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
51. 04. Gambini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Ventura.


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ART. 52.
(Norma finale).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente decreto legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*52. 1. Olivieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*52. 2. Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller, Olivieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*52. 4. Boato, Zanella.

ART. 52-bis.
(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441).

Sopprimerlo.
52-bis.1. Russo Spena, Giordano.