Allegato A
Seduta n. 381 del 29/10/2003


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(A.C. 518 - Sezione 9)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati


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dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);
la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;
appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative altrattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.
*9/518/1.Zorzato, Giudice.

La Camera,
premesso che:
le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);
la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;
appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente


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di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.
*9/518/2.Garnero Santanchè, Armani, Alberto Giorgetti, Peretti, Giudice.

La Camera,
nell'ambito dell'istituzione della sesta provincia pugliese, con triplice denominazione, vista la rilevanza storico artistica culturale della città di Trani che già nel 1963 era punto di riferimento dell'intero Mediterraneo, in quell'anno infatti a Trani furono emanati gli Ordinamenta Maris, il primo codice marittimo e poiché sin dal 1585 Trani è stato capoluogo di provincia dal momento che Filippo II d'Asburgo vi stabilì la sede della sacra regia udienza che comprendeva provincia, prefettura e comando dell'esercito,

impegna il Governo

ad attribuire alla città di Trani i seguenti uffici: la prefettura, la questura, il comando provinciale dell'Arma dei carabinieri, il comando provinciale della Guardia di finanza, la direzione provinciale del tesoro e gli altri uffici disponibili all'istituzione della nuova provincia.
9/518/3.Carlucci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 del Testo unico sugli enti locali, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 133 e 117 della Costituzione detta una serie di criteri in grado di garantire un adeguato grado di rappresentatività alla proposta dei comuni, titolari del diritto d'iniziativa e specificatamente che la proposta sia approvata dalla maggioranza dei comuni dell'area interessata;
lo stesso articolo 21 del testo unico stabilisce che le regioni emanino norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni predetti dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove province;
dall'indagine conoscitiva sulla «Istituzione di nuove province» condotta dalla I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati va emergendo, netta e chiara, l'esigenza di attribuire autonoma dignità ad alcune realtà territoriali che, si contraddistinguono per diverse ragioni rispetto al territorio di cui fanno attualmente parte e che potrebbero utilmente collocarsi in questo innovativo contesto costituzionale, riconsiderando la struttura e la funzione stessa della provincia attuale quale forma di aggregazione territoriale intermedia;
emerge dalla predetta relazione che vanno promosse e viste con favore quelle proposte dirette a dare adeguato riconoscimento ad aree di particolare interesse sotto il profilo economico, sociale e culturale dotate di specifica individualità;
elementi sintomatici, riferibili all'esigenza di creare nuovi organismi provinciali possono richiamarsi:
a) l'unitarietà, e l'omogeneità storica, sociale, culturale ed economica dei territori interessati;
b) l'importanza economica e la solidità della relativa struttura produttiva;
c) la tendenza a creare vere e proprie reti industriali;
d) la significatività dei dati statistici e demografici;
e) l'esistenza nel territorio interessato di importanti uffici e strutture statali, giudiziarie, scolastiche, universitarie e sanitarie nonché di importanti associazioni industriali;
f) la presenza di notevoli ed attrezzati servizi pubblici;


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g) la densità abitativa, edilizia ed industriale;
h) la presenza sul territorio di rilevanti iniziative promozionali ed anche sportive;
i) la presenza di beni culturali ed ambientali e paesaggistici di notevole interesse;
j) l'esigenza di risolvere problematiche connesse alla viabilità stradale;
l'istituzione di nuove province deve sottintendere la presenza di condizioni indispensabili per accrescere l'efficienza di aree che possono così migliorare ed aumentare i propri livelli di competitività capaci di razionalizzare l'organizzazione interna del distretto e favorire armonicamente lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'intero territorio;

impegna il Governo

a valutare sollecitamente e con attenzione le iniziative legislative che hanno ad oggetto l'istituzione di nuove province nel rispetto delle previsioni normative richiamate ed in linea con i parametri sopra indicati.
9/518/4.Russo, Blasi, De Laurentiis, Mondello.