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PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge di conversione n. 3709, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
Ricordo che questa mattina si sono svolti gli interventi sul complesso degli emendamenti.
Avverto che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Fanfani 1.18, Lussana 1.12 e 1.24.
Avverto che, da parte dei presidenti dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e del gruppo Misto, è stato chiesto, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del regolamento, il voto segreto sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.
A seguito di tale richiesta, la Presidenza ritiene ammissibile il voto segreto sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Fanfani 01.06, Caparini 01.03 e 01.04, Fanfani 01.07, Caparini 01.05 e 01.02, Pisapia 1.10, Buemi 1.1, Fanfani 1.15, Pisapia 1.11, e Cento 1.21, Fanfani 1.17, Siniscalchi 1.3, Cento 1.22, Siniscalchi 1.4, Lussana 1.14, Fanfani 1.19, Buontempo 1.26, Buemi 1.5, Siniscalchi 1.6, Buontempo 1.27, Fanfani 1.20, Siniscalchi 1.7 e 1.8, Cento 1.23, Buemi 1.01 e Siniscalchi 1-bis.1. Tali emendamenti ed articoli aggiuntivi recano disposizioni che incidono direttamente sui diritti e principi di libertà cui fa rinvio l'articolo 49, comma 1, del regolamento ed in particolare sui diritti di cui all'articolo 13 (inviolabilità della libertà personale) e all'articolo 25 (legalità delle pene) della Costituzione. Alla luce della citata disposizione regolamentare e degli orientamenti adottati in materia dalla Giunta per il regolamento, da ultimo nella seduta del 7 febbraio 2002, il voto segreto sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi elencati è pertanto ammesso.
L'onorevole Boccia ha sollevato (veda che la cito anche senza che lei abbia chiesto la parola), in più occasioni, la questione del riconoscimento dell'astensione nelle votazioni a scrutinio segreto, da ultimo questa mattina.
Ricordo, al riguardo, che tale questione è stata sollevata più volte fin dall'entrata in vigore dell'attuale regolamento ed in particolare, da ultimo, nella precedente legislatura. Nel riconoscere che essa è senz'altro rilevante e meritevole di approfondimento, devo tuttavia, sottolineare che la prassi attuale relativa a tale modalità di votazione è assolutamente consolidata e del tutto conforme al regolamento della Camera.
Sul punto, ricordo che, nella passata legislatura, il Presidente della Camera, dopo un'apposita riunione della Giunta per il regolamento, nel confermare la regolarità di tale prassi e la sua coerenza con i principi del regolamento in materia di votazioni, ha espressamente affermato l'impossibilità di modificare, in via interpretativa, tale disciplina, essendo necessario procedere, invece, con un'espressa modifica regolamentare.
Il Presidente si riserva allora di sottoporre la questione alla Giunta in una prossima riunione, fermo restando che, in attesa di eventuali diverse determinazioni della Giunta medesima, si procederà comunque conformemente all'interpretazione consolidata che ho prima richiamato.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, la ringrazio per la comunicazione. Penso che, a questo punto, sia doveroso e corretto prendere atto che esiste questo costante comportamento. Mi auguro, dunque, che, al più presto, la Giunta per il regolamento possa affrontare la questione.
Tuttavia, Presidente, poiché abbiamo chiesto di effettuare voti a scrutinio segreto sul provvedimento in esame, riterrei altrettanto doveroso e corretto, da parte della Presidenza, quando si presenterà questa circostanza, informare cortesemente i colleghi che la loro astensione dal voto non sarà segreta ma palese.
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, l'informazione potrà essere data ma sarà certamente ridondante, perché la cosa è risaputa. Comunque, spero lei abbia notato quel passaggio della comunicazione in cui l'impegno a portare definitivamente in Giunta la questione è assunto ad un certo livello di solennità e formalizzazione.
Nessun altro chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere del Commissione.
MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, la Commissione invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, di tutte le proposte emendative presentate, salvo quelle che andrò ad elencare, sulle quali il parere è favorevole: sul subemendamento Caparini 01.05, purché riformulato, sull'emendamento 1-quater.10 della Commissione e sull'emendamento 1-quater. 11 della Commissione, con una riformulazione, sull'emendamento 1-quater.12 della Commissione, sul subemendamento Siniscalchi 0.1-quinquies.5.1, purché riformulato, sugli emendamenti 1-quinquies.5 e 1-quinquies.6 della Commissione, sugli emendamenti Buontempo 1-quinquies.2 e 1-quinquies.3, nonché sugli emendamenti 1-quinquies.7 e 1-quinquies.8 della Commissione.
PRESIDENTE. Il Governo?
ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, con una riserva relativa alle proposte emendative da riformulare, sulle quali (quest'esigenza si pone per almeno un paio di esse) esprimeremo il parere allorquando conosceremo il testo riformulato.
PRESIDENTE. Sta bene.
Quando arriveremo alle proposte emendative da riformulare, chiederò il parere del Governo su ogni singola riformulazione.
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Caparini 01.01.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, nell'intervenire su questo articolo aggiuntivo per annunciare il nostro voto contrario, colgo l'occasione per avanzare all'Assemblea una proposta che ho già comunicato ai colleghi durante lo svolgimento dei lavori del Comitato dei nove.
Vi è una premessa. Di fronte a fatti così gravi come quelli che, purtroppo, si succedono
ininterrottamente ogni domenica e, comunque, in occasione delle partite di calcio di qualunque serie, su qualunque campo esse si giochino, noi crediamo che all'opposizione spetti di assumersi la responsabilità di indicare strumenti che siano idonei a prevenire ed a reprimere tali violenze.
Parlo, quindi, nella condivisione della necessità di introdurre nel nostro ordinamento strumenti efficaci in grado di evitare che andare ad assistere ad una partita di calcio diventi, per ciascuna cittadina, per ciascun cittadino, per le famiglie e per i ragazzi, un'occasione perché si attenti alla loro libertà ed alla loro sicurezza personale.
Tuttavia, noi riteniamo che il sistema disegnato da questo decreto-legge abbia alcuni limiti e, in particolare, che li abbia la norma che prevede la cosiddetta flagranza differita a 36 ore dopo la commissione del fatto. Un primo limite è quello del vulnus che si arreca al nostro regime costituzionale e, comunque, al vigente regime di restrizione della libertà personale. Ciò è tanto vero che la stessa maggioranza, rendendosi conto della portata di alterazione del sistema di costrizione della libertà personale recata dal provvedimento, sostiene che la norma debba avere un'applicazione soltanto temporanea. Il secondo problema è che le forze dell'ordine vengono lasciate da sole a fronteggiare il fenomeno. Il terzo è che il provvedimento presenta profili gravi di inefficacia: colui che non si fa prendere entro le 36 ore, magari recandosi a trovare un parente, lontano dai luoghi in cui sono state appena commesse le violenze, ha, sostanzialmente altissime probabilità di farla franca e di poter tornare, la domenica successiva, a commettere altri fatti di violenza.
Noi offriamo alla riflessione dell'Assemblea la possibilità di ovviare a questi tre gravi inconvenienti affidando alla magistratura la possibilità di restringere la libertà personale di questi soggetti incidendo sui reati che sono previsti dalla legge del 1989 richiamati in questo decreto - i reati propri che vengono commessi durante le competizioni sportive - e di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale fuori dai limiti di pena oggi previsti. Proponiamo altresì che sia possibile procedere immediatamente, cioè per direttissima, all'accertamento delle responsabilità dei soggetti che vengono individuati dalle forze dell'ordine con gli strumenti che questo decreto mette a loro disposizione. Una proposta - questa -, credo, che garantisce il paese e non soltanto la responsabilità di ciascun parlamentare, sotto il profilo della efficacia, e che non lo stesso tempo non reca nessuno strappo al nostro ordinamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caparini. Ne ha facoltà.
DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, su questo mio emendamento ho avuto l'invito da parte del relatore al ritiro. Io invece insisto perché questo emendamento sia votato, in quanto con esso intendo limitare il campo d'azione di questo provvedimento. Infatti, non può sfuggirvi che la stragrande maggioranza degli eventi sportivi che si svolgono sul nostro territorio sono ovviamente ispirati da uno spirito sportivo di crescita e di aggregazione. In seguito alla discussione che è avvenuta in Commissione giustizia, si è cercato di limitare l'efficacia di questo provvedimento alle manifestazioni sportive calcistiche e si è trovata come formula di limitazione quella della capienza degli stadi, e della numerazione degli stadi. Ora, su questa formula io ho delle grosse riserve, in quanto purtroppo abbiamo visto, anche nel corso delle passate manifestazioni sportive, soprattutto quelle che anticipano i campionati di calcio di serie A, B e C, sono avvenuti dei fatti di grave violenza in campi definiti minori, che però vedono la partecipazione di squadre di grande categoria e quindi delle conseguenti tifoserie organizzate. Infatti, il problema è la tifoseria organizzata che segue la squadra della lega A, B e C.
Quindi, il fatto di limitarsi alla capienza degli stadi farebbe venire meno anche quel criterio di urgenza di cui lo
stesso sottosegretario parlò, nel momento della presentazione nell'agosto del 2001 del decreto-legge, per giustificare l'adozione del provvedimento, segnalando proprio queste partite amichevoli giocate in stadi di provincia, in riva al mare magari come i primi focolai preoccupanti di una recrudescenza di avvenimenti di violenza legati al calcio. Quindi, con questo emendamento la nostra intenzione è semplicemente quella di collegare l'applicabilità di questa norma all'avvenimento sportivo calcistico che vede impegnate squadre professionistiche di serie A, B e C o comunque squadre affiliate alla UEFA o alla FIFA. Non dimentichiamo poi anche il problema delle nazionali, problema che molto spesso vede fenomeni di violenza a causa del tifo organizzato. Quindi, in questo senso, intendiamo dare una maggiore efficacia a questa norma.
Ricordo anche che in sede di discussione generale è stato più volte fatto riferimento alla normativa inglese sugli stadi. Sapete che il grosso problema degli hooligans inglesi è stato risolto con la disciplina del 1989 e del 2000 (football disorder act e spectator act). Ebbene, all'interno di questo provvedimento si fa specificamente riferimento alle partite di calcio e alle squadre affiliate alla lega con la definizione di regulated matches, quindi si fa riferimento alla partita e si collega ad una squadra il conseguente tifo organizzato. Scindere, in questo momento, le due cose, significherebbe lasciare che accadano risse nel periodo di agosto, nel periodo estivo precampionato, come è accaduto nel 2001 e nel corso del precampionato di questa stagione. Ricordo alcuni casi in Toscana anche legati, anzi, soprattutto legati, a squadre di serie B o C oppure a squadre maggiori che incontrano tifoserie che in altro modo non potrebbero incontrare; ovviamente, sono le partite amichevoli che danno la possibilità a tifoserie con vecchie acredini di incontrarsi mentre, probabilmente, in campionato, ciò non potrebbe avvenire (Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, ho proposto questo articolo aggiuntivo per invitare l'Assemblea a riflettere sulle considerazioni svolte poco fa dalla collega Finocchiaro. Si tratta di considerazioni che vorrebbero, salvando la constatazione della necessità di intervenire su un problema che diventa sempre più ingravescente, affrontare la soluzione attraverso il sindacato della magistratura cosa che non sembra assolutamente da rifiutare. È ovvio che questa sarebbe la soluzione migliore e sarebbe la soluzione che, anche sotto il profilo della garanzia dei diritti individuali, aprirebbe una strada ad un controllo ugualmente efficace, ma certamente più protetto sotto il profilo della corrispondenza al dettato costituzionale e, soprattutto, sotto il profilo della corrispondenza all'esigenza di tutelare il diritto sacrosanto di libertà dei cittadini. È una riflessione puntuale alla quale invito il Governo e la maggioranza perché se questo fosse possibile, se fosse possibile affrontare, visto che il tempo c'è, un dibattito più ampio su questo punto, certamente questo provvedimento potrebbe uscire da quest'aula con connotati certamente migliori.
Vi sono, in realtà, nel provvedimento in esame, alcune prospettazioni non particolarmente condivisibili ed altre che si prestano a valutazioni, anche sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, di diversa opinabilità: mi riferisco alla cosiddetta flagranza documentale o flagranza differita e mi riferisco, soprattutto, alla possibilità di effettuare l'arresto non su un dato certo, considerato, e corrispondente alla ripresa videofotografica, ma su altri elementi dai quali essa emerga con evidenza (il che vuol dire, praticamente, un'estensione generale della possibilità di arresto). Credo che questi siano dati che meritano una riflessione anche perché è vero che questa legge consente, da un lato, la possibilità di applicare le misure coercitive al di là dei limiti di pena previsti dall'articolo
274, ma ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato l'arresto in flagranza, nella flagranza differita di cui dicevamo prima e non in condizioni diverse.
In sostanza, ci sembra che sotto questo profilo vi sia anche una discrasia di pensiero che debba essere comunque colmata che ed è per questo che ritengo che l'invito ad una riflessione approfondita visto, lo ripeto, che tempo c'è, non sarebbe assolutamente da disattendere.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, intendo svolgere alcune brevi osservazioni in relazione all'intervento dell'onorevole Finocchiaro. Mi pare che ciò sia doveroso, come mi sembra sia altrettanto doveroso rispondere, in questa sede, ai rilievi che abbiamo ascoltato questa mattina in ordine alla violazione dei sacrosanti diritti del cittadino alla libertà, quando si è riferito che alcuni garantisti hanno detto «sì» ad una deroga. Ebbene, occorre ricordare che il testo proposto dal Governo poneva addirittura a regime la possibilità di arresto in flagranza di reato così modificata e che, proprio per l'intervento dei garantisti, si è trovata una soluzione intermedia considerando questa norma come di carattere eccezionale e limitata nel tempo, anche se personalmente - lo devo dire con grande sincerità - non condivido il suo limite di vigenza, fissato in due anni, in quanto penso che esso sarebbe potuto anche essere limitato ad un anno.
Non condivido, inoltre, le osservazioni dell'onorevole Finocchiaro per una ragione molto semplice; infatti, anche con l'applicazione della proposta alternativa, che prevede che sia il magistrato a dovere emettere eventualmente l'ordinanza di custodia cautelare, ci troveremmo di fronte ad una deroga eccezionale, in quanto le ipotesi delittuose o contravvenzionali previste nell'articolo 6-bis sono punite con una pena massima di 18 mesi (si arriva solamente in un caso a tre anni di reclusione). Ebbene, ci troveremmo sempre nell'ambito di una deroga all'articolo 280, non 274, del codice di procedura penale, che impone il divieto di emettere ordinanza di custodia cautelare quando i reati sono punibili con una pena inferiore a tre anni.
Qual è, allora, l'osservazione che muovo all'onorevole Finocchiaro, soprattutto in relazione alla ratio di questo decreto-legge, la cui filosofia condividiamo tutti quanti, essendo esso finalizzato ad evitare l'esplosione della violenza negli stadi, con una funzione quindi deterrente? Se non dessimo la stura alla possibilità, in via eccezionale, di un arresto attraverso una rivisitazione dell'istituto della flagranza entro le 36 ore, e non solo nel momento in cui si commette il reato, dovremmo accedere ad una ulteriore ipotesi, quella che sia il giudice delle indagini preliminari ad emettere il provvedimento di custodia cautelare. Però, onorevole Finocchiaro, quando dovesse verificarsi un fatto di gravità eccezionale, quando vi dovesse essere, come da voi prospettato, una violenza sulle persone, questa, nella maggior parte dei casi, a meno che non si tratti di una piccola lesione, si concretizzerà anche nella commissione di un reato per il quale potrebbe essere prevista una pena superiore ai tre anni di reclusione, ragion per cui non vi sarebbe assolutamente la necessità di innovare nel senso sopra detto. Se, invece, ci dovessimo limitare solamente alla configurazione dei reati di cui all'articolo 6-bis, mi si deve dire quale effetto deterrente vi sarebbe e, soprattutto, quale giudice delle indagini preliminari avrebbe il coraggio di emettere un'ordinanza di custodia cautelare non nell'immediatezza, o nella quasi immediatezza, del fatto, ma a distanza di uno, due o tre mesi dallo stesso, dato che, molto probabilmente, prima di emettere tale ordinanza, dovrebbe aspettare l'esito delle indagini, l'informativa, poi la richiesta del pubblico ministero.
La ratio di questo provvedimento sarebbe allora completamente cancellata, perché delle due alternative, l'una: o il
tifoso ha commesso reati che vanno al di là di quelli previsti nell'articolo 6-bis, ed allora in questo caso l'ordinanza cautelare viene emessa perché ne sussistono le condizioni anche ai sensi dell'articolo 280 e senza alcuna deroga, oppure il tifoso ha commesso reati punibili con una pena inferiore ai tre anni, ed allora emettere a distanza di uno, due o tre mesi l'ordinanza di custodia cautelare non avrebbe assolutamente alcun senso. Una notizia del genere sarebbe anche pretermessa dai mezzi di informazione, mentre invece essa avrebbe grande risalto ed eserciterebbe veramente un effetto deterrente qualora l'arresto di uno o più tifosi venisse comunicato alla pubblica opinione nell'immediatezza del fatto. Queste sono le ragioni, non solo giuridiche, ma anche concrete, che mi inducono a ritenere che la proposta dell'onorevole Finocchiaro non sia da prendere nella considerazione che in questo momento si richiede.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Enzo Bianco. Ne ha facoltà.
ENZO BIANCO. Signor Presidente, sull'articolo aggiuntivo in oggetto e nei confronti del decreto-legge che oggi è sottoposto all'esame della Camera si possono avere naturalmente le opinioni più diverse, favorevoli e contrarie, e questa mattina in Assemblea ne abbiamo ascoltato abbondantemente le motivazioni. Tuttavia, se questo decreto-legge ha un senso (e, a mio avviso, ce lo ha), esso non può riguardare solo ed esclusivamente i campionati di calcio di serie A, B e C 1, per la semplice ragione che una parte rilevantissima delle violenze, in realtà, si verifica nei campi minori e spesso si tratta di violenze ancora più ingiustificate, incomprensibili e particolarmente dure ed inaccettabili. Non si capisce il motivo per cui vi sono due pesi e due misure. Invito, quindi, l'Assemblea a votare contro questo articolo aggiuntivo che, obiettivamente, non ha senso comune.
ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, lascio al sottosegretario di Stato Pescante le valutazioni sull'articolo aggiuntivo in esame. Tuttavia, credo di dover svolgere a nome del Governo una valutazione sulla proposta formulata dall'onorevole Finocchiaro, che ringrazio per l'apporto certamente costruttivo, segno di una volontà comune di prevenire e di reprimere adeguatamente questo fenomeno. Vi è una naturale dialettica sugli strumenti, ma non certamente sull'intento.
A fondamento di questo decreto-legge, come è già stato detto, vi sono varie esigenze che partono dalla ricognizione della realtà. Intanto, vorrei ribadire che queste misure intendono essere circoscritte esclusivamente alla violenza negli stadi e il Governo non ha alcuna intenzione di estenderle ad altri campi.
Vi è l'estrema difficoltà, se non la vera e propria impossibilità, di intervenire da parte delle forze di polizia nel momento in cui vi è una folla con animi particolarmente accesi. I costi dell'intervento, quando anche in quelle circostanze si riuscisse ad identificare i responsabili di atti di violenza, sarebbero certamente superiori ai vantaggi in termini di sicurezza. Al tempo stesso, vi è l'esigenza di non sparare nel mucchio - come avverrebbe nel caso di intervento immediato, cioè della vera e propria flagranza - e di individuare con precisione, attraverso gli strumenti di identificazione fotografica e filmata, ma anche con gli altri elementi a cui fa riferimento il decreto-legge, i responsabili di questi atti.
Come ricordava l'onorevole Cola, vi è l'esigenza di una risposta celere nel rispetto delle regole. Ritengo, infatti, che sia offensivo ricordare in questa sede e a chi mi ascolta la copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione sul prolungamento del concetto di flagranza di reato per la necessità
di inseguire e di acquisire elementi in corso d'opera, e lo ricordava stamattina nel suo intervento l'onorevole Mancuso.
Queste esigenze si sposano con l'assoluta provvisorietà delle misure. La scadenza è prevista per il 30 giugno 2005, e non è priva di significato perché è contestuale alla scadenza prevista per l'adeguamento da parte dei responsabili degli impianti sportivi delle misure di sicurezza relative agli stessi impianti.
La proposta dell'onorevole Finocchiaro, nella sostanza - se mi è consentito riassumerla -, immagina la deroga del tetto previsto per l'emissione dei provvedimenti cautelari. Posto che questa deroga nel decreto-legge vi è già, si tratterebbe di eliminare una parte dello stesso e di lasciarne in vita un'altra. Ci viene chiesto, in sostanza, di rinunciare ad una parte qualificante del decreto-legge, esattamente quella che ha motivato la decisione del Consiglio dei ministri ed è evidentemente una valutazione che non può non avere una risposta negativa.
In conclusione del mio intervento, mi permetto di dissentire sulla valutazione di inefficacia della misura dell'arresto differito, se i numeri hanno un significato. È stato effettuato un confronto assolutamente oggettivo tra le nove giornate del campionato precedente, durante le quali si è applicato il decreto-legge, poi non convertito con riferimento a questo specifico punto, e le nove giornate del campionato in corso. Ebbene, gli scontri con feriti nel periodo di vigenza di questa misura sono stati 24; nel periodo precedente erano stati 33 e sono diventati 46 (più 92 per cento) in assenza di questa misura.
L'uso di lacrimogeni è avvenuto soltanto in due casi: erano stati 10 nel periodo precedente, sono stati 18 nel periodo successivo. I feriti tra le forze di polizia sono stati 51 nella vigenza di questa misura: erano stati 134 nel periodo precedente, sono stati 296 nel periodo successivo (si tratta di un incremento del 480 per cento).
Dunque, credo che tali numeri, insieme alle considerazioni fin qui esposte, giustifichino l'efficacia di tale misura. In seguito leggerò i dati relativi alla vigenza del decreto per confermare che in presenza di questa misura il trend criminogeno è decrescente.
MARIO PESCANTE, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARIO PESCANTE, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Vorrei ringraziare l'onorevole Caparini e gli altri firmatari dell'articolo aggiuntivo perché, in effetti, ad una prima lettura del testo non avevo trovato tale proposta molto comprensibile. Dopo i chiarimenti forniti prendo atto delle motivazioni addotte ma che, chiedo scusa, non trovo convincenti e considero una pericolosa limitazione dell'applicabilità, come ha fatto rilevare il collega Bianco.
Faccio presente che, restringendo la sfera di applicabilità alle squadre di serie A, B e C, il provvedimento riguarderebbe meno di 75 squadre. Non mi riferisco alle partite alle quali lei giustamente faceva riferimento, quelle per dilettanti, ad esempio le partite scapoli contro ammogliati in riva al mare, ma tenga presente che nei campionati ufficiali vi sono in campo 13 mila squadre. L'applicabilità da lei suggerita riguarderebbe 75 partite rispetto alle oltre 6 mila che si svolgono domenicalmente.
Tra l'altro, come già fatto rilevare, alcuni episodi di violenza sono stati particolarmente gravi. Mi riferisco, soprattutto, a quelli avvenuti in Campania, dove la lega dilettanti ha sospeso il campionato per due settimane tenuto conto della gravità degli incidenti in corso. Vi è un fenomeno ben conosciuto al Ministero dell'interno: spesso i cosiddetti tifosi violenti, o meglio i teppisti diffidati dall'assistere alle partite delle prime categorie, vanno a creare problemi nelle serie inferiori.
L'ultima considerazione riguarda il secondo comma che trova già una risposta nelle norme previste. Infatti, gli atti di teppismo compiuti dai tifosi in trasferimento
- non importa se si tratta della nazionale, della serie A o B - che possono riguardare distruzione di vagoni ferroviari o saccheggi di autogrill sono già sanzionati in maniera precisa dalle norme in vigore e, le ripeto, riguardano tutti i trasferimenti e non solo la partecipazione a determinate partite dei massimi campionati.
Per quanto riguarda le norme del campionato inglese, ho capito meno. In realtà, le norme del campionato inglese sono applicabili a tutti gli stadi anche se, in effetti, il fenomeno degli hooligans ha riguardato solo le serie superiori. Tuttavia, non vorrei essere frainteso: abbiamo fatto riferimento alla normativa inglese, ma tale normativa applicata in Italia, paese in cui il livello di cultura sportiva non è lo stesso, non può produrre immediatamente gli stessi benefici effetti.
Ecco perché tutto ciò dovrà essere accompagnato da azioni di prevenzione di carattere culturale. Mi riferisco all'intervento per le scuole come ha detto l'onorevole Santulli, alla partecipazione dei tesserati, alla sicurezza negli stadi ed alla compartecipazione al controllo di tale fenomeno delle società di calcio. Dunque, con rammarico, devo ribadire il mio parere contrario all'articolo aggiuntivo in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Vorrei svolgere qualche osservazione, se il sottosegretario Mantovano mi permette, in relazione agli argomenti da lui utilizzati, ringraziandolo per averci fornito dei dati e per aver usato cortesia e competenza nel replicare alle osservazioni formulate dall'onorevole Finocchiaro.
Il problema, colleghi, è il seguente. In sostanza, man mano che questa norma entrerà per così dire nelle abitudini, le organizzazioni di tifosi si organizzeranno in modo tale da non stare a casa sino a martedì mattina (perché questo diventa sufficiente): perché, se non stanno a casa fino a martedì mattina, scadono le 36 ore e quindi sono tranquilli; non ci sarà né procedimento per direttissima, né arresto.
Chiedo allora se non sia possibile trovare una strada che dia maggiore efficacia al provvedimento, senza ledere un punto fondamentale che è quello dell'arresto in flagranza, che tutti riteniamo rappresenti un punto abbastanza regolamentato e non elastico.
Aggiungo, signor Presidente, una riflessione che riguarda le forze di polizia. Com'è noto, durante i disordini - ai quali ha accennato anche adesso il sottosegretario Pescante - avvengono a volte scontri tra queste organizzazioni di tifosi e reparti di polizia. Se poi sono gli stessi reparti di polizia che procedono all'arresto, sia pure non nell'immediatezza ma dopo, specie con le organizzazioni consolidate che compiono questo tipo di operazioni violente, ciò potrebbe creare nel tempo un processo di scontro pregiudiziale nei confronti della polizia. Non vedo perché debba essere attribuita alla polizia una responsabilità, che è specifica di un altro organo giudiziario. Perché caricare sulla polizia questa responsabilità, che francamente non è sua (al di fuori della flagranza tecnica)?
Vi è una serie casi di procedimento per direttissima - oggi il sottosegretario Pescante cortesemente mi replicava in una conversazione privata che abbiamo avuto in ordine alla direttissima - al di fuori delle condizioni previste dal codice di procedura penale, che riguardano le armi e gli esplosivi, la discriminazione razziale, le manifestazioni sportive, l'illegale ingresso e permanenza di stranieri. Abbiamo già previsto queste ipotesi. Allora la nostra idea è la seguente: non prevedere, eliminare l'arresto in flagranza entro le 36 ore; prevedere comunque il giudizio per direttissima e prevedere la possibilità del provvedimento di restrizione della libertà personale.
Mi pare che così si starebbe dentro il sistema, utilizzeremmo categorie già note, faremmo un provvedimento certamente più efficace, a mio avviso, rispetto a quello attuale e penso che raggiungeremmo meglio il risultato che vogliamo perseguire: avere cioè il procedimento per direttissima,
l'arresto dei più violenti anche dopo le 36 ore ed evitare di ledere un principio di garanzia che è quello relativo ai limiti costituzionali dell'arresto in flagranza.
Spero che i colleghi abbiano il tempo e la possibilità di riflettere, per valutare se è possibile accogliere questa ipotesi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Anch'io intervengo con riferimento alle parole del sottosegretario Mantovano, nell'assoluta condivisione degli intenti che sono quelli di un atteggiamento rigorosamente fermo nella prevenzione e nella repressione di questi fenomeni. Devo rilevare anch'io che il rimedio proposto, quello dell'«arresto differito», costituisce un rimedio fino ad un certo punto. Abbiamo la sicurezza di introdurre un vulnus piuttosto significativo nel regime delle libertà personali e rischiamo di varare un provvedimento inefficiente per i motivi che ricordava adesso il collega Violante, e prima di lui la collega Finocchiaro.
Anche i dati che il sottosegretario puntualmente ci ha forniti non sono forse sufficienti - per il periodo (poche settimane) di vigenza - in termini differenziali per una comparazione efficace, ma anche perché non conosciamo bene a cosa sia esattamente attribuibile questa diminuzione del fenomeno violento in queste settimane comparate. Vi è stato infatti un complesso di misure nuove (ed anche un effetto comunicativo che certamente può avere una sua importanza), ma noi sappiamo - lo sa benissimo il sottosegretario Mantovano - che i fenomeni delinquenziali hanno una loro adattabilità, cioè una capacità di rispondere alle misure normative repressive.
In questo senso, è piuttosto verosimile che una norma, che introduce l'arresto entro le 36 ore, possa essere elusa attraverso i normali mezzi, vale a dire non facendosi trovare pronti per essere arrestati.
Quindi, rischiamo davvero la grida manzoniana, introducendo tuttavia un vulnus notevolissimo in tema di garanzie. Tanto più che - e questo è argomento che sarà ripreso in seguito -, dal punto di vista sostanziale, non abbiamo una proporzione tra i comportamenti e la misura della privazione della libertà.
Noi - lo ricordo all'Assemblea solo ai fini del dibattito successivo - stiamo parlando dell'arresto di polizia senza controllo del magistrato anche per comportamenti quali il lancio di una bottiglietta di plastica vuota, che non determina alcun evento.
Dunque, vorrei che tutti avessimo la consapevolezza che, nella condivisione dell'intento preventivo e repressivo, occorre adeguare il mezzo al fine, nel rispetto della Costituzione e nel rispetto di quel richiamo al garantismo che, evidentemente, deve valere tutta la settimana, compresi il sabato e la domenica.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, ritengo si debba dare atto al Governo e alla Commissione del fatto che, fino ad ora, è stato svolto un buon lavoro. Infatti, rispetto a come si era partiti, con le modifiche apportate al decreto esaminato dall'Assemblea ad ottobre, con l'inserimento nel testo, per la prima volta, della sanzione alle società sportive e con l'introduzione di altri elementi, credo si cominci ad avere una legge organica in grado di svolgere una funzione deterrente rispetto alle manifestazioni di violenza.
TEODORO BUONTEMPO. Ritengo che, prima che si arrivi al voto finale, vi sia ancora un margine per uno spiraglio di riflessione. Credo che l'elemento più efficace contro la violenza negli stadi sia rappresentato dal processo per direttissima, il quale consente che l'imputato sia condannato sulla base delle responsabilità
provate nella fase istruttoria. Dunque, il problema è come arrivare al processo per direttissima che, tra l'altro, è reclamato anche dai tifosi, che non vogliono essere confusi con i delinquenti che compiono atti di violenza all'interno e fuori dagli stadi.
Un altro elemento di riflessione è rappresentato dalla possibilità di limitare la libertà della persona individuata, in attesa del processo per direttissima, non nel carcere, ma attraverso gli arresti domiciliari o in luoghi di sicurezza (commissariati o caserme dei carabinieri).
Non c'è dubbio che si debba colpire con estrema durezza chi è responsabile degli atti di violenza, tuttavia, proprio per colpire chi è responsabile, occorre fare in modo di non allargare l'illegalità, dunque di non realizzare una illegalità diffusa. Infatti, se il fatto è commesso da una persona mascherata, vi è il rischio che sia punito il soggetto che gli si trova vicino.
Ad esempio, in occasione delle violenze avvenute durante la partita del Torino, le immagini televisive hanno mostrato un giovane che è entrato dentro lo stadio ed ha sfidato la polizia; di colpo, è uscito un altro giovane, mascherato, che ha lanciato un seggiolino. In questo caso, chi finisce in galera non è colui che ha compiuto la violenza - e se si nasconde per 36 ore, anche la nostra flagranza differita non ha efficacia - ma quell'altro, che certamente ha sbagliato e va punito, ma in rapporto all'atto che ha compiuto, non con una legislazione di emergenza.
Quindi, occorre affrontare tale problema con molta serenità, perché lo scopo è colpire e sradicare la violenza, e far tornare lo stadio un luogo di libertà, di gioia e di festa popolare: questo è il nostro obiettivo! E quando si cita la legislazione inglese in materia, vorrei dire, onorevoli colleghi, che lì non vi sono le gabbie o le reti tipo lager: evidentemente, a monte vi è una questione culturale e di responsabilità.
PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, la invito a concludere il suo intervento.
TEODORO BUONTEMPO. Concludo, signor Presidente. In Inghilterra non ci sono giornalisti violenti come quelli che ci sono nelle televisioni italiane, non ci sono dirigenti irresponsabili, come ce ne sono in alcune società italiane (Applausi del deputato Giancarlo Giorgetti)!
Concludendo, vorrei dire solo questo: il processo per direttissima è lo strumento più efficace, utilizziamolo per colpire i colpevoli in maniera efficace, senza stravolgere il nostro ordinamento giuridico.
PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Caparini 01.01 non accedono all'invito al ritiro.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Caparini 01.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 422
Votanti 420
Astenuti 2
Maggioranza 211
Hanno votato sì 16
Hanno votato no 404).
Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.
Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo Fanfani 01.06.
Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro.
Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Fanfani 01.06, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 423
Votanti 421
Astenuti 2
Maggioranza 211
Voti favorevoli 62
Voti contrari 359).
Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.
Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo Caparini 01.03.
Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro.
Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Caparini 01.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
DAVIDE CAPARINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Mi dispiace, non l'ho vista.
DAVIDE CAPARINI. Se sei sordo...
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 430
Votanti 429
Astenuti 1
Maggioranza 215
Voti favorevoli 40
Voti contrari 389).
Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Caparini 01.04.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Non bisogna fare ginnastica per chiedere la parola; è una cortesia!
Signor Presidente, siccome il voto segreto è un atto di maggiore responsabilità per ogni deputato, le rivolgerei una preghiera, perché dobbiamo capire cosa stiamo votando, poiché parliamo della libertà delle persone, un argomento delicato. Onestamente, conosco il provvedimento, ma ho fatto fatica a capire, e l'ho dovuto rileggere, ma non ho fatto in tempo. Quindi, quando si procede alla votazione di proposte emendative, specialmente a scrutinio segreto, vorrei che la Presidenza renda chiaro che cosa si sta votando, cosa si voti con il «sì» e cosa con il «no», perché, onestamente, credo che pochissimi siano riusciti a seguire; pertanto, pregherei la Presidenza (Il deputato Caparini scende nell'emiciclo e sale al banco della Presidenza - Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)...
RENZO INNOCENTI. Come si permette Caparini?
PIERO RUZZANTE. Fuori! Fuori!
PRESIDENTE. Prego, onorevole, prego...
TEODORO BUONTEMPO. Che succede?
PRESIDENTE. Prego, onorevole Buontempo.
TEODORO BUONTEMPO. Pregherei quindi la Presidenza di ripresentarci l'oggetto del voto perché, come lei mi insegna, gli emendamenti fanno riferimento ad articoli e commi, e chi non ha letto tutti i provvedimenti non riesce a capire; facciamolo con più calma e serenità.
DAVIDE CAPARINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per chiederle, vista l'importanza del provvedimento, di verificare che il presentatore della proposta emendativa abbia intenzione o meno di intervenire, anche perché c'è una richiesta da parte del relatore di ritirare la proposta emendativa, e quindi potrei anche avere l'intenzione di ritirarla o meno, come succederà per il mio articolo aggiuntivo 01.04.
PRESIDENTE. Onorevole Caparini, non spetta al Presidente indagare su chi, per caso, intenda parlare (Commenti dei deputati del gruppo della Lega nord Padania).
ALESSANDRO CÈ. Devi guardare!
PRESIDENTE. Chi vuole parlare si iscriva, ci sono gli uffici che guardano molto bene, ci sono le persone incaricate di individuare i colleghi che chiedono di parlare (Commenti dei deputati del gruppo della Lega nord Padania)... Onorevole Caparini, non faccia lo spiritoso, altrimenti sono costretto ad ammonirla e ad invitarla ad uscire (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani). Quindi, mantenga un contegno adeguato nei confronti della Presidenza.
Pertanto l'articolo aggiuntivo Caparini 01.04 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Fanfani 01.07.
Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro espresso dal relatore.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo aggiuntivo tende a razionalizzare nell'interesse comune la norma che attualmente punisce coloro che compiono invasione di campo. Vi prego di riflettere. Questa norma punisce indifferentemente coloro che fanno un'invasione di campo pacifica oppure senza danni o senza lesioni alle persone, da coloro che compiono un'invasione di campo, magari picchiando i poliziotti, picchiando i giocatori o buttando giù una rete.
Pertanto, in questo articolo aggiuntivo è contenuta una duplice previsione. Si continua a punire coloro che fanno un'invasione di campo in maniera molto modesta, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da mille a 5000 euro, il che è normale per tutti coloro che, illecitamente, ovviamente, compiono l'invasione di campo; ma se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, ovvero lesioni a una o più persone, ovvero danni a cose, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Guardate, che la differenziazione non è un fatto indifferente e risponde a un criterio di razionalizzazione del sistema. Infatti, una cosa è invadere il campo in maniera, tutto sommato, illecita ma civile, ossia senza buttare giù reti, senza ledere persone, senza danneggiare cose; altra cosa è, invece, compiere un'invasione di campo buttando giù recinzioni, danneggiando le cose e, magari, picchiando le persone.
Quindi, vi prego di riflettere: questo non danneggia nessuno. Si tratta di un articolo aggiuntivo che però serve ad invitare alla prudenza coloro che possono tenere atteggiamenti di questo tipo, ovvero: coloro che sono entrati sul campo e che possono anche astenersi da comportamenti più violenti. Vi prego di votare a favore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Ricordo che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Fanfani 01.07, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 445
Votanti 443
Astenuti 2
Maggioranza 222
Voti favorevoli 82
Voti contrari 361).
Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Caparini 01.05, su cui il relatore aveva espresso un parere favorevole a condizione che fosse riformulato.
Chiedo al relatore di indicare la riformulazione.
MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, leggo il testo della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Caparini 01.05: «All'articolo 1, premettere il seguente: Art. 01. - 1. Dopo l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente: "Art. 6-ter. (Possesso di artefizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 150 a euro 500"».
PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione espressa dal relatore.
DAVIDE CAPARINI. Sì, accetto la riformulazione e ringrazio il relatore.
PRESIDENTE. Il Governo?
ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime parere favorevole sulla riformulazione espressa dal relatore.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Ricordo che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Caparini 01.05, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 448
Maggioranza 225
Voti favorevoli 230
Voti contrari 218).
Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Caparini 01.02... Onorevole Caparini, se lei continua ad alzare la mano quando ho dichiarato aperta la votazione, continuiamo a discutere. Vuole parlare? Allora, la parola all'onorevole Caparini.
DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, al riguardo vi era una richiesta di ritiro formulata dal relatore; è prassi che, quando vi è una richiesta di ritiro, la Presidenza chieda al presentatore se vi acceda. In questo caso, comunque, accedo a tale richiesta e ritiro il mio articolo aggiuntivo.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Pisapia 1.10.
Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro.
Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 453
Votanti 452
Astenuti 1
Maggioranza 227
Voti favorevoli 220
Voti contrari 232).
Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 1.1.
Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.
ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, vorrei impostare il mio discorso sulla cosiddetta premeditazione. Noi pensiamo che questo problema, almeno nel caso affrontato da questo articolo, ricorra ove la persona porti con sé - in occasione o a causa di manifestazioni sportive - degli strumenti idonei all'offensiva o atti a ledere la pubblica incolumità, così come degli strumenti che possano celarne l'identità.
In sostanza pensiamo che il comportamento di chi partecipa a manifestazioni sportive arrivando con spranghe, bastoni, passamontagna o caschi - che, magari, non vengono utilizzati per andare in motorino o in motocicletta, ma per nascondere la propria identità e commettere reati di violenza - possa giustificare la premeditazione.
MAURIZIO PANIZ, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, desideravo spiegare brevemente ai presentatori dell'emendamento in questione la ragione per cui la Commissione ha espresso su di esso parere contrario. Ciò, non perché non si condividano le finalità di fondo, ma perché appare eccessiva la previsione.
Va tenuto presente il caso di colui che arriva allo stadio in motorino con il suo passamontagna; se quando entra allo stadio se lo mette in tasca, rimettendoselo poi quando se ne va, ciò non può considerarsi sanzionabile.
PRESIDENTE. Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 444
Votanti 443
Astenuti 1
Maggioranza 222
Voti favorevoli 32
Voti contrari 411).
Passiamo alla votazione dell'emendamento emendamento Fanfani 1.15.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, con questo emendamento si vuole estendere la possibilità di arresto - già prevista in questo decreto-legge - ad una fattispecie che ritengo del tutto analoga.
In questo decreto si prevede la possibilità di arrestare chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti - compresi gli artifici pirotecnici - e non si prevede la possibilità di arresto per chi superi indebitamente la recinzione, o svolga un'invasione di campo, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone. In questo decreto-legge esiste già una sanzione per coloro che invadendo il campo creano un pericolo concreto alle persone, i quali sono puniti con l'arresto fino a sei mesi.
Vi dico che è irrazionale prevedere l'arresto nei confronti di coloro che lanciano petardi, bottiglie o roba del genere e non prevederlo per coloro che buttano giù la rete ed entrano in campo creando così un pericolo per le persone. Questo fatto, credetemi, è assolutamente irrazionale; penso si debba estendere questa previsione sanzionatoria.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, due sono le ragioni che ci inducono ad esprimere un parere sfavorevole nei confronti di questo emendamento. In primo luogo è la natura del reato che è contravvenzionale e non delittuosa: è previsto un arresto fino a sei mesi. Se fosse stata prevista - come lei, onorevole Fanfani, ha fatto riguardo ad un emendamento che è stato respinto - una trasformazione dell'ipotesi di reato da contravvenzionale in delittuoso - aumentando di conseguenza la sanzione -, in questo caso si sarebbe potuto discutere. Ma vi è un altro aspetto: non si può delegare alla valutazione dell'agente di polizia la sussistenza o meno del pericolo concreto.
Approfitto della situazione per ricordare agli onorevoli Buontempo e Violante che il rito direttissimo è già previsto dall'articolo 8-bis della legge n. 401 del 1989, così come modificata dal decreto legislativo n. 337 del 2001. Si afferma testualmente nell'articolo 8-bis (Casi di giudizio direttissimo): «Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2 e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini». Vi è già una previsione al riguardo che, forse, sarà sfuggita a lei ed all'onorevole Buontempo.
PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Fanfani 1.15 non accedono all'invito al ritiro.
Avverto che la votazione avverrà per scrutinio segreto.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 453
Maggioranza 227
Voti favorevoli 79
Voti contrari 374).
Avverto che l'emendamento Fanfani 1.16 non può essere posto in votazione perché non comporta alcuna modifica al testo dell'articolo; si tratta di un emendamento formale.
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pisapia 1.11 e Cento 1.21.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, penso che si tratti di un emendamento molto importante presentato ad una norma molto discussa; stiamo, infatti, parlando dell'arresto differito.
Il collega Ascierto ci ha comunicato, sulla base delle osservazioni mosse dal collega Russo Spena al suo ordine del giorno (nel quale si chiede l'estensione di tale disposizione anche ad altri tipi di manifestazione) che lo ritirerà. Il sottosegretario Mantovano ha affermato che si intende circoscrivere questo provvedimento alla violenza negli stadi. Ciò non toglie nulla rispetto al fatto che questo punto specifico è veramente sbagliato; è assolutamente inefficace, come hanno testimoniato colleghi che conoscono molto più di me la vita concreta negli stadi, rispetto agli obiettivi che si prefigge ed è sbagliato perché costituirebbe un precedente molto grave.
È stato detto che comporterebbe uno strappo ordinamentale, una lesione dello Stato di diritto; è un provvedimento emergenziale che non avrebbe alcun significato.
Abbiamo sperimentato in tante occasioni che queste scelte emergenziali non perseguono gli obiettivi che ci si prefigge e, inoltre, producono tali strappi. Credo che i tanti colleghi che si sono espressi contro l'arresto differito, approvando questo emendamento, abbiamo la possibilità di porvi riparo (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, vorrei, in primo luogo, aggiungere la mia firma a quella dei presentatori degli identici emendamenti in esame. Mi permetto, inoltre, di chiedere l'attenzione dell'Assemblea, non solo dei colleghi del centrosinistra, che mi pare abbiano annunciato l'intenzione di votare per la soppressione del capoverso 1-ter, quello della flagranza differita o dell'arresto differito, ma anche e, in particolare, dei colleghi del centrodestra. Colleghi, in quest'aula - il presidente Pecorella se ne ricorda bene - un anno e mezzo fa circa è stato espresso un voto per sopprimere un'analoga norma contenuta in un precedente decreto-legge presentato dal Governo. In quest'aula - lo debbo rilevare perché lo abbiamo verificato anche in altre circostanze - sui temi delle garanzie individuali è stata, non dico sempre, ma spesso, dimostrata una grande sensibilità. Non è meno grave la violazione dello Stato di diritto compiuta nei confronti dei tifosi che si recano allo stadio se si verifica nei confronti di parlamentari della Repubblica o di cittadini che partecipano alle manifestazioni politiche e così via. Quando vi è una violazione delle garanzie dello Stato di diritto, è grave nei confronti di qualunque cittadino.
Vorrei ricordare un episodio di carattere personale: nel corso della mia prima legislatura in quest'aula si stava esaminando il decreto-legge antiterrorismo (eravamo in pieno terrorismo); nel decreto-legge Cossiga (per il resto tuttora in vigore), convertito in legge, vi era un articolo che prevedeva l'introduzione del fermo di pubblica sicurezza, non del fermo di polizia giudiziaria previsto all'articolo 13 della Costituzione, palesemente incostituzionale.
Per cercare di approvare il fermo di pubblica sicurezza, lo si introdusse per un anno, rinnovandolo di anno in anno con decreto-legge. Io parlai 18 ore in quest'Aula: allora si poteva. Per cercare .. (Commenti del deputato Bricolo). C'è un imbecille della Lega nord Padania che continua a commentare. Ascolta questa materia perché può riguardare anche voi (Proteste dei deputati del gruppo della Lega nord Padania)!
PRESIDENTE. Onorevole Boato, non le consento di usare questo termine nei confronti di un collega. Non mi costringa a richiamarla all'ordine.
MARCO BOATO. Signor Presidente, era stato fatto nei miei confronti.
PRESIDENTE. Onorevole Boato, non può utilizzare questa terminologia in questa sede.
MARCO BOATO. Allora, signor Presidente: forme di violazione dei diritti possono essere applicate anche a voi cittadini della Lega nord Padania (Proteste dei deputati del gruppo della Lega nord Padania); possono essere applicate a chiunque.
Il fermo di polizia, dopo due anni, in pieno sequestro Dozier, fu revocato, cioè non fu rinnovato, perché ci si accorse che quella misura, oltre che incostituzionale, era del tutto improduttiva dal punto di vista del perseguimento del terrorismo.
Siamo di fronte alla giusta necessità di perseguire la violenza negli stadi. Siamo tutti d'accordo nel farlo, ma io mi auguro che la grande maggioranza di questa Assemblea, se non tutti, sia d'accordo sul non poterlo fare violando le regole e le garanzie dello Stato di diritto.
Noi dobbiamo applicare queste regole a tutti i cittadini, qualunque sia il contesto in cui si vengano a trovare. Questo è il motivo per cui invito tutti - mi ero rivolto alla Lega nord Padania non solo perché
ero stato interrotto ed insultato, ma perché loro rivendicano di essere tutelati nelle loro manifestazioni, come tutti gli altri...
PRESIDENTE. Onorevole Boato, lei non può utilizzare quei termini. Qualunque cosa dica!
MARCO BOATO. Sì, signor Presidente, ma qualcun altro non deve usarli nei miei confronti.
PRESIDENTE. La prego, onorevole Boato. Deve delle scuse ai colleghi della Lega nord Padania.
MARCO BOATO. Io non posso chiedere scusa se la cosa è reciproca. Siccome lei non ha visto e non ha ascoltato, perché aveva le spalle girate, chi lo ha fatto nei miei confronti, una volta tanto bisogna ascoltare quello che avviene, prima di sanzionare.
Comunque chiedo anche scusa, perché non mi costa nulla; tuttavia ironizzare su una materia che riguarda le garanzie costituzionali dello Stato di diritto non è opportuno, perché può capitare a qualunque cittadino di trovarsi sottoposto a misure che siano palesemente incostituzionali.
Per questo, invito l'Assemblea ad esprimere voto favorevole sui due emendamenti al nostro esame che sopprimono, come l'Assemblea ha già fatto un anno e mezzo fa, l'ipotesi di arresto differito.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad uno dei punti più rilevanti del decreto-legge, quello che stabilisce la possibilità dell'arresto in flagranza, anche al di fuori della flagranza, entro cioè le 36 ore. Vorrei dire una cosa con molta chiarezza (lo sappiamo tutti, ma lo sottolineo rapidamente): il problema della flagranza è un problema fondamentale nel rapporto fra lo Stato e i cittadini, nel senso che si stabilisce che un cittadino può essere arrestato al di là di un provvedimento dell'autorità giurisdizionale. Questo è il punto!
La nostra Costituzione garantisce che questa limitazione della libertà personale avvenga soltanto nell'imminenza della commissione di un reato. Aver stabilito il termine di 36 ore, a nostro avviso, rappresenta una violazione nell'equilibrio dei rapporti tra lo Stato e i cittadini.
In secondo luogo, tale misura non è efficace, come ho accennato prima, perché basta allontanarsi per 36 ore per evitare di «cadere» in questo tipo di provvedimento. E non c'è alcuna possibilità successiva!
Chiedo ai colleghi di esprimere voto favorevole su questi emendamenti; successivamente se fossero approvati, potremmo riprendere l'esame del provvedimento per stabilire rapidamente la possibilità che vi sia un provvedimento restrittivo della libertà personale, nei casi in cui ricorrano i presupposti, anche estendendo i presupposti attuali. Questo mi sembra coerente con le finalità che vogliamo perseguire.
Ringrazio poi il collega Cola: avevo accennato rapidamente al fatto che, come risulta dallo stenografico, per le manifestazioni sportive è già prevista la flagranza. Questo però, se mi permette, onorevole Cola, conferma quello che sostenevo.
Se noi diamo un assetto più ordinario a questa materia e non eccezionale (Commenti del deputato Cola) ...noi lo estendiamo! Se noi approviamo questo emendamento, ciò ci consentirà in primo luogo di stabilire un provvedimento restrittivo secondo i criteri del nostro codice e, in secondo luogo, di prevedere la possibilità del procedimento per direttissima. Le due cose possono essere fatte.
Per questo motivo chiedo ai colleghi di approvare questi emendamenti, per avere poi uno strumento legislativo più efficace rispetto alle finalità che vogliamo perseguire e più corretto sotto il profilo del rispetto delle garanzie del cittadino.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, vorrei spiegare all'Assemblea le ragioni per cui voteremo contro questi emendamenti; lo faremo non perché non condividiamo l'afflato costituzionale che li guida, né perché non condividiamo le idee di fondo, sotto il profilo della garanzia dei cittadini che rimuovono, ma perché riteniamo che il capoverso 1-ter nel comma 1 dell'articolo 1 abbia in sé una razionalità, che, nella temporaneità del provvedimento e nella necessità di incidere immediatamente su comportamenti che tutti ritengono ad alto rischio sociale e ad alta illegalità, abbia una sua logica e una sua funzione.
Con i nostri emendamenti successivi, noi riteniamo che questo articolo non si debba sopprimere totalmente, ma si debba modificare nella parte in cui non solo consente di arrestare coloro che sono stati colti e "documentati" nella loro azione illecita attraverso sistemi di videoregistrazione, ma estende tale possibilità di arrestare coloro che sono stati individuati attraverso - leggo testualmente - «altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto». È evidente - ne parleremo successivamente - che questo inciso aprirebbe la strada anche ad abusi di notevole rilevanza e comunque ad incertezze che possono essere superate esclusivamente attraverso la documentazione fotografica, che è l'unica cosa che non lascia scampo e non lascia dubbi a convincimenti.
Quindi, sotto questo profilo, credo che uno dei due elementi della quasi flagranza, che è l'immediatezza del fatto, possa essere superato dalla necessità di dare enfatizzazione e valenza all'altro elemento, che è la certezza che le tracce trovate addosso alla persona - d'altra parte il codice è stato scritto quando questi mezzi di individuazione fotografica non c'erano - diano la certezza che colui che si ricerca è esattamente la persona che ha commesso il fatto. Sotto questo profilo, abbiamo inserito anche una norma di garanzia, che è costituita - e prego il Governo di valutare la sua accoglibilità - dalla necessità, per coloro che procedono all'arresto, di mostrare all'arrestato, mettendolo a verbale, la fotografia che lo ritrae nel momento in cui ha commesso l'illecito. Questa è veramente una norma di civiltà, che necessariamente può essere un corredo corretto alla costruzione di una norma che, se modificata correttamente, può essere accettata.
MAURIZIO PANIZ, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, desidero spiegare, sotto tre punti di vista, le ragioni che hanno indotto ad adottare un intervento così forte. Primo ordine di considerazioni. Nelle prime 20 giornate del campionato 2002-2003, i dati, rispetto a quelli delle prime 20 giornate del campionato 2001-2002, sono tremendamente e drammaticamente negativi. Si pensi che gli incontri con feriti sono passati da 76 a 145, con un aumento del 91 per cento. Si pensi che i feriti sono passati da 258 a 776, con un aumento del 201 per cento. Si pensi che gli incidenti con uso di lacrimogeni sono passati da 7 a 51, con un aumento del 629 per cento. Sono aumentati gli arresti, sono aumentati gli agenti feriti, passati da 171 a 562, con un aumento del 228 per cento; sono aumentati i danni ai treni, (più 128 per cento), i danni agli autogrill (più 118 per cento). Questa è sicuramente una situazione ad alto tasso di drammaticità, che prevede interventi rapidi...
PRESIDENTE. Colleghi, per favore... Prego, onorevole Paniz.
MAURIZIO PANIZ, Relatore. A questo ordine di considerazioni, che attestano la drammaticità della situazione e la necessità di intervento, si aggiungono due ordini di considerazioni, di cui uno di carattere tecnico-giuridico.
Mi ha già preceduto l'onorevole Fanfani, che è stato convincente oggi e vieppiù convincente nell'ambito della discussione sulle linee generali nel corso della quale ha spiegato, con dovizia di argomenti, che questa non è una violazione dello Stato di diritto ma soltanto una corretta applicazione dell'attuale quadro normativo.
Questa mattina, l'onorevole Mancuso ha fatto la stessa, identica cosa, spiegando per quale motivo siamo perfettamente nell'ambito della legalità e non vi è violazione di sorta del quadro costituzionale.
A queste considerazioni ne aggiungo due. In primo luogo, di fronte ad una situazione emergenziale, interveniamo con un carattere di temporaneità; si prevede, infatti, che queste disposizioni restino in vigore per un tempo delimitato. In secondo luogo, vi sono oggettive, gravi e pericolose situazioni quando si voglia intervenire immediatamente (si pensi alla difficoltà che incontrano gli agenti nell'intervenire in situazioni tumultuose, di fronte ad un gruppo esagitato di tifosi numericamente rilevante, di fronte a qualcosa che può cagionare pericoli alla loro stessa incolumità).
Queste considerazioni di carattere tecnico-giuridico si sposano poi con una serie di considerazioni di carattere pratico. Questo decreto-legge è noto nei suoi contenuti da qualche tempo. Ebbene, tutto il mondo dello sport si è espresso in termini favorevoli. Si è espresso in termini favorevoli il presidente dell'associazione campana calciatori e molti dei calciatori interpellati, da quelli che hanno un più elevato grado di cognizioni culturali - si pensi a Beghetto e a Platini, giocatori che hanno espresso molto chiaramente le loro posizioni - ad ex giocatori, si pensi a Rivera che ha ribadito il suo punto di vista, si pensi anche al presidente della Federcalcio Carraro e al presidente del CONI Petrucci. Si è espresso in senso favorevole all'introduzione di questa norma il mondo generalizzato della stampa specializzata. Biscardi, anche due giorni fa, nel corso del programma Il Processo del lunedì ha ribadito il suo punto di vista estremamente favorevole...
RAMON MANTOVANI. Ma non è possibile, Presidente! Ci vuole un po' di decoro!
PRESIDENTE. Onorevole Mantovani, la prego...
MAURIZIO PANIZ, Relatore. ...e si è quasi raccomandato che il Parlamento non modificasse questa normativa. Si pensi agli interventi di Tosatti sul Corriere della Sera.
Quindi, l'opinione pubblica generalizzata è favorevole a questo tipo di intervento (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)!
PRESIDENTE. Onorevole Mantovani, abbiamo capito che lei non approva il riferimento. Abbiamo capito.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nessuno sottovaluta l'entità e la pericolosità delle violenze negli stadi, tuttavia esiste una tentazione di corrente a contrastare i fenomeni di violenza e di criminalità attraverso l'inasprimento delle pene e, quello che è più grave, con l'abbassamento delle garanzie del cittadino. Si sottovalutano, al contrario, l'efficienza e l'efficacia della gestione dell'ordine pubblico, i mezzi finanziari messi a disposizione, le modalità di controllo e di accertamento, l'identificazione di chi va negli stadi e, quindi, la stessa possibilità di controllarne i movimenti.
Prendo la parola perché in quest'aula vi sono sensibilità diverse sul problema delle garanzie dei cittadini e non ho reticenza nel sostenere che questa sensibilità non riguarda meccanicamente la maggioranza e l'opposizione. Vi sono settori sia della maggioranza sia dell'opposizione che hanno una sensibilità nei confronti delle garanzie dei cittadini. Quindi, mi rivolgo non solo al centrosinistra ma anche, in particolare, alla maggioranza, ad alcuni settori della maggioranza. Non ho la competenza giuridica di colleghi che hanno una preparazione in merito, ma vorrei osservare che la figura della quasi flagranza
(una flagranza che dura 36 ore dal fatto) è indubbiamente sconosciuta anche ad uno studente di diritto, non soltanto ad un maestro di diritto.
L'idea che vi sia una flagranza che duri 36 ore è al di là di qualsivoglia concezione.
Nel concludere, desidero prospettarvi la seguente ipotesi: se ci trovassimo nella disgraziata situazione nella quale un parlamentare della Repubblica (deputato o senatore) commettesse o fosse coinvolto in una violenza negli stadi, essendoci la flagranza, egli potrebbe essere arrestato. Certo, poi bisognerebbe che intervenisse l'Assemblea, ma vedete in quale ginepraio andate a cacciarvi con queste norme che abbassano i livelli di garanzia?
Si abbassano i livelli di garanzia su un reato specifico, per fermare un fenomeno specifico, per fermare un fenomeno di violenza e, poi, si apre una pericolosa deriva autoritaria che finisce per investire tutto il complesso delle garanzie e dei diritti dei cittadini (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)!
Questo è il punto sul quale io penso che tutti dobbiamo riflettere, e riflettere secondo la nostra coscienza! Ed io, secondo la mia coscienza, voterò a favore di questi emendamenti soppressivi perché sono convinto, operando in questo modo, di difendere un bene prezioso: le garanzie del cittadino (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Villetti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini, al quale ricordo che dispone di un minuto. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, mi onoro di appartenere ad un gruppo, quello di Democrazia e libertà - La Margherita, che si è battuto con successo nell'agosto del 2001 per evitare, con il suo voto contrario, l'introduzione dell'arresto differito.
Noi abbiamo una cultura non episodica delle garanzie della democrazia; abbiamo una cultura non facilmente impressionabile da qualche immagine televisiva; abbiamo un pensiero profondo. Dunque, a quell'indirizzo ed a quel voto io - come altri colleghi - atterrò il mio voto su queste proposte soppressive, ritenendo assolutamente inutile, nonché dannosa, per le motivazioni già espresse, l'introduzione dell'arresto di polizia ai fini detti.
In questo senso, credo che dovremmo sostenere i menzionati emendamenti soppressivi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, sono stato chiamato in causa dal Governo e dal relatore.
Spero che, in questo caso, ripetere non nuoccia, ma l'autorevole dissenso del presidente Violante mi conduce a tornare al tema trattando del quale, stamane, ho contestato i dubbi relativi non soltanto alla costituzionalità, ma anche alla congruità tecnica della norma che loro chiamano di arresto differito.
Ripeto, ancora una volta, che non si tratta di arresto differito, ma di un sistema tecnico rinnovato per l'accertamento di una situazione formale che è già presente nel nostro codice e che non è quella dell'arresto differito, ma quella della quasi flagranza.
Finora, per comune opinione, e per testo di legge, per quasi flagranza si intende quella situazione nella quale l'ipotetico responsabile sia inseguito o venga trovato in possesso di oggetti indizianti (relativamente ad una certa colpevolezza). Adesso, invece, in vista di esigenze rinnovate, illuminate dalla possibilità tecnica di capire di più, si introduce non un istituto nuovo né un istituto liberticida, ma un sistema tecnico - per l'accertamento dell'istituto preesistente della quasi flagranza - il quale, quindi, non snatura il rapporto fra cittadino e libertà.
Inoltre, forse non sono più in tempo, ma, tanto per avvertire come i buoni sentimenti non siano sempre buoni consiglieri
giuridici, mi permetterei di rammentare all'onorevole Fanfani (forse, - ripeto - non sono più in tempo perché lei, signor Presidente, non ha veduto la richiesta manuale che le feci a suo tempo) che, quando egli introduce specificamente per questo tipo di illeciti la possibilità che essi siano trattati in relazione all'evento ulteriore della lesione o del pericolo di terzi, deve combinare questo concetto con quello che nel codice penale è considerato il fatto lesivo non diretto alle lesioni ma che procura lesioni, il quale, sempre nel codice, è trattato come reato colposo, sia pure aggravato, mentre qua viene considerato reato doloso aggravato.
Il sistema, una volta per tutte, ha le sue coerenze; o lo si modifica nei presupposti o non si può fare, come diceva Mantini, una legislazione o una interpretazione episodica. Il primo sostegno alla libertà dei cittadini è poter contare sulla salvezza e sulla uniformità di un sistema, quello penale in modo particolare (Applausi).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Arrighi. Ne ha facoltà.
ALBERTO ARRIGHI. Signor Presidente, colleghi, ho serie perplessità sull'istituto aggiuntivo della flagranza differita perché secondo me di vero e proprio istituto aggiuntivo si tratta. Non voglio mettere in difficoltà il Governo, non voglio colpire il cuore di questo provvedimento che ha la nobile finalità di prevenire la violenza negli stadi, però è indubbio che questo provvedimento apre la strada a quelle che possono essere pericolose tentazioni di utilizzo degli stessi strumenti in altri ambiti della vita al di fuori degli stadi. Mi fido dell'onorevole Mantovano che ha più volte ribadito che questo provvedimento riveste il carattere dell'eccezionalità ed è limitato all'ambito della violenza negli stadi, difficilmente prevenibile nel momento in cui accade sulle curve.
Non voterò questi emendamenti, chiedo però al Governo di accettare gli identici emendamenti Siniscalchi 1.3, Lussana 1.12 e Cento 1.22 successivi e gli identici emendamenti Siniscalchi 1.4, Lussana 1.14 e Fanfani 1.19, che chiedo di sottoscrivere in questo momento in aula, perché quanto meno vanno a limitare quello che è un uso pericolosissimo di tecnologie per reprimere fenomeni che diventano in questo modo soltanto potenziali. Credo che si apra una prospettiva orwelliana dell'uso della tecnologia (Applausi).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intervengo per dire che alcune delle argomentazioni che molto autorevolmente sono state utilizzate, non mi trovano d'accordo; mi riferisco in particolare alle argomentazioni svolte dal presidente Mancuso.
Proprio perché voglio contare su un quadro normativo di riferimento che, soprattutto sulla questione delicatissima delle libertà personali, possa assistere sia me sia qualunque altro cittadino, vorrei dire che non mi convince questa argomentazione per cui l'introduzione delle nuove tecnologie di ripresa possono rendere le 36 ore della flagranza differita insussistenti, perché altrimenti, con gli strumenti che erano già a disposizione tranquillamente dell'interprete, noi oggi, sulla scorta di una ricognizione fotografica, avremmo potuto legittimare l'arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria, e invece non è così. Questa è la ragione per cui ritengo che davvero noi stiamo non soltanto introducendo uno strappo nell'ordinamento ma forzando anche un istituto come quello dell'arresto in flagranza per coprire situazioni ed ipotesi che sono assolutamente estranee alla natura stessa del concetto di flagranza, che è quello della constatazione del fatto nel suo divenire alla presenza dell'ufficiale o comunque dell'agente di polizia giudiziaria o comunque del rappresentante delle forze dell'ordine.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 1.11 e Cento 1.21, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 452
Votanti 451
Astenuti 1
Maggioranza 226
Voti favorevoli 167
Voti contrari 284).
Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Fanfani 1.17.
Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 447
Votanti 445
Astenuti 2
Maggioranza 223
Voti favorevoli 174
Voti contrari 271).
Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro degli identici emendamenti Siniscalchi 1.3 e Cento 1.22
Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Siniscalchi 1.3 e Cento 1.22, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 454
Maggioranza 228
Voti favorevoli 211
Voti contrari 243).
Ricordo che l'emendamento Fanfani 1.18 è stato ritirato.
Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro degli identici emendamenti Siniscalchi 1.3, Lussana 1.14 e Fanfani 1.19.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento e con quello precedente, sul quale avremmo voluto intervenire, come è stato percepito anche dal collega che è intervenuto poc'anzi e come spero venga percepito da molti in quest'aula, si cerca di porre un argine tecnico ma, soprattutto un argine legislativo, alla prima parte, al nucleo centrale di questa norma.
Senza percorrere sentieri molto arditi dal punto di vista giuridico, la Camera ha votato, per la prima volta nella nostra legislatura e nella nostra legislazione complessiva, il concetto di una flagranza che non è flagranza. È la prima volta che leggiamo nel testo di una legge che si può fare un'indagine sulla fragranza entro 36 ore quando la stessa parola, tutti gli studi e anche l'estensione al concetto di quasi flagranza hanno sempre dimostrato che la flagranza non la si deve accertare, la si deve constatare.
Ora occorre porre rimedio a questo vulnus e questo rimedio vorremmo porlo cercando almeno di rendere più seria e più consistente questa enorme forma di
repressione indiscriminata che è stata messa in atto. Queste norme possono andare bene a condizione che sia stata registrata non solamente una qualunque presenza fotografica, perché in questo caso non sarebbero necessarie nemmeno le 36 ore. Ricordo anche come sia pericoloso, ci torneremo in seguito, quell'inciso «o altri elementi di fatto», (non si tratta soltanto di un riferimento all'accertamento video fotografico); l'utilizzo di una «o» disgiuntiva è molto significativo ma non si sa a cosa sia riferito: se alle confidenze, alle delazioni, alle indicazioni. Tutto è rimesso e scaricato sulle spalle del poliziotto. Qui noi preghiamo, però, di considerare la possibilità di limitare questa attività ai reati commessi con evidente violenza nei confronti delle persone, altrimenti veramente rischiamo di arrivare ad un'incriminazione fotografica con elementi di riferimento vaghi, nei confronti di chicchessia e, quel che è più grave, scaricando e scavalcando completamente la responsabilità dell'accertamento del magistrato. Quindi invito l'Assemblea a riflettere su questo complesso di emendamenti che non sono emendamenti soltanto miei o nostri, vedo che sono anche di altri gruppi che si sono fatti carico di porre norme di contenimento nei confronti di questo pericoloso sistema introdotto con questo decreto-legge che niente ha a che vedere col contenimento dei fenomeni di violenza sportiva e, soprattutto, con un'indagine seria e approfondita sulla sociologia del fenomeno della violenza sportiva spesso alimentata, come a tutti è noto, da spinte di violenza, da spinte di razzismo, da spinte di eversione che, certamente, non possono essere perseguite in questo modo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, do per presupposte - e quindi non le ripeto, perché non sarei in grado di farlo altrettanto bene - le valutazioni svolte prima dall'onorevole Filippo Mancuso sulla quasi flagranza. Quindi, se ci troviamo in una condizione assimilabile alla quasi flagranza, mi permetto di fare, a proposito di questi emendamenti, un esempio concreto: viene compiuta una rapina e due passanti riferiscono ai carabinieri i connotati dei rapinatori; a distanza di cento metri i carabinieri che ricevono, al posto di blocco, la notizia della descrizione fisica - notizia che ricevono non certo con un'individuazione fotografica - effettuano l'arresto in stato di quasi flagranza. Trasferiamo questo esempio al nostro caso: vorrei sapere quale sia la differenza e vorrei sapere per quale motivo le forze di polizia dovrebbero privarsi di elementi che fanno emergere con evidenza il fatto.
I termini non sono mai utilizzati a caso in un testo legislativo: ricordo l'utilizzo del termine «evidenza» nell'articolo 425 del codice di procedura penale e come la sua eliminazione abbia portato al proscioglimento nell'udienza preliminare in ipotesi in cui la prova era contraddittoria. Quindi, inserire o meno il termine «evidenza» - che in questo caso è presente nel testo - circoscrive notevolmente la portata delle informazioni testimoniali che le forze di polizia assumono per arrivare poi all'individuazione degli autori della violenza.
È evidente che si tratta di un punto importante del decreto-legge, un punto importante anche per due ulteriori considerazioni di fatto: innanzitutto, sono attualmente pochissimi gli impianti sportivi dotati di strumenti di identificazione fotografica o video. Si ridurrebbero quindi a poche decine di partite i casi in cui questo provvedimento potrebbe essere concretamente utilizzato negli stadi dotati di tali strumenti. La seconda considerazione di fatto è la seguente: molto spesso ci si trova di fronte a soggetti travisati; è il caso ultimo dei 35 arrestati per i fatti di violenza in occasione della partita Verona-Cagliari, per i quali gli altri elementi che rendono evidente il fatto sono assolutamente
indispensabili, dato che le ricognizioni fotografiche o l'individuazione attraverso i filmati sono insufficienti. Ci può esser un principio di identificazione attraverso la fotografia (il colore del maglione, il tipo di pantalone) che, con gli altri elementi, porta ad una identificazione certa. Vorrei capire la ragione per la quale, a questo punto dell'esame del provvedimento e, quindi, quando è già stato messo, lo dico tra virgolette, «in salvo» l'istituto della quasi flagranza o flagranza differita, ci si debba privare di questo strumento di accertamento dei violenti (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, con questi emendamenti vogliamo eliminare l'inciso al quale facevo riferimento prima, inciso che consente l'arresto non solo quando vi sia stata ripresa fotografica e, quindi, certezza sull'identità della persona, ma anche quando vi sia una identificazione dovuta ad «altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto». Non vogliamo rimediare ad una norma illegale! Vogliamo dare forma giuridicamente più certa e più garantista ad una norma che riteniamo legale! Quando si parla di flagranza non bisogna pensare ad un concetto statico nel tempo, perché il nostro codice penale fu scritto ormai quasi settant'anni fa.
Bisogna pensare che il diritto non nasce, come diceva un insigne giurista, come Pallade armata dal cervello di Giove, ma è il frutto di un divenire storico che solo pigrizia mentale può ignorare. Allora, quando pensiamo al concetto di flagranza, dobbiamo anche coniugare tutti i problemi posti da tale istituto - che correttamente sono stati enunciati anche dal collega Siniscalchi - con la capacità di individuazione attraverso sistemi di recorder moderni, che non esistevano al momento in cui è stato scritto il nostro codice, nonché con la certezza che essi possono dare, che va ben al di là della mera dichiarazione presente nel codice stesso con riferimento agli elementi, alle tracce, al corpo del reato in possesso di chi lo aveva commesso quali elementi che rendessero certo chi ne fosse l'autore.
In queste condizioni, si può tranquillamente affidare alla polizia giudiziaria uno strumento che, se correttamente utilizzato - lo ribadisco, anche perché è un invito: se correttamente utilizzato -, può utilmente essere impiegato per reprimere fenomeni di violenza. Non discuteremmo di questo problema - in proposito intendo rispondere ai censori che mi contestano valutazioni contrarie a precedenti orientamenti che non rinnego - se nel frattempo non si fosse assistito ad una pericolosissima ingravescenza di questo fenomeno, se la gente non fosse piena fin sopra i capelli di ciò che sta avvenendo negli stadi, se la gente non fosse stanchissima e l'opinione pubblica non fosse tutta d'accordo nel ricercare strumenti di repressione di fenomeni di violenza gratuita, che sono anche fenomeni di grande inciviltà che si verificano all'interno degli stadi, ma che poi molto spesso devastano intere strade ed interi quartieri cittadini e devastano i treni.
Allora, non possiamo impedire che, attraverso uno strumento che trova collocazione giuridica nel sistema e - lo ripeto - che trova collocazione giuridica nell'evoluzione tecnica alla quale il sistema deve adeguarsi, trovi anche collocazione ciò che stiamo facendo. Peraltro, non ci troveremmo oggi a discutere di questo problema, se la legislazione attuale o la situazione attuale avessero consentito di risolverlo. Dovete riflettere su questo: se oggi avessimo la possibilità e gli strumenti tecnici per affrontare seriamente questo fenomeno, non vi sarebbe bisogno di questa misura, perché l'arresto in flagrante esiste.
Ve la sentireste di mandare 100 o 200 ragazzi di vent'anni, poliziotti, ad affrontare un'orda di barbari scalmanati capaci di fare di tutto, che sono riusciti a portare all'interno degli stadi anche motorini poi gettati di sotto, che scardinano le poltrone,
che sono in possesso di razzi? Ve la sentireste di fare una cosa di questo tipo? Questo non è rimangiarsi in coscienza ciò che si è fatto in passato; è avere l'elasticità mentale di adeguare il proprio essere e le proprie esigenze ad una società in evoluzione.
Allora, signori della maggioranza, proprio perché da questa parte vi è una disponibilità ad affrontare il problema con la serietà che lo stesso impone e con l'onestà di pensiero che stiamo dimostrando, non potete insistere nel proporre il testo in esame, lasciando l'inciso secondo cui vi è la possibilità di arrestare qualsiasi persona la cui identificazione non avvenga attraverso le riprese televisive che danno certezza, ma avvenga anche attraverso «altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto». Ciò si pone contro la necessità di avere certezza, di avere correttezza e si pone contro l'esigenza anche di correttezza nei confronti dei cittadini che nessuno di noi può neanche per un momento obliterare. Questa è una garanzia e, sotto tale profilo, credo che tutti dobbiamo veramente porci in quest'ottica di civiltà (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.
ANTONIO SODA. Signor Presidente, mi riconosco in quella visione del codice penale che ha espresso il collega Villetti. Apprezzo, tuttavia, le considerazioni dell'onorevole Filippo Mancuso, anche se ne dissento. Onorevole Filippo Mancuso, seguendo il suo ragionamento, lei non può quanto meno non accettare questi emendamenti. Se, infatti, può rientrare nel concetto di quasi flagranza lo strumento tecnico di accertamento dell'autore possibile e probabile di un reato con la tecnologia, non può consegnare alla polizia la fase di valutazione delle prove che conducono all'arresto per un lungo periodo di tempo come indicato in questo testo (ossia 36 ore).
Quello che ha fatto il sottosegretario è proprio l'esempio del pericolo insito in questa norma. Abbiamo faticato anni ed anni - lo dico ai colleghi Biondi, Pecorella, Saponara, Ghedini - in questo paese per arrivare a dire che la formazione della prova di responsabilità deve avvenire in contraddittorio e davanti al giudice. La Costituzione dice che solo con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria si può privare della libertà un cittadino, salvo i limiti indicati nella flagranza e quasi flagranza.
ANTONIO SODA. Una o più dichiarazioni di servizio possono essere erronee, una o più dichiarazioni testimoniali possono essere anch'esse erronee, se non calunniose. Per quanto riguarda i riconoscimenti fotografici sappiamo quante volte si riconosce in fotografia Tizio mentre poi è Caio o Sempronio. In virtù di una possibilità di tali errori voi consentite l'arresto: qui siamo completamente al di fuori della quasi flagranza. L'esempio che ha fatto il sottosegretario è relativo al concetto dell'immediatezza del fatto. Le indicazioni fornite dai cittadini al carabiniere o al poliziotto quando dicono «è lì e sta correndo verso quella strada», «è un nero, è un bianco», «è anziano» non implicano valutazioni probatorie. Allora sì che siamo all'interno del concetto di quasi flagranza.
Tuttavia, quando parlate di altri elementi apprezzati e valutati dalla polizia in un arco di tempo così dilatato rispetto al momento di consumazione del fatto, non soltanto fuoriusciamo dal sistema processuale penale italiano, ma andiamo anche in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione e con il principio di formazione della prova in contraddittorio davanti al giudice. Ecco la pericolosità di questa norma.
Espungete almeno questo dal testo e lasciate che l'utilizzazione della tecnologia - per quanto abbia alcuni dubbi anche
sulla legittimità di ciò - sia l'unico strumento attraverso il quale sopperire al mancato arresto in flagranza. Almeno questo dovremmo riuscire a fare in questa Camera (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cè. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, la Lega nord ha avuto sempre alcuni principi - pochi, ma assolutamente certi - che ispirano la propria azione nel campo della giustizia: prevenzione dei reati, certezza della pena e garanzie personali per tutti. Purtroppo, la classe politica - abbiamo assistito in quest'aula al dibattito sull'indultino - spesso manda segnali contraddittori. Vi sono leggi emergenziali al confine della costituzionalità per quanto riguarda i diritti delle persone ed eccessi di buonismo che creano un clima di impunità generalizzata nel nostro paese. La nostra linea - lo voglio ripetere - è coerente da sempre e coniuga la garanzia dei diritti per tutti con il rigore indispensabile nei confronti di chi sbaglia proprio per creare una società nella quale vi sia responsabilità.
Siamo - in questa occasione lo vogliamo dire chiaramente - contro le leggi speciali o riferite a particolari perimetri territoriali. Sul caso della violenza negli stadi in via eccezionale, constatando la gravità di tale fenomeno, possiamo accedere ad una mediazione. Quest'ultima, però, deve avere alcune caratteristiche: l'arresto differito entro 36 ore deve avvenire solo ed unicamente con prove assolutamente certe, e crediamo che la documentazione video fotografica possa essere una prova certa.
Riteniamo assolutamente inaccettabile che «altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto» - la dizione già più volte citata -, cioè delle testimonianze che vengono ritenute evidenti, possano in qualche modo giustificare un arresto a distanza di tempo e non in flagranza. L'arresto infatti - lo vorrei ricordare a tutti (magari qualcuno in quest'aula qualche spiacevole episodio personale lo potrebbe raccontare) - è un episodio di una tragicità inaudita nella vita di una persona. Non possiamo dunque accettare neanche un solo errore da questo punto di vista.
Pertanto, su questo secondo punto abbiamo presentato un emendamento perché crediamo occorra evitare di togliere diritti alle persone e di commettere errori e possibili abusi. In questi casi resta comunque la procedura normale che consentirà attraverso delle testimonianze verificate di accertare se quella persona è veramente responsabile. La posizione della Lega è favorevole a questi identici emendamenti ed invitiamo pertanto tutta l'Assemblea a fare un esame di coscienza sulle posizioni assunte in passato (che hanno fatto dilagare il malcostume nel nostro paese) e ad avere per il futuro degli atteggiamenti sì garantisti, ma anche di maggiore severità nei confronti di coloro che delinquono (Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania).
MARIO PESCANTE, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARIO PESCANTE, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Credo che ci troviamo in un momento molto delicato. Vi è un giudizio unanime, in quest'aula, sul fatto che siamo di fronte ad un fenomeno che rasenta la barbarie. Non vi sono spettacoli nelle televisioni di altri paesi che mostrino le scene indecorose e barbare di quello che accade nel nostro campionato (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)!
PIER PAOLO CENTO. Ma che cosa dici? Falla finita!
MARIO PESCANTE, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Posso
parlare o deve intervenire, onorevole Cento? E lei sarebbe un esempio di democrazia?
PIER PAOLO CENTO. Vieni in curva (Proteste dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)!
PRESIDENTE. Onorevole Cento! Onorevole Pescante! Onorevole Pescante, mi scusi ma la tutela spetta al Presidente, non si faccia giustizia da solo!
Scusate, onorevoli colleghi: chi urla, chi interrompe (onorevole Cento)! Ma ci facciamo ridere dietro tutti! Stiamo parlando di un problema enormemente serio, che il sottosegretario sta affrontando dal suo punto di vista. L'onorevole Cento e gli altri naturalmente potranno interloquire, ma adesso lasciamo parlare il sottosegretario Pescante.
MARIO PESCANTE, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Fra le caratteristiche di questa violenza, cari colleghi, vi è l'assoluta immotivazione. Nelle percentuali citate dal collega Mantovano solo il 3 per cento degli incidenti sono motivati da arbitraggi cosiddetti discutibili. Solo il 3 per cento! Tutto il resto sono scontri, violenza inaudita, che solo per il 25 per cento avviene negli stadi. Tutto il resto avviene fuori degli stadi, dove non ci sono telecamere, dove non ci sono rilievi fotografici (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)! Il 75 per cento della violenza è una violenza che non ci può abituare a tollerarla quotidianamente! La nostra società è stufa, non solo il mondo sportivo! Ebbene, avete criticato questo fenomeno, ma sappiate che questo provvedimento si applicherà a non più di 28 stadi, a non più di 14 partite! Restano fuori 6 mila partite e tutti gli stadi che non rientrano in questo sistema di controllo!
Naturalmente non entro negli aspetti di carattere giuridico, che sono stati già affrontati dal collega Mantovano, ma dico solo, di fronte a questa violenza, che considera le partite zona franca, zona d'impunità, che si saccheggia un autogrill e si distruggono treni: ebbene, lì non ci sono telecamere (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)! Si picchiano i poliziotti nelle stazioni durante il tragitto con i treni: lì non ci sono telecamere! Si accoltellano le persone a dieci chilometri dallo stadio: lì non ci sono telecamere!
Scusate, scusate, scusate l'enfasi. Non è un'enfasi che vuole annullare un concetto di garantismo (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
RENZO INNOCENTI. Aspettiamo il Governo su questo!
MARIO PESCANTE, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Dico solo che non si può sostenere che si vuole combattere con chiarezza questo fenomeno - e non ci siano per cortesia dichiarazioni di consenso - quando poi nei fatti questo decreto-legge viene annullato e vanificato (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lolli. Ne ha facoltà.
GIOVANNI LOLLI. Signor Presidente, ho ascoltato l'enfasi con la quale è intervenuto il sottosegretario Pescante in questa perorazione. Mi verrebbe da dire che questa stessa enfasi poteva essere utilizzata nella predisposizione di quel disegno di legge organico su questa materia - promesso un anno fa - che poteva intervenire sugli aspetti generali ricordati dall'onorevole Pescante e del quale, purtroppo, non si è avuta traccia (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
Qui stiamo parlando di un problema circoscritto e, per favore, limitiamoci a ciò! Infatti, in linea generale, siamo tutti d'accordo nel riconoscere l'esistenza di un gravissimo problema nonché la necessità di interventi seri e rigorosi; in quest'aula, non vi è stata nessuna tolleranza e nessuna
complicità. Stiamo discutendo se questi interventi siano efficaci o meno.
Voi avete scelto una strada, che è stata contestata; tuttavia, su di essa ormai vi siete incamminati. Questa strada - io sono contrario - può avere una qualche logica, raccogliendo le indicazioni e il ragionamento che autorevolmente ha svolto in questa sede il presidente Mancuso, se almeno si accetta questo emendamento. Tale proposta emendativa rende coerente la norma che avete predisposto, altrimenti davvero vi è uno strappo ed è profondo.
Allora - mi rivolgo a tutti colleghi -, vuol dire che le preoccupazioni che alcuni di noi avevano espresso erano assolutamente accettabili e serie. Dunque, mi aspetto che almeno su questo emendamento la coscienza garantista, che so così diffusa in questo Parlamento, si possa esprimere (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini, il quale tuttavia è già intervenuto sul complesso degli emendamenti.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, è intervenuto il rappresentante del Governo!
PRESIDENTE. Non so se posso darle la parola, tra l'altro aveva chiesto di parlare anche l'onorevole Ciani.
Le consento comunque di intervenire onorevole Mantini, vuol dire che l'onorevole Ciani parlerà a titolo personale.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, rispondo brevemente alle parole del sottosegretario Mantovano e alle dichiarazioni rese dal sottosegretario Pescante.
In primo luogo, vorrei sottolineare che il garbo e la competenza con cui il sottosegretario Mantovano ci ha esposto alcune riflessioni e, soprattutto, l'esempio della rapina non sono sufficienti non solo a farci cambiare idea, ma anche a dimostrare alcunché.
Dovremo tener presente che non stiamo parlando soltanto della cosiddetta quasi flagranza, ma di un mezzo preordinato ad un fine, vale a dire l'arresto di qualcuno. Vorrei riportare l'attenzione dei colleghi sulle fattispecie: non stiamo parlando di rapine, ma dell'estensione dell'arresto cosiddetto differito e di questa amplissima nozione di quasi flagranza anche nei confronti di chi tira una bottiglietta di plastica che non crea alcun evento, cioè che non colpisce nessuno e che non crea alcun danno.
Stiamo discutendo dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 e, in questo caso, anche di incitamento alla violenza. Dunque, fattispecie e comportamenti che sono difficilissimi da individuare con il mezzo videofotografico e che per la gravità in sé, non possono dar luogo automaticamente alla privazione della libertà.
Vorrei fosse chiaro che l'esempio della rapina non c'entra per nulla e, soprattutto che, in questo caso, non dobbiamo pensare solo al tema della quasi flagranza nel senso che l'utilizzo delle tecnologie video oggi estenderebbe in qualche modo le facoltà di intervento delle forze di polizia in una situazione in cui l'arresto è difficile da attuare.
Stiamo parlando di questo tipo di misure di privazione della libertà nei confronti di alcune specifiche fattispecie. Poc'anzi, sbagliando, non abbiamo accolto l'emendamento Siniscalchi 1.3, che voleva ricondurre l'arresto differito ai casi in cui vi fosse stata violenza sulle persone. Stiamo introducendo, quindi, il cosiddetto arresto differito per queste fattispecie.
In secondo luogo, il sottosegretario Mantovano dice che ormai siamo d'accordo sul primo elemento, e dunque possiamo andare avanti; quindi, dalla quasi flagranza passiamo alla «quasi-quasi flagranza», vale a dire anche ad altri elementi materiali da cui derivi qualche evidenza, che l'emendamento in esame propone di sopprimere, ossia le testimonianze. In altre parole, stiamo andando totalmente al di fuori del concetto di quasi flagranza, che pure è stato esteso in precedenza.
Vorrei sperare davvero , allora, in un voto consapevole su questo punto da parte di tutti i colleghi, per far sì che un provvedimento di questo tipo - che già contiene «asprezze» sotto il profilo delle garanzie - possa essere più giusto e meno iniquo.
PRESIDENTE. Onorevole Mantini...
PIERLUIGI MANTINI. In conclusione, vorrei ricordare al sottosegretario Pescante - che non vedo presente in aula - che la gravità dei fenomeni che stiamo esaminando, da tutti condivisa, non può avere una risposta solo in termini di misure di polizia. Non è retorica, poiché sembra che, man mano che si alza il livello di allarme del fenomeno, si debba innalzare la risposta sotto il profilo del tasso di misure di repressione. Ne abbiamo già introdotte unanimemente molte, ma non è esclusivamente con la polizia che si governa tale fenomeno.
Il sottosegretario Pescante è preoccupato dal fatto che si vedano immagini di violenza negli stadi, che evidentemente generano turbative; vorrei persino dire - e non si tratta di una battuta - che un uso più saggio, e dunque meno spettacolare, del mezzo televisivo potrebbe rientrare in una congrua strategia di contenimento di questi fenomeni.
PRESIDENTE. Onorevole Mantini, lei non aveva diritto alla parola perché era già intervenuto sul complesso degli emendamenti, non mi ero sbagliato. Mi sono consultato con gli uffici, ma comunque è un atto di liberalità che penso apprezzerà anche l'onorevole Micheli.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, abbiamo ascoltato gli interventi su questo aspetto assai delicato, e forse è opportuno che intervenga, perché la richiesta che avanzo potrebbe rendere in questo momento differibili altri interventi.
Credo che gli argomenti pro o contro gli emendamenti al nostro esame siano molti, e tutti molto seri e richiedano un ulteriore approfondimento. Visto che comunque dobbiamo affrontare altri emendamenti, propongo di accantonare l'esame degli identici emendamenti Siniscalchi 1.4, Lussana 1.14 e Fanfani 1.19, dell'emendamento Buontempo 1.26 e dell'emendamento Lussana 1.24, in modo da avere la possibilità di riconvocare il Comitato dei nove al termine della seduta, per ridiscutere con serenità, come è possibile.
PRESIDENTE. Presidente Pecorella, credo che non vi siano obiezioni, e pertanto la sua proposta può ritenersi accolta.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 1.5.
Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro espresso dal relatore.
Ricordo che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione e ciascuno voti per sé.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 452
Maggioranza 227
Voti favorevoli 195
Voti contrari 257).
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Siniscalchi 1.6 e Buontempo 1.27.
Vedo che ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buotempo. Pertanto, ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la sua
parola; è nota la sua correttezza, ma si tratta di emendamenti importanti. La pregherei di togliere il piede dall'acceleratore visto che si tratta di cose molto delicate e a volte anche incomprensibili per come sono scritte.
A cosa tende questo mio emendamento? È noto che sono intervenuto in sede di discussione generale e che ho in quella sede espresso il mio dissenso su questo provvedimento. Tuttavia, quando si lavora in aula si deve cercare di andare alle cose che contano. Se si accetta l'ipotesi della flagranza differita, su questo punto a me pare che se le 36 ore diventassero 12 ore noi avremmo quella idea di continuità di flagranza che i sottosegretari e il relatore hanno evidenziato nei loro interventi. In altre parole, con le prove fotografiche o con altre prove nell'ambito delle 12 ore successive all'evento, si può procedere all'arresto sulla base del fatto che nel momento in cui si è verificato l'evento la polizia non poteva intervenire per fare il fermo o l'arresto. Seguendo questa logica, a me pare che l'indicazione di 12 ore, anziché 36 ore, dia l'idea di una continuità, di una vicinanza al reato, di una visione immediata di quello che è accaduto e quindi si ha la possibilità di intervenire con più tempestività. Infatti, per concludere, onorevoli colleghi, seguendo la logica, che non condivido - ma questa è maggioritaria in aula -, accade che, mentre chi ha compiuto un reato grave nelle 36 ore ha possibilità di organizzarsi, le stesse forze dell'ordine con 36 ore di tempo, probabilmente, vanno più a rilento. Se, invece, le ore sono 12 c'è un'accelerazione nella ricerca delle responsabilità.
Pertanto, questo è il motivo per il quale con il mio emendamento propongo di sostituire le 36 ore con le 12 ore per far scattare il meccanismo della flagranza differita.
PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Siniscalchi 1.6 è stato ritirato.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Enzo Bianco. Ne ha facoltà.
ENZO BIANCO. Signor Presidente, capisco l'ostinazione, la caparbia e la determinazione con cui l'onorevole Buontempo già da qualche mese prova a demolire l'efficacia del provvedimento che si pone in essere. Tuttavia, egli è persona troppo intelligente per non ritenere che mettere l'inciso 12 ore è come sopprimere l'articolo. Infatti, le 36 ore, in realtà, sono assolutamente necessarie alle forze di polizia per procedere all'identificazione, com'è evidente, di una persona che magari è stata ripresa dalla televisione. Le partite, come tutti sappiamo, si svolgono di pomeriggio e se noi mettiamo entro 12 ore ciò significa entro le 5 del mattino successivo: quindi, è materialmente impossibile porre in essere ogni azione (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia). Non siamo stupidi, lo capiamo tutti!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Ricordo che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buontempo 1.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 437
Votanti 435
Astenuti 2
Maggioranza 218
Voti favorevoli 47
Voti contrari 388).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 1.20.
Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro espresso dal relatore.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, si tratta di un emendamento di garanzia, perché abbiamo detto che la
polizia può arrestare nel limite di 36 ore una persona che è stata ripresa, ossia le cui sembianze sono state registrate da un videoregistratore.
È un atto di civiltà dire a questa persona, quando ci si reca ad arrestarla, perché lo si fa, facendogli al contempo vedere la fotografia che lo riprende. Questo fatto mi sembra fondamentale per evitare scambi di persona ed anche per consentire un minima possibilità di verbalizzazione delle osservazioni. Infatti se ci si reca da una persona e gli si comunica che la si vuole trarre in arresto perché il giorno prima era allo stadio, risulta ovvio che quest'ultima non ha possibilità di difesa se non affermando di essere stata al mare. Se invece gli si fa vedere la fotografia, il soggetto avrà la possibilità di non riconoscersi in essa, obiettando, ad esempio, di avere i capelli, magari essendo calva la persona ritratta. Da ciò deriva la possibilità da parte della polizia giudiziaria di adottare una norma - già esistente nel nostro codice - secondo cui ci si deve astenere dall'arresto di persone che risultino oggettivamente estranee.
Ecco perché, se letto correttamente, questo è un emendamento di civiltà che non tocca minimamente il testo, ma che pone i cittadini - che possono essere oggetto di questo intervento - in una posizione di garanzia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, il mio amico, onorevole Paolone, mi ha sempre parlato della scorrettezza politica dell'onorevole Enzo Bianco, ma non ci volevo credere. Oggi invece ne ho avuto la piena dimostrazione e ti ringrazio, onorevole Paolone, per avermi avvertito.
Onorevole Enzo Bianco, probabilmente lei ha votato l'unico emendamento che l'altra volta fu approvato, attraverso il quale chiedevo - in relazione alla pericolosità o meno di una persona - di comminare un'ammenda o un arresto.
GIUSEPPE FANFANI. Questo non c'entra però, abbi pazienza!
TEODORO BUONTEMPO. Lei, onorevole Enzo Bianco, non ha letto tutti miei emendamenti, quindi risulta scorretto da parte sua affermare che io intendo «demolire». Se il suo è un messaggio politico per accattare qualche voto, le tifoserie la conoscono troppo bene per votare lei o a favore del suo partito.
PRESIDENTE. Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 453
Votanti 440
Astenuti 13
Maggioranza 221
Voti favorevoli 215
Voti contrari 225).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1.7.
Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, attraverso questo emendamento si pone l'accento sul secondo grave problema che caratterizza questo provvedimento, cioè quello recato dal capoverso 1-quater. In questo capoverso si prevede, sostanzialmente, una modifica del codice di procedura penale, in particolare dell'articolo 274, comma 1, lettera c) e dello stesso articolo 280. Questi articoli hanno raggiunto una loro dimensione definitiva attraverso un'importante
riforma approvata da questa Camera nel 1995. Si trattava della riforma sui principi che regolano la custodia cautelare ed in cui venivano previsti i tetti massimi per poter giustificare un provvedimento di tal fatta.
Orbene con l'introduzione di questa norma si sovverte definitivamente un duplice principio e cioè quello secondo cui è rimesso al magistrato - in particolare al giudice delle indagini preliminari - il potere discrezionale di disporre la custodia cautelare. Ciò perché lo si vincola, come è detto testualmente, al fatto che l'arrestato - arrestato in virtù di una specie di flagranza che l'Assemblea si è inventata poco fa, sulla quale però pendono le opportune riserve rappresentate dal prudente accantonamento chiesto ed attuato poc'anzi - deve necessariamente registrare una convalida.
Infatti, visto che è stato arrestato per reati che non entrano nei titoli obbligatori di custodia (sui quali porta la sua valutazione il giudice), mi riferisco all'arrestato dal poliziotto, dal carabiniere, dal finanziere, dal vigile urbano, tanto per intenderci, all'arrestato senza convalida, all'arrestato in virtù di quella identificazione che poi è accompagnata da quella «o» disgiuntiva o da vociferazioni o da indicazioni sulle quali sono già intervenuti i colleghi contestando, a mio avviso, una tutt'altro che convincente rappresentazione che di questo autentico scempio legislativo ha compiuto il sottosegretario di Stato per l'interno -, al giudice viene ormai imposto un criterio di custodia quasi obbligatoria. Mi pare sia una cosa che può avere un qualsiasi titolo di giustificazione con riferimento alla questione dell'arresto, che voi continuate a definire non si sa perché arresto in flagranza (in flagranza che non è flagranza, in flagranza differita, oppure seguendo le ardimentose sperimentazioni dialettiche sulla pelle della povera gente che dovrà far le spese di questi esperimenti delle 36 ore che vengono effettuati sul filo di risentimenti, di approssimazioni, stravolgendo, come è stato detto poc'anzi, tutto ciò che abbiamo costruito in materia di prove incrociate, in materia di prove da raccogliere nel dibattimento).
Sembra che stiamo discutendo in un'altra aula; non sembra quell'aula in cui, per anni e anni, si è sentito parlare della necessità che le prove e gli elementi di prova li raccolga soltanto il magistrato e che sulla decisione di libertà provvisoria decida esclusivamente il magistrato nel contraddittorio delle parti.
Questo è il motivo per cui vi preghiamo di riflettere sul capoverso 1-quater dove è previsto l'arresto da eseguire per uno dei reati indicati dal comma 1-bis; mi riferisco al lancio di bottiglie, dei sassi, dei petardi, a questi grandi sintomi di violenza sui quali ci si riscalda tanto, per non fare, poi, assolutamente niente nei confronti dell'indagine sociologica che essi meritano. Vi è stato solo un tentativo con il Governo di centrosinistra, quando il ministro Melandri ha presentato un progetto dal quale abbiamo ricavato la nostra proposta di legge.
Questo è motivo per cui invito ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame che prevede la soppressione del capoverso 1-quater.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 447
Votanti 446
Astenuti 1
Maggioranza 224
Voti favorevoli 212
Voti contrari 234).
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Siniscalchi 1.8 e Cento 1.23.
Prendo atto che i presentatori degli emendamenti non accedono all'invito al ritiro.
Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Siniscalchi 1.8 e Cento 1.23, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 455
Maggioranza 228
Voti favorevoli 214
Voti contrari 241).
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Buemi 1.01.
Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.
Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Buemi 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 454
Maggioranza 228
Voti favorevoli 57
Voti contrari 397).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1-bis.1.
Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.
Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-bis.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 456
Maggioranza 229
Voti favorevoli 215
Voti contrari 241).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1-ter.5.
Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-ter.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 455
Votanti 453
Astenuti 2
Maggioranza 227
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 240).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1-ter.1.
Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-ter.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 449
Votanti 447
Astenuti 2
Maggioranza 224
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 241).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 1-ter.4.
Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1-ter.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 459
Astenuti 1
Maggioranza 230
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 248).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1-ter.2.
Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-ter.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 456
Votanti 454
Astenuti 2
Maggioranza 228
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 242).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1-ter.3.
Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-ter.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 449
Astenuti 1
Maggioranza 225
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 239).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1-quater.1.
Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-quater.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 449
Votanti 447
Astenuti 2
Maggioranza 224
Hanno votato sì 208
Hanno votato no 239).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1-quater.10 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 456
Astenuti 4
Maggioranza 229
Hanno votato sì 451
Hanno votato no 5).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Prendo atto che, per motivi tecnici, il dispositivo di voto dell'onorevole Cassano non ha funzionato dalla diciottesima alla ventiseiesima votazione.
Prendo atto che i presentatori del subemendamento Buontempo 0.1-quater.2.1 non accedono all'invito al ritiro.
Passiamo quindi alla votazione del subemendamento Buontempo 0.1-quater.2.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a cosa tende questo mio subemendamento, dal momento che si fa spesso riferimento alla legislazione straniera? La violenza, infatti, va combattuta in primo luogo responsabilizzando lo sportivo. Chiedo, allora, che insieme alla numerazione dei biglietti di entrata negli stadi vi sia la identificazione della persona, come avviene al nord (che si cita): un posto, una persona. Infatti, chi sta assistendo ad una partita esce automaticamente dall'anonimato, ha un posto assegnato, con un numero; spesso è l'anonimato che consente a chi è più vile, tra l'altro, di commettere un delitto.
Allora, onorevole Pescante: proprio a lei, che ha fatto un'apertura su altri provvedimenti per la sicurezza negli stadi ed ha abbondantemente citato l'Inghilterra, chiedo quali siano gli ostacoli, se non tecnici ed organizzativi, da superare, facendo spendere qualche lira alle società che emettono i biglietti? Quello di consegnare un biglietto con un nome? La privacy viene mantenuta perché la società, se ne facesse un cattivo uso, verrebbe punita. Tuttavia, è importante essere consapevoli del fatto che ogni persona che è allo stadio non è anonima, e che non si può nascondere nel mucchio, perché il suo nominativo è registrato con il numero del posto a sedere che lui ha occupato.
Infatti, onorevoli colleghi, molti incidenti avvengono perché le società sportive vendono più biglietti dei posti disponibili negli stadi. Questa è la verità! Sapete a Roma quanti biglietti in più si vendono per le curve? Duemila biglietti in più! Sono arrivati a togliere alcune file di seggiolini! Perché è avvenuto?
Nel momento in cui nella curva non si sta tutti a sedere e c'è quindi l'anonimato, lì diventa zona di nessuno, perché se anche il responsabile di un club di tifosi volesse intervenire per impedire che un cretino compia atti delittuosi non lo potrebbe fare, dal momento che le persone sono in piedi e le società hanno venduto più biglietti rispetto alla capienza dello stadio.
In conclusione, questo subemendamento va nella direzione di quella responsabilità del tifoso perché noi dobbiamo consentire al tifoso per bene di difendersi. Ci si può difendere solo con il nome ed il posto, e non facendo vendere alle società più biglietti e fregandosene della sicurezza. Lo sapete che al derby Roma-Lazio non si trovavano le chiavi per aprire le porte di
sicurezza? In quello stadio non ci si poteva muovere perché si erano venduti più biglietti rispetto alla capienza dello stadio.
Io vi ringrazio e credo che questo sia un subemendamento importante per provare a combattere la violenza negli stadi. Ogni persona che è allo stadio, quando compra il biglietto, deve avere lo stesso trattamento degli abbonati. Mi spiegate perché l'abbonato è registrato con il nome ed il posto, mentre chi compra il biglietto deve essere anonimo? Diamo un nome ed un volto a quello spettatore perché dalla sua responsabilizzazione discenda una deterrenza nei confronti della violenza.
MARIO PESCANTE, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARIO PESCANTE, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Signor Presidente, credo che la mia enfasi di prima fosse un po', come dire, sportiva. Il presidente Bianco mi aveva già rimproverato una volta di avere un atteggiamento troppo sportivo; qui l'ho fatto sul mio terreno, sarò un'altra volta scusato. Però l'intervento del collega Buontempo chiarisce la mia posizione, che non è politica - di destra, di sinistra o di centro - tant'è che, in questo momento, vorrei chiarire all'onorevole Buontempo, con il quale ho avuto una lunga e attiva frequentazione, in questi giorni, in parte utile - lo dico tra virgolette -, quali sono le difficoltà tecniche e qual è il motivo per il quale credo che un adempimento di questo tipo - e mi rivolgo adesso anche all'onorevole Siniscalchi, all'onorevole Lolli e ai tanti colleghi della mia parte politica, che hanno chiesto di completare questo provvedimento...
PRESIDENTE. Scusate, colleghi, ci sono delle interferenze, spegnete i telefonini. Prego, signor sottosegretario.
MARIO PESCANTE, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Grazie, signor Presidente. Come dicevo, vorrei dire ai colleghi che sicuramente, indiscutibilmente, questo provvedimento, da solo, non basta. Io stesso, che ho fatto riferimento alla legislazione inglese, ho precisato che, in quel caso, queste misure sono inserite in un paese di cultura sportiva diversa dalla nostra. Questo è un modo per delimitare, ma il discorso è più complesso: è un discorso di cultura, di sicurezza degli stadi e, quindi, anche di obblighi e vincoli per le società sportive.
Per questa ragione, io auspicherei che voi - ad esempio lei, onorevole Siniscalchi, che è presentatore di un altro emendamento - formulaste insieme un ordine del giorno che impegni il Governo a calendarizzare, entro il mese di maggio, il disegno di legge che prevede obblighi e vincoli per le società sportive.
Detto questo, onorevole Buontempo, non credo che il suo discorso sia praticabile. Andare allo stadio e comprare un biglietto, nella ressa che c'è, con le file che ci sono, con un documento in mano, verificare il documento, apporre il nome e, nei giorni precedenti, mettere in vendita dei biglietti nominativi per cui, chi non può andare allo stadio sa che non potrà dare il suo biglietto a nessuno... Ci sarebbero grandissime conseguenze in relazione agli incassi! Conseguenze accompagnate, tra l'altro, da una inutilità del provvedimento, perché in curva nessuno si siede al posto assegnato! In curva, le frange più turbolente stanno insieme, collegate con i vari club. C'è qualcuno che dalla tribuna autorità lancia l'ombrello, qualcuno è anche tra di noi, ma si tratta di casi isolati. Quindi, è un provvedimento che in pratica non risolve molti problemi, ma che comunque potremo rivedere ed inserire nel disegno di legge che prevede obblighi per le società sportive, da presentare quanto prima.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, intervengo perché il subemendamento
presentato dal collega Buontempo, in realtà, pone la vera questione che esiste nella gestione degli stadi, che non è né l'inasprimento delle pene, né l'abbassamento dei livelli di garanzie, ma è l'intensificazione dei controlli e, conseguentemente, della gestione dell'ordine pubblico.
La violenza nasce soprattutto attorno agli stadi ed è necessario che, proprio attorno agli stadi e prima di entrarvi, vi sia un reale controllo. Il sottosegretario Pescante dice: ma ci sono delle questioni logistiche, bisogna stabilire i mezzi ed anche le tecnologie adatte per fare questo.
Noi dobbiamo mettere sul piatto della bilancia quanto effettivamente ci costa in termini di violenza, di maggiore impiego di forze dell'ordine pubblico e di allarme dell'opinione pubblica. Credo che ogni volta che inaspriamo le pene e riduciamo le garanzie dei cittadini, in realtà, vogliamo rassicurare l'opinione pubblica che è inquieta a causa della violenza, piuttosto che risolvere il problema di come contrastare la violenza. Si contrasta la violenza, infatti, attraverso gestioni amministrative! Lei, sottosegretario, il Governo è responsabile della gestione degli stadi! Il Governo deve conferire efficacia e lo strumento individuato da Buontempo (si può modificare, si può vedere come realizzarlo), è effettivamente un modo per eliminare il mercato nero che esiste attorno alla vendita dei biglietti e che costituisce esso stesso una fonte di illegalità! Sappiamo che dall'illegalità nasce l'illegalità e che nell'illegalità sorge la violenza. Quindi, questo elemento, apparentemente piccolo, può condurre a comminare una sanzione che non è quella della galera ma quella del divieto ad entrare nello stadio per un anno, per due o per tutta la vita! Questo è il modo in cui si affronta specificatamente il problema della violenza, non quello di fare la faccia feroce, credendo che in tale maniera si possa risolvere il problema. In questo modo, il problema non si risolve! Si riducono le garanzie dei cittadini! Ci troveremo di fronte alla violenza negli stadi e l'onorevole Pescante verrà un'aula per far presente che si tratta di un problema culturale e che si è cercato di fare ciò che si poteva. Voi, in questo modo, fate propaganda e non una gestione politica per combattere la violenza.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, se si vuole ragionare sulla scorta anche soltanto del buonsenso, dobbiamo dire «no» (la mia osservazione, onorevole Buontempo, non vuole essere offensiva, per carità!) al subemendamento Buontempo 0.1-quater.2.1.
La sua ottima intenzione sarebbe, non soltanto nullificata, ma, al contrario, produttiva, a mio avviso, di grandissimi rischi per l'ordine pubblico, perché il biglietto nominativo non cedibile implica necessariamente l'esibizione di un documento di identità; ciò comporterebbe una verifica sull'identità del soggetto che esibisce il biglietto. Ciò significa che, in occasione di una partita di campionato (soprattutto in occasione di quelle che vedono l'affluenza di decine di migliaia di tifosi), occorrerebbe aprire i cancelli un paio di giorni prima dell'evento al fine di identificare i titolari dei biglietti. E questo a tacere di altre circostanze. Mi pare, invece, assai ragionevole la proposta emendativa che l'onorevole Siniscalchi - interverrà più tardi - ha presentato con lo stesso spirito e che voteremo successivamente; tale proposta fa riferimento alla necessità di emettere biglietti numerati in ordine progressivo per evitare l'overbooking, ossia una delle concause di una mancata disciplina relativa alla presenza negli stadi e che può essere, a sua volta, di ostacolo all'accertamento di atti illeciti o addirittura foriera di un'atmosfera che solleciti ed agevoli atti illeciti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Ne ha facoltà.
GIANCARLO GIORGETTI. Signor Presidente, intervengo a favore del subemendamento Buontempo 0.1-quater.2.1. Su
questo provvedimento, fino ad ora, sono stato spesso, anzi, direi sempre, su posizioni diverse rispetto a quelle sostenute dall'onorevole Buontempo. In questo caso, invece, ritengo condivisibile tale proposta, in primo luogo perché avrebbe sicuramente un effetto dissuasivo e preventivo rispetto ai fenomeni che accadono all'interno degli stadi; sono favorevole a questo subemendamento perché non è assolutamente impraticabile sotto il profilo organizzativo. Più volte, si è fatto riferimento alla legislazione inglese... non mi ascoltano né il Presidente né il sottosegretario né l'onorevole Buontempo.
PRESIDENTE. Il Presidente l'ascolta sempre!
GIANCARLO GIORGETTI. Certo, signor Presidente, la ringrazio.
Non è neppure vero, come dicevo, che l'ipotesi non è praticabile perché nell'esperienza inglese, più volte richiamata in quest'aula, il fenomeno è stato debellato non soltanto con misure repressive e liberticide, che sono state qui contestate, ma anche con misure di carattere organizzativo che non incidono sulla libertà personale, come questa indicata dall'onorevole Buontempo.
In Inghilterra, i biglietti non sono semplicemente numerati (non servirebbe a nulla), ma anche venduti nominativamente, al punto che, in ogni settore dello stadio, si può tranquillamente ricondurre la persona presente al nominativo del responsabile di quel biglietto.
Secondo un'altra obiezione, la vendita dei biglietti prima della partita causerebbe immense code e quant'altro. Mi è agevole replicare che, in Inghilterra, i biglietti vengono venduti nei giorni che precedono le partite e, spesso e volentieri, proprio per motivi di sicurezza, è addirittura vietato vendere i biglietti nelle ore immediatamente precedenti le partite, cosa che, probabilmente, sarebbe opportuno evitare di fare anche qui da noi. Conseguentemente, signor Presidente, io voterò a favore del subemendamento presentato dall'onorevole Buontempo.
Avrei piacere che il Governo ed il relatore valutassero l'opportunità, in via sperimentale (in conformità, peraltro, al carattere sperimentale del decreto-legge), di limitare la nominatività agli eventi che il decreto-legge riconosce in qualche modo come pericolosi, in particolare a quelli previsti dall'articolo 1-ter. Perché dico questo? Perché - badate bene - anche in Inghilterra esistono partite cosiddette a rischio, ma poiché sono ben conosciute, in occasione di esse, le società ospitanti l'evento sportivo vendono i biglietti non soltanto in termini nominativi, ma esclusivamente ai nominativi inseriti nel database della società, vale a dire a persone conosciute, non violente o che non sono state protagoniste di episodi di violenza.
Questo è il modo per risolvere il problema della violenza negli stadi in via preventiva e senza ricorrere a misure liberticide! Auspicherei, pertanto, che il Governo ed il relatore prestassero attenzione al subemendamento Buontempo 0.1-quater.2.1. Grazie.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Buontempo 0.1-quater.2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Ognuno voti per sé!
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 419
Votanti 417
Astenuti 2
Maggioranza 209
Hanno votato sì 47
Hanno votato no 370).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito votare.
Passiamo all'emendamento Siniscalchi 1-quater.2.
Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, la collega onorevole Finocchiaro ha già anticipato la sostanza di questo mio emendamento volto ad un possibile miglioramento dell'emendamento della Commissione ed anche del testo dell'articolo 1-quater.
Con tale emendamento, sostanzialmente, noi indichiamo regole più praticabili che non si risolvano in una generalizzazione ingiusta nei confronti delle piccole squadre militanti in campionati che non hanno rilevanza professionistica.
Precisiamo, anzitutto, che la capienza deve essere effettivamente superiore alle quindicimila unità e, per non penalizzare, in un caso del genere, tutti quei campi e quegli stadi che, spesso, vengono riservati ad attività volontaristiche o di impegno limitato (anche se comportanti problemi di rapporti tra tifoserie), poniamo la condizione che la squadra che utilizza la struttura partecipi a campionati di calcio professionistici.
Sarebbe enormemente ingiusto generalizzare questa penalizzazione nei confronti di campi che ospitano incontri ad esempio non professionistici di calcio. Introduciamo, proprio per superare quelle riserve in ordine ai problemi di privacy che comportano i biglietti numerati e i biglietti nominativi, la numerazione in ordine progressivo che consente, come è già stato ricordato, di escludere ogni possibilità di speculazione. In altri termini, con questo emendamento noi temperiamo un rigore, che è a astratto e assume un valore punitivo, e diamo due regole fondamentali che sono quelle di ricondurre il controllo ad un agonismo di tipo professionistico e non ad una agonismo di carattere sociale, ancorché presidiato dalla possibilità del pagamento dei biglietti. Introduciamo, poi, sostanzialmente, conformemente a quanto viene detto nell'articolo 1-quater, superato il problema dei biglietti nominativi, il concetto di numerazione in ordine progressivo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-quater.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 416
Votanti 412
Astenuti 4
Maggioranza 207
Hanno votato sì 182
Hanno votato no 230).
Passiamo all'emendamento Buontempo 1-quater. 6.
Prendo atto che l'onorevole Buontempo non accetta l'invito al ritiro del suo emendamento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, questo emendamento, insieme ad altri, contrariamente a quello che dice l'onorevole Bianco, non è per demolire, ma per intervenire con una rete, di cui lei dovrebbe essere esperto, più puntuale contro la violenza. Allora, è chiaro che l'emendamento di prima è stato respinto; io ne ero sicuro, ma sa perché? Perché si toccavano sul serio gli interessi delle società sportive, che avrebbero dovuto investire denaro per creare una struttura di registrazione. Allora, parlo su entrambi i miei emendamenti. Comincio a parlare dell'emendamento 1-quater.7. Organizzare la distribuzione dei biglietti al pubblico attraverso più punti vendita: che significa questo? Con un solo punto vendita, specialmente nelle grandi città, accade che si comprano i biglietti per essere poi rivenduti al mercato nero, davanti agli stadi, e questo è motivo di incidenti perché c'è l'incetta di questi biglietti.
Tra l'altro, nel caso per esempio della capitale, i biglietti vengono messi in vendita
a mezzogiorno del giovedì e la resa viene fatta il venerdì. Con queste poche ore si rende impossibile al cittadino poter accedere al biglietto e deve ricorrere ad un mercato che farà piacere alle società sportive ma che noi dovremmo impedire. L'altro mio emendamento 1-quater.6 tende a stimolare l'ingresso delle famiglie negli stadi. Infatti, si chiede che le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a prevedere particolari condizioni e promozioni di vendita dei biglietti ed abbonamenti a favore delle famiglie. Quindi, il primo emendamento è a favore delle famiglie, il secondo riguarda l'organizzazione della distribuzione dei biglietti in più punti vendita.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni voto l'onorevole Enzo Bianco. Ne ha facoltà.
ENZO BIANCO. Signor Presidente, diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Teodoro quello che è di Teodoro. Questa volta l'onorevole Buontempo ha ragione. Mentre l'emendamento di poco fa era chiaramente pretestuoso questa volta egli, sia con l'emendamento 1-quater.6, sia soprattutto con l'emendamento 1-quater.7 tocca una questione vera e reale. La questione vera e reale è quella che vi è una organizzazione del bagarinaggio dietro alla quale ci sono interessi spesso illeciti e questo tipo di organizzazione è tollerata, se non qualche volta favorita, dalle squadre di calcio. Allora ha ragione, questi due emendamenti si muovono in una logica di prevenzione e, quindi, onorevole Buontempo, come vede, non ho nulla di pregiudiziale nei suoi confronti. Voterò a favore dei suoi emendamenti.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buontempo 1-quater. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 406
Votanti 401
Astenuti 5
Maggioranza 201
Hanno votato sì 179
Hanno votato no 222).
Prendo atto che l'onorevole Buontempo non accetta l'invito al ritiro del suo emendamento 1-quater.7.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buontempo 1-quater. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 420
Votanti 415
Astenuti 5
Maggioranza 208
Hanno votato sì 174
Hanno votato no 241).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1-quater.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 418
Votanti 415
Astenuti 3
Maggioranza 208
Hanno votato sì 183
Hanno votato no 232).
Passiamo all'emendamento Siniscalchi 1-quater.3.
Prendo atto che l'onorevole Siniscalchi non accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1-quater.3.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-quater.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 427
Votanti 425
Astenuti 2
Maggioranza 213
Hanno votato sì 185
Hanno votato no 240).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1-quater.11 della Commissione.
Chiedo al relatore di dare comunicazione della riformulazione preannunciata.
MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1-quater.11 della Commissione è riformulato nel seguente modo: al comma 6, dopo le parole «dati personali» aggiungere le seguenti: «da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; analogamente la stessa formulazione («dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto») vale anche per il capoverso successivo.
PRESIDENTE. Prendo atto che il parere del Governo è favorevole.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1-quater.11 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 430
Votanti 429
Astenuti 1
Maggioranza 215
Hanno votato sì 428
Hanno votato no 1).
Passiamo all'emendamento Fanfani 1-quater.5.
Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Fanfani 1-quater.5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, intervengo sia pure tardivamente, per ribadire il nostro orientamento favorevole ad introdurre questo sistema di regole e avremmo voluto ribadire il perché del nostro voto favorevole alla riformulazione proposta dalla Commissione.
In sostanza, qui si comincia a parlare di regole rivolte non più soltanto - ed è quello che noi vogliamo e che sosterremo per il seguito dell'esame di questo provvedimento - ai tifosi, alle associazioni di tifosi o, comunque, ai frequentatori, innocenti o colpevoli degli stadi, ma ha finalmente ad oggetto un tentativo. Non a caso, lo ricordavo prima, la legge Melandri su cui si è sviluppato un lungo dibattito nella scorsa legislatura, d'intesa con il Ministero dell'interno, si rivolge alle società, ai comuni e a tutti quegli enti con i quali, come ascolterete, il discorso dell'attrezzatura diversa (che questo decreto-legge comporta in maniera pesantissima) deve essere sviluppato e dai quali deve essere condiviso.
Ho qualche perplessità sulla necessità del coinvolgimento degli enti locali in tutta questa materia ma è una questione che si rivedrà sui territori particolari.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1-quater.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 414
Maggioranza 208
Hanno votato sì 185
Hanno votato no 229).
Prendo atto che l'onorevole Santulli non è riuscito a votare.
Onorevoli colleghi, faremo ancora quattro votazioni su questo provvedimento, quindi ne rinvieremo il seguito dell'esame a domani mattina, perché il Comitato dei nove deve riunirsi e quindi dovremmo, comunque, sospenderne l'esame.
Passeremo dunque al successivo punto all'ordine del giorno concernente un provvedimento al quale sono stati presentati soltanto quattro emendamenti e sul quale credo ci sia consenso.
Passiamo al subemendamento Fanfani 0.1-quater.12.1.
Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, secondo le intenzioni del decreto-legge questi provvedimenti dovranno entrare in vigore tutti nel 2005. Ve ne è però uno che può entrare in vigore subito ed è quello riguardante la numerazione dei biglietti di accesso agli impianti. Su questo punto poiché sia il collega Buontempo, sia il relatore, sia il rappresentante del Governo hanno detto che si tratta di un problema serio e poiché la numerazione dei biglietti non costa assolutamente nulla, né in termini economici né in termini organizzativi, non vedo perché la si debba fare entrare a regime nel 2005. Tutto il resto lasciamolo al 2005 (i metal detector, gli accessi, i controlli, le transenne, le reti) ma la numerazione dei biglietti facciamola subito. Mi sembra un fatto assolutamente serio.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani.0.1-quater.12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 418
Votanti 417
Astenuti 1
Maggioranza 209
Hanno votato sì 193
Hanno votato no 224).
Passiamo alla votazione del subemendamento Siniscalchi 0.1-quater.12.2.
Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.
Indìco pertanto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Siniscalchi 0.1-quater.12.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 434
Votanti 433
Astenuti 1
Maggioranza 217
Hanno votato sì 193
Hanno votato no 240).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1-quater.12 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 434
Votanti 433
Astenuti 1
Maggioranza 217
Hanno votato sì 243
Hanno votato no 190).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Buontempo 1-quater.8.
Chiedo all'onorevole Buontempo se accede all'invito al ritiro formulato dal relatore.
TEODORO BUONTEMPO. No, signor Presidente, non ritiro il mio emendamento e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Onorevoli colleghi, si tratta di capire, lo dico senza presunzione, quale sia l'argomento che stiamo trattando. Stiamo per approvare un provvedimento che prevede determinate misure; ebbene, se sono previste certe misure - tra l'altro si tratta di un decreto-legge del Governo, quindi di un provvedimento d'urgenza - esse devono essere applicate a partire dal prossimo campionato. Il mio emendamento propone semplicemente che tutto ciò che stiamo ponendo ai voti ed attuando tramite decretazione d'urgenza trovi applicazione a partire dal 30 settembre 2003. Se così non sarà avremo una strana situazione, nella quale l'applicazione di alcune norme da noi approvate scatterebbe da subito, mentre per altre scatterebbe nel 2005, nel 2006 o nel 2007. Ne verrebbe fuori una farsa che, evidentemente, non sarebbe credibile.
Si tratta, onorevoli colleghi, semplicemente di prevedere l'applicazione delle disposizioni che noi tutti stiamo approvando a partire dal prossimo campionato: mi sembra una misura di buon senso.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buontempo 1-quater.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 431
Votanti 424
Astenuti 7
Maggioranza 213
Hanno votato sì 30
Hanno votato no 394).
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, dato che lei ha detto che avremmo sospeso l'esame del provvedimento ora alla nostra attenzione per passare al prossimo punto all'ordine del giorno - il che significa che la questione rimasta in sospeso relativa all'ampliamento della prova della flagranza differita interessa tutta l'Assemblea - vorrei solamente chiedere al presidente della Commissione, onorevole Pecorella, ed al relatore di guardare bene le previsioni contenute nell'articolo 68 della Costituzione. Infatti, applicando bene tale articolo a questo caso, credo vi sia da riflettere maggiormente sulle conseguenze di quell'aggiunta per cui la flagranza differita, in questo caso con la testimonianza di qualsiasi persona, potrebbe essere applicata anche ai casi previsti dallo stesso articolo 68.
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, la sospensione dell'esame del provvedimento consente anche di approfondire la riflessione nella direzione da lei indicata. Domani alle 9,30 proseguiremo nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28.
Naturalmente i colleghi sanno che passeremo ora all'esame, con immediate votazioni, di un altro disegno di legge di conversione.
Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.
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