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1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi
predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che,
in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse.
Sopprimerlo.
* 5. 7. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Sopprimerlo.
* 5. 8. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Sopprimerlo.
* 5. 60. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Sopprimerlo.
* 5. 61. Volpini, Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Gambale, Squeglia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Formazione degli insegnanti) - 1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di specializzazione, il cui accesso e programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche.
2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline.
3. I decreti di cui ai comma 2 determinano il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche in misura differenziata in relazione ai livelli scolastici e agli indirizzi, nonché i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica, I decreti stessi disciplinano altresì le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione
di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero.
4. L'accesso ai corsi di specializzazione per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nei decreti di cui al comma 2 e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei.
5. Per la gestione dei corsi di cui al comma 1 le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche. Le convenzioni devono prevedere la partecipazione dei docenti dei vari cicli di istruzione alle attività di insegnamento.
6. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di prova abilitante concorsuale per uno o più insegnamenti, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. Con il medesimo decreto sono determinati il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale, nonché i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, che devono prevedere la presenza di docenti dei corrispondenti cicli di istruzione.
7. I primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, svolta attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui al comma 5, le attività di tirocinio già previste nel corso di specializzazione.
8. Le strutture di cui al comma 5 curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
9. Con i decreti di cui al comma 2 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti del presente articolo. Per garantire gli aspetti comuni nella formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si svolgeranno in parte negli istituti stessi e in parti nelle università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative al rilascio dei titoli.
10. Nella fase transitoria per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o dì Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso ditale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Alfine ditale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito.
11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.500.000 migliaia di euro per l'anno 2003, 3.000.000 migliaia di euro per l'anno 2004 e 4.000.000 migliaia di euro a decorrere dal 2005 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole «pari a sei mesi per ogni anno solare» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1o gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea»;
c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente il seguente:
«1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc»;
e) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
5. 62. Grignaffini, Bellillo, Bulgarelli, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Colasio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. La libertà di insegnamento, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, costituisce garanzia imprescindibile per la qualità della scuola pubblica, per la sua libertà e il suo pluralismo. È compito prioritario dello Stato e di ogni singola istituzione scolastica riconoscerla, tutelarla e promuoverla.
2. L'organico funzionale e il ruolo unico del personale docente rispondono all'esigenza della realizzazione concreta della progettualità delle scuole e alla valorizzazione della professionalità del corpo docente. Il numero dei docenti per ogni istituzione scolastica è definito con il criterio dell'organico funzionale, ovvero esso viene stabilito in base al numero degli alunni, che non devono superare i venticinque per classe, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 7, in relazione alle realtà dei singoli istituti, alla presenza del tempo pieno e prolungato, alle esigenze e ai progetti per arricchire e ampliare l'offerta formativa delle scuole, alla necessità di attività di recupero, di sostegno, di integrazione, di educazione degli adulti, alla presenza di alunni portatori di handicap, di alunni stranieri, di situazioni di particolare disagio ambientale e sociale.
3. In materia di personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) del sistema della pubblica istruzione e formazione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, sono assicurati i seguenti princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione collettiva nazionale di comparto;
d) è assicurata la uniformità sul territorio nazionale delle norme generali per il reclutamento.
4. Per poter accedere all'insegnamento è necessario il titolo di laurea unitamente a specifiche e adeguate competenze finalizzate all'insegnamento, acquisite in corsi di durata biennale e debitamente certificate a livello universitario, realizzate in convenzione con le istituzioni scolastiche, prevedendo la partecipazione alle attività di insegnamento di docenti dei diversi cicli di istruzione. I corsi, in particolare, devono prevedere materie quali pedagogia, psicologia dell'età infantile, psicologia dell'età evolutiva, didattica, pedagogia e attività di tirocinio oltre alla materia specifica di insegnamento.
5. Lo Stato definisce con legge l'organico funzionale anche mediante lo stanziamento di apposite risorse aggiuntive.
6. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge è stabilito con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un piano per la formazione continua dei docenti con particolare attenzione agli aspetti didattici e pedagogici ed a quelli gestionali ed organizzativi.
7. È prevista la possibilità per i docenti di usufruire di un anno di sospensione retribuita dall'attività didattica per dedicarsi all'aggiornamento mediante ricerca con frequenza presso le università italiane, europee e presso qualsiasi altro istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale opzione può essere esercitata una volta ogni sette anni di servizio.
8. Il personale non docente è titolare unico delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; in considerazione del ruolo di collaborazione educativa da esso svolta è preclusa la possibilità di attribuire tali competenze a terzi.
5. 9. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Sopprimere il comma 1.
5. 10. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: i decreti con le seguenti: disegni di legge.
5. 11. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5. 12. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per poter accedere all'insegnamento è necessario il titolo di laurea unitamente a specifiche e adeguate competenze finalizzate all'insegnamento, acquisite in corsi di durata biennale e debitamente certificate a livello universitario, realizzate in convenzione con le istituzioni scolastiche, prevedendo la partecipazione alle attività di insegnamento di docenti dei diversi cicli di istruzione. I corsi, in particolare, devono prevedere materie quali pedagogia, psicologia dell'età infantile, psicologia dell'età evolutiva, didattica, pedagogia e attività di tirocinio oltre alla materia specifica di insegnamento;
5. 13. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: pari dignità aggiungere le seguenti: e durata.
* 5. 1. Maran, Grignaffini, Bellillo, Villetti, Capitelli, Sasso, Martella, Rizzo.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: pari dignità aggiungere le seguenti: e durata.
* 5. 14. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: pari dignità aggiungere le seguenti: e durata.
* 5. 15. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: pari dignità aggiungere le seguenti: e durata.
* 5. 66. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi. Volpini, Gambale.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: per tutti i docenti aggiungere le seguenti: e di pari durata per tutti i docenti che insegnano in uno stesso ciclo scolastico.
5. 2. Maran, Sasso, Martella.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: laurea specialistica con la seguente: specializzazione.
5. 63. Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: di laurea specialistica aggiungere le seguenti: per la formazione degli insegnanti.
5. 21. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: , il cui accesso fino alla fine della lettera.
5. 16. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: determinata con la seguente: calcolata.
5. 17. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili con le seguenti: anche tenendo conto della disponibilità del numero dei posti da calcolarsi sulla base delle esigenze di organico funzionale di ogni istituzione scolastica.
5. 18. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili con le seguenti: anche tenendo conto della disponibilità di posti.
5. 19. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: della previsione.
5. 20. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) nei percorsi formativi degli insegnanti è inserito un modulo obbligatorio relativo ai disturbi di apprendimento degli studenti;
5. 67. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia, Carli, Bellillo, Sasso, Capitelli, Martella, Villetti, Santagata.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 21. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole da: adottati ai sensi fino a: 3 novembre 1999, n. 509,
5. 22. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera b) primo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga fino, al secondo periodo, alle parole: in condizione di handicap con le seguenti: sono individuate le classi degli specifici corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche comuni attinenti le scienze dell'educazione, l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap e di quelli con difficotà specifiche di apprendimento;
5. 68. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga fino, al secondo periodo, alle parole: in condizione di handicap con le seguenti: sono individuate le classi degli specifici corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche comuni attinenti
le scienze dell'educazione l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap;
5. 75. Grignaffini, Tocci, Sasso, Martella, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4 con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3.
5. 78. Grignaffini, Sasso, Tocci, Martella, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: 3 novembre 1999, n. 509, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
5. 23. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: sono individuate le classi fino alla fine della lettera con le seguenti: sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e, ove necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline.
5. 24. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: sono individuate le classi fino alla fine del periodo con le seguenti: sono disciplinati i corsi di specializzazione a carattere di ateneo o interateneo, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). I corsi stessi sono articolati in relazione ai livelli scolastici e, ove necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline; gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica.
5. 77. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: sono individuate le classi fino alla fine del periodo con le seguenti: sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). I corsi stessi sono articolati in relazione ai livelli scolastici e, ove necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline; gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica.
5. 72. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: corsi di laurea specialistica aggiungere le seguenti: per la formazione degli insegnanti.
5. 25. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: anche interfacoltà fino alla fine del comma con le seguenti: per la formazione degli insegnanti, anche interfacoltà o interuniversitari. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con la previsione di specifiche attività di tirocinio.
5. 26. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche con le seguenti: degli specifici corsi di laurea specialistica interfacoltà o interuniversitari, finalizzati.
5. 82. Tocci, Bellillo, Grignaffini, Bimbi, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Rusconi.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche con le seguenti: interfacoltà o interuniversitari, finalizzati.
5. 74. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: anche alla formazione con le seguenti: alla formazione.
Conseguentemente, alla medesima lettera, ultimo periodo, dopo le parole: attività didattiche aggiungere le seguenti: che comprendono quelle disciplinari e i corrispondenti laboratori, scienze dell'educazione, il tirocinio e le attività.
5. 84. Colasio, Bulgarelli, Villetti, Bimbi, Tocci, Bellillo, Grignaffini, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche alla formazione con le seguenti: alla formazione.
* 5. 27. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche alla formazione con le seguenti: alla formazione.
* 5. 79. Sasso, Bellillo, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra, Volpini, Capitelli, Grignaffini, Martella, Capitelli, Martella.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche alla formazione con le seguenti: alla formazione.
* 5. 85. Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: integranti convenientemente la formazione attinente le scienze dell'educazione ed i percorsi specificatamente disciplinari.
5. 69. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale
Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
* 5. 28. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
* 5. 80. Martella, Sasso, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
* 5. 88. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare con le seguenti: integrando le finalità di approfondimento disciplinare con la formazione nelle scienze dell'educazione e nelle metodologie didattiche, nonché con il tirocinio
presso le istituzioni scolastiche convenzionate.
5. 87. Bimbi, Colasio, Carra, D'Agrò, Rusconi, Volpini, Gambale.
Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere la parola: preminenti.
5. 29. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Al comma 1, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: metodologiche e didattiche.
5. 30. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Al comma 1, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con la previsione di specifiche attività di tirocinio.
5. 31. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo la parola: disciplinano aggiungere le seguenti: la presenza di docenti esperti della scuola, opportunamente selezionati, per lo svolgimento di attività di tirocinio all'interno del percorso di formazione iniziale e.
5. 32. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap con le seguenti: comuni attinenti le scienze dell'educazione, psicologiche e sociali, e l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap e con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA).
5. 81. Capitelli, Bellillo, Grignaffini, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra, Volpini, Bimbi, Sasso, Tocci.
Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: attività didattiche aggiungere le seguenti: comuni attinenti le scienze dell'educazione.
5. 71. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: in condizione di handicap aggiungere le seguenti: e con difficoltà specifiche di apprendimento.
* 5. 33. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: in condizione di handicap, aggiungere le seguenti: e con difficoltà specifiche di apprendimento.
* 5. 83. Bellillo, Bulgarelli, Villetti, Rizzo, Tocci, Grignaffini, Capitelli, Sasso.
Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: in condizione di handicap, aggiungere le seguenti: e con difficoltà specifiche di apprendimento.
* 5. 70. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: in condizione di handicap, aggiungere le seguenti: comprensive anche del tirocinio guidato, da effettuarsi durante il corso di laurea.
5. 76. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: Alla programmazione e realizzazione dei suddetti corsi di
laurea specialistica, previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti scolastici autonomi, è prevista la presenza di docenti dei medesimi istituti.
5. 86. Volpini, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Squeglia, Grignaffini.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 34. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: laurea specialistica con la seguente: specializzazione.
5. 90. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: al possesso dei requisiti minimi fino a: di cui alla lettera b) e.
5. 35. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per ciascuna classe di abilitazione con le seguenti: rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare in una laurea triennale con specifica classe 2 e per ciascuna classe di abilitazione della scuola secondaria.
* 5. 89. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per ciascuna classe di abilitazione con le seguenti: rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare in una laurea triennale con specifica classe 2 e per ciascuna classe di abilitazione della scuola secondaria.
* 5. 91. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei.
5. 36. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
5. 37. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare e per uno o più insegnamenti della scuola secondaria individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
* 5. 92. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare e per uno o più insegnamenti della scuola secondaria individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
* 5. 93. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: della laurea specialistica di cui alla lettera a) con le seguenti: del diploma di specializzazione.
5. 58. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera d), dopo la parola: specialistica aggiungere le seguenti: per la formazione degli insegnanti.
5. 38. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera d), dopo la parola: abilitante aggiungere le seguenti: e concorsuale.
* 5. 95. Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.
Al comma 1, lettera d), dopo la parola: abilitante aggiungere le seguenti: e concorsuale.
* 5. 96. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera d), dopo la parola: abilitante aggiungere le seguenti: per i docenti di tutti i gradi di scolarità.
5. 39. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. 40. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
* 5. 97. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
* 5. 98. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il suddetto esame ha valore di esame di stato e immette nelle graduatorie permanenti previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. 99. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Lolli.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
5. 41. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, sia coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), sia coloro che, pur provenendo da altre esperienze lavorative, desiderano entrare nell'insegnamento e presentano titoli accademici adeguati alla cattedra richiesta debbono superare un regolare concorso pubblico per titoli ed esami per l'insegnamento della disciplina e per il tipo di cattedra cui aspirano, e svolgere, per almeno un anno, positiva attività di tirocinio controllato nel medesimo insegnamento e classe di concorso. Disciplina dei concorsi e modalità di tirocinio vengono organizzate con la partecipazione paritaria del dipartimento universitario di riferimento e delle organizzazioni professionali del personale docente sotto la supervisione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. 42. Sterpa.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: coloro che hanno conseguito fino a: A tal fine e per con le seguenti: i primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui alla presente lettera, le attività di tirocinio già presenti nel corso di laurea specialistica; i contratti vengono assegnati per il 50 per cento attraverso il concorso ordinario e per il 50 per cento attraverso le apposite graduatorie, ai sensi della normativa in vigore. Per.
5. 100. Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Capitelli, Volpini, Sasso, Colasio, Tocci, Bellillo, Rizzo, Grignaffini, Carra, Rusconi, Gambale, Squeglia.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: coloro che hanno conseguito fino a: A tal fine e per con le seguenti: i primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui alla presente lettera, le attività di tirocinio già presenti nel corso di specializzazione; i contratti a tempo indeterminato vengono assegnati per il 50 per cento attraverso il concorso ordinario e per il 50 per cento attraverso le apposite graduatorie, ai sensi della normativa in vigore. Per.
5. 101. Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Capitelli, Volpini, Sasso, Colasio, Tocci, Bellillo, Rizzo, Grignaffini, Carra.
Al comma 1, lettera e), sostituire il primo periodo con il seguente: I primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, svolta attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione dell'università, le attività di tirocinio già previste nel corso di laurea.
5. 102. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da: di cui alla lettera a) fino alla fine della lettera con le seguenti: per la formazione degli insegnanti si inseriscono nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base del punteggio di laurea conseguito come attualmente previsto per i concorsi per titoli ed esami o per esami abilitativi.
5. 43. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole: , ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche,
5. 44. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere la parola: organici.
5. 45. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo la parola: scolastiche aggiungere le seguenti: nominati sulla base di apposite graduatorie a cui viene assegnato il 50 per cento dei posti destinati ai concorsi ordinari.
5. 104. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli
Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da: svolgono , previa stipula fino alla fine della lettera con le
seguenti: nominati sulla base di apposite graduatorie, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, ulteriori attività formative di tirocinio. A tale fine e per il coordinamento dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di una apposita struttura di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche, compresa l'utilizzazione degli insegnanti supervisori di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315;
5. 103. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole: , previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro,
5. 46. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da: specifiche attività fino alla fine della lettera con le seguenti: ulteriori attività formative di tirocinio. A tale fine e per il coordinamento dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di una apposita struttura di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche, compresa l'utilizzazione degli insegnanti supervisori di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315;
5. 105. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: attività con le seguenti: ed ulteriori attività formative.
5. 106. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
Al comma 1, lettera e), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in rapporto con le strutture universitarie e in continuità con le attività svolte durante il percorso di formazione iniziale presso le università.
5. 47. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo la parola: definiscono aggiungere le seguenti: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e d'intesa con le organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative sul piano nazionale,
5. 48. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: formazione degli insegnanti aggiungere le seguenti: con il contributo di docenti esperti della scuola.
5. 49. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
5. 50. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono promossi, con gli stessi criteri di cui alla lettera b), centri per la formazione permanente degli insegnanti.
5. 51. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) è prevista la possibilità per i docenti di usufruire di un anno di sospensione retribuita dall'attività didattica per dedicarsi all'aggiornamento mediante ricerca con frequenza presso le università italiane, europee e presso qualsiasi altro istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale opzione può essere esercitata una volta ogni sette anni di servizio.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 8. - (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 52. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 5. 53. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 5. 54. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: di cui alla lettera e) aggiungere le seguenti: , con il contributo di docenti esperti della scuola,
5. 55. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) i docenti di cui alla lettera precedente, debitamente formati, possono svolgere anche attività di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di laurea specialistici abilitanti per l'insegnamento, previa convenzione apposita tra scuole ed atenei;
5. 6. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Il Governo è delegato un decreto legislativo volto a modificare l'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'istituzione di una specifica detrazione forfettaria dall'imposta lorda, non inferiore ai 45 euro, al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore, per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale, con i seguenti criteri e principi direttivi:
a) sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:
1) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
2) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;
3) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 8 - (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 55. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare per le attività didattiche comuni di cui al comma 1, lettera b), e per le conseguenti convenzioni da stipulare con le strutture di ateneo o di interateneo, di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma.
* 5. 107. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare per le attività didattiche comuni di cui al comma 1, lettera b), e per le conseguenti convenzioni da stipulare con le strutture di ateneo o di interateneo, di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma.
* 5. 108. Tocci, Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Lolli, Carli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per garantire gli aspetti comuni nella formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si svolgono in parte negli istituti stessi e in parte nelle università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative al rilascio dei titoli.
5. 109. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Sopprimere il comma 3.
5. 110. Colasio, Delbono.
Al comma 3, sopprimere il primo e il secondo periodo.
5. 57. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
Al comma 3, dopo le parole: Istituto musicale pareggiato aggiungere le seguenti: o di diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-pratica-professionale, è possibile l'iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola per il conseguimento dell'abilitazione.
Conseguentemente, secondo periodo, sostituire le parole da: valutano il percorso didattico con le seguenti: per coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione conseguito in conformità ai decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, iscrivono all'ultimo del corso di
laurea in scienza della formazione primaria coloro che sono in possesso dei requisiti suddetti. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dell'annualità svolta presso il corso in scienze della formazione primaria istituito a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna e nella scuola elementare.
5. 111. Gambale, Rusconi, Colasio, Bimbi, Vopini, Carra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Tutti i docenti del sistema educativo di distruzione e formazione, dalla scuola dell'infanzia al ciclo secondario, sono inquadrati in un unico ruolo. Tutti i docenti in servizio con incarico a tempo indeterminato nel sistema nazionale di istruzione e formazione, dalla scuola dell'infanzia al ciclo secondario, all'atto di entrata in vigore della presente legge vengono inquadrati dalla stessa data, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, nel ruolo unico docente e nella classe di concorso nella quale viene inserita la materia precedentemente da essi insegnata, o, in mancanza della previsione di tale materia nei nuovi ordinamenti, in una delle classi di concorso affini o per le quali il docente insegna o può insegnare attualmente in contitolarità, con l'integrale riconoscimento del servizio svolto nel precedente ruolo.
5. 3. Maran, Ruzzante.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Tutti i docenti in servizio con incarico a tempo indeterminato nel sistema nazionale educativo di istruzione e formazione, dalla scuola dell'infanzia al ciclo secondario, all'atto di entrata in vigore della presente legge vengono inquadrati dalla stessa data, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario, e nella classe di concorso nella quale viene inserita la materia precedentemente da essi insegnata, o, in mancanza della previsione di tale materia nei nuovi ordinamenti, in una delle classi di concorso affini o per le quali il docente insegna o può insegnare attualmente in contitolarità, con l'integrale riconoscimento del servizio svolto nel precedente ruolo.
5. 4. Maran, Ruzzante.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. I servizi prestati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in qualità di docente incaricato per materie per le quali era ed è previsto il diploma di laurea o titolo equipollente, o in qualità di esperto, sono riconosciuti, con le stesse modalità e procedure previste per il riconoscimento del servizio non di ruolo, ai fini del diritto all'inquadramento ed alla ricostruzione della carriera nei ruoli dei docenti diplomati preesistenti alla legge stessa, anche qualora il predetto insegnamento sia stato prestato con il possesso del solo diploma di istruzione secondaria.
5. 5. Maran, Ruzzante.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Istruzione e formazione continue). - 1. L'accesso all'istruzione e alla formazione sono garantiti a tutti lungo tutto l'arco della vita quali diritti all'apprendimento e all'acquisizione di competenze specifiche per la realizzazione della piena cittadinanza.
5. 01. Sasso, Bulgarelli, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Bellillo, Grignaffini.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di personale direttivo, docente e ATA del sistema educativo d'istruzione e
di formazione, sono assicurati i seguenti princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;
d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
* 5. 02. Rusconi, Colasio, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia, Bimbi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di personale direttivo, docente e ATA del sistema educativo d'istruzione e di formazione, sono assicurati i seguenti princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;
d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
* 5. 03. Sasso, Bulgarelli, Villetti, Capitelli, Bellillo, Chiaromonte, Grignaffini.