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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, può stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. È istituito il Comitato per il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato con quelle dei servizi tecnici forestali regionali. Ai componenti di tale Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.
3. Il Comitato è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato, che lo presiede, e da sei membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro dell'interno e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali e gli altri beni non necessari all'attività istituzionale del Corpo forestale dello Stato.
5. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.
7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.
8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 4 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in relazione al personale che transita in attuazione dei commi 6 e 7, è disposto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un accordo quadro, ove sono indicati i compiti e le funzioni che possono essere oggetto di convenzione tra le stesse regioni ed il Corpo forestale dello Stato e le modalità in base alle quali dette convenzioni sono stipulate.
4. 6. Vascon.
Al comma 1, sopprimere le parole da: Fermo restando fino a: 1972, n. 11,
4. 7. Lucidi, Rava.
Al comma 1, sostituire le parole da: Fermo restando fino a: 1972, n. 11 con le seguenti: Nelle regioni che non intendano istituire propri servizi tecnici forestali.
4. 8. Scaltritti, Zanetta, Rosso.
Al comma 1, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Ministro.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: può con le seguenti: ha facoltà di.
4. 9. Vascon.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Ministro.
4. 10. Vascon.
Al comma 1, sostituire la parola: può con le seguenti: ha facoltà di.
4. 11. Vascon.
Al comma 1, sostituire le parole: al Corpo forestale dello Stato con le seguenti: a specifico servizio del Corpo di polizia ambientale e forestale.
4. 1. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. È istituito il Comitato di coordinamento delle amministrazioni dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente, della salute e dell'interno, delle regioni e delle province autonome, con il compito di definire gli indirizzi, gli obiettivi, le competenze, la dipendenza funzionale, le dotazioni scientifiche e gli organici del Corpo forestale dello Stato, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, dei servizi sanitari e veterinari, nonché dei corpi di polizia specializzati nei settori della tutela ambientale e della salvaguardia della salute pubblica, compresi i nuclei speciali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Ai componenti di tale comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.
3. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmette al Parlamento una relazione, sulla base delle risultanze delle analisi e delle verifiche effettuate dal comitato di coordinamento di cui al comma 2, nella quale vengono illustrate le attività svolte dal Corpo forestale dello Stato, nonché sui programmi futuri, con particolare riferimento alle attività delle scuole di formazione, addestramento e specializzazione.
4. 12. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei ministeri dell'ambiente e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti di tale comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
4. 80. La Commissione.
(Approvato)
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale e da sette membri, di cui due in rappresentanza dei ministeri dell'ambiente e dell'interno, e cinque designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 13. Vascon.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: forestale dello Stato fino alla fine del comma con le seguenti: di polizia ambientale e forestale - servizio per i rapporti con i corpi forestali regionali. Tale Comitato cessa la propria funzione il 31 dicembre 2005.
4. 2. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
4. 14. Vascon.
Al comma 3, sostituire le parole: capo del Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Ministro delle politiche agricole e forestali.
Al comma 3, sostituire le parole: capo del Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Ministro delle politiche agricole e forestali.
Al comma 3, sostituire le parole: capo del Corpo forestale dello Stato con le seguenti: vice capo del Corpo, responsabile del servizio per i rapporti con i Corpi forestali regionali.
Al comma 3, sostituire le parole: sei membri con le seguenti: cinque membri.
Al comma 3, sostituire le parole: sei membri con le seguenti: sette membri.
Al comma 4, premettere le parole: Ferme restando le esigenze operative, strumentali ed istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge,
Al comma 4, premettere le parole: Ferme restando le esigenze operative, strumentali ed istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge,
Al comma 4, premettere le parole: Ferme restando le esigenze operative, strumentali ed istituzionali delle strutture centrali
e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge,
Al comma 4, sostituire le parole: naturali e con le seguenti: naturali , nonché.
Al comma 4, dopo le parole: le riserve naturali e aggiungere la seguente: tutti.
Al comma 4, sostituire le parole: gli altri beni non necessari all'attività con le seguenti: gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività.
Al comma 4, sostituire le parole: non necessari all'attività con le seguenti: che non risultino strettamente indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività.
Al comma 4, dopo la parola: non aggiungere la seguente: strettamente.
Sopprimere il comma 5.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
Al comma 6, sostituire le parole da: assunto ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 6, sopprimere le parole da: , che nei dodici mesi precedenti fino alla fine del comma.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da quattro mesi fino alla fine del comma con le seguenti: centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali e nei corpi forestali regionali delle regioni a statuto speciale o in altre amministrazioni dello Stato.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: regionali con le seguenti: della regione ove prestano servizio.
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: regionali con le seguenti: della regione ove prestano servizio.
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: regionali con le seguenti: della regione ove prestano servizio.
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: regionali con le seguenti: della regione ove prestano servizio.
Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei corpi forestali regionali delle regioni a statuto speciale o in altre amministrazioni dello Stato.
Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei corpi forestali delle regioni e delle province autonome.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 27 maggio 1995, n. 201, ed alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque nei limiti della spesa massima di 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 27 maggio 1995, n. 201, ed alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed al fine di assicurare l'invarianza di spesa
a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, ed all'articolo 23-quinquies della legge 30 marzo 1998, n. 61, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le autorizzazioni all'espletamento dei concorsi pubblici Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 27 maggio 1995, n. 201, ed alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, ed all'articolo 23-quinquies della legge 30 marzo 1998, n. 61, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le autorizzazioni all'espletamento dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale vacante avvengono nell'ambito della deroga di cui all'articolo 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al manteni Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: è conseguentemente ridotta con le seguenti: e le relative piante organiche degli uffici centrali e periferici sono conseguentemente ridotte.
Al comma 8, sostituire le parole da: necessarie fino a: disposto con le seguenti: relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato.
Al comma 8, sostituire le parole da: necessarie fino a: disposto con le seguenti: relative al personale che transita in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato.
Al comma 8, sostituire le parole da: necessarie fino a: transita con le seguenti: relative al personale trasferito.
Al comma 8, sostituire le parole: necessarie in relazione con la seguente: relative.
Al comma 8, sostituire le parole: che transita con la seguente: trasferito.
Al comma 8, sostituire la parola: disposto con la seguente: effettuato.
All'emendamento 4.75. (quarta formulazione), sopprimere la parola: eventuali.
All'emendamento 4.75. (quarta formulazione), sostituire le parole da: all'attuazione della presente legge con le seguenti: al trasferimento delle competenze previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento alle funzioni già esercitate dal Corpo forestale dello Stato.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tenute per i servizi speciali, l'armamento individuale e le dotazioni di casermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
All'articolo aggiuntivo 4. 010. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: comma 1, lettera e), fino a: nel campo della sicurezza alimentare con le seguenti: il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei ministri interessati, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento.
All'articolo aggiuntivo 4. 010. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: , e in adesione alla avvenuta istituzione fino a: nel campo della sicurezza alimentare con le seguenti: il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento in materia di tutela del patrimonio forestale e di prevenzione e lotta agli incendi ed alle valanghe.
All'articolo aggiuntivo 4. 010. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: , e in adesione alla avvenuta istituzione fino a: nel campo della sicurezza alimentare con le seguenti: il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento in materia di tutela del patrimonio forestale e di prevenzione e lotta agli incendi ed alle valanghe.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali con le seguenti: nella persona del capo del Corpo forestale dello Stato.
4. 15. Vascon.
4. 16. Vascon.
4. 3. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: di cui uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. 17. Vascon.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
4. 5. Franci, Chiti, Rossiello, Preda, Rava, Sedioli, Michele Ventura, Fluvi, Raffaelle Mariani, Nannicini.
*4. 18. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Molinari.
(Approvato)
*4. 19. D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.
(Approvato)
*4. 20. Scaltritti.
(Approvato)
4. 21. Franci, Filippeschi, Nannicini, Raffaella Mariani, Chiti, Michele Ventura.
(Approvato)
4. 22. Vascon.
(Approvato)
4. 23. Vascon.
(Approvato)
4. 25. Vascon.
4. 24. Vascon.
4. 26. Vascon.
5. Con il decreto di cui al comma 4, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.
4. 27. Realacci, Marcora, Molinari.
(Approvato)
4. 28. Vascon.
4. 29. Vascon.
4. 4. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
4. 30. Franci, Filippeschi, Nannicini, Chiti, Michele Ventura.
4. 38. Franz, Patarino, La Grua, Catanoso.
(Approvato)
*4. 32. Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Fratta Pasini, Grimaldi, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
(Approvato)
*4. 33. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Molinari.
(Approvato)
*4. 34. D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.
(Approvato)
*4. 35. Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.
(Approvato)
4. 36. D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello, Marcora, Stagno D'Alcontres.
4. 37. Marinello.
*4. 31. Zanetta, Rosso.
*4. 38. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni.
4. 81. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
**4. 40. Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Fratta Pasini, Grimaldi, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
**4. 41. D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.
**4. 42. Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.
4. 43. Vascon.
4. 44. Vascon.
(Approvato)
4. 46. Vascon.
4. 45. Vascon.
4. 47. Vascon.
4. 48. Vascon.
4. 49. Vascon.
0. 4. 75. 3. Rava, Borrelli, Sedioli, Marcora, Rossiello, Oliverio, Preda, Franci, Innocenti.
(Approvato)
Conseguentemente, al medesimo emendamento, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, si provvede all'erogazione delle risorse.
0. 4. 75. 2. Rava, Borrelli, Sedioli, Marcora, Rossiello, Oliverio, Preda, Franci, Innocenti.
9. La Conferenza Stato-regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003 e periodicamente entro il 30 giugno degli anni successivi, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le eventuali risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge.
4. 75. (quarta formulazione) La Commissione.
(Approvato)
Art. 4-bis. (Disposizioni particolari per la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Fermi restando i compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato quale forza di polizia per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, alle finalità della presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.
4. 01. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
Art. 4-bis. (Armamento, uniformi e casermaggio). - 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire
4. 04. Scaltritti.
Art. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). - 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.
*4. 05. Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Fratta Pasini, Grimaldi, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
Art. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). - 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario,
*4. 06. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Molinari.
Art. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). - 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.
*4. 07. D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.
Art. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). - 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.
*4. 08. Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.
0. 4. 010. 1. Borrelli, Rava, Franci, Preda, Innocenti.
0. 4. 010. 2. Cè, Vascon.
0. 4. 010. 3. Cè, Vascon.
Art. 4-bis. (Organismo di coordinamento). - 1. Ai fini della migliore operatività del Corpo forestale dello Stato nelle attribuzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e in adesione alla avvenuta istituzione dell'Agenzia europea della sicurezza alimentare, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e degli altri ministri interessati, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento nel campo della sicurezza alimentare composto da rappresentanti degli organi e uffici aventi attribuzioni e attività di controllo in materia, ivi compresi quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Lo schema di regolamento è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
4. 010. (nuova formulazione) La Commissione.