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1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore a tre anni, l'esecuzione della stessa è sospesa, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.
2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale.
3. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti di chi sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Sopprimerlo.
1. 18. Raisi, Saia, Ascierto, Airaghi, Foti, Butti, Alboni, Menia, Leo, Castellani, Migliori, Giorgio Conte, Alberto Giorgetti, Bornacin.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Lavoro civico non retribuito). - 1. I detenuti che devono scontare pena una detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, sia essa reclusione o arresto, su apposita istanza sono ammessi a svolgere un lavoro civico non retribuito. Il beneficio non è concesso a quanti non abbiano espiato almeno la metà della pena detentiva.
2. Il lavoro civico consiste nell'espletamento di attività lavorativa non retribuita esclusivamente in favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, preferibilmente nell'ambito della provincia di residenza o del comune di residenza, per almeno sei ore giornaliere e continuativamente fino all'espiazione della pena residua; non è ammesso l'espletamento del lavoro civico nei giorni festivi se non a richiesta del condannato. Un giorno di lavoro civico corrisponde a due giorni di pena detentiva. Il periodo di pena espiato mediante assegnazione al lavoro civico non può essere computato ai fini della riduzione di pena per liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, i due benefici sono tra loro alternativi e non cumulabili.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Lussana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Misure alternative alla detenzione in carcere). - 1. Nei confronti del condannato in stato di detenzione che
abbia scontato almeno metà pena e che deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, la pena è espiata nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.
2. Lo straniero senza permesso di soggiorno e privo dei requisiti per ottenerlo, che deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, è immediatamente espulso, con le modalità previste dalle leggi vigenti, ove risulti impossibile l'applicazione della misura di cui al comma 1.
3. Resta salva l'applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto compatibile.
1. 19. Mantini.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. L'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, anche come residuo di maggior pena, è sospesa nei confronti del condannato che abbia mantenuto regolare condotta al sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.
1-bis. Al condannato a cui è concessa la sospensione della esecuzione della pena di cui al comma 1 non si applica la sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale.
1. 38. Cirielli, Bellotti.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, anche come residuo di maggior pena, è sospesa nei confronti del condannato che abbia mantenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.
1. 39. Cirielli, Bellotti.
Al comma 1, premettere le parole: Salvo quanto previsto dagli articoli 163 e 176 del codice penale e dal titolo I, capo IV, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
1. 53. Maura Cossutta.
Al comma 1, premettere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale,
1. 2. Siniscalchi.
Al comma 1, dopo le parole: Nei confronti del condannato aggiungere le seguenti: con sentenza passata in giudicato.
1. 4. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: Nei confronti del condannato aggiungere le seguenti: che ha tenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e.
*1. 3. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: Nei confronti del condannato aggiungere le seguenti: che ha tenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e.
*1. 40. Cirielli, Bellotti.
Al comma 1, sostituire le parole da: che ha scontato fino a: tre anni con le seguenti: entro il 31 dicembre 2002, il quale devescontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena.
1. 1. Perrotta.
Al comma 1, sostituire le parole da: ha scontato fino a: maggior pena, con le seguenti: deve scontare.
1. 5. Cento, Boato, Zanella, Cima, Bulgarelli.
Al comma 1, sopprimere le parole: ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e.
1. 6. Pisapia, Boato, Russo Spena.
Al comma 1, sopprimere le parole: ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta.
1. 52. Mazzoni.
Al comma 1, sostituire la parola: scontato con la seguente: espiato.
1. 20. Raisi, Saia.
Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno due terzi.
1. 7. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: due terzi.
1. 8. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno metà.
*1. 9. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno metà.
*1. 21. Mantini.
Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: metà.
1. 10. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno un terzo.
1. 22. Raisi, Saia.
Al comma 1, dopo le parole: pena detentiva inflitta aggiungere le seguenti: , che abbia dato prova di un concreto recupero sociale.
1. 12. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: deve scontare con le seguenti: deve ancora espiare.
1. 23. Raisi, Saia.
Al comma 1, dopo le parole: deve scontare, aggiungere la seguente: anche.
*1. 13. Pisapia, Russo Spena, Boato.
Al comma 1, dopo le parole: deve scontare, aggiungere la seguente: anche.
*1. 51. Mazzoni.
Al comma 1, dopo le parole: una pena detentiva aggiungere le seguenti: o alternativa.
1. 11. Siniscalchi.
Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei mesi.
1. 14. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
1. 15. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
*1. 16. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
*1. 24. Raisi, Saia, Zacchera.
Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
*1. 25. Mantini.
Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
*1. 26. Kessler.
Al comma 1, sostituire le parole: è sospesa con le seguenti: può essere sospesa.
1. 17. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 2, sostituire la parola: disposta con la seguente: applicata.
*1. 27. Guido Giuseppe Rossi, Lussana
Al comma 2, sostituire la parola: disposta con la seguente: applicata.
*1. 28. Raisi, Saia.
Al comma 2, sostituire la parola: disposta con la seguente: decisa.
1. 29. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva inflitta.
1. 30. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato due terzi della pena detentiva inflitta.
1. 31. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno metà della pena detentiva inflitta.
1. 32. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato metà della pena detentiva inflitta.
1. 33. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 2, sopprimere le parole da: , tenendo conto della pena fino alla fine del comma.
1. 34. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 2, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: dopo aver tenuto conto.
1. 35. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nei confronti di coloro ai quali sono stati concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici penitenziari di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.
1. 36. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La concessione della sospensione non preclude, ove richiesta, l'applicazione delle misure alternative alla detenzione di cui al capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Fino alla scadenza del periodo di sospensione il condannato può rinunziarvi con dichiarazione scritta.
1. 37. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi.
Sopprimere il comma 3.
1. 41. Kessler.
Al comma 3, sostituire la parola: disposta con la seguente: applicata.
1. 42. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 3, sopprimere le parole: sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o.
*1. 43. Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.
Al comma 3, sopprimere le parole: sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o.
*1. 60. Siniscalchi.
Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: dieci anni.
1. 44. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
1. 45. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
*1. 46. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
*1. 47. Raisi, Saia, Zacchera.
Al comma 3, dopo le parole: articolo 14-bis aggiungere le seguenti: o al regime speciale di cui all'articolo 41-bis, comma 2.
1. 48. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter.
1. 49. Pisapia, Russo Spena, Boato.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. La sospensione dell'esecuzione della pena di cui al comma 1 non impedisce la presentazione di istanza di misura alternativa diversa e non preclude la decisione sulle istanze a tal fine depositate e sulle quali l'autorità giudiziaria non ha formulato la sua decisione.
1. 50. Bonito.