Allegato A
Seduta n. 245 del 23/12/2002


Pag. 65


...

(A.C. 3200-bis-B - Sezione 21)

ARTICOLO 27 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Progetto «PC ai giovani»).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo speciale, denominato «PC ai giovani» nel quale affluiscono le disponibilità, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze degli interessati, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.
2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27
(Progetto «PC ai giovani»).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 27 - 1. Il fondo di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è finanziato per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, per 25 milioni di euro, aggiuntivi rispetto alle disponibilità eventualmente non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al suddetto articolo sono estese a tutti i giovani che nel 2003 compiono l'età di sedici anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto di natura non regolamentare nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati e le disposizioni in materia di erogazione dei contributi, la quale può avvenire anche mediante la collaborazione degli uffici postali e di banche appositamente convenzionate con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
27. 1.
Folena.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «PC ai giovani», aggiungere le seguenti: finanziato con 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.


Pag. 66


Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: affluiscono, aggiungere la seguente: inoltre.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
27. 2.
Folena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: che compiono sedici anni nel 2003, con le seguenti: iscritti alle scuole secondarie superiori.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.
27. 3.
Morgando.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con decreto adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce le modalità di presentazione delle istanze degli interessati, i prodotti tecnologici costituenti oggetto del programma, le modalità di acquisto, i requisiti delle imprese fornitrici, nonché di erogazione degli incentivi stessi, prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.
27. 4.
Stradiotto.