ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.