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1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia a delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al comma 1, sostituire le parole da:dal 2002 fino a:per l'anno finanziario 2002 con le seguenti: dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia a delle finanze per l'anno finanziario 2003.
3. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)