Allegato A
Seduta n. 243 del 19/12/2002


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(A.C. 2074-B - Sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,


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con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «diverse da quella prevista dall'articolo 98» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114».
2. All'articolo 12, comma 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «diverse da quella prevista dall'articolo 98» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole:previste dagli articoli aggiungere le seguenti:62, numeri 4) e 6),

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole:previste dagli articoli aggiungere le seguenti:62, numeri 4) e 6),
5. 1. (nuova formulazione) Pisapia, Mantovani.