Allegato A
Seduta n. 227 del 21/11/2002


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(Sezione 4 - Iniziative per l'assegnazione di un codice doganale di identificazione per gli organismi geneticamente modificati)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
il codice doganale internazionale, gestito in sede Wto dall'organizzazione mondiale doganale (Omd), prevede l'assegnazione di un codice doganale identificativo per le sementi, i derivati alimentari e le materie prime agricole;
tale sistema armonizzato interessa la gestione degli scambi commerciali internazionali ed è nato dall'esigenza di individuare in modo univoco ed agevole il complesso delle merci oggetto di negoziazione sul mercato mondiale;
il codice doganale codifica e classifica le merci attraverso una razionale valutazione delle loro caratteristiche intrinseche, con una nomenclatura comune accettata a livello internazionale, e pertanto permette il collegamento tra prodotto, tariffa e dazio;
l'assenza del codice doganale di una merce esportata, importata e trasportata non permette il collegamento tra lo stesso, la tariffa e il dazio previsti, provocando de facto l'elusione fiscale;
il codice doganale europeo, gestito dal comitato del codice doganale con sede in Lussemburgo, è disciplinato dal regolamento Cee n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, successivamente modificato dai regolamenti CE 2204/99 e 1230/2001, oltre a essere disciplinato dai regolamenti comunitari relativi alla politica agricola comune;
il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato e innovato dalla normativa comunitaria, prevede che la violazione della normativa fiscale doganale può rientrare nell'ipotesi del contrabbando doganale verso Paesi terzi, quantomeno quod poenam. Quindi, i prodotti che transitano dai Paesi terzi verso l'Unione europea, sprovvisti di codice doganale, appaiono catalogabili quali merci di contrabbando;


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nessuna delle molteplici specie di organismi geneticamente modificati commercializzate dispone di un codice doganale che la possa distinguere, sul piano fiscale, da sementi o da materia prima agricola di origine naturale. Ciò in palese violazione delle disposizioni in materia doganale internazionalmente condivise -:
come il Governo intenda procedere per impedire l'esportazione, l'importazione ed il trasporto di sementi, derivati alimentari e materie prime agricole contaminati da organismi geneticamente modificati privi di codice doganale identificativo;
se il Governo intenda attivare un coordinamento delle istituzioni tecniche di controllo e di diagnostica, presenti presso i ministeri dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali, al fine di monitorare tutti i carichi di sementi, derivati alimentari e materie prime agricole in ingresso nei porti e nei principali valichi del Paese, per accertare l'eventuale contaminazione da organismi geneticamente modificati e, se confermata questa ipotesi, disporne l'immediato respingimento ai Paesi di provenienza;
se il Governo intenda attivarsi immediatamente per chiedere al comitato del codice doganale dell'Unione europea l'assegnazione di un codice doganale di identificazione a ciascun organismo geneticamente modificato autorizzato alla commercializzazione in territorio comunitario;
se il Governo sostenga il principio di una rigorosa segregazione dei prodotti derivati da organismi geneticamente modificati da quelli naturali e consideri come strategici nella propria condotta politica il «principio di precauzione» e la libertà di scelta del consumatore, dell'agricoltore e dell'imprenditore agro-alimentare.
(2-00529)
«Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima».
(5 novembre 2002)