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la decisone dì bloccare il credito d'imposta per i nuovi assunti, ex articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è grave quanto iniqua;
il rischio di licenziamento per gli assunti in base alla norma di cui alla citata legge è reale, soprattutto nel Mezzogiorno;
l'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 riconosce un bonus per le nuove assunzioni, pari a 413,17 euro (800.000 lire) su tutto il territorio nazionale, e, nei territori agevolati del Centro-Sud, un ulteriore bonus di 206,58 euro (400.000 lire). Le condizioni per ottenerlo sono tre:
a) l'età del dipendente da assumere non deve essere inferiore ai 25 anni;
b) l'anzianità di disoccupazione dello stesso deve essere di almeno 2 anni;
c) il neo assunto deve essere in soprannumero, cioè aggiuntivo, rispetto ai dipendenti in attività nell'azienda ad una certa data;
quest'ultima condizione va verificata mese per mese, per stabilire se sussistano ancora o siano venute meno le condizioni per fruire del credito di imposta;
il bonus è direttamente compensabile con qualsiasi debito di imposta e/o contributo, che gli operatori sono tenuti a versare con il modello F24;
l'applicazione di questa norma ha ottenuto largo consenso presso gli imprenditori di ogni settore, per la semplicità del calcolo e per la reale efficacia sulla riduzione del costo del lavoro;
la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha convertito il cosiddetto «decreto omnibus», il decreto-legge n. 138 del 2002, modificando in peius il contenuto degli articoli 7 ed 8 della citata legge n. 388 del 2000, purtroppo, stabilisce all'articolo 5 che i benefici del credito in questione possono ottenersi fino all'esaurimento delle risorse finanziarie;
il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto del 1o agosto 2002, ha stabilito il limite finanziario in 652.138.210 euro, determinando, altresì, che le assunzioni effettuate dall'entrata in vigore del decreto n. 138 del 2002 (convertito nella legge n. 178 dell'8 agosto 2002) devono essere autorizzate facendo domanda all'Agenzia delle entrate di Pescara;
nello stesso giorno di pubblicazione del decreto ministeriale, esattamente il 6 agosto 2002, è stato pubblicato un decreto interdirigenziale, comunicante l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002. Il che naturalmente è stato una vera e propria beffa per gli operatori interessati alle assunzioni;
successivamente, il 2 settembre 2002, è stata pubblicata la circolare n. 73 dell'Agenzia delle entrate, con la quale si chiarisce che il presupposto per la maturazione del credito d'imposta è individuato nella fine di ciascun mese, mentre ragionevolmente ogni mese dovrebbe essere verificata soltanto la permanenza della base occupazionale, essendo il diritto ad ottenere il credito maturato al momento stesso dell'assunzione degli aventi titolo. Ma, ciò che è più grave è che con la stessa circolare si invitava gli operatori a restituire quanto chiesto in più nel mese di luglio 2002, entro il 16 settembre 2002, e successivamente, entro il 16 dicembre 2002;
le proteste degli operatori e il contraccolpo sull'occupazione sono pesanti;
la decisione del Governo risulta essere scellerata, vessotoria per gli imprenditori e intollerabile per i giovani assunti o disoccupati in attesa di lavoro;
il balletto avviato dal «decreto omnibus» si è concluso con il comunicato dell'Agenzia delle entrate del 12 settembre 2002, che dispone la sospensione dei codici tributo 6732 e 6733, fino a quella data utilizzati per chiedere il rimborso del bonus spettante per le assunzioni agevolate;
la situazione determinatasi è davvero paradossale e rivela l'assoluta mancanza di una politica per l'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, e la non volontà di mantenere in vita gli incentivi allo sviluppo, previsti nella stessa legge n. 388 del 2000 -:
se non intenda revocare con immediatezza tutti i provvedimenti finora adottati, per ridare tranquillità agli operatori e ai giovani assunti, e prevedere, inoltre, un adeguato rifinanziamento della citata legge nel disegno di legge finanziaria per il 2003, considerando che il credito d'imposta si è rivelato uno strumento valido ed efficace nelle politiche di sviluppo e di sostegno all'occupazione. (3-01367)
(17 settembre 2002)