...
1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la società Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bilancio,
nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla società stessa dal bilancio dello Stato.