Allegato A
Seduta n. 188 del 18/9/2002


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(A.C. 2798 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la società Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bilancio,


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nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla società stessa dal bilancio dello Stato.