Allegato A
Seduta n. 123 del 26/3/2002


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PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: ANGELA NAPOLI; LA RUSSA ED ALTRI; BOATO ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 12 DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA QUALE LINGUA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA (750-1396-2289)

(A.C. 750 ed abb. - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

1. All'articolo 12 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 23. Mascia, Deiana.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La Repubblica garantisce l'uso ufficiale delle lingue delle minoranze linguistiche nei rispettivi territori.
1. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: Le lingue usate dalle minoranze possono essere parificate nei casi e nei modi previsti dalla legge.
1. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: Restano consentite disposizioni riguardanti l'uso ufficiale di lingue minoritarie in Italia, disciplinato da leggi speciali.
1. 25. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La Repubblica


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promuove i diritti connessi alla libertà di espressione ed il patrimonio culturale costituito dalle diversità linguistiche presenti nel territorio.
1. 24. Bimbi, Colasio, Fistarol, Carra, Detomas, Zeller, Widmann, Frigato, Giovanni Bianchi, Carbonella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: Le diverse espressioni linguistiche presenti nel territorio della Repubblica costituiscono un patrimonio culturale oggetto di specifica tutela e valorizzazione.
1. 1. Colasio, Bimbi, Fistarol, Carra, Detomas, Zeller, Widmann, Frigato, Delbono, Giovanni Bianchi, Sandi, Carbonella, Duilio, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La ricchezza delle diverse espressioni linguistiche della Repubblica è un patrimonio culturale oggetto di particolare tutela e valorizzazione.
1. 2. Colasio, Fistarol, Carra, Detomas, Zeller, Widmann, Sandi, Carbonella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La ricchezza delle diverse espressioni linguistiche della Repubblica è un patrimonio culturale.
1. 3. Colasio, Fistarol, Carra, Detomas, Zeller, Widmann, Sandi, Carbonella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La Repubblica valorizza gli idiomi locali.
1. 26. Cè, La Russa, Volontè, Saponara, Guido Giuseppe Rossi, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.
(Approvato)