Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 87 del 28/1/2002
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(Discussione sulle linee generali - A.C 2215)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare.
Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e IV (Difesa) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Il relatore per la II Commissione, onorevole Cola, ha facoltà di svolgere la relazione.


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LUIGI RAMPONI, Presidente della IV Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI RAMPONI, Presidente della IV Commissione. Signor Presidente, avevamo stabilito che parlasse per primo il relatore per la Commissione difesa e, successivamente, il relatore per la Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ramponi.
Il relatore per la IV Commissione, onorevole Tucci, ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELE TUCCI, Relatore per la IV Commissione. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, discutiamo oggi la conversione in legge del decreto-legge relativo alla partecipazione italiana alla missione «Libertà duratura», quando lo scenario è parzialmente cambiato rispetto alle decisioni che lo hanno determinato.
Tuttavia, non è superfluo rievocare la tragicità dell'episodio di terrorismo di cui furono vittime, l'11 settembre 2001, gli Stati Uniti d'America, un paese che è stato ed è il garante del presidio della libertà e della sicurezza di tanti popoli. La storia lo ha già giudicato come il più grave atto di terrorismo che ha colpito l'America e che ha scosso tutto il mondo, mettendo in serio pericolo le istituzioni democratiche. Da quel momento, noi tutti ci siamo sentiti più vulnerabili, abbiamo compreso che sicurezza, oggi, vuol dire capacità di individuare e disarmare i santuari del terrorismo, che la nostra civiltà è fondata sul confine tra tolleranza ed odio e che presidiare quel confine è compito prevalente per tutti noi. Immediate ed incisive sono state, in tal senso, le risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, dal Consiglio atlantico e dal Consiglio europeo. Il nostro Parlamento, a larga maggioranza - anche se, devo dire, con grande, intima sofferenza - ha ritenuto l'intervento militare inevitabile e determinato dall'articolo 5 del trattato dell'Alleanza atlantica, raccomandando che non si desistesse mai dal condurre anche un'azione politica fatta di negoziati, da una parte, e di soccorsi umanitari dall'altra, proteggendo la popolazione civile inerme ed innocente, soprattutto dalle incursioni notevolmente distruttive.
L'operazione «Libertà duratura», signor Presidente, ha proceduto secondo i programmi e noi vi abbiamo partecipato, e siamo tuttora presenti, con i migliori reparti delle nostre Forze armate. Dal 18 novembre scorso, giorno in cui la squadra aeronavale italiana ha lasciato il porto di Taranto, è stata distrutta la base logistica che Al Qaeda aveva in Afghanistan ed è stato abbattuto il regime dei talebani.
L'azione militare, inoltre, ha avuto il merito di fare emergere inequivocabilmente lo stretto intreccio di quel regime con la rete terroristica responsabile dell'attacco alle torri gemelle.
Bin Laden non è stato catturato, e questo è uno degli elementi che non consentono di considerare terminata l'operazione militare. Tuttavia, abbiamo contribuito a sconfiggere i talebani, suoi amici e protettori ed abbiamo liberato Kabul e l'Afghanistan, dove oggi, alle bombe e alle violenze, vogliamo sostituire la pace, gli aiuti ed i soccorsi umanitari.
L'Afghanistan di oggi può contare sulla concreta solidarietà internazionale, ma essa deve potersi esprimere in un'adeguata e sufficiente cornice di sicurezza e di ordine alle quali il nostro contingente militare fornirà il proprio contributo per evitare che l'utilizzo degli aiuti e dei soccorsi umanitari divengano ragioni di nuovi disordini e di scontri armati.
Abbiamo ascoltato con interesse, in questi giorni, le dichiarazioni del Presidente afgano Hamid Karzai, che ha posto fuorilegge le coltivazioni di oppio, e noi sappiamo quanta parte abbia avuto questo tipo di attività nel reddito dei contadini afgani e quanto esso rappresentasse un elemento di mantenimento dell'egemonia feudale dei referenti delle tribù locali. Per questo abbiamo il dovere - questa volta non solo teorico - di mettere in campo


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uno sforzo straordinario dei paesi ricchi per modernizzare l'agricoltura e per favorire la riconversione di quei rapporti che sono alla base del traffico internazionale di eroina.
Dobbiamo essere consapevoli che il terrorismo trova terreno fertile nelle grandi sproporzioni tra le condizioni di vita dei popoli della terra e nella squilibrata distribuzione delle risorse. La nostra legislazione e la nostra diplomazia dovranno, dunque, insistere su alcune priorità: rinnovate forme di cooperazione allo sviluppo e l'individuazione di iniziative volte al superamento di focolai attuali o potenziali (Kashmir, Cecenia, Sudan, Somalia, Iraq, con riferimento all'embargo, Nigeria, Indonesia, Pakistan e la soluzione della questione palestinese, mai come oggi di attualità).
La guerra non può considerarsi risolutiva e dobbiamo batterci affinché le nazioni, animate da una volontà di pace, accordino ancora la priorità alla politica.
Entrando più nel merito del disegno di legge di conversione in esame, va detto che contiene una novità rilevante rispetto ai precedenti di contenuto analogo, soprattutto dopo le modifiche apportate dal Senato: l'applicazione del codice militare di guerra, questione d'estrema delicatezza che deve essere valutata e considerata in una situazione d'emergenza e di straordinarietà. L'operazione oggi si svolge - come ho già affermato - in un ambiente teoricamente pacificato. La dottrina militare, negli ultimi anni, ha voluto definire queste operazioni come diverse dalla guerra. Pur tuttavia, non possiamo ignorare che si svolgono in ambienti ostili; non possono essere considerate di mero mantenimento della pace, ma sono impegnate ad instaurare condizioni di pace attraverso un uso controllato della forza.
L'esigenza di una rigorosa disciplina dei contingenti militari inviati in quel contesto, insieme con quella di tutela del diritto penale ed umanitario, ci ha indotto a scegliere una soluzione normativa che non ripetesse l'applicazione del codice militare di pace, che pure in precedenti operazioni militari, meno rischiose e delicate di questa, si era adottato. Vi è, tuttavia, un fondato disagio fra tutti i colleghi derivante dalla consapevolezza che l'impianto complessivo del codice penale militare di guerra sia assolutamente lontano dallo spirito della Costituzione repubblicana e dal diffuso sentimento dell'opinione pubblica. In tal senso, la scelta è stata quella di procedere, stante l'urgenza, ad una normazione transitoria riferita al solo personale militare impegnato nell'operazione.
Voglio ricordare che i colleghi del Senato, nel corso dell'esame, hanno approvato due ordini del giorno che evidenziano l'indifferibile esigenza di una nuova legge penale militare che riformi profondamente le norme anacronistiche finora vigenti, impegnando il Governo a presentare un disegno di legge per una delega volta ad introdurre un corpo di norme per la disciplina penale delle missioni all'estero e per razionalizzare, in armonia con la Costituzione, l'organizzazione ed il riparto della giurisdizione tra l'autorità giudiziaria penale militare e l'autorità giudiziaria ordinaria. Analogamente, si sono espresse la I, II e IV Commissione permanente della Camera ed il Comitato per la legislazione.
La scelta operata dal Senato di accorpare il contenuto dei provvedimenti - dettata dalla rilevante connessione dei decreti-legge n. 914 e n. 915, apportandone alcune modifiche - è molto condivisibile. Essa è ispirata dall'oggettiva necessità, da un lato, di applicare al personale militare impegnato in questa operazione il codice penale militare di guerra e, dall'altro, di non applicare allo stesso le disposizioni della procedura penale militare di guerra e quelle concernenti il relativo ordinamento giudiziario, in quanto entrambe considerate non coerenti con i principi costituzionali.
In tal senso, la prima necessità è accolta dall'articolo 8, che dispone l'applicazione del codice penale militare di guerra al personale impiegato nella missione Enduring Freedom e, nel contempo, costituisce la presa d'atto che l'impegno internazionale assunto dall'Italia nella missione in questione si traduce nella


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conduzione di una operazione militare, i cui caratteri essenziali sono sostanzialmente affini a quelli propri dell'attività bellica.
Onorevoli colleghi, la seconda necessità è stata soddisfatta dal disposto dall'articolo 9, che esclude espressamente le disposizioni contenute nel libro IV del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303; analogamente, è esclusa l'applicazione delle norme concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra contenuti nella parte II dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022. In conseguenza di tale scelta, il comma 3 dell'articolo in esame attribuisce la giurisdizione penale agli organi dell'ordinamento giudiziario militare di pace, affidando la competenza territoriale al tribunale militare di Roma.
Per quanto riguarda le norme penali militari di guerra sostanziali, non sono previste deroghe od eccezioni all'applicabilità di quelle vigenti. Rilevanti sono, in questo senso, le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 9 del decreto-legge riguardanti le misure restrittive della libertà personale, le quali integrano le previsioni dell'articolo 380 del codice di procedura penale (arresto obbligatorio in flagranza) e consentono agli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto in flagranza di reato nei casi di: disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione violenta, abbandono di posto, violata consegna e forzata consegna aggravata.
In sostanza, è apparso necessario prevedere, per i corpi di spedizione all'estero, la migliore tutela dell'effettività della disciplina e dell'efficacia del servizio.
La questione del rispetto dei termini di cui all'articolo 13 della Costituzione, secondo il quale la convalida della misura restrittiva della libertà deve avvenire da parte dell'autorità giudiziaria entro 96 ore, in considerazione del fatto che il tribunale di competenza si trova a notevole distanza dal luogo dove si svolge l'operazione militare, trova soluzione nel comma 5 del già citato articolo 9. Quest'ultimo definisce misure idonee a salvaguardare i diritti degli imputati prevedendo - e questa è una novità - la possibilità di procedere ad interrogatori per via videotelematica od audiovisiva ai fini della convalida dell'arresto in flagranza di reato e del fermo. In ogni caso, all'imputato è concessa la facoltà di chiedere la ripetizione dell'interrogatorio in forma ordinaria al momento del rientro in patria.
Inoltre, l'articolo 10 stabilisce la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate sino all'entrata in vigore del presente decreto-legge: in pratica, dall'8 novembre al 2 dicembre 2001.
Entrando, poi, nel merito degli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione, introdotti dal Senato, occorre rilevare che non hanno subito sostanziali modifiche le disposizioni relative all'applicazione della legge penale militare di guerra, anche in tempo di pace, per coloro che fanno parte di corpi di spedizione all'estero e che si rechino oltre i confini nazionali. Come è noto, la legge penale militare di guerra trova applicazione o dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato ovvero dal momento in cui si inizia l'imbarco in aereo o in nave o, per gli equipaggi delle navi militari e degli aerei militari, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione della spedizione.
La lettera b) amplia il concetto di Stato alleato, comprendendovi lo Stato associato nelle operazioni belliche e partecipante alla stessa spedizione o campagna. La lettera c) modifica all'articolo 47 del codice penale militare di guerra ed è volta ad assicurare una tutela dei fatti che ledano gli interessi attinenti al servizio ed alla disciplina che siano tali da danneggiare o da esporre a concreto pericolo il funzionamento e l'efficienza del corpo di spedizione militare. In tal senso sono considerati offensivi di interessi militari - e perciò reati militari - alcuni reati che, altrimenti, sarebbero comuni.
La lettera d) sostituisce l'articolo 165 del codice penale militare di guerra, perché incompatibile con la convenzione


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di Ginevra del 12 agosto 1949 ed il primo protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977, prendendo atto della tendenza generale del diritto e della pratica internazionale a sostituire la nozione di guerra con quella di conflitto armato, e stabilisce che esso si applica anche al caso di conflitto armato.
La lettera e), al comma 1, vieta la presa degli ostaggi ed introduce il conseguente reato e la relativa pena; al comma 2 estende la stessa pena al militare che minaccia di ferire o uccidere persona non in armi e comunque in atteggiamento non ostile.
La lettera f) sancisce un aumento della misura della pena prevista dall'articolo 185 del codice penale militare di guerra relativo alla violenza perpetrata dai militari italiani nei confronti di privati nemici e da abitanti dei territori occupati contro militari italiani.
Anche la lettera g) punisce, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, la commissione d'atti di tortura, i trattamenti inumani, i trasferimenti illegali ed altri fatti vietati dalle convenzioni internazionali, ivi inclusi gli esperimenti biologici ed i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra, di civili e di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime.
La lettera h) abroga, perché palesemente incostituzionali, gli articoli 17, comma primo, secondo e terzo, 18 , 19, 20, 87, 155, 183 del codice penale militare di guerra. In particolare, l'articolo 155 del codice penale militare di guerra prevede che il comandante può dichiarare disertore o militare anche nel caso di mancata integrazione degli elementi costitutivi; l'articolo 183 prevede la possibilità di passare immediatamente per le armi la spia o la persona che commette un reato contro le leggi e gli usi di guerra colta in flagrante (pertanto incompatibile con le norme internazionali).
La lettera i) introduce nel codice la denominazione di comandante supremo.
L'articolo 3, infine, chiarisce che ai partecipanti all'operazione Enduring Freedom si applica l'articolo 9 del codice penale militare di guerra così come modificato.
In conclusione, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame risponde certamente ad una situazione straordinaria e di emergenza. Ne siamo perfettamente consapevoli, tant'è che per colmare un'oggettiva carenza normativa ci siamo mossi, con il concorso responsabile della gran parte dell'opposizione, in una condizione di particolare difficoltà, intervenendo in una materia tanto delicata, nel tentativo di conciliare il rispetto per la libertà della persona e del pensiero con l'esigenza di non minare la coesione che deve caratterizzare l'impegno militare. È certamente un primo passo importante che mi induce a ripetere l'indifferibile esigenza, così come rilevato dalla Commissione difesa, di una nuova legge penale militare che riformi profondamente le norme anacronistiche finora vigenti e ad impegnare il Governo a presentare un disegno di legge per una delega volta ad introdurre un corpo di norme per la disciplina penale delle missioni all'estero e per razionalizzare, in armonia con la Costituzione, l'organizzazione ed il riparto della giurisdizione tra autorità giudiziaria penale militare e l'autorità giudiziaria ordinaria.

PRESIDENTE. Il relatore per la II Commissione, onorevole Cola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SERGIO COLA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, signori deputati, l'intervento dell'onorevole Tucci, per la verità, limita molto il campo d'azione che mi ero prefisso di occupare nel mio intervento in quanto l'onorevole Tucci ha spaziato molto finendo nell'ambito delle norme tipiche di cui si sarebbe dovuta interessare la Commissione giustizia. Allora, in una rapidissima sintesi, saltando tutta la disamina che è stata fatta con grande compiutezza e precisione dall'onorevole Tucci, cercherò di soffermarmi su argomenti di carattere generale per poi


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pervenire ad alcune conclusioni, non esimendomi dal fare alcuni rilievi che possono emergere e sono già emersi dalla presentazione della questione pregiudiziale di cui ci occuperemo poi in un momento successivo.
Devo dire che il disegno di legge in esame in più di una sua parte tocca, come è stato già detto, temi inerenti al diritto penale militare sia sostanziale sia processuale. Alle disposizioni relative alla missione militare Enduring Freedom, che sono l'oggetto proprio del decreto-legge, il Senato ha aggiunto, inserendole nel testo del disegno di legge di conversione, una serie di disposizioni dirette a modificare il codice penale militare di guerra, originariamente contenute in un autonomo disegno di legge (atto Senato n. 915) presentato al Senato contestualmente al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame (atto Senato n. 914). La scelta operata dal Senato di accorpare il contenuto dei due provvedimenti è sicuramente condivisibile, in quanto tra questi vi è una rilevante connessione derivante dalla circostanza che il decreto-legge prevede espressamente per i partecipanti all'operazione Enduring Freedom l'applicazione del codice penale militare di guerra, al quale sono apportate alcune modifiche proprio dal disegno di legge. Il decreto-legge ed il disegno di legge si ispirano, infatti, alla medesima ratio di adeguare le disposizioni dell'ordinamento penale militare tanto ai principi costituzionali, che si sono affermati solo dopo l'approvazione dei codici penali militari di guerra (il codice è stato approvato, com'è noto, nel 1941), quanto al nuovo assetto dello strumento militare e degli stessi conflitti armati. Vale qui la pena di ricordare che è completamente sbagliato parlare, oggi, di guerra nei termini in cui se ne parlava allora, poiché esistono tante e tante circostanze in cui vengono, effettivamente, condotte operazioni belliche e che, tuttavia, non rientrano nell'ambito della guerra così come comunemente viene intesa.
Nel decreto-legge, da un lato, si prevede l'applicazione della legge penale militare di guerra al personale militare dell'operazione Enduring Freedom, mentre, dall'altro, è stabilita la non applicazione a detto personale delle disposizioni di procedura penale militare di guerra e di quelle concernenti il relativo ordinamento giudiziario, perché non considerate in linea con i principi costituzionali. Su questo punto desidererei anticipare uno degli argomenti che sosterremo domani nel momento in cui dovremo replicare alla questione pregiudiziale proposta. La non applicazione del codice di procedura penale militare, a mio modo di vedere, è una scelta illuminata nel vero senso della parola perché il codice di procedura ordinaria, quello di cui si chiede l'applicazione, rispecchia, ampiamente, tutte quelle esigenze garantiste auspicabili in un regime democratico e soprattutto in Italia. Basti pensare soltanto ad alcune norme contenute nel testo licenziato dal Senato: l'arresto di un militare in flagranza di reato; l'obbligo di tenerlo in stato di arresto per 48 ore e l'interrogatorio successivo da parte di un giudice terzo, sempre entro 48 ore; il ricorso alle videoconferenze per accelerare i tempi e rimanere nell'ambito delle 96 ore successive, nel rispetto di tutti i diritti e di tutte le garanzie. Mi pare si tratti di una scelta illuminata che, in un certo senso, blocca, in modo quasi determinante e definitivo i rilievi opposti nella questione pregiudiziale.
Il disegno di legge atto Senato n. 915 apporta, appunto, alcune modifiche al codice penale militare di guerra, sempre ispirate all'esigenza di assicurare costituzionalità all'ordinamento penale militare. Il Senato, unificando i due provvedimenti, ha evitato qualsiasi rischio circa la mancata applicazione delle nuove norme del codice penale militare di guerra al personale dell'operazione Enduring Freedom. Vorrei qui fare un altro rilievo: nella questione pregiudiziale, si dice, addirittura, che questo decreto-legge prevede l'intervento del Capo dello Stato, con suo decreto, al fine di dichiarare il territorio nazionale oggetto di operazioni belliche ma, mi pare che questa osservazione sia fuori tema perché tale intervento non è previsto, nella maniera più assoluta.


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Questo argomento, che è indubbiamente molto interessante sotto il profilo della costituzionalità, verrà affrontato in altra sede, quando affronteremo in senso generale e conclusivo la modifica al codice penale militare di guerra, ma non è affatto attinente al decreto-legge che ci occupa, così come inopportunamente, forse sommariamente e superficialmente, è stato dedotto nella questione pregiudiziale.
Procederò molto telegraficamente all'illustrazione, prima, delle norme penali e processuali inerenti in maniera specifica all'operazione Enduring Freedom e, dopo, a quelle relative alle modifiche del codice penale militare di guerra. Mi esimerò, per la verità, dal procedere a questa disamina, in quanto già svolta in modo più che compiuto, come detto, dall'onorevole Tucci.
Per quanto attiene al primo tema, il dato più importante è, come si visto, la previsione - all'articolo 8 del decreto-legge - dell'applicazione del codice penale militare di guerra all'operazione Enduring Freedom.
Alla base di tale scelta, che non è linea con quella adottata per le altre missioni militari all'estero che negli ultimi anni hanno visto protagonista l'Italia, vi è la presa d'atto che l'impegno internazionale assunto dall'Italia nella missione in questione si traduce nella conduzione di un'operazione militare - ecco il concetto ampliato, molto ampliato - i cui caratteri essenziali sono sostanzialmente affini a quelli propri dell'attività bellica.
Mi sembra - e non lo dico melius re perpensa - che si stia intervenendo in modo più che opportuno; non posso dire in modo tempestivo - e non voglio qui innescare assolutamente alcuna polemica - perché la tempestività avrebbe dovuto essere adottata in altre occasioni, quando abbiamo dato l'autorizzazione ad altre spedizioni militari che possedevano, a mio modo di vedere, le stesse caratteristiche di quella che oggi ci occupa e che, tuttavia, non sono state accompagnate dall'adozione del codice penale militare di guerra, come invece sarebbe stato più che logico.
Come vedremo, all'articolo 2 del disegno di legge di conversione sono apportate le conseguenti modifiche dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra inerente alla definizione del significato di corpo di spedizione all'estero. Tale aspetto è importante ed è stato già accennato dall'onorevole Tucci.
È opportuno richiamare, per meglio comprendere le ragioni che hanno portato ad innovare la prassi sinora affermatasi, un passo della relazione governativa nel quale si legge espressamente che «L'applicazione della legge penale militare di guerra ai partecipanti alla spedizione è rispondente alla condizione propria della presente missione - che ha le caratteristiche di un conflitto armato - , alla circostanza che nel diritto e nella pratica internazionale al concetto di guerra si vada ormai da tempo sostituendo quello di conflitto armato e all'indicazione della Costituzione, secondo cui - in base alla terminologia in uso all'epoca della sua stesura - un'apposita legge regola la giurisdizione militare in tempo di guerra».
È da rilevare che la scelta di applicare il codice penale militare di guerra non solo consente una particolare tutela penale dell'interesse militare, ma garantisce anche una maggiore tutela delle popolazioni civili, degli infermi, dei feriti, dei naufraghi, del personale sanitario e dei prigionieri di guerra, vale a dire dei soggetti deboli, indifesi o particolarmente esposti alla sofferenza in siffatte situazioni, i cui interessi sono tenuti in considerazione proprio dal codice penale militare di guerra. Nel decreto-legge sono infatti previsti reati che hanno un rilevantissimo significato proprio perché aventi ad oggetto tali tematiche particolari.
D'altra parte, il dibattito che si è svolto al Senato - ho avuto modo di leggere i resoconti stenografici - è stato veramente molto interessante, oserei dire appassionante, perché si sono dibattuti temi che saranno oggetto, forse nei prossimi mesi, di una ripresa del dialogo per pervenire alla modifica del codice penale militare di guerra; ciò non senza tenere in giusto conto i rilievi avanzati da Rifondazione


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comunista e dai Verdi su alcune questioni che vanno affrontate, naturalmente, con la massima obiettività e senza alcun tipo di coartazione o di indifferenza. Non possiamo essere assolutamente indifferenti rispetto ad alcune problematiche: d'altra parte - lo dicevo anche prima - la famosa questione del decreto del Capo dello Stato non è attinente a questo decreto-legge, ma sarà oggetto di una disamina diffusa ed approfondita quando ci interesseremo della modifica del complesso del codice penale militare di guerra.
Ritornando al testo del decreto-legge - lo dicevo dianzi - è da sottolineare che, mentre per le norme sostanziali penali militari di guerra non sono previste deroghe o eccezioni circa l'applicabilità di quelle vigenti, è stabilita la non applicazione delle norme penali di guerra di carattere processuale. Questo è un grande segnale di conformità ai principi costituzionali. Non è assolutamente possibile applicare le norme penali di guerra a carattere processuale, perché in tal senso avremmo dovuto operare scelte antinomiche e contrastanti con i principi acquisiti, e mi riferisco ai tribunali speciali militari.
Vorrei solamente ricordare - pur non volendo anticipare argomentazioni al riguardo - che, anche nella questione pregiudiziale, si è detto che avremmo ristabilito la competenza di un tribunale speciale. Tuttavia, non ritengo che il tribunale militare in tempo di pace sia un tribunale speciale. Il tribunale speciale è quello gestito dal comandante sul posto, nel territorio, cui sono attribuiti poteri veramente eccezionali: tutto ciò nel decreto-legge in esame non è previsto. Anche sotto questo profilo, i rilievi che sono stati sollevati non hanno assolutamente alcun senso. Per ovvie ragioni, la competenza spetterà al tribunale militare di Roma. È noto, infatti, che la competenza scatta con l'attraversamento della frontiera o con il passaggio del militare su una nave da guerra ed è poi estesa (questo è l'altro aspetto importante) anche a coloro che si trovano sul territorio, ma in relazione ad un'attività strettamente connessa all'operazione.
Si pensi che oggi la guerra si combatte non sconfinando, andando al di là delle frontiere, ma, normalmente, rimanendo nel proprio territorio, attraverso gli strumenti telematici esistenti. Quindi, non si può assolutamente non estendere queste norme anche a chi ha responsabilità dirette, connesse alle operazioni militari, sul territorio italiano.
Carissimi colleghi, non intendo soffermarmi ulteriormente su altri aspetti, che sono stati trattati in modo compiuto dall'onorevole Tucci.
Vorrei concludere affermando che le norme introdotte al Senato nel decreto-legge hanno ad oggetto l'estensione parziale e temperata - e sottolineo parziale e temperata - del codice penale militare di guerra (ci troviamo, infatti, di fronte a norme che non concernono tutto il codice penale militare di guerra, ma solamente alcune specifiche norme connesse al tipo di esigenze da soddisfare, le quali sono temperate, perché sono state oggetto di una scelta precisa, che ha tenuto presente i profili di costituzionalità o, eventualmente, di incostituzionalità) ad operazioni che non possono non definirsi belliche. Ritengo, quindi, che l'introduzione di quelle norme al Senato appaia una scelta opportuna e, direi, obbligata, che forse avrebbe dovuto essere assunta già in precedenza, in occasione delle numerose spedizioni militari italiane nel corso degli ultimi anni che avevano le caratteristiche di vere e proprie operazioni belliche.
Non spetta a me ricordarvi che gli aerei militari italiani nel Kosovo hanno operato bombardamenti: se quelle non sono da considerarsi operazioni militari! Come avrebbero potuto essere scisse dall'applicazione - nei confronti di chi ha posto in essere tali operazioni - del codice penale militare di guerra? Dire il contrario significherebbe urtare la logica. Tuttavia, melius re perpensa: l'abbiamo fatto ora e ne siamo soddisfatti.
Va ribadito, infine, che - così come emerge dal lungo ed appassionante dibattito al Senato - le norme alla nostra attenzione non violano alcuno dei principi costituzionali che qui interessano, essendo,


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nella peggiore delle ipotesi, compatibili con gli stessi. Tuttavia, questo è un argomento di cui ci occuperemo più diffusamente domani, in occasione dell'esame delle questioni pregiudiziali, su alcune delle quali mi sono, ancorché telegraficamente, soffermato. Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cola.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SALVATORE CICU, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si riserva di intervenire in replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione e quasi con un senso di solidarietà i due relatori, perché dai loro interventi traspare fortemente l'imbarazzo nell'approvare un testo che, dal punto di vista giuridico, pone non poche questioni di legittimità costituzionale, che domani affronteremo in occasione dell'esame delle questioni pregiudiziali presentate, che impegneranno l'Assemblea in una discussione approfondita.
Infatti, non vi è alcun ragionevole convincimento a favore dell'intervento militare dell'Italia, al pari dei suoi alleati, in Afghanistan e, forse nelle prossime ore, in Somalia o laddove gli Stati Uniti decideranno di allargare il conflitto. Tale conflitto non ha risolto il problema del terrorismo, anzi, alcuni di coloro che sono considerati i leader del terrorismo sono riusciti a scappare nonostante la forza militare messa in campo. Non vi è ragionevole posizione a sostegno di questa guerra, che noi Verdi abbiamo osteggiato e continuiamo ad osteggiare (ed i fatti di ogni giorno continuano a darci ragione), che possa giustificare la conversione di questo decreto-legge, il suo abbinamento con le modifiche al codice penale militare di guerra e, soprattutto, l'applicazione del codice penale militare di guerra nel contesto che dobbiamo affrontare.
Domani entreremo nel merito dei singoli articoli e degli emendamenti, ma vorrei ora richiamare un aspetto che costituisce una delle ragioni per cui i Verdi e tanta parte dell'opinione pubblica, che fa riferimento anche ad altri partiti del centrosinistra e del centrodestra, sono contrari a questa guerra. Mi riferisco alla scelta di applicare il codice penale militare di guerra ed agli ordini del giorno approvati al Senato che chiedono al Governo una riforma complessiva del codice penale militare di guerra. La guerra diventa una forma permanente di regolamentazione dei conflitti nel nostro pianeta e lo diventa come elemento talmente generale che è necessario non solo oggi, nel caso specifico dell'intervento in Afghanistan, ricorrere al codice penale militare di guerra ma, addirittura, è necessario prevedere una riforma di tale codice.
Noi Verdi siamo convinti, e lo diciamo anche ai nostri colleghi del centrosinistra e dell'Ulivo, della necessità che il codice penale militare vada abolito, allo stesso modo dei tribunali penali militari. Questa sarebbe stata una riforma avanzata da proporre all'attenzione del Parlamento, delle forze politiche e di un'opinione pubblica democratica che fa della pace, e non della guerra, lo strumento di regolamentazione e di intervento in campo internazionale. Infatti, laddove è necessario intervenire con operazioni internazionali di polizia, la configurazione della guerra come ambito entro cui queste operazioni si svolgono deve essere un'eccezione in un sistema di relazioni pacifiche e pacificate all'interno del mondo.
È evidente, dunque, la nostra contrarietà all'impalcatura di questi articoli. Potremmo parlare degli articoli 2 e 3 di questo disegno di legge di conversione o dell'articolo 2, comma 1, lettera c) che, nel modificare l'articolo 47 del codice penale militare, riconduce taluni reati comuni alla nozione di reato militare al solo fine di ampliare, con una finzione, la competenza dei tribunali penali militari prevista nell'articolo 103, comma 3, della Costituzione. Potremmo, inoltre, parlare, dell'articolo 8 del decreto-legge che applica il


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codice penale militare di guerra al personale militare impegnato in questa operazione in Afghanistan o di altri articoli che, uno ad uno, rendono evidente il senso militarista dell'operazione legislativa a cui il Parlamento è, in questa occasione, chiamato.
In queste settimane vi sono stati autorevoli interventi - anche sugli organi di informazione, come quello di Domenico Gallo su il manifesto -, che hanno fatto emergere in maniera puntuale le contraddizioni dell'applicazione del codice penale militare di guerra e come ciò rappresenterebbe una riduzione delle libertà e delle garanzie individuali di tutti, non solo di chi, oggettivamente, è destinatario dell'applicazione di questa norma.
Allora mi domando e ci domandiamo, come gruppo dei Verdi se, forse, non sia giunto il momento - al di là dell'enfasi militarista che sembra permeare i lavori del Senato, per il modo in cui ha affrontato l'argomento, e anche gran parte del Parlamento, per ciò che abbiamo letto sui lavori svoltisi nelle Commissioni giustizia ed affari esteri - di una riflessione che, per la spedizione in Afghanistan, ci consenta di fare ciò che è stato attuato per tutte le altre, dove soldati italiani sono stati protagonisti di azioni all'estero e dove mai si era fatto ricorso al codice penale militare di guerra.
Per quali motivi oggi si introduce questa novità? Qual è il bisogno, dal punto di vista operativo, giuridico, delle garanzie della capacità operativa del contingente italiano impegnato in Afghanistan, di introdurre questa svolta innovativa e peggiorativa, per cui si fa ricorso, per la prima volta, al codice penale militare di guerra?
Non comprendiamo, non vi sono ragioni. Vogliamo metterci anche nei panni di chi, favorevole a tale intervento militare, pur con tutti i dubbi e con tutte le riserve, oggi esprime il proprio assenso all'approvazione dell'applicazione del codice penale militare di guerra e non troviamo una motivazione ragionevole: si tratta di un gioco di parole ma, in questo caso, è anche un elemento di contenuto, che giustifica questa svolta nell'applicazione di regole e di norme per i nostri soldati impegnati all'estero in missioni militari, a meno che - ma allora il Governo deve avere il coraggio di venire in quest'aula, di dirlo e di accompagnare la discussione sul provvedimento in esame e quella più generale sulla futura evoluzione dell'impegno italiano in questa missione militarista internazionale -, oltre all'Afghanistan, si stia già preparando l'intervento in altri paesi.
Quindi, dato che la guerra sarà una condizione permanente e duratura - non delle prossime settimane, ma dei prossimi mesi e dei prossimi anni -, l'Italia sarà impegnata, anche se non è stata formulata una dichiarazione di guerra da parte del Parlamento e quest'ultimo non è stato chiamato, così come prevede la Costituzione, ad assumere fino in fondo la responsabilità del dibattito: altro che lotta al terrorismo, si tratta di un intervento militare di guerra del nostro paese. Allora, con un artifizio, si costruiscono le condizioni affinché l'Italia sia in guerra, lo sia permanentemente, anche attraverso l'applicazione del codice penale militare.
Esprimiamo il nostro «no» al provvedimento in esame e la nostra opposizione sarà forte, innanzitutto sul piano della legittimità costituzionale, sostenendo domani la pregiudiziale, e lo sarà nel merito attraverso gli emendamenti che verranno presentati e il lavoro di contrasto, punto per punto, sul grave errore del Parlamento, qualora dovesse approvare tale norma, e su un fatto estremamente preoccupante e grave, che conferma, anche attraverso il dibattito di questo specifico provvedimento, le ragioni della nostra contrarietà all'intervento militare dell'Italia in Afghanistan (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Minniti. Ne ha facoltà.

MARCO MINNITI. Signor Presidente, oggi stiamo affrontando la discussione sulle linee generali di un decreto-legge del Governo, poi diventato organicamente disegno


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di legge, che consta di due parti, entrambe molto importanti.
La prima parte riguarda le disposizioni relative alla realizzazione concreta della missione in Afghanistan denominata Enduring Freedom.
Nei prossimi giorni vi sarà la discussione relativa all'altra parte della missione, quella più propriamente di intervento in territorio afghano per quanto riguarda i nostri reparti che, com'è noto, avviene sotto l'egida delle Nazioni Unite. Vi è, poi, un settore relativo all'applicazione di una parte del codice penale militare di guerra.
Vorrei affrontare la discussione tenendo ben connesse le due parti. Ritengo non soltanto legittimo, ma giusto l'impegno militare italiano sia in direzione della lotta contro il terrorismo sia - ed è ciò di cui stiamo discutendo - verso la costruzione e la ricostruzione delle condizioni di una convivenza democratica, di una forza delle istituzioni, di una capacità di consolidare e rafforzare la pace in Afghanistan.
Signor Presidente, credo che la vera fase due dell'operazione contro il terrorismo non debba essere costituita dalla ricerca di immotivate estensioni del conflitto che, a mio avviso, costituirebbero elementi di indubbia preoccupazione. Infatti, non sfugge ad alcuno che, se il conflitto venisse esteso in altre parti del mondo, potremmo trovarci di fronte ad un effetto domino non soltanto sciagurato, ma che rischierebbe di non essere nella stessa disponibilità di coloro che magari lo promuovono.
Ritengo che la seconda fase della lotta contro il terrorismo debba essere, invece, concentrata nella ricostruzione democratica dell'Afghanistan, perché è in tal modo che non solo vengono combattuti gli avventuristi - come è giusto - dando loro una caccia senza quartiere, viste le responsabilità di cui si sono macchiati, ma si ricostruiscono anche le condizioni di una vita pacifica in un territorio che, in questi anni - si tratta ormai di oltre un ventennio -, è stato profondamente e drammaticamente lacerato da conflitti, da guerre, da drammatiche privazioni e violazioni dei diritti individuali e collettivi.
Dunque, la presenza italiana nel contingente multinazionale ha questa funzione: ricostruire la pace, ricostruire le condizioni affinché possano affermarsi libere istituzioni e sia sostenuto il Governo provvisorio del presidente Karzai, affinché vi siano i presupposti perché in Afghanistan possa sorgere una democrazia solida. È anche attraverso l'esportazione e il consolidamento dei diritti democratici che si combatte il terrorismo.
Noi abbiamo assunto un impegno che - mi pare - si configuri anche come una missione particolarmente difficile.
Naturalmente, sono contrario alla quantificazione del livello di rischio. Tutte le missioni, in situazioni ancora non pacificate - pur essendo richieste dal Governo che provvisoriamente, ma con piena legittimità, gestisce le funzioni dello Stato -, hanno in sé un margine di estrema difficoltà e sono molto impegnative.
Proprio perché si tratta di missioni impegnative e difficili, ritengo ci si debba porre il problema di quale sia il grado di tutela e di garanzia che offriamo ai militari che in quei luoghi abbiamo inviato.
A questo punto sorge una questione di particolare rilievo, e ringrazio anche i relatori per non averla posta come una questione di ordinaria amministrazione perché, in effetti, non siamo di fronte ad una questione di tale natura.
Siamo di fronte ad un provvedimento importante: ritengo legittimo e giusto che il Parlamento abbia piena consapevolezza di ciò che sta esaminando e su cui domani o nei prossimi giorni si appresterà ad esprimere un voto. Siamo di fronte ad una questione che per la prima volta viene affrontata in questi termini nelle aule parlamentari: l'applicazione di una parte del codice militare penale di guerra per il contingente inviato in Afghanistan e per la catena di comando che lo presiede. Chiedo scusa ai colleghi che hanno sollevato la questione: è del tutto evidente che, nel momento in cui si dovesse applicare il codice penale militare di guerra a coloro


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che sono in Afghanistan, esso debba essere applicato anche a coloro che fanno parte della catena di comando; le ragioni sono talmente implicite che mi è consentito non ritornare sull'argomento nel corso di questo mio breve intervento.
Tuttavia, si pone una questione. Perché si fa questa scelta? Quali sono le questioni di fondo che presiedono a questa scelta? Vorrei soltanto esprimere rapidamente la mia opinione. Noi ci troviamo di fronte ad una scelta che ha caratteristiche straordinarie e di assoluta emergenza. Siamo di fronte ad un provvedimento che, nel momento in cui interviene sulla situazione, pone un'esigenza: ritengo che ciò debba essere riconosciuto dal Governo e dalla maggioranza, così come è avvenuto durante la discussione al Senato. Si pone immediatamente l'esigenza di affrontare questioni di tale natura con un intervento normativo organico: ci troviamo di fronte ad una situazione in cui il codice militare di pace è insufficiente per alcune garanzie e il codice militare penale di guerra, come è stato detto dal relatore Tucci, si manifesta lontano sia dallo spirito della Costituzione repubblicana sia dal senso comune e dalle aspettative delle nostre popolazioni e dei ragazzi in divisa.
Quindi, abbiamo il problema di dire con grande chiarezza che siamo di fronte ad una scelta straordinaria, di emergenza, del tutto transitoria: l'impegno del Parlamento non è quello di operare scelte organiche nei tempi medi parlamentari; si tratta di prevedere un lavoro straordinario affinché tali questioni siano affrontate organicamente. Esprimo qui, sinceramente, la mia opinione: avrei preferito che non si discutesse su una serie di norme che ritagliano il vecchio codice militare penale di guerra, stabilendo che alcune parti non si applicano o che alcuni articoli sono cancellati; avrei privilegiato un corpo normativo positivo di un certo numero di articoli che potesse consentirci di affrontare in modo organico la questione, senza ritagliare i pezzi di una normativa del 1941. Sappiamo, infatti, che quando si comincia a ritagliare, il lavoro è molto complesso e il rischio di fare errori è abbastanza elevato.
Si è proceduto per un'altra strada che io prendo in considerazione soltanto come una scelta del tutto transitoria che prelude all'altra. In caso contrario, sinceramente, dovrei dire con grande franchezza che gli elementi negativi avrebbero finito per avere la prevalenza nel mio ragionamento. Se prendo in considerazione questa scelta, lo faccio per due ordini di ragioni. Innanzitutto, penso alla garanzia e alla tutela dei nostri militari ai quali chiediamo di fare uno sforzo straordinario; mi sembra, quindi, giusto metterli nelle condizioni di godere - tra virgolette - del massimo livello di garanzia, dal punto vista privato, diretto, personale: è del tutto evidente che il codice militare di pace è insufficiente viste le condizioni di ingaggio dei militari impegnati in territorio afgano. Per quanto riguarda la seconda questione, con le modifiche dell'articolo 165 questo provvedimento introduce elementi di garanzia nei confronti delle popolazioni civili che entrano in rapporto con i contingenti militari; in tal modo si colma un vuoto legislativo straordinario, da un lato recependo le convenzioni internazionali e dall'altro costituendo un punto di riferimento per evitare che si ripetano situazioni su cui questo Parlamento e l'intero paese hanno discusso, essendo profondamente colpiti, in occasione di altre missioni internazionali.
È stato poi citato un dato, in base al quale questo tipo di misure non è stato adottato in altri momenti. Vorrei ricordare che l'articolo 165 non è stato applicato nel momento in cui siamo intervenuti in Somalia e l'operazione Restore hope ha lasciato, non dico dei punti d'ombra, ma degli interrogativi molto forti su questioni che sono lì emerse nel rapporto tra contingente militare e popolazioni civili. Naturalmente, è del tutto evidente che questa normativa non è stata adottata in quella circostanza.
Quindi, io considero queste due questioni particolarmente importanti. Se mi è consentito, vorrei dire che su questo punto


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noi interveniamo ulteriormente e in relazione alle questioni connesse all'articolo 165 noi abbiamo proposto un emendamento per cui l'applicazione di questa legge, in riferimento alla fattispecie dell'articolo 165, deve andare oltre la definizione di conflitto armato, per impegnare in qualche modo tutte le missioni militari armate svolte all'estero dalle nostre Forze armate.
Noi ci troviamo di fronte ad un testo che è stato sottoposto ad una verifica e ad una battaglia emendativa che noi dei DS - la sinistra, il centrosinistra - abbiamo svolto al Senato e che aveva due riferimenti fondamentali, ossia interveniva su due grandi questioni, che sono particolarmente rilevanti e che nell'applicazione tout court del codice militare penale di guerra, così come era stato previsto nella prima stesura del decreto-legge, lasciavano delle zone franche particolarmente inquietanti dal punto di vista costituzionale. Mi riferisco al potere dei comandanti di emanare bandi (ed è per questo che c'è stata quell'azione emendativa per la soppressione degli articoli 17 e seguenti) e ai reati d'opinione, intendendo in ogni caso - e chiedo qui che il Governo confermi questo tipo di indirizzo - che, quando nel codice penale militare di guerra si parla di «chiunque», questo sia da intendersi in ogni caso riferito al militare impegnato in quell'operazione e non a chiunque in senso lato. Voi comprenderete che, qualora il termine «chiunque» fosse inteso in senso lato, noi avremmo norme che «sottopongono», tra virgolette, i cittadini italiani a discipline legislative assolutamente inaccettabili. Si è prodotta, quindi, una ulteriore modificazione sui bandi e sulla libertà di espressione.
Noi abbiamo presentato un altro pacchetto di emendamenti che va nella direzione di rafforzare le garanzie, nel momento in cui si intraprende la strada molto scoscesa dell'applicazione parziale del codice militare penale. Pertanto, vorremmo che il Governo non opponesse ai nostri emendamenti soltanto la ragione dei tempi di conversione, perché, come è noto, è prevista a stretto giro di posta la conversione dell'altro decreto-legge riguardante le missioni all'estero; quindi, vogliamo una discussione approfondita dei nostri emendamenti e chiediamo che la risposta non si limiti soltanto all'impossibilità temporale di correggere questo provvedimento.
Se mi è consentito, vorrei fare un richiamo di assoluto buon senso. Nel momento in cui ci siamo incamminati lungo il percorso volto a ritagliare un vecchio strumento del 1941, assolutamente obsoleto, ci siamo avviati lungo una strada particolarmente accidentata e difficile. Penso che, in questo caso, quattro occhi vedano meglio di due, e che il lavoro teso «a riportare l'intervento a quello che vuole essere: garanzia per i nostri militari e per le popolazioni civili in loco» debba essere «svolto fino all'ultimo secondo».
Infatti, gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere sono questi: migliori garanzie per i nostri militari operativi in Afghanistan, migliori garanzie per le popolazioni civili. Tutto il resto, tutto quello che può creare ombre, dubbi e difficoltà interpretative penso debba essere messo da parte; ciò perché l'obiettivo che ci siamo dati - ho concluso - è quello di lavorare rapidamente per avere un codice militare per le missioni all'estero. Possiamo anche lavorare di bisturi per togliere quelle parti la cui interpretazione può essere dubbia, in un campo particolarmente delicato, che riguarda le libertà individuali e collettive. Lo dico ai colleghi della maggioranza, con la forza di un'opposizione che, come noto, non fa sconti a nessuno e che, su questi temi, ha dimostrato serietà e responsabilità; con la nostra serietà e con la nostra responsabilità oggi vi chiediamo di lavorare in Parlamento affinché i provvedimenti si limitino alla loro missione: garanzia verso i militari impegnati, garanzia verso le popolazioni civili. Ciò deve avvenire con l'impegno di chiamare rapidamente questo Parlamento ad un lavoro più organico; lo voglio dire al collega Cento: di questo lavoro c'è bisogno come il pane, altro che lasciare le cose abbandonate a se stesse. Infatti, quel provvedimento serve anche in riferimento alle questioni di cui


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lui parlava; alle operazioni - come lui le ha definite, ed io ne comprendo il senso - di polizia internazionale. Come è noto, le operazioni di polizia internazionale, sono operazioni di peacekeeping e di peaceforcing alle quali spesso l'Italia ha partecipato - ci auguriamo non debba più parteciparvi - ma potrà parteciparvi anche sotto l'egida delle Nazioni Unite o in un quadro di ripristino dei diritti umani.
Oggi non abbiamo nulla che possa tutelare i nostri militari in operazioni di peacekeeping e di peaceforcing, se non il richiamo a due strumenti legislativi, importanti ma entrambi datati ed inefficaci. Per questo motivo, penso che la discussione che stiamo facendo sia importante; vi abbiamo partecipato e vi partecipiamo con la forza di un'opposizione che, intorno a questi temi, sa assumersi le sue responsabilità ma, insieme, chiede alla maggioranza ed al Governo di assumersi le sue.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rizzi. Ne ha facoltà.

CESARE RIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dati i veloci tempi di trasmissione del disegno di legge da palazzo Madama a Montecitorio, si ritiene opportuno ricordare che il decreto-legge ha autorizzato la parte aeronavale della partecipazione italiana alle operazioni della coalizione antiterroristica guidata dagli Stati Uniti per il periodo che va dal 18 novembre al 31 dicembre 2001.
Un successivo decreto-legge, attualmente in corso di conversione al Senato, il n. 451 del 28 dicembre, ha disposto una proroga fino al 31 marzo di questa autorizzazione. Di rilievo, la decisione operata dal Governo di applicare questa volta - fatto inedito dal 1941 - il codice penale militare di guerra. Finora, a tutte le missioni esterne condotte dalle Forze armate italiane, autorizzate via decreto, si è infatti applicato il codice penale militare in tempo di pace. La scelta da tempo invocata da parte degli ambiti militari e della pubblicistica specializzata sembra essere opportuna, in quanto idonea a garantire la sicurezza dei militari italiani impegnati su teatri a rischio, ed a tutelare, al tempo stesso, i diritti delle popolazioni civili interessate dall'intervento militare italiano. Infatti, è la legge penale di guerra, e non quella di pace a contenere il diritto umanitario bellico italiano.
Il decreto-legge n. 421 ha, peraltro, disposto la non applicabilità dell'intero libro IV del codice penale militare di guerra che concerne la procedura militare, allo scopo di proteggere i militari da possibili forme di giustizia sommaria da parte del comandante in zona di operazione. Al disegno di legge di conversione il Governo aveva inizialmente affiancato un altro provvedimento collegato all'atto Senato n. 915 per intervenire su alcune parti del codice penale militare di guerra particolarmente obsolete o da integrare. Su richiesta del Governo otto senatori hanno, tuttavia, presentato direttamente nell'aula di palazzo Madama un maxiemendamento che ha portato all'inserimento del testo di questo secondo disegno di legge all'interno del provvedimento di conversione del decreto-legge n. 421. Ciò ha sollevato polemiche soprattutto nell'area della sinistra che ha contestato la procedura, il ricorso al codice penale militare di guerra ed il merito di alcune modifiche apportate tramite il maxiemendamento.
Sono state sollevate numerose eccezioni di costituzionalità, tutte respinte ad opera dei gruppi dei Verdi, di Rifondazione comunista e della sinistra DS, con eccezione - guarda caso - dell'onorevole Brutti che, invece, ha sostenuto il disegno di legge di conversione anche dopo la modifica.
La decisione di applicare il codice penale militare di guerra ad ogni situazione di conflitto armato che vede impegnate le Forze armate italiane, anche in assenza di dichiarazione di guerra, è una svolta epocale che è già stata confermata dal decreto n. 451 del 28 dicembre 2001, articolo 6.
Il codice penale militare del tempo di pace sarà in futuro verosimilmente applicato solo alle missioni di mantenimento della pace a basso rischio. Questo indirizzo collide con quello che sta emergendo tra i gruppi della Commissione difesa della Camera nella quale è in corso di elaborazione


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un testo unitario sulle missioni di pace che prevede l'applicazione uniforme del codice penale militare del tempo di pace.
Si ricorda, infine, come al Senato il gruppo della Lega abbia sottoscritto l'ordine del giorno che impegna il Governo a riformare organicamente l'intera materia del diritto penale militare, posto che il codice penale militare di guerra sembra da rivedere e ripulire, mentre il codice di pace appare carente per tutte le ipotesi di impiego pacifico dello strumento militare nazionale all'estero.
L'approvazione del disegno di legge sembra adesso un atto ancora più dovuto, posto che i militari italiani navigano, ormai, nelle acque dell'oceano Indiano, volano sopra l'Afghanistan e, da qualche giorno, pattugliano anche le pericolose vie di Kabul.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, voglio partire da una domanda provocatoria posta da una nota giornalista del New York Times ai responsabili della campagna Enduring Freedom. La giornalista è Maureen Dowd, editorialista piuttosto nota nel suo paese. Lei ha chiesto: «La guerra è finita, oppure no? Se sì, l'abbiamo vinta, oppure no?». Si tratta di una domanda che pone sotto accusa non soltanto, e forse non eminentemente, le scelte dell'amministrazione statunitense ma, in maniera radicale, il contesto che quelle scelte hanno reso possibile e legittimato, un contesto di assoluta sospensione delle regole e delle certezze del diritto.
Non stiamo discutendo di Enduring Freedom, ma soltanto della tecnica con cui rendere possibile e legittima la guerra. Credo che, anziché discutere del proseguimento della missione, bisognerebbe discutere della guerra, di cosa ha suscitato e di cosa ci propone per la prossima fase. Enduring Freedom incombe sul mondo come una maledizione biblica ormai, un pericolo ancestrale, un incubo planetario.
I suoi effetti micidiali non riguardano soltanto quanto è avvenuto in Afghanistan, un paese martirizzato, martoriato più volte, bombardato oltre ogni limite della decenza militare - e perfino oltre ogni possibilità di accoglimento, sul suo suolo, di ordigni militari -, sempre più dipendente (e chissà per quanto tempo) da una carità occidentale che si rivela, come sempre, pelosa e striminzita, fino all'avarizia. Quegli effetti non riguardano soltanto i prossimi obiettivi su cui, nel silenzio più assoluto, si va appuntando l'operazione Enduring Freedom: non se ne sa nulla; probabilmente, a norma del nuovo codice penale militare di guerra, far circolare notizie sugli intendimenti dell'amministrazione americana costituirebbe un crimine di guerra per chiunque, anche per i civili). Quei territori, quegli Stati, quei paesi del mondo contro cui si appuntano le prossime mosse di Enduring Freedom sono gli stessi che gli Stati Uniti hanno definito di natura «canagliesca» e, per ciò stesso, sulla base di tale definizione, passibili di essere, in ogni momento, obiettivi dei bombardamenti occidentali.
Ma quegli effetti riguardano tutti noi, perché sono effetti di addormentamento della coscienza civile, di assuefazione e di banalizzazione del male, di ottundimento dell'intelligenza. Non riesco a capire come si possa, in quest'aula, continuare a far finta di niente nonostante ciò che sta avvenendo, i risultati della guerra in Afghanistan e le prospettive che si delineano (che sono drammatiche). Come non vedere, per esempio, nella tragedia che si sta consumando all'interno del conflitto tra Israele e Palestina, un effetto diretto e coerente con l'impostazione non di lotta al terrorismo, ma di dominio del mondo, che sta dietro l'operazione Enduring Freedom? Essa, infatti, ha rivelato subito la sua natura e le intenzioni che la guidano: vendetta e ritorsione, violazione di ogni regola del diritto internazionale e tragici effetti collaterali, cioè la morte di migliaia di innocenti civili afgani.
Tutto questo, ovviamente, non ha nulla a che vedere con l'attivazione di ciò che sarebbe stato necessario: una forte e responsabile politica internazionale di individuazione, traduzione in giudizio, isolamento


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dei responsabili dell'11 settembre e dei gruppi terroristici da cui essi provengono, da cui sono sostenuti e che, con ogni probabilità, trarranno nuova linfa da questa vicenda bellica. Enduring Freedom risponde a tutta un'altra strategia: ha altri obiettivi, altre intenzioni e altri programmi. La Palestina è lì a dimostrarlo: i suoi destini, infatti, sono iscritti nella dinamica di sconquasso e riassetto geopolitico - sconquasso dell'assetto esistente e riassetto geopolitico dell'area mediorientale ed asiatica - che gli strateghi di «Libertà duratura» hanno voluto mettere in movimento. Il significato di questa operazione, la strategia, i tentativi di ridefinizione degli assetti geopolitici sarebbero argomenti di discussione di prima grandezza da sviluppare in questa sede. Intanto, in Palestina, siamo al secondo atto dalla guerra globale, mentre si studiano i piani attraverso cui la punizione di Bush deve svilupparsi verso qualche altro paese tra quelli sotto tiro: la Somalia, pare certo, più avanti l'Iraq e, forse, ad un certo punto, altri paesi.
Tra l'altro, dato che è presente il sottosegretario Cicu, vorrei chiedergli dove siano, in questo momento, le forze italiane arruolate nell'operazione Enduring Freedom, quale sia la loro destinazione, quali compiti stiano svolgendo, a chi debbano obbedire...

SERGIO COLA, Relatore per la II Commissione. A Bin Laden!

ELETTRA DEIANA. ...a chi debbano obbedire - onorevole Cola, non mi faccia dire una battuta feroce - qualora scattasse un'altra operazione militare diretta.
Torno sulla questione palestinese perché rivela il dramma di questo Parlamento e delle forze politiche che, più volte, hanno sottolineato la necessità di un impegno italiano a sostegno delle regioni del popolo palestinese e della ricerca di una soluzione di giustizia, oltre che di pace.
Vorrei ricordare che tutte le forze di maggioranza e d'opposizione si sono impegnate in una specie di controbilanciamento parlamentare rispetto all'impegno di guerra. Il Premier Berlusconi si è impegnato molto a sostenere un nuovo piano Marshall per il rilancio della Palestina. Impegni, promesse. Nel frattempo si consuma una tragedia senza fine, rispetto alla quale non trovo le parole per definire le «non parole» che giungono dalle forze di Governo e da questo ramo del Parlamento. Non si tratta soltanto di abbandonare, da parte degli Usa, Arafat, di lasciarlo tragicamente senza sponde né aiuti internazionali capaci di resistere alla lucida determinazione di Sharon di innalzare il livello dello scontro e di trasformare un problema storico di giustizia per il popolo palestinese nell'ennesimo episodio di terrorismo, da combattere con i modi con cui in Afghanistan è stato combattuto il terrorismo di Al Qaeda. Gli Stati Uniti, coadiuvati puntualmente dall'alleato britannico, stanno costruendo la seconda fase della guerra globale permanente. Chiuso - o quasi - il capitolo afgano, Bush e Blair hanno concentrato tutte le loro attenzioni sulla Palestina e sul suo leader storico. Il premier inglese, con ineffabile humour tutto britannico, è arrivato a dichiarare di aver perso la pazienza con Arafat. Il Premier Blair ha perso la pazienza!
Il disegno angloamericano, purtroppo, è abbastanza chiaro: attaccando Arafat e la dirigenza dell'Olp, Washington spinge i palestinesi tra le braccia del radicalismo islamico, così come la guerra in Afghanistan non fa altro che moltiplicare le spinte terroristiche. Lo fa con la consapevolezza di aggravare la tensione, di rompere tutti i ponti diplomatici eretti in decenni di pazienti trattative che i palestinesi hanno portato avanti. Lo fa con almeno tre obiettivi: esacerbare la situazione mediorientale, perché ciò è funzionale a quell'operazione di destabilizzazione degli assetti geopolitici nell'area mediorientale di cui parlavo in precedenza; costretti a frenare la minaccia dell'islamismo radicale, gli Stati Uniti saranno in tal modo liberi di continuare a gestire il proprio primato politico militare su scala mondiale, assurgendo a veri difensori della libertà contro un nuovo impero del male, ben raffigurato simbolicamente dalla figura di Bin Laden.


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La guerra in Afghanistan è servita a rafforzare questa prospettiva. Gli Stati Uniti diventerebbero, in questo modo - come negli anni della «guerra fredda» - l'unica potenza in grado di condurre e dirigere questa nuova guerra planetaria.
Le scelte del Governo e di questo Parlamento sono state d'accodamento totale all'amministrazione Bush e stanno all'interno di questo disastro con conseguenze sempre più negative, come si evince dal disegno di legge approvato dal Senato. Tale provvedimento, con operazione che ritengo assolutamente impossibile, ha fuso, in tempi rapidissimi, con un avventurismo istituzionale indescrivibile, due disegni di legge: il decreto-legge concernente l'operazione Enduring Freeedom e quello contenente le modifiche al codice penale militare di guerra.
Poco fa, con candore ineffabile ed inanellando parole in libertà, il collega Rizzi ha parlato di svolta epocale, di rottura storica, di capovolgimento planetario. Al di là della retorica patriottarda ad esse sottesa, che consiglierebbe ad un esponente della Lega di sottoporsi a terapia psicoanalitica, quelle parole significativamente chiariscono la portata di questo provvedimento.
Un codice di guerra del 1941 - adottato, quindi, in epoca fascista, nel corso di una guerra fascista, prima della Costituzione e mai messo a confronto con quest'ultima - viene riesumato in un modo che costituisce, di per sé, materia di riflessione. Non si tratta, evidentemente, soltanto di dover colmare un vuoto: si vuole disegnare, oggi, un ben determinato contesto politico, culturale e simbolico in rapporto alla questione della guerra e della pace.
A questo proposito, ho presentato una questione pregiudiziale, che verrà discussa domani, relativa al carattere anticostituzionale di questo disegno di legge, che incorpora modifiche al codice penale militare di guerra, ma ne lascia immutato l'impianto complessivo, in una maniera simbolico-politica che tende alla costruzione di un contesto di senso della guerra, prima ancora che di un dispositivo giuridico (gli interventi dei colleghi del centrodestra lo confermano ampiamente).
Voglio ricordare le preoccupazioni manifestate, al riguardo, da un magistrato al di là di ogni sospetto (si intende, dal punto di vista delle idee e della formazione politica): il procuratore generale militare della Repubblica, dottor Vinicio Bonagura. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, nella sua relazione, egli ha pronunciato parole di preoccupazione per l'approccio minimalista - così si è espresso - al tema delle garanzie costituzionali in materia di giustizia, nonché per la frettolosità con cui è stato affrontato il problema.
Se, infatti, il contesto effettivamente richiedesse di far fronte ad una necessità epocale, com'è stato sottolineato, proprio la grandiosità di tale impegno avrebbe richiesto una discussione ampia, un diverso metodo, una circolazione delle idee, un confronto a tutto campo ben più densi ed articolati di quelli che hanno preceduto il «pasticciaccio» che stiamo esaminando; il significato - ripeto, eminentemente politico - del provvedimento è stato testé chiarito, in forma immediata e senza soverchie mediazioni politiche, dal collega Rizzi: sostanzialmente, si vuole bensì dare seguito, attivare un processo inedito, promuovere una svolta epocale, ma in che cosa? Nella rottura qualitativa, irriducibile, che questa maggioranza vuole operare rispetto al dettato costituzionale: la guerra non è più un incidente di percorso oppure un'operazione che può essere imbellettata ideologicamente con addolcimenti linguistici e slittamenti semantici, quali peacekeeping, peaceforcing, missione di pace, e via dicendo; la guerra è guerra!
La nostra pregiudiziale ha, anzitutto, un valore politico-simbolico (al di là degli appunti di natura giuridica), derivante da un punto di vista che privilegia il ristabilimento della legalità costituzionale ed il ripristino del valore fondativo di cui all'articolo 11 della Costituzione.
La frettolosità, la retorica con cui si parla di questo disegno di legge, di questa incorporazione delle modifiche del codice,


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con cui si preannuncia l'impegno del Governo ad una riedizione totale del codice penale militare di guerra, significa esattamente che c'è l'intenzione di chi le propone e di chi le accoglie purtroppo - ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Minniti, che spesso va oltre le intenzioni del centrodestra in materia di guerra - di affermare che siamo in un'altra epoca, che siamo oltre la Costituzione, che la Costituzione ormai è carta straccia e che c'è bisogno di altro. C'è bisogno di assumere la guerra come elemento per dirimere le questioni internazionali - come sta avvenendo - o forse per preparare l'inganno semantico, perché in Italia ci sono molte culture pacifiste - cattolici, persone di sinistra, eredi del movimento operaio (non so come potremmo essere definiti a norma dell'articolo 187 del codice penale militare di guerra) - e quindi c'è una certa resistenza a questa cultura di guerra. C'è bisogno di preparare l'inganno, quindi, con una riedizione del codice di guerra che chiama guerra in un altro modo. Ecco, io finisco qua; la discussione si svilupperà domani anche più specificamente sugli articoli; intanto preannuncio, ovviamente, per tutte le cose che ho detto, il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, occupandosi di questo provvedimento sul versante di più stretta competenza della Commissione giustizia, i commissari dei Democratici di sinistra hanno perseguito una finalità di carattere prevalentemente tecnico ed una analisi soprattutto tendente a fare entrare nella legislazione di urgenza solamente quello che viene richiesto, affinché essa non diventi un momento per l'esercizio di una attività di legislazione eccezionale, se non di legislazione speciale. Certo, ci siamo confrontati con problemi forti, con problemi che vengono sempre registrati nelle culture dei giuristi, degli esponenti dei partiti democratici con una tradizione certamente di garanzia reale nei confronti di tutti. Ci siamo trovati di fronte a momenti di particolare difficoltà che somigliano - come è stato opportunamente ricordato nell'intervento precedente - proprio alle prese di posizione (va detto ad onor del vero) della magistratura militare, che attende ancora da questo Parlamento una risposta relativamente ad un'antica commissione che è stata istituita per l'individuazione delle responsabilità per le stragi della seconda guerra mondiale. Noi ci auguriamo che non venga un giorno rivelata l'adozione di strumenti previsti da un qualsiasi codice penale militare di guerra nel corso di quelle tragiche e drammatiche stragi, compiute a Sant'Anna di Stazzema, a Fossoli, che hanno dato vita alla commissione di cui autorevole esponente è il procuratore generale Intelisano della magistratura militare.
L'obiettivo che ci siamo posti - al di là di tutte le altre considerazioni di carattere politico e del contrasto che, evidentemente, può esistere all'interno della sinistra quando non dello stesso centrosinistra in ordine all'aspetto più specificamente di legislazione penale militare, cui è rivolto il mio intervento - è stato quello di ottenere, almeno, un minimo di garanzie soprattutto per il trattamento dei prigionieri.
È questo il motivo per il quale, pur con pochi emendamenti (i cui contenuti potranno essere trasfusi in ordini del giorno) che, certamente, accompagneranno il nostro lavoro in Assemblea, cercheremo di far fronte alla necessità di non disperdere quanto, come è già stato ricordato dal collega Minniti, è stato ottenuto in ordine ad alcune norme, in gran parte grazie allo sforzo dei senatori del centrosinistra. Certo, i colleghi che seguono in particolare l'attività legislativa si rendono conto della difficoltà: quella al nostro esame non è una materia che possa essere affrontata con un decreto-legge; è una materia che può essere portata all'interno di un decreto-legge solamente in via strumentale. Ci troviamo, ancora una volta, di fronte ad un tentativo surrettizio, determinato da necessità contingenti, ma che resta pur


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sempre un tentativo scarsamente accettabile nel sistema di una corretta legislazione (a questo proposito rinvio anche al parere espresso dal Comitato per la legislazione che pure ha indicato alcuni punti di crisi di questo atto parlamentare): non è materia che possa essere regolata con un decreto-legge inserito in un contesto completamente diverso quale quello dell'organizzazione generale del trattamento dei militari e dell'organizzazione militare; vale a dire, è un provvedimento derivato rispetto al precedente provvedimento approvato in maniera pressoché unanime dal nostro Parlamento recentemente, successivamente all'11 settembre.
È dunque necessario prestare attenzione alle denunce di incostituzionalità, una attenzione non passionale nella quale confluisce anche l'attività del Consiglio della giustizia militare.
Siamo andati ad esaminare i documenti redatti in questa materia: nella materia, cioè, del trasferimento non soltanto nominale delle norme del codice penale militare di guerra ma del valore normativo che un «rimorchio» di questo genere avrebbe in una situazione che, da un punto di vista nominale, non può essere chiamata guerra per tutte quelle ragioni sulle quali è inutile tornare perché sarebbe solamente motivo di esercitazione piuttosto paradossale nei confronti di ciò che in concreto accade. Il fatto, però, che si pongano dei profili di dubbia costituzionalità di alcune norme del codice penale militare di guerra generale a nostro avviso non investe le norme recuperate all'interno di questo provvedimento.
Vi è una soglia minima raggiunta che, a mio avviso, non deve essere dispersa nel voto di quest'aula, pur con i correttivi, pur con gli emendamenti che proporremo. Io, in particolare mi occuperò di alcuni emendamenti che riguardano la competenza del giudice militare naturale relativamente ad una decisione che non appare, francamente, utile né comprensibile in pieno, perlomeno a me: quella di attribuire solamente al tribunale militare di Roma l'intera competenza e non ai tribunali militari ai quali appartiene la giurisdizione sul corpo di appartenenza del militare o comunque per le azioni del militare. Dunque, è un profilo fondamentale.
Certo, è difficile acconsentire con entusiasmo ad una norma che può apparire una legge eccezionale e può poi acquisire quegli elementi di stabilità che sono il vizio fondamentale delle leggi speciali e delle leggi eccezionali. In questo caso si tratta, tutto sommato, di anticipare una riforma che deve essere attuata, perché sappiamo tutti che, soprattutto in materia di reati di opinione, il codice penale militare di guerra (che contiene anche un riferimento agli articoli 87 ed 80 dello stesso, anche se il primo risulta parzialmente superato proprio con questo disegno di legge) contempla norme che non sono affatto compatibili, che non hanno nemmeno un valore astratto e virtuale e che rischiano di avere una concretezza sinistra dal punto di vista della difesa delle garanzie, anche sul piano processuale (nella questione pregiudiziale viene infatti denunziata una possibile caduta dei diritti di difesa e dei diritti nell'acquisizione della prova).
Tuttavia, tutto ciò non incide sulle due norme fondamentali, quelle cioè che ci hanno convinto a muoverci responsabilmente nella direzione - anche se abbiamo presentato alcuni emendamenti - dell'appoggio al testo pervenuto dal Senato: gli articoli 165 e 184-bis. È chiaro che accogliamo con favore il fatto che siano state almeno estrapolate queste norme da un testo che era completamente diverso: mi riferisco, ad esempio, all'articolo 165, quello relativo all'applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati. Qui, finalmente, si supera la questione «guerra o non guerra» e si adopera una definizione - per descrivere una realtà che, purtroppo, non credo conoscerà termine con la conclusione dei dibattiti di carattere parlamentare o di carattere nominalistico o lessicale - che rende meglio l'idea di ciò che effettivamente è il concetto di guerra nel periodo in cui viviamo. Il nuovo testo recita infatti che «Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato,


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indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra». La questione è stata tanto dibattuta anche in dottrina, ma la dottrina è enormemente lontana dall'urgenza e dalla necessità di arrivare a conclusioni operative e pratiche; naturalmente, anche la giurisprudenza ha il suo ruolo, perché un sistema di regole, come quello che si invoca continuamente in Parlamento nei confronti delle attività giudiziarie, a maggior ragione deve essere invocato quando si attua una riforma di natura codicistica e non solo di carattere economico, organizzativo o amministrativo come quella contenuta nella prima parte di questo disegno di legge. Si tratta, quindi, di una riforma di carattere codicistico.
A mio avviso, il problema non si ritrova soltanto nella difesa del militare, nel suo diritto di difendersi; tali questioni, d'altra parte, sono presenti anche all'interno dell'altro atto presentato al Senato, su cui forse il confronto dovrà essere necessariamente più chiaro, più duro, perché o si va ad un'ottemperanza costituzionale piena da parte del codice penale militare nei confronti del dettato costituzionale o bisogna finalmente realizzare una riforma generale, democratica di questa materia che sembra sempre più aggredita, così com'è tipico della legislazione italiana, da piccole riforme che riguardano più l'apparato esteriore - l'immissione dei giudici togati, l'esclusione dei giudici solamente militari, una serie di questioni di carattere strutturale che nel corso di tutti questi anni si sono susseguite - che non ciò di cui si ha effettivamente bisogno (se vi è veramente bisogno di un codice penale militare). Ebbene, la questione importante - e questo è ciò che ci preoccupa - è che abbattendo anche questa minima soglia di legalità, questa minima soglia di protezione degli inermi, questa minima soglia di protezione degli ostaggi, si rischierebbe di compiere un'operazione demolitrice nei confronti della parte certamente utile in questa particolare situazione.
Signor Presidente ed illustri colleghi, lo dico con l'amarezza di dover registrare ogni giorno, su un grande giornale europeo - Le Monde - i riferimenti puntuali, a pagina intera, su ciò che avviene nei confronti degli ostaggi e dei prigionieri nella base di Guantanamo. Ciò rappresenta uno degli elementi di vergogna per i quali un giorno, forse anche in occasione del voto su questo disegno di legge, dovremo essere in un certo senso ricompensati per aver accettato un «rimorchio» delle regole del codice penale militare di guerra; noi invochiamo infatti questa norma che, effettivamente, rappresenta il risarcimento nei confronti di qualche dubbio di costituzionalità.
Tale norma stabilisce che il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da 2 a 10 anni. La stessa pena si applica al militare che minaccia (si tratta, quindi, di un semplice reato di pericolo) di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.
Interpretiamo tale disposizione come una norma di garanzia e come un aggancio ad un codice penale di guerra che, ovviamente, non viene «rimorchiato» all'interno di questo provvedimento, altrimenti non esiteremmo ad esigere una discussione ampia e globale sulle garanzie del codice penale militare e del codice penale militare di guerra.
Parimenti, a proposito di Guantanamo, potremmo, forse, trasferire in sede internazionale la norma che ci accingiamo a votare, e mi riferisco all'articolo 185-bis (Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali). Tale norma afferma che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle


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convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da 1 a 5 anni.
Ciò ci induce a sottoscrivere queste due norme e, quindi, l'intero contenuto del provvedimento, ma in un contesto di forte vigilanza nei confronti dei possibili eccessi. Non lo dico per retorica nei confronti degli uomini in armi che compiono il loro dovere e rispetto ai quali è giusto evocare la norma. Tuttavia, ciò che accade ci dice che tutto questo non è avvenuto neanche in Somalia, nei confronti dei militari italiani. Ecco perché, semmai, dovremmo trarre spunto da questo provvedimento di carattere eccezionale, ma per motivare, forse con un ordine del giorno che mi permetterò di sottoporre all'Assemblea, una richiesta al Governo volta ad introdurre questa norma, perché esprima la sua protesta, la sua volontà di vedere chiaro in questa situazione di guerra o non guerra, di misteri riguardanti prigionieri che scompaiono, in cui si operano trattamenti contro ogni regola umanitaria, e in cui emerge con evidenza la contraddizione di tutte le esagerazioni e di tutte le forme di cattiva interpretazione della legge.
Si rivela ancora una volta - e concludo, signor Presidente - l'insufficienza dello strumento normativo, puramente formale. Certo, si stabiliscono delle regole e si opera uno strappo sostanziale, con queste condizioni e garanzie, ma non è attraverso l'evocazione di fantasmi di codici o di culture puramente penalistiche e repressive che si possono risolvere problemi che appartengono, evidentemente, a civiltà culturali, ad espressioni e a tendenze, anche di cattivo militarismo, che non somigliano certo alle espressioni di cui ha dato sempre esempio il nostro corpo armato.
L'ultima obiezione - lo ripeto ancora una volta - è la seguente: a mio sommesso avviso, dovremmo affrontare la questione che riguarda la competenza. Vi è, per i reati commessi all'estero, anche sotto questo profilo, uno studio, che credo provenga proprio dalla giurisdizione militare, in cui si chiede che la competenza territoriale spetti al tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato, ovvero, in caso di pluralità di imputati, al tribunale militare del luogo di stanza dell'unità cui appartiene l'imputato più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano.
Mi meraviglia questo riferimento alla territorialità di una specie di giudice naturale che dovrebbe essere travolto solamente perché si è scelto il tribunale militare di Roma, penso per ragioni di efficientismo, ma sono ragioni che devono essere chiare all'Assemblea legislativa. Si tratta di ragioni che confliggono anche con il principio del giudice naturale all'interno della giurisdizione militare.
Con questi emendamenti e con queste forti riserve, non di carattere ideologico o generale, ma che si confrontano con l'inutilità di ostentare solamente leggi in modo particolare e «terrorifico» e con la necessità di dare alle leggi quel minimo di garanzie che abbiamo verificato nelle norme riguardanti gli ostaggi, almeno per la parte che riguarda me ed i colleghi della Commissione giustizia, ci associamo al consenso nei confronti di questa legge rimandando il discorso della verifica piena della costituzionalità dei codici penali militari all'altro documento in corso di approvazione (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lavagnini. Ne ha facoltà.

ROBERTO LAVAGNINI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, l'atto Camera n. 2215 include sia il decreto-legge n. 421, recante disposizioni urgenti per il nostro personale militare che si rechi in Afghanistan per l'operazione denominata Enduring Freedom, sia il testo di un disegno di legge che comporta modifiche al codice penale militare di guerra approvato con regio decreto il 20 febbraio 1941.
Il decreto-legge n. 421 regola l'intervento militare, deciso sulla base della risoluzione n. 1368 dell'ONU e della delega data da questo Parlamento al Governo


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per poter intervenire, per il periodo dal 18 novembre 2001 al 31 dicembre 2001. Per quanto riguarda il prosieguo dell'anno 2002 è già all'esame del Senato un altro decreto-legge onnicomprensivo per tutte le missioni di pace in atto dal primo gennaio 2002, che verrà convertito da questa Camera in febbraio.
Il decreto-legge prevede il trattamento economico ed amministrativo del personale militare e civile, ne determina l'onere ed autorizza la copertura. A tale proposito devo dire che la Commissione difesa sta redigendo, in sede di Comitato ristretto, il testo di una legge organica che regolerà e sarà, in futuro, di riferimento a tutte le missioni militari sia all'estero sia sul territorio nazionale.
Considerato il tipo di intervento che i nostri militari devono affrontare, non già perché sia stata dichiarata una guerra ad un altro paese, ma per l'affinità che questa missione comporta nell'uso delle armi in modo innovativo rispetto al passato, con grande senso di responsabilità il Governo ha introdotto nel capo secondo, all'articolo 8, l'applicazione del codice penale militare di guerra per le garanzie, di cui ha parlato l'onorevole Minniti, sia per il nostro personale militare sia per le popolazioni civili. Era comunque inevitabile che questa decisione, con l'applicazione di un codice del 1941, comportasse l'apertura di una problematica che, sino ad oggi, non è mai stata affrontata. Vengono, pertanto, apportate modifiche parziali al codice penale militare di guerra sia all'articolo 9 del decreto-legge sia nel disegno di legge. Si tratta di modifiche che adeguano l'anacronistico codice penale alla nostra Costituzione e ne modificano permanentemente i punti essenziali.
Si pone, comunque, la necessità di porre mano ad un nuovo codice penale militare che preveda norme relative a situazioni di pace e di guerra in linea con la nostra Costituzione. Si dovranno, inoltre, inserire adeguamenti rispetto ai cambiamenti avvenuti recentemente, come l'introduzione delle donne nelle Forze armate, che potrebbero comportare reati precedentemente non previsti.
Personalmente ritengo che dovrebbero essere assegnate maggiori competenze alla magistratura militare, dando la possibilità di giudicare il personale militare anche per quei reati non contemplati dal codice penale militare, applicando il codice penale ordinario.
Tutto ciò perché la giustizia militare ha dei tempi più brevi rispetto a quella ordinaria e perché la condizione particolare, proprio la specificità del militare, richiede, forse, che lo stesso sia giudicato da una magistratura militare. Per la prima volta, all'articolo 9 del decreto-legge al nostro esame, viene concessa alla magistratura militare la possibilità di intervenire in videoconferenza, accelerando, in termini di tempo, procedure che, per la distanza, non avrebbero potuto essere adottate.
Da parte della maggioranza non c'è imbarazzo nell'applicazione del codice penale militare di guerra, come ha fatto rilevare l'onorevole Cento, ma la consapevolezza che, in passato, non è stato mai applicato, quando forse avrebbe dovuto esserlo. Che da parte di alcune forze politiche ci siano delle spinte pacifiste fa parte della libertà di un paese democratico, ma che ci sia una critica circa l'applicazione del codice penale militare di guerra fa sorgere il dubbio che, in passato, non sia stato applicato perché alcune forze politiche che componevano la maggioranza non l'avrebbero permesso.
Facciamo parte di consolidate istituzioni internazionali, come l'ONU, la NATO e l'Unione europea, e coerentemente dobbiamo seguire le politiche estere e di difesa che le stesse ci chiedono. Onorevole Minniti, ho ascoltato attentamente il suo intervento e devo dire - non voglio precedere il compito del relatore - che, considerati i tempi per l'approvazione di questo disegno di legge di conversione, ci sono poche possibilità che vengano accolti gli emendamenti che il vostro gruppo ha presentato.
Non li ho ancora esaminati e lei sa con quanta onestà intellettuale abbiamo sempre affrontato in Commissione difesa tutti i problemi che sono sorti: nei confronti di questi emendamenti adotteremo lo stesso


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sistema e sono sicuro che il Governo ne prenderà atto ed, eventualmente, li discuteremo in relazione al decreto-legge che verrà presentato alla Camera nei prossimi giorni.
Onorevoli colleghi, credo che il mio intervento abbia fugato anche tutti quei dubbi circa il fatto che la nostra maggioranza, con senso di responsabilità e consapevolezza, voglia necessariamente impegnarsi, creando un nuovo codice penale militare. Sarà un grave compito per la Commissione giustizia più che per la Commissione difesa ma credo sia una necessità improrogabile e vi assicuriamo che metteremo mano a questo nuovo problema (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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