Allegato A
Seduta n. 81 del 19/12/2001

TESTO AGGIORNATO AL 14 GENNAIO 2002


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(AC 1984 - sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
nella legge finanziaria 1999 vennero individuate le risorse e le procedure per la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Veneta;
nella legge finanziaria 2001 è stata prevista la possibilità per gli enti locali interessati alla realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Veneta di prevederne la costruzione anche in soluzione superstrada;
dopo l'espressione nel maggio scorso da parte della maggioranza degli enti locali, convocati dall'allora Ministro dei lavori pubblici, a realizzare la Pedemontana Veneta in soluzione superstrada, non si è provveduto, entro i 3 mesi previsti in quella sede, all'adeguamento del progetto definitivo, già consegnato all'ANAS, da autostrada e superstrada;
il Governo risulta si sia impegnato, in base all'accordo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'agosto 2001 a Venezia con la regione Veneto, a trasferire le risorse finanziarie già stanziate nella finanziaria 1999 alla stessa regione;
tali risorse dovranno essere necessariamente integrate con stanziamenti regionali ora non quantificabili in quanto il progetto non è stato ancora modificato come richiesto dagli enti locali; che in base all'intesa Stato-Regioni per il trasferimento (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) dallo Stato alle Regioni di tutte quelle strade (circa i due terzi delle strade


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già statali) non considerate di interesse nazionale, e dunque trasferite dalla gestione statale a quella regionale, devono essere finanziate con risorse locali, bisognerebbe valutare se le risorse previste nella finanziaria 1999 per l'Autostrada Pedemontana Veneta, di valenza nazionale, siano trasferibili alla regione per un'opera divenuta di competenza regionale;
nella migliore delle ipotesi solo nel 2002 la regione, nuova titolare dell'opera, potrebbe rifare il bando di gara per una nuova progettazione secondo le indicazioni della maggioranza degli enti locali interessati;
nel frattempo tutto l'iter realizzativo si è bloccato, nonostante siano trascorsi ben tre anni, con spese notevoli per gli studi, per le progettazioni e i monitoraggi avviati secondo quanto previsto dalla finanziaria 1999;
non risulta sia mai stata realizzata in Italia una superstrada a pagamento come ipotizzato dalla maggioranza degli enti locali e dunque non vi siano certezze circa i ritorni finanziari per eventuali candidati intenzionati a investire risorse private per la costruzione e gestione della nuova arteria;
il ritardo accumulato nella realizzazione della Pedemontana Veneta ha già causato, e causerà ancor più in futuro, gravissimi danni alla mobilità delle persone e delle cose in un'area strategica per il sistema produttivo nazionale, interessata ai collegamenti in particolare con l'est europeo;

impegna il Governo

a riconsiderare immediatamente l'intera vicenda, valutando l'opportunità di riprendere l'iter procedurale stabilito nella finanziaria 1999, al fine di ridare tempi e procedure certi per realizzare un'opera di straordinario interesse strategico per la mobilità nazionale.
9/1984/1. Fistarol, Sandi, Lo Presti.

La Camera,
considerato che:
il decreto legislativo 314 del 1997 ha introdotto dal 10 gennaio 2001 la tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'estero;
l'articolo 36 del Collegato fiscale dello scorso anno (legge 21 novembre 2000, n. 342), ha modificato la disciplina fiscale relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero, prevedendo, al comma 8-bis che, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 48 del Tuir, il reddito da lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
altri paesi dell'Unione europea hanno normative più favorevoli e che consentono alle loro imprese di essere maggiormente competitive sui mercati internazionali;
le leggi 388 del 2000, articolo 3 e 88 del 2001, articolo 5, hanno disposto la non tassazione dei redditi prodotti all'estero da transfrontalieri e marittimi;
rivelata la disparità di trattamento, sotto il profilo tributario, dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia e all'estero, a seconda delle attività e dei luoghi in cui lo stesso viene prestato;
rilevata la negativa incidenza negativa di tale tassazione per la competitività delle imprese italiane che operano all'Estero;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative idonee a correggere la suddetta disparità di trattamento, con particolare riferimento alla necessità di escludere dalla base imponibile i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero.
9/1984/2. Bornacin.


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La Camera,
premesso che:
il Dpef 2002-2006 al capitolo III punto 2.6.3 conteneva il seguente periodo: «Il Governo presenterà un piano di edilizia popolare a costo zero per i comuni che consentirà a questi ultimi di applicare alla liberalizzazione degli sfratti una disponibilità di alloggi popolari assai più ampia dell'attuale.»
la ratio del periodo tratto dal Dpef è condivisibile: a fronte di una emergenza abitativa causata dagli sfratti di soggetti deboli, in particolare nelle grandi aree urbane, la risposta non può che essere nello sviluppo dell'edilizia popolare a canone sociale, sostenendo i comuni con finanziamenti congrui che non comportino oneri per gli enti locali;
nella legge finanziaria per il 2002 nulla si legge e nulla è previsto né per il piano di edilizia popolare né per il finanziamento di tale piano che dovrebbe essere a costo zero per i comuni;
la finanziaria per il 2002 prevede, al contrario, un taglio consistente al finanziamento dei bandi per i contributi all'affitto di cui alla legge n. 431 del 1998, pari a circa 160 miliardi di lire;
con il decreto-legge n. 351 del 2001 convertito nella legge 24 novembre 2001 n. 410, relativo alla cartolarizzazione degli immobili pubblici si sottraggono ai comuni gli alloggi liberi degli enti previdenziali, ai fini dell'utilizzo di questi per affrontare l'emergenza abitativa. In questo modo, venendo meno, da una parte gli alloggi degli enti e dall'altra il piano di edilizia popolare a costo zero per i comuni, di fatto si impedisce qualsiasi azione di passaggio da casa a casa per sfrattati a partire dagli anziani, dai portatori di handicap e famiglie con reddito medio basso;
i comuni e in particolare le grandi aree metropolitane, senza un impegno concreto da parte del Governo nei termini di quanto previsto dal Dpef 2002-2006, si troveranno in gravi difficoltà nell'affrontare l'emergenza abitativa che si aggraverà in conseguenza della fine della proroga prevista al 31 dicembre 2001 che renderà eseguibili gli sfratti per anziani ultrasessantacinquenni, portatori di handicap e malati terminali con redditi bassi;

impegna il Governo

a predisporre in tempi rapidi, vista anche la scadenza della proroga degli sfratti, prevista per 31 dicembre 2001, il piano di edilizia popolare a costo zero per i comuni, già annunciato nel Dpef 2002-2006 e di porlo alla valutazione delle competenti commissioni parlamentari.
9/1984/3. Vendola, Russo Spena, Valpiana, Deiana.

La Camera,
constatato che:
nel disegno di legge finanziaria 2002 vi sono incentivi pressoché inesistenti concernenti la larga banda; ritenuto che negli anni immediatamente a seguire, il comparto delle comunicazioni vedrà una contrazione del processo di crescita legato alla telefonia mobile; basti ricordare che oggi il telefono cellulare è abitualmente utilizzato dall'80 per cento degli italiani;
l'unico settore che avrà ancora ampi margini di crescita è quello legato ad internet;
il volume di traffico generato è cresciuto a livello esponenziale, ma si deve tener presente che i nuovi servizi multimediali occupano molta più «banda» passante rispetto agli attuali protocolli e a ciò si deve aggiungere che il presente richiede risorse di rete idonee in termini di qualità e capienza ad ospitare servizi sempre più evoluti, come il video a richiesta, le teleconferenze, il commercio elettronico ed altro ancora naturalmente;


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la larga banda consentirà immediatamente, rispetto a quella ristretta, il rituale utilizzo della rete telematica con modalità di trasmissione assai più veloce e con una migliore qualità del servizio: nasceranno quindi, nuovi servizi attualmente impraticabili;

impegna il Governo:

1) a favorire l'utilizzo dei servizi legati alla larga banda e a concedere un credito d'imposta sulla maggiore spesa per servizi di telecomunicazioni conseguente al cambiamento di tipo di connessione. L'agevolazione dovrà essere differenziata a seconda del tipo di connessione e del tipo di utenza, cercando di favorire uno sviluppo omogeneo delle tecnologie sull'intero territorio nazionale;
2) a procedere allo stanziamento di somme per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nel campo delle comunicazioni, con specifico riferimento all'incremento di portata della banda attuale. La disciplina d'accesso all'erogazione di contributi dovrà specificamente ed esclusivamente riguardare progetti od interventi, contemplati da una preventiva pianificazione sul territorio nazionale e tesi al raggiungimento di obiettivi di qualità;
3) a prevedere adeguate risorse al fine di rinnovare lo sviluppo equilibrato della larga banda;
4) a varare celermente i provvedimenti in questione, in modo che abbiano effetto immediato e strutturale.
9/1984/4. Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Panattoni.

La Camera,
premesso che:
il CCNL (1998-2001) - Comparto dei Ministeri - ed il Contratto collettivo integrativo del ministero della Giustizia hanno previsto delle procedure selettive per il passaggio dei dipendenti del ministero della giustizia da una posizione economica all'altra all'interno della stessa Area e da un'Area all'altra;
rilevato che dette procedure selettive dovrebbero attuarsi attraverso due procedure distinte: a) Graduatoria di tutti quei lavoratori dichiarati idonei in base. ad una valutazione di titoli e meriti e ricomprendente un numero di posti uguale ai posti messi a concorso per le varie Posizioni Economiche delle varie Aree (A1-B1-B2-B3-C1-C2-C3), b) Corsi di Riqualificazione e Corsi-Concorsi;
già sono state pubblicate le graduatorie relative a diverse figure professionali dell'area C (ex Carriera Direttiva) e che nel corrente mese saranno completate le pubblicazioni delle restanti figure professionali dell'Area C;
detti corsi di riqualificazione dovevano essere espletati già dal 2000 e che per il 2002 non sarà possibile, con ogni probabilità, effettuarli con gravi e irreparabili conseguenze sia dal punto di vista economico (perdita di circa 150 miliardi del denaro pubblico), sia dal punto di vista funzionale dell'apparato giudiziario;
la imminente attuazione delle competenze penali del Giudice di Pace e la costante emergenza-giustizia impone la presenza di un personale amministrativo-giudiziario che sia motivato e professionalmente adeguato alle nuove emergenze e necessità della Giustizia;

impegna il Governo:

a prevedere per il ministero della giustizia, in sede di prima applicazione, l'immissione in ruolo, nelle posizioni economiche immediatamente superiori a quelle di appartenenza, di tutti quei lavoratori che siano stati inseriti nelle Graduatorie di merito, pubblicate o da pubblicare, delle varie figure professionali dell'Area C e dell'Area B;
a prevedere i Corsi di Riqualificazione in una fase successiva, possibilmente entro il triennio, con modalità e tempi che saranno stabiliti dal ministero a seconda


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delle varie realtà periferiche giudiziarie al fine anche di contenere la spesa complessiva diretta e indiretta e razionalizzare il costo del lavoro pubblico entro vincoli di finanza pubblica.
9/1984/5. Cola.

La Camera,
premesso che:
il ministero per i beni culturali a decorrere dal mese di dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, dopo l'espletamento di un regolare concorso, ha stipulato rapporti di lavoro a tempo determinato che, nel corso dell'anno 2000, hanno raggiunto la misura di 2.500 unità comprensive dei lavoratori cosiddetti giubilari e degli assistenti tecnici museali;
grazie al supporto di tale personale, il ministero ha potuto definire, a livello nazionale un piano di aperture straordinarie giornaliere con orari prolungati per tuffi i musei, le gallerie, le aree archeologiche gli archivi e le biblioteche;
nell'ultimo biennio si è riscontrato un incremento del 10 per cento dei visitatori con una conseguente ricaduta positiva in termini economici tale che l'incremento degli introiti registrati dal ministero per i beni e le attività culturali ha visto una continua crescita, che è passata dai 109 miliardi del 1997, ai 126 miliardi del 1998, ai 130 miliardi del 1999 e ha superato i 150 miliardi nel corso del 2000;
i 79 miliardi previsti dal disegno di legge finanziaria 2002, nello stato di previsione ministero per i beni e le attività culturali, per la stabilizzazione dei 1.475 giubilari e degli 809 assistenti tecnici museali, sono insufficienti a garantire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e conseguentemente ad ampliare e rendere permanente l'apertura quotidiana prolungata dei musei, delle gallerie, aree archeologiche, archivi e biblioteche;

impegna il Governo

a procedere entro l'anno 2002 alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
9/1984/6. Butti, Rositani, Angela Napoli.

La Camera,
considerato che:
l'opera lirica dell'Ottocento è parte essenziale del patrimonio culturale italiano e che lo è in particolare nei suoi autori più amati e celebrati nel mondo: Rossini, Verdi, Bellini, Doninzetti, Puccini;
da ben 22 anni è attivo a Pesaro il Rossini Opera Festival (ROF): una fondazione promossa dal comune di Pesaro, dall'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, dalla Banca Popolare dell'Adriatico e dalla Fondazione Scovolini;
poiché il ROF opera sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ogni anno organizza «cartelloni» di grande prestigio musicale;
nel 1993 è stata approvata all'unanimità la legge n. 319, recante «Norme a sostegno del Rossini Opera Festival», che ha incluso a pieno titolo la manifestazione rossiniana fra gli eventi che contribuiscono alla ricchezza del paese;
dato che il finanziamento statale del ROF è erogato nell'ambito dei fondi attribuiti al ministero dei Beni Culturali è non è mai stato rivalutato;

impegna il Governo:

a promuovere anche attraverso adeguate risorse finanziarie la conoscenza e la valorizzazione in Italia e all'estero del patrimonio musicale nazionale di Gioacchino Rossini;
a riconoscere di interesse musicale nazionale tutte le iniziative e le manifestazioni


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realizzate dal Rossini Opera Festival (ROF) che si avvale della collaborazione musicologica della Fondazione Rossini;
9/1984/7. Giachetti, Gasperoni, Maura Cossutta, Gentiloni Silveri, Lusetti.

La Camera,
premesso che:
al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni gassose in atmosfera, al decongestionamento del traffico e, in definitiva, all'abbattimento dei costi esterni del trasporto;
per conseguire una diminuzione dei livelli di consumo delle materie prime petrolifere ed un riequilibrio ed una diminuzione dei costi d'uso delle infrastrutture viarie;
il «Libro Bianco» della Commissione Europea sulla politica dei trasporti definisce come obiettivo principale per i prossimi dieci anni la crescita del trasporto ferroviario, nella misura del 40 per cento per il trasporto delle merci e del 32 per cento per quello dei passeggeri, e che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo se parallelamente al rinnovo ed al potenziamento delle infrastrutture verrà rinnovato e rafforzato il parco rotabile con mezzi idonei al trasporto veloce di passeggeri, al trasporto in ambito regionale, alla movimentazione delle merci aumentando così la capacità di carico e la velocità commerciale dei relativi convogli;

impegna il Governo

a prevedere un Piano per il rinnovo del parco rotabile ferroviario che sostenga ed incentivi l'adeguamento dei mezzi ferroviari alle nuove esigenze di trasporto e di sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione Europea.
9/1984/8. Malgieri, Mazzocchi.

La Camera,
premesso che:
il comma 4 dell'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale dirigenza area 1, sottoscritto il 20 febbraio 2001, prevede che la retribuzione individuale di anzianità (RIA) interamente maturata sul piano giuridico ed economico faccia parte della struttura retributiva del personale da inquadrare nell'area dirigenziale;
il citato comma dovrebbe comportare la non disparità di trattamento all'interno della categoria;
oggi esistono invece significative differenziazioni in rapporto alle diverse date con cui alcuni dirigenti sono stati inquadrati nel ruolo;
la RIA non viene percepita in uguale misura da tutti i dirigenti per i servizi ispettivi tecnici, poiché coloro che sono stati inquadrati tra il 1 gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1994 percepiscono soltanto il 50 per cento della RIA sulla base di una normativa ormai superata;

impegna il Governo

a rideterminare, nel più breve tempo possibile, la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi Tecnici, inquadrati nel ruolo unico, tra il 1o gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1994.
9/1984/9. Fasano, Angela Napoli, Butti.

La Camera
premesso che:
in Italia il sistema universitario risulta caratterizzato della difficoltà di cambiare per adeguarsi alle nuove esigenze della società, rischiando di essere continuamente in ritardo rispetto ad un sistema economico che si muove con una velocità crescente in termini di innovazione tecnologica, di globalizzazione produttiva e - soprattutto - di nuove professionalità, mentre la logica operativa dovrebbe essere quella di giocare d'anticipo;


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l'università deve diventare l'elemento centrale ai fini di valorizzare la competitività di tutto il territorio, anche di quelle parti al di fuiori dei grandi centri, non dimenticando che i veri protagonisti del sistema-università devono continuare ad essere gli studenti;
ci sono realtà universitarie, anche periferiche o situate nell'hinterland dei grandi centri che si caratterizzano per la vivacità operativa, alle quali si deve prestare una particolare attenzione;

impegna il Governo

a prevedere adeguati finanziamenti per le sedi distaccate dei grandi poli universitari ed in particolare per quella dell'Università di Roma Tor Vergata, nel comune di Colleferro, dove sono stati attivati corsi di Ingegneria Meccanica ed Elettromeccanica, di Ingegneria Ambientale e di Ingegneria Aerospaziale.
9/1984/10. Santori.

La Camera
premesso che:
le aziende commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio, ivi compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti possono usufruire della Cassa integrazione guadagni straordinaria e dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2001;
a seguito della crisi internazionale in atto nel settore turistico, si rende indispensabile prorogare tali interventi ed estenderli anche alle agenzie di viaggio con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;
valutata la necessità di evitare che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, settori significativi dell'economia nazionale restino privi di interventi di sostegno in caso di crisi aziendale

impegna il Governo

a prorogare fino al 31 dicembre 2002 la Cassa integrazione guadagni straordinaria e l'indennità di mobilità per le aziende di cui in premessa nonché a prevedere misure finalizzate al sostegno delle imprese del settore turistico colpite dalla crisi connessa alla situazione internazionale.
9/1984/11. Campa

La Camera,
premesso che vi è un grande carico di traffico soprattutto pesante, che grava sulla strada statale n. 16 «Adriatica», anche a causa delle strozzature presenti, in particolare in corrispondenza dell'abitato di San Benedetto del Tronto, porta d'ingresso sud delle Marche;
quanto sopra è confermato dallo studio sulle criticità del sistema viario nazionale realizzato a cura della Società italiana infrastrutture viarie, nel quale, in particolare, per la strada statale «Adriatica», si evidenzia la necessità di intervenire su scala locale negli attraversamenti urbani;
la strada è sorgente di inquinamento acustico ed atmosferico che disturba fortemente l'abitato in prossimità della statale;
l'elevato tasso di incidentalità riscontrato, che nei tratti urbani interessa prevalentemente le utenze deboli (ciclisti e pedoni), contribuisce all'aumento del tasso di mortalità;
la Regione Marche ha emesso un bando di gara a procedura aperta per la progettazione preliminare e studio di prefattibilità ambientale della variante alla strada statale n. 16 «Adriatica» nel tratto Pedaso-Porto d'Ascoli, stanziando la copertura delle spese tecniche per un importo di 721 milioni a tale fine;

impegna il Governo

a finanziare l'ampliamento e l'ammodernamento della strada statale adriatica,


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con particolare riferimento alla realizzazione della circonvallazione della città di San Benedetto del Tronto.
9/1984/12. Scaltritti

La Camera,
in considerazione dei livelli di competitività che hanno assunto le compagnie marittime nel nostro Paese, dovuto anche al notevole incremento di investimenti finanziari negli ultimi anni che ha portato ad un aumento occupazionale in diverse aree dell'Italia;
rilevato che le intenzioni dell'esecutivo sono di sostenere il comparto sotto il profilo di agevolazioni contributive a favore delle imprese armatrici e delle compagnie marittime, per la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti e in prospettiva a breve termine futuri, come il disegno di legge della manovra finanziaria evidenzia;
visto che il livello della pressione fiscale per il settore, nonostante le apprezzabili intenzioni del Governo di contenere le misure fiscali, continua ad essere elevato a differenza di altri Paesi europei, i quali favoriscono e incoraggiano l'ingresso di capitali stranieri abbattendo il carico fiscale;
considerato infine, che uno dei punti cardine della politica economica del Governo è quello del rilancio delle infrastrutture anche costiere che permettano alle compagnie marittime e armatoriali di potenziare le proprie flotte organizzandosi meglio sul territorio italiano al fine di rilanciare gli investimenti e favorendo anche il ritorno dei capitali esteri in Italia, scoraggiati e mai attratti dalla politica economica e fiscale dei Governi di Centro-Sinistra nel recente periodo passato;

impegna il Governo

a sostenere ulteriormente il settore delle compagnie marittime e armatoriali favorendole, con l'introduzione per il comparto, di un sistema di tassazione forfettaria (tonnage tax) basato sul tonnellaggio per ogni nave, al fine della salvaguardia e del potenziamento dei livelli di competitività e di occupazione nel nostro Paese.
9/1984/13. Landi di Chiavenna, Biondi.

La Camera
premesso che:
nell'ambito della legge Obiettivo è stato previsto il finanziamento della bretella autostradale Cisterna-Valmontone, opera per la quale non è stato redatto ancora il progetto preliminare;
nel piano strategico delle infrastrutture della regione Lazio non si fa invece menzione della infrastruttura viaria Atina-Isernia, unanimemente giudicata di fondamentale importanza per lo sviluppo delle aree interne nella provincia di Frosinone, di completamento e di collegamento viario di rilevanza nazionale (la Dorsale Appenninica), progettata a livello esecutivo-cantierabile ed in parte già finanziata con la legge finanziaria 2001;
è progettato a livello esecutivo-cantierabile il potenziamento della strada Latina-Frosinone, sulla quale in passato la regione ha destinato consistenti finanziamenti e che favorirebbe, in maniera più efficace e veloce, il collegamento dell'intera provincia di Latina con l'autostrada senza ledere gli interessi della provincia di Frosinone, anzi favorendone un migliore conseguimento;

impegna il Governo

ad inserire in tempi rapidi nella legge obiettivo il collegamento Atina-Isernia e a prevedere nell'immediato futuro l'eventuale stanziamento di risorse necessario al completamento del progetto di potenziamento del collegamento Latina-Frosinone.
9/1984/14. Tanzilli, Perlini.


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La Camera,
considerata la grave situazione di crisi economica in cui versa il territorio della provincia di Vibo Valentia, che gli indicatori più significativi collocano all'ultimo posto tra le 103 province italiane per disoccupazione, situazioni di ritardi di sviluppo e depressione economica, carenze infrastrutturali, sussistenza di forti processi di deindustrializzazione, presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico e ambientale e di mancata valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
considerato che sono state avviate le procedure per il riconoscimento dell'area interessata come area di crisi ai fini della realizzazione di misure urgenti a sostegno dell'occupazione e per l'utilizzo degli istituti di programmazione negoziata;

impegna il Governo

ad avviare urgenti interventi strutturali e infrastrutturali per fronteggiare lo stato di crisi in cui versa la provincia di Vibo Valentia e favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.
9/1984/15. Ranieli.

La Camera,
visti i recenti accordi di programma quadro per le infrastrutture stipulati tra le amministrazioni dello Stato e la regione Sicilia;
considerato che oggetto di tali accordi sono i programmi di intervento finalizzati al riequilibrio territoriale della regione siciliana, con particolare riferimento alle aree interne più svantaggiate, e all'accrescimento della competitività del sistema produttivo regionale;
premesso che negli accordi di programma quadro della Sicilia sono stati individuati gli interventi riguardanti la rete ferroviaria, la rete stradale, i porti marittimi e gli interporti, gli aeroporti;

impegna il Governo

a destinare, nell'ambito degli interventi previsti per la provincia di Messina dall'accordo di programma quadro per il trasporto ferroviario, risorse finanziare per il potenziamento e l'attrezzaggio tecnologico della metro-ferro-tramvia Messina-Giampilieri;
a destinare, nell'ambito degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro per il potenziamento delle infrastrutture portuali nella regione siciliana, risorse finanziare per la realizzazione di opere di viabilità connesse ai lavori di costruzione di un approdo alternativo per navi traghetto.
9/1984/16. D'Alia.

La Camera,
considerato che:
il servizio sociale internazionale ha quale sua missione istituzionale il coordinamento degli interventi di servizio sociale in paesi diversi per la soluzione di problemi socio-giuridici di individui o gruppi che a seguito di una migrazione volontaria in forzata richiedono un intervento sociale nel paese di soggiorno in più paesi;
valutato il carattere estremamente meritorio e professionale dall'attività svolta dal Servizio sociale internazionale - sezione italiana che è operante dal 1932 e che tratta annualmente più di 4000 casi, fornendo una consulenza professionale gratuita specialistica nel campo dei servizi sociali;
considerato che degli organi statutari del Servizio sociale internazionale - sezione italiana fanno parte rappresentanti del ministero degli affari esteri, del ministero dell'interno, del ministero del tesoro e della programmazione economica;
considerato che il Servizio sociale internazionale gode dello status di osservo presso il Consiglio di Europa e presso vari organismi delle Nazioni unite (ECOSOC, UNICEF, UNHCR, UNESCO),


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impegna il Governo

a individuare nuovi ed ulteriori referenti istituzionali del Servizio sociale internazionale, quali ad esempio il ministero della giustizia e il dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della complessità delle competenze del servizio sociale internazionale - Sezione italiana, discendente dal complicarsi crescente dei rapporti internazionali determinato sia dalla globalizzazione che dalle spinte localistiche che in tale ambito si manifestano.
a reperire modalità alternative di finanziamento per le spese correnti del Servizio sociale internazionale - sezione italiana tenendo conto dell'insostituibile ruolo che il servizio sociale internazionale - sezione italiana ha fin qui svolti e deve continuare a svolgere.
9/1984/17. Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello, Dorina Bianchi, Giovanni Bianchi.

La Camera,
premesso che:
il commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Calabria, ha chiesto l'erogazione delle somme per il servizio di depurazione che l'amministrazione in ottemperanza al decreto-legge n. 79 del 1995 convertito nella legge n. 172 del 1905, avrebbe dovuto riscuote per gli anni 1996-1997-1998-1999, potrebbe originare un gravissimo allarme sociale;
molti sindaci manifestano difficoltà e disagio nell'applicazione ditale normativa;
la situazione è insostenibile data la nota difficoltà di approvvigionamento idrico della città di Reggio Calabria e la carente qualità dell'acqua che portano i cittadini a ritenere già esoso il corrispettivo pagato attualmente indipendentemente dagli ulteriori servizi del ciclo integrato;
la richiesta della tariffa per l'anno 2000, ha già provocato un grave malcontento nella popolazione che la percepisce non già come corrispettivo ad un servizio reso ma come tributo esoso ed ingiusto, tant'è che l'Amministrazione scrivente è già destinataria di un numeroso consistente di ricorsi avverso le cartelle di pagamento per l'anno 2009,

impegna il Governo

ad intervenire tramite i doveri provvedimenti, quali la sospensione dei pagamenti, che consentano al comune di Reggio Calabria di gestire l'emergenza.
9/1984/18. Minniti, Meduri.

La Camera,
premesso che:
su indicazione dei consigli dei ministri e delle finanze europei, la Commissione Europea ha dichiarato che, nell'ambito della Sesta direttiva europea sull'IVA, in programma a partire dal 2001, verrà esaminata con attenzione la richiesta dei governi europei e delle categorie produttive interessate ad eliminare la penalizzante discriminazione che vede i prodotti videografici subire una aliquota IVA che in Italia raggiunge il 20 per cento, quando altri prodotti culturali quali libri, giornali, cinema e pay-tv godono giustamente di aliquote ridotte al 4 e al 10 per cento;
il Commissario europeo Bolkestein ha, a questo proposito, dichiarato che è probabile un allargamento dei prodotti inseriti nell'annesso H, allegato alla sesta direttiva europea sull'IVA, che comprende tutti i prodotti e servizi che godono di una aliquota agevolata del 4 per cento;
in Italia l'aliquota IVA sui prodotti videografici raggiunge il livello record del 20 per cento, che ha pochi eguali in Europa. In Inghilterra, Spagna e Germania l'aliquota applicata su tali prodotti si attesta sul 17 per cento. Con una imposizione del 20 per cento i prodotti videografici vengono di fatto equiparati ai beni


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di lusso, mentre appare evidente che videocassette e DVD rappresentano il massimo strumento divulgativo della cultura cinematografica soprattutto in un mercato come quello giovanile, che non dispone di norma, di significative ed autonome risorse economiche, penalizzando inoltre il comparto industriale dell'homevideo. L'elevata pressione fiscale alimenta, inoltre, il mercato della contraffazione che causa un grave danno per il gettito fiscale italiano;

impegna il Governo:

a ridurre, nell'attesa di una armonizzazione fiscale europea in tale settore, l'aliquota IVA sui prodotti videografici alla fascia più bassa consentita dall'attuale legislazione nazionale ed europea; a compiere tutte le azioni utili nelle sedi istituzionali europee, al fine di accelerare il processo di revisione dell'attuale normativa comunitaria in materia di IVA sui prodotti videografici; ad adeguare tempestivamente alla fascia più bassa l'aliquota IVA sui prodotti videografici, se e quando la normativa lo consentirà.
9/1984/19. Giulietti, Grignaffini, Chiaromonte.

La Camera,
considerato che,
la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha espresso profondo rammarico rispetto alcune iniziative legislative e regolamentari del Governo, di singoli ministeri e del Parlamento che appaiono lesive delle competenze regionali così come determinate dalla legge Costituzionale n. 3/01;
trattasi di atti che rischiano di pregiudicare nei fatti il ruolo della Cabina di Regia;

impegna il Governo

a sospendere tutte le attività normative di propria iniziativa invasive delle competenze regionali (si segnalano a mero titolo esemplificativo i seguenti settori: Attività Produttive, Agricoltura, Fondazioni, Sanità, Affari Sociali, Scuola, Formazione, Turismo, Sport, Lavori Pubblici);
a concordare la durata dell'attività della Cabina di Regia nell'arco di tre mesi;
a prevedere, entro l'arco di attività della Cabina, il trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle competenze previste dalla Costituzione;
a sostenere in sede parlamentare tali linee di azione.
9/1984/20. Montecchi, Roberto Barbieri, Chiti, Violante.

La Camera,
premesso che:
nei confronti degli amministratori locali che hanno provveduto alle assunzioni previste dall'articolo 8, comma IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1987, ancorché non ricorressero i presupposti di necessità ed urgenza richiesti dalla normativa medesima, si applica il combinato disposto degli articoli 26 della legge n. 56 del 1987 (nella parte in cui prevede che «i datori di lavoro che non assumono per il tramite degli uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa di lire cinquecentomila a tre milioni per ogni lavoratore interessato») e 6 della legge n. 689 del 1981 (nella parte in cui dispone che ...«se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questa dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione»);


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considerato che:
alla luce dei principi recentemente introdotti n materia di mercato del lavoro, anche pubblico si impongono maggiore flessibilità e mobilità dei lavoratori dipendenti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative ad una modifica legislativa che, investendo la disciplina nella sua complessità possa comportare quale effetto ulteriore un contemperamento degli effetti pregiudizievoli subendi dall'amministratore locale condannato per aver attivato la procedura di assunzione prevista e regolata dall'articolo 8 comma IV D.P.C.M. 27 dicembre 1988, ancorché non ricorressero le condizioni di necessità ed urgenza prescritte dalla medesima norma;
ad approntare una trasformazione del dettato regolamentare proprio alla luce dei nuovi principi che impongono maggiore flessibilità, mobilità e determinatezza nel rapporto di lavoro con le pubblica amministrazioni, sostanzialmente prescrivendo una procedura più semplice, celere e meno burocratizzata per l'assunzione diretta dei lavoratori per ragioni di necessità ed urgenza;
a prescrivere una sanzione che afferisca specificamente alla fattispecie anzidetta, al fine di evitare l'applicazione di una norma, quale prevista dall'articolo 26 della legge n. 56 del 1987, senz'altro generica ed in ogni caso immaginata, in via aprioristica, per il mercato del lavoro privato;
ad adottare le opportune iniziative volte alla modifica legislativa del vigente combinato disposto di cui all'articolo 26 della legge n. 56 del 1987 e articolo 6 della legge n. 689 del 1981, prescrivendo la responsabilità solidale in proprio degli amministratori locali nella sola ipotesi in cui le assunzioni effettuate in violazione delle norme generali in materia, nonché del succitato articolo 8, comma IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 abbiano prodotto quale effetto ulteriore: 1) la condanna degli stessi amministratori per una fattispecie di reato tipicamente prevista per tali categorie; 2) nel contempo l'accertamento di un danno erariale da parte della competente magistratura contabile, al cui risarcimento l'amministratore sia stato condannato;
a predisporre in ogni caso, anche e soprattutto alla luce dei principi ispiratori le suddette modificazioni normative, una sanatoria in ordine a tutte le sanzioni già comminate, determinando il quantum da liquidare in una somma pari ad un quinto della sanzione imposta.
9/1984/21. Dell'Anna, Antonio Barbieri.

La Camera,
premesso che:
per ampliare l'offerta di beni culturali il ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, dopo l'espletamento di regolari concorsi ha stipulato rapporti di lavoro a tempo determinato per un numero di 2500 unità (lavoratori cosiddetti giubilari e assistenti tecnici museali);
la maggior parte di questi lavoratori precari avevano cominciato a lavorare per il ministero dei beni culturali molti anni prima, con contratti trimestrali che, allora, risultavano necessari per permettere al personale di ruolo di andare in ferie, ma che sono stati loro rinnovati più volte per le necessità del settore;
il ministero ha potuto definire, a livello nazionale un piano di aperture straordinarie giornaliere con orari prolungati per tutti i musei, le gallerie, le aree archeologiche gli archivi e le biblioteche


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grazie all'impiego, in misura del 70 per cento, del personale precario in oggetto;
in tanti anni di lavoro questi lavoratori hanno accumulato professionalità e competenze, assicurando una prestazione professionale di livello qualitativamente alto;
la maggior parte dei precari sono tali da molti anni con il risultato di aver raggiunto una età difficilmente collocabile sul mercato lavorativo e, inoltre, questi lavoratori sono rimasti tagliati fuori dal collocamento con la conseguenza che risulta loro preclusa anche questa possibilità;
nell'ultimo biennio si è riscontrato un incremento del 10 per cento dei visitatori con una conseguente ricaduta positiva in termini economici tale che l'incremento degli introiti registrati dal ministero per i beni e le attività culturali ha visto una continua crescita, che è passata dai 109 miliardi del 1997 ai 126 mila miliardi del 1998, ai 130 miliardi del 1999 e ha superato i 150 miliardi nel corso del 2000;
nel disegno di legge finanziaria 2002, nello stato di previsione ministero per i beni e le attività culturali, sono stati stanziati, per la stabilizzazione del 1.475 giubilari e degli 809 assistenti tecnici museali, 79 miliardi che risultano insufficienti a garantire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e conseguentemente ad ampliare e rendere permanente l'apertura quotidiana prolungata dei musei, gallerie, aree archeologiche, archivi e biblioteche;
durante la discussione al Senato è stato introdotto nel testo della legge finanziaria un articolo, ora diventato articolo 27 relativo alla possibilità, per il ministero dei beni culturali, di avvalersi del personale suddetto fino al 31 dicembre 2004, per la progressiva immissione del personale stesso nei ruoli organici del ministero;

impegna il Governo:

a procedere, entro l'anno 2002, alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, senza la previsione di meccanismi concorsuali ma tenendo conto dell'anzianità di servizio degli interessati.
9/1984/22. Titti De Simone.

La Camera,
premesso che:
la Calabria continua a costituire ancora oggi, nonostante alcuni progressi, una delle preoccupazioni più forti dell'intero Paese a causa di una disoccupazione ancora elevata, causata molto presumibilmente dal fatto che non sempre si è stati in condizioni di intercettare le occasioni di sviluppo;
all'interno di quest'importantissima area territoriale un ruolo specifico è stato assunto dalla Piana di Gioia Tauro dotata di un porto, che se utilizzato al meglio, potrebbe divenire sicuro punto di riferimento commerciale internazionale precostituendo pertanto occasioni per il rilancio dello sviluppo e dell'occupazione;
la più idonea utilizzazione di un porto nasce però dalla presenza di idonee infrastrutture di cui il porto di Gioia Tauro è carente dall'istituzione della zona franca,

impegna il Governo:

ad inserire le opere infrastrutturali necessarie nel porto di Gioia Tauro, tra le priorità assolute della propria programmazione, ed a provvedere, altresì, all'istituzione della zona franca legata al porto stesso.
9/1984/23. Angela Napoli.


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La Camera,
premesso che:
con un emendamento del Governo (che recepiva analoghi emendamenti parlamentari) alla Tabella C della legge finanziaria per l'anno 2000, venne disposto un incremento di lire 200 milioni per l'anno 2000, dei contributi agli Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del ministero degli affari esteri, finalizzato a sostenere e ad assicurare la partecipazione dell'Italia in seno all'Atlantic Treaty Association (A.T.A.) e lo svolgimento dei nuovi impegni derivanti dalla recente Vice Presidenza;
il permanere di tale esigenza anche per l'anno 2001 e per i successivi, determinò un analogo emendamento dei relatori al disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2000, con il quale venne ribadito l'incremento di lire 200 milioni annui per tutto il triennio 2001-2003;
tale ultimo emendamento, benché correttamente formulato con riferimento alla legge n. 948 del 1982 ed alla U.P.B. 2.1.2.2 del ministero degli affari esteri (enti a carattere internazionalistico), conteneva tuttavia un errore di indicazione dei capitolo di bilancio interno alla U.P.B., riportando il riferimento al capitolo 1162 (contributi straordinari ex articolo 2 legge n. 948 del 1982, per singole manifestazioni, convegni, pubblicazioni) in luogo del capitolo 1161 (contributi ordinari ex articolo 1 legge n. 948 del 1982);
tale errata indicazione del capitolo pare impedire la destinazione e quindi aggravare le procedure per la prevista erogazione, non ancora avvenuta, delle risorse stanziate a favore ed a sostegno delle iniziative correlate alla Vice Presidenza italiana dell'A.T.A.,

impegna il Governo

ad adottare i necessari provvedimenti volti a sostenere ed assicurare la partecipazione dell'Italia in seno all'Atlantic Treaty Association (A.T.A.) e la svolgimento dei nuovi impegni derivanti dalla Vice Presidenza garantendo l'erogazione delle necessarie risorse appositamente stanziate secondo l'originaria volontà del legislatore.
9/1984/24. Rocchi.

La Camera,
considerato che:
l'articolo 26, nel dettare una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, dispone la separazione della proprietà di reti e impianti (esclusivamente riservata agli enti locali) dalla gestione ed erogazione del servizio per il quale è di norma previsto l'affidamento attraverso gare pubbliche;
considerato che i trasporti a fune turistici, assoggettati a regolamentazione amministrativa, non rivestono tuttavia utilità sociale diretta per le comunità locali in cui operano e non ne soddisfano necessità primarie di sviluppo economico e civile, ma sono rivolti a una utenza esterna alla comunità interessata qual è quella degli sciatori richiamati dalla presenza di infrastrutture costituite da impianti di risalita, piste da discesa, innevamento programmato;
il trasporto a fune turistico non assolve a funzioni di trasporto pubblico locale (cosiddetto trasporto di linea), ma è orientato a una clientela turistica, è già aperto alla concorrenza nel mercato sia in ambito nazionale che internazionale ed è contemplato fra le attività turistiche di cui alla legge 31 marzo 2001 n. 135,

impegna il Governo

a tener conto delle ragioni di specificità del comparto del trasporto a fune non di linea per finalità turistiche che ne giustificano la sua esclusione dalle regole dettate per la nuova disciplina per i servizi pubblici locali e il mantenimento delle attuali normative di affidamento e di gestione.
9/1984/25. Bressa, Olivieri Collè.


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La Camera,
valutato favorevolmente lo stanziamento di nuove risorse destinate, tra l'altro, ad un indispensabile intervento di manutenzione straordinaria nel campo della bonifica e dell'irrigazione ed ad un programma di opere irrigue a rilevanza nazionale, con particolare riferimento alle regioni colpite da siccità;
tenuto conto che:
la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere dei grandi complessi irrigui nazionali riveste importanza strategica nella difesa dell'assetto idrologico del territorio italiano, anche ai fini di un incremento delle risorse idriche destinate ad usi agricoli;
in alcune zone del Paese il problema della scarsità delle risorse idriche condiziona e penalizza la quotidianità dei cittadini costretti, ormai non più soltanto nei mesi estivi, a sopportare gravi disagi;
la precedente legge finanziaria, legge n. 388 del 2000, all'articolo 141, comma 1 aveva destinato 46 miliardi per assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni;
tale intervento, voluto da tutte le forze politiche, doveva costituire solo un primo passo per una ampia azione di ristrutturazione del patrimonio idrico nazionale;

impegna il Governo:

a porre prioritaria attenzione, nell'individuare le zone nelle quali intervenire con assoluta urgenza, al Mezzogiorno, alle isole ed alla Sardegna in particolare;
a rilanciare finanziariamente i progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche, stanziando risorse aggiuntive rispetto a quelle già assegnate dall'articolo 141, comma 1, della legge n. 388 del 2000 a favore ditali interventi, rafforzando così l'azione della ristrutturazione del patrimonio idrico nazionale anche per l'anno 2004 e successivi.
9/1984/26. Cuccu.

La Camera,
premesso che:
le prestazioni medico-veterinarie sono soggette ad I.V.A. al 20 per cento;
le suddette prestazioni si rivolgono agli animali che andrebbero intesi come soggetti portatori di diritti individuali, ragione per la quale le prestazioni mediche destinate agli esseri umani sono esenti da I.V.A.;
la grave crisi che sta attraversando la zootecnia italiana avrebbe sicuramente qualche beneficio in termine di diminuzione dei costi, basti ricordare l'epidemia di B.S.E., la querelle sulle quote latte, ecc..;
da anni le associazioni animaliste chiedono una sensibile diminuzione dell'I.V.A. per ridurre i costi per gli animali da compagnia, anche come mezzo per ridurre il randagismo e migliorare il benessere animale;
in Europa l'aliquota applicata sulle prestazioni medico-veterinarie è estremamente variabile; a titolo di esempio si ricordano: Germania 16 per cento, Grecia 8 per cento, Irlanda 12,5 per cento, Spagna 7 per cento, Svizzera 7,6 per cento;
la XII Commissione della Camera ha approvato alla unanimità l'emendamento «Mancuso 40.221» che prevede la riduzione dell'I.V.A. sulle prestazioni medico-veterinarie dal 20 al 10 per cento;

impegnano il Governo

ad attivarsi presso i competenti organismi comunitari europei al fine di ottenere


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la diminuzione dell'I.V.A. sulle prestazioni medico-veterinarie dal 20 al 10 per cento.
9/1984/27. Gianni Mancuso, Delmastro delle Vedove, Ghiglia.

La Camera,
premesso che:
la regione Abruzzo negli ultimi due anni ha registrato risultati economici che, se confrontati con quelli delle altre regioni italiane, indicano un generale rallentamento delle attività legate alle costruzioni, al commercio e all'industria. Gli indicatori ci dicono che, nel corso del secondo trimestre del 2001, la situazione economica è peggiorata. È aumentata, infatti, la disoccupazione e, sempre più diffusamente, si ricorre alla cassa integrazione, spia evidente del rallentamento economico di tutto il sistema produttivo regionale;
si registrano, specie nelle sue aree interne, accentuati fenomeni di spopolamento causati da scarsità di lavoro per i giovani e crescente mancanza di servizi per gli anziani; tali dinamiche, se non efficacemente contrastate, potrebbero allargare ancora di più la forbice del dualismo costa-interno con inevitabili processi a catena che penalizzerebbero ulteriormente le dinamiche produttive regionali;
si accentua in tutto il territorio la marginalità delle aree interne dovuta essenzialmente alla rarefazione del sistema produttivo che provoca rilevanti riduzioni del reddito pro-capite e danni conseguenti a tutta l'economia locale;
il suo sistema infrastrutturale e produttivo tende sempre più a svilupparsi a scapito delle aree interne ancora poco accessibili alle direttrici dello sviluppo nazionale ed europeo;

impegna il Governo

a incrementare le risorse finanziarie destinate all'occupazione giovanile, alla formazione professionale e alle agevolazioni per favorire il sistema delle imprese e per promuovere nuovi insediamenti produttivi;
a destinare ulteriori stanziamenti per le infrastrutture al fine di migliorare il settore della mobilità, sia ferroviaria sia stradale, sviluppando la rete dei collegamenti tra fascia costiera e le zone interne e tra queste e le più importanti arterie stradali e autostradali della regione e le dorsali adriatiche e tirreniche;
a rifinanziare le leggi per l'imprenditorialità giovanile e femminile ed aumentare il prestito d'onore a 100 milioni di lire in favore di quei giovani imprenditori che vogliono avviare nuove attività produttive o progetti originali nei settori dell'agricoltura, del commercio, del turismo;
a destinare ulteriori finanziamenti per la salvaguardia e per il presidio delle zone montane, per la creazione di nuove opportunità di lavoro legate al turismo nei parchi regionali e per una più efficace difesa dell'ambiente soprattutto dai pericoli di incendi dolosi;
ad avviare, infine, una defiscalizzazione completa per un periodo compreso dai 3 ai 5 anni per attività intraprese dai giovani nei settori ecocompatibili nel territorio compreso nei parchi regionali;
a prevedere forme di riduzione dell'Irpef nei comuni montani con bassa popolazione.
9/1984/28. (nuova formulazione) . Naro, De Laurentiis, Volontè, Di Giandomenico, Tanzilli, Castellani.

La Camera,
considerato che:
una quota del fondo speciale, di cui all'articolo 36, al comma 2, alla allegata tabella B, al voce ministero dell'economia e delle finanze, risulta genericamente destinata «alla tecnologia dell'informazione nell'organizzazione della pubblica amministrazione»;


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con l'anno 2002 dovrà essere rifinanziata la Convenzione per la gestione del sistema informativo del MIUR;

impegna il Governo

ad operare affinché il suddetto programma di intervento possa essere ulteriormente sviluppato evitando pericolosi periodi di vacanza contrattuale.
9/1984/29. Grignaffini, Magnolfi, Tocci, Martella, Filippeschi.

La Camera,
premesso che:
il Governo ha annunciato nel Documento di programmazione economica e finanziaria l'adozione di una politica finalizzata a ridurre nel quadriennio 2002-2006 la pressione fiscale sulle persone fisiche e sulle imprese, intervenendo sulla riduzione delle aliquote e introducendo una proficua semplificazione degli oneri di carattere tributario;
una particolare attenzione è dedicata al sostegno dei nuclei familiari, soprattutto quelli appartenenti alle fasce più deboli, al fine di ridurre il numero di cittadini alle soglie della povertà;
sono state adottate misure dì riduzione della pressione fiscale a favore dei nuclei familiari a reddito basso, mediante l'introduzione di aumenti di detrazioni per figli a carico spettanti in rapporto al reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei figli;
considerato che:
nell'identificazione delle fasce deboli della popolazione si devono correlare necessariamente i limiti reddituali di accesso alle agevolazioni con il diverso tenore di vita esistente nelle regioni del Nord, rispetto a quelle del Sud del Paese;
infatti, a parità di reddito complessivo, una famiglia residente nelle regioni settentrionali spende mediamente all'anno circa due milioni lire per il riscaldamento;

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di misure fiscali per agevolare le fasce meno abbienti ad utilizzare nell'individuazione dei limiti reddituali degli aventi diritto criteri correlati al tenore di vita;
ad introdurre il fattore «costo della vita» nella determinazione dell'indicatore socio economico per l'accesso ai servizi sociali agevolati.
9/1984/30. Sergio Rossi.

La Camera,
premesso che:
nell'inverno 2005 si svolgeranno a Bormio i mondiali di sci, tale evento attirerà l'interesse di tutto il mondo sportivo e rappresenterà una straordinaria occasione per promuovere il territorio alpino lombardo;
l'emergenza da risolvere, come più volte segnalato da enti locali e regione Lombardia è rappresentato dalla viabilità - l'attuale dotazione di infrastrutture viarie è assolutamente non idonea ad affrontare i volumi di traffico sempre più elevati e sicuramente collasserà in occasione di un evento sportivo di tale portata;
la regione Lombardia ha già assegnato le progettazioni esecutive della nuova viabilità in provincia di Sondrio (strada statale 36 - strada statale 38) e a valere sui fondi della legge n. 102/90 ha già stanziato una parte delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle opere;

impegna il Governo

a reperire le relative risorse finanziarie al fine di consentire alla regione Lombardia e alla provincia di Sondrio di dotarsi di tutte le infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei mondiali di sci 2005, garantendo nel contempo un corretto sviluppo ed un'efficace promozione del territorio alpino interessato.
9/1984/31. Parolo, Cè, Caparini.


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La Camera,
considerata l'esigenza di ammodernare e potenziare la rete ferroviaria siciliana,

impegna il Governo

a stanziare le risorse finanziarie necessarie al fine predetto, dando priorità al finanziamento del completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Messina-Palermo.
9/1984/32. Germanà.

La Camera,
considerato che appare indifferibile l'obiettivo di trovare una definitiva soluzione al problema della messa in sicurezza delle scorie e dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai siti di Trino Vercellese, Saluggia e Bosco Marengo;

impegna il Governo

ad adottare, sentiti eventualmente le regioni e gli enti locali interessati, un provvedimento diretto ad individuare la localizzazione di un sito nazionale di smaltimento delle scorie radioattive, nonché le modalità di decommissioning dei rifiuti e delle scorie radioattive.
9/1984/33. Stradella, Lupi, Paolo Russo, Rosso, Zanetta, Galli Daniele, Campa, Alfredo Vito, Osvaldo Napoli, Patria.

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000 riconosce di fatto la necessità di avvalersi della professionalità economica-finanziaria nell'attività di governo, prevedendo nella carriera prefettizia anche i laureati in discipline ad indirizzo economico;
ad oggi i ruoli ricoperti per la carriera prefettizia vengono espletati anche dai funzionari laureati in discipline economiche definiti amministrativo-contabili (ex carriera di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982);
il personale impiegato nella ex-carriera di ragioneria ha di fatto sempre svolto attività rilevanti in materie complesse;
malgrado la complementarità delle funzioni, l'equiparazione tra i laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio non si è mai concretizzata, poiché ad oggi non è stato ancora riconosciuto lo stesso trattamento normativo ed economico al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982;
tenendo altresì conto che detto personale, ad oggi, vedendo persistere la illegittima disparità normativa ed economica, non avrebbe più quei giusti stimoli a proseguire la propria attività nel bene comune per la crescita della nostra Nazione;
considerando infine, che nell'ambito del contenimento della spesa pubblica che il Governo ha inteso perseguire, l'auspicabile equiparazione non comporterebbe alcun onere aggiuntivo, poiché già previsto dagli stanziamenti di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 11 della legge finanziaria in corso di approvazione;

impegna il Governo

ad individuare i giusti percorsi normativi per giungere entro il 30 giugno 2002 ai legittimo riconoscimento all'inquadramento del personale già assunto ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, così da eliminare quella disparità che ad oggi impedisce l'accesso alla carriera prefettizia ai laureati in discipline economiche, dando cosi concreta attuazione al decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000.
9/1984/34. Blasi.


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La Camera,
rilevato che:
la «variante alla strada statale n. 80», denominata superstrada Teramo/Mare, in corso di costruzione, costituisce il naturale completamento del collegamento autostradale Roma-Adriatico;
questo asse viario ha una straordinaria e strategica valenza rispetto al sistema logistico nazionale, in quanto consente il collegamento del tirreno con l'autostrada «A/14» e quindi con le direttrici nazionali di grande viabilità Nord/Sud e Est/Ovest;
valutata l'esigenza di completare un'opera che consenta, anche, di superare l'attuale situazione di estrema pericolosità della strada statale n. 80 caratterizzata da condizioni di elevato traffico e da un numero preoccupante di incidenti;
accertata l'esistenza di uno studio preliminare sulla fattibilità dell'intervento;

impegna il Governo:

ad inserire nel programma delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo economico e sociale del Paese il finanziamento del 4o lotto della «Variante alla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia (tratto Teramo-innesto A/14) del costo presunto di 30 miliardi di lire.
9/1984/35. Lolli, Crisci, Cialente, Borrelli, Mariotti, Coluccini.

La Camera,
rilevato che:
la strada statale n. 650 Trignina collega il Corridoio tirrenico a quello adriatico nel punto in cui l'Appennino ha la minima altitudine rispetto alle altre trasversali ed interessa i territori di tre regioni: basso Lazio, Abruzzo e Molise;
questa arteria ha una straordinaria valenza rispetto al sistema logistico nazionale, perché collega il Porto di Gaeta, le zone industriali di Cassino, Venafro e Pozzillo con l'autoporto di San Salvo, la sua zona industriale ed il porto di Vasto e gran parte del traffico commerciale proveniente dalla Campania e dal porto di Napoli destinato al nord-adriatico si riversa su questa strada;
messe in evidenza le precarie condizioni di sicurezza di questo asse viario ed i frequenti incidenti gravi e mortali che quotidianamente vi si verificano;
valutata l'importanza strategica di questa trasversale rispetto al sistema logistico-stradale dell'Italia;

impegna il Governo

ad inserire la strada statale n. 650 Trignina, ed in particolare il suo potenziamento e la messa in sicurezza, nel programma delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo economico e sociale del Paese.
9/1984/36. Mariotti, Borrelli, Crisci, Cialente, Lolli.

La Camera,
considerato che:
è stata da tempo predisposta la progettazione definitiva della «Variante di Roseto alla strada statale n. 16»;
nell'ultimo ventennio la città turistica di Roseto degli Abruzzi è stata martoriata dal traffico pesante e veicolare che ha fortemente penalizzato la qualità della vita dei residenti e dei villeggianti, ha provocato numerosi incidenti stradali anche mortali ed ha messo in pericolo la salute stessa degli abitanti a causa di un accertato inquinamento da polveri e rumori;
valutata l'importanza e la fondatezza delle ripetute manifestazioni di protesta di associazioni e cittadini che hanno richiesto incessantemente il dirottamento del traffico pesante e la realizzazione della Variante;


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la realizzazione della «Variante della strada statale n. 16» permette il collegamento dell'autoporto di Roseto degli Abruzzi con l'autostrada A/14, con la realizzanda arteria, denominata Teramo/Mare, e quindi con le fondamentali direttrici di traffico stradale nazionale est-ovest e nord-sud, nonché con le programmate varianti alle città di Silvi e Montesilvano;

impegna il Governo

ad inserire nel programma delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo economico e sociale del Paese il finanziamento del progetto di «Variante di Roseto alla strada statale n. 16», già da tempo predisposto e per il quale l'ANAS ha, recentemente, dichiarato di essere pronta ad avviare le necessarie procedure per la realizzazione dell'opera.
9/1984/37. Crisci, Cialente, Borrelli, Mariotti, Lolli, Coluccini.

La Camera,
premesso che:
con un emendamento del Governo (che recepiva analoghi emendamenti parlamentari) alla Tabella C della legge finanziaria per l'anno 2000, venne disposto un incremento di lire 200 milioni per l'anno 2000, dei contributi agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del ministero degli affari esteri, finalizzato a sostenere e ad assicurare la partecipazione dell'Italia in seno all'Atlantic Treaty Association (A.T.A.) e lo svolgimento dei nuovi impegni derivanti dalla recente vice Presidenza;
il permanere di tale esigenza anche per l'anno 2001 e per i successivi, determinò un analogo emendamento del relatore al disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2000 con il quale venne ribadito l'incremento di lire 200 milioni annui per tutto il triennio 2001-2003;
tale ultimo emendamento, benché correttamente formulato con riferimento alla legge n. 948 del 1982 ed alla U.P.B. 2.1.2.2. del ministero degli affari esteri (enti a carattere internazionalistico), conteneva tuttavia un errore di indicazione del capitolo di bilancio interno alla U.P.B., riportando il riferimento al capitolo 1162 (contributi straordinari ex articolo 2 della legge n. 948 del 1982, per singole manifestazioni, convegni, pubblicazioni) in luogo del capitolo 1161 (contributi ordinari ex articolo 1 della legge n. 948 del 1982);
tale errata indicazione del capitolo pare impedire la destinazione e quindi aggravare le procedure per la prevista erogazione, non ancora avvenuta, delle risorse stanziate a favore ed a sostegno delle iniziative correlate alla vicepresidenza italiana dell'A.T.A.;

impegna il Governo

ad adottare i necessari provvedimenti volti a sostenere e ad assicurare la partecipazione dell'Italia in seno all'Atlantic Treaty Association (ATA) e lo svolgimento dei nuovi impegni derivanti dalla vicepresidenza garantendo l'erogazione delle necessarie risorse appositamente stanziate secondo l'originaria volontà del legislatore.
9/1984/38. Rivolta, Michelini, Paoletti Tangheroni, Caligiuri.

La Camera,
premesso che:
il settore aeroportuale, non solo italiano, è investito da una grave crisi, segnata dal calo significativo della domanda, dalla riduzione dei voli, da aerei fuori esercizio, e da esuberi di personale;
questa crisi, conseguenza dei tragici eventi dell'11 settembre 2001, si è innestata su difficoltà preesistenti dovute alla strategia europea della modernizzazione e della concorrenza, che ha imposto all'Alitalia


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e alle altre compagnie minori una elevata esposizione bancaria per procurarsi gli investimenti necessari;
nuovi oneri non preventivati sono richiesti per garantire standard di sicurezza più elevati che nel passato;
le misure predisposte sino ad oggi dal Governo e dal Parlamento non sono adeguate a fronteggiare la nuova dimensione della crisi, in quanto operano esclusivamente sul terreno delle garanzie assicurative;
occorrono interventi strutturali in grado di fronteggiare una caduta del mercato del trasporto aereo che, oggi, è dell'ordine del 30 per cento;
preso atto che:
il consiglio di amministrazione dell'Alitalia ha varato in questi giorni il piano biennale 2002-2003 che stima il deficit gestionale per il 2001 in 350 milioni di Euro, (circa 700 miliardi di lire) e che prevede di tornare al pareggio del bilancio alla fine del 2003, con un utile netto di 25 milioni di Euro, in un quadro definito finanziariamente sostenibile, tale da assicurare alla Compagnia il permanere della potenzialità di vettore globale;
tale risanamento è tuttavia subordinato alla realizzazione di alcune condizioni, tra cui è fondamentale quella della partecipazione finanziaria dello Stato, nell'ambito dei limiti consentiti da Bruxelles;
in primo luogo, questa partecipazione dovrà concretizzarsi nell'erogazione dei 750 miliardi di lire, autorizzati dall'U.E. e non ancora assegnati, nel ricorso all'intervento degli azionisti - il ministero dell'economia e delle finanze controlla il 53 per cento delle azioni - per il reperimento di circa 1400 milioni di euro, in forme tecniche da definire, nell'erogazione da parte del Governo di misure di sostegno pari a 180 milioni di Euro (circa 340 miliardi di lire) in ciascuno dei due anni del progetto industriale;
questo articolato progetto può evitare alla Compagnia Alitalia di retrocedere nella categoria dei vettori regionali e impedire di rimanere vittima della concorrenza;

impegna il Governo:

a considerare il Piano biennale dell'Alitalia necessario per il salvataggio della Compagnia e, in conseguenza, ad erogare i 750 miliardi di lire di cui in premessa e a sostenere il ricorso al mercato obbligazionario per coprire il fabbisogno dell'Alitalia calcolato in 2700 miliardi circa, impedendo il decadimento e la svendita del vettore aereo, aprendo una prospettiva positiva di uscita dalla crisi;
a favorire il progetto di alleanze internazionali, non solo con l'Air France, ma con Delta ed altri soggetti, in modo che l'Alitalia resti, dopo la crisi nel novero delle compagnie aeree di livello mondiale;
a reperire, per il biennio 2002-2003, le risorse ritenute necessarie al completamento degli impegni diretti della compagnia, quantificabili nella somma di 340 miliardi annui;
a concedere al comparto aereo portuale i benefici della legge n. 223 del 1991, per consentire il ricorso alla C.I.G. e ad altri ammortizzatori sociali, a sostegno dell'occupazione;
ad eliminare o ridurre l'aliquota I.V.A. sul biglietto degli aerei per incoraggiare la domanda del trasporto aereo.
9/1984/39. Tidei.

La Camera,
premesso che:
il nostro Paese ha la forte necessità di migliorare sensibilmente le comunicazioni viarie tra il nord ed il sud, nonché le vie di collegamento tra l'adriatico ed il tirreno;
l'urgenza di avere rapidi collegamenti stradali che possano migliorare notevolmente


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le vecchie vie di comunicazione adatte più ad una viabilità di venti-trenta anni orsono, pongono l'esigenza di progettare o portare a compimento nuove e più funzionali arterie, in favore della rapidità del collegamento e soprattutto della sicurezza di transito;
la realizzazione del completamento viario tra la E45 ed il «nodo di Mestre» (Nuova Romea Commerciale - E55) è stata inserita tra le priorità del Piano nazionale dei trasporti e della logistica, ed è stata considerata opera strategica del Governo al fine di completare il Corridoio adriatico sino all'intersezione con l'asse est-ovest della Pianura padana (Corridoio europeo n. 5) e gli sbocchi viari verso il nord Europa;
i problemi di natura locale concernenti il tracciato per quanto di interesse degli enti locali delle regioni Emilia-Romagna e Veneto sono stati superati, tanto che in data 27 novembre 2001 è stata firmata dalle due Regioni l'intesa per il progetto di massima;

impegna il Governo

a reperire le risorse e a predisporre le procedure atte all'avvio della progettazione definitiva e della realizzazione della E55, da inserire nel piano delle infrastrutture strategiche.
9/1984/40. Albonetti, Bandoli, Bielli, Pinza, Preda, Sandri.

La Camera,
al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 298 del 5 ottobre 2000;

impegna il Governo

ad effettuare l'allineamento giuridico ed economico tra gli ufficiali delle forze armate e quelli delle forze di polizia e dell'arma dei carabinieri.
9/1984/41. Cossiga, Ruzzante.

La Camera,
considerato che:
il programma di informatizzazione della pubblica amministrazione, i cui elementi guida sono stati definiti con il Piano d'azione 2000-2001, rappresenta una cruciale opportunità di modernizzazione, razionalizzazione e trasparenza delle procedure operative delle pubbliche amministrazioni sia statali che territoriali;
ribadita l'esigenza di confermare l'impegno per lo sviluppo della società dell'informazione, in un quadro di azione unitaria volta a favorire la crescita economica, sociale e culturale del paese;
ricordato l'interesse e l'impegno assunto dall'Unione europea in materia di diffusione «delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, attraverso l'adozione dell'iniziativa e-Europe, lanciato dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione, al Consiglio straordinario di Lisbona del marzo 2000;
verificato che nella relazione di presentazione al disegno di legge finanziaria 2002, una quota del fondo speciale di cui all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce ministero dell'economia e delle finanze, risulta genericamente destinata «alla tecnologia dell'informazione nell'organizzazione della pubblica amministrazione» -:

impegna il Governo

a dare corso ad una immediata attuazione - già a decorrere dai primi mesi del 2002 - delle linee programmatiche sopra ricordate, individuando le adeguate risorse finanziarie necessarie agli interventi di sostegno e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a cominciare dal comparto della pubblica amministrazione;
a predisporre periodiche relazioni illustrative al Parlamento sullo stato di attuazione del suddetto programma.
9/1984/42. Magnolfi, Panattoni.


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La Camera,
considerato che:
in data 21 novembre 2000 veniva promulgata la legge n. 342, il cui articolo 74 stabilisce che gli estimi catastali ridotti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 568 abbiano valore, anche ai fini dell'ICI, non più dal 1994 bensì dal 1993;
per effetto di quanto sopra si è determinata in circa 1400 comuni una situazione per la quale i contribuenti proprietari di immobili il cui valore di estimo è stato ridotto si trovano nella condizione di chiedere il rimborso della maggiore ICI pagata per detti immobili nell'anno 1993;
in base all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'ICI versata da tutti i contribuenti, comprese quindi le maggiori somme di cui ai punti precedenti, non venne introitata dai comuni bensì dallo Stato, per cui anche il rimborso della stessa - in mancanza di diversa disposizione di legge - non può che spettare allo Stato;
il Governo non ha sin qui emanato disposizioni relative ai rimborsi di cui sopra, né ciò è - alla luce di quanto sopra ricordato - nella facoltà dei comuni interessati; risulta peraltro doveroso onorare nei confronti dei cittadini interessati un debito fatto proprio dallo Stato con la norma di legge ricordata in premessa;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché entro il primo semestre del 2002 vengano introdotte le disposizioni necessarie per il rimborso ai cittadini aventi diritto delle maggiori somme da loro versate per l'ICI dell'anno 1993 ed introitate allora dallo Stato, dando così applicazione a quanto disposto dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000 n. 342.
9/1984/43. Banti.

La Camera,
premesso che:
tutto il comparto del trasporto aereo è investito da una crisi ormai di preoccupanti dimensioni;
l'aeroporto Leonardo da Vinci è interessato da una gravissima crisi occupazionale rispetto alla quale il Governo ancora non da risposte soddisfacenti;
cinquecento lavoratori del Catering ovest hanno già ricevuto le lettere di «messa in libertà»;
già si sono persi circa duecento posti di lavoro tra i dipendenti delle compagnie aeree straniere;
l'Alitalia ha dichiarato cinquemilaseicento esuberi di cui tremilacinquecento a Fiumicino;
ad ogni addetto all'attività diretta aeroportuale corrispondono altri quattro posti di lavoro nell'indotto, per un totale di circa quindicimila posti di lavoro a rischio;
è la più grave crisi occupazionale che la provincia di Roma ha conosciuto;
il trasporto aereo è direttamente collegato al turismo internazionale, risorsa indispensabile per l'economia e l'occupazione della nostra città;
il tavolo istituzionale tra prefetto, enti locali e parti sociali sulla vertenza Ligabue ha dimostrato efficacia, ma la vicenda a questo punto rientra nella più complessiva questione nazionale rispetto alla quale è indispensabile una posizione netta da parte del Governo;

impegna il Governo:

a creare un fondo di solidarietà da destinare al settore del trasporto aereo, drammaticamente privo d'ammortizzatori sociali;
a sollecitare gli enti locali direttamente investiti da apposito mandato a dare seguito alla costituzione formale dell'apposita consulta interassessorile, costituita


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dai quattro enti interessati come indicato nella delibera del consiglio regionale del 29 febbraio 2000;
a sostenere gli enti locali interessati nella costituzione di un osservatorio permanente sull'occupazione all'aeroporto Leonardo da Vinci e di un ente di formazione professionale permanente per i lavoratori espulsi dalla produzione a seguito della crisi del settore del trasporto aereo; ente di formazione professionale che potrebbe riconvertire profili professionali nel quadrante Ovest della città interessato da centosessanta progetti di varie aziende.
9/1984/44. Deiana, Alfonso Gianni.

La Camera,
premesso che:
i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, commi 7 e 8 della legge n. 257 del 1992 e modificati dalla legge n. 271 del 1993 sul quadro espositiva all'amianto delle aziende, furono riconosciuti ai soli lavoratori addetti in modo abituale al rivestimento degli utensili (addetti alle macchine operatrici, macchinisti); ai fonditori (forno fusorotempera-scelta); ai meccanici e agli addetti alla manutenzione (officina macchine e officina manutenzioni); agli addetti in modo continuativo alla manipolazione di materiali contenenti amianto (ricevimento, taglio, sagomatura) come da dichiarazione dell'azienda (magazzino);
in quelle linee d'indirizzo fu esclusa il personale che non era impegnato in fasi di lavoro comportanti la manipolazione diretta d'amianto, o di manufatti contenenti amianto, come ad esempio gli addetti alle aree amministrative e a servizi di supporto logistico (mense, uffici, guardiani, fattorini, autisti, etc.);
fermo restando che i rischi dovuti all'amianto non possono essere circoscritti ai soli lavoratori che hanno avuto un contatto manuale con detto materiale, ma che si debba estendere il rischio amianto a tutti i lavoratori dove questo materiale veniva lavorato, visto la capacità di volatizzazione delle spore dell'amianto;

impegna il Governo

all'applicazione estensiva, per le ragioni in premessa, dei benefici di cui alle leggi n. 257 e n. 271 del 1992 e del 1993.
9/1984/45. Migliori, Mantini.

La Camera,
tenuto conto della necessità di favorire e proseguire l'opera di sostegno ed incentivazione delle iniziative imprenditoriali promosse dalle donne;
constatata l'efficacia degli strumenti previsti dalla legislazione nazionale per il sostegno dell'imprenditoria femminile, nonché la dinamicità ed il tasso di sopravvivenza delle iniziative imprenditoriali realizzate dalle donne;
confermata l'esigenza di ampliare la percentuale di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare riguardo alle aree depresse del nostro paese;
valutato che l'articolo 52 della legge 448/1998 demanda ad un decreto ministeriale la ripartizione, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, delle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese;

impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie per le provvidenze a sostegno dell'imprenditoria femminile, disciplinate dalla legge 25 febbraio 1992, n 215, in misura quantomeno pari a quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 2001.
9/1984/46. Pollastrini, Magnolfi, Ottone.


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La Camera,

impegna il Governo:

ad individuare tutte le misure normative e finanziarie atte a porre termine ai contenzioso tra il ministero dell'economia e delle finanze e gli ex dipendenti dell'Istituto Nazionale Ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze e loro eredi, concernente la restituzione delle somme costituenti parte dell'indennità di anzianità spettante agli stessi al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il soppresso ente, somme corrisposte dal ministero nel 1986 in forza di sentenza pretoriale che aveva riconosciuto il relativo diritto, sentenza riformata in appello esclusivamente per motivi attinenti la giurisdizione, trattandosi comunque nella specie di somme spettanti agli interessanti a titolo di indennità di anzianità e dagli stessi percepite in buona fede.
9/1984/47. Luigi Martini, Migliori.

La Camera,
premesso che:
la coltivazione del tabacco rappresenta una fonte di attività economica, di reddito e di occupazione irrinunciabile sia per alcune ben definite popolazioni rurali del nostro Paese primo produttore europeo - sia soprattutto per gli addetti della trasformazione a valle e per quelli dell'indotto, arrivando ad occupare nel complesso della filiera, escluse le fasi di manifattura e di distribuzione, oltre 150.000 addetti;
tale attività è fortemente concentrata in aree depresse del Paese, caratterizzate da una forte disoccupazione e da inconsistenti possibilità di riconversione produttiva ed occupazionale;
la produzione complessiva europea (UE-15) di tabacco greggio è inferiore al 6 per cento della produzione mondiale ed è pari al 20 per cento circa dei consumi comunitari e che il commercio di tabacco greggio si attua a livello mondiale senza barriere e vincoli;
negli anni settanta, per consentire la sopravvivenza del settore a seguito della decisione di eliminare i monopoli nazionali, è stata istituita dall'Europa a 6 una OCM, la cui base giuridica è rappresentata oggi dal Reg. (CEE) 2075/92, che ha validità per un periodo illimitato, prevedendosi unicamente una veritiera tecnica della sua applicazione - da effettuarsi nel 2002 - e la stessa Commissione europea ritiene di concludere tale valutazione per la fine del 2002;
nel maggio 2001, la Commissione ha redatto, sotto forma di Comunicazione, un corposo documento sui molteplici aspetti di una strategia complessiva per lo sviluppo sostenibile, ove, nell'ambito delle azioni a difesa della salute pubblica, viene proposta l'eliminazione degli aiuti alla tabacchicoltura europea;
tale Comunicazione è stata trasmessa al Vertice dei Capi di Stato a di Governo riunitosi a Goteborg nel giugno 2001 e dai documenti finali del Vertice non emerge alcuna approvazione incondizionata delle proposte della Commissione bensì si rileva chiaramente che i Capi di Stato hanno rinviato l'esame dei singoli argomenti ai Consigli dei ministri deputati, senza, peraltro, citare in alcun modo il tabacco;
in numerose lettere e documenti della Commissione è stata ripetutamente confermata la volontà dì eliminare gli aiuti alla tabacchicoltura europea per motivi legati alla tutela della salute, richiamando, come base giuridica, l'articolo 152 del Trattato di Roma;
in tali documenti la Commissione afferma che la propria Comunicazione ove si prevedono i tagli degli aiuti al tabacco è stata «sottoscritta senza riserve da tutti i Capi di Stato» e che l'applicazione di quanto previsto dell'articolo 152 del Trattato che - sempre secondo la Commissione - conduce all'eliminazione degli aiuti, è perentoria «prescindendo dall'eventuale


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esistenza di un legame fra la produzione comunitaria di tabacco ed il consumo dei prodotti da fumo», ritenendo, quindi, non rilevante il fatto di non ottenere alcuna variazione dei consumi dei prodotti da fumo o nessun impatto sulla salute dei cittadini attraverso l'eliminazione degli aiuti alla tabacchicoltura europea;
la rappresentanza del Governo italiano al Vertice di Goteborg ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, hanno riaffermato con forza la necessità di difendere il sostegno ad un settore così importante, ottenendo che negli atti del Vertice non vi fosse alcun riferimento né alla approvazione «senza riserve» della Comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile né, nello specifico, alla presunta necessità di smantellare il sistema degli aiuti alla produzione, come proposto dalla Commissione europea stessa;
la Commissione europea si sta appropriando di un ruolo politico che, nel caso, tende a determinare una importante modificazione della PAC, ruolo che non compete all'Esecutivo europeo e che non risulta gli sia stato in alcun modo, delegato;
la Commissione avrebbe già «stabilito» che gli aiuti alla produzione di tabacco dovranno essere eliminati dopo la valutazione dell'OCM prevista per il prossimo anno, a prescindere dai risultati ottenuti, anticipando in tal modo una sentenza di morte per l'intera filiera del tabacco europeo;

impegna il Governo:

a proseguire l'azione già intrapresa a difesa della tabacchicoltura italiana e dell'intera filiera produttiva, anche ricercando un accordo politico con i Governi degli altri Paesi membri produttori;
a rigettare fermamente l'assunto e le proposte della Commissione europea che prevedono l'eliminazione degli aiuti alla tabacchicoltura dopo la verifica prevista per il 2002, a prescindere dai risultati della stessa, per un inesistente connessione con la tutela della salute pubblica, dal momento che, peraltro, l'eliminazione della produzione di tabacco greggio europeo non inciderebbe in alcun modo sui consumi finali, ma determinerebbe sia un sensibile aggravio della bilancia commerciale comunitaria sia, soprattutto, irreversibili dissesti nel tessuto sociale ed economico dei distretti tabacchicoli concentrati nei Paesi mediterranei dell'Unione;
a sostenere l'eliminazione, nell'ambito della proposta della Commissione di Regolamento del Consiglio che fissa i premi ed i limiti di garanzia nazionali per il tabacco per il periodo 2002-2004, di prossima emanazione, di tutti riferimenti alla abolizione dagli aiuti alla tabacchicoltura contenuti nel 5o «considerando» della stessa proposta;
a conseguire, inoltre, la modifica del 6o «considerando» della sopra citata proposta dalla Commissione, che prevede di utilizzare il cosiddetto Fondo tabacco europeo (finanziato attraverso trattenute agli agricoltori) non più per la ricerca ed il miglioramento qualitativo delle produzioni ma per finanziare la riconversione produttiva degli stessi agricoltori e, di conseguenza;
a sostenere la modifica dell'articolo 3 della proposta di Regolamento laddove vengono ipotizzata le variazioni circa l'utilizzo del Fondo tabacco europeo.
9/1984/48. D'Agrò, Peretti.

La Camera,
considerato che:
ad un anno dagli eventi alluvionali dello scorso autunno, i territori dell'Italia settentrionale e della Calabria interessati non sono ancora in condizione di sicurezza nell'assetto idrogeologico;
alla data odierna solo una parte delle risorse destinate a questi territori sono state erogate e queste somme, integrate da risorse proprie dei comuni, sono servite ad


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affrontare gli interventi legati all'emergenza (acconto del 40 per cento sulle spettanze dei privati e delle imprese; attivazione dei benefici della legge n. 185 del 1992 per i danni subiti dalle culture agricole e dalle infrastrutture rurali e per finanziare le opere irrigue; avvio delle prime opere ed interventi sul dissesto sul corso dei fiumi);
occorre restituire alle amministrazioni locali, che si sono fatte carico di anticipare i fondi necessari per gli interventi emergenziali, le risorse anticipate;
occorre inoltre completare la realizzazione delle opere previste nei piani di messa in sicurezza dei territori onde evitare il ripetersi di nuovi disastri idrogeologici, finanziando in particolare il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001;
occorre garantire i rimborsi ai privati ed alle imprese così come stabilito nella legge n. 365 del 2000;
gli stanziamenti previsti per i fini suddetti nel disegno di legge finanziaria per il 2002 per quanto integrati con le modifiche introdotte alla Camera non soddisfano le esigenze delle risorse necessarie, quantificate dalle Regioni interessate in almeno 2.500 milioni di euro;

impegna il Governo:

ad individuare risorse ulteriori per: assicurare di completare il rimborso dei danni ai privati ed alle imprese e ai comuni delle spese sostenute per affrontare l'emergenza, finanziare la ricostruzione di opere pubbliche di interesse regionale e statale (ferrovie, strade, autostrade, reti infrastrutturali varie) e finanziare le opere di sistemazione idrogeologica necessarie per prevenire altri disastri simili.
9/1984/49. Dameri, Raffaldini, Chianale, Bova, Capitelli, Panattoni, Montecchi, Vigni.

La Camera,
considerato che:
la valutazione del contesto internazionale è, ora più che mai, un parametro ineludibile per la formazione delle scelte anche in materia di politica economica generale e per l'assunzione delle relative iniziative;
sottolineato il momento di particolare criticità della situazione e dei rapporti internazionali dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti e le conseguenti iniziative di lotta al terrorismo;
sottolineato altresì che la presenza italiana sulla scena internazionale a difesa della pace, della democrazia, della comprensione e della collaborazione dei popoli costituisce la realizzazione di un valore fondante della Repubblica;
ritenuto che tale presenza non può e non deve limitarsi alla pur indispensabile azione diplomatica e alla non meno fondamentale partecipazione ad operazioni per il ristabilimento e il mantenimento di condizioni di sicurezza, ma deve continuare ad essere una presenza caratterizzata anche da un impegno concreto e fattivo per il sostegno e la crescita dei Paesi economicamente meno avanzati;
sottolineato che siffatta presenza non costituisce solo l'adempimento di un dovere ma corrisponde in via immediata al soddisfacimento di un interesse diretto e generale del nostro Paese, con particolare riguardo sia all'accennato mantenimento di condizioni di sicurezza, sia al contenimento e alla regolazione di flussi migratori, sia al rafforzamento di relazioni di amicizia e collaborazione con i Paesi in via di sviluppo, sia alle prospettive di crescita dell'economia italiana;
preso atto dell'entità e della qualità delle risorse complessivamente assegnate al settore della politica estera negli ultimi anni e dal disegno di legge in discussione,


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impegna il Governo

a sostenere le iniziative di cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo;
ad attivarsi affinché tali prioritarie iniziative siano sempre adeguatamente finanziate e pertanto in futuro sia adeguatamente collocata la cooperazione allo sviluppo tra le priorità di spesa.
9/1984/50. Paoletti Tangheroni.

La Camera,
preso atto che:
sono in corso importanti opere di adeguamento alla linea ferroviaria Novara-Domodossola, anche tramite la avvenuta elettrificazione della linea;
ciò comporta un notevole aumento del traffico merci con numerosi treni instradati anche nelle ore notturne;
la linea attraversa numerosi centri urbani (come le località dell'Ossola, Omegna ed altre cittadine del Cusio, Borgomanero ed altre località prossime a Novara) tutte contrassegnate da numerosi passaggi a livello;
vi sono state vivaci proteste da parte dei cittadini risiedenti nei pressi della linea ferroviaria per il notevole incremento dell'inquinamento acustico che si verifica soprattutto nelle ore notturne,

impegna il Governo

di concerto con le regioni e le province interessate alla realizzazione di un razionale numero di nuovi passaggi a livello, nonché a dotare specifici punti del tracciato ferroviario di adeguate barriere fonoassorbenti al fine di ridurre il disagio acustico per la popolazione residente.
9/1984/51. Roberto Rosso, Zacchera, Zanetta, Tarditi.

La Camera,
considerato che:
l'istituto del leasing nautico, nato in Francia, è ormai riconosciuto in tutti i Paesi europei;
con recente provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze detto istituto, che di fatto consente un abbattimento del costo IVA, è stato introdotto anche in Italia, peraltro in modo non completamente soddisfacente;
in particolare la circolare ministeriale n. 76/E del 2 agosto 2001, dell'Agenzia delle Entrate, nel definire la tabella delle riduzioni IVA per le prestazioni di locazione e noleggio di unità da diporto, collega l'esenzione al periodo di utilizzo delle barche fuori dalle acque territoriali dell'Unione Europea;
di fatto la circolare concede vantaggi alle grandi imbarcazioni penalizzando quelle di media e piccola dimensione che rappresentano invece la massa delle imbarcazioni da diporto italiane;
oggi molti sono indotti, per maggiori vantaggi, a rivolgersi ad operatori francesi;
includere invece anche dette imbarcazioni significa sviluppare il settore nella produzione e vendita delle imbarcazioni e soddisfare le esigenze anche delle fasce economiche medio-basse del Paese;

impegna il Governo

a verificare le possibilità di rivedere detta circolare per ampliare la portata dell'istituto a fine di favorire anche le imbarcazioni medio-piccole, in linea con le norme vigenti negli altri paesi europei.
9/1984/52. Anedda, Cola, Antonio Pepe, Menia, Giulio Conti, Migliori.

La Camera,
considerato che:
le emittenti radiofoniche nazionali, in attuazione del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale recentemente approvato dall'Autorità per


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le garanzie nelle telecomunicazioni, dovranno sostenere per la diffusione radiofonica in tecnica digitale ingenti somme per l'adeguamento tecnologico della reti, e che gli utenti dovranno affrontare i costi per l'acquisto di nuovi impianti di ricezione;
ritenuto necessario dare un sostegno al settore della radiofonia che sia equivalente a quello che verrà adottato a favore del settore della televisione, assicurando pari condizioni a tutela del pluralismo e della concorrenza;
in considerazione del fatto che la legge n. 66 del 2001 prevede che il ministero delle comunicazioni individui misure a sostegno dei settore;

impegna il Governo

a prevedere adeguate forme di sostegno per le emittenti radiofoniche nazionali.
9/1984/53. Pasetto, Lusetti.

La Camera,
premesso che:
i 20.000 cittadini italiani residenti in Libia sono stati espulsi dal Paese nel luglio del 1970, dopo aver subito la confisca di tutte le proprietà in violazione dell'Accordo Italo-Libico del 1956, senza che il Governo italiano ricorresse alla prevista clausola arbitrale;
l'Italia ha sottoscritto nel luglio del 1998 un nuovo definitivo Accordo con la Libia che definisce ogni aspetto del contenzioso in cui non è prevista, da parte libica, alcuna contropartita per i beni confiscati;
in questo modo l'Italia rinunciando definitivamente ad ogni pretesa verso i libici, si è così assunta l'onere di far fronte direttamente agli indennizzi nei confronti degli aventi diritto;
a fronte della perdita subita e del loro diritto ad essere integralmente risarciti dal Governo italiano, i titolari dei beni perduti hanno fino ad ora beneficiato delle leggi di indennizzo parziali e provvisorie emanate a favore di tutti i profughi italiani rimpatriati da Paesi diversi;
nella scorsa legislatura è stato emanato un provvedimento a favore dei soli profughi della ex Jugoslavia che ha determinato una vera e propria disparità di trattamento;
le proficue relazioni politiche ed economiche fra Italia e Libia (14.000 miliardi di lire di interscambio) e l'avvio a definizione del contenzioso delle imprese italiane che hanno operato nella Jamahiria (la SACE ha rinunciato a pretendere dai libici 268 milioni di dollari) impongono che alla collettività italiana sia dato definitivo anche se tardivo ristoro con adeguato provvedimento;

impegna il Governo

a reperire i necessari stanziamenti affinché si giunga ad una legge di indennizzo per i beni confiscati in Libia ai nostri connazionali.
9/1984/54. Carrara, Zacchera, Scalia.

La Camera,
considerato che:
le disposizioni introdotte dalla legge 21 novembre 2000 n. 342 - Collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 - hanno determinato gravi difficoltà per le organizzazioni non governative che impegnano all'estero personale cooperante o volontario nelle attività di emergenza, umanitarie e di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;
la legge citata comporta oltre ad oneri non sopportabili dalle Associazioni e dai cooperanti e volontari, anche l'impossibilità a determinare la base imponibile in assenza della previsione della retribuzione convenzionale, prevista invece per tutte le altre categorie di lavoratori;


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lo stesso ufficio legislativo del ministero delle finanze aveva proposto in data 8 maggio 2001 la proroga della detassazione dei redditi dei volontari e cooperanti internazionali;
tenuto conto dell'alto valore morale, oltre che del prezioso contributo concreto dei volontari e dei cooperanti e delle loro Associazioni alla lotta alla povertà e per la soluzione dei drammatici problemi dell'esclusione e del sottosviluppo anche a costo di enormi sacrifici e rischi personali, e valorizzando inoltre la volontà solidaristica degli italiani e delle loro rappresentanze istituzionali;

impegna il Governo

ad affrontare il problema del trattamento fiscale dei redditi del personale cooperante o volontario impiegata dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 49 del 26 febbraio 1987, concernente la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo» disponendo che la base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche sia calcolata con un abbattimento del settanta per cento.
9/1984/55. Amoruso, Landi di Chiavenna.

La Camera,
premesso che:
l'Unione europea, con la direttiva 92/77/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote IVA, ha individuato tra le categorie assoggettate ad aliquota IVA ridotta, quella dei prodotti alimentari, incluse le bevande analcoliche, compresi i succhi, i nettari di frutta e di ortaggi;
la maggior parte degli Stati membri ha applicato la suddetta direttiva, riducendo l'aliquota IVA sulle bevande analcoliche compresi i succhi, i nettari di frutta e di ortaggi;
l'Italia non ha ancora provveduto ad uniformarsi alla direttiva europea, infatti, le bevande analcoliche e gli altri prodotti alimentari, sono assoggettati ad aliquota IVA ordinaria sia nel caso di vendita all'ingrosso che nel caso di vendita al dettaglio, mentre è gia stata adottata un' aliquota IVA ridotta per i pubblici esercizi;
la Commissione europea ha più volte ribadito la necessità di armonizzare le imposte indirette tra i vari Paesi membri dato che le differenti aliquote costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi e, allo stesso tempo, creano distorsioni nella concorrenza destinate ad essere ulteriormente accentuate dall'introduzione dell'euro;
la maggiore imposizione fiscale in Italia rispetto agli altri Paesi membri comporta una perdita di competitività per i produttori italiani rispetto a quelli dei Paesi comunitari che godono di un'aliquota ridotta;
la riduzione dell'aliquota IVA delle bevande analcoliche potrebbe ingenerare, un volano positivo per l'economia italiana del settore ed in particolare per lo sviluppo dell'occupazione, attraverso un incremento dei consumi interni ed una condizione di equilibrio competitivo dei produttori italiani;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative al fine di ridurre l'aliquota Iva sulle bevande analcoliche, compresi i succhi, i nettari di frutta e di ortaggi, come raccomandato dall'Unione Europea.
9/1984/56. Stucchi.

La Camera,
premesso che:
l'Allegato H, introdotto dalla direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote IVA, individua, tra le categorie prioritarie


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che l'Unione europea raccomanda di assoggettare ad aliquota IVA ridotta, quella dei prodotti alimentari, incluse le bevande ad esclusione delle bevande alcooliche;
la maggior parte degli Stati membri ha applicato, nel corso degli ultimi anni, ai prodotti alimentari (incluse le bevande analcooliche) un'aliquota IVA ridotta;
in Italia le bevande analcooliche, a differenza degli altri Paesi europei e degli altri prodotti alimentari, sono assoggettate ad aliquota IVA ordinaria per la vendita all'ingrosso e al dettaglio, mentre è già stata adottata un'aliquota IVA ridotta per i pubblici esercizi;
la Commissione europea ha più volte ribadito la necessità di armonizzare le imposte indirette tra i vari Paesi membri dato che le differenti aliquote costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi e, allo stesso tempo, creano distorsioni nella concorrenza destinate ad essere ulteriormente accentuate dall'introduzione dell'euro;
la maggiore imposizione fiscale in Italia rispetto agli altri Paesi membri crea uno svantaggio competitivo per i produttori italiani rispetto a quelli dei Paesi comunitari che godono di un'aliquota ridotta ed ha costituito una barriera allo sviluppo del settore delle bevande analcooliche italiano, oggi sottodimensionato rispetto a quello degli altri Paesi europei;
studi di settore dimostrano che la riduzione dell'aliquota IVA applicata alle bevande analcooliche in Italia potrebbe ingenerare, così come è avvenuto in altri Paesi europei, un positivo volano per l'economia del settore ed in particolare per lo sviluppo dell'occupazione, attraverso un incremento dei consumi interni ed una condizione di equilibrio competitivo dei produttori italiani;
il programma di Governo considera necessarie politiche fiscali nazionali che, in sintonia con le strategie degli altri Paesi europei, agevolino la ripresa dei settori produttivi,

impegna il Governo

ad applicare anche al settore delle bevande analcooliche un'aliquota IVA ridotta in linea con quanto stabilito dall'Allegato H della citata direttiva comunitaria 92/77/CEE.
9/1984/57. Antonio Pepe, Falsitta, Degennaro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 17, comma 4, prevede che i docenti non possono svolgere un servizio superiore alle 24 ore settimanali

impegna il Governo

a fare salva la posizione degli insegnanti di educazione fisica già contemplata dall'articolo 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 agosto 1999;
a far sì che le 6 ore extracurriculari non concorrano a costituire il tetto delle 24 ore di insegnamento settimanali, trattandosi di ore aggiuntive retribuite in modo ridotto e non conferibili a docenti non di ruolo.
9/1984/58. Santulli.

La Camera,
considerato che:
le disposizioni introdotte dalla legge 21 novembre 2000 n. 342 - collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 - hanno determinato gravi difficoltà per le organizzazioni non governative che impegnano all'estero personale cooperante o volontario nelle attività di emergenza, umanitarie e di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;


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la legge citata comporta oltre ad oneri non sopportabili dalle Associazioni e dai cooperanti e volontari, anche l'impossibilità a determinare la base imponibile in assenza della previsione della retribuzione convenzionale, prevista invece per tutte le altre categorie di lavoratori;
lo stesso ufficio legislativo del ministero dell'economia e delle finanze aveva proposto in data 8 maggio 2001 la proroga della detassazione dei redditi dei volontari e cooperanti internazionali;
tenuto conto dell'alto valore morale, oltre che del prezioso contributo concreto dei volontari e dei cooperanti e delle loro Associazioni alla lotta alla povertà e per la soluzione dei drammatici problemi dell'esclusione e del sottosviluppo anche a costo di enormi sacrifici e rischi personali, e valorizzando inoltre la volontà solidaristica degli italiani e delle loro rappresentanze istituzionali;

impegna il Governo

ad affrontare il problema del trattamento fiscale dei redditi del personale cooperante o volontario impiegato dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 49 del 26 febbraio 1987, concernente la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo» disponendone l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
9/1984/59. Trantino, Landi di Chiavenna.

La Camera,
ricordata la reiterata volontà del Governo di procedere ad un miglioramento della rete viaria nazionale soprattutto nelle vie di grande comunicazione;
preso atto della precaria situazione della strada statale n. 34 del Lago Maggiore lungo la quale negli anni ma anche nei mesi scorsi più volte vi sono state frane e smottamenti e dove tuttora si riscontrano situazioni di potenziale pericolo per il rischio di caduta di massi

impegna il Governo

ad intervenire sull'ANAS affinché la situazione di questa importante arteria internazionale sia tenuta in particolare considerazione, assegnando quindi in via prioritaria i fondi necessari a metterla in sicurezza.
9/1984/60. Zacchera.

La Camera,
considerando prioritaria - nei limiti delle possibilità di bilancio - la realizzazione di un più efficiente sistema di interconnessioni tra l'Italia e gli altri paesi europei attraverso le Alpi;
ritenuto pertanto necessario adeguare anche le attuali strutture utilizzate per il trasporto veicolare e ferroviario attraverso il valico del Sempione, soprattutto alla luce dei recenti incidenti che hanno danneggiato le gallerie stradali del Monte Bianco e del Gottardo

impegna il Governo

a considerare pertanto come prioritario l'inserimento dei lavori da tempo in atto sulla omonima strada statale n. 33 nel Programma delle infrastrutture strategiche e potenziare in particolare il segmento ferroviario tra Domodossola e la galleria di valico. Ciò sia per potenziare le possibilità di trasporto sia per incanalare su rotaia anche i veicoli, ed in particolare i TIR, come già avviene da quest'anno pur in numero ancora limitato.
9/1984/61. Zanetta, Zacchera, Daniele Galli.

La Camera,
premesso che
dalle linee programmatiche del Governo appare evidente la volontà di fare


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emergere il cosiddetto «lavoro nero» inserendo pertanto in un processo virtuoso il pagamento dei contributi previdenziali da parte delle imprese;
è però molto diffusa la situazione pratica in cui molte imprese che pur hanno operato in modo sostanzialmente corretto non hanno - a volte anche inconsapevolmente - del tutto ottemperato ai propri obblighi contributivi;
queste od altre imprese sono state o sono oggetto di accertamenti aperti anche da tempo e per i quali non vi è certezza né sui termini né sugli esiti e che pertanto le imprese non sanno se si trovano attualmente in situazione più o meno irregolare;
è opportuno tener conto anche di queste obbiettive situazioni sia al fine di sistemare situazioni pregresse sia per garantire le imprese che lo desiderino di poter sanare la loro situazione davanti alla legge;
una equilibrata formula di «ravvedimento operoso» potrebbe anche risultare utile per le finanze pubbliche;

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche normative, affinché anche le predette situazioni vengano sistemate nel quadro di un più generale riassetto delle diverse posizioni contributive.
9/1984/62. Caruso, Zacchera.

La Camera,
constatato che:
nella Tabella F allegata al disegno di legge finanziaria per il 2002 non si prevede alcun importo destinato alla viabilità e al sistema ferroviario del Lazio dell'Italia Centrale;
il sistema infrastrutturale romano e laziale assume una valenza nazionale di cerniera tra nord e sud, tra il sistema trasportistico Tirreno e quello Adriatico; anche di baricentro del Mediterraneo;
ritenuta l'urgenza di prevedere stanziamenti finalizzati alla realizzazione o al completamento di importanti tronchi stradali, giudicati indispensabili per un moderno e razionale sistema delle comunicazioni di Roma capitale e del Lazio, tra cui le consolari Aurelia, Cassia, Salaria;
considerato che la regione Lazio, in sintonia con altre regioni per i percorsi di comune interesse, ha più volte rappresentato al Governo la priorità delle vie da finanziare, a sostegno dell'economia, del commercio, del turismo, ottenendo sempre una dichiarata attenzione e disponibilità, cui non sono seguiti, però, atti concreti;

impegna il Governo:

ad assumere un preciso impegno per inserire le seguenti proposte nei progetti esecutivi del ministero delle infrastrutture e trasporti:
a) Per quanto riguarda la viabilità:
corridoio Tirrenico-Via Aurelia-Civitavecchia-Cecina;
trasversale Nord Lazio-Orte-Viterbo-Civtavecchia;
G.R.A. Anello Nord Quadrante Nord-completamento Aurelia-Flaminia;
Via del Mare (Roma) ammodernamento e messa in sicurezza più Via Ostiense (Roma) ammodernamento messa in sicurezza;
potenziamento Appia-Lazio Sud (Formia-Itri-Fondi);
Cisterna (Latina) Valmontone (Roma);
Ammodernamento Salaria (Roma-Rieti);
Ammodernamento Cassia (Monterosi-Siena);
b) Per quanto attiene la Ferrovia:
Completamento linea C dell'anello ferroviario ovest (Roma), 1o tronco;
Collegamento ferroviario Passo Corese-Rieti 1o lotto;


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Comp1etamento Civitavecchia-Capranica.
9/1984/63. Bettini, Tidei, Leoni, Melandri, Tocci.

La Camera,
considerato che:
nelle aree montane della provincia di Teramo negli ultimi anni si è assistito al nascere di interessanti poli produttivi, grazie ai significativi interventi di imprenditori privati, che hanno contenuto il preoccupante spopolamento delle aree interne;
ritenuta la viabilità esistente inadeguata a tale da compromettere le coraggiose iniziative imprenditoriali;
valutata positivamente la necessità di assicurare il collegamento delle aree vallive dal «Tronto» al «Fino», anche per realizzare un asse viario arretrato, longitudinale e funzionale alle principali direttrici di traffico Nord/Sud e Est/Ovest.

impegna il Governo

ad inserire nel programma delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo economico e sociale del paese la realizzazione della «Pedemontana Marche-Abruzzo», per la quale esiste la progettazione preliminare che stima il costo dell'opera in 140.000.000.000.
9/1984/64. Giacco, Crisci, Lolli, Mariotti, Borrelli, Cialente, Paola Mariani, Galeazzi, Ruggieri.

La Camera,
premesso che:
l'Italia è, tra i Paesi della UE, quello ove è maggiormente diffuso il trasporto di merci su gomma;
la rete stradale e autostradale nazionale appare, oramai, largamente insufficiente ad assicurare lo spostamento rapido, efficiente e sicuro delle merci e delle persone;
il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto l'attuazione di specifici interventi per migliorare il sistema delle comunicazioni, anche puntando sullo sviluppo di forme di trasporto alternative a quella tradizionale e prevalente su gomma;
l'Italia, specie nel Veneto, è ricca di corsi d'acqua navigabili che, sebbene pressoché inutilizzati, a questo fine consentirebbero di realizzare collegamenti rapidi e sicuri tra l'Adriatico e le province di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

impegna il Governo

a prevedere, nel programma delle infrastrutture straordinarie le opere necessarie ad accrescere in Veneto la navigabilità fluviale per scopi turistici e commerciali.
9/1984/65. Bricolo.

La Camera,
premesso che:
la strada a scorrimento veloce denominata Fondo Valle Sangro, dopo decenni di lavori, non è stata ancora completata, in quanto manca un tratto centrale di circa 10 chilometri da Quadri (CH) a Sant'Angelo del Pesco (IS);
la stessa è un'arteria di fondamentale importanza per la parte meridionale dell'Abruzzo e per una parte del Molise;
nonostante i lavori siano incompleti, assorbe già oggi una parte notevole del traffico pesante proveniente dalla zona industriale della Val di Sangro e diretta verso Napoli e Roma;
l'intenso traffico, data la sua incompletezza, si svolge all'interno del centro abitato dei comuni di Quadri e di Sant'Angelo del Peschio causando notevolissimi disagi agli abitanti di questi centri;
nel momento in cui il Governo prevede di investire notevoli risorse in opere


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infrastrutturali, sarebbe veramente assurdo non prevedere il completamento del tratto mancante per la completa funzionalità della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sangro;

impegna il Governo

ad inserire nel programma delle infrastrutture straordinarie il completamento della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sangro.
9/1984/66. Borrelli, Mariotti, Crisci, Lolli, Cialente, Marcora.

La Camera,
tenuto conto del perdurare della grave situazione di crisi della filiera «carne» derivante dall'emergenza BSE;
ritenuto di dover assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno attivati, seppure in misura parziale a causa delle limitate risorse finanziarie, attraverso la legge n. 49 del 2001;
ritenuto che lo sforzo per il superamento dell'emergenza BSE non possa essere sostenuto, come purtroppo accaduto nel 2001, dai fondi del settore agricolo;

impegna il Governo

a varare ad inizio 2002 un provvedimento d'urgenza per assicurare la continuità degli interventi previsti dalla legge n. 49 del 2001, con particolare attenzione a quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b) della legge stessa;
ad assicurare anche per il 2002 la proroga dei termini per gli adempimenti fiscali, assicurativi, creditizi e previdenziali prevista dalla legge n. 49 del 2001.
9/1984/67. Guido Dussin, Vascon, Misuraca, Peretti, Losurdo.

La Camera,
premesso che:
la raccolta e la regimazione delle acque ai fini irrigui è un obiettivo strategico dell'azione di governo dei ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio;
ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al punto precedente è stato previsto il finanziamento di specifici interventi;
nei casi in cui la raccolta e la regimazione delle acque avvenga in bacini lacustri inseriti in contesti di particolare importanza sotto il profilo ambientale, il perseguimento dell'obiettivo di garantire l'approvvigionamento idrico si associa ad una finalità altrettanto importante rappresentata dalla tutela e dalla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;
il Lago di Fimon per l'importanza che riveste sotto il profilo, sia dell'approvvigionamento delle acque a fini irrigui, sia della tutela dell'ambiente costituisce un chiaro esempio di risorsa naturale da tutelare e valorizzare, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sopra;

impegna il Governo:

a prevedere nel quadro delle misure di politica ambientale ed agro-ambientale, l'attuazione di specifici interventi in favore della tutela e della valorizzazione dei bacini lacustri che, come il Lago di Fimon, sono in grado di assicurare lo svolgimento della duplice funzione di assicurare l'approvvigionamento idrico e di garantire la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.
9/1984/68. Didonè

La Camera,
premesso che:
il ministero delle politiche agricole e forestali ha previsto stanziamenti per circa 250 miliardi di lire per l'attuazione di interventi a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità;


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i ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio hanno previsto il finanziamento di più interventi, variamente rivolti alla tutela delle risorse naturali, dell'ambiente e del paesaggio;
l'area dei colli Berici e, in specie, la Val Liona si caratterizzano nel panorama nazionale per lo straordinario patrimonio ambientale e per la notevole importanza che taluni prodotti agroalimentari di eccellenza, quali il prosciutto e l'olio di oliva, hanno ai fini del sostentamento dell'economia locale;

impegna il Governo

a prevedere l'attuazione di specifici interventi di valorizzazione, sia dei prodotti tipici e di qualità, sia della multifunzionalità agricola da rivolgere prioritariamente a quelle aree, come i colli Berici, ove l'agricoltura appare più chiaramente orientata verso la tutela del patrimonio eno-gastronomico locale e dell'ambiente.
9/1984/69. Vascon.

La Camera,
esaminato l'atto Camera 1984 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
considerato che il prezzo del carburante incide notevolmente sul costo della vita, determinando l'aumento dell'inflazione;
tenuto conto che la legge 5 marzo 2001 recante «Disposizione in materia di apertura e regolazione dei mercati» all'articolo 19 prevede le disposizioni normative volte all'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti;
valutato che nella pratica tale articolo non trova ancora una completa attuazione ed il processo di ammodernamento de quo appare lontano;

impegna il Governo

in sede di attuazione del piano di razionalizzazione ed ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti ad abbattere i costi per l'utenza ed al contempo a garantire la salvaguardia, sempre e comunque, dei livelli occupazionali coniugandoli con la politica di liberalizzazione e razionalizzazione del sistema stesso.
9/1984/70. Martinelli, Polledri, Bricolo.

La Camera,
tenuto conto dell'importanza che rivestono attualmente gli investimenti per la valorizzazione e la promozione dei siti e strutture museali strumentali alla promozione di tendenze espressive artistiche;

impegna il Governo

nell'ambito della politica generale per il potenziamento delle strutture per l'accoglienza di attività culturali, ad intraprendere quelle iniziative necessarie a consentire il recupero e la ristrutturazione dello stabile di archeologia industriale sito in via De Magri a Gallarate in provincia di Varese, al fine di adibirlo a luogo museale.
9/1984/71. Bianchi Clerici, Pagliarini, Sergio Rossi.

La Camera,
considerato che:
negli ultimi mesi la società Poste Italiane ha dato corso a diversi provvedimenti di chiusura di uffici postali situati in comuni montani;
in considerazione di questo fatto, sono emerse preoccupazioni da parte delle amministrazioni locali e delle regioni sulle prospettive di mantenimento di questo fondamentale presidio sul territorio;
come più volte rappresentato in sede di risposta a numerose interrogazioni, la società Poste punta al risanamento ed al rilancio aziendale e, in adempimento alle


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prescrizioni del vigente contratto di programma stipulato con il ministero delle comunicazioni;
la diffusione capillare sul territorio rimane - naturalmente - una risorsa importante che deve essere mantenuta anche per il valore «simbolico» notoriamente attribuito agli uffici postali;
i vincoli di bilancio impongono alle Poste di garantire una gestione economicamente equilibrata, condizione essenziale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di impresa aziendale;
gli interventi di razionalizzazione debbono essere il risultato di elaborazioni eseguite con gli enti locali rappresentanti il territorio, valutando caso per caso, ogni circostanza nell'intento di individuare le soluzioni ragionevolmente rispondenti alle esigenze della popolazione;
sottolineato che si tratta di un problema rilevante anche in altri paesi europei, ove si assiste ad un progressivo ridimensionamento del presidio postale nelle aree più disagiate;
ricordato che la prossima direttiva europea in materia postale, in via di approvazione, sottolinea che gli uffici postali rurali possono essere un importante strumento per migliorare i servizi al cittadino, anche consentendo la fruibilità diffusa delle tecnologie dell'informazione;
i temi dello sviluppo locale debbono essere tenuti nella massima considerazione;

impegna il Governo

a garantire il presidio di almeno un ufficio postale in ogni comune italiano formalizzando tale impegno nel contratto di programma con Poste Italiane, facendo inoltre sì che nella definizione degli interventi per la razionalizzazione degli uffici postali si tenga presente il conseguente aggravio per la popolazione sia in termini di mobilità che per i conseguenti disagi delle fasce più deboli;
a sviluppare iniziative che consentano nuove prospettive per le aree rurali e montane, anche prevedendo nuove modalità di erogazione di servizi al cittadino per il tramite della rete postale;
a promuovere accordi di fattiva collaborazione tra la società Poste e le amministrazioni locali finalizzati allo sviluppo della quantità e qualità dei servizi all'utente, anche valorizzando gli esercizi commerciali di vicinato di cui all'articolo 4, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
9/1984/72. Polledri, Caparini, Cè, Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Martinelli, Foti, Olivieri.

La Camera,
premesso che:
è un dato di fatto che l'emergenza abitativa abbia raggiunto livelli insostenibili soprattutto nelle grandi città, a causa delle devastanti conseguenze introdotte nel settore delle locazioni dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
la stessa, infatti, eliminando l'equo canone e i patti in deroga, non ha previsto nessun tipo di strumento a tutela delle fasce più deboli della popolazione, dando la possibilità alle parti di concordare liberamente, in tutti i casi, l'importo del canone, a tutto danno dell'inquilino che, nel contratto di locazione è la parte più debole;
l'eliminazione del vincolo dell'equo canone ha prodotto l'ovvia conseguenza di portare la maggioranza dei proprietari, in particolare la grande proprietà, a dare disdetta ai contratti di locazione in scadenza, al fine di stipularne di nuovi ad un canone superiore, in alcuni casi anche del 200 per cento;
al tempo stesso la legge ha snellito le procedure di esecuzione degli sfratti, provocando un aumento enorme degli stessi, particolarmente nelle grandi città;


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i provvedimenti di sfratto nel 2000 sono stati circa 140.000, di cui quelli eseguiti circa 24.000, su tutto il territorio nazionale;
risulta evidente che a pagare le conseguenze di questa situazione siano le categorie disagiate ed in particolare gli anziani e i disabili a basso reddito e, tutti coloro che non avendo le possibilità economiche per accedere al cosiddetto «libero mercato» e, non rientrando neppure tra i soggetti aventi diritto ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, non trovano nemmeno più accesso a quello che era stato sino ad oggi un «ammortizzatore sociale», ovvero il patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici;
ancor prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 sulla riforma delle locazioni, l'edilizia residenziale pubblica, nelle grandi città, non era in grado di soddisfare le richieste di case popolari, se non in minima parte;
si conta che attualmente vi sia un'esigenza di circa 800.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica;
a seguito di quanto sopra esposto i comuni e le organizzazioni sindacali degli inquilini avevano richiesto una proroga degli sfratti soltanto per le categorie dei disagiati sociali, degli anziani e dei disabili;
considerando che molti comuni hanno fondi disponibili per la realizzazione di nuovi piani di edilizia economica e popolare

impegna il Governo

a disporre con un proprio provvedimento la proroga dell'esecuzione degli sfratti di 180 giorni, esclusivamente per le categorie anzidette che abbiano come requisiti (siano esse inquiline degli enti previdenziali pubblici o privati, oppure delle grandi proprietà private - assicurazioni, banche, ecc. -, un reddito annuo inferiore ai 30 milioni netti, aumentabili di 6 milioni per ogni familiare o persona convivente a carico, fino ad un tetto massimo di 48 milioni.
9/1984/73. Buontempo, Giulio Conti, Caruso, Gallo, Cardiello, Porcu, Onnis, Mazzocchi, Meroi, Patarino, Villani Miglietta, Geraci.

La Camera,
esaminato il disegno di legge in titolo;
ricordata l'urgenza di definire la questione relativa alla restituzione di somme indebitamente percepite, peraltro oggetto di numerose interrogazioni parlamentari;
preso atto di non aver ritenuto il disegno di legge finanziaria la sede più idonea a risolvere il problema e tenuto conto della predisposizione da parte del Governo di una bozza di delega sulla riforma delle pensioni e degli enti previdenziali;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché la ripetizione degli importi di trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinari erogati a qualsiasi titolo dall'Inps sia posta sempre a carico dell'impresa richiedente il predetto trattamento, purché non venga acccertato cone indebitamente percepito per motivi derivanti da comportamenti illegittimi da parte dei lavoratori beneficiari della prestazione.
9/1984/74. Guido Giuseppe Rossi, Crosetto.

La Camera,
considerato che molti datori di lavoro e lavoratori autonomi hanno ritardato i pagamenti dei contributi previdenziali per difficoltà economiche contingenti e quindi sostanzialmente per ragioni di forza maggiore;
vista l'opportunità di recuperare entrate per gli enti previdenziali al fine di fronteggiare gli ingenti volumi di spesa;


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impegna il Governo

ad adottare provvedimenti che consentano ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi di regolarizzare la propria posizione debitoria, anche a seguito dell'avviso bonario dell'ente previdenziale, senza sanzioni, ma con l'applicazione dei soli interessi legali
9/1984/75. Antonio Barbieri.

La Camera,
premesso che:
la capacità competitiva delle imprese non dipende solo dalla loro efficienza, ma da fattori di Sistema, dal modo cioè come è organizzato e come funziona il paese;
tra questi fattori ha certamente carattere fondamentale la dotazione infrastrutturale e l'organizzazione, della logistica;
le imprese agricole sono per loro natura decentrate rispetto ai poli industriali ed ai grandi mercati, e le reti di trasporto rappresentano un collo di bottiglia per questo tipo di imprese, specialmente quando devono essere movimentati prodotti deperibili come l'ortofrutta o altri prodotti che comunque hanno necessità di garantire la tenuta della catena del freddo;
la catena produttiva e distributiva ha sempre più la necessità di avere una gestione globale dei flussi, sia fisici che informativi per ottimizzare l'afflusso dei prodotti alla destinazione voluta;
il decreto legislativo n. 173/98 ha individuato nel potenziamento delle infrastrutture uno dei punti nodali per l'adeguamento competitivo del sistema agroalimentare italiano;
il Governo, con la legge finanziaria e con le altre azioni della manovra economica, dichiara di voler destinare cospicue risorse per il miglioramento delle condizioni infrastrutturali;
il sistema agroalimentare non può restare escluso da una azione di modernizzazione che incide sulla rete infrastrutturale senza correre il rischio di restare definitivamente indietro rispetto a tutti gli altri settori economici;
è opportuno, ai fini del rilancio della competitività del sistema agroalimentare, varare un piano stralcio del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
tale stralcio dovrà avere speciale riguardo per la movimentazione dell'ortofrutta e dei generi deperibili e dovrà prevedere il riutilizzo delle piattaforme logistiche realizzate e sotto utilizzate;
esistono studi a tal proposito che possono costituire la base per la redazione di progetti territoriali di logistica, quali, ad esempio, il Progetto multimodale adriatico-ionico dei flussi ortofrutticoli che convoglia due terzi dell'ortofrutta nazionale, dalla Sicilia all'Alto Adige, intercetta i flussi di ortofrutta attraverso gli approdi dei porti del Mezzogiorno, che provengono dalla Turchia, dalla Grecia e dagli altri trasporti d'oltremare diretti ai mercati di consumo europei e dell'Europa centrale;

impegna il Governo

perché le problematiche sopra esposte, di essenziale importanza per lo sviluppo competitivo del sistema agroalimentare italiano, trovino riscontro nell'azione rivolta al miglioramento della rete infrastrutturale e della logistica, anche in riferimento all'articolo 40 della presente legge.
9/1984/76. Rossiello, Rava, Borrelli, Oliverio, Sedioli, Nannicini, Franci, Sandi.

La Camera,
considerato che:
nel 2002 si dovrà provvedere alla revisione di medio periodo della politica agricola comune (PAC), e che tale revisione dovrà tener conto del futuro allargamento dell'UE ai paesi ex PECO e degli impegni assunti nel vertice del WTO e Doha;


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appare necessario giungere a questi appuntamenti attraverso una messa a punto attualizzato dallo stato del settore primario, da attuarsi con una Conferenza Agraria Nazionale;
oltre agli elementi analitici riscontrati dall'ultimo censimento agricolo, è indispensabile una più approfondita conoscenza dell'agricoltura reale che, avvalendosi dei metodi campionari, faccia emergere, attraverso informazioni ed interviste raccolte direttamente nelle aziende agricole, le condizioni, i problemi e le attese del mondo agricolo:

impegna il Governo

ad organizzare prima della scadenza di revisione della PAC, una Conferenza Agraria Nazionale previa realizzazione di una indagine nazionale sullo stato della nostra agricoltura.
9/1984/77. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Nannicini, Sandi, Oliverio, Olivieri, Marcora.

La Camera,
esaminato l'Atto Camera 1984, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001;
premesso che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione nel modificare l'articolo 114 della Costituzione ha stabilito, all'articolo 1 che la «Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»;
premesso che per effetto della norma citata è stata data una copertura costituzionale, ancorché non esplicita, al principio di sussidiarietà verticale già presente nella nostra legislazione ordinaria;
considerato che in forza di tale principio la potestà normativa deve essere distribuita tra i diversi livelli di governo partendo da quelli più vicini agli interessi da regolare;
considerato che l'articolo 3 della citata legge costituzionale, nel modificare l'articolo 117 della Costituzione, ribadisce questa impostazione con specifico riferimento alla potestà regolamentare, allorché prevede che «La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province, le Città metropolitane hanno potestà regolamentate in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite»;
considerata la necessità di armonizzare la legislazione ordinaria alle citate disposizioni costituzionali;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative dirette ad attribuire ai Comuni una reale e completa potestà regolamentare.
9/1984/78. Fontanini.

La Camera,
premesso che:
il comparto legno arredamento costituisce un segmento importante del sistema produttivo italiano, con i 110 mila miliardi di fatturato, 111.500 imprese e 502 mila addetti, contribuisce in maniera fondamentale al saldo della bilancia commerciale con 21.100 miliardi di esportazioni;
pur potendo contare sugli elementi che da sempre caratterizzano le produzioni nazionali di qualità e cioè la raffinatezza del design e l'alto livello qualitativo del prodotto, dall'inizio degli anni '90 il settore sconta fattori di crisi legati alla piccola dimensione delle imprese che non riescono a contrastare la maggior forza finanziaria e commerciale delle grandi imprese nordeuropee, alla concorrenza dei


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Paesi con basso costo del lavoro, all'accelerazione del processo di concentrazione della grande distribuzione, alla mancanza di adeguate politiche di sviluppo, con conseguente ritardo nell'innovazione tecnologica;
preso atto
della necessità di specifici provvedimenti di rilancio del settore, idonei a stimolare i consumi di beni durevoli quali il mobile e le strutture in legno, considerando gli interventi già adottati per altri settori produttivi, sia sotto forma di contributi (rottamazioni), sia attraverso sistemi di incentivazione fiscale (ristrutturazioni edilizie);

impegna il Governo

ad adottare misure di rilancio dei consumi per la filiera legno-arredo, prevedendo, con maggior favore per le famiglie a più basso reddito o di nuova formazione, la possibilità di dedurre fiscalmente le spese per l'acquisto dei mobili - e più in generale delle parti in legno delle abitazioni - destinati alla prima casa.
9/1984/79. Caparini.

La Camera,
premesso che:
gli inquilini degli appartamenti ex INA di Firenze hanno recentemente ricevuto una proposta di vendita da parte della società proprietaria Domogest S.r.L., cui gli appartamenti sono pervenuti a seguito della cessione da parte della società Milano Centrale, divenuta proprietaria degli appartamenti a seguito dell'O.P.A., del patrimonio immobiliare già dell'INA;
al patrimonio ex INA fino all'anno 2000 si applicava l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevedeva oltre al diritto di prelazione per gli inquilini, la garanzia del rinnovo del contratto di locazione alle famiglie svantaggiate e l'applicazione di un prezzo di vendita abbattuto del 30 per cento rispetto a quello del mercato;
agli alloggi ex INA di Firenze non viene applicata la legge n. 662/1996 e neanche nessun altro accordo con i sindacati degli inquilini come invece avviene per la vendita degli alloggi ex INA da parte della società Pirelli Real Estate (già Milano Centrale);
questa situazione determina un evidente ingiustizia di trattamento ai danni degli inquilini ex INA di Firenze, che non hanno più garanzia del rinnovo del contratto di locazione né di acquisto a prezzi contenuti;
già il Consiglio comunale di Firenze ha approvato in data 21 maggio 2001 all'unanimità, una mozione invitando il sindaco ad operare a livello nazionale, eventualmente in accordo e con il supporto delle rappresentanze parlamentari della città, per rimuovere qualsiasi ostacolo alla piena equiparazione di trattamento tra gli inquilini degli alloggi degli Enti previdenziali pubblici e quelli degli alloggi ex INA;
analogamente anche il Consiglio Regionale della Toscana ha sollecitato la soluzione del problema, e anche l'assessorato alla casa del Comune di Firenze è recentemente intervenuto sulla proprietà per una congrua riduzione del prezzo di vendita;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia garantita l'uguaglianza di trattamento per tutti gli inquilini degli alloggi ex INA.
9/1984/80. Bellini, Chiti, Magnolfi, Vigni, Michele Ventura.


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La Camera,
premesso che:
l'Italia è, tra i Paesi dell'Unione europea, quello ove è maggiormente diffuso il trasporto di merci su gomma;
la rete stradale e autostradale nazionale, appare, oramai, largamente insufficiente ad assicurare lo spostamento rapido, efficiente e sicuro delle merci e delle persone;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto l'attuazione di specifici interventi per migliorare il sistema delle comunicazioni, anche puntando sullo sviluppo di forme di trasporto alternative a quella tradizionale e prevalente su gomma;
l'Italia, specie in Lombardia, è ricca di corsi d'acqua navigabili che, a questo fine consentirebbero di realizzare collegamenti rapidi e sicuri tra l'Adriatico e le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova;

impegna il Governo

a prevedere, nel programma delle infrastrutture straordinarie e le opere necessarie ad accrescere la navigabilità fluviale per scopi turistici e commerciali.
9/1984/81. Ercole, Gibelli.

La Camera,
preso atto:
della volontà del Governo di non intervenire in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto in sede finanziaria, bensì presentare un disegno di legge ad hoc dopo aver terminato un ciclo di audizioni tecniche:

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di includere nella platea dei soggetti lavoratori esposti all'amianto tutti coloro che, nell'esercizio delle lavorazioni cui sono stati adibiti, abbiano comunque subito il rischio della insorgenza anche di una sola delle patologie derivanti dall'esposizione all'amianto ed a considerare l'ipotesi di non interrompere, per effetto di giudizi di primo e secondo grado, le prestazioni previdenziali già riconosciute ai sensi della legge n. 257/1992 fino a sentenza passata in giudicato.
9/1984/82. Rodeghiero, Ascierto.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il triennio 2002-2004 prevede per le ferrovie dello Stato uno stanziamento aggiuntivo;
rilevata l'opera in questione è di forte interesse per un'area economicamente vitale, trattandosi del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Lecco (Usmate Airuno);
considerato che la necessità di tale opera è già stata sostenuta dall'accordo stipulato il 3-3-99 dal Ministero dei Lavori pubblici; Ministero dei trasporti e della navigazione; Regione Lombardia; Ferrovie dello Stato; Anas; Società Autostrade, Società Pedemontana; per il collegamento all'Aeroporto della Malpensa;
valutato inoltre che nell'ambito della «Conferenza dei servizi» convocata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto datato 9 agosto 2001, per l'approvazione del progetto dell'intervento, sono emerse contrarietà solo da parte di Italfer spa esclusivamente per il fatto che l'interessamento della linea suddetta del territorio di Olgiate, è ritenuto più costoso, mentre tutti convengono che la proposta è ottimale in quanto studiata nel rispetto della natura, dell'ambiente, della qualità della vita

impegna il Governo

ad assicurare con sollecitudine il finanziamento necessario per garantire nei tempi certi e ragionevoli la costruzione del raddoppio «linea ferroviaria Milano-Lecco (tratta Usmate- Airuno)
9/1984/83. Rusconi, Reduzzi, Ruggeri, Realacci, Stradiotto.


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La Camera,
tenuto conto,
che la situazione del territorio italiano è spesso drammatica in ordine all'inquinamento atmosferico, acustico, ambientale concorrendo a mettere a rischio la salute dei cittadini;
considerato che è una convinzione finalmente diffusa la necessità di incentivare l'uso del trasporto su rotaia;
visto che esistono «pendolari» volenterosi, decisi ad evitare mezzi propri di trasporto a favore del trasporto ferroviario, ma che gli stessi incontrano notevoli difficoltà per il servizio carente e disagiato offerto oggi dalla linea Milano-Carnate-Bergamo;
valutato inoltre che la zona interessata è particolarmente gravata da non più sopportabili problemi di traffico veicolare;

impegna il Governo

ad assicurare finanziamenti adeguati a realizzare l'ammodernamento ed il potenziamento della linea ferroviaria Milano-Cornate-Bergamo
a sostenere la realizzazione del servizio metropolitano Ponte San Pietro - Bergamo - Seriate o meglio ancora Calusco - Ponte San Pietro - Bergamo - Seriate.
9/1984/84. Reduzzi, Ruggeri, Ruggieri, Rusconi, Realacci, Stradiotto.

La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono stati disposti interventi in favore delle zone della Sicilia Occidentale colpite dall'evento sismico del giugno 1981;
le istanze per ottenere i contributi per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati presentate entro il termine ultimo di 120 giorni dal 14 agosto 1984, ammontavano a 1.399;
alla data del 31 dicembre 2000 le pratiche esitate favorevolmente dalle Commissioni tecniche preposte all'esame delle istanze risultavano pari a 949, alla stessa data i provvedimenti concessori emessi risultavano pari a 1.045 per un ammontare complessivo di contributi erogati pari a 53 miliardi 256 milioni di lire circa;

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché sia previsto un rifinanziamento della legge n. 536 del 1981 al fine di definire le restanti istanze ancora non decretate oltre a prevedere un incremento dell'organico dell'ufficio preposto, oggi ridotto a due unità.
9/1984/85. Romano, Grillo, Lucchese.

La Camera,
visti gli alti richiami del Presidente della Repubblica onorevole Ciampi al rinnovato approfondimento della nostra storia di liberazione e unificazione dell'Italia, delle passioni, dei valori, dei sacrifici e del martirio vittorioso risorgimentale e alla rinnovata memoria di tutti i martiri italiani che hanno donato la loro vita per la nostra patria, la nostra libertà e il nostro futuro;
considerato che i «martiri di Belfiore» di Mantova rappresentano storicamente il primo «motto» Mazziniano e la prima e forse unica «congiura» risorgimentale, che vide uomini e donne, dalle più varie estrazioni sociali e culturali, immolarsi per gli ideali umani e civili più alti con l'epilogo dell'uccisione da parte dell'invasore nella valletta «Belfiore» di Mantova;
ricordato che nel 2002 ricorre il 150o anniversario dei martiri di Belfiore di Mantova;


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impegna il Governo

a istituire nel 2002, con gli enti locali mantovani, un comitato promotore delle celebrazioni risorgimentali, in occasione del 150o anniversario dei martiri di Belfiore, predisponendo insieme un regolamento, un programma e un finanziamento statale adeguato ai lavori del comitato e alle attività ed iniziative del programma, nelle attività del programma saranno anche progettate quelle dirette e collaterali, di studio e recupero di beni storici, culturali, architettonici e ambientali territoriali.
9/1984/86. Ruggeri.

La Camera,
considerata la rilevanza dei temi politici, sociali, economici e ambientali riferiti ai territori e alle popolazioni montani e l'attenzione che su di essi si è focalizzata anche al seguito della proclamazione da parte delle Nazioni Unite del «2002 Anno Internazionale delle Montagne» e la condivisione da parte dei principali Organi Istituzionali nonché delle conclusioni a cui sono pervenuti gli Stati Generali della Montagna tenutosi nel corrente anno;
appreso dell'iniziativa comunitaria «Interreg III B Spazio Alpino» ed in particolare della definizione di proposte operative e di pianificazione d'intervento, una delle quali risulta già essere stata ufficializzata nel corso della Conferenza delle Regioni dello Spazio Alpino, organizzata dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 4 e 5 ottobre 2001;
posto che «Interreg III B Spazio Alpino» risulta essere una straordinaria occasione, soprattutto se si considera che è il primo provvedimento varato dalla Commissione Europa dedicato ad un'area montana, e quindi in grado di recepire il principio della specialità montana su scala complessiva;

impegna il Governo

a fare proprie e attuare le indicazioni delle Nazioni Unite e del «Comitato Italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne»:
la valorizzazione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile dalle regioni montane, assicurando così il benessere delle popolazioni montane e delle genti di pianura;
il riconoscimento giuridico delle specificità ambientale e socio culturale dei territori e delle popolazioni montane;
il dialogo e la solidarietà tra e con i popoli delle montagne, presupposto indispensabile per una pace giusta e duratura;
a farsi parte diligente in proprio e presso i diversi Dicasteri affinché, per quanto di loro competenza si attivino in via prioritaria in favore delle montagne, destinando risorse e attivando anche specifiche iniziative legislative; supportino i programmi del «Comitato Italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne», in particolare per la partecipazione alle conferenze e iniziative internazionali promosse della FAO e delle Nazioni Unite, e la collaborazione dello stesso ai programmi nazionali, regionali e locali per la celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne;
affinché nell'ambito degli Organi Consultivi, tra Stato, Regioni e Enti Locali sia data particolare attenzione ai temi che riguardano la montagna e attuata un'opera di sensibilizzazione per le iniziative dell'Anno Internazionale delle Montagne;
perché possa essere attuata attraverso mezzi di informazione pubblica una campagna di promozione in favore delle montagne in occasione dell'Anno Internazionale delle Montagne;
affinché sia data sollecita attuazione degli impegni già assunti in ambito governativo per la celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne;
a far propria la richiesta della necessità della riforma della Legge sulla


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Montagna (Legge 97/94) alla luce delle conclusioni a cui sono pervenuti gli Stati Generali della Montagna ossia una nuova legge che attivi meccanismi prescrittivi per tutti i livelli di governo con strumenti di valorizzazione delle risorse endogene della montagna a favore delle popolazioni locali;
assicurare alle rappresentanze delle autonomie locali montane idonee garanzie di partecipazione in ordine alle modalità di elaborazione, programmazione e gestione di un significativo provvedimento quale «Interreg III B Spazio Alpino» che va concepito coinvolgendo e avvalendosi anche dell'ausilio di chi nelle Alpi vive, opera e lavora quotidianamente.
9/1984/87. Olivieri, Quartiani, Raffaella Mariani, Ottone, Mazzarello, Dameri, Martella, Grandi, Rognoni, Boato, Detomas, Abbondanzieri, Manzini, Sandi, Brugger, Zeller, Sabattini, Panattoni, Fistarol, Paniz, Bindi, Tolotti, Carboni, Motta, Collè, Kessler, Bielli, Sandi.

La Camera,
considerate le finalità perseguite con le misure che limitano le assunzioni di personale nelle Amministrazioni dello Stato;
considerata la posizione di indipendenza che la legislazione attuale attribuisce alle autorità amministrative chiamate a garantire, quali organi neutri, l'esercizio di diritti tutelati dalla Costituzione;
ritenuto indispensabile assicurare tutte le condizioni necessarie per il migliore svolgimento di questa fondamentale funzione di garanzia;

impegna il Governo

ad applicare le disposizioni dell'articolo 16 concernenti la limitazione delle assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato in modo da non pregiudicare lo svolgimento da parte delle Autorità amministrative indipendenti delle funzioni ad esse affidate dalla legge per garantire l'esercizio di diritti costituzionalmente tutelati.
9/1984/88. Bruno.

La Camera,
considerato che:
la legge sul commercio 11 giugno 1971, all'articolo 36 definisce la figura degli «incaricati alla vendita a domicilio» quale intermediari delle aziende di vendita diretta che attuano tale forma di vendita, ma fino all'anno 1982, nella normativa fiscale non vi era alcuna identificazione specifica degli incaricati alla vendita a domicilio che rientravano genericamente nella categoria dei procacciatori di affari e come tali venivano tassati sul reddito prodotto ed usufruivano saltuariamente delle forfettizzazioni vigenti;
il decreto legge 953/82 aggiungeva l'articolo 25-bis al decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, stabilendo la ritenuta di acconto sulle prestazioni rese dagli intermediari del commercio nella misura del 10 per cento sul 50 per cento delle provvigioni effettivamente percepite e che in sede di conversione del decreto legge 953/82, viene inserito il comma 6 dell'articolo 25-bis il quale stabilisce che la ritenuta del 10 per cento di cui sopra per gli incaricati alla vendita a domicilio viene applicata non a titolo di acconto bensì a titolo di imposta;
dal 1994 l'articolo 14, comma 6, del decreto legge 537/93 modifica nuovamente l'articolo 25-bis del decreto-legge 600/73 prevedendo che la ritenuta del 10 per cento applicabile agli incaricati di vendita a domicilio deve essere «...commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite» raddoppiando in tal modo il carico fiscale dei contribuenti in questione ed instaurando un principio di tassazione dei ricavi invece che dei redditi;
in seguito all'entrata in vigore della legge 449/97, all'articolo 21, comma 12, dal 1o gennaio 1998, la ritenuta è stata elevata


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al 19 per cento, e che attualmente la ritenuta applicata nella misura del 18,50 per cento viene commisurata all'intero importo delle provvigioni percepite, tassando sempre non il reddito ma il ricavo;
inoltre, anche il prelievo previdenziale previsto all'articolo 26 della legge 8 agosto 1995 nella misura del 10 per cento delle provvigioni percepite, già discutibile dal punto di vista costituzionale, è stato poi elevato al 12 per cento nel 1998 e al 13 per cento nel 2000 (articolo 59, comma 16 legge 27 dicembre 1997);
quindi, quasi tutte le aliquote sopra riportate incidono sul ricavo e non sul reddito e che quindi la percentuale effettiva del prelievo che grava sui contribuenti in questione è attualmente configurabile a quasi il 50 per cento del reddito effettivo realizzato.
ritenuto indispensabile venire incontro alla categoria degli incaricati di vendita a domicilio, ristabilendo un trattamento contributivo più equo ed idoneo anche ad un più facile reclutamento di persone che vogliano provare a svolgere questo tipo di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché si introduca una norma che modifichi il comma 6 dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, stabilendo che le ritenute applicate a titolo d'imposta agli incaricati di vendita a domicilio siano da commisurare non all'intero ammontare, ma al 75 per cento delle provvigioni percepite.
9/1984/89. Peretti.

La Camera,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie a prorogare al 31 dicembre 2002 le misure relative alla cassa integrazione per i lavoratori del Monte Bianco, previste dall'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9/1984/90. Collè, Detomas, Zeller, Brugger.

La Camera,
premesso che:
il settore del trasporto pubblico locale è regolato da una specifica legislazione di riforma prevista dal decreto legislativo 422/1997 successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 400 del 1999 che segna il passaggio dal sistema concessorio di affidamento diretto a quello di affidamento con procedure concorsuali ad evidenza pubblica;
tale quadro normativo ha consentito di avviare già in alcune realtà territoriali la fase dì apertura al mercato con l'aggiudicazione dei servizi attraverso le gare al fine di coniugare l'economicità con il miglioramento degli standard qualitativi del servizio offerto e dì introdurre progressivamente nel settore elementi fondamentali di cultura imprenditoriale, di sana gestione e di capacità innovativa;
è da sottolineare inoltre che tale quadro normativo ha altresì prodotto in questa fase transitoria la situazione per cui alcune aziende affidatarie dirette del servizio nelle realtà territoriali di loro competenza sono risultate anche aggiudicatarie delle gare;

impegna il Governo

ad escludere il settore, del trasporto pubblico locale, perché regolato dal decreto legislativo 422/97 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, dal novero dei servizi di cui all'articolo 113, comma 1, dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che il Governo deve individuare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,


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comma 1, della legge n. 400 del 23 agosto 1988.
9/1984/91. De Laurentiis, Gibelli, Romani, Nicotra, Sardelli, Giuseppe Gianni, Duca, Bornacin, Lusetti, Di Gioia.

La Camera,
considerato che:
il disegno di legge finanziaria reca disposizioni di estrema rilevanza sotto il profilo sociale, elevando tra l'altro l'importo dei trattamenti pensionistici più bassi ed intervenendo a favore di soggetti colpiti da malattie particolarmente gravi come la drepanocitosi e la thalassemia major, ma non affronta altri temi di uguale rilievo;
tra questi ultimi, si impone il problema dei lavoratori chiamati ad operare in impianti ed in zone che possono comportare gravi conseguenze sulla salute;
particolarmente grave, e priva di specifiche salvaguardie, è la situazione dei lavoratori impiegati negli impianti che contribuiscono, per le loro caratteristiche, a determinare la dichiarazione di zone ad elevato rischio di crisi ambientale;
tra le zone a rischio, va segnalata la difficile situazione determinatasi a Portovesme, dichiarata zona ad elevato rischio di crisi ambientale già nel 1990, a causa delle emissioni provenienti dal polo industriale ivi operante, che determina gravi conseguenze per l'ambiente e per la salute dei lavoratori e della popolazione tutta;
l'intero territorio del Sulcis-Iglesiente, in cui ricade Portovesme, è oggetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, di un piano di disinquinamento;
appare opportuno garantire ai lavoratori del Sulcìs ed a tutti i lavoratori impiegati in impianti che presentano rischi per la salute umana una specifica salvaguardia, che potrebbe consistere nell'applicazione a tali lavoratori delle disposizioni sulle attività usuranti;

impegna il Governo:

ad assumere quanto prima tutte le iniziative di sua competenza atte a dare una risposta efficace ai lavoratori che operano in impianti che per le loro caratteristiche concorrono a determinare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, con specifico riguardo alla situazione di Portovesme; tale risposta potrebbe consistere nell'applicazione a tali lavoratori delle disposizioni sulle attività usuranti;
a prevedere altresì tutte le misure necessarie a salvaguardare il Sulcis-Iglesiente dai rilevanti rischi ambientali cui è soggetto.
9/1984/92. Pinto, Porcu, Onnis, Mereu, Cuccu, Massidda, Marras, Nuvoli.

La Camera,
considerato che:
la Brianza costituisce una delle aree del Paese a più elevata densità di insediamenti produttivi;
ciò nonostante, il territorio brianteo è ancora oggi largamente deficitario sotto il profilo delle infrastrutture e delle possibilità di mobilità su ferro e su gomma, soprattutto sulla direttrice est-ovest;
valutata la necessità di implementare e sostenere la crescita e lo sviluppo dell'indotto economico brianteo, data la sua funzione di volano dell'economia lombarda e, quindi, dell'intera economia italiana;

impegna il Governo

ad inserire nel programma delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo economico e sociale del Paese del prossimo triennio almeno una delle grandi opere necessarie al territorio brianteo, quali la metropolitana leggera Milano-Monza-Seregno;


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l'ammodernamento e l'adeguamento delle linee ferroviarie Monza-Molteno-Oggiono e Seregno-Saronno, la Pedemontana e la «tangenziale est-est» di Milano.
9/1984/93. Di Teodoro.

La Camera,

impegna il Governo

ad inserire con decorrenza 1o gennaio 2002, nel collegato fiscale inziative volte ad introdurre una normativa di riordino del trattamento tributario riservato alle attività di collaborazione coordinata e continuativa, riconducendo, in particolare, nell'ambito del lavoro autonomo, ai fini del trattamento fiscale e previdenziale, i redditi derivanti da attività di amministratore e sindaco di società ed enti svolta da professionisti iscritti all'albo.
9/1984/94. Lo Presti, Leo, Gamba.

La Camera,

impegna il Governo

ad inserire con decorrenza 1o gennaio 2002, nel collegato previdenziale inziative volte ad introdurre una normativa che renda applicabili ai rendimenti finanziari dei patrimoni immobiliari e mobiliari degli enti di previdenza privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, lo stesso regime tributario previsto per i fondi pensione istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
9/1984/95. Leo, Lo Presti, Gamba.

La Camera,
dopo ampia discussione sulla problematica relativa alla «trasformazione e soppressione degli enti pubblici», di cui all'articolo 23 della legge finanziaria;

impegna il Governo

a che in sede di attuazione del mandato di cui al contenuto del suddetto articolo, tra le esclusioni degli enti «che gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale», vengano ricompresi gli enti che, a livello di grande interesse nazionale sono preposti alle organizzazione ed alla gestione del sistema assicurativo sociale, primo fra tutti l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il quale espleta funzioni costituzionalmente rilevanti, di primarie ed insostituibile natura assicurativo-previdenziale-sociale.
9/1984/96. Duilio, Bindi.

La Camera,
premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2001 sono stati definiti i livelli di assistenza sanitaria, L.E.A., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
il giudizio sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre è certamente positivo in quanto esso rappresenta un importante strumento nella costruzione di un federalismo sanitario capace di garantire l'uniformità delle cure per tutti i cittadini sull'interno territorio nazionale, nel rispetto del diritto alla salute costituzionalmente garantito;
considerato, tuttavia, che alcune prestazioni sanitarie sono escluse dai livelli essenziali di assistenza quali le prestazioni fisioterapiche, la cui validità, sul piano scientifico e su quello dell'efficacia terapeutica, non possono essere messi in discussione;
una buona politica di contenimento della spesa e della razionalizzazione delle risorse disponibili consiste, prioritariamente, nel tagliare gli sprechi e non le prestazioni, evitando di colpire le fasce economicamente e socialmente più deboli dei cittadini;


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l'esclusione dai L.E.A. delle prestazioni fisioterapiche a fronte di un possibile, modesto, risparmio immediato determinerà una crescita della spesa pubblica per il ricorso, inevitabile, a forme assistenziali compensative, ben più onerose, quali quelle farmaceutiche ed ospedaliere;

impegna il Governo

sentita la Conferenza Stato-regioni, ad emanare, con sollecitudine, un decreto, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1998, inserendo, nell'ambito del progetto riabilitativo e dei relativi percorsi terapeutici, le prestazioni fisioterapiche ritenute necessarie fra quelle oggi escluse dai L.E.A.;
a raggiungere una rapida intesa con le regioni per sospendere, in attesa del suddetto decreto da l parte del Ministro della salute, l'efficacia del disposto delle lettere f) dell'allegato 2a e della lettera c) dell'allegato 2b del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2001.
9/1984/97. Parodi, Romano, Borriello, Grimaldi, Galvagno, Marinello, Misuraca, Jacini, Masini, Romele, Giudice, Giuseppe Gianni, Bruno, Bornacin, La Grua, Lucchese, Milioto, Lo Presti, Biondi, Massidda, Ricciuti, Cozzi, Minoli Rota, Paolone, Ranieli, Azzolini, Brusco, Scalia, Luigi Pepe, Garagnani, Di Virgilio, Romani, Crimi, Sardelli, Nicotrà, Nicolosi, Cossa, Ercole, Francesca Martini, Arnoldi, Baldi, Gigli, Cossiga, Nan, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Savo, Mormino, Pecorella, Briguglio, Filippo Maria Drago, Catanoso, Luigi Martini, Carrara, Taglialatela, La Starza, Meroi, Fatuzzo, Geraci, Zacchera, Stradella, Lupi, Germanà, Maione, Pinto, Mondello, Osvaldo Napoli.

La Camera,
considerato che:
il piano industriale recentemente presentato dal Gruppo Banca di Roma, che prevede tra l'altro l'incorporazione per fusione del Banco di Sicilia ha suscitato fortissime reazioni contrarie da parte del governo della regione siciliana, di tutta l'assemblea regionale siciliana, delle forze sociali e sindacali dell'isola;
l'incorporazione per fusione determinerebbe l'acquisizione da parte della «Holding Banca di Roma» delle azioni attualmente detenute dalla regione siciliana e dalla fondazione, pari al 37,16 per cento dell'azionariato, attraverso una operazione di concambio che porterebbe regione e fondazione ad una partecipazione marginale nella holding e la riduzione del Banco di Sicilia ed una rete di sportelli con il marchio «Nuovo Banco di Sicilia»;
la Banca di Roma persegue l'obiettivo di incorporare gli assets principali del Banco di Sicilia, primi tra tutti il patrimonio e le attività finanziarie, oltre che incamerare le cospicue plusvalenze dell'attivo del Banco di Sicilia, quali a solo titolo esemplificativo:
a) gli oltre 500 miliardi del patrimonio dell'IRFIS (di cui 175 miliardi sono titoli di Stato);
b) 300 miliardi di plusvalenze emergenti dalle partecipazioni del Banco;
c) le pluavalenze rinvenienti dall'operazione d'acquisizione dei crediti della Sicilcassa che hanno dato luogo al contributo pubblico della Legge Sindona;
con lo scopo evidente non di aumentare l'efficienza del gruppo, ma di tamponare la sua profonda crisi;
con l'attuazione della fusione per incorporazione, verrebbero definitivamente meno le finalità (creazione di un polo bancario siciliano) che portarono la Regione siciliana ad accertare la scomparsa dell'ex Sicilcassa e la sua incorporazione nel Banco di Sicilia, dopo essere intervenuta per la ricapitalizzazione dei due istituti con oltre 1.100 miliardi, ma si vanificherebbero anche gli obiettivi che lo


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Stato perseguiva con l'intervento di circa 4.000 miliardi (tra conferimenti ed erogazioni della legge Sindona) nella operazione che portò la Sicilcassa nel Banco di Sicilia, o il Banco di Sicilia e ÌIRFIS nel gruppo Mediocredito Centrale, successivamente acquisito da Banco di Roma;
occorre richiamare il rispetto delle clausole sottoscritte col contratto di vendita del gruppo Mediocredito Centrale e che all'articolo 7 espressamente prevedono: «l'impegno della parte acquirente ad attuare il piano industriale secondo le linee guida presentate dal Tesoro in sede di offerta definitiva e a non apportarvi variazioni, con particolare riferimento alla partecipazione di controllo nel BdS, che non siano state preventivamente concordate col Tesoro; a valorizzare i connotati e le valenza regionali dell'azienda Banco di Sicilia, tra l'altro conservandone il marchio e mantenendo la sede legale a Palermo»;
il preventivo gradimento del Tesoro è altresì necessario nell'ipotesi di trasferimenti di azioni tra i componenti l'azionariato di riferimento stabile che modifichino o alterino in modo sostanziale la partecipazione di ciascun componente all'interno del gruppo (articolo 8 del contratto di vendita);
con l'articolo 10 del contratto di vendita, Banca di Roma si è impegnata, in caso di inadempimento o di grave ritardo nell'adempimento, degli obblighi assunti agli articoli 7 e 8 a corrispondere al Tesoro - a titolo di penale - una somma pari al 30 per cento del prezzo offerto;
il sottosegretario per l'economia e le finanze, professor Vito Tanzi intervenendo alla Camera in risposta ad alcune interpellanze urgenti, nel corso della seduta del 29 novembre 2001, ha chiarito che alcuna richiesta formale di autorizzazione all'attuazione del progetto è pervenuta alla Banca d'Italia o al Tesoro;

impegna il Governo:

ad intervenire sulla Banca di Roma per ottenere il rispetto di tutte le clausole contenute nel contratto di compravendita del gruppo Mediocredito Centrale e tra queste quella che prevede il rafforzamento del ruolo e delle valenza del Banco di Sicilia;
a non fornire il proprio gradimento al progetto che prevede la incorporazione per fusione del Banco di Sicilia nella Banca di Roma, perché non funzionale e non corrispondente agli obiettivi legati alla privatizzazione del gruppo Mediocredito Centrale;
a richiedere, ove necessario, l'applicazione della clausola che prevede una penale per inadempimento contrattuale da parte della Banca di Roma.
9/1984/98. Piscitello.

La Camera,
premesso che:
il settore del turismo ha subito ripercussioni negative a seguito della situazione internazionale creatasi successivamente agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001; in particolare, hanno subito notevoli contraccolpi i flussi verso le città d'arte, le agenzie turistiche ed il trasporto aereo;
in questo nuovo contesto, appare necessario e di competenza dell'intera politica nazionale individuare forme di agevolazione e di sostegno affinché il settore in questione possa recuperare competitività, anche al fine di evitare conseguenze negative sotto il profilo occupazionale;
in questa prospettiva, va salutato positivamente il rifinanziamento della legge n. 135 del 2001 («Riforma della legislazione nazionale del turismo»), per un importo di 50 milioni di euro, disposto dal disegno di legge in esame;
potrebbe rilevarsi opportuno, peraltro, ridefinire alcune scelte in tema di sostegno al settore, dal momento che gli effetti della crisi vanno delineandosi con


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diversa intensità per le varie categorie che operano nel comparto e alcuni indicatori mostrano come i flussi turistici non siano del tutto bloccati, ma in molti casi abbiano modificato le loro mete;
più in generale, appare necessario promuovere una politi a turistica finalizzata ad un pieno sviluppo delle potenzialità del paese e ad un recupero di competitività siul piano internazionale, anche attraverso un sensibile miglioramento della qualità dell'offerta turistica in modo che, alle mete tradizionali se ne affianchino altre, allo stato non adeguatamente valorizzate;

impegna il Governo:

a) a disporre, in tempi reali ed in sinergia con le regioni e gli enti locali, un monitoraggio dell'andamento dei flussi turistici, in modo da poter individuare esattamente e tempestivamente gli scostamenti dovuti alla crisi internazionale e ad adottare ogni idonea iniziativa per correggerli;
b) a perseguire una efficace politica di allocazione delle risorse finanziarie disponibili, concentrando le agevolazioni sulle categorie che hanno subito sin qui e subiranno nel breve medio periodo il maggior impatto negativo ed evitando una distribuzione indifferenziata dei benefici;
c) a verificare quali interventi, eventualmente anche di natura fiscale, possano essere adottati, anche in sede europea, al fine di assicurare ulteriori misure di sostegno alle imprese operanti nel settore del turismo, che risultino particolarmente danneggiate dalla crisi in atto;
d) a promuovere una politica turistica finalizzata ad un pieno sviluppo delle potenzialità del paese e ad un recupero di competitività sul piano internazionale, anche attraverso un sensibile miglioramento della qualità dell'offerta: in questa prospettiva appare necessario che, d'intesa con le regioni, sia assicurata piena e tempestiva operatività alle disposizioni della legge n. 135 del 2001;
e) a favorire una diversificazione dell'offerta turistica in modo che, mediante la definizione di un vero e proprio «progetto-paese», alle mete ed alle proposte tradizionali se ne possano affiancare altre, allo stato non adeguatamente valorizzate:
9/1984/99. Cozzi, Tabacci, Cosentino, D'Agrò, Polledri Vernetti, Olivieri.

La Camera,
l'esistenza di uno stretto collegamento tra il sistema delle imprese ed i centri nazionali preposti alla ricerca rappresenta uno strumento di crescita del sistema produttivo e della competitività del Paese;
nel quadro degli interventi pubblici deve, pertanto, essere favorita si all'innovazione nei diversi comparti, sia lo sviluppo di capacità tecnologiche innovative, in grado di modificare i processi produttivi ed individuare e realizzare nuovi prodotti e nuove soluzioni;
deve, altresì, essere favorita una politica che intensifichi il rapporto tra pubblico e privato, anche attraverso investimenti per la ricerca relativi a quei settori che producono il maggior valore aggiunto per la creazione di ricchezza nel nostro Paese;
le disposizioni recate dall'articolo 41 danno una prima risposta all'esigenza di un potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriale, prevedendo l'applicazione anche per l'anno 2002 di un credito d'imposta per le imprese che accrescano le spese di ricerca e sviluppo rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nel triennio precedente, limitatamente alle imprese che svolgono attività industriale ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;

impegna il Governo

ad assumere ogni idonea iniziativa per potenziare le attività di ricerca e sviluppo, favorendo anche rapporti sempre


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più stretti tran il sistema delle imprese ed i centri nazionali preposti alla ricerca;
a valutare, in particolare, la possibilità di prevedere ulteriori forme di agevolazione per le imprese che accrescano le proprie spese in programmi di ricerca, in modo da avvicinare ai livelli medi europei la quota di fatturato che le imprese italiane destinano agli investimenti in ricerca.
9/1984/100. Gastaldi, Tabacci, Saglia, Cosentino, D'Agrò.

La Camera,
premesso che:
la competitività delle imprese italiane, in particolare di quelle di dimensioni minori, è sovente penalizzata da eccessivi oneri burocratici che non trovano giustificazione nella effettiva necessità di tutela di interessi pubblici rilevanti;
la progressiva riduzione di tali oneri avrebbe l'effetto di determinare condizioni favorevoli all'operatività delle piccole e medie imprese in termini di diminuzione di costi e di miglior funzionamento organizzativo;
sono ancora in vigore adempimenti fiscali che, originariamente introdotti per dotare l'amministrazione finanziaria di strumenti volti a consentire una più efficace azione di contrasto nei confronti dell'evasione fiscale, sono stati successivamente superati dalla successiva evoluzione dei sistemi di accertamento che, attraverso gli studi di settore, prescindono dalle risultanze contabili dei contribuenti per addivenire ad un'automatica determinazione dei ricavi o dei compensi rilevanti ai fini sia dell'imposizione sul reddito, sia dell'imposta sul valore aggiunto;

impegna il Governo

ad accelerare e rendere più incisive le azioni finalizzate alla semplificazione amministrativa ed alla riduzione degli oneri burocratici per le categorie produttive;
in questa prospettiva ad assumere ogni idonea iniziativa, anche di carattere normativo, per riformare la disciplina in materia di registratori di cassa e di misuratori fiscali e quella in materia di documenti di accompagnamento delle merci viaggianti, nel senso di escludere o limitare al massimo gli adempimenti non strettamente necessari ad un'effettiva ed efficace prevenzione dell'evasione fiscale.
9/1984/101. Cosentino, Tabacci, Polledri, D'Agrò.

La Camera,
visto l'articolo 13 comma 4 disegno di legge finanziaria che, in attuazione dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001 n. 86, ha disposto un primo stanziamento finalizzato all'avvio del processo di parametrazione degli stipendi del personale del Comparto Difesa e Sicurezza in relazione al grado e alle qualifiche rivestite in luogo di quello attualmente vigente per il pubblico impiego, articolato in livelli retributivi;
considerato che le somme devolute, pur rappresentando un concreto impegno del Governo, non possono che rappresentare una anticipazione di quanto occorrente per qualificare la riforma medesima, di importanza storica per riconoscere la specificità di detto personale;
ritenuto altresì che il completamento di tale processo, pur nella salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, non possa essere eccessivamente frazionato e diluito nel tempo, allo scopo di non pregiudicare l'efficacia delle innovazioni introdotte,

impegna il Governo

a stanziare le ulteriori opportune risorse necessarie a dare completa attuazione alla delega della legge n. 86 del 2001.
9/1984/102. Ramponi, Cossiga, Bricolo, Ascierto, Tucci, Minniti, Molinari, Lavagnini.


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La Camera,
premesso che:
la frequenza e l'intensità degli eventi calamitosi che investono l'Italia sono crescenti, determinando sempre più spesso alluvioni, straripamenti, frane, con pesanti conseguenze in termini di vittime e danni;
il sessantacinque per cento circa del territorio nazionale è sottoposto a rischio idrogeologico, e ciò interessa circa 4.600 comuni;
solo gli interventi per assicurare i soccorsi, riparare i danni, e per le azioni di ripristino, hanno prodotto una spesa di oltre ottantamila miliardi negli ultimi anni;
è indispensabile attuare una reale politica di messa in sicurezza del territorio anche incentivando la delocalizzazione di insediamenti urbanistici e produttivi dalle aree più a rischio;
il decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge 228/97, prevedeva, tra le altre cose, crediti agevolati a favore delle attività produttive colpite dagli eventi alluvionali in Piemonte che avessero rilocalizzato in condizioni di sicurezza la propria attività al dì fuori delle fasce fluviali a rischio;
risulta assolutamente opportuno consentire a più soggetti possibili di poter pianificare e programmare lo spostamento della propria attività economica dalle zone a rischio di esondazione a zone più sicure, mediante la previsione dì una proroga dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista la proroga al 31 dicembre 2002 del termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni.
9/1984/103. Cima, Lion.

La Camera,
al fine di promuovere una efficace politica di sicurezza alimentare,

impegna il Governo

ad applicare il principio della sommatoria dei residui nella valutazione del rischio per gli alimenti;
a promuovere una politica di benessere animale nella zootecnia anche per quanto riguarda le condizioni di allevamento;
a ridurre la quantità di pesticidi oggi usati in agricoltura sia attraverso maggiori controlli sull'uso sia attraverso una politica fiscale opportuna;
ad incentivare l'adozione di mangimi naturali negli allevamenti;
ad agevolare l'applicazione del divieto di antibiotici a uso auxinico negli allevamenti come già votato dalla Commissione affari sociali della Camera nell'ambito della legge comunitaria dello scorso anno;
a rifinanziare il programma di tutela sanitaria dei consumatori, previsto dalla finanziaria dello scorso anno (legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 92, comma 15) finalizzato, tra l'altro, a studiare gli effetti sui consumatori dei residui di prodotti fitosanitari presenti negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente.
9/1984/104. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion.

La Camera,
premesso che:
i Fondi pensione si sono resi necessari dopo la riforma previdenziale avviata nel 1992 e consolidatasi con la legge


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n. 335 del 1992, detta «legge Dini», che di fatto ha penalizzato la nuova generazione di lavoratori dal punto di vista dei trattamenti previdenziali, con il passaggio dal metodo di calcolo retributivo delle prestazioni, al metodo contributivo;
da qui l'esigenza di costruire i Fondi pensione come strumento da affiancare alla previdenza pubblica di base. Il sistema dei Fondi pensione è quindi diventato, e lo diventerà ancora di più nel futuro, un importante forma di risparmio a carattere previdenziale non sostitutivo, ma integrativo e quindi aggiuntivo della previdenza di base. Risultano quindi fondamentali le modalità, tra cui in primo luogo lo strumento della leva fiscale, con le quali incentivare il ricorso alla previdenza complementare, anche al fine di orientare i comportamenti dei lavoratori sottoscrittori dei vari fondi pensione, e degli stessi imprenditori;
il trattamento tributario previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 per i fondi pensione risulta però ancora troppo penalizzante ai fini di una loro effettiva diffusione ed efficacia;
accanto al mercato finanziario tradizionale, si va sempre più sviluppando un mercato finanziario «etico» caratterizzato da una gestione degli impieghi protesa verso il finanziamento di aziende e società che operano in attività di promozione umana, sociale e ambientale, e diversi Paesi europei, tra cui l'Olanda e la Gran Bretagna, si sono dotati conseguentemente di una normativa in grado di incoraggiarne la diffusione;
è necessario che anche il nostro Paese promuova e incentivi il mercato finanziario etico, peraltro già in parte presente e in rapida organizzazione, anche attraverso la nascita e la diffusione - all'interno dei fondi pensione - di fondi pensione «etici, socialmente ed ecologicamente responsabili», capaci di affiancare nella scelta criteri economici a criteri etici, di natura sociale o legati allo sviluppo ecosostenibile; ovvero quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investimenti, criteri morali orientati su imprese che: 1) adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente; 2) rispettano i diritti umani e in particolare bandiscano lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile; 3) favoriscano lo sviluppo dell'occupazione; 4) rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari; 5) non investano nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo, della pornografia; 6) non praticano sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali;

impegna il Governo

ad allegerire ulteriormente il trattamento tributario previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 per i fondi pensione;
a favorire lo sviluppo dei fondi etici - e quindi la collocazione di tali titoli rispetto a titoli similari, proprio in considerazione del contenuto socialmente rilevante degli obiettivi che i finanziamenti così raccolti perseguono - attraverso, tra l'altro, una loro tassazione inferiore a quella prevista per i fondi pensione;
a presentare sollecitamente un provvedimento legislativo in materia, nel quale, tra l'altro, venga demandato alla Banca d'Italia, al fine di una corretta definizione dei fondi etici e dell'ambito in cui essi debbano operare, l'emanazione di un Regolamento specifico dei «fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili» che definisca tra l'altro
a) le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili prevedendo le forme opportune di coinvolgimento degli utenti del fondo e le modalità della pubblicizzazione di tali criteri di scelta una volta definiti;
b) le modalità di elezione e funzionamento di un comitato etico del fondo pensione, e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte operative di investimento relative ai criteri di scelta, in modo efficace, efficiente e trasparente;


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c) le modalità di compilazione delle liste di esclusione, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione.
9/1984/105. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,
premesso che:
appare evidente la necessità di riformare l'attuale sistema monetario internazionale alla luce delle gravi disfunzioni che lo caratterizzano, come l'eccessiva volatilità dei tassi di cambio e i loro persistenti disallineamenti, il susseguirsi di crisi finanziarie, l'ineguale ridistribuzione del credito a livello internazionale e la mancanza di coordinamento tra le politiche economiche dei principali paesi industrializzati;
una delle cause principali degli squilibri va ricercata negli enormi flussi internazionali di capitali e nella loro forza destabilizzante;
appare necessaria l'introduzione di meccanismi di controllo di fenomeni preoccupanti come la speculazione, che promuovano crescita e stabilità economica e distribuiscano in maniera più equa il gettito fiscale;
una proposta di grande efficacia verso una riforma globale del sistema finanziario internazionale è la realizzazione di un'imposta sulle transazioni valutarie presentata per la prima volta nel 1972 dal Premio Nobel per l'economia James Tobin;
si tratterebbe, secondo l'ipotesi formulata da James Tobin, di un'imposta molto limitata - pari allo 0,05-0,1 per cento - da applicare a tutte le transazioni valutarie a tutte le operazioni finalizzate alla conversione di una valuta in un'altra;
un'aliquota così bassa non disincentiverebbe gli investimenti produttivi e di medio-lungo periodo, mentre renderebbe più costosi quelli speculativi di breve periodo, contribuendo così a disincentivarli; si riuscirebbe in tal modo a ridurre il volume dei flussi di capitale di breve periodo assicurando una maggior stabilità al sistema;
secondo una stima prudente, l'introduzione di questa tassa nei paesi industrializzati permetterebbe di raccogliere tra i 90 e i 100 miliardi di dollari l'anno, una cifra che corrisponde al doppio di quanto viene oggi destinato alla cooperazione allo sviluppo; il gettito potrebbe essere raccolto a livello nazionale dalle Banche centrali e destinato ad interventi nazionali (interventi sociali, programmi per l'occupazione) ed internazionali (cooperazione allo sviluppo, salvaguardia dell'ambiente, tutela dei diritti umani);
l'introduzione di questa imposta consentirebbe il monitoraggio dei flussi finanziari al fine di combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio dei proventi di traffici illeciti e, inoltre, proteggerebbe le valute nazionali in momenti di crisi, evitando alle Banche Centrali di bruciare ingenti quantità delle loro riserve in tentativi, spesso inutili, di scongiurare una massiccia svalutazione;
la realizzazione di un'imposta sulle transazioni valutarie permetterebbe il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
ridurre i flussi di capitale speculativi e di breve periodo;
rilanciare l'autonomia politica nazionale;
ridistribuire in maniera più equa il gettito fiscale fra i diversi settori dell'economia;
monitorare i flussi di capitale per combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
reperire risorse finanziarie da destinare: a livello nazionale per attuare politiche di lotta all'esclusione sociale, alla


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disoccupazione e a programmi di accoglienza rivolti ad immigrati e rifugiati; a livello internazionale per attuare programmi di lotta alla povertà, di salvaguardia dell'ambiente, di tutela dei diritti umani, di sviluppo sociale e sostenibile, di prevenzione dei conflitti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una commissione preposta all'elaborazione di una proposta per l'istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie;
a farsi promotore, presso gli altri paesi dell'Unione europea, dell'imposta sulle transazioni valutarie, proponendo di coordinare un'azione comune per l'elaborazione di un progetto di tassazione omogenea ed armonica;
a predisporre, come prima ipotesi, il testo di un disegno di legge per l'introduzione dell'imposta sulle transazioni valutarie per il solo territorio nazionale, prevedendo che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta debba essere destinato prioritariamente alle seguenti finalità:
a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socioeconomiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti;
b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;
c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fin dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;
d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
9/1984/106. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella, Cento.

La Camera,
premesso che:

il canone televisivo è un tributo di cui è obbligatoria la corresponsione per il solo fatto di possedere/detenere un televisore;
sono soggetti al pagamento del tributo anche coloro che per la loro attività specifica sono obbligati a detenere all'interno della propria sede apparecchi di ricezione radiotelevisiva per la riparazione o per la loro commercializzazione;
il canone è relativo al possesso degli apparecchi; fattispecie che sicuramente non riguarda i commercianti e tantomeno i riparatori poiché gli apparecchi transitano nei loro laboratori solo per il tempo necessario alla loro riparazione per poi rientrare nelle case dei legittimi proprietari (anche loro tenuti al pagamento del tributo);

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie volte ad escludere dal pagamento del canone le imprese che esercitano attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva.
9/1984/107. Alboni, Mazzocchi.

La Camera,
premesso che:
la cosiddetta Carbon Tax, introdotta dall'articolo 8 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, non trova riscontro in nessun altro paese europeo e costituisce un'eccezione al processo di armonizzazione fiscale comunitario;
le aliquote previste determinano un regime fiscale fortemente discriminatorio fra i diversi combustibili, favorendo la produzione di energia elettrica da metano


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e penalizzando oltre misura altre fonti, basti pensare che un kg di CO2 emesso dal carbone è tassato in misura quattro volte superiore a quello emesso dal gas naturale;
tale tassa, rappresenta un oggettivo ostacolo alla riconversione, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, dell'attuale parco termoelettrico nazionale, che consentirebbe, tra l'altro, il raggiungimento di migliori performance ambientali;
tale tassa - il cui gettito generato nel 2000 è stato di appena 110 miliardi circa - produce effetti distorcenti nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica poiché le aliquote previste, determinando un impatto profondamente diverso, in termini di lire/kWh prodotto, alterano l'ordine di merito fra i diversi combustibili;

impegna il Governo

ad adottare, al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, le necessarie misure volte o sopprimere le accise e imposte di consumo sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica. Tali misure, in particolare, dovrebbero prevedere la soppressione delle variazioni delle aliquote sulle accise degli oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 delle legge n. 488 del 23 dicembre 1998;
delle aliquote - così come determinate dall'articolo 8 della legge n. 488 del 23 dicembre 1998 - sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per centro di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988;
delle imposte - così come determinate dall'articolo 8 della legge n. 488 del 23 dicembre 1998 - sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988.
9/1984/108. Airaghi, Mazzocchi, Saglia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 prevede che, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, il Governo individui gli enti pubblici, le agenzie e gli altri organismi, ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione;
va senza dubbio salutato positivamente ogni intervento razionalizzatore che sia finalizzato alla eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni fra organismi ed amministrazioni pubbliche, mentre non sarebbe opportuno che - per il tramite delle disposizioni recate dall'articolo 23 - si intendesse operare una ridefinizione del ruolo delle Autorità esistenti, in particolare di quella per l'energia elettrica e il gas;
in una situazione nella quale l'apertura e la liberalizzazione dei mercati dell'energia non sono ancora pienamente realizzate, infatti, restano pienamente valide le motivazioni che indussero pochi anni fa il legislatore ad istituire un'autorità di regolazione del settore;
appare altresì indispensabile che le funzioni di garanzia e di regolazione siano mantenute chiaramente distinte dalle responsabilità di definizione di indirizzi di


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politica industriale per le società del settore tuttora a partecipazione pubblica;

impegna il Governo

a dare attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 23 al fine di eliminare le duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni esistenti fra organismi ed amministrazioni pubbliche, a fini di semplificazione amministrativa e di incremento di efficienza delle strutture burocratiche;
a non incidere, in sede di attuazione delle predette disposizioni, sul ruolo e sulle funzioni attribuite dalle norme vigenti alle Autorità indipendenti, in particolare a quelle di regolazione dei servizi pubblici, assecondando una iniziativa parlamentare tesa a ridefinire il quadro delle medesime Autorità che assumono un rilievo centrale in una fase di passaggio verso un mercato aperto e liberalizzato.
9/1984/109. Tabacci, Letta, D'Agrò, Saglia, Gambini, Vernetti, Gastaldi, Polledri.

La Camera,
premesso che:
con decreto ministeriale del 13 dicembre 1999, n. 474, l'aggio del gioco del lotto è stato ridotto dal 10 per cento all' 8 per cento delle riscossioni lorde;
in base all'articolo 7, comma 3, della legge 19 aprile 1990, n. 85, il compenso del ricevitore del lotto, comprensivo di ogni spesa ed onere, deve essere fissato con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde;
in base alla gerarchia delle fonti di diritto vigente in Italia una legge non può essere modificata da una norma di grado inferiore, ossia da un decreto ministeriale;
l'articolo 15 della legge 29 dicembre 2000, n. 488, legge Finanziaria per il 2001 ha previsto maggiori entrate per oltre 300 miliardi in virtù di adottati provvedimenti amministrativi riferiti alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del lotto, ossia al citato ed antecedente decreto ministeriale 13 dicembre 1999 n. 474;
la diminuzione dell'aggio, lungi dal garantire le maggiori entrate per l'erario, ha determinato una forte caduta delle giocate con notevoli perdite per le casse dello Stato;
contro il decreto n. 474 del 1999, sono oggi pendenti per la decisione nel merito circa 15.000 ricorsi al TAR del Lazio;
il summenzionato decreto appare illegittimo, oltre che sotto il predetto profilo, anche in relazione alla modifica unilaterale operata dal Governo a migliaia di contratti regolarmente sottoscritti;

impegna il Governo

ad aprire un dialogo con le associazioni maggiormente rappresentative dei ricevitori del lotto, Assogiochi e Federazione Italiana Tabaccai, al fine di pervenire nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle esigenze finanziarie dello Stato, ad un ripristino, eventualmente graduale, dell'aggio spettante ai raccoglitori del gioco del lotto nella misura del 10 per cento, ovvero, nella misura minima prevista dalla legge n. 85 del 1990;
quanto sopra anche al fine di evitare che manifestazioni di protesta dei ricevitori del lotto, promosse dalle organizzazioni sindacali di categoria, turbino l'imminente operazione di cartolarizzazione dei crediti e dei proventi appartenenti allo Stato derivanti dal gioco del lotto di cui al recente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 novembre 2001.
9/1984/110. Mazzocchi, Alboni.

La Camera,
premesso che:
l'attuale assetto normativo non inquadra correttamente i redditi di attività


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di amministratore e sindaco svolta da parte di professionisti iscritti agli albi, anche ai fini di un corretto versamento dei relativi contributi previdenziali;
secondo il «principio di attrazione» ogni qualvolta l'attività di lavoro autonomo richieda competenze riconducibili, anche in senso lato, alla sfera dell'attività professionale principale esercitata dal soggetto percettore, essa costituisce sotto il profilo dell'inquadramento fiscale e previdenziale, un tutt'uno con l'attività professionale, perdendo ogni sua autonoma rilevanza;
sotto il profilo strettamente previdenziale i professionisti interessati vedrebbero assottigliarsi la tutela previdenziale a causa di un assurdo frazionamento della loro posizione previdenziale con conseguenze anche gravi sull'ammontare delle prestazioni;
tale chiarimento, a causa del diverso regime tributario applicabile, porterebbe un beneficio in termini di gettito per il fatto che i professionisti sarebbero, comunque, tenuti a fatturare i compensi derivanti da attività di amministratore e sindaco, con relativa applicazione dell'IVA (20 per cento) e che i relativi corrispettivi formerebbero base imponibile anche ai fini dell'IRAP;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia introdotta una norma che equipari i redditi derivanti da attività di amministratore e sindaco a quelli previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
9/1984/111. Tucci, Mazzoni.

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ha introdotto l'esercizio della professione forense in forma societaria, precisando che la società tra avvocati è regolamentata dalle norme dello stesso titolo II della legge e «ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile»;
l'attività svolta dalle società tra avvocati è comunque un'attività di tipo professionale ed è caratterizzata dalla prestazione di servizi in tutto e per tutto analoghi a quelli espletati dal libero professionista singolo;
sotto i profili fiscale e previdenziale il decreto legislativo 96/2001 non ha affrontato il problema della normativa applicabile a tale tipologia societaria, limitandosi ad un generico rinvio alle «società in nome collettivo disciplinate dal codice civile»;
qualora prevalesse la tesi che identifica il reddito della società tra avvocati come reddito di impresa si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, sotto l'aspetto fiscale, tra avvocati riuniti in associazione ed avvocati soci di società, in quanto i primi conseguirebbero redditi di lavoro autonomo mentre i secondi redditi d'impresa;

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad introdurre una norma che chiarisca l'incertezza interpretativa dovuta alla mancanza di una specifica disciplina fiscale e previdenziale applicabile ai proventi delle società tra avvocati, che vada nel senso di equiparare tale disciplina a quella vigente per le associazioni professionali, per le quali il reddito prodotto rappresenta reddito da lavoro autonomo e, pertanto, il professionista resta soggetto ad imposizione fiscale secondo il criterio di cassa.
9/1984/112. Mazzoni, Cozzi.

La Camera,
premesso che:
la regione Liguria è stata colpita, in più occasioni, da eventi alluvionali che


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hanno pesantemente compromesso molte attività imprenditoriali ed arrecato ingenti danni pubblici;
per fare fronte a quanto accaduto, sono già state stanziate e distribuite consistenti somme che non sono risultate però, sufficienti, per risarcire totalmente i danni verificatisi;

impegna il Governo

a stanziare, al più presto, somme adeguate al totale ristoro dei danni.
9/1984/113. Nan, Mondello.

La Camera,
premesso che:
numerose disposizioni contenute nella legge n. 104 del 1992, (legge quadro sull'handicap) non hanno raggiunto la concreta attuazione;
alla prova dei fatti, altre disposizioni, emanate negli ultimi anni, non si sono rivelate pienamente aderenti alle esigenze dei cittadini ed in particolare dei disabili (come la condizione richieseta dall'articolo 80 comma 3 della legge 23 dicembre 2000 che prevede che da almeno cinque anni, sussitano le condizioni previste dalla legge 104 del 1992 per usufruire dei congedi parentali;
i livelli dei trattamenti economici già molto migliorati dai contenuti della legge finanziaria 2001 per i disabili ultrasessantenni con invalidità totale, permangono ancora molto modesti per tutti gli altri;
andrebbero ampliate positive esperienze che hanno consentito una maggiore emancipazione delle persone disabili (come la legge n. 162/98 o la n. 13/89)

impegna il Governo

ad assumere concrete iniziative in grado di ampliare, armonizzare e verificare la piena attuazione delle normative esistenti in materia di disabili e a predisporre nuovi concreti interventi al fine di migliorare le condizioni economiche di tutti i disabili gravi e gravissimi.
9/1984/114. Porcu.

La Camera,
considerato che:
con l'inaugurazione il 10 giugno 2001 della tratta Friburgo-Novara via Lotschberg e del relativo corridoio «HUCKEPAK» trasporto merci dal centro Europa al Mediterraneo, si è determinato un formidabile incremento del traffico ferroviario merci, con forti implicazioni negative indotte sui territori attraversati, appartenenti alle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara;
la prima parte di tale percorso, da Genova/Voltri a Novara/Vignale, è già classificata come rete fondamentale, ai sensi del decreto ministeriale 21 marzo 2000 «Determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria»;
attualmente le tratte Vignale-Omega e Omega-Novara, sono classificate come rete complementare - Linee ferroviarie della rete secondaria, ai sensi dell'Allegato Tecnico 2 del decreto ministeriale sopra citato;

impegna il Governo

a riconoscere la caratteristica di indubbia ed elevata valenza trasportistica della linea ferroviaria Novara-Domodossola, soprattutto nell'ambito dell'evidente contesto internazionale che caratterizza l'utenza merci transfrontaliera, recentemente potenziata in misura consistente;
ad inserire conseguentemente la linea ferroviaria Novara-Domodossola nella Rete Fondamentale, ai sensi della classificazione prevista dall'Allegato Tecnico 2 del decreto ministeriale del 21 marzo 2000;
a connotare la linea ferroviaria Novara-Domodossola con la qualificazione


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commerciale ai sensi dell'Allegato Tecnico 1 del citato decreto ministeriale del 20 marzo 2000;
ad attivare le possibili iniziative di programmazione economica e finanziaria al fine di abbattere l'impatto ambientale nonché gli appesantimenti del traffico veicolare indotto dal potenziamento della linea ferroviaria.
9/1984/115. Daniele Galli, Zanetta, Tarditi.

La Camera,
considerato che:
l'articolo 98 della legge 388 del 2000 ha istituito presso il ministero della salute, per l'anno 2001 un fondo di tre miliardi di lire, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela Salute Mentale 1998-2000», tramite l'elaborazione di un programma nazionale adottato dal ministero della salute, per l arealizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti per la prevenzione dell salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, tra gli altri, interventi per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimento di salute mentale;

impegna il Governo

a dare piena attuazione al progetto obiettivo «Tutela della Salute Mentale 1998-2000».
9/1984/116. Sgobio.

La Camera,
premesso che:
la legge 6 marzo 2001, n. 52; ha istituito il Registro Nazionale italiano dei donatori di midollo osseo«, dopo un iter parlamentare ampiamente condiviso da tutte le forze parlamentari, al fine di dotare il nostro paese di informazione scientifico-professionale;
il trapianto di midollo osseo si è dimostrata una terapia particolarmente utile in diverse malattie ematologiche, quali leucemie, le immunodeficienze severe e le anemie aplastiche;
il reperimento di un donatore compatibile diviene fondamentale per quei pazienti i quali non possono avvalersi di un donatore all'interno della propria famiglia;
la piena attuazione della legge rimane al momento preclusa, dato che non si è ancora provveduto alla emanazione dei decreti attuativi indicati dalla legge stessa;

impegna il Governo

a dare piena attuazione alla legge 6 marzo 2001, n. 52 tramite l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, ed articolo 9, comma 2 ed il rifinanziamento della legge stessa.
9/1984/117. Maura Cossutta.

La Camera,
premesso che:
la legge 27 marzo 1992, n. 257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, ha riconosciuto ai lavoratori che siano esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni, il diritto alla rivalutazione ai fini delle prestazioni pensionistiche ,dell'intero periodo per un coefficiente di 1,5;
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5/2000, nel sancire la correttezza costituzionale delle norme in questione , ha confermato che il beneficio interessa tutti i lavoratori per i quali sia provata la semplice esposizione ultradecennale al rischio morbigeno costituito dall'amianto, senza considerare l'intensità della esposizione;
la materia in questione necessita di precisi approfondimenti ed aggiornamenti atteso che la platea dei soggetti beneficiari è in continuo e costante aumento nonostante


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siano molti i lavoratori che, dipendenti di piccole aziende e non sindacalizzati, non sono ancora telati nei loro diritti;

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché:
a) siano modificate le leggi sopra citate nel senso di estendere il beneficio a quei lavoratori la cui attività produce direttamente o indirettamente assimilazione degli effetti negativi dell'amianto;
b) vengano fatti salvi i diritti di tutti quei lavoratori che, trovandosi nelle condizioni di cui alle citate leggi, abbiano già definito le loro pratiche pensionistiche ovvero le stesse siano in corso di definizione;
c) vengano individuate le altre categorie di lavoratori in favore delle quali trovino applicazione le leggi citate.
9/1984/118. Patarino, Villani Miglietta, Ramponi, Maggi, Mussolini, Amoruso, Pezzella, Canelli, Losurdo, Gallo, Carrara.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 della legge 23 dicembre 2001 n. 388 (legge Finanziaria) ha esteso i benefici indicati nell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 457/1997 e successive modificazioni, nei limiti del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca in acque interne e lagunari;
ai sensi del combinato delle due norme anzidette, le imprese che esercitano la pesca costiera e quelle che esercitano la pesca in acque interne e lagunari (e quindi anche le imprese non armatrici) debbono versare i contributi previdenziali e assistenziali in misura pari al 30 per cento del contributo dovuto per legge;
tale riduzione si estende anche alla quota dei contributi a carico dei lavoratori;
sino ad oggi, il beneficio anzidetto non è stato fruito dagli aventi diritto per la mancata emanazione da parte dell'INPS della prevista circolare attuativa e ciò con comprensibile, notevole pregiudizio per i lavoratori e per le imprese di pesca interessate;

impegna il Governo

a sollecitare l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad emettere tempestivamente la circolare attuativa prevista dall'articolo 11 della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) al fine di consentire alle imprese ed ai lavoratori della pesca costiera ed in acque interne e lagunari di usufruire del considerevole sconto contributivo assolutamente indispensabile per il rilancio di un settore in crisi come quello della pesca.
9/1984/119. La Grua, Fatuzzo, Catanoso, Cristaldi, Scalia, Strano.

La Camera,
premesso che:
la crescita esponenziale delle transazioni finanziarie nei mercati internazionali di questi ultimi anni testimonia un pericoloso divorzio tra l'economia finanziaria e quella reale; è il territorio elettivo di rischiose speculazioni finanziarie; è alla base di ricorrenti crisi finanziarie internazionale, in primo luogo nei Paesi del sud del mondo; contribuisce in modo sostanziale alla marginalità sociale ed economica di intere aree povere del sud del mondo;
nel corso degli ultimi anni, in molti Paesi, si sono moltiplicate le iniziative anche parlamentari tese a formulare proposte per porre un freno alla speculazione finanziaria internazionale e per prevenire i rischi di destabilizzazione delle valute, delle economie e delle società nazionali;
tra le proposte più note figura quella avanzata da James Tobin, premio Nobel per l'economia nel 1981. La sua proposta è diventata l'emblema della volontà di riconquistare alla democrazia gli spazi ad essa confiscati dall'espandersi del dominio della sfera finanziaria su scala planetaria,


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e della volontà di operare una ridistribuzione della ricchezza tra il nord ed il sud del mondo, fornendo importanti risorse per finanziarie la cooperazione allo sviluppo e la lotta alla povertà;
il Parlamento francese nel corso dell'esame della legge finanziaria ha approvato un emendamento che prevede l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie di carattere speculativo alo scopo di regolamentare il mercato finanziario;
anche in Italia si va sviluppando un ampio movimento di opinione favorevole all'introduzione di una imposta sul movimento dei capitali speculativi, che vedrà nei prossimi mesi il lancio di una raccolta di firme per la presentazione di una proposta di legge di iniziative popolare utile a tale scopo

impegna il Governo

a sviluppare, anche in rapporto con la Unione europea una ricerca e un confronto per verificare le possibilità e le modalità di introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie internazionali di natura speculativa.
9/1984/120. Crucianelli, Realacci, Alfonso Gianni, Giovanni Bianchi, Ruzzante, Bellillo, Sciacca, Bindi, Russo Spena, Giachetti, Lolli, Bielli, Lucà, Grandi, Deiana, Innocenti, Panattoni, Grandi.

La Camera,
premesso che:
la variante strada statale n. 9 tra Guardamiglio (provincia di Lodi) e Le Mose (Comune di Piacenza) con nuovo ponte sul fiume Po è stata definita - nelle sue caratteristiche costruttive e di tracciato - alla fine degli anni 80, quando ne venne redatto il progetto di massima, recepito nel protocollo d'intesa sottoscritto il 7 giugno 1988 dai rappresentanti delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, delle province di Milano (Lodi non era, a quel tempo provincia) e di Piacenza e dei tre Comuni territorialmente interessati (Piacenza, San Roco al Porto e Gaurdamiglio);
per la sua evidente valenza di interesse nazionale, regionale e locale, detta variante risulta recepita nei principali strumenti di pianificazione degli Enti competenti;
il progetto esecutivo dell'opera, nell'ultima versione disponibile, prevede un quadro economico di spesa pari a 204 miliardi di lire;
per riavviare l'iter di approvazione e di finanziamento dell'opera in questione è indispensabile prevedere l'aggiornamento del progetto esecutivo di cui sopra, sia in relazione alle varianti tecniche che devono essere introdotte, sia per quanto riguarda la rielaborazione della stima sulla base del computo metrico aggiornato e dei prezzi di mercato riferiti al più recente prezzario ANAS, sia - infine - per quanto riguarda l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale predisposto nel 1997;
le priorità espresse dalla regione Emilia-Romagna, in atti programmatori riferiti al piano poliennale ANAS, comprendono la variante strada statale n. 9 (Via Emilia), di cui sopra;
all'interno della detta variante, il nuovo ponte sul Po a Piacenza rappresenta una priorità assoluta;
sono trascorsi, ormai, 13 anni dall'accordo che la regione Lombardia e la regione Emilia Romana sottoscrissero per dare soluzione a questo problema;
la priorità indicata del nuovo ponte sl Po a Piacenza non può essere considerata questione d'interesse provinciale, atteso il ruolo primario che Piacenza sta assumendo, a livello nazionale, per quanto riguarda lo sviluppo della logistica;
il ponte sul Po interessa uno dei più importanti snodi viari d'Italia;
lo scorso anno, a seguito dei danni provocati dalle esondazioni verificatesi, il


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compartimento ANAS di Milano ha ordinato la chiusura del ponte che collega oggi la provincia di Piacenza e di Milano, attesa la vetustà della struttura in questione;
per quanto riguarda la città di Piacenza non più ulteriormente sopportabile l'attuale situazione del traffico, aggravata dalla presenza di mezzi pesanti che la attraversano, imputabile alla mancata realizzazione del progetto di variante sopra indicata;

impegna il Governo

in sede di individuazione delle priorità del piano triennale ANAS, a tenere in particolare considerazione, sulla base del confronto con le regioni interessate, la realizzazione del secondo ponte sul Po a Piacenza tenuto conto della rilevanza regionale, interregionale e nazionale dell'opera.
9/1984/121. Foti, Polledri.

La Camera,
premesso che:
dal 2 gennaio prossimo scattano le nuove competenze penali per i giudici di pace, ma molte voci autorevoli si sono alzate per chiederne un rinvio dell'applicazione;
le Camere penali, in una delibera della giunta datata 15 dicembre 2001, hanno messo in evidenza che la situazione che aveva giustificato lo slittamento delle competenze, inizialmente fissate per lo scorso 4 aprile, non è sicuramente venuta meno;
con l'emergenza terrorismo internazionale, appare incomprensibile distogliere forze di polizia per utilizzarle nello svolgimento di attività di investigazione giudiziaria come previsto dalla legge che allarga le prerogative dei giudici di pace al campo penale;
a ciò si aggiunge la possibilità concreta che gran parte delle decisioni adottate saranno oggetto di impugnazione davanti ai Tribunali penali in composizione monocratica con l'effetto paradossale che il tentativo di sgravare i giudici penali da carichi di lavoro eccessivi verrebbe vanificato in sede di appello, quando alla quotidiana attività si sommerebbe anche la mole dei ricorsi contro le sentenze dei giudici di pace;
evidenti e seri intoppi si destano anche con riguardo ai limiti alla competenza civile dei magistrati onorari, poiché difficilmente il giudice di pace potrebbe liquidare un danno superiore ai limiti della sua competenza;
la carenza di magistrati e di forze di polizia è oramai diventato un assillo per le esigenze di giustizia e per la sicurezza di tutti i cittadini resa ancor più evidente dallo stato di allarme in cui stiamo vivendo;
il riconoscimento del diritto di difesa non può che significare anche «il diritto di essere giudicati da giudici competenti, cioè da magistrati forniti di un bagaglio tecnico-giuridico e di esperienza»;

impegna il Governo

in vista delle necessità della nuova riforma che sta per entrare in vigore, a stanziare fondi per porre rimedio alle inadeguatezze strutturali che regnano nel settore giustizia per far si che sia la magistratura che le forze di polizia possano dotarsi di nuove forze per assicurare una giustizia più celere e una maggiore sicurezza per i cittadini.
9/1984/122. Cento.

La Camera,
premesso che:
il grave squilibrio tra le modalità di trasporto delle merci in Italia è in continuo e preoccupante aumento;
secondo quanto riportato dal Conto nazionale dei trasporti nel 1999 il traffico complessivo interno delle merci è stato pari a 242.221 milioni di tonnellate-km,


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con un aumento del 27 per cento rispetto al 1990 e la percentuale di trasporto su gomma è stata del 67 per cento;
lo squilibrio tra il trasporto stradale e le altre modalità è ancora più evidente se si tiene conto anche del traffico di distribuzione per distanze inferiori ai 50 km. E per quello svolto da vettori stranieri, esclusi dalle statistiche su menzionate;
l'enorme mole di merci trasportate lungo le strade italiane causa dei gravi problemi di sicurezza, ambientali e di disagio nei punti deboli della rete infrastrutturale, con particolare riferimento ai trafori ed ai valichi alpini, nei quali si concentra una percentuale rilevante dei transiti;
secondo i dati forniti da Confetra nell'anno 1998 circa 135 milioni di tonnellate di merci hanno attraversato le Alpi italiane, il 35 per cento in più rispetto al 1990; il valico più importante per entità di flussi di merci è il Brennero che, con quasi 30 milioni di tonnellate, ha pesato nel 1998 per oltre il 22 per cento dell'intero traffico che ha attraverso l'arco alpino, seguito dal Gottardo con circa 24 milioni di tonnellate;
per ridurre l'impatto dell'autotrasporto merci sul proprio territorio la Svizzera ha istituito un'imposta sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in conformità con il principio di responsabilità stabilito dal Trattato di Maastricht e alle linee guida definite dal libro bianco della Commissione europea sui traporti, i quali affermano la necessità ditenere conto dei costi ambientali e delle ulteriori esternalità del trasporto stradale;
la tassa sul traffico pesante è lo strumento cardine, individuato dalla stessa Commissione europea nel suo recente Libro bianco sui trasporti, per stabilire una volta per ttutte la verità sui costi delle infrastrutture, «internalizzando» i costi esterni a carico della collettività, in particolare in aree sensibili quale quella alpina, dove vige la Convenzione internazionale delle Alpi;
secondo un calcolo effettuato dalla Commissione, ad oggi le tariffe nedie stradali europee, per un mezzo pesante che copre 100 km in pianura, si aggirano attorno agli 8.3 Euro (16 mila lire), mentre secondo le stime della stessa Commissione europea si dovrebbero pagare invece tra i 12 euro (23 mila lire) e i 24 euro (36 mila lire) per coprire i costi esterni (costi sanitari e danni alle colture provocati dall'inquinamento atmosferico, costi attribuibili all'usura e alle riparazioni delle infrastrutture, costi sdanitari per il rumore, costi medici legati agli incidenti);detti costi dovrebbero essere comunque adeguati alle particolari condizioni del traffico pesante in montagna, considerato che l'inquinamento provocato dal un Tir in una vallata alpina è tre volte superiore a quello prodotto in pianura;
la stessa Commissione europea, nel suo Libro bianco «la politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», indica tra le 60 misure prioritarie nel settore dei trasporti l'introduzione di una tassa, come quella svizzera, per perseguire l'obiettivo del riequilibrio modale; la Commissione, in assenza di politiche che invertano le attuali tendenze, prevede che nel 2010 i costi esterni della congestione, legati al solo traffico stradale, saranno pari allo 0,5 per cento del Pil comunitario; si prevede infatti un aumento del 50 per cento delle emissioni di anidride carbonica, da 739 milioni di tonnellate del 1990 a un miliardo e 113 milioni di tonnellate al 2010 (incremento cui il trasporto stradale contribuirebbe per l'85 per cento);
in questo quadro l'opzione ferroviaria è perseguibile subito; i valichi alpini (Moncenisio/Frejus, Sempione, Loetschberg, Gottardo, Brennero e Tarvisio) oggi sono utilizzati in media soltanto per il 30 per cento delle loro reali potenzialità; secondo alcuni studi sulla capacità reale delle linee di valico transalpine l'ammodernamento ed il potenziamento di tutte le linee a doppio binario esistenti (ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Brennero, Tarvisio, Villa Opicina)


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si potrebbe raggiungere nel 2015 l'obiettivo di 180 milioni di tonnellate/anno di merci trasportate su ferro:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che venga istituita nel nostro paese un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso confini nazionali dell'arco alpino, commisurata alla massa complessiva dei veicoli con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale
a predisporre un piano di riequilibrio modale del nostro sistema trasportistico attraverso l'adozione di un sistema di incentivi per il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia ed al cabotaggio, con particolare attenzione agli attraversamenti alpini, particolarmente sensibili sotto il profilo ambientale e per i quali la stessa Convenzione delle Alpi prevede misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti
9/1984/123. Boato, Pecoraro Scanio, Realacci, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,
premesso che:
il traffico stradale è responsabile del 62 per cento delle emissioni di ossido di carbonio, del 50 per cento di quelle di monossido di azoto, del 33 per cento di quelle di idrocarburi e del 17 per cento di quelle di anidride carbonica nei paesi dell'Unione europea, il 20 per cento dei cittadini europei deve sopportare livelli di rumorosità inaccettabili dovuti al traffico stradale;
in Italia la mobilità su mezzi privati è raddoppiata in generale ed è aumentata di quattro volte nelle aree urbane; la mobilità su mezzi individuali, in assoluta prevalenza in auto, misurata, in passeggeri/Km è arrivata a concentrare il 94 per cento degli spostamenti (rispetto all'88,3 per cento del 1970);
in Italia oltre il 70 per cento degli incidenti stradali avvengono in area urbana ed i decessi da incidenti stradali in area urbana sono circa 3000 ogni anno (8,2 a giorno) mentre il numero dei feriti aumenta a oltre 150 mila all'anno (410 al giorno); il Cipe valuta il danno economico da congestione da traffico nelle tredici maggiori aree urbane del Paese in 11.500 miliardi annui;
la mobilità delle aree urbane costituisce una priorità politica ed economica: è necessario riequilibrare il trasporto a favore di sistemi integrati di trasporto collettivo e favorire gli spostamenti in bicicletta ed a piedi attraverso azioni integrate di politica urbanistica, sociale ed infrastrutturale;
il trasporto motorizzato privato è evidentemente inadeguato alla conformazione delle città e alle esigenze di chi si sposta e il suo incremento no fa che aggravare una situazione ormai al limite del collasso;
gli spostamenti in bicicletta sono molto diffusi negli altri paesi europei e costituiscono una quota percentuale significativa della mobilità urbana, con indubbi vantaggi sia per quanto riguarda la congestione nelle aree urbane sia sul piano dell'inquinamento atmosferico e acustico;
l'Italia, nonostante le condizioni climatiche favorevoli, è in forte ritardo rispet6to alle altre nazioni europee a causa, oltre che di un diverso approccio «culturale», di una strutturale carenza di percorsi ciclabili che permettano di spostarsi con la bicicletta in condizioni di sicurezza;
l'approvazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366, ha consentito un importante adeguamento normativo ed è stata accolta con entusiasmo da comuni ed enti locali, che hanno presentato centinaia di progetti per la realizzazione di piste ed itinerari ciclabili;
la dotazione economica della legge 366 del 1998 appare del tutto inadeguata sia rispetto agli obiettivi di adeguamento


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agli standard europei, sia rispetto alle numerose proposte di intervento elaborate in ambito locale;

impegna il Governo

ad aumentare l'insufficiente dotazione finanziaria della legge sulla mobilità ciclistica, in funzione delle reali esigenze infrastrutturali in tema di mobilità alternativa;
a verificare lo stato di attuazione della legge 366 del 1998, attraverso l'elaborazione di un accurato studio che contenga la quantificazione delle risorse stanziate, la loro assegnazione e l'effettivo trasferimento alle singole regioni, il numero e lo sviluppo lineare dei progetti presentati, il numero e lo sviluppo lineare dei progetti ammessi a finanziamento, nonché il relativo stati di realizzazione.
9/1984/124. Vernetti, Pecoraro Scanio, Vigni, Franceschini, Realacci, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,
premesso che:
nell'allocazione delle risorse finanziarie previste nella legge finanziaria 2002 il Governo ha ritenuto opportuno ridurre del 10,43 per cento l'entità dello stanziamento ordinario dello Stato per il funzionamento dei Parchi Nazionali, delle Riserve naturali dello Stato, degli enti e delle associazioni che svolgono attività di studio e conservazione della natura;
la scelta di indebolire il sostegno finanziario alle politiche di sviluppo sostenibile compromette inevitabilmente l'obiettivo faticosamente raggiunto nell'anno passato di proteggere dignitosamente almeno il 10 per cento del patrimonio ambientale italiano, il cui valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale, conosciuto in tutto il mondo alimenta una florida industria turistica creando occupazione per le popolazioni residenti, permettendo altresì di conseguire risultati importanti in campo scientifico;
nel 2001 gli organismi pubblici dei quali lo Stato si avvale per la tutela dell'ambiente hanno ricevuto la dotazione ordinaria di fondi per l'anno 2001 alla fine del medesimo anno, con la conseguenza che i ritardi e l'incertezza sulla disponibilità e l'ammontare delle risorse disponibili ha frenato e ridotto le attività istituzionali di tali organi;
dal momento che, nei decreti ministeriali di ripartizione dei fondi per gli enti di gestione delle aree naturali protette, sono state destinate ingenti somme (pari a 9 miliardi nel 200 e 7 miliardi nell'anno in corso) a generici «Trasferimenti agli Enti Parco per azioni nazionali» nell'ambito di una voce di spesa che non rispetta i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie basati sulla valutazione del costo di funzionamento degli Enti Parco e del potenziale di spesa per investimenti, approvati dalla Commissione ambiente della Camera il 23 febbraio 2000 in occasione dell'espressione del parere sulla ripartizione dei fondi per l'anno 2000;
ritenendo opportuno agevolare le funzioni di controllo del Parlamento sulla destinazione della spesa pubblica e sui risultati di tali scelte e considerando necessario che gli enti, gli istituti, le associazioni, le fondazioni e gli altri organismi che lo Stato finanzia e sui quali il ministero dell'ambiente esercita le funzioni di vigilanza ed indirizzo dispongano interamente e fin dall'inizio dell'anno di esercizio dei fondi statali per il loro funzionamento;

impegna il Governo

a stanziare ulteriori risorse finanziarie, aggiuntive rispetto allo stanziamento ordinario per l'anno in corso, da destinare agli organismi di gestione dei Parchi Nazionali e delle riserve naturali dello Stato;
a ripartire i finanziamenti per la conservazione della natura destinati ad


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enti, istituiti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a valere sul capitolo 2002 del Bilancio di previsione dello Stato, distribuendo interamente l'importo disponibile ai soggetti destinatari, ovvero senza contemplare voci generiche di spesa, scarsamente soggette al controllo del Parlamento, come avvenuto negli anni passati attraverso la voce «Trasferimenti agli Enti Parco per azioni nazionali».
9/1984/125. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, istitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti e modificativo dell'imposta sugli spettacoli, in attuazione della legge delega 3 agosto 1998 n. 288, ha abolito l'imposta sugli spettacoli, prevedendo che alcune delle attività precedentemente rientranti nel campo di applicazione della stessa siano ora assoggettate ad una nuova imposta ribattezzata «imposta sugli intrattenimenti», mentre altre siano obbligatoriamente soggette alla sola IVA secondo il regime ordinario;
l'articolo 18 dello stesso decreto legislativo ha poi introdotto l'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 escludendo dall'applicazione della nuova imposta sugli intrattenimenti, una serie di prestazioni di servizi elencate nella tabella C del citato decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e facendoli rientrare nel campo di applicazione dell'IVA medesima e disponendo per essi una apposita disciplina su alcuni aspetti particolari procedurali, ultima la circolare ministeriale n. 165 del 7 settembre 2000;
la suddetta tabella C comprende, accanto ad attività come gli spettacoli cinematografici, quelli sportivi e teatrali e iniziative similari che sono certamente qualificabili come «spettacoli» secondo la comune accezione del termine, anche attività come le «mostre e fiere campionarie» che non possono considerarsi attività di spettacolo in considerazione delle finalità e delle modalità di svolgimento delle medesime;
le manifestazioni fieristiche, infatti, sono considerate luoghi di incontro economico e commerciale, organizzate per consentire la presentazione di prodotti di varia natura e per favorire l'incontro tra domanda e offerta di operatori economici, senza alcun fine di spettacolo;
per tali ragioni le mostre e fiere campionarie non essendo in alcun modo qualificabili come spettacoli, non dovrebbero essere ricomprese nella menzionata tabella C;
di conseguenza è necessario lo stralcio delle attività qualificabili come «mostre e fiere campionarie» dalla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e la loro conseguente introduzione nella disciplina generale dell'IVA, deducendosi con tale provvedimento la non assoggettabilità di tali attività ad una disciplina pensata e formulata dal legislatore solo con preciso riferimento all'attività di spettacolo;
tale provvedimento, inoltre, riconducendo l'attività fieristica nell'ambito delle attività c commerciali ed imprenditoriali, mirate prevalentemente al sostegno dell'economia nazionale determina una parificazione del sistema italiano a quello vigente negli altri paesi dell'Unione europea con i quali si è in diretta competizione;
si rileva infine che lo scorporo della voce «mostre e fiere compionarie» dalla tabella C, non comporta alcun onere per l'erario in quanto l'aliquota ordinaria IVA non viene modificata rispetto a quella vigente;
alla luce di tali considerazioni

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un intervento legislativo atto a modificare la disciplina


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IVA, attualmente applicata alle attività fieristiche, stralciando la voce «mostre e fiere campionarie» dalla citata tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, restituendole alla disciplina generale dell'IVA:
9/1984/126. Giuseppe Drago, Volontè.

La Camera,
premesso che:
il 16 febbraio 2001 ha esaurito la sua efficacia la legge n. 46 del 1982, sostituita dal devreto legislativo n. 297 del 1999;
le domande di agevolazione introdotte dai soggetti eleggibili che hanno superato l'istruttoria bancaria necessitano di una copertura finanziaria di circa 600/700 miliardi;
i crediti dello Stato da contratti stipulati dall'IMI (a suo tempo concessionario esclusivo) sommano almeno 1000 miliardi, e la durata media del loro ammortamento è di cinque anni;
esistono quindi le condizioni per la cartolarizzazione dei suddetti crediti;
considerata l'esigenza di assicurare il regolare finanziamento dei programmi di ricerca applicata indispensabili al recupero di competitività del settore industriale;

impegna il Governo

a dare celere corso ad operazioni di cartolarizzazione di crediti vantati dallo Stato in base alla legge n. 46 del 1982, e a far sì che il ricavato venga destinato al succitato scopo.
9/1984/127. Arrighi.

La Camera,
valutate le modifiche integrative apportate all'articolo 17 in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici

impegna il Governo
affinché
nel primo corso concorso sia ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che all'atto dell'emanazione del bando, risulti in possesso di laurea, ed abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi della scuola di base, della secondaria superiore e degli istituti educativi;
i presidi incaricati nel primo concorso di cui all'articolo 29 comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, vengano reclutati attraverso un percorso riservato in cui l'ammissione al corso di formazione prevista dallo stesso articolo venga effettuata tramite esame-colloquio su esperienze professionali presentate dal candidato;
il suddetto percorso, riservato ai presidi incaricati, abbia durata e modalità organizzative tali a garantire la preposizione dei vincitori alle istituzioni scolastiche entro il 2002;
sia prevista la compensazione fra regioni e settori formativi, al fine di garantire la salvaguardia dell'integrità del 50 per cento dei posti da attribuire ai presidi incaricati triennalisti;
lo stesso trattamento riservato ai presidi triennalisti sia garantito ai vice rettori e alle vice direttrici incaricati da almeno tre anni dei convitti e degli educandati femminili dello Stato.
9/1984/128. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Colasio, Rusconi, Volpini, Carra, Magnolfi, Ruzzante, Bimbi, Abbondanzieri.

La Camera,
visto l'articolo 44 del disegno di legge n. 1984, in corso d'esame;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie ed opportune iniziative finalizzate alla proroga a tutto


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il 31 dicembre 2002 della Cassa Integrazione per i lavoratori ex Belleli (Taranto).
9/1984/129. Tarantino, Tucci, Lezza, Patarino.

La Camera,
considerata la necessità di garantire la sicurezza della navigazione anche in prossimità e all'interno dei porti, e in particolare nei porti di notevole rilevanza commerciale;
considerata l'esigenza di assicurare tutte le condizioni necessarie per lo sviluppo del trasporto «via mare» e di forme di trasporto intermodale;
considerata la particolare rilevanza del porto di Olbia per l'intero sistema economico della Sardegna, e considerato che il golfo di Olbia è soggetto a continuo interramento da parte di tre canali affluenti che sono stati dichiarati siti ad alto rischio idrogeologico da parte del Ministro dei lavori pubblici;

impegna il Governo

a garantire la funzionalità del sistema portuale nazionale e dei collegamenti tra la Sardegna e il continente;
a garantire con la massima urgenza la sicurezza e l'efficienza delle banchine d'attracco del porto commerciale, industriale ed interno di Olbia, predisponendo quanto di sua competenza, e in particolare le risorse necessarie ed effettuare le opere di pulizia e di adeguamento dei relativi fondali.
9/1984/130. Moroni, Massidda, Porcu, Pinto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 della legge 426 del 9 dicembre 1998 prevede la chiusura delle lavorazioni a caldo e la cessazione degli effetti inquinanti dello stabilimento Ilva di Genova;
l'accordo di programma sottoscritto il 29 novembre 1999 conteneva una soluzione del problema occupazionale dei lavoratori attualmente impegnati nelle lavorazioni a caldo;

impegna il Governo

a garantire la continuità occupazionale di tutti i lavoratori attualmente dipendenti dall'Ilva e interessati dal processo di trasformazione.
9/1984/131. Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Burlando, Labate, Acquarone, Intini, Banti.

La Camera,
premesso che:
il comune di Guidonia Montecelio (Roma) rappresenta per numero di abitanti la terza città del Lazio dopo Roma e Latina;
la viabilità da e per Guidonia è notevolmente compromessa in quanto le uniche due arterie esistenti, la via Tiburtina e la via Nomentana, sono ingolfate dal traffico quotidiano dei pendolari che ogni giorno tentano di raggiungere Roma da Guidonia, da Tivoli, da Mentana e da tutti i paesi della valle delll'Aniene con attese anche di due ore per percorrere non più di venti chilometri;
nel corso dell'anno 2002 nel territorio del comune verrà inaugurata la nova sede del C:AR: (Centro agroalimentare Romano - Mercati generali) che occuperà migliaia di addetti, gran parte dei quali già dipendenti dell'azienda attualmente collocata nel centro di Roma e che dovranno in seguito giornalmente trasferirsi in Guidonia, e che comporterà un notevolissimo incremento del traffico leggero e pesante che da tutto il centro Italia ogni giorno diretto verso la nuova mega struttura;


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la città di Guidonia è attraversata dalla bretella Fiano S. Cesareo priva però di un casello autostradale;
l'apertura di un casello autostradale in Guidonia contribuirebbe a risolvere positivamente il problema del traffico e della mobilità così come sopra rappresentato:

impegna il Governo

a favorire attraverso il ministero delle infrastrutture e trasporti la possibilità dell'apertura di un casello autostradale sulla bretella Fiano San Cesareo in territorio del Comune di Guidonia Montecelio, così come già più volte richiesto dal consiglio comunale di quella città.
9/1984/132. Messa.

La Camera,
premesso che:
in una prospettiva di progressiva dismissione delle partecipazioni pubbliche, appare sempre più urgente uscire da una politica di gestione delle partecipazioni medesime basata su logiche di natura prettamente finanziaria, che era funzionale in una fase caratterizzata dall'esigenza primaria di risanamento dei conti pubblici, ma che risulta non più adeguata nel momento in cui l'obiettivo primario diviene quello di una crescita strutturale e permanente nei ritmi di sviluppo del Paese;
una gestione delle partecipazioni pubbliche che tenga conto delle prospettive industriali dei settori interessati, lungi dal risultare penalizzante per i conti pubblici, risulterebbe profittevole anche da un punto di vista finanziario, contribuendo al miglioramento del quadro economico-finanziario del Paese;

impegna il Governo

ad assumere ogni idonea iniziativa, anche di carattere legislativo, affinché, al fine di migliorare l'efficienza e la competitività del sistema produttivo nazionale, sia accresciuto e reso più penetrante il ruolo del ministero delle attività produttive nella definizione degli indirizzi di gestione delle partecipazioni pubbliche di natura industriale.
9/1984/133. Gamba, Gambini, Vernetti, Tabacci, D'Agrò, Cosentino, Saglia Gastaldi, Polledri.

La Camera,
premesso che:
la superstrada E45 costituisce una importante arteria per le comunicazioni tra il centro e il nord del Paese, la cui funzione è accresciuta con l0apertura del casello autostradale di Cesena Nord ed in prospettiva aumenterà mediante la connessione con la progettata E55;
la sua centralità è stata ribadita di recente dalle regione Emilia Romagna al ministero delle infrastrutture e trasporti, attraverso il piano delle priorità per la viabilità e la mobilità presentato il 22 novembre 2001, richiedendo a questo scopo i finanziamenti necessari per l'adeguamento ai fini della sicurezza della E45;
l'ANAS dell'Emilia Romagna ha predisposto il progetto per la messa in sicurezza del tracciato compreso tra Ravenna e Verghereto, prevedendo una spesa complessiva di circa 500 miliardi di lire, di cui circa 80 già stanziati;
l'adeguamento della E45 nel tratto romagnolo è assolutamente necessario per assicurare gli standard di sicurezza oggi mancanti, una maggiore fluidità nel traffico, la riduzione dell'inquinamento acustico per i residenti lungo la superstrada;
il Piano generale dei trasporti e della logistica del febbraio 2001 prevedeva, fra gli interventi prioritari per il settore stradale che riguardano «le caratteristiche geometriche delle attuali infrastrutture senza variazione del tracciato», il «potenziamento del corridoio trasversale orientale Roma - Orte - Cesena - Ravenna»;


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lo stesso Piano generale dei trasporti individuava un primo insieme di interventi prioritari rispondenti ad evidenti criticità funzionali (livelli di saturazione) e di sicurezza (livelli di pericolosità): «il completamento e potenziamento dei corridoi longitudinali tirrenico e adriatico e delle dorsali Napoli Milano (variante di valico) e Roma - Venezia (E45 -E55)»;

impegna il Governo

a considerare i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza della E45 fra gli interventi prioritari ed a predisporre a tal fine finanziamenti adeguati.
9/1984/134. Bielli.

La Camera,
premesso che:
la legge 26 gennaio 1983, n. 18, aveva previsto l'obbligo, da parte di determinate categorie di contribuenti, di rilasciare no scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa al fine di consentire una più efficace azione limitatrice dell'evasione fiscale;
il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto l'elaborazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice;
proprio in presenza di tali studi di settore lo strumento dello scontrino fiscale non svolge più la funzione per cui ne era stato previsto l'obbligo di emissione;
è parimenti necessario prevedere la soppressione di tale obbligo per quei soggetti che pur non essendo vincolati agli studi di settore e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 8 maggio 1998, n. 146, appartengono alle stesse categorie comprese negli studi di settore approvati in via definitiva, in quanto sono obbligati alla tenuta delle scritture di magazzino in ragione dell'ammontare dei ricavi e delle rimanenze e perché sono soggetti comunque, a periodici controlli sostanziali e sistematici;
al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione nei confronti dei consumatori, può ritenersi opportuno introdurre l'obbligo dell'emissione di un documento redatto in un qualsiasi formato ed emesso tramite strumenti e sistemi informatrici non soggetti ad omologazione purché idonei a riportare in modo chiaro e comprensibile gli elementi di cessione o prestazione dell'operazione;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista la soppressione dell'obbligo dell'emissione dello scontrino fiscale ritenendolo ormai uno strumento di accertamento superato e la cui permanenza provocherebbe un rilevante aggravio in termini di costi e disfunzioni organizzative a seguito dell'introduzione dell'euro, oltre a determinare un risparmio di gettito erariale eliminando la concessione del credito di imposta che era assicurato a coloro che erano tenuti all'uso degli apparecchi misuratori.
9/1984/135. Degennaro, Volontè, Drago Giuseppe, Peretti.

La Camera,
premesso che:
il carcere di Udine è una costruzione vecchia e fatiscente la cui data di costruzione risale infatti al 1925;
nell'istituto di pena udinese gli agenti di polizia penitenziaria e i detenuti vivono in precarie condizioni igienico-sanitarie: gli ambienti sono senza riscaldamento, mancano gi indispensabili impianti di sicurezza, sono malfunzionanti gli impianti idrico, elettrico, sono quasi del tutto inosservate le norme dettate da decreto legislativo n. 626 del 1994 sulla sicurezza, igienicità e salubrità del posto di lavoro;


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i cancelli di alcune celle, nonostante le ripetute richieste di intervento da parte degli agenti di polizia penitenziaria, possono essere facilmente aperti dall'interno e la stragrande maggioranza ha difficoltà di chiusura con le mandate;
alcuni sistemi di sorveglianza a circuito chiuso;
le inferriate delle celle di detenzione sono di ferro «dolce»;
per la casa circondariale di Udine sono stati previsti più volte interventi di ristrutturazione dei locali che non sono mai praticamente stati avviati;

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di iniziare degli interventi strutturali volti a sanare le pessime condizioni socio-sanitarie e di sicurezza nelle quali versa la struttura penitenziaria udinese oppure di prevedere la possibilità di costruzione di un nuovo carcere.
9/1984/136. Franz.

La Camera,
premesso che:
una parte del territorio umbro tra le città di Terni e Narni è stata colpita da un terremoto in data 16 dicembre 2000;
con ordinanze n. 3101 del 22 dicembre 2000 e n. 3124 del 12 aprile 2001 sono stati assegnati alla regione Umbria complessivamente 57 miliardi di lire;
la stima dei danni effettuata dagli enti competenti relativamente agli edifici pubblici e privati, ai beni culturali, alle situazioni di dissesto ed alle infrastrutture ha evidenziato un fabbisogno di circa 260 miliardi di lire;
le risorse apportata in tabella C a titolo di reintegro del Fondo della Protezione civile (UPB 3.2.10.3. cap. 7446/P) sono, tra l'altro, destinate a finanziare ulteriori interventi di riparazione e miglioramento sismico di edifici danneggiati nell'area sopra menzionata;

impegna il Governo

a ripartire tale fondo per l'anno 2002 in modo da garantire al terremoto relativo alla zona Narni-Terni una somma di circa 100 miliardi, adeguata a proseguire i programmati interventi di ricostruzione.
9/1984/137. Sereni, Micheli, Agostini, Bellillo, Monaco, Stramaccioni, Giulietti.

La Camera,
premesso che:
l'esigenza di rafforzare e rinnovare le imprese del settore ittico, che soffrono ancora oggi di carenze strutturali, che sono generalmente sottocapitalizzate, caratterizzate da debolezza patrimoniale e bassa redditività che le rendono fortemente esposte al sistema bancario, nonché caratterizzate da forti processi d'invecchiamento;
le risorse attivate nella legge finanziaria sono insufficienti a fornire quel contributo necessario a far uscire il settore dalla marginalità in cui viene relegato, malgrado le grandi potenzialità economiche e sociali del settore, soprattutto per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno;
non sono stati previsti, i necessari stanziamenti per valorizzare la piccola pesca quale attività eco compatibile, utili per ridurre lo sforzo di pesca attraverso incentivi ad attività integrative del reddito quali il pescaturismo e l'ittiturismo;
non sono state previste, nella legge finanziaria, risorse volte alla promozione di nuove iniziative imprenditoriali, anche attraverso il rifinanziamento del prestito d'onore esteso ai giovani disoccupati ed ai lavoratori socialmente utili;
sottolinea la necessità di ripristinare un corretto equilibrio tra flotta tonniera e


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risorse, alla luce dell'introduzione del Totale Catture Ammissibili che riduce a circa 1/3 le possibilità di prelievo di questa specie;
sottolinea l'aggravarsi della crisi che investe l'attività di pesca effettuata con le reti derivanti;
afferma la necessità di dare attuazione al decreto legge di orientamento e modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura;

impegna il Governo

ad approfondire l'analisi sui processi economici e sociali che attanagliano il settore ed a promuovere, nel primo semestre del 2002, una Conferenza nazionale sull'economia ittica, alla luce delle politiche dell'Unione europea e degli obiettivi contenuti nel Libro verde della Commissione sul futuro della politica comune della pesca, nonché per le novità che si determineranno con l'allargamento ad Est dell'Unione e l'inclusione di paesi con imponenti flotte pescherecce come la Turchia;
ad includere, nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2001, misure specifiche di semplificazione amministrativa, fiscali e previdenziali, a sostegno del settore;
ad emanare norme che consentano di utilizzare per finalità interne al settore gli oneri riscossi dallo Stato per la concessione delle autorizzazioni alle pesche speciali di cui all'articolo 4 della legge 41/82, nonché a reperire i finanziamenti necessari all'attuazione del decreto legislativo di orientamento e modernizzazione n. 226/2001, ed in particolare dell'articolo 5 che concerne la stipula di convenzioni per la promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici, al tutela e la valorizzazione delle tradizioni alimentari, la messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità nonché la riduzione dei tempi procedurali;
ad assicurare il mantenimento degli Organi collegiali previsti dalla legge 41/82, dalla legge 963/65 e dalla legge 250/58 (Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, Comitato per la concessione dei contributi a fondo perduto, Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori);
ad adoperarsi per risolvere in sede comunitaria i dossier aperti (deroghe al regolamento 1626/94, abolizione delle reti da posta derivante) per evitare ulteriori penalizzazioni per i pescatori;
a concedere l'autorizzazione ad effettuare una pesca sperimentale, utilizzando ai fini della ricerca scientifica, le unità di pesca ancora munite di reti derivanti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 963/65 e del regolamento CEE n. 894/97, derogando al divieto di destinare il pescato a fini diversi dal consumo umano;
ad emanare un provvedimento di revoca del Decreto ministeriale 14/10/98 per le ferrettare, affinché sia consentita la prosecuzione di un'attività remunerativa e nel contempo ecosostenibile;
a garantire attraverso le necessarie risorse l'attuazione al decreto del ministro delle politiche agricole e forestali del 30 agosto 2001 finalizzata all'installazione di sistemi di sicurezza satellitari all'unità di pesca comprese fra i 12 ed i 24 metri fuori tutto.
9/1984/138. Franci, Rava, Rossiello, Finocchiaro, Oliverio, Nannicini, Marcora, Preda,.Roberto Barbieri, Sedioli, Lumia, Minniti, Marcora.

La Camera,
considerata:
la necessità di approntare in tempi rapidi un accertamento reale delle posizioni contributive previdenziali delle aziende agricole anche in relazione alla determinante importanza del settore;


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considerata l'avvenuta cartolarizzazione del crediti Inps che ha previsto il trasferimento dei crediti contributivi ad una società «veicolo»;
considerata anche l'opportunità di salvaguardare l'affidabilità del merito creditizio della Repubblica italiana;

impegna il Governo

ad adottare ogni necessaria iniziativa al fine di consentire il ritorno nella disponibilità dell'Inps dei crediti vantati dalla società «veicolo» nei confronti delle aziende agricole;
a verificare che il prezzo per il predetto trasferimento venga determinato tenuto conto del profilo di ammortamento e del merito del rischio creditizio (rating) dei titoli emessi e dell'interesse dei portatori dei titoli nel contesto della cartolarizzazione;
a presentare al Parlamento a tale scopo tramite il Ministro dell'economia e delle finanze entro 4 mesi una dettagliata relazione.
9/1984/139. Misuraca, Losurdo, Vascon, Peretti, Giuseppe Drago, Marinello, Santori, Ricciuti, Mauro, Collavini, Romele, Lucchese, Naro, Jacini, Germanà, La Grua, Villani Miglietta, Masini, Zama, Canelli, Gallo, Carrara, Grimaldi, Scaltritti, Giuseppe Gianni.

La Camera,
premesso che:
negli anni scorsi la Lombardia e il Piemonte sono stati colpiti da devastanti alluvioni che hanno provocato danni enormi ad immobili residenziali nonché alle attività professionali e delle aziende produttive;
ai sensi del D:L 12-10-2000 n. 279 convertito dalla legge n. 365 dell'11-12-2000 sono state stabilite le modalità e le misura di erogazione del risarcimento dei danni subiti;
tali norme contengono modalità e misure risarcitorie diverse per le due regioni suddette pur colpite nella stessa circostanza e con pari gravità dalle due alluvioni del 1994 e del 2000;
tale diversità nelle misure di risarcimento provoca una ingiusta situazione a danno dei cittadini lombardi colpiti dalle alluvioni

impegna il Governo

ad intervenire sollecitamente per riconsiderare il proprio intervento come definito nella legge suddetta ed a voler creare una situazione di par condicio per le due regioni per il risarcimento dei danni da alluvione subiti negli anni scorsi.
9/1984/140. Losurdo.

La Camera,
premesso che:
l'inadeguatezza del sistema infrastrutturale della provincia teramana ne penalizza lo sviluppo ed è causa del più alto tasso di incidenti stradali di tutta la regione Abruzzo;
la dotazione di opere infrastrutturali costituisce la strada maestra per l'ammodernamento complessivo ed il rilancio del sistema produttivo;
nella definizione delle priorità programmatiche infrastrutturali è stato previsto dalla regione Abruzzo il completamento dei seguenti assi viari fondamentali non solo per la provincia teramana e per la regione, ma per l'intero comprensorio del medio Adriatico;
a) Pedemontana Abruzzo-Marche;
asse viario longitudinale arretrato rispetto alla Strada statale 16 (Adriatica) e alla A14 che intende collegare la provincia di Ascoli Piceno, le aree produttive della Val Vibrata, Val Tordino, Val Vomano e Val Fino, fino all'area Vastina in provincia


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di Pescara. Quattro lotti di questa opera sono in corso di realizzazione con fondi Fio e regionali;
b) Raccordo autostradale A24 (Villa Vomano - Teramo) - A14 - Strada statale 16;
due lotti sono in corso di esecuzione, un lotto è in corso di appalto. Il completamento di questa opera (raddoppio tratto Villa Vomano-Teramo e realizzazione del tratto A14 - Strada statale 16) rappresenta una necessità imprenscindibile per il collegamento rapido e sicuro Tirreno - Adriatico del centro Italia;

impegna il Governo

nella distribuzione delle risorse in essere per le infrastrutture, a destinare i finanziamenti neccari per il completamento delle opere indicate in premessa e già previste nelle schede di intervento predisposte dalla regione d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e trasporti.
9/1984/141. Castellani.

La Camera,
in relazione alla riforma del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 di cui all'articolo 9 della legge finanziaria 2002,
tenuto conto che, anche a seguito delle vicende che hanno interessato il Banco di Napoli e di Sicilia e le Casse di risparmio meridionali, le Fondazioni bancarie sono concentrate in netta prevalenza nell'area settentrionale del paese,
tenuto conto che, per queste ragioni, la distribuzione della spesa sul territorio nazionale delle Fondazioni vede un divario tra nord e sud pari rispettivamente all'ottanta e al quattro per cento,
tenuto conto che le Fondazioni vengono organizzate in forma di organismi non profit volti ad integrare l'azione degli enti locali in settori di grande rilevanza sociale come le attività di sostegno all'arte e alla cultura, al volontariato, all'istruzione e alla ricerca scientifica ed altro, e per i quali sono state già impegnati nell'anno scorso fondi per circa un miliardo di euro,
tenuto conto che stante la presente situazione, si rischia anziché di colmare, di accentuare e di aggravare pesantemente il divario tra le aree più forti e quelle più svantaggiate del paese

impegna il Governo

ad emanare opportuni indirizzi alle Fondazioni affinché vincolino alle regioni dell'obiettivo 1 (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) un 1/3 delle risorse che esse destinano ai settori di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge finanziaria.
9/1984/142. Tuccillo, Boccia, Gerardo Bianco, Burtone, Iannuzzi, Cola, Annunziata, Lettieri, Meduri Paolo Russo, Lazzari, Piscitello, Russo Spena, Lezza, Sardelli, Sanza, Ranieri, Siniscalchi, Di Gioia.

La Camera,
considerato che:
le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) sono 6 realtà operanti in 40 Paesi del Mondo, associano 27.000 imprese e hanno sviluppato lo scorso anno più di 270 mila contatti di affari. Si tratta di un sistema unico di promozione dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane che associa, su base volontaria, aziende locali ed italiane desiderose di ampliare le relazioni commerciali bilaterali;
questo sistema è radicato sui territori esteri e costituisce un punto di coagulo delle comunità di affari locali e italo- e consente al nostro Paese di disporre di una rete originale di presenza sull'estero, basata su associazioni private a fortissima presenza italiana che, in virtù del loro importante ruolo, sono riconosciute dal nostro Governo;


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ai sensi delle leggi 10 luglio 1970, n. 518 e della legge n. 549/1995, le Camere di Commercio Italiane all'Estero sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento dei loro programmi di promozione, nell'ambito delle disponibilità di cui alla tabella C cap. 5107 alla voce Ministero delle attività produttive della legge finanziaria;
ogni anno con decreto del Ministro viene effettuata la ripartizione del capitolo sulla base dei programmi presentati e approvati. Lo scorso anno nel capitolo era stanziata la somma di 55 miliardi, di cui 18 miliardi sono stati destinati al parziale finanziamento delle attività realizzate dal network delle CCIE, per la realizzazione di un volume di attività pari a 43 miliardi. Questo contributo ha comportato una partecipazione alle spese che si colloca intorno al 40 per cento;
nell'anno 2001 il Ministero ha approvato i 62 programmi di attività da parte di altrettante CCIE, che prevedono complessivamente una spesa di oltre 56 miliardi di lire (con un incremento molto consistente quindi rispetto allo scorso anno dell'attività programmata);
lo sforzo di autofinanziamento sul mercato da parte delle Camere italiane all'estero è già molto consistente, e grazie alla partecipazione finanziaria dei privati, ogni lira investita nel programma delle Camere italiane all'estero è in grado di generare un effetto promozionale per l'Italia di quasi tre volte superiore all'investimento;
la particolare situazione internazionale richiede un impegno specifico per la promozione sui mercati esteri, che trova nelle Camere di commercio italiane all'estero - in virtù della loro natura binazionale e del loro essere punto di sintesi dell'imprenditoria italiana nel mondo - un peculiare strumento d'intervento;

impegna il Governo

in sede di ripartizione dello stanziamento per contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi previsto dalla tabella C, voce «Ministero delle attività produttive», ad assicurare alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo idoneo a garantire adeguata copertura dei programmi già attuati.
9/1984/143. Brusco, Cozzi, Mazzoni, Ranieli, Giuseppe Gianni, Mereu, Ciro Alfano, Volontè, Tabacci.

La Camera,
ricordato che:
l'accordo di programma sull'alta velocità firmato dal Governo, regione Toscana, provincia e comune di Firenze nel 1994 prevede tra l'altro, che all'Osmannoro sorga il centro per la sperimentazione dei materiali ferroviari per treni e sistemi ad alta velocità e per certificare i vettori che saranno abilitati a porre sui binari italiani;
le ferrovie dello Stato stanno elaborando il progetto esecutivo comprendente tutte le componenti del progetto definitivo;
nel recente incontro del 14 novembre 2001 tra la regione Toscana e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ing. Lunardi, finalizzato al richiamare l'attenzione del Governo sugli interventi infrastrutturali prioritari del territorio toscano, è stato ribadito il rilievo nazionale ed europeo di quest'opera nel settore dell'innovazione tecnologica in campo ferroviario;
tale progetto è già finanziato per 203 miliardi e che esso rappresenta un'opera strategica per mantenere a Firenze funzioni ferroviarie di rilievo e che ad esso è collegato un accordo sindacale per il mantenimento di 900 posti di lavoro;

impegna il Governo

a confermare le decisioni governative già assunte sul versante dei finanziamenti necessari all'interno della manovra di bilancio per l'anno 2002; e nello specifico ad


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un impegno di 203 miliardi (60 a carico di FF.SS. e 120 inseriti nel contratto di programma FF.SS. 2001 per i quali è già stato disposto il finanziamento);

impegna il Governo

a reperire le eventuali ulteriori somme necessarie per realizzare l'intero progetto.
9/1984/144. Chiti, Vannino, Bellini, Innocenti, Spini, Michele Ventura, Magnolfi.

La Camera,
premesso che:
le aziende agricole, in particolare quelle del sud, versano in situazioni di grave disagio, se non addirittura di sopravvivenza, a causa di avversità atmosferiche, crisi di mercato importazioni clandestine, ecc.;
l'alto peso contributivo rende il costo del lavoro sproporzionato rispetto al costo del lavoro nel resto dei paesi della Comunità europea;
l'attuale situazione di morosità, che le aziende agricole hanno nei confronti dell'Inps, non è dovuta a mancanza di volontà o a cattiva gestione, ma semplicemente ai motivi sopra elencati;
il credito Inps, per ovvi motivi, non è certo nell'An e nel Quantum, quindi è difficile, se non impossibile, da quantificare;
il credito Inps è, quindi, da considerarsi fittizio e non esigibile;
la magistratura, quando interessata, ha proceduto alla sospensione del pagamento delle cartelle;

impegna il Governo

a rivedere, in tempi brevi, l'intero procedimento di cartolarizzazione, per consentire alle aziende di pagare quanto dovuto, mediante un concordato da instaurare tra l'Inps e l'0agricoltore, con esclusione di quota interessi e morosità e riferimento alla sola quota capitale, per evitare di aggravare gli agricoltori di ulteriori spese legali e per evitare, da parte delle aziende, il ricorso al lavoro nero, alla manodopera extracomunitaria non legalmente inquadrata e al caporalato.
9/1984/145. Villani Miglietta, La Grua, Gallo, Lisi, Giulio Conti, Briguglio, Dell'Anna, Patarino, Luigi Pepe.

La Camera

impegna il Governo

a prevedere che, a decorrere dall'anno 2002 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti funzioni della vita umana:
deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
impossibilità nella deambulazione;
impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
impossibilità alla assunzione di cibo;
impossibilità a lavarsi;
impossibilità a vestirsi;
è riconosciuto a loro richiesta, per ogni anno di servizio , presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
9/1984/146. Armando Cossutta, Pistone Maura Cossutta, Bellillo.

La Camera
considerato che
i fondi stanziati negli ultimi anni per il finanziamento dei progetti di ricostruzione


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e recupero dei danni arrecati ai fabbricati dal terremoto che ha colpito nei giorni 7 ed 11 maggio 1984 le regioni Abruzzo, Molise, Campania e Lazio, sono stati molto esigui a fronte della grande quantità di progetti stessi;
a causa dei notevoli ritardi nelle opere di ricostruzione dei fabbricati colpiti gravemente dal sisma , i danni agli Stessi vanno ulteriormente aggravandosi tanto che i sindaci interessati sono frequentemente costretti ad emanare le ordinanze di sgombro;
nel complesso, i lavori ancora da effettuare richiederebbero stanziamenti per oltre 500 miliardi di lire;
nel disegno di legge AC 1984-A alla Tabella F sono previsti per l'anno 2002 solo circa 30 miliardi di lire per gli interventi di ricostruzione delle zone ai sensi della legge n. 386 dei 1984 e successive modificazioni, somma peraltro già prevista negli ultimi due esercizi finanziari dello Stato, e nessun'altra somma per gli anni successivi al 2002;

impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie necessarie a completare nel più breve tempo possibile le opere di ricostruzione e di recupero dei danni causati dal sisma del 7 ed 11 maggio 1984, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dei danni agli edifici od eventuali possibili crolli.
9/1984/147. Bellillo, Pistone, Maura Cossutta.

La Camera
considerato che,
a partire dal 1996, il Ministero delle Politiche agricole e forestali, aderendo alle richieste del'Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, ha provveduto ad utilizzare in luogo dei normali operai agricoli forestali assunti a tempo determinato, un certo numero di lavoratori socialmente utili, presentando all'uopo il progetto interregionale denominato «Gestione Aree protette»;
Nel corso della gestione del progetto LSU, il Ministero ha dovuto adeguarsi alla normativa specifica che progressivamente mirava alla fuoriuscita dei lavoratori dal regime dei lavori, socialmente utili verso la stabilizzazione occupazionale;
Successivamente, il decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, ha previsto la prosecuzione del progetto LSU, per un ultimo periodo di 12 mesi , a condizione che l'ènte pubblico gestore del progetto si impegnasse all'assunzione con contratto di lavoro dipendente dei lavoratori interessati, al termine del progetto stesso;
Il ministero delle Politiche agricole e forestali ha iniziato ad ottemperare all'itinerario previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2000 , provvedendo all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, per un primo periodo di 12 mesi, dall'1o maggio 2001 sino al 30 aprile 2002, dei residui 500 lavoratori LSU;

impegna il Governo

ad aumentare il contingente previsto all'articolo 1, comma 4 della legge 5 aprile 1985, n. 124, a 1.200 unità, al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili attualmente impiegati dall'Amministrazione forestale del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché assicurare la medesima condizione al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi della stessa legge.
9/1984/148. Nesi, Pistone, Sgobio.

La Camera,
considerato che, l'articolo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 ha esteso l'obbligo dell'installazione dei misuratori fiscali anche alle associazioni proloco;


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tale obbligo penalizza ulteriormente le citate associazioni costringendole a dotarsi di un'organizzazione che determinerà un aggravio di costi e di adempimenti amministrativi

impegna il Governo

a rivedere la normativa che regola l'obbligo di installazione dei misuratori fiscali nel senso di escludere da tale obbligo le associazioni pro-loco.
9/1984/149. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

La Camera,
per fare fronte alla necessità di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il ministero della giustizia ha provveduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 242 del 2000, all'assunzione a tempo determinato di lavoratori impiegati in lavori socialmente utili;
la stessa legge, all'articolo 1, comma 2, ha posto il limite alla stipula di un massimo di 1850 contratti a tempo determinato aventi validità 18 mesi;
in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, il ministero della giustizia è stato autorizzato, nell'ambito di un piano straordinario di assunzione necessario ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) la cui scadenza era ornai prossima, e precisamente 30 aprile 2002 e quindi prorogandoli sostanzialmente di altre sei mesi
alla scadenza definitiva di questi contratti si determinerà per l'amministrazione della giustizia un depauperamento del patrimonio di professionalità e di esperienze acquisite dal personale in questione in cinque anni di permanenza presso gli uffici giudiziari,

impegna il Governo

ad avviare alla scadenza dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 242 del 2000, la definitiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori titolari ditali contratti garantendo loro, attraverso la stipulazione di contratti a tempo indeterminato, la graduale fuoriuscita dal regime LSU.
9/1984/150. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

impegna il Governo

ad emanare, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2002, i decreti attuativi di cui agli articoli 4,5,6,7,8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante: «Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419».
9/1984/151. Vertone, Maura Cossutta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 44, comma 14, introdoto a seguito dell'approvazione di un emendamento presso il Senato, prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2002, disposizioni di semplificazione amministrativa per sagre, fiere, e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico;
non risulta, peraltro, chiaramente definita la specifica finalità della disposizione, con possibili, conseguenti dubbi interpretativi;

impegna il Governo

ad assumere ogni idonea iniziativa affinché alle disposizioni di cui all'articolo


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44, comma 14, siano intese nel senso che, alle predette sagre, fiere e manifestazioni, non si applicano le disposizioni relative all'obbligo di iscrizione al registro esercenti il commercio per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
9/1984/152. Milanato, Saglia, D'Agrò, Cozzi, Guido Dussin.

La Camera dei Deputati esaminato il Disegno di Legge relativo alla Finanziaria 2002 nell'ambito del quale sono state vietate nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
valutata la particolare necessità evidenziata dalla Croce Rossa Italiana la quale, per notevoli carenze di organico maturatesi nel tempo e per soddisfare contemporaneamente le esigenze di assicurare una serie di servizi offerti alle Regioni nel campo del Servizio Sanitario, è costretta da alcuni anni a richiamare in servizio personale proveniente dal Corpo Militare ai sensi dell'articolo 29 del Regio Decreto 10 1o Febbraio 1936 n. 484;

impegna il Governo

a trovare una soluzione utile a superare la attuale situazione che vede il perdurare di un regime di :precariato da parte di lavoratori che hanno acquisito particolari professionalità nell'assicurare servizi relativi all'emergenza sanitaria (118), nonché nei centri di accoglienza per profughi ed extracomunitari
9/1984/153. Taglialatela.

La Camera,
premesso che promuovere, sostenere e incentivare la lettura nei giovani costituisce un investimento socio-culturale;
considerato che rientra nelle priorità del nostro Paese valorizzare le risorse umane, incrementando l'approfondimento e l'arricchimento culturale in ogni settore produttivo;
ritenuto che gli indicatori socio-culturali non collocano l'Italia tra i primi posti nel campo della lettura;
tenuto conto che l'incentivazione della lettura contribuirebbe anche a sostenere il settore dell'editoria che attraversa un periodo di crisi;

impegna il Governo

promuovere iniziative tese a stimolare i giovani alla lettura anche mediante la concessione di un buono libro agli studenti, della scuola dell'obbligo.
9/1984/154. Mereu, Volontè, Drago, Danieli.

La Camera,
premesso che:
il Governo recepiva l'ordine del giorno 9/1456/2 con il quale si impegnava ad estendere i benefici dell'abolizione dell'imposta di successione a tutti i cittadini che hanno procedimenti avviati a contenziosi aperti con lo Stato relativamente a questa materia;
l'articolo 69 della legge 25 novembre 2000, n. 342, collegata alla legge finanziaria per il 2000 avere introdotto un precedenti di retroattività nei benefici di riduzione dell'imposta sulle successioni;
tale precedente potrebbe creare contenziosi per lo Stato italiano molto onerosi

impegna il Governo

a reperire i fondi per estendere a tutti i cittadini i benefici dell'abolizione dell'imposta di successione.
9/1984/155. Raisi, Conte, Foti.

La Camera,
considerato che:
il comma 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria per il 2002 (AC 1984 - A),


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dispone la «sospensione» per l'anno 2002 dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 388 del 2000;
trattasi della rimodulazione delle aliquote Irpef che avrebbe dovuto operare a decorrere dal 1o gennaio 2002, con la riduzione dal 24 al 23 per cento dell'aliquota del secondo scaglione (da lire 20.000.001 a lire 30.000.000), dal 39 al 38,5 per cento dell'aliquota del quarto scaglione (da lire 60.000.001 a lire 135.000.000) e dal 45 al 44,5 per cento dell'aliquota dell'ultimo scaglione di reddito (oltre 135 milioni);
negli anni più recenti sono stati adottati diversi interventi volti a modificare parzialmente il numero degli scaglioni (ridotti da sette a cinque), e la misura delle aliquote Irpef;
sono sorti dubbi sull'interpretazione del suddetto comma in merito al significato da dare alla sospensione per l'anno 2002 del disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 388 del 2000; alcuni commentatori hanno paventato il rischio che tale disposto sospendesse per l'anno 2002 anche le modifiche apportate all'Irpef a decorrere dall'anno 2001;
la volontà del legislatore è quella di sospendere unicamente le modifiche apportate dalla disposizione citata che decorrevano dall'anno 2002 lasciando inalterate anche per l'anno fiscale 2002 quelle già entrate in vigore nel 2001;

impegna il Governo

ad emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli opportuni atti esplicativi delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2002 che ribadiscano l'interpretazione e la volontà parlamentare sopra ricordata.
9/1984/156. Pennacchi, Innocenti, Benvenuto, Turco, Cordoni, Nicola Rossi, Grandi, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti.

La Camera,
premesso che:
il Teatro Lirico Sperimentale «Adriano Belli» di Spoleto costituisce una delle istituzioni fondamentali del panorama artistico italiano e specificatamente del mondo lirico, cui fornisce da oltre cinquant'anni, con un rigoroso e qualificatissimo concorso annuale, le migliori leve, avendo in tal modo inaugurato e garantito la carriera della maggior parte dei grandi nomi della lirica italiana;
il Lirico Sperimentale «Adriano Belli» ha, nel corso degli anni, anche ampliato fecondamente la gamma delle proprie attività, realizzando importanti progetti riconosciuti e cofinanziati dalla Comunità europea, attuando altresì validi corsi di formazione per maestri direttori, coadiutori, operatori tecnici del teatro ed altre figure professionali;
la benemerita Istituzione ha garantito fino ad oggi il suo funzionamento con prevalenti apporti d'opera volontariale, con la passione dei suoi promotori, con mezzi economici incredibilmente modesti rispetto alla quantità e qualità dell'azione svolta e delle rappresentazioni prodotte, tanto più se messi a confronto con il cospicuo impiego di risorse proprie di altri enti artistici, musicali e lirici in particolare;
si sono vieppiù rese evidenti le preoccupanti e comprensibili ristrettezze economiche dell'Istituzione, la quale non fruisce se non di contributi molto modesti di natura pubblica e non potrà far fronte alle crescenti esigenze con aleatori apporti privati, di talché si impone la necessità di dotare il Lirico Sperimentale di Spoleto di un contributo statale fisso, quantomeno analogo a quello stabilito per altre istituzioni teatrali e liriche di interesse nazionale, in modo da rendere possibile non solo la continuità delle sue preziose iniziative ma anche una tempestiva ed efficiente programmazione;


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impegna il Governo

non solo ad incrementare nell'immediato l'entità dei contributi di settore erogati al Teatro Lirico Sperimentale «Adriano Belli» di Spoleto, ma a stabilire, con apposito strumento normativo, un finanziamento fisso annuale a favore di tale Istituzione, tale da assicurare sufficienti margini di programmazione, continuità e realizzabilità alle sue importanti iniziative, di cui il mondo artistico italiano non può e non vuole privarsi.
9/1984/157. Benedetti Valentini.

La Camera,
premesso che:
la nostra legislazione punisce molto severamente l'abuso edilizio, sia penalmente (qualificandolo come reato) sia amministrativamente (con l'acquisizione e l'abbattimento dell'immobile);
il fenomeno dell'abusivismo negli ultimi anni si è notevolmente ridimensionato ed interessa attualmente solo alcune aree del Meridione, in particolare i comuni sprovvisti di piano regolatore generale. In questi ultimi l'abuso non rappresenta l'eccezione, ma la regola, dato che qualsiasi intervento di aumento della cubatura esistente deve necessariamente considerarsi abusivo per l'assenza di strumenti urbanistici, da addebitare all'incapacità ed all'inerzia degli amministratori locali;
in definitiva, a farne le spese sono i cittadini che, per costruirsi una abitazione dignitosa, sono costretti a violare la legge, esponendosi alle relative conseguenze di natura penale ed amministrativa;
i comuni interessati da questo tipo di abusivismo sono situati perlopiù in zone estremamente disagiate, caratterizzate dalla mancanza di lavoro, dalla presenza della criminalità organizzata e da un fortissimo malessere sociale. Si tratta di terre dove la cronica latitanza dello Stato è tra le principali cause del degrado socio-economico;
è, quindi, doveroso ed urgente venire incontro ai tanti cittadini che chiedono semplicemente di rientrare nella legalità;

impegna il Governo

a intraprendere ogni utile iniziativa per consentire ai comuni, sprovvisti di piano regolatore generale, di adottare programmi di recupero degli immobili edificati in assenza di strumento urbanistico.
9/1984/158. Coronella.

La Camera,
premesso che:
la gravità della situazione ambientale sul Litorale Domizio e nell'Agro Aversano (provincia di Caserta) riconosciuta anche dal legislatore che, con la legge 426/98, ha qualificato la bonifica delle predette aree come di interesse nazionale;
allo stato, le iniziative di bonifica stentano ad avviarsi anche per l'insufficienza dei fondi destinati alle attività di bonifica ed il ritardo nel loro stanziamento;
anche la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, nella passata legislatura, ha sottolineato l'urgenza e l'importanza delle opere di risanamento ambientale nei siti di cui sopra;

impegna il Governo

a erogare al più presto i finanziamenti previsti per le attività di bonifica ambientale dei siti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
9/1984/159. Landolfi.

La Camera,
premesso che:
la rilevanza dei temi politici, sociali, economici e ambientali riferenti ai territori e alle popolazioni montane e l'attenzione che su di essi si è focalizzata anche


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al seguito della proclamazione da parte delle Nazioni Unite del «2002 Anno Internazionale delle Montagne» e la condivisione da parte dei principali Organi Istituzionali;

impegna il Governo

a far proprie e attuare le indicazioni delle Nazioni Unite, promosse dal «Comitato Italiano per il 2002 Anno internazionale delle Montagne» che auspicano:
la valorizzazione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle regioni montane, assicurando così il benessere delle popolazioni montane e delle genti di pianura;
il riconoscimento giuridico delle specificità ambientale e socio culturale dei territori e delle popolazioni montane;
il dialogo e la solidarietà tra e con i popoli delle montagne, presupposto indispensabile per una pace giusta e duratura;
a farsi parte diligente in proprio e presso i diversi dicasteri affinché, per quanto di loro competenza si attivino in via prioritaria in favore delle montagne, destinando risorse e attivando anche specifiche iniziative legislative; supportino i programmi del «Comitato Italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne» svolti in collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna - Inrm, in particolare per la partecipazione alle conferenze e iniziative internazionali promosse dalla Fao e dalle Nazioni unite, e la collaborazione dello stesso ai programmi nazionali, regionali e locali per la celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne;
affinché nell'ambito degli organi Consultivi, tra Stato, regioni e enti locali sia data particolare attenzione ai temi che riguardano la montagna e attuata un'opera di sensibilizzazione per iniziative dell'Anno Internazionale delle Montagne;
perché possa essere attuata attraverso mezzi di informazione pubblica una campagna di promozione in favore delle montagne in occasione dell'Anno internazionale delle Montagne;
affinché sia data sollecita attuazione degli impegni già assunti in ambito governativo per la celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne.
9/1984/160. Cordoni.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 5 del DDL n. 1984 C (legge finanziaria 2002), al comma 1, è stata opportunamente introdotta agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei peridi industriali edili, a condizione che tale valore sia assoggettato ad un'imposta sosstitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto previsto dal medesimo articolo:
tale meccanismo risolve le gravi incertezze che gravavano sulla determinazione delle imposte relative alle plusvalenze dei terreni di cui sopra; l'applicazione di questo meccanismo è eraltro prevista solo a partire dal 1o gennaio 2002, viceversa sarebbe opportuno prevedere l'applicazione del medesimo meccanismo anche in relazione ai terreni cedutientro il 31 dicembre 2001 o, in alternativa, utilizzare per la determinazione della plusvalenza il valore rettificato e definito ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di


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valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 643;
l'applicazione delle predette misure anche in relazione ai terreni ceduti entroil 31 dicembre 2001 eviterebbe inique disparità di trattamento e consentirebbe di risolvere rapidamente il pesantissino contenzioso tuttora pendente in riferimento alle situazioni pregresse, con facilitazione ed acelerazione della riscossione delle imposte corrispondenti

impegna il Governo

ad estendere, attraverso l'emanazione di un'apposita norma da inserire nel collegato fiscale, l'applicazione delle disposizioni introdote con l'articolo 5 della legge finanziaria 2002 anche in riferimento ai terreni edificabili e con destinazione agricoa ceduti entro il 31 dicembre 2001.
9/1984/161. Lisi, Gamba.

La Camera,
premesso che:
la rilevanza dei temi politici, sociali, economici e ambientali riferenti ai territori e alle popolazioni montane e l'attenzione che su di essi si è focalizzata anche al seguito della proclamazione da parte delle Nazioni Unite del «2002 Anno Internazionale delle Montagne» e la condivisione da parte dei principali Organi Istituzionali;
appreso dell'iniziativa comunitaria «Interreg III B Spazio Alpino» ed in particolare della definizione di proposte operative e di pianificazione d'intervento, una delle quali risulta già essere stata ufficializzata nel corso della Conferenza delle Regioni dello Spazio Alpino, organizzata dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 4 e 5 ottobre 2001;

impegna il Governo

a far proprie e attuare le indicazioni delle Nazioni Unite, promosse dal «Comitato Italiano per il 2002 Anno internazionale delle Montagne» che auspicano:
la valorizzazione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle regioni montane, assicurando così il benessere delle popolazioni montane e delle genti di pianura;
il riconoscimento giuridico delle specificità ambientale e socio culturale dei territori e delle popolazioni montane;
il dialogo e la solidarietà tra e con i popoli delle montagne, presupposto indispensabile per una pace giusta e duratura;
a farsi parte diligente in proprio e presso i diversi dicasteri affinché, per quanto di loro competenza si attivino in via prioritaria in favore delle montagne, destinando risorse e attivando anche specifiche iniziative legislative; supportino i programmi del «Comitato Italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne» svolti in collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna - Inrm, in particolare per la partecipazione alle conferenze e iniziative internazionali promosse dalla Fao e dalle Nazioni unite, e la collaborazione dello stesso ai programmi nazionali, regionali e locali per la celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne;
affinché nell'ambito degli organi Consultivi, tra Stato, regioni e enti locali sia data particolare attenzione ai temi che riguardano la montagna e attuata un'opera di sensibilizzazione per iniziative dell'Anno Internazionale delle Montagne;
perché possa essere attuata attraverso mezzi di informazione pubblica una campagna di promozione in favore delle montagne in occasione dell'Anno internazionale delle Montagne;
affinché sia data sollecita attuazione degli impegni già assunti in ambito governativo


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per la celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne.
9/1984/162. (Testo così modificato nel corso della seduta)Arnoldi, Zacchera, Zanetta, Mazzoni, Scherini.

La Camera,
premesso che:
analogo ordine del giorno fu votato a stragrande maggioranza nel corso della precedente XIII legislatura;
l'attestato di stima e di pubblico riconoscimento dei meriti specifici acquisiti che l'allora Ministro della Sanità riconobbe pubblicamente a quell'Ospedale e ai suoi dirigenti;

impegna il Governo

a trasformare l'Ospedale di Gioia del Colle (BA) in Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (Irccs), visto l'alto grado di specializzazione, dei successi conseguenti e per l'efficacia delle terapie (anche innovative) introdotte nel trattamento del Morbo di Hansen, già comunemente chiamato Lebbra.
9/1984/163. Gallo, Giulio Conti, Antonio Pepe, Canelli, Patarino.

La Camera,
considerata la necessità, peraltro riconosciuta anche dal Ministro della salute, professor Girolamo Sirchia durante il 7o Congresso Nazionale dei Caposala tenutosi a Firenze nel, mese di novembre, di emettere un decreto che definisca con chiarezza la figura del caposala e dirigente infermieristico intermedio con le specifiche della formazione professionale;
considerato quanto disposto dal decreto-legge n. 402 del 12 novembre 2001 recante «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;

impegna il Governo

a riconoscere il Master in management ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del decreto ministeriale n. 509/1999, quale titolo obbligatorio per l'accesso alle funzioni direttive e di coordinamento dell'assistenza infermieristica nelle Unità Operative e nei Dipartimenti;
a riconoscere l'equipollenza del certificato di abilitazione alle funzioni direttive di cui agli articoli 135 e 137 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al master in management organizzato dalle Università ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
9/1984/164. Francesca Martini.

La Camera,
premesso che:
la Basilicata ha fatto registrare nel 2000 e nel 2001 un Prodotto Interno lordo superiore alla media nazionale;
questo si è tradotto in una diminuzione della disoccupazione, soprattutto di lungo corso, e ad un saldo positivo di imprese nate anche sulla base dei meccanismi di incentivazione previsti dalle leggi nazionali e regionali;
la Basilicata nonostante gli sforzi e gli impegni messi in atto negli ultimi anni sconta ancora un ritardo infrastrutturale che ne limita le potenzialità;
nel proprio territorio sono presenti risorse di rilievo nazionale come petrolio, acqua ma anche un notevole patrimonio storico artistico e ambientale;
la presenza del petrolio ha permesso di chiudere importanti accordi con il Governo centrale;
nel gennaio 2000 è stata siglata una intesa istituzionale di programma tra il governo e la Regione Basilicata;
nell'ambito di detta intesa è stato sottoscritto un accordo di programma quadro relativo alle infrastrutture viarie e ferroviarie;


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la posizione geografica della Basilicata è tale da avere interesse nazionale quale cerniera nord-sud e con il resto d'Europa;

impegna il Governo

ad inserire tra le priorità del programma delle grandi opere in applicazione della legge obiettivo una serie di infrastrutture per la Basilicata quali:
la realizzazione di un aeroporto regionale a Potenza,
la realizzazione dell'asse autostradale Bari-Potenza-Salerno,
il completamento della ferrovia Ferrandina-Matera-Bari;
prolungamento dell'alta velocità sulla tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
il raddoppio della SS 106 E90 «jonica»;
raddoppio della SS Potenza-Melfi;
la realizzazione dell'interporto di Tito e del centro intermodale di Ferrandina lungo l'asse «Basentano»;
il collegamento stradale e ferroviario trasversale tra Tirreno e Adriatico, Sapri-Maratea-Potenza-Melfi-Foggia, in modo da abbreviare i tempi di percorrenza in Basilicata e tra le diverse aree del mezzogiorno con il resto del Paese e d'Europa.
9/1984/165. Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Potenza.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'estate 2001 è esploso a Brescia il cosiddetto caso Caffaro. Con grande risalto della stampa nazionale è stata data notizia che il Tribunale di Brescia aveva aperto un'inchiesta, a seguito di un esposto presentato da un gruppo di cittadinì, per verificare le responsabilità sull'inquinamento eventualmente prodotto da «Caffaro Spa», azienda presente nel centro urbano di Brescia dal 1904. Tale inquinamento sarebbe riscontrabile in numerosi punti del territorio cittadino (oltre sessanta) dove è stata verificata la presenza di PCB e mercurio oltre i valori consentiti dalla normativa vigente;
l'Asl di Brescia ha tempestivamente costituito un Comitato tecnico-scientifico con ARPA, Comune di Brescia, Provincia dì Brescia, Ministero dell'ambiente che ha già raccolto documentazione significativa che dimostra la rilevanza nazionale di tale situazione;

impegna il Governo

a sollecitare l'amministrazione comunale di Brescia, qualora i risultati delle analisi condotte dal Comitato scientifico dell'Asl di Brescia ne giustificassero l'iniziativa, a richiedere ufficialmente al Ministero dell'ambiente l'inserimento nella legge 9 dicembre 1998, n. 426 dell'area industriale Brescia-Caffaro e relative discariche da bonificare tra i siti inquinati di rilievo nazionale;
a verificare l'opportunità di incrementare le risorse economiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di prevedere un finanziamento da destinare alla suddetta bonifica, attivando le procedure dell'accordo di programma con tutti gli Enti preposti, provocando altresì l'investimento di risorse finanziarie da addebitare ai privati nella misura corrispondente al danno ambientale eventualmente accertato;
a valutare la possibilità di inserire tale intervento nel collegato alla Legge finanziaria, recante disposizioni in materia ambientale, A.C. 2033.
9/1984/166. Saglia, Romele, Foti, Moroni.

La Camera, considerata la scelta del Governo di correlare l'organico del personale dei singo1i istituti al numero complessivo degli alunni e non più


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a quello delle classi rischia di creare una serie di problemi, in particolare per le scuole allocate in edifici di fortuna;
la dimensione delle classi è di norma 25/30 alunni. Ma le aule negli edifici di «fortuna» non sempre possono contenere tale numero di alunni;
di conseguenza il complessivo organico di istituto, se applicato rigidamente il criterio del numero degli alunni, verrebbe ridotto;
ciò sarebbe penalizzante, non solo per la perdita di posti di lavoro per gli insegnanti, soprattutto per le aree più disagiate del Paese, dove c'è carenza di veri edifici scolastici.

Pertanto è giusto assegnare le risorse umane ai singoli istituti scolastici in modo inversalmente proporzionale agli indici di carenza di edifici, in modo da «calibrare» il numero dei docenti al numero delle classi, che è determinato dal contesto territoriale;

impegna il Governo

a tenere conto della carenza di aule idonee sulla base dei dati obiettivi in possesso delle Regioni e delle Direzioni regionali del Ministero della pubblica istruzione, al fine di evitare un'assurda riduzione del numero degli insegnanti, là dove si applicasse il criterio apparentemente razionale, del numero degli alunni e non delle classi effettivamente esistenti.
9/1984/167. Meduri, Lettieri, Adduce, Boccia, Potenza, Luongo, Molinari.

La Camera, considerata l'articolo 11 dell'Accordo di programma tra regione Basilicata, regione Puglia e Ministero delle infrastrutture prevede tra l'altro l'impegno del Governo a finanziare il completamento dello schema irriguo Basento-Bradano;
lo schema suddetto, ideato ben 30 anni fa, se realizzato renderà irrigui 30.000 ha di terreno, attualmente utilizzati per colture tradizionali;
l'irrigazione può generare non solo una rivoluzione colturale in un'area vasta ed importante, ma anche un'oggettiva crescita economica dell'area e dell'intera regione Basilicata;
è assurdo che, dopo l'avvenuta realizzazione delle dighe di Acerenza e di Genzano, non si realizzino ancora gli adduttori e le reti irrigue nel comprensorio; ,
la regione Basilicata e gli enti interessati hanno la progettazione pronta e sono in grado di realizzare in tempi brevi l'intera attrezzatura irrigua;

impegna il Governo

a concedere con immediatezza i fondi per il completamento dello schema irriguo Basento-Bradano, così come previsto negli accordi a suo tempo stipulati tra regione Basilicata e Governo
9/1984/168. Lettieri, Molinari, Adduce, Boccia, Potenza, Luongo.

La Camera,
premesso che le legge finanziaria 2002 affronta, sotto varie forme, la lotta contro la talassemia;
considerato che il professor Lucarelli, insieme alla sua équipe, nell'ospedale San Salvatore di Pesaro fin dai primi anni 80 ha prima sperimentato poi praticato con continuità il metodo del trapianto del midollo osseo contro la talassemia;
visto che un'analisi statistica sui trapianti di cui sopra offre un risultato positivo nel 90 per cento dei casi, e quindi si tratta di una percentuale di riuscita elevatissima;
poiché vari paesi del medio ed estremo oriente hanno avuto contatti con il dottor Lucarelli e la sua équipe che si sono conclusi con accordi che hanno coinvolto i Governi di tali paesi;
dato che la città di Pesaro, con le sue strutture sanitarie, è diventata il naturale approdo di molti medici in formazione


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sulla talassemia nonché un importante centro di accoglimento di molti bambini malati di talassemia;

impegna il Governo

a reperire risorse per l'istituzione di una scuola internazionale di talassemia a Pesaro, sotto la guida del professor Guido Lucarelli.
9/1984/169. Lusetti, Giachetti, Gentiloni.

La Camera,
premesso che:
vi è un grande carico di traffico, soprattutto pesante, che grava sulla strada statale 16 «Adriatica», anche a causa delle strozzature presenti, in particolare in corrispondenza dell'abitato di San Benedetto del Tronto, porta d'ingresso sud delle Marche;
quanto sopra è confermato dallo studio sulle criticità del sistema viario nazionale realizzato a cura della società Italiana infrastrutture viarie, nel quale, in particolare per la statale «Adriatica», si evidenzia la necessità dì intervenire su scala locale negli attraversamenti urbani;
la strada è sorgente di inquinamento acustico e atmosferico che disturba fortemente l'abitato in prossimità della statale;
l'elevato tasso dì incidentalità riscontrato, che nei tratti urbani interessa prevalentemente le utenze deboli (ciclisti e pedoni), contribuisce ad un aumento del tasso di mortalità;
la regione Marche ha emesso un bando di gara a procedura aperta per la progettazione preliminare e studio di prefattibilità ambientale della variante alla strada statale 16 «Adriatica» nel tratto Pedaso-Porto d'Ascoli, stanziando la copertura delle spese tecniche per un importo di 721.000.000 di lire, a tale fine;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire l'adeguamento ed il miglioramento della strada statale 16, con particolare riferimento alla realizzazione della circonvallazione della città di San Benedetto del Tronto, tra le priorità del piano triennale ANAS.
9/1984/170. Scaltritti.

La Camera,
dopo aver previsto per la legge finanziaria 2002 lo stanziamento di 1.000.000 di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi del personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale:

impegna il Governo:

a) a dare corso, con appositi provvedimenti, alla garanzia dell'effettività e del funzionamento del fondo previsto e a prevedere un incremento dello stesso secondo l'esigenza effettiva dettata dalla necessità dì comprendere nella copertura assicurativa prevista tutti gli operatori delle forze di polizia;
b) a verificare le condizioni per prevedere analogo fondo di copertura assicurativa per i militari delle Forze armate;
c) ad informare le Commissioni parlamentari competenti di tutte le iniziative adottate in merito.
9/1984/171. Lucidi, Minniti, Ruzzante, Bonito, Ascierto.


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La Camera,
al fine di promuovere e qualificare l'offerta culturale nazionale e di favorire e sostenere lo sviluppo turistico in numerose città anche attraverso la valorizzazione del loro patrimonio artistico;

impegna il Governo:

a reperire e disporre stanziamenti in favore:
a) dell'accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, che in relazione alle particolari esigenze di programmazione e dì gestione, legate anche alla apertura dell'auditorium, presenta una necessità dì intervento economico straordinario per gli anni 2002, 2003, 2004 stimabile in circa 3 milioni di euro annui;
b) del teatro lirico sperimentale «A. Belli»" di Spoleto per concorrere con un contributo addizionale, stimabile in 258.000 euro annui, alle spese di gestione e di sviluppo delle attività musicali;
c) del «Teatro Giordano», del Piano delle Fosse, del centro storico e della zona archeologica di Arpinova a Foggia che merita un piano di recupero pluriennale, stimabile in circa 15 milioni di euro;
d) del «Teatro delle Muse» di Ancona, che, chiuso dall'ultimo conflitto bellico, riaprirà finalmente, dopo cinquantanove anni di chiusura e pertanto richiede uno stanziamento quantificabile in circa 10 milioni di euro nel triennio per l'avviamento e il sostegno delle attività artistiche.
9/1984/172. Amici, Bettini, Lucidi, Sereni, Duca, Giacco, Di Gioia, Villetti, Intini, Tocci, Milana, Rocchi, Angioni, Pisa, Sciacca, Burlando, Leoni.

La Camera,
premesso che;
il Governo ha individuato fra gli interventi prioritari la razionalizzazione del sistema della ripartizione delle risorse destinate alla rete stradale nazionale, prevedendo a tal fine un cospicuo stanziamento a favore dell'Ente nazionale per le strade (ANAS);
tale impegno prevede un aggiornamento del piano viabilità di competenza statale per le strade nazionali esistenti, sulla base di precisi criteri tecnico-economici, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguati agli standars relativi alla sicurezza stradale, nonché al flusso del traffico;

considerato che;
il distretto industriale del Fermano (provincia dì Ascoli Piceno) in cui operano oltre quattromila aziende medio - piccole del settore calzaturiero e del cappello, è fortemente penalizzato per l'alta densità di traffico a cui non corrispondono parametri standards di viabilità secondo criteri di sicurezza, di economicità e funzionalità, in particolare per quanto riguarda l'asse viario Porto Sant'Elpidio Amandola lungo la valle del fiume Tenna.

impegna il Governo:

ad assegnare, nel periodo di cinque anni, un importo globale pari a euro 25.000.000 da reperire fra i fondi stanziati a favore dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) per la realizzazione del casello-svincolo autostradale di Porto Sant'Elpidio, nonché a predisporre gli interventi necessari all'adeguamento della strada Porto S. Elpidio-Amandola.
9/1984/173. Zama, Scaltritti, Bertucci, Giulio Conti.

La Camera,
premesso che
l'inadeguatezza del sistema infrastrutturale della Lomellina, parte importante e significativa della provincia di Pavia, è causa di continue proteste da


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parte dei cittadini e degli amministratori di quei comuni oggetto di un carico eccessivo di traffico pesante,
la dotazione di opere infrastrutturali è la premessa del rilancio economico e produttivo della Lomellina
tra le priorità evidenziate per tale sviluppo è stata indicata come indispensabile ed indifferibile la costruzione di un casello autostradale nel comune di Pieve Albignola (PV) sull'autostrada A7 Milano-Serravalle allo scopo di alleggerire il traffico pesante che attraversa i comuni della zona,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché la costruzione del casello autostradale di Pieve Albignola venga inserito nel piano triennale previsto dall'Anas per il miglioramento della viabilità e a reperire in tale contesto le somme necessarie alla realizzazione del progetto.
9/1984/174. de Ghislanzoni Cardoli, Collavini.

La Camera
premesso che:
l'O.M. n. 153/99, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 20 luglio 1999, ha dato attuazione all'articolo 2 comma 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124 afferente all'indizione di una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nelle scuola materna, elementare e negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica dante titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti;
il requisito necessario per essere ammessi ai predetti esami era costituito da: a) possesso titolo di studio specifico; b) servizio di insegnamento prestato per almeno 360 giorni nelle scuole statali di ogni ordine e grado o secondarie pareggiate o secondarie legalmente riconosciute o elementari parificate o materne autorizzate, dall'anno scolastico 1989/1990 e fino al 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 124/1999, di cui almeno 180 giorni prestati dall'anno scolastico 1994/1995 al 25 maggio 1999;
tra i servizi di insegnamento riconosciuti ai fini del compimento dei 360 giorni previsti in suddetto arco temporale non si è tenuto conto dei servizi A.N.F.E. - attività di insegnamento a carattere parascolastico nelle scuole elementari statali con compiti di supporto alle attività didattiche e con nomina approvata dal provveditore competente per territorio, sprovviste di copertura contributiva - svolta da gran parte degli aspiranti, estromettendo di fatto coloro che avevano maturato il requisito utilizzando tali servizi d'insegnamento;
il personale coinvolto nell'espletamento di tale servizio, riconosciuto ed autorizzato dal provveditore agli studi, ha esercitato anche attività di docenza allorquando questi veniva coinvolto nello svolgimento di tutte le attività di dopo-scuola annesse al servizio;
l'attività svolta dal personale dei servizi A.N.F.E. è, invece, valutabile come servizio d'insegnamento in sede di inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001, ove figura quale servizio annoverabile tra le «altre attività d'insegnamento», risultando, pertanto, palese la dicotomia e il contrasto riscontrabile riguardo la normativa di cui al decreto ministeriale n. 103/2000 e tutte le ordinanze precedenti (in materia di reclutamento del personale attraverso le graduatorie provinciali incarichi e supplenze) e la disciplina di cui all'O.M. n. 153/1999 e n. 33/2000;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari tesi al riconoscimento dei servizi del personale A.N.F.E. come requisito necessario per la


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partecipazione agli esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento.
9/1984/175. Paolo Russo, Iannuccilli, Cesaro.

La Camera
premesso che:
molti centri storici delle città italiane sono stati iscritti nella lista del patrimonio mondiale protetto dell'UNESCO come unicum inscindibile in cui non è dato distinguere i monumenti dal contesto in cui sono inseriti. Questa inclusione, lungi dall'essere equivocata come mero riconoscimento da vantare ai fini della promozione di un maggiore afflusso turistico, comporta un preciso vincolo per lo Stato italiano, il tal modo impegnato ad «assicurare l'identificazione, la conservazione e la presentazione alle generazioni future» dell'intero patrimonio protetto, utilizzando il massimo delle proprie risorse (articolo 4 della Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972);
finora, la risposta a tale obbligo non è andata al di là di interventi mirati a salvaguardare alcuni singoli monumenti e a contrastare alla men peggio l'abusivismo edilizio, laddove l'effettività del vincolo, espressamente voluta dalla citata Convenzione dell'Unesco, esige da parte dello Stato l'adozione delle «misure legali, finanziarie appropriate per la protezione, la conservazione, la presentazione ed il restauro di tal patrimonio» (articolo 5);
l'urgenza di tali misure è imposta dallo stillicidio di crolli, lesioni, allagamenti, smottamenti, abusi che si devono registrare, con crescente frequenza, nei centri storici della città a causa della vetustà e del degrado dei suoi edifici. La vetustà, l'abusivismo e l'incuria, fuori dell'ottica della prevenzione voluta dalla convenzione Unesco, mettono a repentaglio l'abitabilità degli edifici antichi e la stessa incolumità di quanti vi abitano, con enormi costi sociali ed economici per lo Stato medesimo;
gli interventi di conservazione, intendendosi per tali quelli previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 31 legge 5 agosto 1978 n. 457 (manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo), sono più impegnativi e costosi in ragione della maggiore vetustà dei monumenti e degli edifici che compongono il centro storico protetto e in ragione della complessità dei relativi interventi;
resta doveroso che i soggetti pubblici e privati interessati siano fortemente stimolati ed incoraggiati dallo Stato medesimo a corrispondere al vincolo di conservazione imposto dall'Unesco;
in una fase, quale l'attuale, di rallentamento dell'economia e della domanda estera, gli interventi di conservazione costituiscono una formidabile misura anticongiunturale volta a stimolare l'investimento e l'impiego in loco di risorse anche e soprattutto di privati destinate altrimenti a ristagnare negli Istituti di credito;
gli interventi di restauro sono, come è noto, interventi ad elevatissimo indice di occupazione e come tali, i più idonei ad aggredire la disoccupazione, ivi compresa quella intellettuale o giovanile;
il restauro è un genere di intervento qualificato ed al tempo stesso qualificante, molto più dei corsi di formazione professionale finanziati ogni anno dalle regioni e come tale, assicurerebbe occasioni di lavoro anche agli artigiani, molti dei quali di antica tradizione ancora presenti nel centro storco e ai giovani diplomati e laureati, che verrebbero impegnati in un'opera appassionante quale è il salvataggio di un immenso patrimonio storico-ambientale col recupero, nel contempo, della memoria e perciò anche della identità stessa della città nei suoi valori di storia, di arte, di cultura, di tradizioni, in una parla di civiltà;


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che l'approfondimento di tali valori, che il centro storico nasconde e custodisce, fornirebbe ampia materia alla ricerca scientifica, espressamente auspicata dalla Convenzione (articolo 5), da parte delle università presenti nell'area e dalle relative iniziative di coordinamento regionale;
codesta opera di conservazione, funzionando da volano, attiverebbe, oltreché le botteghe artigianali, anche un ulteriore e continuo flusso turistico coI rilancio delle attività commerciali che vi sono collegate;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie affinché possa consentirsi il recupero dei centri storici protetti dall'Unesco;
a fornire tutto il supporto tecnico e finanziario necessario ad assicurare l'identificazione, la conservazione e la presentazione alle generazioni future dell'intero patrimonio protetto, utilizzando il massimo delle proprie risorse;
ad interloquire con quelle organizzazioni non governative, raccogliendo proposte ed iniziative valorizzando il contributo e le idee provenienti da tali settori.
9/1984/176. Paolo Russo, Cesaro, Stradella.

La Camera
premesso che:
la situazione occupazionale vive un momento di particolare difficoltà misurata anche alle evanescenti scelte degli ultimi anni che hanno creato realtà nel mondo del lavoro che rischiano di sfuggire ad una politica seria di risanamento e di rilancio;
tale realtà investe in maniera sicuramente più drammatica tutti quei soggetti che si trovano ad essere impiegati in Lsu e Lpv;
è auspicabile che questa incresciosa pagina venga definitivamente chiusa dando vita ad un circolo virtuoso di qualificazione professionale teso ad un reale ed effettivo inserimento del lavoratore nel modo del lavoro senza più mortificazioni o situazioni di precarietà

impegna il Governo

preliminarmente a voler fornire un dettagliato quadro della situazione prospettata attraverso un completo monitoraggio dello stato di utilizzazione ed impiego dei Lsu e Lpv nonché della loro effettiva stabilizzazione avendo particolare riguardo ai comuni con minore densità abitativa;
ad adottare tutte le misure necessarie affinché possa consentirsi ai lavoratori impiegati in tali attività un salario misurato all'impegno ed alle professionalità espresse nonché un minimo di stabilità.
9/1984/177.Cesaro, Paolo Russo.

La Camera,
premesso che:
il comune di Rovigo soffre da molti anni di una carenza di infrastrutture viarie che ne ha condizionato in modo particolare il mancato sviluppo economico;
negli ultimi anni il comune in sintonia con la Regione del Veneto, l'amministrazione provinciale e altri enti economici ha dato inizio ad importanti opere di servizio e di sviluppo ai sistemi produttivi, quali l'interporto, il nuovo casello autostradale di Villamarzana, il Cen.Ser, che per assolvere compiutamente al loro scopo devono essere integrati con interventi sulla viabilità;
che il comune di Rovigo è stato inserito nei PRUSST per l'anno 2001 e nel programma URBAN 2 che prevedono tra le priorità alcuni interventi più urgenti sulla viabilità nella zona nord della città;


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ritenuto che sia necessario:
dare attuazione alla nuova circonvallazione ovest della città che comporta una spesa di circa lire 50 miliardi,

si impegna il Governo

ed in particolare il Ministero delle infrastrutture a valutare con la massima attenzione e disponibilità economica i progetti di viabilità che sono in fase di elaborazione attraverso un congruo finanziamento del PRUSST della Città di Rovigo e del programma URBAN.
9/1984/178.Bellotti.

La Camera,
premesso:
che il disegno di legge in esame ha previsto il rifinanziamento per il prossimo triennio dei fondi speciali per Trieste e Gorizia;
che tali fondi, previsti dalla legge n. 26/1986 furono istituiti in una logica di sostegno ad un'economia stagnante che era determinata dalla presenza del confine con lo Stato Socialista Yugoslavo;
che tali fondi costituiscono tuttora, pure nelle mutate condizioni politiche, un elemento fondamentale a sostegno dell'economia, ancora rallentata, dalla fascia confinaria nord-orientale;

impegna il Governo

a predisporre diversi innovativi strumenti economici e normativi a sostegno delle province di Trieste e Gorizia e della fascia confinaria della provincia di Udine che - dal prossimo ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, con i connessi strumenti di favore economico alla stessa riservati - si troveranno a dover fronteggiare condizioni di forte disparità e svantaggio con rischi evidenti di delocalizzazione delle imprese e oggettiva impossibilità di far fronte alla concorrenza straniera.
9/1984/179. Menia, Romoli, Saro, Franz, Collavini, Lenna, Moretti, Fontanini, Ballaman.

La Camera,
considerato che la partecipazione da parte degli studenti delle scuole medie superiori e dell'università al programma di formazione permanente IG Students, gestito in esclusiva per l'Italia dalla Fondazione IG Students, rappresenta il modo più efficace per concretizzare il raccordo tra il mondo degli studi e quello del lavoro, attraverso la pratica dell'impresa in un contesto internazionale;
considerato che le modalità di attuazione del suddetto programma sono già individuate in una convenzione stipulata fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle pari opportunità, e la Fondazione;

impegna il Governo:

a prorogare fino al 31 dicembre 2004 l'anzidetta convenzione e a concedere subito alla Fondazione un finanziamento in conto esercizio, assicurando così le risorse occorrenti per lo svolgimento delle attività didattiche-formative già in corso;
a provvedere entro il 2002 a mettere gli oneri relativi agli anni scolastici successivi a carico del fondo per l'occupazione, del fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa e del fondo da ripartire per interventi per le aree depresse, nella misura di un terzo ciascuno, ferma restando la possibilità di concordare con le Regioni contribuzioni da parte loro, per le quote di programmi non coperte da stanziamenti statali.
9/1984/180. Angelino Alfano.

La Camera,
considerata l'esigenza di assicurare a tutti i settori produttivi una applicazione


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della disciplina fiscale idonea a non deprimerne le potenzialità, ed attenta alle caratteristiche specifiche di ciascun settore economico-produttivo;
valutato che l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, con particolare riferimento alla specificità del settore occupato dalle società sportive professionistiche, deve rivelarsi costantemente attenta ad evitare ogni pericolo di distorsiva attuazione, rispetto alle caratteristiche delle fattispecie volta a volta emergenti;
rilevato come la questione, con particolare riferimento al trattamento tributario ai fini dell' imposta regionale sulle attività produttive delle somme percepite per la cessione dei diritti dì utilizzazione delle prestazioni di sportivi professionisti, è oggetto di vicende applicative ed interpretative, sia in dottrina sia in giurisprudenza, nel senso della estraneità di tali poste rispetto alla corretta qualificazione della base imponibile dell'imposta citata;
considerato come, cessato il così detto vincolo sportivo, la fattispecie non può più essere qualificata in termine di cessione di un diritto di utilizzo dello sportivo, né tanto meno in termini di cessione del contratto di lavoro da una società ad un'altra (come escluso dalla giurisprudenza), e tenuto conto di come, invece, le parti stipulano un autonomo e diverso contratto di ingaggio, che stabilisce ex novo le condizioni negoziali riguardanti la durata del rapporto, le relative prestazioni, il trattamento economico, senza limitarsi alla mera prosecuzione del rapporto precedente;
rilevato come, conseguentemente, la fattispecie esaminata costituisce una immobilizzazione immateriale, che seppure relativa all'impresa non implica che afferisca ad un bene strumentale all'esercizio dell'attività di impresa, attese proprio le caratteristiche del contratto di lavoro dello sportivo professionistico, anche alla luce degli univoci arresti giurisprudenziali in materia, per effetto del venire meno del vincolo sportivo;
tenuto conto di come, a dispetto dei pronunciamenti giurisprudenziali e dottrinari sopra indicati, la prassi applicativa dell'amministrazione finanziaria appare, allo stato quanto meno contraddittoria, non tenendo conto

invita il Governo

ad adottare ogni iniziativa amministrativa ed attuativa per assicurare che le plusvalenze realizzate per effetto della alienazione dei diritti pluriennali alle prestazioni degli sportivi professionisti, in conseguenza della risoluzione anticipata dei relativi contratti di lavoro, non siano considerati assorbiti all'interno della base imponibile IRAP.
9/1984/181. Antonio Leone.

La Camera,
premesso che:
è necessario garantire anche ai cittadini svantaggiati perché risiedono in zone di montagna o in frazioni isolate la presenza di un presidio postale adatto a contrastare lo spopolamento di detti centri e a facilitare l'insediamento anche con la erogazione di servizi adeguati

impegna il Governo

ad individuare le modalità più opportune, promovendo la concertazione tra Poste italiane Spa e gli enti territoriali, per mantenere attivi i presidi postali e la erogazione dei relativi servizi.
9/1984/182. Panattoni, Duca, Sandi, Lumia.

La Camera,
udite le dichiarazioni del Governo sulla riformulazione dell'articolo 27, comma 1, e sul Testo approvato

impegna il Governo


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a ritenere esclusa da ogni forma di privatizzazione sia l'Istituto Superiore di Sanità, che l'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavori, che l'INAIL.
9/1984/183.Fioroni, Bindi.

La Camera,
premesso che:
gli istituti penali minorili, come le carceri per adulti, stanno diventando il residuo della società, dove finiscono tutti coloro con i quali sul territorio nessuno vuole avere a che fare: i ragazzini stranieri arrivati in Italia da soli, i ragazzini italiani con malattie mentali (l'aumento di malattie mentali tra i giovani viene segnalato da molti istituti di ricerca), i figli di famiglie disastrate, dove spesso un famigliare è stato o è ancora in carcere;
quasi tutti gli istituti penali minorili ripropongono le condizioni e le caratteristiche tipiche dei luoghi di detenzione come il sovraffollamento, la carenza di personale specializzato specialmente di tipo educativo, la presenza crescente di detenuti Stranieri sempre più giovani e rispetto ai quali le misure alternative risultano non applicate a causa di mancanza di reti di sostegno e l'aumento del numero dei casi psichiatrici di giovani nazionali;
da diversi anni ci si rende conto di un aumento consistente tra i ragazzi, di patologie psichiche gravi come schizofrenia, paranoia e coì via; spesso infatti i minori presentano evidenti disturbi di ordine psicologico e psichiatrico con storie di fortissima depressione e povertà affettiva (padrì più volte detenuti e spesso madri con problemi psichiatrici) e spesso detenuti in tali strutture nonostante l'evidente incompatibilità tra i minori e la struttura penale;

impegna il Governo

a dotare gli istituti penali minorili di presidi psichiatrici interni, con personale specializzato nel fronteggiare le situazioni di particolare disagio psicologico ed a ripristinare rapidamente una situazione di normalità in cui vengano utilizzate tutte le opportunità di misure alternative alla carcerazione e soprattutto a ripristinare a dovuta attenzione per la persona umana, considerando poi che si tratta di minori.
9/1984/184.Cento.

La Camera,
premesso che:
il Consiglio Europeo di Goteborg ha confermato che il processo di allargamento è irreversibile e che va realizzato entro i tempi previsti dal Trattato di Nizza;
L'allargamento, come confermato nel programma di governo, rappresenta per l'Europa una responsabilità politica ed un'opportunità Storica per creare un'area di pace, di sicurezza e di stabilità democratica nell'intero continente;
l'Italia, lasciandosi alle spalle le ambiguità del passato, in questi anni ha puntato sulla creazione di un forte rapporto con la Slovenia, sposando le sue richieste di avvicinamento alla Nato e all'Unione Europea, e con le aree orientali vicine, con l'obiettivo di favorire la stabilità e lo sviluppo di quelle regioni, allontanando così dai confini focolai di tensione e profughi;
la positiva previsione di sviluppo di queste aree, sarà ulteriormente accentuata dal processo di integrazione europea;
la presenza del nostro paese - che evidenzia un buon livello consolidato negli scambi commerciali (per molti di questi paesi l'Italia è il primo o il secondo partner commerciale) ed un flusso crescente di investimenti - in queste aree vicine, risulta ostacolata anche da una forte carenza di collegamenti diretti con queste


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aree, sia stradali che ferroviari, che invece sono disponibili a nord delle Alpi per gli altri partner europei;
l'allargamento comporterà un aumento «esplosivo» dei flussi dì trasporto nei nuovi Stati membri e soprattutto nelle zone frontaliere;
la crescita economica si tradurrà quasi automaticamente in un aumento delle esigenze di mobilità stimato attorno al 38 per cento per le merci ed al 24 per cento per i viaggiatori;
la saturazione dei grandi assi, l'accessibilità delle regioni periferiche e ultraperiferiche e l'ammodernamento delle infrastrutture dei paesi candidati renderanno necessari massicci investimenti;
le misure proposte dal libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», approvato dalla Commissione della Comunità Europea il 12 settembre 2001, costituiscono una prima importante tappa verso un sistema di trasporto sostenibile;
conformemente alle conclusioni del Consiglio Europeo di Goteborg, la Commissione propone di «concentrare l'aggiornamento degli orientamenti comunitari sull'eliminazione delle strozzature nella rete ferroviaria e sull'adattamento di itinerari prioritari, per assorbire i flussi generati dall'allargamento, soprattutto nelle regioni frontaliere e migliorare l'accessibilità delle regioni periferiche»;
tra i progetti prioritari proposti nel libro bianco non figura tuttavia l'asse multimediale che va da Lione a Kiev e che fa da «spina dorsale» alla Ostpolitik italiana, ad una politica estera mirata cioè alla valorizzazione della posizione economica del Paese;
la Commissione intende invece «facilitare la costituzione di un nuovo asse ferroviario da ovest a est a grande capacità per le merci e i passaggi da (Parigi) Stoccarda-Monaco a Salisburgo/Linz-Vienna. Questo progetto comprende 780 Km di strada ferrata da adattare o costituire per l'alta velocità, nonché linee da destinare al trasporto merci. Nella prospettiva dell'allargamento, esse potrebbero essere estese verso Budapest, Bucarest e Istanbul. Una volta entrata in servizio la linea fra Stoccarda e Mannheim, il prolungamento dell'attuale TGV Est che collega Parigi a Mannheim, via Strasburgo, costituirà un corridoio transeuropeo ferroviario continuo da Parigi a Vienna»;
la carenza e l'inefficienza delle infrastrutture viarie e ferroviarie lungo il corridoio 5 e di parte di quelle riguardanti la direttrice Sud-Nord, oltre a provocare una consistente deviazione di traffici Ovest-Est a nord delle Alpi, continuerebbe, in questo modo, a disincentivare il traffico oltremare dei paesi dell'Europa centrale e orientale verso i porti dell'Alto Adriatico, limitando le loro possibilità dì sviluppo e anche la frequenza di linee marittime regolari nel mare Adriatico;
le misure proposte non potranno che accentuare sensibilmente il deficit di competitività già oggi esistente, per l'Italia, nelle relazioni intereuropee;
è perciò necessario incentivare la realizzazione del collegamento autostradale quantomeno fino a Budapest;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa idonea a «rimuovere lo stallo» e inserire l'asse transpadano tra le priorità europee;
a sollecitare e promuovere un sostegno congiunto del nostro Paese e della Unione Europea nei confronti di Slovenia e Ungheria, al fine di ottenere il mantenimento degli attuali programmi di realizzazione del sistema autostradale da Maribor alla Balaton e a Trieste, oggi oggetto di continui rinvii;
ad assumere in sede europea tutte le iniziative idonee per un avvio programmato


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del corridoio 8 (Durazzo-Tirana-Skopie-Plodviv-Sofia-Burgas-Varna).
9/1984/185. Maran, Illy, Damiana, Castagnetti, Fassimo, Boato, Ruzzante, Martella, Vianello.

La Camera,
esaminato il disegno di legge finanziaria 2002;
preso atto della volontà del Governo di non intervenire in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto in sede finanziaria, bensì di presentare un disegno di legge ad hoc dopo aver terminato un ciclo di audizioni tecniche;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di non interrompere, per effetto di giudizi di primo e secondo grado, le prestazioni previdenziali già riconosciute ai sensi della legge n. 257 del 1992, fino a sentenza passata in giudicato.
9/1984/186.Rodeghiero, Ascierto.

La Camera,
premessa la condizione di grave difficoltà economica in cui si trovano ad operare le imprese impegnate in tutti i settori dello spettacolo;
visto che tale difficoltà è accentuata dall'eccessiva complessità ed onerosità del regime sanzionatorio previdenziale che viene a costituire un peso aggiuntivo difficilmente sostenibile,

impegna il Governo

a razionalizzare e semplificare gli adempimenti e le sanzioni previste dalla normativa previdenziale per le imprese teatrali e cinematografiche ed a prevedere interventi concreti per alleggerire i pesi fiscali e parafiscali complessivi gravanti sullo spettacolo in genere come strumento per un rilancio di questo settore fondamentale per il nostro Paese.
9/1984/187.Carlucci.

La Camera,
considerato che:
dai dati emersi dallo studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità sull'esposizione ad amianto e mortalità per tumore maligno della pleura in Italia e aggiornato al periodo 1988-1994 pubblicato nel settembre del 2000 da ricercatori dell'ENEA di Roma, del Laboratorio di Igiene Ambientale dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ISPESL di Roma, emerge che quanto sta accadendo anche in diversi paesi industrializzati quali Gran Bretagna, Svezia e Francia, anche in Italia è in corso una marcata crescita dei mesoteliomi pleurici ricollegabile in massima parte alla massiccia diffusione dell'amianto che si è avuta in particolare negli anni '50 e '60. Il tasso di mortalità in Italia dal 1970 al 1994 è salito dallo 0,78 per centomila casi all'1,29 per centomila casi ed il numero dei decessi accertati è passato da 375 a 998. La Regione che spicca per il maggiore tasso di mortalità è la Lombardia con 1229 decessi di cui 695 uomini e 534 donne, seguita dal Piemonte con 892 decessi e dalla Liguria con 740;
le indagini condotte dall'Asl e dallo stesso Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato come esista un cluster di Broni dove la pericolosità è elevatissima. Qui infatti le prime indagini dell'Istituto superiore di Sanità relative al periodo 1980-1987 avevano provato come Broni presentasse una mortalità per tumore maligno della pleura di particolare rilevanza in percentuale;
ciò conferma la gravità della situazione che la popolazione di Broni sta vivendo da troppi anni senza che lo Stato abbia mai provveduto ad intervenire, senza sostegno alcuno per i malati costretti a sottoporsi a cure lunghe, dolorose e onorose.

impegna il Governo

a considerare la grave situazione di inquinamento ambientale della città di Broni nell'area dove sorgeva l'ex industria FIBRONIT,


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Legge 9 dicembre 1998, n. 426 all'articolo 1 comma 4 dopo la lettera 1-quater.
9/1984/188.Pagliarini.

La Camera,
premesso che con le leggi della regione Siciliana 6 giugno 1975 n. 42, 25 maggio 1979 n. 100 e 9 maggio 1984 n. 27, e successive modificazioni, i lavoratori dell'industria mineraria siciliana sono stati licenziati ed ammessi a beneficiare di una indennità mensile denominata «prepensionamento» fino al compimento dell'età pensionabile, pari all'80 percento dell'ultima retribuzione percepita, con contribuzione volontaria a carico della regione siciliana. Il versamento dei contributi volontari, a seguito della convenzione del 21 dicembre 1976 tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e la regione Siciliana, veniva autorizzato in conformità all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1971, n 1432. Con l'entrata in vigore delle leggi 214 del 1982 e 105 del 1991 la base di calcolo del contributo volontario veniva elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato dalla regione Siciliana ai sensi delle leggi regionali sopra citate. La legge della regione siciliana n.8 del 1995 ha consentito ai lavoratori della ITALKALI Spa di usufruire dei benefici della legge regionale n. 42 del 1975 e successive modificazioni, stabilendo per essi gli stessi principi applicati per i minatori del settore zolfifero esodati ai sensi della citata legge 42. Con l'emanazione della circolare Inps - VV n. 27/vv/500674 del 2 febbraio 2001 limita i benefici di cui alla legge 26 aprile 1982, n. 214 ai soli ex lavoratori dell'industria zolfifera siciliana prepensionati ai sensi della legge regionale 42 del 1975 escludendo gli ex minatori della società mista pubblico-privato ITALALI dismessi e prepensionati con gli stessi benefici della legge regionale siciliana n. 42 del 1975

impegna il Governo

ad attivarsi nei confronti dell'Inps affinchè emani una circolare esplicativa della circolare sopra citata per evitare una evidente sperequazione nei confronti. dei lavoratori della società ITALALI.
9/1984/189.Misuraca.

La Camera dei deputati,
premesso che
sono stati dismessi parecchi siti minerari, secondo le norme di sicurezza, ma abbandonate al loro destino e di conseguenza a causa di fenomeni di subsidenza, esistono in Sicilia miniere abbandonate che provocano danni alla salute dei cittadini

impegna il Governo

ad attivarsi attraverso il Ministero dell'ambiente allo studio ed al monitoraggio dì tali siti per individuare le soluzioni atte a prevenire problemi di salute ai cittadini.
9/1984/190.Masini, Misuraca.

La Camera,
premesso che il Ministero dei lavori pubblici Direzione generale coordinamento territoriale con decreto del 19 aprile del 2000 prot. 591 ha approvato la graduatoria dei soggetti promotori dei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio. Ad oggi molti dei progetti sono stati finanziati, ma rimangono tanti altri progetti altrettanto validi in attesa di finanziamento

impegna il Governo

ad attivarsi presso le sedi competenti affinché si possano finanziare altri progetti PRUSST e consentire lo scorrimento dell'attuale graduatoria.
9/1984/191.Jacini, Misuraca.


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La Camera,
considerato che:
la S.G.C. Fano-Grosseto (E 78) ha valore strategico per l'intero sistema di comunicazione nazionale;
rilevato che questa grande arteria è l'unica a collegare i due mari (Adriatico-Tirreno) e che è già in uno stato di avanzata realizzazione in partì rilevanti del suo tracciato e che diversi suoi tratti sono in corso di realizzazione;
constatato che nel recente passato, è stata inclusa dal precedente Governo tra le 18 grandi opere infrastrutturali da realizzare con priorità ed urgenza;
preso atto che nel piano relativo alle grandi infrastrutture illustrato dal Ministro Lunardi non risulta più inserita tra le opere effettivamente prioritarie (emergenze) da realizzare con la legge obiettivo, mentre sarebbe compresa solo nel lungo elenco delle infrastrutture considerate necessarie per il Paese

impegna il Governo

a riconsiderare il carattere effettivamente prioritario di questa arteria e la necessità di completare la sua realizzazione in tempi brevi garantendo in ogni caso il finanziamento dei tratti per i quali è già stata definita la progettazione.
9/1984/192. Gasperoni, Vigni, Lusetti, Armando Cossutta, Agostini, Franci, Bindi, Duca, Nannicini, Abbondanzieri.

La Camera,

impegna il Governo

tramite il Ministero della salute ad adottare ogni misura medico-sanitaria idonea a garantire la cura dei pazienti anziani e pertanto ad incentivare il mantenimento o il ripristino dei reparti o divisioni per l'assistenza medico-sanitaria dell'anziano, quali quelli di «Geriatria»;
in tale ottica sì invita il Governo a potenziare le strutture e la ricerca scientifica dell'istituto di cura a carattere scientifico INRCA, che dovrebbe assumere la funzione guida nella ricerca di trattamenti e di terapie avanzate per la cura dell'anziano.
9/1984/193. Giulio Conti, Caruso, Castellani.

La Camera,
premesso che:
l'iscrizione di poste contabili a titolo di regolazione debitoria nell'ambito delle Tabelle allegate al disegno di legge finanziaria impone che vengano assicurate al Parlamento adeguate e circostanziate motivazioni in ordine al fondamento dell'obbligo giuridico ad esse sotteso, alla struttura del rapporto di debito cui si intende provvedere ed al conseguente regime di contabilizzazione;
è al riguardo evidente che l'esposizione di tali elementi conoscitivi può trovare idonea sede soltanto nell'ambito della relazione tecnica e del prospetto volto specificamente a dare evidenza alle regolazionì medesime, presentati a corredo del disegno di legge predisposto dal Governo;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie affinché, in futuro venga proposto alle Camere l'inserimento di poste a titolo dì regolazione debitoria che non siano corredate del complesso di elementi conoscitivi ed informativi indicati in premessa, tali da consentire una adeguata valutazione delle proposte medesime.
9/1984/194.Alberto Giorgetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 4, prevede che il Governo presenti alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione sugli effetti


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sulle entrate dei provvedimenti legislativi recanti incentivi per gli investimenti e lo sviluppo;
le incertezze sull'andamento del ciclo economico che caratterizzano la presente fase potrebbero ripercuotersi sugli equilibri di finanza pubblica per l'anno 2002 e influenzare altresì considerevolmente la definizione degli equilibri medesimi per gli anni successivi;

impegna il Governo

a presentare la relazione indicata in premessa - ferma restandone l'autonomia rispetto al Documento di programmazione economico-finanziaria - contestualmente al DPEF per gli anni 2003 e seguenti, onde consentire una valutazione complessiva del quadro di finanza pubblica.
9/1984/195.Casero.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 è stato emendato con l'aggiunta della frase: «Sono esclusi dalla trasformazione o soppressione gli enti, le agenzie e gli altri organismi ai quali sono affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, quelli essenziali alle finalità della difesa e quelli la cui natura pubblica garantisce la sicurezza»;
l'articolo 117 della Costituzione nel punto V) definisce la funzione di «coordinamento informativo-statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e regionale»;
tale funzione di rilevanza costituzionale è attualmente affidata all'ISTAT

impegna il Governo

ad interpretare la norma nel senso di escludere 1'ISTAT dalle procedure dell'articolo 23.
9/1984/196. Tocci, Casero, Milana, Deiana, Buontempo.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 44 comma 40 del presente disegno di legge la proroga degli ammortizzatori sociali, in attesa della loro riforma, è prorogata al 31 dicembre 2002;
detto provvedimento lascia al Ministero del Lavoro un margine dì discrezionalità relativo alla concessione di detta proroga;
da ultimo il provvedimento prevede una decurtazione del 20%;
non è chiaro se questo 20% si riferisce alle disposizioni già vigenti o si tratta di un ulteriore taglio alla ìndennità dei lavoratori;
ciò può determinare incomprensioni di natura legislativa con possibili gravi ripercussioni sia tecniche, nella erogazione dei trattamenti, sia da un punto dì vista sociale in quanto una ulteriore nuova decurtazione ridurrebbe al 60% l'intera indennità

impegna il Governo

ad intervenire e a dare interpretazione autentica, con provvedimento del Ministro del lavoro, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge in merito ai problemi evidenziati tutelando i lavoratori già in mobilità e in cassa integrazione ai sensi dell'articolo 78 comma 29 della legge n. 388/2000.
9/1984/197.Adduce, Molinari, Luongo.

La Camera,
premesso che:
la Provincia dì Rovigo è da almeno 20 anni influenzata da carichi di inquinamento conseguenti alle Centrali termoelettriche di Porto Tolle, Ostiglia (MN) posta al confine, la zona industriale di Ferrara e Porto Marghera (VE);
da relazioni tecniche in merito viene evidenziato che il flusso dei venti pone


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Rovigo e la sua provincia in condizioni di subire il condizionamento a scapito della salute umana.

si impegna il Governo

a sostenere iniziative a favore del comune di Rovigo perché possa eseguire un efficace monitoraggio ambientale dell'aria, del rumore e dell'elettrosmog.
9/1984/198. Saia, Alberto Giorgetti, Bellotti.

La Camera,
premesso che:
la città di Rovigo vede il suo territorio punto nevralgico nell'attraversamento sud-nord della direttrice Bologna-Padova e per il traffico che dal basso Polesine si indirizza verso nord o sud;
la tangenziale est, strada a 4 corsie, collega la Transpolesana alla provincia di Padova;
nel comune di Boara Pisani la tangenziale finisce in una intersezione con un'altra strada ad alto traffico in uscita da Rovigo nei pressi del ponte, manufato costruito nel primo dopoguerra;
la riduzione da 4 a 2 corsie e l'intersezione con altra strada ad alto traffico, il ponte ed il transito per il centro del paese di Boara Pisani crea notevoli problemi di viabilità, per le continue formazioni di code con conseguenti incidenti ed alto inquinamento che aggrava ulteriormente una già critica situazione

si impegna il Governo

perché intervenga presso l'ENS affinché realizzi la deviazione del percorso con raddoppio del ponte dell'Adige bypassante il paese di Boara Pisani.
9/1984/199. Paolone, Giorgio Conte, Bellotti, Ascierto.

La Camera,
visto l'articolo 40-bis che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali, e l'articolo 40-ter con il quale è stato istituito un Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale;
considerato che attraverso tali disposizioni si introducono strumenti normativi in grado di supportare efficacemente le iniziative volte al miglioramento della rete infrastrutturale del Paese, alla valorizzazione delle risorse del territorio e alla qualificazione della migliore progettualità finalizzata alla crescita complessiva delle realtà locali, auspicando che tale intervento consenta, nel corso degli anni, di realizzare con continuità e snellezza operativa le opere rispondenti ai fini sopra indicati;
rilevato secondo le disposizioni richiamate per l'anno 2002 l'accesso alle risorse dei Fondi deve essere prioritariamente assicurato alle iniziative oggetto di specifica deliberazione parlamentare;

impegna il Governo

a considerare, nella formulazione del piano attuativo da presentare alla competente commissione parlamentare, in sede di prima applicazione, per l'anno 2002, interventi prioritari rispettivamente per il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali, i seguenti:


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Importo (in migliaia di euro) Ente Assegnatario
Dissalatore servizio città di Agrigento e opere di adduzione connesse.2.000 Comune di Agrigento
Rilancio comprensorio sciistico dell'Alpe di Mera, in Comune di Scopello1.500 Provincia di Vercelli
Struttura di accoglienza per portatori handicap gravi nella città di Agrigento1.000 Casa della speranza (Agrigento)
Porto di Castrocucco di Maratea (studio di fattibilità e progetto)1.000 Comune di Maratea (PZ)
Viabilità di carattere strategico nell'area centrale del Veneto S.S. 245 tratto Trebaseleghe-Castelfranco V. e S.S. 10 Este (PD)-Legnaro (VR)4.000 Regione Veneto
Recupero della cittadella militare di Alessandria1.000 Provincia di Alessandria
Centro logistica consortile e termodistruttore per rifiuti industriali con cogenerazione in San Antonio Abate (studio di fattibilità)1.000 Consorzio sapori Abatesi
Collegamento Valtrompia-Valcamonica
2.000
Provincia di Brescia
Strada statale 417 Catania-Caltagirone
500
ANAS
Strada provinciale 284 Catania-Bronte
150
ANAS
Comune di Brà - ristrutturazione palazzo Mathis e Zizzola
600
Comune di Brà
Strada statale 51 «Di Alemagna» variante Vittorio Veneto-traforo S. Augusta
1.000
Provincia di Treviso
Raccordo porto di Taranto-casello autostradale A14
500
Comune di Taranto
Cittadella del tempo libero
1.500
Provincia di Ragusa
Collegamento stradale strada provinciale 38-Autostrada PA-CT
250
Comune di Palermo
Risanamento ambientale Modica-Fiumelato-Scicli con colonna adduzione a depuratore ASI
1.000
Comune di Modica
Zona commerciale artigianale
1.000
Comune di Franconfonte
Riqualificazione centro storico Monte S. Giovanni
500
Comune di Monte S. Giovanni
Strada statale 417 Catania-Caltagirone (manutenzione)
500
ANAS
Strada provinciale 284 Catania-Bronte
175
ANAS
Palazzotto dello sport di Sora
500
Comune di Sora
Tribunale di Caserta
1.000
Comune di Caserta
Bonifica aree industriali di Brescia-Caffaro e relative discariche
2.000
ASI Brescia-Caffaro
Strada statale 128-da strada statale 131 a Maudas - allargamento
1.000
ANAS
Viadotto di collegamento tra corso Argentina e strada statale 307 «del Santo»
2.000
Comune di Padova


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e per il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, i seguenti:

Opere Importo (in migliaia di euro) Ente Assegnatario
Opere di viabilità completamento superstrada Frosinone-Latina
2.000
Regione Lazio
Opere di viabilità collegamento Padova-Abano collegamento Padova-Selvazzano
4.000
Provincia di Padova
Ristrutturazione uffici comunali ex caserma Passalacqua (Tortona) 3.500 Comune di Tortone (AL)
Centro logistica consortile (S. Antonio Abate)3.000 Comune di S. Antonio Abate (NA)
Potenziamento e funzionamento consorzio universitario di Agrigento1.500 Provincia di Agrigento
Università di Torino sita in Alba - Facoltà enologia (contributo)2.000 Comune di Alba (CN)
Infrastrutture area industriale Oristano con collegamento al porto industriale2.500 Consorzio nucleo industriale dell'Oristanese
Infrastrutture all'interno del patto territoriale fascia orientale provincia di Taranto3.500 Provincia di Taranto
Completamento e potenziamento osservatorio astronomico comune di Castelgrande1.500 Comune di Castelgrande (PZ)
Adeguamento S.S. 430 Suio-Bocca d'Evandro - S. Vittore3.500 Provincia di Caserta
Riqualificazione SP 234 Cuneo1.500 Provincia di Cuneo
Soppressione passaggio a livello alle porte di Erba500 Comune di Erba
Nuovo mattatoio comunale di Modica2.000 Comune di Modica
Incrocio Ponte Villa D'Ogna - BG1.000 Provincia di Bergamo
Variante Passo di Riva-Povolaro1.000 Provincia di Vicenza
Riqualificazione fascia costiera provincia di Ragusa4.000 Provincia di Ragusa
Interventi urgenti per la difesa del suolo e dei bacini idrografici del fiume Arno2.000 Regioni ed enti locali del bacino dell'Arno
Sistema idroviario Padano veneto2.000 Azienda regionale dei porti di Cremona e Mantova
Estensione della rete elettrica nazionale al Montegrappa1.000 Comunità montane del Montegrappa
Svincolo Varese-Lozza1.000 Provincia di Varese
Infrastrutture a servizio della Fiera di Palermo1.000 Comune di Palermo
S.S. n. 5 «Tirburtina» - Allargamento e nuovo svincolo di confluenza con la S.S. «Maremmana» - direzione casello autostradale Tivoli1.000 ANAS
S.S. 663 tratto Lombriasco-Carignano, con circonvallazione - messa in sicurezza1.000 Provincia di Torino
Ristrutturazione Via del Mare e Via Ostiense4.000 ANAS
Politecnico di Torino - sede di Mondovì2.500 Comune di Mondovì
Infrastrutture Fiera di Palermo500 Comune di Palermo

9/1984/200. Gioacchino Alfano, Cè, Crosetto, Casero, Angelino Alfano, Tarantino, Giudice, Marras, Giuseppe Drago, Alberto Giorgetti, Costa, Blasi, Zorzato, Verro, Savo, Saro, Patria, Guido Giuseppe Rossi.


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La Camera;
considerato la necessità di dare risposte alle esigenze che da tèmpo gli Enti locali della Provincia di Padova pongono per dare una soluzione efficace alle esigenze di mobilità delle persone, dei mezzi, e delle merci;
considerate le esigenze del tessuto produttivo e in particolare delle piccole e medie imprese che rappresentano sia sotto il profilo economico che occupazionale un interesse che va ben al di la della provincia padovana;

impegna il Governo

a prevedere,
nel quadro generale degli interventi che il Governo potrà realizzare ai sensi dei contenuti della legge finanziaria, il finanziamento per il secondo tratto della statale 10, (già finanziato per il tratto da Monselice alla «Palugana» nella passata legislatura), che consentirebbe di arrivare fino a Montegramma;
il finanziamento per la strada di collegamento tra la tangenziale ovest di Padova (curva Boston), la strada statale n. 11 (Padova - Vicenza) e la strada provinciale dei Colli; il completamento della strada statale n. 307 «del Santo»;
Strada provinciale dei Vivai; sono tutte opere fortemente richieste dalla popolazione e ampiamente condivise dagli enti locali interessati della Provincia di Padova.
9/1984/201.Colasio, Ruzzante, Bindi, Ascierto.

La Camera,
considerato lo stato di allarme che si è creato nella città di Padova per la situazione di emergenza dello stabile sito al numero 9 di via IV novembre che, da ormai nove mesi, subisce uno spostamento valutato dal tecnico incaricato dal Comune in circa un millimetro ai mese;
preso atto della sostanziale inerzia dell'Amministrazione che continua a non assumersi le proprie responsabilità, limitandosi a chiamare in causa la ditta Trevi titolare della concessione edilizia, senza peraltro revocarla;
al fine di scongiurare l'ennesimo disastro annunciato e non impedito,

impegna il ministro per il coordinamento della protezione civile
ad intervenire urgentemente per ripristinare condizioni di sicurezza dello stabile in questione.
9/1984/202.Ruzzante.

La Camera,
considerata la rilevanza strategica che assume l'ammodernamento delle infrastrutture per lo sviluppo e la crescita del mezzogiorno; considerato che, in questo quadro, assume particolare importanza la realizzazione dell'ammodernamento infrastrutturale lungo la costa ionica da Taranto a Reggio Calabria;
considerato che in questi anni sono stati definiti dall'ANAS gli studi di impatto ambientale (SIA) e la progettazione preliminare per la realizzazione della nuova SS 106 Ionica (E 90);
che nell'intesa di programma sottoscritta nel recente passato tra la Regione Calabria e il Governo Nazionale, la realizzazione della SS Ionica (E 90) è stata proposta come prioritaria;
che per numerosi tratti sono stati acquisiti, sulla progettazione, i pareri delle Amministrazioni competenti, mentre per molti altri sono in via di acquisizione; tenuto conto delle dichiarazioni del Ministro Lunardi alla Commissione Lavori pubblici della Camera il 17 dicembre u.s.;

impegna il Governo

ad assumere la realizzazione della SS E 90 Taranto - Crotone - Reggio Calabria tra le priorità e le emergenze del programma


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delle grandi infrastrutture che il Ministro dei Lavori pubblici si è impegnato a proporre al CIPE nei prossimi giorni.
9/1984/203. Oliverio, Minniti, Meduri, Loiero, Bova, Pappaterra, Camo, Mancini, Piglionica.

La Camera,
premesso che:
con la Finanziaria 2002 si è proceduto alla proroga sino al 31 dicembre 2002, del personale del Ministero della Giustizia già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 242;

impegna il Governo

ad affrontare il problema prima di tale scadenza in modo da approntare una soluzione organica e definitiva che contempli le esigenze del servizio giustizia con i diritti di quanti da tempo svolgono precariamente mansioni obiettivamente utili, maturando esperienza e competenze specifiche.
9/1984/204.Giudice, Gazzarra.

La Camera,
dai numerosissimi controlli effettuatì sulla BSE si sa che:
non è contagiosa, ma si trasmette attraverso mangimi contenenti farine di carne e di ossa contaminate dall'agente patogeno;
solo in misura ridotta (almeno del 10 per cento) SI TRASMETTE PER VIA riproduttiva (feto);
IL prione viene distrutto sottoponendo le parti infette ad adeguato trattamento termico (133o C), alla pressione di 3 atmosfere e per la durata di 20 minuti continuativi;
sulla base di questi dati confermati dalla esperienza, sì,

impegna il Governo
,
a) abbandonare la pratica dell'abbattimento del bestiame per «coorte» quando in una mandria viene riscontrato un capo infetto (la malattia non è contagiosa!!)
b) rendere obbligatorio il test BSE su ogni capo bovino macellato dì età superiore a 18 mesi (così si darebbe una maggiore garanzia ai consumatore circa la salubrità delle carni);
c) annettere, altre all'incenerimento, la distruzione delle carcasse di animali morti e delle parti a rischio anche mediante fermentazione anaerobica finalizzata alla produzione di biogas;
d) ad avviare solo il residuo a trattamento termico per la distruzione di qualsiasi traccia del prione - in questo modo si recuperano forti quantitativi di energia, si evita agli agricoltori il costo dell'incenerimento.
9/1984/205.Preda, Marcora.

La Camera,
premesso che:
l'obbligatorietà del test BSE per bovini dì età superiore a 24 mesi ha di fatto soppresso la contrattazione a bestiame vivo. Per evitare che questa situazione penalizzi fortemente gli allevatori per dare trasparenza del mercato è urgente ed indispensabile adottare da parte delle Camere di Commercio le griglie di valutazione delle carcasse degli animali macellati come previsto dal regolamento europeo n. 12 agosto 1981, cosa che del resto lo stesso MIPAF in occasione della rottamazione animale prevista per il periodo da gennaio a giugno 2001, ha fatto (regolamento 2777):

impegna il Governo
,
a fare applicare alle Camere di Commercio il richiamato regolamento.
9/1984/206.Nannicini, Rava, Rossiello.


Pag. 396


La Camera,
i rifiuti domestici sono in costante crescita. La raccolta differenziata secco umido rende disponibili grandi quantità di rifiuti umidi biodegradabili che, unitamente ai sottoprodotti dell'industria alimentare ed ai rifiuti organici delle stalle possono offrire buone opportunità di sfruttamento per la produzione di biogas (64 per cento di metano 35 per cento C02) dal quale si possono ottenere energia elettrica oltre che calore - calore cioè prodotti pregiati facilmente sfruttabili e/o collocabili sul mercato (il nostro è un paese energivoro, fortemente debitore all'estero per il suo approvvigionamento).

impegna il Governo

ad incentivare con adeguate forme dì finanziamento (fondo di rotazione, finanziamenti a fondo perduto, prestiti agevolati...) la realizzazione di impianti per la produzione di biogas.
9/1984/207. Sedioli, Rava, Rossiello, Marcora.

La Camera,

impegna il Governo
,
ad attuare in tempi rapidi il riordino di pensioni, assegni ed indennità in favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti. A prevedere nell'ambito del riordino l'equiparazione dell'indennità di comunicazione per i sordi a quella delle altre categorie.
9/1984/208. Battaglia, Bindi, Cossutta Maura, Giacco.

La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge finanziaria 2002 non sono previsti investimenti destinati alle infrastrutture del sistema della mobilità e dei trasporti del Lazio e Centro Italia, come risulta dalla Tabella F allegata;
considerando l'avanzata programmazione di opere avviata dalle istituzioni locali per ammodernare e potenziare i collegamenti ferroviari e stradali di Roma con il resto del Paese;
tale programmazione attuata con il concorso delle regioni, province, aziende di trasporto, anas, istituzioni private e pubbliche, università è stata ritenuta di importanza strategica nazionale con l'approvazione del Governo dei Prusst del Lazio presentato dai comuni di Roma, Civitavecchia, Ciampino, Lanuvio, con l'adesione di oltre 120 comuni del Lazio, Toscana e Sardegna;

visto che l'attuazione delle opere pubbliche proposta con i progetti dei Prusst consentirebbero anche il rilancio dell'economia, delle attività produttive del commercio e del turismo con la partecipazione in quota parte dei soggetti privati,

impegna il Governo

ad inserire nel programma di infrastrutture del Governo le seguenti opere tra quelle proposte dai Prusst suindicati:
per la viabilità:
1) completamento anello nord del GRA;
2) l'ampliamento e l'adeguamento a sicurezza delle SS Casilina, Prenestina, Appia e Tuscolana nei tratti di innesto al GRA;
3) trasversale Nord Lazio Orte-Viterbo-Civitavecchia;
4) strada di collegamento Palestrina, SP Pedemontana, SS 155 Fiuggi;

Per quanto attiene alla ferrovia:
1) completamento anello ferroviario Roma ovest;
2) completamento e riqualificazione del nodo ferroviario Ciampino-Castelli Romani-Frosinone;


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3) completamento della ferrovia Civitavecchia-Capranica;

per quanto attiene la valorizzazione dell'ambiente:
riqualificazione del Parco dell'Appia Antica e collegamento dello stesso con il Parco dei Castelli Romani-Tuscolani.
9/1984/209. Rugghia, Coluccini, Tidei.

La Camera,
esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2002;
valutato positivamente il fatto che il provvedimento reca numerose disposizioni volte a promuovere e sostenere lo svolgimento di attività dì formazione da parte di istituzioni pubbliche e soggetti privati;
rilevato che gli interventi a tal fine prospettati risultano coerenti con l'impegno già manifestato dal Governo e dalla maggioranza a favore delle attività formative, a partire dalle disposizioni agevolative, sotto il profilo del trattamento tributario, contenute nella legge n. 383 del 2001;
tenuto conto che il potenziamento dei comparti dell'istruzione e della formazione risponde, oltre che all'obiettivo di concorrere al miglioramento del livello culturale complessivo, anche all'esigenza di fornire, soprattutto alle giovani generazioni, strumenti utili ai fini del rafforzamento della capacità competitiva dell'Italia nel suo complesso rispetto ai Paesi concorrenti;
considerato che, a tal fine, un'importanza essenziale assume la diffusione di una più larga conoscenza delle lingue e delle culture straniere;
tenuto conto che, in proposito, il disegno di legge finanziaria dispone lo stanziamento di risorse da destinare agli istituti superiori di cultura straniera operanti in Italia, con specifico riferimento ad istituti di comprovata e notoria autorevolezza;
rilevato che tali istituti, pur operando, in linea generale, senza scopi di lucro, sono costretti a sostenere oneri rilevanti nello svolgimento della propria attività, a partire da quelli di carattere fiscale connessi al versamento dell'IVA dovuta per gli acquisti di beni e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività stessa;
tenuto conto, in particolare, che una parte consistente dell'IVA corrisposta da tali istituti discende dalle operazioni di manutenzione e recupero degli edifici, generalmente dì alto valore artistico e monumentale, nei quali gli stessi hanno sede;
rilevato che tali interventi concorrono a garantire un soddisfacente stato di conservazione del patrimonio immobiliare nazionale di pregio e che, anche sotto questo profilo, gli istituti di cultura svolgono un'opera meritoria;

impegna il Governo

a determinare, in sede di attuazione delle disposizioni richiamate, gli importi dei contributi spettanti a ciascun Istituto anche sulla base delle imposte versate con riferimento all'attività svolta, con particolare riguardo agli oneri relativi all'IVA versata per l'acquisto di beni o servizi.
9/1984/210. Lazzari.

La Camera,
premesso che:
lungo la fascia costiera del Comune di Eboli sono stati abbattuti tutti gli immobili abusivi;
allo stato vi sono in corso progetti di riqualificazione ambientale volti al recupero del territorio;

impegna il Governo

a prevedere a breve, nelle prossime finalità economiche, lo stanziamento di fondi per la realizzazione di opere concernenti la riqualificazione del suddetto territorio.
9/1984/211. Cardiello, Fasano.


Pag. 398


La Camera,
vista la gravità della situazione alloggiativa, soprattutto per i Comuni a più alta tensione abitativa, come evidenziato nell'incontro tra il Presidente dell'Anci, la Consulta nazionale Anci-Casa, le Associazioni sindacali della proprietà e i rappresentanti degli inquilini, tenuto a Firenze lo scorso luglio;
visto l'elevato numero di sfratti esecutivi che rappresentano un problema di particolare rilevanza sociale, che coinvolge moltissimi soggetti anziani e disabili;

impegna il Governo

a individuare alcuni percorsi che possono favorire un dialogo tra i soggetti interessati e iniziative mirate alla soluzione dell'emergenza abitativa;
a individuare nello strumento fiscale uno degli incentivi alla locazione prevedendo la defiscalizzazione dei redditi d'affitto e crediti d'imposta a favore della proprietà immobiliare;
a provvedere affinché gli sfratti esecutivi con decorrenza gennaio 2002 siano temporaneamente prorogati, per consentire l'attivazione di strumenti legislativi e finanziari, atti a garantire i soggetti più deboli, anziani e disabili.
9/1984/212. Diliberto, Pistone.

La Camera,
premesso che:
nella legge finanziaria 2001 non è stato previsto alcun impegno di spesa volto al miglioramento del sistema viario della Calabria ed in modo particolare della provincia di Cosenza,
la provincia di Cosenza, la più estesa d'Italia, patisce un deficit infrastrutturale che rende problematico il collegamento tra i diversi comuni, ed anche quello da e per le altre regioni;
in particolare i lavori di ammodernamento dell'autostrada A/3 Salerno-Reggio Calabria procedono assai lentamente provocando disagi notevoli agli utenti;
che a questo stato di continuo disagio si assommano le inefficienze del sistema viario e di quello aereo, che di fatto costituisce un grave isolamento della Calabria nei confronti delle altre regioni d'Italia e di Europa;

impegna il Governo

a predisporre un piano d'interventi volti a migliorare la circolazione e i collegamenti in Calabria, in particolare finanziando i progetti per la costruzione di una autostrada ionica che colleghi Reggio Calabria con Taranto, una linea ferroviaria moderna ed efficiente sulla stessa tratta, intensificando i lavori sull'A/3 in modo da garantire una rapida conclusione dì essi, predisponendo un adeguamento della SS Cosenza-Paola alla quale deve essere affiancata la Cosenza-Lago-Amantea nonché il proseguimento della superstrada Piano Lago-Grimaldi verso Aiello e la costa tirrenica, realizzando anche a Lamezia un grande aeroporto internazionale ove favorire i servizi offerti dalle compagnie di bandiera diverse dell'Alitalia al fine di offrire ai cittadini un prezzo dei biglietti più accessibile.
9/1984/213. Mancini.

La Camera,
premesso che:
preso atto che nel piano strategico decennale delle infrastrutture recentemente presentato è prevista la realizzazione della linea ferroviaria Rieti-Passo Corese;
che tale opera è essenziale per risolvere l'isolamento delle aree interne abruzzesi e soprattutto aquilane, rispetto alle grandi vie e nodi ferroviari, in particolare della capitale, considerando che attualmente il collegamento non ha assolutamente tempi logici (3 ore e mezza per 216 km nel percorso Aquila-Rieti-Terni-Orte-Roma);


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considerato che sussiste ormai un notevole pendolarismo tra L'Aquila e Roma e che l'Aquila si trova al centro del sistema turistico dei parchi naturali;
rilevata la necessità di realizzare un complessivo collegamento Sulmona-L'Aquila-Rieti-Roma con velocità commerciale;

impegna il Governo

ad assicurare finanziamenti per l'adeguamento infrastrutturale della linea L'Aquila Rieti in modo da attutire le attività della stessa (attualmente in alcuni tratti pari al 35/1000) al fine di realizzare un nuovo e funzionale collegamento tra Abruzzo interno, Sabina e Roma.
9/1984/214. Cialente, Lolli, Crisci, Borrelli, Mariotti, Dameri.

La Camera,
premesso che:
nella zona del Corleonese è in atto un inedito e positivo processo di cambiamento culturale, sociale, politico che va seriamente incoraggiato per affermare e radicare la cultura della legalità ed il ruolo democratico delle istituzioni;
è indispensabile bloccare tutti i tentativi da parte della mafia di ripristinare il vecchio e consolidato controllo del territorio;
è ormai decisivo sviluppare un percorso di cambiamento economico in grado di valorizzare le risorse locali, combattere la disoccupazione dilagante, le logiche assistenzialistiche, promuovere una forte cultura dell'imprenditorialità, soprattutto tra i giovani e supportare tutte le iniziative produttive legali;
i comuni del Corleonese rischiano di vanificare gli sforzi già avviati di rinnovamento, in particolare sul versante economico, per le disastrate condizioni in cui versano le reti di collegamento stradale che impediscono un raccordo equilibrato con i mercati e le aree strategiche del consumo e della produzione;
nel territorio è in atto uno sforzo straordinario di valorizzazione delle piccole e medie imprese attraverso la realizzazione del patto territoriale Alto Belice-Corleonese (fra i pochi selezionati come «patto pilota» dall'Unione europea) che per potersi sviluppare appieno necessita di un parallelo intervento del sistema viario;
la città di Corleone è punto di riferimento per tutta la zona per via dei servizi che offre per cui potrebbe, se collegata bene con gli assi viari Palermo-Trapani, Palermo-Sciacca, Palermo-Agrigento e Palermo-Messina, facilitare il decollo di un consolidato e fecondo autosviluppo del territorio,

impegna il Governo

a prevedere, in accordo al piano nazionale Anas e all'iniziativa della regione siciliana e della provincia di Palermo, interventi per il miglioramento della rete viaria di tutto il Corleanese.
9/1984/215. Lumia.

La Camera,
considerando che il Governo si accinge a concedere al CONI un contributo straordinario per sopperire alla grave crisi finanziaria in cui versa l'Ente. Crisi legata ai mancati introiti dei concorsi pronostici;
considerando che nessun contributo sembra essere destinato agli Enti di promozione sportiva che organizzano in Italia lo sport per tutti, interessando circa quattro milioni di cittadini, pregiudicando moltissime attività formative ed educative, rivolte per lo più ai giovani, agli anziani, e a molte categorie di persone deboli e disagiate;
considerato che il contributo con cui il CONI tradizionalmente finanzia questo settore dello sport è poi all'incirca il solo


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1 per cento delle sue entrate e che nulla di questi fondi rischia di arrivare agli Enti di sport per tutti;

si impegna al Governo di:

garantire agli Enti di promozione sportiva italiani un finanziamento pari ad almeno quindici miliardi di lire, impedendo che migliaia di società sportive chiudano i battenti, negando a milioni di cittadini il loro diritto a praticare lo sport-educativo e amatoriale. Tutto questo mentre cresce tra i giovani e gli anziani il disagio e il passivo utilizzo del tempo libero.
9/1984/216. Mosella, Lolli.

La Camera,
considerate le misure adottate nella legge finanziaria a favore dei cittadini meno abbienti, con particolare riferimento all'elevazione a lire 1.000.000 al mese per alcune categorie di pensionati al minimo;
tenuto conto della limitatezza della platea dei beneficiari del provvedimento adottato riguardo al complesso dei cittadini che percepiscono meno di un milione al mese;
rilevato che detta cifra è venuta di fatto a configurarsi tra i pensionati italiani più poveri come una sorta di nuovo «minimo vitale» a cui essi hanno diritto;

impegna il Governo

a pianificare l'elevazione ad almeno un milione al mese tutte le pensioni che risultano al di sotto di tale importo al massimo nell'arco di un triennio, al fine di corrispondere alle attese che si sono consolidate tra i cittadini.
9/1984/217. Castagnetti, Bindi, Duilio.

La Camera,
in sede di discussione del disegno di legge C. 1984, legge finanziaria per il 2002,
rilevata l'opportunità di attivare tutti gli strumenti utili per sostenere lo sviluppo economico e favorire la creazione di nuove iniziative imprenditoriali;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative utili a favorire l'insediamento di nuovi siti industriali, prevedendo in particolare che le aree rientranti nel demanio marittimo comprese nei piani regolatori generali industriali dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, siano affidate in gestione ai consorzi stessi, anche in deroga alla normativa vigente in materia, per essere destinate ad ospitare insediamenti industriali e stabilendo altresì che dette aree rimangono affidate in gestione ai consorzi fino a quando sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti a questi ultimi, i quali svolgono in tali aree le funzioni attribuite alle autorità portuali dall'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
9/1984/218. Massidda, Cossa, Mongello, Pinto, Cuccu.

La Camera,
in relazione a quanto previsto nella legge finanziaria per l'indennizzo dei beni espropriati agli esuli istriani, fiumani e dalmati,

impegna il Governo

ad attivarsi per quanto di sua competenza, tanto con riflesso interno quanto internazionale (in particolare nel quadro delle trattative con le Repubbliche di Croazia e Slovenia) per la piena attuazione dei princìpi giuridici del diritto internazionale e comunitario riferentisi ai diritti dei cittadini italiani costretti all'esodo.
9/1984/219. Romoli, Menia, Saro, Collavini, Migliori, Paolone, Franz, Lenna.


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La Camera,
premesso che:
il riordino istituzionale è funzionale allo sviluppo e alla crescita del Paese;
l'istituzione di nuove province può favorire quel pluralismo istituzionale in grado di moltiplicare i protagonisti della promozione di uno sviluppo autopropulsivo che veda le autonomie locali attori principali;
le istituzioni di nuove province immettono il motore aggiuntivo nei processi di sostegno alle azioni di sviluppo;
tutto ciò ha un senso ed è produttivo di effetti solo e soltanto se avviene in un quadro di riordino non dispersivo e soprattutto armonico nel senso di non creare nuovi squilibri sulla gestione del territorio;
l'istituzione di nuove province, pertanto, iniziativa sicuramente positiva, deve, però, avvenire senza che le province rimanenti perdano il loro ruolo di protagoniste a vantaggio di quelle di nuova istituzione;
valutato, in definitiva, che ogni riordino nell'interesse generale dello sviluppo del Paese deve avvenire in tale contesto;

impegna il Governo

a non favorire l'istituzione di nuove province senza che sia assicurata la piena efficienza ed il ruolo delle province che residuano dalla nascita delle nuove.
9/1984/220. Ruggieri.

La Camera,
considerato che il volume complessivo di raccolta dei giochi nell'anno 2000, valutato inizialmente in 9.000 miliardi di lire si è attestato, secondo valutazione dell'Agenzia delle entrate in 5.150 miliardi, con una sovrastima del 43 per cento, dovuta in parte agli andamenti economici, ma anche a talune scelte errate operate nei confronti del settore, in primis di aliquote fiscali elevate, con conseguente spostamento di fette dì mercato e di giocatori verso raccoglitori dì scommesse internazionali o residenti in Paesi con più bassa tassazione;
che su tale volume complessivo presunto è stata impostata la convenzione che regola il regime concessorio tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed i concessionari di scommesse ippiche e sportive, i quali per l'anno 2001 hanno ottenuto, con decreto 28 maggio, la sospensione del pagamento dell'imposta unica sino al 15 dicembre 2001, mentre, in esecuzione della direttiva del Ministro in data 30 maggio 2001, sarebbero dovuti intervenire provvedimenti normativi di riordino della materia e di alleggerimento degli oneri fissi, ivi compresi i cosiddetti «minimi garantiti»;
che nel corso del dibattito della legge finanziaria per l'anno 2002 più volte è stata fatta presente la necessità di intervenire nel settore con misure destinate a stabilizzarlo e a renderlo efficiente, per evitare il collasso del sistema che si manifesterebbe col fallimento o la rinuncia alle concessioni da parte di alcune centinaia di imprese, con la perdita di alcune migliaia di posti di lavoro, di un consistente gettito tributario e delle risorse finanziarie destinate al finanziamento del CONI e dell'UNIRE;

impegna il Governo

ad adottare con urgenza provvedimenti ai sensi dell'articolo 16 comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per una ridefinizione anche in via amministrativa delle condizioni economiche di esercizio delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e delle relative garanzie, che tenga conto delle condizioni e dell'evoluzione del mercato;
ad incentivare il mercato dei giochi mediante l'eliminazione di taluni vincoli, quali quello previsto dall'articolo 17 della legge n. 133 del 1999, che impedisce la


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raccolta delle scommesse, sulle corse dei cani al di fuori dei cinodromi o valutando la possibilità di ampliare l'offerta di giochi presso i concessionari dotati di autorizzazione di polizia;
più in generale a rivedere l'intero sistema di tassazione dei giochi al fine di evitare lo spostamento di risorse e giocatori verso raccoglitori situati in altri Paesi.
9/1984/221. Marras, Fallica, Arnoldi, Vitali, Jannone, Milana, Fioroni.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Affrancamento dei maggiori valori di conferimenti).

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n.342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In tal caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto 22 ottobre 2001, n. 408.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riserve e fondi in sospensione di imposta).

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 9 per cento.
2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, nonché la riserva da regolarizzazione di cui all'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 2 per cento.
3. Le riserve e i fondi di cui ai commi 1 e 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, della società o dell'ente. In caso di distribuzione dei saldi attivi e della riserva di cui al comma 2 non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n 662.
4 Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e pos


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sono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
5. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001. Le imposte sostitutive vanno versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d'imposta.
6. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Compensazione n. 2.


Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 e dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:
a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;
c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.
3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
4. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;


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c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.
d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.
6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.
7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-quinquies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.
Compensazione n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni Iva e Irap).

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà, che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 novembre 2001 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 4 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2002 all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate ovvero, se non istituito, all'ufficio Iva competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio 2002.
2. Le sanzioni sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le


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omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
3. Sono considerate valide:
a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati, non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;
b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, IL 600, nonché le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente entro il 30 novembre 2001, ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che siano state presentate o inviate telematicamente le relative dichiarazioni entro il 30 novembre 2001;
c) le dichiarazioni annuali Iva considerate omesse, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente, entro il 30 novembre 2001 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 aprile 2002.

4. Per la definizione delle irregolarità, con il beneficio della loro estinzione a ogni effetto, è dovuto un importo forfetario di:
1.033 euro per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;
1.549 euro per le società commerciali di persone;
2.582 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione fino a 2.582.284 euro;
5.164 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a 2.582.284 euro, nonché per le società diverse da quelle sopra indicate e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale.

5. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti connessi presentazione telematica delle dichiarazioni, commesse fino al 30 novembre 2001, dagli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in riferimento alle dichiarazioni da loro presentate in via telematica qualiincaricati della trasmissione delle stesse, possono essere definite, con il beneficio della estinzione a ogni effetto, mediante il pagamento di un importo forfetario di:
1.549 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica non più di mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata;
2.582 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica oltre mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali redditi, del l'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata.

6. La somma di cui ai commi 4 e 5 deve essere versata in unica soluzione entro la stessa data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi in ragione


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del 6 per cento annuo e la sanzione pari al 30 per cento della somma non versata o versata in meno.
7. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 «ritardati od omessi versamenti diretti» e dall'articolo 14 «violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte» del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 novembre 2001 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale 6 scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi dopo il 31 dicembre 2001, la sanzione non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 28 febbraio 2002 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alla scadenza del ruolo.
8. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata vigore della presente legge, sono sospesi.
9. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.
10. I versamenti delle somme di cui al comma 4 sono eseguiti a nonna dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Compensazione n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di cooperative).

In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 386 per l'anno 2002:

a)
la misura dell'esenzione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del cinquanta per cento;
b) la deducibilità delle somme ripartite tra i soci di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del settanta per cento;
c) le somme destinate alle riserve indivisibili, di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi nella misura del cinquanta per cento.
Compensazione n. 5.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO CCD-CDU-BIANCOFIORE

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente


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(4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):
2002: - 200;
2003: - 200;
2004: - 200.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 -Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:
2002: - 200;
2003: - 200;
2004: - 200.
Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2 , tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.
Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte del 5 per cento.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.
Compensazione n. 6.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.
Compensazione n. 3.


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Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2002: - 200.000;
2003: - 300.000;
2004: - 300.000.
voce: Ministero degli affari esteri:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.
voce: Ministero dell"istruzione, dell'università e della ricerca:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.
voce. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2002: - 400.000;
2003: - 400.000;
2004: - 350.000.
voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:
2002: - 20.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.
voce. Ministero per i beni e le attività culturali:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
2002: - 40.000;
2003: - 80.000;
2004: - 100.000.
Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2002-2004, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della difesa e della pubblica sicurezza


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per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.
2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2002-2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte III, allegata, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies) sono soppressi;
b) al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè»;
c) al numero l27-novies, inserire in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative alla "business class"».
Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, apportare le seguenti variazioni:
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:
voce: Legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. - Art. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483):
2003: - 800.000;
2004: - 900.000;
voce: Decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale per la regione Calabria (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499):
2002: - 30.000;
2003: - 40.000;
2004: - 100.000.
rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657):
2002: - 10.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
Compensazione n. 7.


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Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma :
7. All'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «pari al 5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «pari al 10 per cento» e le parole da: «al 10 per cento» fino a: «20 milioni lordi annui» sono sostituite con le seguenti: «al 20 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui».
Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 3, sostituire le parole: 103,29 milioni con le seguenti: 10 milioni.
Compensazione n. 10.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalle legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: «ad una somma pari al 2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «ad una somma pari al 3 per cento».
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.
Compensazione n. 5.


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Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.
Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
Compensazione n. 8.


Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis


1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:
«
29. A decorrere dal 1o gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione»
Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO - SDI

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Rientro capitali).

1. L'aliquota di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aumentata dal 2,5 al 2,8 per cento, rateizzata in 3 anni, con l'interesse del 3 per cento annuo.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n.383 è abrogato.
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n.383 è abrogato.
Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere tutti gli importi previsti escluse le regolazioni debitorie.
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n.468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.


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Alle restanti voci per la parte corrente applicare una riduzione percentuale del 5 per cento.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, le aliquote dell'imposta sostitutiva del 4 per cento e del 2 per cento, rateizzate in tre anni, sono aumentate al 5 per cento e al 3 per cento.
Compensazione n. 5.


Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei valori dei terreni edificabili è aumentata dal 4 per cento al 5 per cento.
Compensazione n. 6.


Conseguentemente, utilizzo delle somme al netto dei contributi - articolo 1, comma 8, legge n. 383 del 2001, e delle somme di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge.
Compensazione n. 7.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.
Compensazione n. 8.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero della difesa sopprimere la voce: Legge 448 del 1998.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.
Compensazione n. 6.


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Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: «pari al 2,5 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 4 per cento».
Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 4,25 per cento e le parole: 2 per cento con le seguenti: 2,25 per cento.
Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono soppressi.
Compensazione n. 9

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 4, tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) - Articolo 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico:
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
rubrica:
Ministero dell'economia e delle finanze:
voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)
2002: - 15.000;
2003: - 15.000;
2004: - 15.000;
voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: - Art. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - Art. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - Art. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni


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e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;
2004: - 60.000;

voce
: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;
2004: - 150.000;
voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):
2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000;
voce: Legge n 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):
2002: - 35.000;
2003: - 35.000;
2004: - 35.000;
rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;
2004: - 60.000.
rubrica: Ministero della difesa:
voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 22, comma 1:Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):
2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggingere il seguente:

Art. 50-bis.

1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.
Compensazione n. 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa,


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posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.
2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.
3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.
5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole: «dalle persone fisiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.»;
c) nel terzo comma, le parole: «dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2» sono soppresse;
d) nel quarto comma le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,».
7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;
b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito


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netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.«;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.»;
c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.
11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.».
8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «pari al 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 34 per cento»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni»;
c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
«i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;
i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare


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adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni«.
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f), e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».
9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2002.
10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».
16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza.».

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire quindici milioni»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;


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c)
all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire dodici milioni»;
d) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire dodici milioni», nonché le parole: «con l'ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni»;
e) all'articolo 2, comma 1, le parole: «o con l'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire quindici milioni»;
f) all'articolo 2, comma 2, le parole: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni»;
g) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle altre: «o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni»;
h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni»;
i) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire»;
l) all'articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a lire quindici milioni».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.
14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.
16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.
17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.
18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio ditali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari.


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I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non e rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.
19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.
20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.
21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.
23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:
a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;
c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, e successive modificazioni;
d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;
e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);
f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;
g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;
h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);
i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio


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e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;
l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.
25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.
26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.
27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princìpi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.
35. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.
29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.
30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.
31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.
32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.
33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.
34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.
Compensazione n. 3.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis)
pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.
2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.


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5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.
6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.
10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.
Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.
Alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.
Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.


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Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Compensazione n. 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: «da lire 4.000 a lire 10.000» con le seguenti: «da euro 52 a euro 103» e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole «da lire 20.000 a lire 100.000» con le altre «da 516,46 euro a 1.034 euro».
Compensazione n. 8.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relativa autorizzazioni di spesa.
Compensazione n. 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.
Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.
Compensazione n. 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.
Compensazione n. 12.


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Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.
Compensazione n. 13.

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Compensazione n. 14.


Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis

1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.
Compensazione n. 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento» sono sotituite con le seguenti: «5 per cento».
Compensazione n. 16.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: «2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».
Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»
Compensazione n. 3.


Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive


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modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.
Compensazione n. 4.


Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.
Compensazione n. 5.


Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.
Compensazione n. 6.


Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
Compensazione n. 7.


Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
Il limite di cui al comma i si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» con le seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze
2002: - 250.000;
2003: - 250.000;
2004: - 250.000;


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rubrica: Ministero della Difesa
2002: - 10.123;
2003: - 10.269;
2004: - 10.269.
Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.
Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.
Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.
Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciscun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Compensazioni n. 16.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 1.


Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 2.


Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 3.