Allegato A
Seduta n. 81 del 19/12/2001

TESTO AGGIORNATO AL 14 GENNAIO 2002


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(A.C. 1984 - Sezione 2)

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 44.
(Interventi vari).

1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è sospesa per il triennio 2002-2004.
2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«r-bis) legge 8 marzo 2000, n.53, articolo 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n.383, articolo 13».

3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole da: «aumentabili di lire


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25 miliardi annue» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro».
4. È attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.
5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.
7. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.
8. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n.3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n.536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1o marzo 1999, n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n.118.
9. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1o marzo 1999, n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n.118.
10. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: «da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «a favore della regione Valle d'Aosta».
11. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
12. L'esercizio degli impianti di cui al comma 11 è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
13. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n.28, e successive modificazioni, è abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del


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predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
14. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.
15. A decorrere dal 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
16. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.
17. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n.388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonché, per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.
18. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi».

19. L'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n.97, è abrogato. L'articolo 4 della medesima legge è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Agevolazioni per la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola). - 1. Il trasferimento a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreni agricoli ad agricoltori a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a condurlo per un periodo di almeno dieci anni sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. Le proprietà fondiarie e le relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che a un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. In caso di violazioni sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte evase.
2. All'agricoltore a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo un fondo agricolo di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 3, mutui decennali a tasso agevolato, con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale


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aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.
3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
4. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con proprie leggi le aziende montane, favorendone costituzione e mantenimento».

20. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.
21. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n.2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n.266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto1995, n.341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n.266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1o gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo».
22. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le


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disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 38 della presente legge.
23. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese dinovembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 10 aprile 1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.
24. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.1229, è ammessa anche per le indennità riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.
25. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda». Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
26. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei predetti benefici è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
27. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.410, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta mesi».
28. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate


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ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.
29. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenutidell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.
30. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 29 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.
31. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione un credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, sono individuati annualmente gli istituti per i quali è riconosciuto il credito di imposta e la misura massima dello stesso.
32. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
33. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,5 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
34. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1o gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate, fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze.
35. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «per attività formative» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da destinare alla ricerca sulle cellule


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staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute».
36. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidatoanche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.
37. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.
38. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: «lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 190.000». È abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
39. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.
40. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agliarticoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.
41. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi».
42. I soggetti indicati nel decreto dirigenziale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto dirigenziale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori.
43. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14


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maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario ad acta previsto dalla medesima legge, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione.
44. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: «eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Le regioni Marche e Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili privati danneggiati. Le regioni medesime stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.
44. 181. (ex 40. 1198.) Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola, Agostini, Micheli, Pistone, Stramaccioni, Bellillo, Monaco, Giachetti, Lusetti, Lion, Zama, Scherini, Armando Cossutta, Ruggieri.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Le regioni Marche ed Umbria stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
44. 181
(Nuova formulazione) . Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola, Zama, Scherini.
(Approvato)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Le regioni Marche ed Umbria stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
44. 75.
(ex .40. 1101.) Drago, Mongiello, Peretti.


Pag. 22


Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. A valere sugli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102 »Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone della provincia di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpita dalle eccezionalità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987« possono essere concessi i finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
44. 140. (ex 40. 119.) Sergio Rossi, Pagliarini, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini, Parolo.
(Approvato)

All'articolo 44, aggiungere in fine il seguente comma:
Ad integrazione e modifica delle disposizioni recate dall'articolo 114, commi 19 e 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini del recupero e della riconversione produttiva delle aree industriali di Napoli-Bagnoli-Coroglio, nonché delle aree comprese tra i siti da bonificare di interesse nazionale e regionale previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, per ogni singolo compendio da bonificare viene stipulato un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i vari Ministeri ed enti pubblici interessati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, vengono stabiliti criteri e modalità di esercizio delle attività di recupero, trasformazione e riuso dei terreni, anche ai fini produttivi. Al fine di coordinare e indirizzare gli interventi di riconversione a fini produttivi delle aree, gli enti territoriali possono costituire società di trasformazione urbana (STU), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ad esse società possono partecipare, anche mediante il conferimento delle aree interessate di loro proprietà comprese nel compendio da bonificare, soggetti pubblici o privati. Entro sei mesi dalla costituzione della STU, le società a controllo pubblico e gli enti pubblici soci cedono, mediante l'espletamento di gara organizzata secondo la normativa comunitaria, le quote di capitale da loro possedute per un ammontare complessivo non inferiore alla maggioranza assoluta del capitale sociale, ripartito tra i detentori del capitale stesso in proporzione alle quote possedute; ovvero procedono a un aumento di capitale che consenta l'ingresso di un socio maggioritario, individuato con procedura ad evidenza pubblica, organizzata secondo la normativa comunitaria.
44. 703. Governo.

Subemendamento all'emendamento 44.2562 della Commissione.

Nella tabella D: Ministero dell'economia e delle finanze - Legge 26/1986, articolo 6, primo comma, lettera b), 4.2.3.7 Fondo Trieste - cap. 7490:
2002: + 2.500;
2004: + 2.500.

Ministero attività produttive - legge 26/1986, articolo 6, primo comma, lettera c), Fondo Gorizia 3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380:
2004: + 2.500.

Conseguentemente, alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, voce legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 14 (apporto al capitale delle Ferrovie dello Stato), apportare le seguenti modificazioni:
2002: - 5.000;
2004: - 10.000.
0. 44. 2562. 1 (Nuova formulazione) .Menia.
(Approvato)


Pag. 23


All'articolo 44, aggiungere il seguente comma:
«Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, concernenti spese classificate «Consumi intermedi», sono ridotti del 9 per cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forse armate e delle Forse di polizia, nonché di quelle aventi natura obbligatoria».

Nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministeri:
Economia e finanze
(in migliaia di euro)

2002: - 28.350;
2003: + 15.500;
2004: + 15.500.

Giustizia
(in migliaia di euro)

2002: + 5.000;
2003: + 5.000;
2004: + 5.000.

Affari esteri
(in migliaia di euro)

2002: + 30.000;
2003:
2004:

Ambiente
(in migliaia di euro)

2002: + 500;
2003:
2004:

Salute
(in migliaia di euro)

2002: + 1.750;
2003:
2004:

Istruzione
(in migliaia di euro)

2002: + 5000;
2003:
2004:

Infrastrutture
(in migliaia di euro)

2002:
2003:
2004: + 5.000.

Comunicazioni
(in migliaia di euro)

2002: + 15.000;
2003:_
2004:-

Nella tabella B apportare le seguenti variazioni:
Economia e finanze
(in migliaia di euro)

2002: + 7.000;
2003: + 2.000;
2004: + 2.000.


Pag. 24


Nella Tabella C introdurre le seguenti variazioni:
Sotto il Ministero per i beni e le attività culturali. Legge n. 163 del 1985. Fondo unico per lo spettacolo.
(in migiaia di euro)
2002: + 90.000;
2003:-;
2004:-.

Sotto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Legge n. 328 del 2000 - art. 20, comma 8 Fondo politiche sociali (3.1.5.1 - cap 1711)
(in migiaia di euro)
2002: + 100.000;
2003:-;
2004:-.

Sotto il Ministero delle attività produttive. Legge n. 68 del 1997 - ICE (5.1.2.2. - cap 5101)
(in migiaia di euro)
2002: + 7.747;
2003:-;
2004:-.

Legge n. 282 del 1991 - Enea (4.2.3.4. - cap 7630)
(in migiaia di euro)
2002: + 500;
2003:-;
2004:-.

Sotto il Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Legge n. 537 del 1993 - Art. 5 comma 1 (25.1.2.5. - cap 5507/p)
(in migiaia di euro)
2002: + 100.000;
2003:-;
2004:-.

Nella Tabella D
sotto il Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, lettera b) (4.2.3.7 - Fondo per Trieste - cap. 7490)
2002: + 5.000;
2003: -;
2004: - 5.000.
sotto il Ministero delle attività produttive, legge n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, lettera c), Fondo per Gorizia (3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380)
2002: + 5.000;
2003: -;
2004: - 5.000.
sotto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 315 del 1998, articolo 3, comma 1, (3.2.3.9 - cap. 7502)
2002: + 2.500;
2003: -;
2004: -.

Tabella A
Ministero degli esteri
(in migliaia di euro)
2002: -;
2003: - 7.500;
2004: - 12.500.
Ministero dell'istruzione, università e ricerca
(in migliaia di euro)
2002: -;
2003: - 7.000;
2004: - 7.000.


Pag. 25


Ministero dell'ambiente
(in migliaia di euro)
2002: -;
2003: - 6.000;
2004: - 6.000.

Tabella E
Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c) Edilizia sanitaria (4.2.3.3 - cap. 7464)
(in migliaia di euro)
2002: - 18.201;
2003: - 2.000;
2004: -.

Tabella C
Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter (4.1.5.2 - cap. 3003)
(in migliaia di euro)
2002: - 15.000;
2003: -;
2004: -.
44. 2562. La Commissione.
(Approvato)

All'articolo 44 in fine aggiungere il seguente:
Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di lire 100 miliardi nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
44. 2600. Governo.
(Approvato)

Aggiungere in fine il seguente comma:
L'applicazione dell'articolo 24, comma 5-bis è subordinata all'entrata in vigore di un regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie.
44. 2800. Governo.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 44. 0800 della Commissione

Al comma 1, sopprimere le parole da: coerentemente fino a: infrastrutturali locali.
0. 44. 0801. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, dopo le parole: l'efficace raccordo aggiungere le seguenti: in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria;
0. 44. 0801. 2. Crosetto, Zorzato, Volontè, Cè.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
0. 44. 0801. 3. Vigni, Mariani, Abbondanzieri, Vianello, Dameri, Realacci, Chianale, Sandri, Piglionica, Zunino, Ruzzante.

Al comma 1, sostituire le parole: d'interesse locale con le seguenti: di comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000.
0. 44. 0801. 4. Dameri, Vigni, Vianello, Mariani, Abbondanzieri, Chianale, Piglionica, Sandri, Zunino, Ruzzante, Realacci.


Pag. 26


Al comma 1, sostituire le parole: d'interesse locale con le seguenti: di province, comuni inferiori a 5.000 abitanti, comunità montane e relativi consorzi.
0. 44. 0801. 5. Vigni, Vianello, Mariani, Abbondanzieri, Dameri, Ruzzante, Realacci, Chianale, Sandri, Zunino, Piglionica.

Al comma 1, dopo le parole: d'interesse locale aggiungere le parole: gestito dal Ministro dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.
0. 44. 0801. 6. Boccia, Lusetti.

Abrogare il comma 2.
0. 44. 0801. 7. Vigni, Vianello, Mariani, Abbondanzieri, Dameri, Realacci, Chianale, Ruzzante, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I contributi erogati dal fondo sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale, dando priorità ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed agli interventi per la difesa del suolo e per le reti idriche.
0. 44. 0801. 8. Vigni, Abbondanzieri, Vianello, Mariani, Dameri, Chianale, Sandri, Piglionica, Zunino, Realacci, Innocenti.

Al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: e per il miglioramento delle condizioni ambientali e sanitarie della zona interessata.
0. 44. 0801. 9. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I criteri di assegnazione dei contributi sono definiti dalle commissioni parlamentari competenti entro il 31 marzo 2002. Essi comprendono, altresì, i casi in cui è revocato il contributo già erogato. I Ministri competenti trasmettono annualmente alle Commissioni parlamentari competenti l'elenco delle richieste pervenute affinché esse individuino entro 90 giorni quelle ammesse a finanziamento.
0. 44. 0801. 10. Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli interventi ammessi a finanziamento.
0. 44. 0801. 11. Vianello, Vigni, Mariani, Dameri, Realacci, Chianale, Sandri, Piglionica, Zunino, Ruzzante.

Al comma 3, sostituire le parole: I Ministri competenti trasmettono con le seguenti: Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette;
0. 44. 0801. 12. Crosetto, Zorzato, Volontè, Cè.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: I Ministri competenti con le seguenti: Il Ministro competente.
0. 44. 0801. 13. Vigni, Mariani, Abbondanzieri, Vianello, Dameri, Realacci, Chianale, Sandri, Zunino, Piglionica, Ruzzante.

Al medesimo comma 3, sostituire le parole: una relazione nella quale con le seguenti: un piano nel quale.
0. 44. 0801. 14. Crosetto, Zorzato, Volontè, Cè.
(Approvato)


Pag. 27


Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono ammessi a finanziamento in via prioritaria gli interventi finalizzati alla tutela ambientale e sanitaria e alla sicurezza del territorio.
0. 44. 0801. 15. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 5, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
0. 44. 0801. 17. Vigni, Abbondanzieri, Mariani, Dameri, Vianello, Realacci, Chianale, Sandri, Piglionica, Zunino, Ruzzante.

Al comma 5, dopo le parole: e delle finanze sono inserite le parole: di concerto con il Ministro dell'ambiente.
0. 44. 0801. 18. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 5, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.
0. 44. 0801. 19. Boccia, Lusetti.

Al comma 5, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le parole: sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.
0. 44. 0801. 20. Boccia, Lusetti.

Art. 44-ter.
(Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale).

1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonché garantire l'efficace raccordo tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate.
3. I Ministri competenti trasmettono annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione parlamentare.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.».
44. 0801. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per la realizzazione di infrastrutture, la cui individuazione è demandata ad uno specifico accordo di programma quadro


Pag. 28

con la Regione interessata, ai fini dello svolgimento dei Mondiali di sci del 2005 in Valtellina, è autorizzata la spesa di 206.580 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 206.580;
2003: - 206.580;
2004: - 206.580.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
44. 01. (ex 40. 0. 225.) Alberto Giorgetti, Ronchi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per la realizzazione di infrastrutture da individuare nell'ambito di uno specifico accordo di programma quadro con la regione interessata, ai fini della realizzazione dei mondiali di sci 2005 in Valtellina, è autorizzata la spesa di 206,58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 206.580;
2003: - 206.580;
2004: - 206.580
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania
44. 0228. (ex 40. 124.) Bianchi Clerici, Pagliarini, Parolo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di completare i tratti non ancora realizzati della rete autostradale siciliana, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione siciliana, è autorizzato a promuovere la trasformazione del consorzio unico di enti pubblici, di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in società per azioni aperta all'apporto di capitali privati che subentra nelle concessioni in essere. La convenzione che regolerà i rapporti tra l'Ente nazionale per le strade (Anas) e la regione siciliana per la definizione di tali intese dovrà prevedere uno specifico regime tariffario per la copertura degli investimenti.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
44. 02.
(ex 40. 1118.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti nel Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano, è riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura di 5,64 milioni di euro per l'anno 2002, 12,911 milioni di euro per l'anno 2003 e 12,911 milioni di euro per l'anno 2004.
Seguono compensazioni del gruppo CCD-CDU Biancofiore
44. 03. (ex 40. 1107.) Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.
(Approvato)


Pag. 29


Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'incentivazione dei livelli occupazionali ed il sostegno del Partenariato Istituzionale ed economico sociale tra Enti Locali, Diocesi e Province Religiose, è stanziata la spesa di 155 milioni di euro, distribuita in 40 milioni di euro per l'anno 2002, in 55 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 60 milioni di euro per l'anno 2004, in favore del completamento del Programma Multiregionale Intersettoriale «L'Appia Antica, cammino di fede e cultura», promosso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1996 dall'omonimo Comitato con l'adesione del Ministero dei Beni Culturali e della Conferenza Episcopale, finalizzato alla valorizzazione di beni e complessi immobiliari, di proprietà comunale e religiosa, da destinarsi a servizi culturali e sociali di pubblica fruizione, organizzati con gestione consortile in rete degli stessi Enti Promotori distribuiti in trenta territori comunali compresi nelle Province di Brindisi, Bari, Foggia, Lecce, Potenza, Matera, Napoli e Roma, da attuarsi nell'ambito della Programmazione Negoziata mediante finalizzato Accordo di Programma Quadro tra le Regioni interessate Puglia, Basilicata, Campania e Lazio, ed il Ministero dell'Economia e Finanze.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
44. 0259. (ex 40. 1134.) Drago, Peretti, Mongiello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per il completamento della ristrutturazione del tribunale di Nocera Inferiore (NA), è autorizzata la spesa aggiuntiva di 3.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo
44. 04.
(ex 1984/II/40. 8). Annunziata.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per il completamento della ristrutturazione del tribunale di Salerno e Mercato S. Severino, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo
44. 05.
(ex 1984/II/40. 3). Iannuzzi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per la progettazione degli interventi relativi al miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre è autorizzata per l'anno 2002 l'erogazione di 2,6 milioni di euro a favore della Provincia di Venezia.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
2002: - 2.600.
44. 06. (ex 40. 514.) Martella, Vianello, Zanella, Cazzaro, Stradiotto, Frigato, Ruzzante, Grotto, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'adeguamento della superstrada E45, e per assicurare gli standard di sicurezza, una maggiore fluidità nel traffico, la riduzione dell'inquinamento acustico per i residenti lungo il tracciato, si


Pag. 30

autorizza l'ANAS a contrarre un limite di impegno ventennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
44. 07. (ex 40. 388.) Albonetti, Bandoli, Bielli, Pinza, Preda, Sandri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per la progettazione degli interventi relativi al miglioramento del nodo stradale denominato «pedemontana» e del nodo stradale denominato «E 55» è autorizzata per l'anno 2002 l'erogazione di 10 milioni di euro a favore delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare la seguente variazione:
2002: - 10.000.
44. 08. (ex 40. 513.) Vianello, Ruzzante, Frigato, Martella, Grotto, Zanella, Colasio, Cazzaro, Stradiotto, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol, Sandri, Preda, Albonetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per il completamento degli interventi relativi alla superstrada Fano-Grosseto sono autorizzati limiti di impegno per 800.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 09.
(ex 40. 311.) Lusetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per la realizzazione dei lavori di completamento e ammodernamento delle infrastrutture viarie di rilievo nazionale che interessano il territorio della Regione Toscana è autorizzato un limite di impegno di spesa quindicennale, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di consentire la contrazione di mutui finalizzati al suddetto obiettivo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000;
2003: - 100.000;
2004: - 150.000.
44. 010. (ex 40. 417.) Bellini, Bolognesi, Vigni, Ventura, Buffo, Carli, Susini, Spini, Chiti, Cordoni, Pennacchi, Nieddu, Crucianelli, Filippeschi, Nannicini, Mussi, Fluvi, Franci, Mariani, Magnolfi, Innocenti, Lulli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 8, della legge n. 388 del 2000 è attribuita alla Provincia di Frosinone la somma di 300 milioni di euro. A tal fine è autorizzato il limite di impegno spesa quindicennale di 20 milioni di euro a partire dal 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 20.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.
44. 011. (ex 40. 1237.) Pasetto.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. I fondi di cui all'articolo 50, lettera g) della legge 23 dicembre, 1998, n.448, finalizzati alla realizzazione della Pedemontana Veneta sono trasferiti alla Regione Veneto, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Governo e la Regione Veneto in data 9 agosto 2001, al fine di accelerare le procedure di esecuzione dell'opera.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita,DL-L'Ulivo.
44. 012. (ex 40. 1328.) Bressa.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per la progettazione e realizzazione della variante della Via Emilia, è autorizzato nell'anno 2002 il limite di impegno quindicennale di euro 4.100.000 euro, con decorrenza dal 2002 e anno terminale 2016.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limiti di impegno), apportare la seguente variazione:
2002: - 4.100.
44. 013. (ex 40. 410.) Manzini, Bersani.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per la progettazione e la realizzazione della Strada statale ionica E90, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a contrarre limiti di impegno quindicennali per 50 milioni di euro a decorrere dal 2002.
Seguono compensazioni dei Gruppi Margherita, DL-l'Ulivo e Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
44. 014. (ex 40. 307.) Potenza, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per il finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione della strada statale Jonica E90, il Ministero delle infrastrutture e del trasporti è autorizzato a contrarre limiti di impegno quindicennali per 50 milioni di euro a decorrere dal 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
44. 015.
(ex 35. 80.)Oliverio, Minniti, Meduri, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie attribuite all'Anas dall'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 sono utilizzate per il ripristino della viabilità danneggiata in Piemonte a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre del 2000.
44. 016. (ex 40. 15.) Viale, Crosetto, Osvaldo Napoli, Tarditi, Lavagnini, Galli, Zanetta, Costa, Rosso, Nicotra, Stradella, Patria, Galvagno, Paoletti, Pacini, Ghiglia, Mancuso.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge n. 448 de 1998, per la costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione Veneto.
44. 017. (ex 40. 1345.) Zorzato, Crosetto, Casero, Giudice, Saro, Savo, Gioacchino Alfano, Ciro Alfano, Blasi, Patria, Mianato, Ghedini, Campa, Marras, Saia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di redigere le progettazioni definitive e esecutive e la valutazione dell'impatto ambientale delle opere di viabilità avente carattere strategico per il sistema dei trasporti dell'Italia settentrionale, è autorizzato un contributo a favore della Regione Veneto di euro 3.000.000 per il 2002, euro 3.000.000 per il 2003 ed euro 3.000.000 per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero della economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 3.000;
2003: - 3.000;
2004: - 3.000.
44. 018. (ex 40. 1253.) (nuova formulazione) Zorzato, Milanato, Ghedini, Saro, Savo, Giudice, Patria, Ciro Alfano, Gioacchino Alfano, Casero, Blasi, Corsetto, Campa, Saia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 144 del 1999, riguardanti la strada statale 148 Pontina e la strada statale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 4.342.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, tabelle A e B, sopprimere gli importi relativi a tutti gli accantonamenti e alla Tabella C, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200 (migliaia di euro);
2003: - 208.549 (migliaia di euro);
2004: - 188.288 (migliaia di euro).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i seguenti:

Art. 51-bis.
(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, le parole «ad una somma pari al 2,5 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «ad una somma pari al 3 per cento».

Art. 51-ter.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
44. 019. (ex 1984/IX/40. 6). Pasetto, Giachetti, Gentiloni Silveri.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all'ANAS stanziamenti destinati ai seguenti interventi, nei limiti finanziari indicati:
a) collegamento della SS 598 - Val d'Agri con la A3 Svincolo BuonabitacoloPadula: 25.822 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004;
b) collegamento Fondovalle Calore con la A3 Svincolo Contursi: 25.822 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
voce:
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio):
2002: - 413.166;
2003: - 413.166;
2003: - 413.166.
voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane):
2002: - 516.458;
2003: - 516.458;
2003: - 516.458.
44. 020. (ex 40. 1106.) Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di migliorare la sicurezza della rete stradale, per gli anni 2002-2004 è autorizzata la spesa ulteriore di 30 milioni di euro di cui 15 milioni per il 2002, 10 milioni per il 2003 e 5 milioni per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ente nazionale per le strade, Art. 3: Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 15.000;
2003: - 10.000;
2004: - 5.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 021. (ex 40. 296.) Lusetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, riguardanti la strada statale 148 Pontina, è autorizzata la spesa di 2.542.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.
44. 022. (ex 40. 1240.) Pasetto, Giachetti, Gentiloni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per il concorso italiano al completamento dell'autostrada Maribor-Lago Balaton è autorizzata la spesa di 26 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002 e fino


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al 2007, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 26.000;
2003: - 26.000;
2004: - 26.000.
44. 023. (ex 40. 0. 216.) Illy, Damiani, Maran.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Interventi di costruzione stradale).

1. Per la realizzazione del collegamento della Strada Pedemontana del Foriore alla strada statale SS. 16 è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2002: - 20.000;
44. 024. (ex 40. 0. 134.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Realizzazione strada nazionale).

1. Per la realizzazione della strada nazionale dorsale appenninica, già concordata dalle Province di Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia (Lioni-Termoli), è autorizzato un contributo complessivo per gli anni 2002-2004, di 150 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
44. 025. (ex 40. 0. 141.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Interventi sulla rete stradale SS17).

1. Per la realizzazione del raddoppio delle corsie sulla strada a scorrimento veloce Foggia Campobasso, SS 17, è autorizzato un contributo di 20 milioni di Euro per l'anno 2002, in aggiunta ai trasferimenti ordinari.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2002: - 20.000;
44. 026. (ex 40. 0. 135.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

Per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e completamento della S.G.C. Grosseto-Fano (E 78) è autorizzato un limite di impegno quindicennale, nella misura di 50 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004 al fine di consentire la contrazione di mutui da parte dell'Anas.


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Conseguentemente all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
44. 027. (ex 40. 0. 215.) Vigni, Gasperoni, Lusetti, Maura Cossutta, Agostani, Franci, Bindi, Duca, Nannicini, Abbondanzieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di consentire l'attribuzione alla società Ferrovie dello Stato spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonché all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
44. 0233. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Miglioramento tratta ferroviaria Foggia, Rocchetta, Avellino, Benevento e Campobasso).

1. Per il miglioramento della tratta ferroviaria Foggia-Rocchetta-Avellino-Benevento-Campobasso è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2002: - 10.000;
44. 029. (ex 40. 0. 139.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Realizzazione anello ferroviario).

1. Per la realizzazione della tratta ferroviaria Foggia-Campobasso è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003 ed a 5 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 5.000.
44. 030 (ex 40. 0. 140.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Raddoppio tratta ferroviaria Foggia-Caserta).

1. Per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Caserta è autorizzato un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2002 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2003.


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Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 15.000;
2003: - 10.000.
44. 031. (ex 40. 0. 137.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per la realizzazione del progetto preliminare della galleria di Iselle, compresa nel collegamento ferroviario Genova-Novara-Domodossola-Sempione-Briga, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
2002: - 2.500.
44. 0227. (ex * 40. 1059.) Zanetta, Zacchera.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Con riferimento agli impegni assunti dal Governo per la realizzazione del quadruplicamento veloce della linea ferroviaria veloce Transpadana Lione-Milano-Venezia, al fine di favorire il trasporto merci e passeggeri su ferrovia e decongestionare l'intero sistema stradale padano ovest-est, sono stanziate le risorse necessarie agli adempimenti previsti con la chiusura della Conferenza dei Servizi della Verona-Padova e con l'avvio della progettazione definitiva della Mestre-Montefalcone-Trieste-Confine di Stato.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
44. 032. (ex 40. 0. 197.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Anna Maria Leone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Raddoppio tratta ferroviaria S. Severo, Termoli, Vasto).

1. Per il raddoppio della tratta ferroviaria S. Severo-Termoli-Vasto è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2002: - 10.000.
44. 033. (ex 40. 0. 132.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
44. 034. (ex 40. 446.) Pistone, Diliberto, Sgobio, Franceschini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziate a valere sul capitolo 1219-U.P.S. 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-U.P.B. 2.1.2.8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e


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della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.
2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.
3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
44. 035. (ex 40. 0. 221.) Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziate a valere sul capitolo 1219-U.P.S. 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-U.P.B. 2.1.2.8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.
2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.
3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
44. 028. (ex * 40. 0. 222.) Alberto Giorgetti, Bornacin.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziate a valere sul capitolo 1219-U.P.B. 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-U.P.B. 2.1.2.8. dello, stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.
2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione


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commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.
3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.
44. 0235. (ex * 40. 0. 224., 40. 0. 220) Pasetto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 144 del 1999 è sostituito dal seguente:
«5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo pari al massimale previsto dal regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa delle regioni obiettivo 1. Il contributo è concesso nei limiti del comma 6 dell'articolo 36, della legge 144 del 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario. È fatta salva la copertura finanziaria prevista al comma 7».
2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 36 della legge 144 del 1999 è sostituito dal seguente: «L'attuazione delle disposizioni in cui al comma 5 è affidata alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS».
Conseguentemente all'articolo 50, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 16.000;
2003: - 16.000;
2004: - 16.000.
44. 0254. (ex 40. 1259.) Marras, Arnoldi, Vitali.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali sono autorizzati limiti di impegno quindicennali ai sensi della legge 18 giugno 1998, n. 194, articolo 2, comma 5 - Parco autobus - di 30 milioni di euro nel 2003 e di 40 milioni di euro nel 2004.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 036. (ex * 40. 1241. e *40. 274) Pasetto, Duca, Lusetti, Raffaldini, Giachetti, Tuccillo, Vernetti, Realacci, Cardinale, Pistelli, Tuccillo, Gentiloni.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali è autorizzato il rifinanziamento quindicennale della legge n. 194/98, articolo 2, comma 5 - Parco autobus - di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2003 e di ulteriori 40 milioni di euro a partire dall'anno 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, alle tabelle A e B, sopprimere gli importi relativi a tutti gli accantonamenti e alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200 (migliaia di euro);
2003: - 208.549 (migliaia di euro);
2004: - 188.288 (migliaia di euro).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i seguenti:

Art. 51-bis.
(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, le parole «ad una somma pari al 2,5 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «ad una somma pari al 3 per cento».

Art. 51-ter.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
44. 037. (ex 1984/IX/40. 13.) Pasetto, Duca, Lusetti, Raffaldini, Giachetti, Tuccillo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure straordinarie per la sicurezza ed il rilancio del trasporto aereo).

1. Al fine di migliorare i sistemi di sicurezza negli aeroporti e sui vettori aerei, è autorizzata l'erogazione di un contributo per la sicurezza alle società di gestione aeroportuale e di trasporto aereo, per una somma complessivamente pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di ripartizione dello stanziamento per il miglioramento dei sistemi di sicurezza e di erogazione dei contributi alle società di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica sul corretto utilizzo di tali contributi ai fini della sicurezza del trasporto aereo.
3. I termini per i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, a carico delle società di gestione aeroportuale e di trasporto aereo, sono prorogati fino ai 30 giugno 2002.
4. Per le società di cui al comma 3, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati fino al 30 giugno 2002.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2002, alle prestazioni di trasporto per via area di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, si applica temporaneamente fino al 30 giugno 2002, l'aliquota IVA del quattro per cento. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.


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6. La disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;
2004: - 150.000.
44. 0179. (ex 40. 038.) Morgando, Villetti, Duca, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 25, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«10. Gli esercenti di impianti privati di distribuzione di carburanti avio operanti su aeroporti, aviosuperfici ed eliosuperfici sono autorizzati al rifornimento in quantità non superiore a 500 kg al giorno di olii combustibili per ciascun aeromobile in transito sull'aeroporto aviosuperfice od elisuperfice. Tali operazioni di rifornimento non si considerano attività commerciali, se il carburante è ceduto al prezzo del costo complessivo dell'olio minerale, maggiorato del costo del servizio di rifornimento in misura non superiore a 15,45 euro per ciascun rifornimento, L'esercente è tenuto al rilascio di ricevute ed alla tenuta di un bollettario, ove devono essere annotati la data e l'ora del rifornimento, le marche dell'aereomobile rifornito, il quantitativo di olio minerale ceduto e l'importo totale corrisposto»;
b) alla Tabella A, al punto 2), sopprimere le seguenti parole: «diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
44. 0226.
(ex 40. 202.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per gli anni 2002 e 2003, al fine di fronteggiare gli effetti della crisi internazionale su tutte le imprese operanti nel settore del trasporto aereo, è riconosciuto ai gestori aeroportuali operanti sul territorio nazionale un importo pari ai proventi derivanti dai canoni di concessione governativa, comunque nella misura massima di 50 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
44. 039. (ex 40. 220.) Luigi Martini, Ferro.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'erogazione di somme a titolo di risarcimento in favore dei familiari delle vittime dell'incidente aereo occorso l'8 ottobre 2001 all'aeroporto di Milano-Linate,


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è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, alle tabelle A e B, sopprimere gli importi relativi a tutti gli accantonamenti e alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200 (migliaia di euro);
2003: - 208.549 (migliaia di euro);
2004: - 188.288 (migliaia di euro).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i seguenti:

Art. 51-bis.
(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, le parole «ad una somma pari al 2,5 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «ad una somma pari al 3 per cento».

Art. 51-ter.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
44. 0116-bis. (ex 1984/IX/40. 12). Pasetto, Duca, Lusetti, Duilio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di favorire il concorso di finanziamenti anche privati per realizzare i progetti per il recupero di risorse idriche di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti aventi diritto possono progettare, realizzare e gestire gli interventi anche tramite società o consorzi da loro controllati, garantendo un vincolo di destinazione al demanio delle opere realizzate con i finanziamenti a carico dello Stato.
44. 041. (ex* 40. 1289.) Preda, Sedioli, Albonetti, Bielli, De Brasi, Gambini, Sandri, Marcora, Santagata, Albertini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di favorire il concorso di finanziamenti anche privati per realizzare i progetti per il recupero di risorse idriche di cui all'articolo 141, comma 1, della legge n. 388 del 2000, i soggetti aventi diritto possono progettare, realizzare e gestire gli interventi anche tramite società o consorzi da loro controllati, garantendo un vincolo di destinazione al demanio delle opere realizzate con i finanziamenti a carico dello Stato.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
44. 042. (ex 40. 1149.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per la contrazione di mutui quindicennali a carico dello Stato per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e della Capitanata in particolare.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e


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delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 20.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.
44. 0255. (ex 40. 1291.) Antonio Pepe, Canelli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 14, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3 commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera Cipe 4 aprile 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato la cui utilizzazione è vincolata all'attuazione d'ambito.
44. 0223. (ex 40. 173.) Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi finalizzati alla sistemazione degli acquedotti ed alla valorizzazione del sistema idrico regionale, sulla base delle intese di programma già stipulate dalla Regione con altri soggetti pubblici e privati, è autorizzata a favore della Regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 043. (ex 40. 375). Bova, Minniti, Meduri, Oliverio, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa del suolo, ai sensi della legge n. 183 del 1989, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, con priorità per gli interventi relativi all'alluvione in Calabria del settembre 2000, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 044. (ex 40. 374). Bova, Oliverio, Meduri, Minniti, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po di cui alla legge di conversione il dicembre 2000, n. 365,del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, è istituito uno specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 uno stanziamento per il triennio 2002-2004 pari a 1,266 miliardi di euro.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.
44. 045. (ex 40. 449.) Pistone, Nesi.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:
2003; - 2.582;
2004: - 7.747.
44. 0403. (ex 35. 03.) Dameri, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
44. 0401. (ex 35. 65.) Bolognesi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 2.582;
2004: - 7.747.
* 44. 0402. (ex 35. 04) Realacci, Dameri, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Pecoraro Scanio.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti modifiche:
2003: - 2.582;
2004: - 7.747.
* 44. 0404(ex 40. 403, nuova formulazione). Michele Ventura, Villetti, Bellini, Bolognesi, Buffo, Carli, Chiti, Cordoni, Crucianelli, Filippeschi, Fluvi, Franci, Innocenti, Lulli, Ma gnolfi, Mariani, Mussi, Nannicini, Nieddu, Pennacchi, Spini, Susini, Vigni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle coste calabre, è autorizzata a favore della Regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 046. Bova, Meduri, Oliverio, Minniti, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Ai fini del mantenimento del servizio postale in maniera adeguata su tutto il territorio nazionale, ed in particolare per mantenere aperti ed in funzione gli uffici postali nelle zone disagiate del Paese, a decorrere dal 2002 viene assegnato a Poste Italiane SpA un contributo annuale pari a 25 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 25.000;
2003: - 25.000;
2004: - 25.000.
44. 048. (ex 40. 517.) Panattoni, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Angioni, Grignaffini, Rotundo, Vigni, Rugghia, Sandi, Preda, Lolli, Lucidi, Sereni, Sedioli, Petrella, Abbondanzieri, Zunino, Gambini, Kessler, Stramaccioni, Tolotti, Carli, Lucà, Spini, Giacco, Mancini, Grillini, Zanotti, Pollastrini, Cennamo, Agostini, Bettini, Raffaella Mariani, Olivieri, Cazzaro, Rossiello, Rava, Capitelli, Piglionica, Bogi, Ottone, Magnolfi, Ranieri, Ruzzante, Paola Mariani, Nigra, Maurandi, Grandi, Bolognesi, Minniti, Michele Ventura, Turco, Martella, Lumia, Zani, Battaglia, Cordoni, Siniscalchi, Marone, Rognoni, Chiti, Pisa, Tocci, Quartiani, Papini, Rusconi, Lusetti, Ruggeri, Tonino Loddo, Pisicchio, Vianello, Realacci, Burtone, Squeglia, Stradiotto, Bressa, Maccanico, Meduri, Vernetti, Merlo, Frigato, Mantini, Pistelli, Ladu, Illy, Damiani, Fanfani, Motta, Filippeschi, Guerzoni, Luongo, Maran, Mariotti, Diana, Fluvi, Dameri, Chianale, Cialente, Coluccini, Crisci, Borrelli, Bova, Cabras, Caldarola, Benvenuto,


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Pennacchi, De Brasi, Bielli, Sciacca, Lulli, Vertone, Giulietti, Fumagalli, Finocchiaro, Oliverio, Meduri, Innocenti, Chiaromonte, Nannicini, Bonito, Buglio, Carboni, Sabattini, Burlando, Pinotti, Di Serio D'Antona, Gasperoni, Montecchi, Bersani, Roberto Barbieri, Ruggieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Uffici postali di montagna).

1. Per il mantenimento degli uffici di servizio postale nei comuni montani delle aree di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, i trasferimenti alle Poste italiane Spa sono incrementati di 15 milioni di euro a decorrere dal 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0440.
già 47. 01. (ex 41. 01.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Lusetti, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Luigi Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari, Olivieri, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art.44-bis.

1. L'articolo 16 della legge 488 del 23 dicembre 1999, è cosi sostituito:

Art. 16.

1. A decorrere dal lo gennaio 2001, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle di lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: 5.265,16 euro;

b)
alberghi con 5 stelle e 5 stelle di lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: 1.579,75 euro;

c)
alberghi con 5 stelle e 5 stelle di lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: 790,17 euro;

d)
alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e I stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 316,07 euro;

e)
campeggi, villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.060.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: 790,17 euro;

f)
tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: 158,03 euro.


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2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.
3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale, gli importi annuali di cui al comma 1i sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.
4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 3.350;
2003: - 3.350;
2004: - 3.350.
44. 050. (ex 40. 154.) Zeller, Brugger, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), la parola «affittacamere» è soppressa;

b)
al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «f) affittacamere e esercizi di agriturismo: Lire 60.000 (30,98 euro) per ogni apparecchio televisivo»;

c)
al comma 2, sono aggiunte, in fine le parole: «nonché quello per gli apparecchi televisivi ad uso esclusivamente privato».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.164;
2003: - 5.164;
2004: - 5.164.
44. 049 (ex 40. 1027.) Zeller, Brugger, Collè, Detomas, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: «non superiore al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore all'80 per cento».

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: «non superiore al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore all'80 per cento».
44. 051. (ex 40. 169.) Alberto Giorgetti, Bornacin.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. La somma di lire 110 miliardi di lire di cui all'articolo 103, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentata per l'anno 2002 di 1,5 milioni di euro e per l'anno 2003 di 1 milione di euro, interamente finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Tali contributi sono in particolare finalizzati alla realizzazione di progetti consortili adottati da enti pubblici o da soggetti


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privati per la formazione e la valorizzazione degli stilisti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione eccetera, articolo 1, comma 43: contributi ad enti eccetera, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.500;
2003: - 1.000.
44. 052 (Nuova formulazione) . Alberto Giorgetti, Garnero Santanché, Armani, Bellotti, Paolone, Canelli, La Russa.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'Autorità Amministrativa vigilante abbia disposto la nomina di un Commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria dagli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 410/1999 e per una durata massima di 24 mesi, un Commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del Codice Civile.
2. Ferma restando la vigilanza prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 410/1999, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali assicura uno specifico monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei Consorzi Agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4 comma 2, della predetta legge.
* 44. 089. (ex * 40. 1356.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'Autorità Amministrativa vigilante abbia disposto la nomina di un Commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e per una durata massima di 24 mesi, un Commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del Codice Civile.
2. Ferma restando la vigilanza prevista dall'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, comma 1, della legge, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali assicura uno specifico monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei Consorzi Agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta legge.
* 44. 0238(ex * 40. 30.) De Ghislanzoni Cardoli, Casero, Corsetto, Patria, Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Grimaldi, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazione


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dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 è aggiunto il seguente comma:
«7. È consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza».

2. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185.
3. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3 comma 2 lettere b), c), d) e f) della legge 14 febbraio 1992 n. 185, come modificato dal precedente comma, laddove applicabili ai sensi del decreto ministeriale di riconoscimento n. 01/1496 del 7 marzo 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.
44. 0232 (ex 40. 0. 231.) Patria, Crosetto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Le somme recuperate dal Ministero delle attività produttive nei confronti degli imprenditori inadempimenti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, sono destinate al sostegno della imprenditoria giovanile nelle regioni Campania e Basilicata nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio fino ad un massimo di quindici dipendenti.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.
44. 053. (ex 40. 315.) Lettieri, Boccia, Molinari, Potenza, Luongo, Adduce.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. All'articolo 8 della legge dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «svantaggiate» sono aggiunte le parole: «e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale».
b) Il comma 1 è così sostituito:
«1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento CE n. 1257/99, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta».
c) al comma 3, dopo le parole: «Abruzzo e Molise,» sono aggiunte le


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parole: «e per le imprese agricole di cui al comma 1,»;
d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza a quanto previsto dai Piano di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/1999 ed a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228».

2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 054. (ex 40. 071.) Sedioli, Preda, Rava, Marcora, Albertini, Ruggieri.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «svantaggiate» sono aggiunte le seguenti: «e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale»;
b) al comma 1, dopo le parole «16 giugno 1998, n. 209» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento CE n. 1257/99»;
c) al comma 3, dopo le parole «Abruzzo e Molise» sono aggiunte le seguenti: «e per le imprese agricole di cui al comma 1»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale di cui al Regolamento CE n. 1257/99 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 4.132;
2003: - 9.296;
2004: - 6.714.
44. 0231. Il Governo.
(Approvato)


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. All'articolo 8 della legge 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e e), del Trattato che istituisce la Comunità nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo CE n. 1257/99, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolato da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con gli altri aiuti di Stato a finalità regionale e con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono dal credito d'imposta;
b) al comma 3, dopo le parole: «Abruzzo e Molise», sono aggiunte le parole: «e per le imprese agricole di cui al comma 1,»;
c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma: «7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimenti per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228».

2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra.
44. 055.
(ex 40. 078.) Rossiello, Oliverio, Marcora, Sandi, Stramaccioni, Nannicini, Franci, Borrelli, Banti, Loddo, Ruggeri, Potenza, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'attuazione del decreto legislativo 112 del 1998 recante «Trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni in relazione alle funzioni delegate d'incentivazione alle imprese», in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2002.
Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo, n. 7.
44. 056. (ex 40. 83.) Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per far fronte alla grave crisi di mercato che investe l'industria motociclistica e colpisce tutto il settore nazionale, il Governo predispone misure di incentivazione volte a sostenere la domanda ed a incoraggiare il mercato, favorendo, nel


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contempo, la produzione di veicoli a bassa emissione inquinante, ecocompatibili anche in vista della normativa europea.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
44. 057. (ex 40. 1319.) Michele Ventura, Filippeschi.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo).

1. Per far fronte alla crisi indotta nel settore del turismo dall'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, le imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e i pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 non sono tenuti, per sei mesi, al versamento di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti.
2. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per i pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287, i termini di versamento di imposte e tasse sono prorogati dal 31 gennaio 2002 al 30 aprile 2002.
3. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui al comma 15 lettera a) dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2002 per le agenzie di viaggio e per gli operatori turistici con più di 50 addetti. A decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i predetti trattamenti sono inoltre estesi alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, ed ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più di 15 addetti.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i settori di impresa e le aree territoriali che potranno usufruire degli incentivi straordinari di cui ai commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente apportare la seguente variazione:
2002: - 80.000.
44. 058. (ex 40. 060.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Grotto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo).

1. Sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, a carico delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287.
2. È introdotto, per l'anno 2002, lo sgravio totale della contribuzione dovuta all'assicurazione generale obbligatoria ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e
9 della legge 11 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287.


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3. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 78, comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2002 per le agenzie di viaggio e per gli operatori turistici con più di cinquanta addetti. A decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i predetti trattamenti:
a) sono estesi alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con più di cinquanta addetti;
b) sono estesi alle aziende alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, ed ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più di quindici addetti.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
44. 0264. (ex 28. 0. 28.) Lusetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo, misure di carattere previdenziale e sgravio di oneri sociali).

1. È introdotto, per l'anno 2002, lo sgravio totale della contribuzione dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i titolari e familiari coadiutori iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, di competenza dell'INPS, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore delle imprese turistiche, di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
44. 0265. (ex 34. 0. 58) Vernetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Norme a favore del settore del turismo).

1. Alle imprese e le attività professionali turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, è concesso uno sgravio nella misura del 20 per cento sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS fino al 31 dicembre 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.
44. 0266.
(ex 34. 0. 61.) Pinza, Morgando, Stradiotto, Frigato, Santagata, Lettieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale).

1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CE) n. 2052/1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività


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lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.
2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.
3. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 1 e 2, ed il periodo di chiusura di cui al successivo comma 6 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi del successivo comma 8.
4. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Restano a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
6. I benefìci di cui al comma 1 competono esclusivamente, per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni, alle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.
7. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare in esercizio per un periodo di almeno sessanta giorni, corredata di un elenco dei lavoratori per cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro previsto per ciascun lavoratore.
8. Le aziende di cui al comma 1 possono usufruire dei benefìci di cui al presente articolo per un triennio.
9. Alla scadenza del periodo di cui al comma 8, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività; in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni contributive di cui al presente articolo.
11. Il rimborso all'INPS, di cui al comma 10, è calcolato tenendo conto:
a) dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni contributive di cui al comma 1;
b) dei relativi contributi a favore dell'Istituto stesso, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000;


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2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
44. 0267. (ex 37. 019.) (ex 34. 0. 60.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Grotto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Agevolazioni per il settore turistico).

1. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui alla legge 17 maggio 1993, n. 217, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati, relativamente ad un ammontare del venti per cento degli importi dovuti, fino al 30 aprile 2002.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso uno sgravio in misura del venti per cento sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS fino al 31 dicembre 2001.
3. I redditi presunti in base agli studi di settore sono ridotti, limitatamente al l'anno fiscale 2001-2002, del venti per cento per i soggetti di cui al comma 1.
4. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, interviene, entro il 31 marzo 2002, per il rimborso di eventuali penali rimaste a carico del consumatori ai pacchetti turistici o assunte dalle imprese turistiche di cui al comma 1, per le disdette di viaggi comprendenti un trasporto aerea all'estero conseguenti alla situazione di emergenza verificatasi a far data dall'11 settembre 2001 e fino a tutto il 30 novembre 3001. All'onere derivante, valutato in euro 16.450 per l'anno 2001, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall'articolo 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi situati in regime ai concessione in aeroporti, scali ferroviari e porti, si applica l'aliquota IVA del quattro per cento fino al 30 aprile 2002.
6. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati, fino alla data del 31 dicembre 2002, a favore delle agenzia di viaggio e turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, aventi anche meno di cinquanta addetti.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: -100.000;
2003: -100.000;
2004: -100.000.
44. 0236. (ex 40. 043.) Scaltritti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Nei confronti delle imprese turistiche, così come definite dagli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, trovano applicazione, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno anche con riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato, gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. All'onere


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derivante dalla presente disposizione, quantificato in 30.987.414 euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
44. 059. (ex 40. 1120.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Credito d'imposta per i lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo).

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2001 e il 31 dicembre 2002 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000 ;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
44. 060. (ex 40. 061.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Grotto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Norme e agevolazioni in materia di conferimento di beni immobili alle imprese turistiche).

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1o gennaio 2002, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-bis.
3. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.


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4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.
5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2002. Se l'importo da pagare supera lire cinque milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 novembre 2002 e al 31 luglio 2003 con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
6. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 ha concesso in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni del presente articolo a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 novembre 2002 e che corrisponda, entro la medesima data, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.
7. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quinquies): 4 per cento»;
b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente: 1-quinquies) L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda«.

8. Le disposizioni di cui al comma 8 trovano applicazioni a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2002.
9. Nella Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».
10. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) è aggiunto il seguente: «41-quinquies). Cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa».
11. Le disposizioni dei commi da 8 a 12 si applicano ai trasferimenti effettuati entro 31 dicembre 2003.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
44. 061. (ex 40. 065.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Grotto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo).

1. I termini per i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a


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carico dei dipendenti, a carico delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono prorogati fino al 30 giugno 2002.
2. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ed i pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati fino al 30 giugno 2002.
3. Per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi situati in regime di concessione in aeroporti, scali ferroviari e porti, si applica l'aliquota IVA del quattro per cento fino al 30 giugno 2002.
4. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2001 ed il 30 giugno 2002 rinnoveranno i contratti di lavoro dei dipendenti a tempo determinato.
5. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui al comma 15 lettera a) dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2002 alle agenzie di viaggio e per gli operatori turistici con più di 50 addetti. A decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i predetti trattamenti sono estesi alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, ed ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più di 15 addetti«.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200;
2003: - 30.000;
2004: - 30.000.
44. 062. (ex 40. 056.) Villetti, Barbieri, Morgando, Gambini, Castagnetti, Lion, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per gli anni 2002, 2003 e 2004 la spesa 5 milioni di euro, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui un milione di euro da destinarsi alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
44. 063. (ex 40. 1273.) Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Loddo, Banti, Potenza, Meduri.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per gli anni 2002, 2003 e 2004 la spesa di lire 5 milioni di euro, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui 1 milione di euro da destinarsi alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del are di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B), voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
44. 073. (ex 1984/XIII/40. 20). Franci, Rava, Sedioli, Nannicini, Preda, Sandi, Albertini, Marcora, Ruggieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 226, 18 maggio 2001, n. 227 e 18 maggio, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura, forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole; per le convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è riservata la somma di 7747 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
44. 064. (ex 40. 1275.) Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Loddo, Banti, Potenza, Capitelli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di agevolare l'attuazione degli investimenti connessi all'attività di pesca-turismo ed ittiturismo, così come definite dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001, è istituito un Fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, la cui dotazione ammonta a 700.000 euro per il 2002, 700.000 per il 2003 e 1.000.000 euro per il 2004. Le modalità di erogazione sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestale, da emanarsi entro quarantacinque gironi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, voce: legge n. 267 del 1991, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 700;
2003: - 700;
2004: - 1.000.
44. 065. (ex 40. 1276 e 1984. XIII/40. 19.) Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Albertini, Marcora, Ruggeri, Meduri, Banti, Loddo, Potenza.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per i progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilità e in cassa integrazione, ai lavoratori socialmente utili, ai disoccupati e ai giovani in cerca di prima occupazione, che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere per addetto non superiore a lire 15 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 500;
2003: - 500;
2004: - 1.000.
44. 066. (ex 40. 1274.) Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Loddo, Banti, Potenza.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di consentire al Ministero delle politiche agricole e forestali l'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca ed il pieno utilizzo delle risorse recate dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per il periodo di programmazione 2000-2006, il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare tutte le annualità di contributo comunitario e nazionale relativamente alle azioni di adeguamento dello sforzo di pesca nonché di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca.
2. Per le erogazioni di cui al comma 1 il predetto Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
3. Le somme anticipate dal Fondo di rotazione per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che saranno disposti dall'Unione stessa a titolo di acconto a seguito della presentazione ai Servizi della Commissione di apposita rendicontazione da parte del Ministero competente.
4. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, a causa del non riconoscimento della spesa rendicontata, saranno attivate dal Ministero competente le azioni per il reintegro delle stesse.
44. 0234 (ex 40. 081.) Scaltritti, Crosetto, de Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Alle imprese armatrici di unità da pesca destinatarie dell'obbligo di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attività cui il peschereccio è funzionalmente destinato, nonché alle imprese armatrici di unità da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a 18 m che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 298/99, è concesso un contributo in conto capitale commisurato all'80 per cento delle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari.
2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è concesso, ai sensi di cui al comma 2 dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, in deroga ai massimali d'intervento previsti dall'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 2792/99 stesso.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e


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delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:
2002: - 20.000;
2003: - 25.000;
2004: - 5.000.
44. 068. (ex 40. 097.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 44.0260 del governo

All'articolo aggiuntivo 44. 0260 del Governo, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diciotto metri con le seguenti: dodici metri fuori tutto.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le seguenti: all'obbligo introdotto dal Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto del 30 Agosto 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
0. 44. 0260. 1.
Franci, Rava, Rossiello, Albertini, Sandi.

All'articolo aggiuntivo 44. 0260 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unità navali mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani si dispone che:
a) a parziale modifica di quanto previsto dal decreto ministeriale 5 ottobre 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, integrato con modifiche dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo di prima classe per il traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di Comandante, può convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a 7.000 tonnellate; i padroni marittimi di seconda classe per il traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di Comandante possono convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a 5.000 tonnellate;
b) i marittimi per i quali siano richiesti i certificati di antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso elementare ai sensi della Convenzione STCW 95, e che non abbiano frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente certificati qualora abbiano navigato per un periodo di sei mesi negli ultimi cinque anni. Su di essi graverà comunque l'obbligo di frequentare i corsi e sostenere gli esami per antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami per il primo soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data dal 1o febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.
0. 44. 0260. 3. Duca, Albonetti, Franci, Romani, Azzolini.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Alle imprese armatrici di unità da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attività cui il peschereccio è funzionalmente orientato, nonché alle imprese armatrici di


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unità da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, è concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di intervento previsti dall'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 2792/99.
3. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal Regolamento (CE) n. 2847/93 e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle Politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:
2002: - 7.500;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
44. 0260. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni nel settore della pesca).

1. Conformemente al disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento (CEE) n. 284/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che prevede che quando uno Stato membro estende l'imposizione dei sistemi di controllo satellitare anche ai pescherecci di lunghezza inferiore ai 24 metri fuori tutto questi siano ammessi al medesimo sostegno finanziato previsto per le navi di lunghezza fuori tutto superiore ai 24 metri, è concesso un contributo alle unità comprese tra 12 e 24 metri fuori tutto, rientranti nell'obbligo introdotto con decreto del Ministro delle politiche agricole del 30 agosto 2001.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi sentito il Comitato per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, vengono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo.
3. Per l'attuazione del presente articolo è stanziata la somma di 20.658 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 41.316;
2003: - 30.987;
2004: - 20.658.
44. 069. (ex 40. 0. 3.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 226, 18 maggio 2001, n. 227 e 18 maggio, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura, forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,


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è autorizzato a ripartire, con propri decreti l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole per le convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è riservata la somma di 7747 mila euro per ciascuno degli anni 2001, 2003 e 2004.
44. 070. (ex 1984/XIII/40. 17). Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Meduri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Le somme riscosse per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versate in entrata del bilancio dello stato riassegnate ai pertinenti capitoli di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
44. 071. (ex 1984/XIII/40. 18). Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilità e in cassa integrazione, ai lavoratori socialmente utili, ai disoccupati e ai giovani in cerca di prima occupazione, che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere per addetto non superiore a 7,746 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A), voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 500;
2003: - 500;
2004: - 1.000.
44. 074. (ex 1984/XIII/40. 21). Franci, Rava, Sedioli, Nannicini, Preda, Sandi, Albertini, Marcora, Banti, Ruggieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di sviluppare il settore della pesca nonché di migliorare i sistemi di sicurezza delle imbarcazioni, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 e è di 20 milioni di Euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale agli operatori del settore della pesca per l'installazione dei sistemi di sicurezza satellitare sulle imbarcazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 5 e 10.
44. 075.
(ex 40. 0. 213.) Pecoraro Scanio, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, così come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono apportare le seguenti modificazioni:


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a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «fino al 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2002»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2002».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 77.468.
44. 076. (ex* 40. 0. 240.) Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Franci, Marcora, Banti, Ruggieri, Oliverio, Meduri, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in favore di aziende di allevamento bovino).

1. La sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter comma 2 del Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2001, limitatamente alle aziende e cooperative di allevamento di bovini ubicate nelle regioni sottoposte a sorveglianza, a norma del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.
44. 077. (ex 40. 0. 5.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Sono autorizzati interventi a favore delle aziende zootecniche bovine in cui si siano verificati casi di nelle quali si è provveduto all'abbattimento di capi bovini, anche mediante procedimenti selettivi e interventi a favore delle razze autoctone per 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Per gli interventi a favore delle aziende nelle quali si è provveduto all'abbattimento, anche selettivo, dei capi, le modalità di intervento per l'indennizzo, sono quelle stabile dal comma 2, lettera e), dell'articolo 7-bis) della legge 9 marzo 2001, n. 49.
Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
44. 078. (ex 40. 0. 242.) Rava, Rossiello, Sandi, Borrelli, Franci, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Marcora, Ruggieri, Banti, Meduri, Loddo, Potenza, Sedioli, Preda, Albertini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 7-bis del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a partire dal 1o aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza Blue Tongue di cui all'allegato 1 della Decisione della Commissione CE del 9 novembre 2001.
2. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è


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estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza Blue Tongue di cui all'allegato I della Decisione della Commissione CE del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1o gennaio 2004, in cento rate mensili.
Seguono compensazioni gruppo CCD-CDU Biancofiore.
44. 081.
(ex 40. 0. 232.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
f) misure per garantire la tutela delle razze tipiche e pregiate caratteristiche del patrimonio zootecnico italiano.

b)
al comma 3, dopo le parole: «5 miliardi» sono aggiunte le seguenti:
f) 1 milione di euro.

2. Al fondo di cui all'articolo 7-bis della legge 9 marzo 2001, n. 49 sono attribuite ulteriori risorse finanziare pari 1 milione di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.
Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi-L'Ulivo n. 1.
44. 079. (ex 40. 0. 209.) Pecoraro Scanio, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Fondo per l'emergenza Blue Tongue).

1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:
Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue) è istituito un fondo denominato `Fondo per l'emergenza Blue Tongue' con dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:
a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo; viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'impresa agricola di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, fino a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e i 24 mesi e lire 350.000 per le vacche a fine carriera produttiva;
b) un indennizzo di lire 100.000 a capo, per gli stessi motivi, di cui alla lettera a), da corrispondere all'impresa agricola di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi;
c) ai capi di cui alla precedente lettera b) si applicano le disposizioni dell'articolo 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49;
d) un indennizzo di lire 450.000 a capo, da corrispondere agli allevatori di


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ovini per l'abbattimento o la morte comunque determinata dalla malattia e per la ricostituzione e il raggiungimento del livello produttivo precedente al diffondersi della stessa.

2. Il comma 1, lettera a) dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è modificato, a decorrere dal 1o gennaio 2002, come segue:
a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini o ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue): 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 079-bis. (ex 40. 0. 122.) Marcora, Ladu, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri, Stradiotto, Rava, Sedioli, Preda, Sandi, Burtone, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001 n. 1, convertito con legge 9 marzo 200l n. 49, sono sostituiti dai seguenti:
«Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue) è istituito un fondo denominato »Fondo per l'emergenza Blue Tongue« con dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:
a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo; viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e 12 mesi, fino a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi e lire 350.000 per le vacche a fine carriera produttiva;
b) un indennizzo di lire 100.000 a capo, per gli stessi motivi di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera b) si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita, a partire dal 1o gennaio 2002, dalla seguente:
«a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue): 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
Seguono compensazione del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
44. 080. (ex 40. 096.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.


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Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 44. 0262 del Governo

All'articolo aggiuntivo 44. 0262. del Governo, prima del comma 1, premettere il seguente:
01. Gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 7-bis. del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a partire dal 1o aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza Blue Tongue di cui all'allegato 1 della decisione della Commissione CE del 9 novembre 2001.

Conseguentemente, al comma 1, dopo il capoverso 6), aggiungere il seguente:
6-bis. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza Blue Tongue di cui all'allegato 1 della Decisione della Commissione CE del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1o gennaio 2004, in cento rate mensili.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
0. 44. 0262. 3.
Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 44. 0262. del Governo, comma 1, sostituire le parole da: I primi tre periodi fino a: al finanziamento di: con le seguenti: Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare nel comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei ruminanti (Blue tongue), le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono destinate, a decorrere, dal 1o gennaio 2002, ad un apposito «Fondo per l'emergenza Blue tongue» per il finanziamento di:.
0. 44. 0262. 5. Governo.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 44. 0262. del Governo, comma 1, lettera a), dopo le parole: della macellazione aggiungere le seguenti: o della vendita.
0. 44. 0262. 4. Cuccu, Marras.

All'articolo aggiuntivo 44. 0262. del Governo, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) un indennizzo di 232,40 euro a capo da corrispondere agli allevatori di ovini per l'abbattimento o la morte comunque determinata dalla malattia e per la ricostituzione ed il raggiungimento del livello produttivo precedente al diffondersi della stessa.
0. 44. 0262. 1. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Marcora.

All'articolo aggiuntivo 44. 0262 del Governo, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) interventi strutturali, di indennizzo e di prevenzione per assicurare l'agibilità di allevamenti ovini e bovini che operano nella linea vacca-vitello in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito dell'accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti


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(Blue Tongue): euro 10.329.137,98 (pari a 20 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2002.
0. 44. 0262. 2. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Marcora.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001 n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sostituiti dai seguenti: «Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) è istituito un fondo denominato «Fondo per l'emergenza Blue Tongue» con dotazione di 14.460.793,17 euro (pari a lire 28 miliardi) per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:
a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro (pari a lire 150.000) per i bovini in età compresa fra i 6 e i 12 mesi, fino a 144,92 euro (pari a lire 300.000) per i bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi e euro 180,75 (pari a lire 350.000) per le vacche a fine carriera produttiva;
b) un indennizzo di 51, 64 euro (pari a lire 100.000) a capo per gli stessi motivi, di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita, a partire dal 1o gennaio 2002, dalla seguente:
«a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue): euro 10.329.138 (pari a lire 20 miliardi) per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
44. 0262. Governo.
(Approvato)

Aggiungere in fine il seguente comma:
La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 44-bis, lettera a) deve intendersi nel senso che l'indennizzo è corrisposto all'azienda di allevamento, previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita.
44. 0265. Governo.
(Approvato)


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis

1. Per gli interventi volti a fronteggiare l'emergenza BSE, di cui alla legge n. 49 del 2001, è autorizzata, nell'anno 2002, l'ulteriore spesa di 134.279.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2002: - 134.279.
* 44. 082. (ex * 40. 0. 226.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis

1. Per gli interventi volti a fronteggiare l'emergenza BSE, di cui alla legge n. 49 del 2001, è autorizzata, nell'anno 2002, l'ulteriore spesa di 134.279.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2002: - 134.279.
* 44. 0134. (* 40. 0. 207.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, così come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «fino al 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2002»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2002».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 77.468 euro.
44. 0137. (ex * 40. 0. 208.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, così come modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 15 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 giugno 2002»;b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in un'unica soluzione o in 48 rate mensili di pari importo a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
2002: - 5.164.
* 44. 0138. (ex 40. 0. 210.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, cosi come modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 15 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti:
fino al 15 giugno 2002;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in un'unica soluzione o in 48 rate mensili di pari importo a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2002: - 5.164.
* 44. 083. (ex 40. 0. 239.) Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Oliverio, Franci, Borrelli, Marcora, Banti, Potenza, Loddo, Meduri, Ruggieri, Nannicini, Sanza, Albertini.

Subemendamenti all'emendamento 44. 01500 della Commissione

Al comma 1 le parole da: 1o settembre 1993 sono sostituite con la parola: fino.
0. 44. 01500. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 2 sopprimere il comma aggiuntivo 3-bis..
0. 44. 01500. 2. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. lI comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Per i vigneti abusivamente impiantali dal 1o settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1o settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:
a) da lire due milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realtà locale;
b) da lire cinque milioni a lire venticinque milioni per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale.»

2. Dopo Il comma 3 dell'articolo 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1o settembre 1993 non si applicano


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le sanzioni di cui al precedente comma 3 secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n.1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis».
44. 01500. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 18 luglio 1989 al 17 luglio 1999, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 18 luglio 1989 al 17 luglio 1999, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 30 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:
a) da lire 2 milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realtà locale;
b) da lire 3.5 milioni a lire 25 milioni per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regimi delimitati, in base ai criteri fissati con provvedimento della giunta regionale«.
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 15 luglio 1989 pur non applicandosi le sanzioni di cui al comma 3, si procede alla loro regolarizzazione formale».
44. 084. (ex 50. 076.) Rossiello, Rossi, Rava, Oliverio, Albertini, Stramaccioni, Sandi, Marcora, Ruggieri, Banti, Meduri, Loddo, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di consentire all'agricoltura italiana di svolgere un ruolo trainante nei mercati internazionali, in particolare attraverso il sostegno dei prodotti tipici, nonché al fine di concorrere alla valorizzazione e alla conservazione dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo per il finanziamento di un piano nazionale di promozione e di sostegno dei consorzi di tutela dei prodotti di qualità controllata DOP e IGP, di seguito denominato «fondo». La dotazione del fondo, per ciascun anno del triennio 2002-2004 e è di 25,823 milioni di Euro. Nell'ambito del piano nazionale di promozione dei prodotti di qualità è prevista l'istituzione, previo accordo tra i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio di una marchio di qualità per i prodotti ittici provenienti dalle aree marine


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protette. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.
Segue Compensazione del Gruppo Misto-Verdi n. 3.
44. 085.
(ex 40. 0. 211.) Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli).

1. All'articolo 34 del Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute, ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di 'prodotti agricoli e ittici'».;
b) il comma 3 è soppresso;
c) al comma 4, dopo la parola «imposta» sono aggiunte le seguenti: «, sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;
d) il comma 10 è soppresso;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 27.000;
2003: - 25.000;
2004: - 25.000.
44. 086. (ex 40. 067.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dall'articolo


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15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di aziende agricole ubicate nei comuni montani, regolarmente iscritti alla gestione INPS CD/CM, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile ed utilizzando esclusivamente macchinari e attrezzature di proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio montano, quali lavori di manutenzione e realizzazione di viabilità interpoderale agricola e forestale, interventi di manutenzione e sistemazione idraulica ed idrogeologica, regimazione di piccoli corsi d'acqua e di acque superficiali, lavori forestali in genere, sgombero neve, pronto intervento a seguito di calamità naturali, lavori di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli ordinari, quali potatura, falciatura, trattamenti antiparassitari, per importi non superiori a euro ventiseimila annui per singola azienda. Tele importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. I lavori di cui al comma 1, qualora svolti a favore di enti locali, sono equiparati alle attività agricole e considerati servizi pubblici essenziali. Pertanto, non sono ritenuti prestazioni di servizi ai finifiscali, e sono esenti da imposte di qualsiasi specie e natura (IVA, IRPEF, IRAP).
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
44. 087. (ex 40. 088.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 5, comma 4, della Legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole «Entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data di scadenza dei titoli di stato emessi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge». 2. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del Regio Decreto 1o marzo 1942, n. 267, l'Autorità Amministrativa vigilante abbia disposto la nomina di un Commissario ad Acta in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 410/1999 e per una durata massima di 24 mesi, un Commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del Codice Civile. Ferma restando la vigilanza prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 410/1999, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali assicura uno specifico monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei Consorzi Agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta legge.
44. 088. (ex 40. 1357.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Allo scopo di procedere alla liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge n. 302 del


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1989, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, è disposto per l'anno 2002 l'accantonamento di 4,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter, apportare la seguente variazione:
2002: - 4.500
44. 091. (ex 40. 1109.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Allo scopo di procedere alla liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 302/89, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999 è disposto l'accantonamento di 3.500.000 EURO.

Conseguentemente, lo stanziamento recato in Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare la seguente variazione:
2002: - 3.500.
44. 092. (ex 40. 1146.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica,» sono sostituite dalle parole: «Nel settore»;

b)
all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:
9. Le società autorizzate ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare, nei medesimi ambiti territoriali, l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, così come individuata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga al requisito dell'oggetto esclusivo, di cui al comma 2, lettera a).«;

c)
all'articolo 9, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di fornitura di lavoratori temporanei ad imprese utilizzatrici ove si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dell'agricoltura, gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, a carico delle imprese fornitrici e dei lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, sono comunque di importo pari a quelli dovuti, rispettivamente, dalle imprese utilizzatrici e dai lavoratori del settore».
44. 0256. (ex 40. 089.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla


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legge 23 Novembre 2001 n. 410 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Beni immobili a destinazione agricola).

1. I beni immobili di proprietà pubblica soggetti ad utilizzazione agricola, individuati con i decreti previsti dal precedente articolo 1, comma 2, sono trasferiti all'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200. ISMEA destina i beni medesimi ad interventi di riordino fondiario, con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo specifico regime di aiuto nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione 5 giugno 2001, n. 288933.
2. I decreti di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottati di concerto con il Ministro delle Politiche agricole e forestali.
3. Per gli interventi di riordino fondiario ISMEA utilizza le procedure e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 2 e seguenti. Eventuali oneri sono posti a carico della autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817.
4. Nella rivendita da parte di ISMEA è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto ai conduttori e ai soggetti che hanno il godimento dell'immobile oggetto di alienazione. Per gli interventi di riordino fondiario dell'ISMEA, restano in vigore le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413«.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
44. 094. (ex 40. 1359). Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferite netta gestione dei fondi riguardanti al FEOGA-GARANZIA è autorizzata per ogni anno dal 2002 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero economia finanze, voce: Decreto legislativo 300 del 1999, Art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 22.000.
2003: - 22.000;
2004: - 22.000.
44. 096. (ex 40. 1271.) Rava, Sedioli, Preda, Albertini, Marcora, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Il sostegno delle associazioni nazionali e delle unioni nazionali di produttori agricoli di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, viene prioritariamente effettuato attraverso programmi di attività per l'implementazione di sistemi di qualità, dl certificazione e di tracciabilità


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realizzati dalle stesse associazioni e unioni nazionali o da loro società collegate.
44. 0132. (ex 40. 0. 206). Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di promuovere ed incentivare l'uso in agricoltura di fonti energetiche rinnovabili, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 e è di 25,823 milioni di Euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale alle aziende agricole per l'installazione di pannelli fotovoltaici, impianti eolici, energia da biomassa e altri interventi per il risparmio energetico nell'edilizia rurale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.
Seguono Compensazioni del Gruppo Misto-Verdi n. 5, 10.
44. 0133.
(ex 40. 0. 212.) Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. È autorizzata la concessione all'AGEA della somma di 78.500.000 euro per l'anno 2002 e di 47.500.000 euro per l'anno 2003 per l'acquisto di alcoli provenienti dalla distillazione facoltativa delle campagne 2000-2001 e 2001-2002 da destinare ad uso carburante, ai sensi dell'articolo 64, comma 6, del regolamento CE 1623/ del 2000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 78.500;
2003: - 47.500.
44. 097. (ex 40. 1269.) Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Marcora, Banti, Potenza, Franci, Loddo, Ruggieri, Meduri, Mariani, Albertini.

Subemendamenti all'emendamento 40.0305 del Governo

Al comma 2, dopo la parola: risorse aggiungere le seguenti: previste dalla legislazione vigente e di quelle.
0. 44. 0305. 1. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora, Innocenti.

Al comma 3, dopo la parola: parzialmente aggiungere le seguenti: o totalmente.
0. 44. 0305. 2. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora, Innocenti.

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo:

I patti territoriali per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministero competente che, a seguito della riperimetrazione delle aree classificate depresse, risultino totalmente all'esterno di detta perimetrazione possono


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essere confermati al finanziamento pubblico se modificati ai sensi del presente comma.
0. 44. 0305. 3. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora, Innocenti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Programmazione negoziata in agricoltura).

1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.
2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1.
3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: «Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse.»
44. 0305. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Entro il 30 giugno 2002, il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, su incarico del Ministro dell'Economia e delle Finanze, verifica lo stato di avanzamento dei patti territoriali e dei contratti d'area sottoscritti e finanziati e riferisce al Ministro sull'esito delle verifiche effettuate. In attuazione del punto 8 della delibera Cipe 18 dicembre 1997, e qualora l'avanzamento nell'attuazione dei patti e dei contratti d'area sia inferiore al 50 per cento degli impegni in termini di tempi di spesa e di assorbimento della manodopera o non siano rispettati i criteri e le procedure di cui ai punti 2 e 4 della delibera Cipe 12 luglio 1996, il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede alla revoca delle risorse assegnate.
46. Le risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1, ripartite tra le Regioni dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere destinate al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali o di nuovi interventi infrastrutturali inserite nell'ambito di patti o di contratti d'area che riscontrino uno stato di avanzamento superiore al 70 per cento in termini di spesa e di assorbimento della manodopera, selezionati dai soggetti sottoscrittori in coerenza con gli obiettivi del patto o del contratto d'area. Tali risorse sono assegnate nei limiti e in conformità al regime di aiuto vigente al momento dell'approvazione della rimodulazione delle risorse.
44. 099. (ex 40. 400.) Nicola Rossi.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 44. 0240 del Governo

All'articolo aggiuntivo 44. 0240 del Governo, sostituire le parole da: del fondo rotativo fino a: 1995, con le seguenti: di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come


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rifinanziata dalla Tabella D dell'articolo 50 della presente legge.
0. 44. 0240. 1. Boccia, De Franciscis.

All'articolo aggiuntivo 44. 0240 del Governo, sostituire le parole da: del fondo rotativo fino a: 1995, con le seguenti: di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla Tabella D dell'articolo 50 della presente legge.
0. 44. 0240. 2. Boccia, De Franciscis.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. A valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al finanziamento per l'anno 2002 degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
44. 0240. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali patti, per i quali è stato emanato il decreto di finanziamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il finanziamento riguarda tutto il parco delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste nel patto stesso, a prescindere dal fatto che le stesse iniziative siano attuabili totalmente o parzialmente in area classificata depressa ai sensi della normativa vigente».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
44. 0239. (ex 43. 08.) Migliori.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

All'articolo 124, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto il seguente periodo: «Per tali patti, per i quali è stato emanato il decreto di finanziamento da parte dell'attuale Ministero dell'economia e delle finanze, il finanziamento riguarda tutto il parco delle iniziative imprenditoriali e infrastrutturali previste nel patto stesso, a prescindere dal fatto che le stesse iniziative siano attuabili
totalmente o parzialmente in area classificata depressa ai sensi della normativa vigente».
Seguono compensazioni del gruppo CCD-CDU Biancofiore.
44. 0103. (ex 40. 0. 233.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 124 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Per i patti territoriali di cui al comma 1 per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione, il finanziamento concerne tutte le iniziative imprenditoriali previste da ciascun patto, nel rispetto delle disposizioni


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che regolamentano il regime degli aiuti comunitari relativi ai settori interessati per il periodo 1994-1999.
44. 0100. (ex 40. 51.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali patti, per i quali sia stato emanato decreto di approvazione del ministero competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili totalmente o parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse.
44. 0106. (ex 40. 0. 235.) Rava, Rossiello, Oliverio, Borrelli, Marcora, Preda, Sedioli, Loddo, Potenza, Franci, Meduri, Banti, Sandi, Crucianelli, Albertini, Ruggieri.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, al comma 1 sopprimere le parole: con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.
0. 44. 0251. 4 Sergio Rossi, Pagliarini.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, al comma 1 sostituire le parole: nelle aree depresse con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
0.44. 0251. 2 Pagliarini, Sergio Rossi.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, al comma 2, sostituire le parole da: , che si intende fino alla fine del comma, con la seguente: vincolante.
0. 44. 0251. 1 Giordano, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Entro il 30 giugno 2002 la Commissione paritetica di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, compila un primo elenco dei beni culturali del demanio statale da trasferire anche a titolo di proprietà alle regioni e agli enti locali, in tal caso senza oneri aggiuntivi per lo Stato, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
0. 44. 0251. 5 Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazione delle procedure di spesa).

1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, per l'acquisizione del parere, che si intende favorevolmente espresso in assenza di osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
44. 0251. Governo.
(Approvato)


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1.Per ampliare il programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni nel periodo 2000-2006 di cui al comma 67 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla Tabella D dell'articolo 50 della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai «patti per la sicurezza» che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.
44. 0101. (ex 40. 1352.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Programmazione negoziata in agricoltura).

1. I finanziamenti revocati ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.
2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono semestralmente approvati contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1 effettuate secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: «Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del ministero competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili totalmente oparzialmente all'esterno delle aree classificate depresse».
44. 0136. (ex * 40. 0. 2.) Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. I finanziamenti revocati ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.
2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali sono semestralmente approvati contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale secondo gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1 effettuate


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secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: «Per tali Patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministero competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili totalmente o parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse».
Seguono compensazioni Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
44. 0104. (ex * 40. 0. 234.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
45. Per i Patti Territoriali ed i Contratti d'area già approvati che alla data del 31 marzo 2002 abbiano speso almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie assegnate è ammesso il finanziamento di Protocolli aggiuntivi con le modalità già stabilite nelle norme di riferimento. Agli oneri si provvede a valere sui fondi previsti per le aree depresse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 mediante apposite deliberazioni del CIPE e con risorse anche derivanti da revoche, appositamente stanziate per i patti territoriali ed i contratti d'area.
Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0102. (ex 40. 1347.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Meccanico, Mastella, Meduri, Molinari Ostillio, Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE 12 luglio 1996).

1. I Patti Territoriali decretati su finanziamento nazionale o europeo, possono avviare Protocolli aggiuntivi e richiederne il finanziamento al Ministero del tesoro, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per la programmazione negoziata. I suddetti protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge n. 488/92 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individualizzazione e l'ammissibilità e finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della Programmazione negoziata.
2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1, a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo Massimo già decretato.
44. 0105. (ex 40. 0. 4.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: m-bis) elaborazione


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ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale;

2. All'articolo 109 della legge n. 388 del 2000, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:
a) le specifiche tipologie di azione da finanziarie;
b) i settori prioritari di intervento, con articolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
d) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
e) le priorità territoriali e tematiche;
f) le categorie di soggetti beneficiari;
g) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti.
44. 0107. (ex * 40. 0. 237.) Naro, Carrara, Gazzara, Drago, Mongiello, Peretti.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
44. 0108. (ex 40. 337.) Fioroni, Lusetti, Milana, Bressa.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n.97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista
44. 0109.
(ex 40. 1076) Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della legge medesima, è stanziata, la somma di 10.329.000 Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Conseguentemente all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle Finanze, voce: Legge n. 662 del 1996: Misure


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di razionalizzazione delle finanza pubblica articolo 2 comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10.329;
2003: - 10.329;
2004: - 10.329.
*44. 0219. (ex * 40. 1286.) Zanetta, Arnoldi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10.329;
2003: - 10.329;
2004: - 10.329.
*44. 0110. (ex* 40. 1012). Santori, Crosetto, Zorzato, Campa, Di Teodoro, Taborelli, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10.329;
2003: - 10.329;
2004: - 10.329.
*44. 0111. (ex 40. 1208) Olivieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10.329;
2003: - 10.329;
2004: - 10.329.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 0112. (ex * 40. 299). Lusetti.


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Subemendamento all'emendamento
Bianchi Clerici 44. 0222.

Al comma 4 dopo le parole: micro-nidi aggiungere le seguenti: e nidi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4-ter. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro, previa presentazione di apposita domanda. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di presentazione delle domande e la misura della deduzione riconosciuta nel limite massimo di spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2002, di 20 milioni di euro per l'anno 2003 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2004.

Al comma 5 dopo le parole: in deroga sostituire le parole: alle disposizioni vigenti con le seguenti: al limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

Al comma 6 sostituire le parole da: 100 milioni fino a: 2004 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente all'articolo 50 alla tabella A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000;
2003: - 100.000;
2004: - 150.000.
0. 44. 0222. 1. (Nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di asili nido).

1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione delMinistero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli asili nido quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la Cassa depositi e prestiti, concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla


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costruzione di asili-nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.
6. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 100 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2002-2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.
Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.
44. 0222. (ex 0. 0. 200.) Bianchi Clerici, Pagliarini, Martini.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 80 comma 21 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e sue successive modificazioni è prorogato sino al 31 dicembre 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
44. 0114. (ex 40. 049.) Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002 è concesso un contributo annuo di 2.000 migliaia di euro all'ente morale «SOS - Il telefono Azzurro - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1990.
2. Il contributo di cui al comma 1 deve essere impiegato esclusivamente nel perseguimento dei fini statutari, secondo un piano di spesa predisposto dal consiglio direttivo dell'ente medesimo ed approvato con apposita deliberazione.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i criteri per la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'ente di cui al comma 1.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10.
44. 137. (ex 40. 0. 202.) Martini, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Fondo per il sostegno alla non autosufficienza).

1. Al fine di sviluppare gli interventi socio-sanitari, i servizi per l'accompagnamento e l'assistenza delle persone anziane non autosufficienti è istituito presso l'INPS un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 238;
b) erogazione di una indennità di accompagnamento commisurata alla gravità del bisogno, tale da consentire assistenza e sorveglianza continua a soggetti


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con gravi limitazioni dell'autonomia e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;

c)
erogazione delle risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;
3. Entro il 30 giugno 2002, il Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza Stato-regioni, definisce con apposito decreto:
a) i criteri di determinazione e di accertamento della non autosufficienza;
b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici, nonché la definizione delle diverse prestazioni e servizi a carico dello stesso;
c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui agli articoli 3-quater e 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, vengono valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni a favore della persona non autosufficiente;

d)
le modalità di controllo e di verifica delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie.
4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
5. Presso l'lNPS è istituita apposita contabilità separata per la gestione delle risorse del Fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti all'INPS per la gestione del Fondo.
6. Il decreto di cui al comma 3 definisce le modalità, i criteri, ed i termini per l'istituzione di una assicurazione pubblica obbligatoria le cui risorse sono destinate alla costituzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1.
7. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel Fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2002, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 2.000 milioni di euro per Panno 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

Art. 50-bis.
(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole «ad una somma pari al 2,5 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «ad una somma pari al cinque per cento».

Art. 50-ter.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
44. 0115. (ex 40. 0204.) (nuova formulazione) Battaglia, Zanotti, Bindi, Bolognesi, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,


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convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppressi.
44. 0113. (ex 1984/XII/31.015) Battaglia, Bindi, Cossutta, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. È istituito un Osservatorio Permanente coordinato dai Ministeri della salute, dell'economia, delle attività produttive, sentite le categorie mediche, le organizzazioni imprenditoriali farmaceutiche e le rappresentanze sindacali, al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione della manovra di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 405/2001 e i relativi effetti in materia finanziaria, sociale, sanitaria e industriale e a presentare al Parlamento, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 settembre di ogni anno, gli eventuali provvedimenti volti a modificarne e integrarne in modo opportuno le disposizioni.
Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0116. (ex * 40. 0. 170.) Fioroni.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. È istituito un Osservatorio permanente coordinato dai ministeri della Salute, dell'Economia, delle Attività Produttive, sentite le categorie mediche, le organizzazioni imprenditoriali farmaceutiche e le rappresentanze sindacali, al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione dalla manovra di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 405/2001 e i relativi effetti in materia finanziaria, sociale, sanitaria e industriale e a presentare al Parlamento, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 settembre di ogni anno, gli eventuali provvedimenti volti a modificarne e/o integrarne in modo opportuno le disposizioni.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
44. 0117. Giuseppe Drago, Peretti, Dorina Bianchi, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:
«È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscita e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di


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ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni».
* 44. 0118. (ex 40. 0. 121.) Burani Procaccini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:
«È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscita e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni».
* 44. 0215. (ex 40. 175) Ercole, Cè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:
È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti dette singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della Salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione: i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo


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le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo dei presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
*44. 0119. (ex * 40. 0. 189.) Massidda.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:
«È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della Salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale, previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni».
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
44. 0120. (ex * 40. 0. 188.) Drago, Bianchi, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: «convenzione», aggiungere la seguente: «regionale».
44. 0400. Governo.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
44. 0252. (ex * 40. 0. 157.) Drago, Mogiello, Peretti, Dorina Bianchi, Volontè.
(Approvato)


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Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0253. (ex 40. 0. 156.) Fioroni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Interventi per la tutela della salute mentale).

1. Per l'anno 2002 è rifinanziato il fondo della salute mentale, già istituito con l'articolo 98 della legge 388 del 2000, con la somma di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
2002: - 10.000.
44. 0121. (ex 40. 0. 148.) Maura Cossutta, Bolognesi, Pistone, Lumia, Giacco, Finocchiaro, Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. È estesa l'ammissibilità ai benefici di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo1988, n. 67, agli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell'articolo 15-undecies del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0122. (ex 40. 0. 172.) Fioroni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Alla legge n. 412 del 1991, all'articolo 4, comma 15, dopo le parole: «policlinici universitari a diretta gestione» sono inserite le seguenti: «gli ospedali classificati».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania
44. 0244(Testo così modificato nel corso della seduta)(ex * 40. 176.) Ercole.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Alla legge n. 412 del 1991, all'articolo 4, comma 15, dopo le parole: «policlinici universitari a diretta gestione» sono inserite le seguenti: «gli ospedali classificati».


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Seguono compensazioni del Gruppo Margherita - DL- L'Ulivo.
44. 0123. (Testo così modificato nel corso della seduta)(ex* 40. 489.) Fioroni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 1, comma 17, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Salvo quanto previsto all'articolo 8-quater, comma 6, con riferimento alle strutture di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e per le strutture già operanti al 31 dicembre 2000 anche solo in forza di un'autorizzazione».
44. 0124. (ex 40. 1341.) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Lo Surdo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'anno 2002 il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato per una quota pari a 52 milioni di euro, riservata al finanziamento di un programma di interventi, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del comma precedente, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 52.000.
44. 0125. (ex 40. 0. 244.) Turco, Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Zanotti, Zanella, Giacco, Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la sua scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge medesima da almeno tre anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con aumento di ulteriori dodici mesi, entro sessanta giorni dalla richiesta».


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Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.
44. 0126. (ex 40. 453.) Maura Cossutta, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma, 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il beneficio di cui comma 5 spetta, in alternativa e a prescindere dalla scomparsa dei genitori del soggetto, anche al coniuge convivente del medesimo, fermo restando il rispetto delle condizioni oggettive ivi stabilite.».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2002: -1000
2003: -1000;
2004: -1000
44. 0127. (ex 40. 1350.) Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole «la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre» sono aggiunte le seguenti: «nonché il coniuge».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.500
2003: - 1.500
2004: - 1.500
44. 0130. (ex 40. 486.) Giacco, Battaglia, Turco, Zanotti, Bolognesi, Ruzzante, Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, le parole da almeno cinque anni e sono soppresse.
Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.
44. 0128.
(ex 40. 106.) Zanella, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, le parole da almeno cinque anni sono soppresse.
44. 0129. (ex 40. 487.) Giacco, Battaglia, Turco, Zanotti, Lucà.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Spese per progetti di ricerca).

1. Il fondo di cui al comma 7 dell'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 è incrementato di 30 milioni di euro, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0139. (ex 40. 0. 37) De Franciscis.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Il Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 è incrementato di 30 milioni di euro, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente apportare la seguente variazione:
2002: - 30.000.
44. 0140. (ex *40. 0. 12. e 40. 0. 103) Angela Napoli, Arrighi, Butti, Maggi, Buontempo, Cannella, Rositani.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per la realizzazione del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazione finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico artistico. Ai fini del completamento della linea metropolitana della città di Genova a servizio del polo culturale che ospiterà le manifestazioni del predetto programma, è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare. Per consentire la realizzazione del programma sono assegnati al comune di Genova 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e 6 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:
alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze
2002: - 2.000;
2003: - 2.000;
2004: - 6.000.
alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno):
2002: - 6.500;
2003: - 6.500;
2004: - 6.500.
44. 0141. (ex 40. 414.) (nuova formulazione) Burlando, Acquarone, Intini, Bottino, Violante, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zunino, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Sasso, Filippeschi.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. È autorizzata la destinazione di 10 milioni di euro per l'anno 2002 agli enti di promozione sportiva, al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0142. (ex 40. 327.) Volpini, Gambale, Colasio, Milana.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, agli enti di promozione sportiva sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0145.
(ex 40. 325.) Giovanni Bianchi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Impiantistica sportiva - Fondi della Legge n. 65/87).

1. Sono revocate le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi non realizzati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 1987 n. 65 e delle successive leggi 21 marzo 1988, n. 92, 2 agosto 1989, n. 289 e 23 dicembre 1992, n. 498, nei casi previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988 n. 92, dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'articolo 4-ter della legge 16 luglio 1997 n. 228, relativamente ai mutui assistiti da contribuzione statale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter della legge 16 luglio 1997, n. 228, per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato.
2. I fondi di cui al comma 1 sono aggiuntivi rispetto agli stanziamenti ordinari annuali previsti dalla presente legge, e sono derivanti dalle revoche esercitate ai sensi del comma 1.
44. 0143. (ex 40. 095.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli Enti di Promozione Sportiva sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo Sport Sociale per l'anno 2002. La somma di cui sopra è da individuarsi nell'ambito dello stanziamento di 103 milioni di euro assegnati dal Governo in favore del CONI.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
44. 0144.
(ex 40. 0. 23.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

44-bis. 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 145, comma 15, della legge dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è prorogato per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze
2002: - 5.164
44. 0146. (ex 40. 459.) Lolli, Mosella, Zanella, Sereni, Lucà, Grignaffini, Pinotti, Bindi, Di Serio D'Antona, Delbono, Sandi, Mariani, Lumia, Battaglia, Labate, Giacco, Zanotti, Ruzzante, Lucidi, Monaco, Kessler, Calzolaio, De Franciscis.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 9, comma 6, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: «dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2002».
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 0147. (ex 40. 309.) Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Rusconi, Carra.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al comma 49 dell'articolo 145, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: 7 miliardi di lire sono aggiunte le seguenti: , nonché una somma pari a 10 miliardi di lire da utilizzare nell'anno 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.
44. 0148.
(ex 40. 1075.) Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986 n. 131 (T.U. sull'Imposta di Registro) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
3-bis. La disposizione di cui all'articolo 10 comma 1 c) del presente decreto del Presidente della Repubblica si applica agli atti di ordinanza di rilascio ex articolo 663, del Codice di Procedura Civile e di ordinanza non impugnabile di rilascio ex articolo 665 del Codice di Procedura Civile.
44. 0149. (ex 40. 048.) Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

La legge 23 novembre 2001 n. 410 è così modificata:
a) all'articolo 3, comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale»;
b) all'articolo 3 comma 20:
sostituire le parole «entro il 31 ottobre 2001» con le parole entro il 31 gennaio 2002;
sostituire le parole «80 per cento» con le parole «50 per cento più uno».
Seguono compensazioni gruppo del Gruppo Misto-Comunisti italiani.
44. 0150. (ex 40. 047.) Pistone.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del Fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n.396, una somma pari a 5 milioni di euro per il 2002 è utilizzata per la progettazione di interventi di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
44. 0229. (ex 40. 1380.) Patria

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per favorire il risanamento dei centri storici delle città e l'insediamento negli stessi di attività produttive commerciali e artigianali. Al Fondo è assegnata una somma pari a 16 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.
44. 0151. ( ex 40. 0. 7.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per favorire il risanamento dei centri storici delle città e l'insediamento negli stessi di attività produttive commerciali e artigianali. Al Fondo è assegnata una somma pari a 16 milioni di euro per l'anno 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 0152. (ex 40. 0. 34) Cusumano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Alla legge n. 449 del 1997, articolo 49, comma 7, le parole: «del patrimonio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «relative ad opere che vengono realizzate attraverso l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione».
44. 0247 (ex 40. 180.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Ai fini della realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (P.R.U.S.S.T.), previsti dal decreto ministeriale 8 ottobre 1998, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 100 milioni di euro, quale rifinanziamento dell'articolo 145, comma 32, legge 23 dicembre 2000 n. 388. Il trenta per cento del finanziamento dovrà essere destinato dal soggetto promotore alle spese per la progettazione delle opere pubbliche incluse nei programmi.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
44. 0153. (ex 40. 343.) Mantini, Iannuzzi, Molinari, Fistarol, De Franciscis.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Piani generali di recupero urbanistico).

1. I comuni che non si sono mai dotati del piano regolatore generale possono procedere all'approvazione di piani generali di recupero urbanistico, riguardanti gli immobili edificati in assenza di concessioni edilizie.
2. Agli immobili ricompresi nei piani generali di recupero urbanistico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
3. I piani di recupero di cui al comma 1 devono essere approvati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata approvazione, entro il predetto termine, il comma 2 si applica a tutti gli immobili realizzati in regime di omessa approvazione del piano regolatore generale.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
44. 0154. (ex 40. 0219.) Alberto Giorgetti, Coronella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Piani generali di recupero urbanistico).

1. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dai comuni per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 61, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 6, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
44. 0155. (ex 40. 1100.)
Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46, comma 1, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2003. In caso di domande concorrenti, avranno priorità quelle presentate dai Comuni»;
b) all'articolo 46, comma 3, le parole: «nei successivi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Verdi - L'Ulivo, Misto - Socialisti Democratici Italiani, Misto - Comunisti Italiani
44. 0156.
(ex 40. 1000.) Tidei, Coluccini, Rugghia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Dopo l'articolo 51, legge 21 novembre 2000, n. 342, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis.
(Disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari in esecuzione di piani urbanistici attuativi).

1. Alle Convenzioni e agli Accordi previsti da piani urbanistici attuativi, comunque denominati, regolarmente approvati ai


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sensi della legislazione statale o regionale, ancorché comportanti trasferimenti immobiliari, anche di tipo permutativo, si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I trasferimenti disposti in tali Convenzioni e Accordi non si considerano rilevanti ai fini delle imposte sul reddito.
2. La plusvalenza realizzata mediante la successiva cessione a titolo oneroso degli immobili acquistati in attuazione delle Convenzioni e degli Accordi, indicati al precedente comma costituisce reddito imponibile a norma del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 81, comma 1, lettera a), se trattasi di area edificabile, lettera b), se trattasi di fabbricati; soltanto per i fabbricati la convenzione costituisce atto di acquisto anche ai fini della determinazione della plusvalenza«.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.
44. 0157. (ex 40. 87). Cento, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 285 le parole: «duecento per cento» sono sostituite dalle parole: «20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi articolo 11 legge n. 59 del 1997, Art. 70, comma 2: Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia dell'entrate), apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
44. 0158. (ex 40. 24.) Marras, Vitali.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la successiva cessione ai privati, si applicano anche al1e aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.
44. 0159. (ex 40. 1111.) Drago, Mongiello, Peretti, D'Agrò.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'articolo 27, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura pari alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma, con possibilità di incremento fino ad un massimo del 50 per cento ditale differenza.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
44. 0248. (ex 40. 132) Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Sergio Rossi.


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Subemendamento all'articolo aggiuntivo 44. 0250 del Governo

All'articolo aggiuntivo 44. 0250 del Governo, sopprimere le parole da: ed allorché negli fino alla fine del comma.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.
0. 44. 0250. 1.
Giordano, Russo Spena.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al richiamato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3».
44. 0250. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 431 del 1998 è così modificato: a) «al comma 1, le parole »è ulteriormente ridotto del 30 per cento« sono sostituite dalle parole »è ulteriormente ridotto del 50 per cento« e, infine, sono aggiunte le seguenti parole: »è ridotto del 100 per cento per i proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo«; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «2. Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all'articolo 34 comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 431 del 1998.
3. Sono fatti salvi dall'applicazione del comma 1-bis i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.
44. 0160.
(ex 40. 455). Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1o gennaio 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.
44. 0161. (ex 40. 445). Pistone, Nesi.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al primo gennaio 2002.
44. 0162. (ex 20. 126.) Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Manzini, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento, comprensiva delle commissioni di rinegoziazione In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti innovativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1o gennaio 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
44. 0163.
(ex 20. 160.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/88, adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dei lavori pubblici, è disciplinata l'istituzione di un sistema «Risparmio Casa» gestito dagli Istituti di Credito e finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione, compresa l'acquisizione dell'area, di immobili ad uso abitativo prevedendo per i titolari di contratti Risparmio Casa il diritto di detrarre dall'imposta lorda dovuta ai sensi del Titolo I del T.U. dell'imposta sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un importo pari al 22 per cento delle somme depositate in ciascun anno, entro il limite annuale di 4.000 euro di detrazione.

Art. 44-ter.

Il regolamento disciplina la durata minima del deposito vincolato e le cause di decadenza dell'agevolazione.
Conseguentemente, all'articolo 50 alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze variare gli importi come segue:
2002: - 5.164;
2003: - 5.164;
2004: - 5.164.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
44. 0164. (ex 40. 1121.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure a favore della Regione Sicilia).

1. All'articolo 133, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni di euro».
2. All'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «l'anno 2001», sono aggiunte le seguenti: «e 50 milioni di euro per l'anno 2002».
3. All'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002» sono sostituite con le seguenti: «75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002».
4. Alla Regione Sicilia è assegnato un ulteriore limite di impegno di 11 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011.
6. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: «con esclusione di quelle contributive», sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale»;

b)
dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, restano salve le competenze in materia finanziaria delle autonomie speciali, a norma dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione»;

c)
all'articolo 18, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «si provvede», sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle somme affluenti alla tesoreria della Regione siciliana»;

d)
dopo il comma 2 dell'articolo 18, è aggiunto il seguente:
2-bis. A compensazione delle perdite di gettito subite dalla Regione Sicilia in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 13 della presente legge è corrisposta alla stessa un trasferimento di importo pari a 35 milioni di euro per il 2002 e ciascuno degli anni successivi.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella F, rubrica: Interventi diversi, voce: Legge 488 del 1999, Art. 55: Contributo a titolo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.165;
2003: + 5.165;
2004: + 5.165.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra, L'Ulivo.
44. 0258.
(ex 42. 0. 2.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 15, comma 2, dopo le parole «di lire 28 miliardi annui per le Marche,» aggiungere le seguenti: «di lire 40 miliardi annui per la Sicilia»; all'articolo 23-quater, comma 3,


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dopo le parole «all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14» aggiungere le seguenti: «ed all'articolo 15».
20-ter. All'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono apportate le seguenti modificazioni: al titolo aggiungere le seguenti parole: «e del 13-16 dicembre 1990»; al comma 1 dopo le parole «del 27 settembre 1997» sono aggiunte le seguenti: «la regione Sicilia interessata dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990».
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
44. 0165. (ex 40. 1095.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di 15 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004 per il cofinanziamento di interventi regionali per il risanamento ambientale di siti industriali. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 0166. (ex 40. 0. 35) Cusumano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Norme sulle accise gravanti sui prodotti petroliferi immessi per l'impiego nella Regione Sicilia).

1. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni successivo fino al 2011.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 0167. (ex 40. 0. 29.) Burtone, Cardinale, Cusumano, Mattarella, Enzo Bianco, Lumia, Finocchiaro.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Alla legge n. 383 del 2001 in materia di primi interventi per il rilancio dell'economia, all'articolo 1, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione di quelle contributive» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelle riscosse nelterritorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale».
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 0168. (ex 40. 0. 31.) Cusumano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche alla legge 383 del 18 ottobre 2001).

Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: «con esclusione di quelle contributive», aggiungere le seguenti: «nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale»;
b) dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:


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«Art. 17-bis. 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, restano salve le competenze in materia finanziaria delle autonomie speciali, a norma dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.»;
c) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «si provvede», aggiungere le seguenti: «, con esclusione delle somme affluenti alla tesoreria della Regione siciliana»;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 18, aggiungere il seguente:
2. A compensazione delle perdite di gettito subite dalla Regione Sicilia in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 13 della presente legge è corrisposta alla stessa un trasferimento di importo pari a 35 milioni di euro per il 2002 e ciascuno degli anni successivi.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita,DL-l'Ulivo.
44. 0169. (ex 40. 0. 30.) Cusumano, Piscitello, Mattarella, Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Lumia, Finocchiaro.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli importi dell'onere a carico del bilancio dello Stato sono aumentati di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune nonne di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 26.000;
2003: - 26.000;
2004: - 26.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 0171. (ex 40. 0. 32) Cusumano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è assegnata alla Regione Sicilia la somma di 52 milioni di euro per l'anno 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo.
44. 0172. (ex 40. 0. 33) Cusumano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni per le zone terremotate delle Marche e dell'Umbria).

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell'articolo 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di mancata costituzione del consorzio il Comune, previa diffida, provvede in sostituzione del proprietari».
b) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5,»;
c) al medesimo comma 6, dopo le parole: «tre anni» sono aggiunte le seguenti : «prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni»;
d) il comma 6-bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma


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6, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ricostruzione degli immobili privati sia superiore all'ammontare del contributo concedibile;
e) dopo il comma 6-bis dell'articolo 3, è aggiunto il seguente: «6-ter. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile»;
f) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «7. Il contributo per l'autonoma sistemazione, previsto dalle ordinanze ministeriali 28 settembre 1997, n. 2668, articolo 7, commi 2 e 5, e 3 agosto 2000, n. 3076, articolo 10, comma 1, a favore dei nuclei familiari, delle comunità, dei gestori di esercizi commerciali e artigianali che alla data della crisi sismica occupavano un immobile distrutto o dichiarato inagibile, nonché a favore dei soggetti che, ancorché non sgomberati, debbano liberare l'immobile per consentire l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, può essere concesso dalle regioni Umbria e Marche fino al completamento dell'intervento»;
g) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-quater. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo necessario per i lavori sulle strutture e per le rifiniture connesse dell'edificio occupato alla data del sisma e dichiarato inagibile. La quota di interessi passivi posta a carico del beneficiario è stabilita con criteri omogenei dalle regioni Marche ed Umbria, in relazione a fasce di reddito»;
h) al comma 2 dell'articolo 12 le parole: «per gli anni 1997 e 1998» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine della ricostruzione»;
i) al comma 3 dell'articolo 12 le parole: «per il biennio 1997-1998» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti : «fino al termine della ricostruzione»;
l) al comma 4, primo periodo, dell'articolo 12, le parole: «ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «a trattativa privata»; al secondo periodo sono soppresse le parole: «ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,»;
m) al comma 5 dell'articolo 14, le parole: «come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «e sue successive modifiche ed integrazioni»;
n) al comma 12 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente periodo: «Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di aprire una posizione previdenziale ed assicurativa presso le sedi INPS, INAIL e Cassa edile competenti per territorio in relazione al luogo in cui vengono svolti i lavori»;
o) al comma 14 dell'articolo 14, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-septies, del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: «per un periodo massimo di 3 anni e» e le parole: «di legge» sono soppresse;
p) al comma 2 dell'articolo 15 è soppresso il seguente periodo: «Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del


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Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1»;
q) al comma 8 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla ripartizione definitiva della relativa disponibilità si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella misura del sessantacinque per cento per la regione Umbria e del trentacinque per cento per la regione Marche».

2. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 28 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.
3. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.
4. Le regioni Umbria e Marche provvedono, con propri atti, ciascuna in ragione delle proprie esigenze, a concedere, su richiesta, ai sindaci dei comuni elencati al comma 2, dell'articolo l'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall'articolo 79 del testo unico citato.
5. Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge del 30 marzo 1998, n. 61, sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.
6. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al Comune, di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l'autorità competente apponga, sull'intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a seguito del quale sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati. progettuali, le regioni Umbria e Marche prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, scontata del venti per cento. Qualora l'apposizione del vincolo intervenga dopo l'inizio dei lavori è riconosciuto all'impresa, anche relativamente ai contratti già stipulati alla data di entrata in in vigore della presente legge, un indennizzo fino al due per cento commisurato all'effettivo periodo di sospensione e calcolato sull'importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione è dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 maggio 1998, n. 61, criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.
8. Il primo periodo del comma 3-octies dell'articolo 3 del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del quattro per cento delle disponibilità


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derivanti da mutui, prestiti e risorse comunque assegnate alle regioni per gli interventi di ricostruzione».
9. Al comma 1 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 35, dopo le parole: 27 settembre 1997«, sono aggiunte le seguenti: »nonché il Ministero per i beni e le attività culturali«.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.
44. 0173.
(ex * 40. 046.) Armando Cossutta, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni per le zone terremotate delle Marche e dell'Umbria).

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell'articolo 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di mancata costituzione del consorzio il Comune, previa diffida, provvede in sostituzione del proprietari».
b) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5,»;
c) al medesimo comma 6, dopo le parole: «tre anni» sono aggiunte le seguenti : «prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni»;
d) il comma 6-bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ricostruzione degli immobili privati sia superiore all'ammontare del contributo concedibile;
e) dopo il comma 6-bis dell'articolo 3, è aggiunto il seguente: «6-ter. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile»;
f) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «7. Il contributo per l'autonoma sistemazione, previsto dalle ordinanze ministeriali 28 settembre 1997, n. 2668, articolo 7, commi 2 e 5, e 3 agosto 2000, n. 3076, articolo 10, comma 1, a favore dei nuclei familiari, delle comunità, dei gestori di esercizi commerciali e artigianali che alla data della crisi sismica occupavano un immobile distrutto o dichiarato inagibile, nonché a favore dei soggetti che, ancorché non sgomberati, debbano liberare l'immobile per consentire l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, può essere concesso dalle regioni Umbria e Marche fino al completamento dell'intervento»;
g) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-quater. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo necessario per i lavori sulle strutture e per le rifiniture connesse dell'edificio occupato alla data del sisma e dichiarato inagibile. La quota di interessi passivi posta a carico del beneficiario è stabilita con criteri omogenei dalle regioni Marche ed Umbria, in relazione a fasce di reddito»;
h) al comma 2 dell'articolo 12 le parole: «per gli anni 1997 e 1998» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine della ricostruzione»;
i) al comma 3 dell'articolo 12 le parole: «per il biennio 1997-1998» sono


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sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti : «fino al termine della ricostruzione»;
l) al comma 4, primo periodo, dell'articolo 12, le parole: «ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «a trattativa privata»; al secondo periodo sono soppresse le parole: «ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,»;
m) al comma 5 dell'articolo 14, le parole: «come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «e sue successive modifiche ed integrazioni»;
n) al comma 12 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente periodo: «Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di aprire una posizione previdenziale ed assicurativa presso le sedi INPS, INAIL e Cassa edile competenti per territorio in relazione al luogo in cui vengono svolti i lavori»;
o) al comma 14 dell'articolo 14, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-septies, del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: «per un periodo massimo di 3 anni e» e le parole: «di legge» sono soppresse;
p) al comma 2 dell'articolo 15 è soppresso il seguente periodo: «Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1»;
q) al comma 8 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla ripartizione definitiva della relativa disponibilità si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella misura del sessantacinque per cento per la regione Umbria e del trentacinque per cento per la regione Marche».

2. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 28 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.
3. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.
4. Le regioni Umbria e Marche provvedono, con propri atti, ciascuna in ragione delle proprie esigenze, a concedere, su richiesta, ai sindaci dei comuni elencati al comma 2, dell'articolo l'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall'articolo 79 del testo unico citato.
5. Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge del 30 marzo 1998, n. 61, sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.
6. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al Comune, di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l'autorità competente apponga, sull'intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a seguito del quale


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sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati. progettuali, le regioni Umbria e Marche prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, scontata del venti per cento. Qualora l'apposizione del vincolo intervenga dopo l'inizio dei lavori è riconosciuto all'impresa, anche relativamente ai contratti già stipulati alla data di entrata in in vigore della presente legge, un indennizzo fino al due per cento commisurato all'effettivo periodo di sospensione e calcolato sull'importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione è dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 maggio 1998, n. 61, criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.
8. Il primo periodo del comma 3-octies dell'articolo 3 del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del quattro per cento delle disponibilità derivanti da mutui, prestiti e risorse comunque assegnate alle regioni per gli interventi di ricostruzione».
9. Al comma 1 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 35, dopo le parole: 27 settembre 1997«, sono aggiunte le seguenti: «nonché il Ministero per i beni e le attività culturali».
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.
44. 0174.
(ex * 40. 040.) Monaco, Ruggieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Interventi per la prevenzione di fenomeni criminali).

1. All'attuazione dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n 449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17 , della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono destinati 25.822.845 euro per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la finalità di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:
a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;
b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;
c) impianti speciali di segnalazione,
d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;
e) istallazione di colonnine di soccorso;
f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.
44. 0176. (
ex 40. 55., 40. 0. 243) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono destinati 25.822.845 euro per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la finalità di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:
a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;
b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;
c) impianti speciali di segnalazione;
d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;
e) installazione di colonnine di soccorso;
f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0177. (ex 40. 330.) Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello, Mattarella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25 milioni di euro a partire dall'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 25.000;
2003: - 25.000;
2004: - 25.000.
44. 0178. (ex 40. 462.) Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Pappaterra.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 44. 0301 del Governo

All'articolo aggiuntivo 44. 0301., comma 2, dopo le parole: del CIPE aggiungere le seguenti: e sentite le competenti commissioni parlamentari.

Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il fondo di cui all'articolo 109, comma 1, è incrementato di 25 milioni di euro a partire dall'anno 2002.

all'articolo 50, Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 25.000;
2003: - 25.000;
2004: - 25.000.
0. 44. 0301. 1. Realacci, Iannuzzi, Vernetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44.-bis.
(Accelerazione procedure per la utilizzazione fondo per lo sviluppo sostenibile).

1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 2, dopo la


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lettera m), è aggiunta la seguente: «m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale».
2. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del CIPE, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:
1) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
2) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2 del presente articolo;
3) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
4) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
5) le priorità territoriali e/o tematiche;
6) le categorie di soggetti beneficiari;
7) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti».
* 44. 0301. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Accelerazione procedure per la utilizzazione fondo per lo sviluppo sostenibile).

1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 2, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: «m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale».
2. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del CIPE, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre Amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:
1) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
2) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2 del presente articolo;
3) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
4) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
5) le priorità territoriali e/o tematiche;
6) le categorie di soggetti beneficiari;
7) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti».
*44. 0179. (ex * 40. 020.) Giudice.
(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge n. 426 del 1998


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relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 30.000;
2003: - 30.000;
2004: - 30.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0180. (ex 40. 281.) Realacci, Vernetti, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il capoverso 6-ter è sostituito dal seguente: «6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2002 e di 50 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita. Eventuali quote non utilizzate dei predetti limiti annuali di spesa saranno cumulate a quelle previste per le annualità successive sino al 2004»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dal 10 gennaio 2002».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 65.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
44. 0182. (ex 40. 1288.) Sedioli, Preda, Rava, Rossiello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di promuovere ed incentivare l'uso in agricoltura di fonti energetiche rinnovabili, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 è di 25,823 milioni di euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale alle aziende agricole per l'installazione di pannelli fotovoltaici, impianti eolici, energia da biomassa e altri interventi per il risparmio energetico nell'edilizia rurale. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.


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Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 25,823;
2003: - 25,823;
2004: - 25,823.
44. 0184. (ex 1984/XIII/40. 35). Lion, Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni per l'utilizzo di energia geotermica).

1. I beneficiari delle agevolazioni previste all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, dall'articolo 4, comma 4-bis della legge 23 novembre 2000, n. 354 e dall'articolo 29 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono cedere a terzi come corrispettivo di beni e servizi i crediti d'imposta maturati in base a tali agevolazioni.
2. Alla determinazione delle modalità tecniche per la documentazione dei crediti e la relativa cessione provvede il Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
44. 0185. (ex 40. 091.) Peretti, Giuseppe Drago, Mongiello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Ai fini di concorrere agli impegni derivanti dal Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio le regioni e le province autonome, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un «programma nazionale di forestazione per Kyoto».
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 il CIPE, sulla base dei criteri definiti nel programma stesso, ripartisce tra le regioni e le province autonome la somma di 75 milioni di euro annui per il triennio 2002-2004, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2001, n. 388.
3. Le regioni e le province autonome provvedono alla realizzazione del programma di cui al comma 1 in conformità con i Piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/1999.
4. Per le azioni di monitoraggio e valutazione complessiva del programma nazionale di forestazione per Kyoto è assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la somma di 750.000 euro annui ciascuno per il triennio 2002-2004, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2001, n. 388.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
44. 0186. (ex 40. 090.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo per l'acquisto di autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli a fronte della rottamazione di beni usati).

1. Alle persone fisiche che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquistano, anche in locazione finanziaria, uno dei veicoli di cui all'elenco contenuto nel comma 2 e che contestualmente consegnano per la rottamazione


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uno del veicoli di cui al medesimo elenco è riconosciuto un contributo statale straordinario secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1 , lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i ciclomotori e motoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro del trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta per l'acquisto di veicoli di nuova immatricolazione a fronte della demolizione di veicoli immatricolati in data anteriore al 1o gennaio 1992 ed è pari alle seguenti somme:
a) 1.000 Euro per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici;
b) 1.200 Euro per i veicoli di cilindrata superiore a 1.300 centimetri cubici;
c) 200 Euro per i motoveicoli di cilindrata fino a 50 centimetri cubici;
d) 300 Euro per i motoveicoli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici.

4. Il contributo sarà erogato a condizione che venga praticato uno sconto di pari entità da parte del venditore ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. L'autoveicolo consegnato per la rottamazione dovrà risultare intestato, da data anteriore al 31 dicembre 2000, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno del familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura dell'acquirente.
5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Socialisti Democratici Italiani
44. 0188. (ex 40. 0. 39) Villetti, Intini, Buemi, Albertini, Buglio, Nigra.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 dicembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.


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2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2002, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, per le operazioni di verifica e di eventuale correzione, dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL - L'Ulivo
44. 0189. (ex 40. 075.) Rossiello, Preda, Rossi, Rava, Marcora, Banti, Oliverio, Meduri, Loddo, Franci, Nannicini, Borrelli, Albertini, Ruggieri.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.

1. Nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto sostituisce la lettera d) del decreto ministeriale 12 maggio 1992, con la seguente:
d) L'aliquota di compensazione per i prodotti elencati ai numeri 43, 44, 45, e 46 elencati nella tab. A, prima parte, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 633/72, è stabilita nella misura del 9 per cento per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 19.108;
2003: - 19.108;
2004: - 19.108.
Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0190. (ex 40. 1019). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:
7. Fino al 1o gennaio 2002 nei porti ove è istituita l'Autorità portuale, il cinquanta per cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
44. 0191. (ex 40. 391). Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:

Art. 44-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 nei porti sedi di Autorità Portuale il gettito della tassa di ancoraggio di cui la capo I Titolo V della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 28.2.1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge


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16.4.1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni affluiscono ai bilanci delle rispettive Autorità Portuali.
44-ter. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente: b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; qualora le entrate delle Autorità Portuali non consentano alle stese di far fronte alle spese occorrenti per le suddette manutenzioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa convenzione, riconosce alle stesse Autorità portuali un contributo annuale utilizzando i fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione«.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
44. 0192. (ex 40. 385). Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:

Art. 44-bis.

1. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

Art. 44-ter.

1. All'articolo 145, comma 74, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole «e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003» con le seguenti: «e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».

Art. 44-quater.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2002. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 12.000;
2003: - 12.000;
2004: - 25.000,
e alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 29.000;
2003: - 29.000;
2004: - 29;000.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
44. 0193. (ex 40. 422). Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Ventura, Barbieri, Gambini, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:
1-bis. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai «Registri delle Organizzazioni di Volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome» di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


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Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.
44. 0214. (ex 40. 0. 6.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. I redditi derivanti da attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, I comma del decreto del Presidente della Repubblica del 22.121986 n. 917.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
44. 0249. (ex 40. 164.) Gamba, Alberto Giorgetti, Lisi.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.
44. 0246 (ex 40. 0100.) Antonio Leone, Patria.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 45 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge Successivamente al trenta giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
2. L'incentivo di cui al comma 1 si applica nella misura del 60 per cento del volume degli investimenti quando questi riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per gli investimenti comunque diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998 e successive modificazioni, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri del tesoro e delle attività produttive sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti».


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Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0194. (ex 40. 277). Realacci, Vernetti, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, fino al 31 dicembre 2010, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, finalizzati all'impiego delle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico ed all'uso razionale dell'energia.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0195. (ex 40. 280). Vernetti, Iannuzzi, Realacci.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso il punto 127-septiesdecies), e conseguentemente il medesimo punto è inserito alla tabella A, parte II.
Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3.
44. 0196.
(ex 40. 104). Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. L'I.V.A. sulle prestazioni medico veterinarie è ridotta dal 20 al 10 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
44. 0221.
(ex 40. 67.) Alberto Giorgetti, Gianni Mancuso, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Garnero Santanché, Foti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Dopo l'articolo 51, legge 21 novembre 2000, n. 342, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis.
(Disposizioni fiscali a favore di Enti pubblici).

1. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore di Enti pubblici in esecuzione di quadri economici di progetto di realizzazione di opere pubbliche programmate o di piani urbanistici attuativi, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della legislazione statale o regionale, ancorché disposte a scomputo degli oneri di urbanizzazione«.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
44. 0197. (ex 40. 88). Cento, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 articolo


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34, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo comma è soppresso;
2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: «qualora sono stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis 2 e,» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 44, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 12.911;
2003: - 12.911;
2004: - 12.911.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
44. 0220. (ex 41. 011.) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Per l'anno 2002, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 129 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2002: - 129.000.000 euro.
Seguono compensazioni del gruppo Margherita DL-L'Ulivo.
44. 0198. (ex 40. 380). Pasetto, Di Gioia, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Le agenzie di viaggi e turismo, per l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni effettuata per conto di clienti soggetti passivi dell'I.V.A., possono derogare dall'applicazione del regime speciale previsto dall'articolo 74/TER del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della modifica richiesta concernente la detraibilità dell'I.V.A. per le spese sostenute per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono individuate ledisposizioni regolamentari che armonizzano la nuova normativa con quanto già stabilito ai fini I.V.A., per l'attività svolta delle agenzie di viaggi e turismo, dall'articolo 74/TER del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.
2. Alla tabella A - Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: le prestazioni rese ai clienti delle imprese turistiche di cui agli articoli 6 e 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, fino al 31/12/2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0199. (ex 40. 282) Vernetti.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. A partire dal 1o gennaio 2002 l'aggio percepito dai raccoglitori del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.
2. A partire dal 1o gennaio del 2002 l'aggio percepito dai rivenditori dei biglietti delle lotterie nazionali e ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura dcl 10 per cento del valore nominale dei biglietti.
3. A partire dal 1o gennaio 2002 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio Totogol, Totosei, Totobingol e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.
4. A partire dal 1o gennaio 2002 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse, la misura dell'aggio ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0200. (ex 40. 295) Gambale, Squeglia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
83. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti da tutte le lotterie ed i concorsi pronostici, sono riservate, in favore dei Ministero per i beni e le attività culturali una quota non superiore a 155.000.000,00 euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari. Sulla base degli utili erariali derivanti dal concorso pronostico «Super Enalotto» disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958, e modificato con decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, è riservata una quota pari a 52.000 euro è destinata del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 per il finanziamento di progetti nel campo delle politiche per la famiglia promossi dai comuni. Il Ministro dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce la disciplina riguardante le lotterie e i concorsi pronostici in modo tale da prevedere l'utilizzazione di una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle vincite di tutti i concorsi pronostici non riscosse dai vincitori per il finanziamento di progetti promossi dai comuni e realizzati dall'associazionismo di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato, ovvero da altri soggetti senza scopo di lucro nei settori previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
44. 0201 (ex 40. 490). Lucà, Lucidi, Preda.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. L'aggio dei ricevitori del lotto è ridotto dal 10 per cento al 9 per cento con decorrenza 1o gennaio 2002.
2. Per far fronte alle esigenze di finanziamento residuo indicate dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Ministro delle Finanze provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999 n. 133, a disciplinare le riscossioni di tutti i giochi dati in concessione o autorizzati dallo Stato, compresi i videogiochi prelevando dai montepremi e dalle vincite l'1 per cento.
3. Il gettito così realizzato è destinato a finanziare per oltre 700 miliardi l'impegno assunto con l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0202. (ex 40. 332). Squeglia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Le spese sostenute dal concessionario per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ricettive della nautica, di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1991 n. 509, sono detraibili nella misura del 50 per cento dell'importo delle relative fatture.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
44. 0203. (ex 40. 1130.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di incentivare il mercato delle opere d'arte e favorire l'affermazione di giovani artisti, in caso di acquisto da parte di galleristi di opere d'arte contemporanea di autori viventi in età fino a 40 anni, è concessa agli acquirenti stessi una detrazione dell'imposta sul reddito pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dell'opera. Con Regolamento del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero dei beni e attività culturali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, vengono individuati i soggetti beneficiari e definiti gli ambiti di applicazione di cui al presente comma.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
44. 0204.
(ex 40. 105). Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 2001, n. 36, è abrogato. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tornano ad essere applicabili agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, ivi compresi i lavori volti alla realizzazione di impianti centralizzati digitali e reti domestiche digitali, le detrazioni fiscali introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché le disposizioni in materia di imposte indirette di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.
44. 0205. (ex 40. 310). Rocchi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 2-bis della legge 20 marzo 2001,


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n. 26 è abrogato. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tornano ad essere applicabili agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici - ivi compresi i lavori volti alla realizzazione di impianti centralizzati digitali e reti domestiche digitali - le detrazioni fiscali introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché le disposizioni in materia di imposte indirette di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.
44. 0206. (ex 40. 454). Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo Il, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi da lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
44. 0208. (ex 40. 166.) Alberto Giorgetti, Gamba, Lisi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
44. 0209. (ex 40. 424). Lucidi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. L'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta da un professionista iscritto all'albo, costituisce reddito di lavoro autonomo professionale e, come tale, va ricondotta, sia sotto il profilo fiscale che previdenziale, all'oggetto della professione svolta in via principale.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
44. 0210.
(ex 40. 0113.) Alberto Giorgetti, Lo Presti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. A partire dal 1ogennaio 2002, i rendimenti finanziari dei patrimoni mobiliari ed immobiliari degli Enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 509/94 e 103/96 sono sottoposti allo stesso regime tributario previsto per i fondi pensione istituiti ai sensi del decreto legislativo 124/ 93 e successive integrazioni e modificazioni.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale
44. 0211.
(ex 40. 0112.) Alberto Giorgetti, Lo Presti.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, I comma, decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
44. 0212. (ex 40. 423). Lucidi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000, n. 365, le parole «o in un comune limitrofo» sono sostituite con le parole «o in un ambito territoriale circostante».
2. Il comma 6 dell'articolo 4, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000 n. 365, è sostituito dal seguente:
Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000, fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati fermo restando il limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
3. Al comma 5 dell'articolo 4-bis, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000 n. 365, dopo le parole «e del terzo settore» sono aggiunte le seguenti «nonché agli enti morali o religiosi, alle associazioni e ai circoli operanti senza fine di lucro».
4. Nel piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate dall'evento alluvionale dell'autunno 2000 di cui all'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000, possono essere ricomprese anche le opere pubbliche o di interesse pubblico gestite o affidate in concessione a soggetti privati.
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 4-bis, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000 n. 365, è aggiunto il seguente comma:
6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 sono estesi ai soggetti danneggiati oltre che dall'evento calamitoso dell'autunno 2000 anche da altro evento dichiarato grave a partire dal settembre 1993 anche se, per tali pregresse circostanze, non furono erogati contributi.
7. Le risorse finanziarie trasferite alle Regioni in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000 e relative alle spese pluriennali derivanti dal combinato disposto dall'articolo 7, comma 2-bis, della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere destinate dalle Regioni interessate ad interventi per la difesa del suolo.
8. Per l'attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, è istituito uno specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, uno stanziamento per il triennio 2002-2004 pari a lire 2.484 miliardi.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
44. 0213.
(ex 40. 1097.) Drago, Peretti.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 25 maggio 2001, n. 199 convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 2001, n. 305, le parole «31 dicembre 2001», con le seguenti: «31 maggio 2002». Alle misure di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), così come modificato dal comma 2 del presente articolo, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è destinato un ulteriore finanziamento per lire 250 miliardi. Al medesimo articolo 7-bis, comma 2, lettera e) «240.000» è sostituito da «600.000».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania
44. 0218.
(ex 40. 0. 237.) Vascon, Pagliarini, Sergio Rossi, Guido Dussin.