SEDE REFERENTE
Giovedì 13 marzo 2025. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 11.35.
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo 2025.
Ciro MASCHIO, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che, in accoglimento di una richiesta formulata per le vie brevi dai rappresentanti del gruppo del Movimento 5 Stelle, le presidenze hanno convenuto di posticipare alle ore 18 della giornata odierna il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti al testo riformulato delle proposte emendative 1.55, 1.56, 1.61 e 2.07 dei Relatori, già fissato alle ore 16.
Avverte, inoltre, che, in base alle intese intercorse tra i gruppi, le Commissioni proseguiranno l'esame del provvedimento in sede referente fino alle ore 13, al termine della quale verrà svolta una riunione degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, per stabilire le modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento in discussione.
Ricorda, quindi, che nella seduta del 12 marzo scorso le Commissioni hanno da ultimo respinto l'emendamento Colucci 1.2 e che, pertanto, l'esame riprende dall'emendamento Gianassi 1.3, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento Gianassi 1.3, evidenzia, preliminarmente, come il provvedimento in esame sia di iniziativa parlamentare e come quest'ultimo sia stato oggetto, tra le altre, di diverse proposte emendative dei relatori.Pag. 4
Queste ultime sono tuttavia oggetto di numerose e consistenti proposte di riformulazione a suo avviso chiaramente riconducibili alle scelte del Governo che, in tal modo, si intrometta in maniera inopportuna nell'attività emendativa di iniziativa parlamentare, impedendo quindi ai parlamentari di svolgere una delle loro fondamentali prerogative. Evidenzia, a tal proposito, come ciò avvenga in particolar modo in relazione a provvedimenti nel settore della giustizia.
Illustra, quindi, la proposta emendativa in esame che è volta a sostituire integralmente l'articolo 1 al fine di tenere conto del contesto nel quale l'attività amministrativa viene svolta, a tutela sia degli amministratori che dei cittadini. La sua finalità principale consiste nel riformare l'attività della Corte dei conti, tenendo conto anche della necessità di adeguare le sue attività ai tempi e alla natura dei procedimenti amministrativi. Reputa, invece, che il provvedimento in esame leda i principi della buona amministrazione, che richiedono innanzitutto che gli amministratori si assumano le proprie responsabilità.
Considera, quindi, opportuno stabilire con precisione quali siano le fattispecie che possono fondare la colpa grave degli amministratori, anche al fine di fornire ai dipendenti pubblici regole più chiare e più trasparenti che, allo stesso tempo, facciano emergere eventuali responsabilità in capo alla pubblica amministrazione.
Evidenziando come vi siano certamente amministratori che rispettano tutte le norme e che operano in assoluta buona fede, osserva invece come sia assolutamente necessario che la Corte dei conti possa efficacemente esercitare il proprio potere di controllo nei confronti dei dipendenti pubblici che agiscono in mala fede e al di fuori dei limiti consentiti dalla legge.
Per tali ragioni, raccomanda l'approvazione della proposta emendativa in esame.
Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento Gianassi 1.3, evidenziando come esso abbia la medesima finalità dell'emendamento 1.4 a sua prima firma, ossia quella di tipizzare le fattispecie per le quali l'amministratore può incorrere nella responsabilità amministrativa per colpa grave.
Ritiene, infatti, imprescindibile che sussista uno stretto legame tra l'esercizio di funzioni pubbliche e la relativa responsabilità amministrativa, in ossequio agli articoli 28 e 97, comma terzo, della Costituzione, i quali sarebbero violati dal provvedimento in esame. Evidenzia, pertanto, che le citate proposte emendative sono volte a sanare tale illegittimità costituzionale.
Rammenta, infatti, come la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024 ha sancito che la disciplina della responsabilità amministrativa e, in particolare, del suo elemento soggettivo – tra cui quella della colpa grave – si sostanzia nella scelta della ripartizione del rischio dell'attività tra l'apparato e l'agente pubblico, e che tale scelta non può essere fissata una volta per tutte ma deve essere modulata in funzione del contesto istituzionale, giuridico e storico in cui opera l'agente pubblico e del bilanciamento che il legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, intende effettuare.
La medesima sentenza ha affermato essere necessario tipizzare le fattispecie sulla base delle quali si può fondare la colpa grave degli amministratori e, infatti, anche numerosi auditi hanno rilevato la necessità di modificare il testo in esame. La Corte costituzionale ha stabilito altresì come sia comunque possibile prevedere un limite al risarcimento a carico del dipendente pubblico e un potere riduttivo della Corte dei conti da applicare solo in casi determinati.
Sottolinea, altresì, che il provvedimento in esame pone serie problematiche di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 81 della Costituzione, poiché se il dipendente che ha arrecato un danno erariale all'amministrazione non è tenuto al risarcimento del danno vi sarà un costo di pari consistenza per il bilancio dello Stato e, quindi, per l'intera collettività.
Osserva, ancora, che il provvedimento in esame, che – secondo quanto affermato nella relativa relazione illustrativa – intende superare in via definitiva il problema della «paura dalla firma», avrà invece l'effetto di danneggiare il cittadino, che non Pag. 5sarà più tutelato efficacemente nei confronti degli abusi della pubblica amministrazione, considerata anche la recente abolizione del reato dell'abuso d'ufficio.
Conclude esprimendo preoccupazione in merito alla previsione di zone di impunità per gli amministratori pubblici che saranno responsabili dello stanziamento e della conseguente spesa delle risorse economiche derivanti dal PNRR e dal PNC destinate all'Italia.
Devis DORI (AVS) stigmatizza le modalità con le quali si sta procedendo all'esame del provvedimento – caratterizzate da una serie di rinvii, di nuovi emendamenti dei relatori, peraltro ulteriormente riformulati – tali da far dubitare che possa essere licenziato un testo che abbia una coerenza sistematica.
Rileva, quindi, come l'emendamento Gianassi 1.3, sul quale dichiara il voto favorevole del suo gruppo, rechi modifiche all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 volte a mantenere la responsabilità per colpa grave, definendo nel contempo le fattispecie che danno luogo a colpa grave nonché, viceversa, le fattispecie in presenza delle quali la colpa grave è esclusa.
Sottolinea come l'emendamento in esame contenga altresì una disposizione volta a circoscrivere le fattispecie nelle quali il giudice può esercitare il potere di riduzione dell'addebito, quale, ad esempio, una situazione di grave disorganizzazione amministrativa non imputabile al presunto responsabile.
Le Commissioni respingono l'emendamento Gianassi 1.3.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.4, di cui è cofirmataria, ne sottolinea l'importanza e osserva come esso sia stato parzialmente accolto nell'emendamento 1.55 dei relatori ma in modo frammentario e disorganico, espungendo, in particolare, la palese violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza quale causa di sussistenza della colpa grave.
Rileva come tale accoglimento parziale rischi di accentuare la mancanza di chiarezza della normativa che costituisce, secondo quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni, una delle cause principali della cosiddetta «paura della firma».
Sottolinea come l'emendamento in esame mutui la definizione della colpa grave contenuta nell'articolo 2, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, vale a dire una norma introdotta dallo stesso Governo attualmente in carica.
Auspica che nel futuro la maggioranza accolga gli emendamenti dell'opposizione anziché appropriarsene in modo parziale e frammentario.
Sottolinea, quindi, come il provvedimento in esame sia suscettibile di creare difficoltà alle finanze pubbliche, e in particolare a quelle dei comuni, in quanto le pubbliche amministrazioni si dovranno fare carico dei danni provocati dalle condotte negligenti dei dipendenti.
Chiede, infine, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.
Ciro MASCHIO, presidente, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come l'emendamento 1.4 a sua prima firma risponda all'obiettivo di porre rimedio alle criticità presenti nell'articolo 1 del provvedimento in esame, in primo luogo tipizzando le fattispecie che danno luogo a colpa grave, mutuando a tal fine la definizione di colpa grave contenuta nell'articolo 2, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, che indica le fattispecie in cui tale colpa sussiste e quelle in cui è invece esclusa, quale ad esempio il caso in cui l'omissione o la violazione sia determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri della autorità competenti.
Sottolinea come l'articolo 1 del provvedimento in esame estenda le ipotesi di esclusione della colpa grave, in particolare Pag. 6prevedendo che la gravità della colpa nel caso di atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità non sussista in ogni caso, e non, come previsto dalla disciplina vigente, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo, estendendo in tal modo l'irresponsabilità dell'agente a tutti i casi in cui il fatto dannoso tragga origine da un atto sottoposto a visto e registrazione in sede di controllo.
Sottolinea, altresì, come il medesimo articolo escluda del tutto la responsabilità per colpa grave a carico dei rappresentanti di amministrazioni pubbliche che concludano accordi conclusivi di accertamento con adesione, accordi di mediazione, conciliazioni giudiziali o transazioni fiscali in materia tributaria.
Rileva, dunque, come il provvedimento in esame estenda il perimetro dell'irresponsabilità contabile in modo irragionevole, in violazione dei princìpi costituzionali e dello Stato di diritto, nonché del principio di legalità dell'azione amministrativa sancito anche dall'ordinamento dell'Unione europea.
Osserva, in particolare, come il provvedimento vada a comprimere i diritti dei cittadini, i quali verranno a trovarsi in una posizione di subalternità e subordinazione rispetto alla pubblica amministrazione, non potendo ottenere il risarcimento dei danni subìti a seguito dell'azione amministrativa. Cita, al riguardo, l'agrimensore protagonista del romanzo Il castello di Franz Kafka, schiacciato da un potere sovrabbondante e distaccato.
Ritiene molto probabile che il provvedimento – ove non modificato – sarà oggetto di censure da parte della Corte costituzionale, la quale con ogni probabilità sarà chiamata a esprimersi su di esso a seguito di ricorso in via incidentale promosso dal giudice contabile.
Auspica, dunque, che la maggioranza, anche al fine di evitare il ripetersi di quanto accaduto nel caso della legge sull'autonomia differenziata, che è stata oggetto di un prevedibile intervento della Corte costituzionale, riveda le proprie posizioni sul provvedimento in esame.
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come l'emendamento Alfonso Colucci 1.4 sia volto ad introdurre una definizione di colpa grave, definizione recata anche dall'emendamento 1.55 dei relatori, di cui è stato proposto un testo riformulato. In più, l'ultimo periodo del comma 1 dell'emendamento è interamente riprodotto nel testo riformulato dell'emendamento 1.55 dei relatori.
Nel ricordare che è ancora pendente il termine per la presentazione di proposte subemendative ai testi riformulati degli emendamenti dei relatori, che scade alle 18 della giornata odierna, non ritiene corretto che le Commissioni procedano in questa fase alla votazione degli emendamenti che incidono sulle materie oggetto degli emendamenti dei relatori che sono stati riformulati.
Ciro MASCHIO, presidente, sottolinea come le Commissioni possano procedere nell'esame del citato emendamento Alfonso Colucci 1.4 anche in pendenza del termine per la presentazione di proposte subemendative riferite alla nuova formulazione dell'emendamento 1.55 dei relatori, precisando che la prima proposta emendativa da accantonare in attesa dello scadere di tale termine risulta essere il subemendamento Alfonso Colucci 0.1.55.1. Rileva, infatti che una eventuale reiezione dell'emendamento Alfonso Colucci 1.4 non determinerebbe alcun effetto preclusivo sull'emendamento 1.55 dei relatori come riformulato, ancorché ne riproduca in parte il contenuto.
Valentina D'ORSO (M5S) pur convenendo in merito alla mancanza dell'effetto preclusivo, evidenzia come, per prassi, nel corso dell'esame in sede referente, quando è ancora pendente la definizione di proposte volte a modificare il testo o emendamenti già presentati, si procede all'accantonamento di tutti gli emendamenti che incidono sul medesimo tema.
Sottolinea, inoltre, come tale metodo di lavoro, su questo specifico tema, fosse stato oggetto anche di accordi informali. Chiede, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Alfonso Colucci 1.4.
Sara KELANY (FDI)¸ relatrice per la I Commissione, anche a nome del collega Pittalis, relatore per la II Commissione, non consente alla richiesta di accantonamento.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni della collega D'Orso. Evidenzia come le consuetudini parlamentari finiscano per costituire precedente e ritiene che, per il buon proseguimento dei lavori delle Commissioni, la presidenza non dovrebbe consentire una simile modalità di esame.
Sottolinea infatti come il legislatore sia tenuto a pronunciarsi solo dopo aver consolidato un quadro completo di emendamenti e subemendamenti presentati dalla maggioranza e dalle forze di opposizione su uno specifico tema, senza farsi condizionare dalla fretta che, oltretutto, per il provvedimento in discussione, non è neanche giustificata dall'esigenza di approvare un decreto-legge in scadenza o da un atteggiamento dilatorio dell'opposizione.
Ritiene che, qualora la maggioranza si ostinasse a non volersi adeguare alla consuetudine già richiamata, ciò costituirebbe un grave precedente che potrebbe intervenire negativamente nei rapporti tra la maggioranza stessa e l'opposizione.
Rileva, inoltre, come tale forzatura, che dimostra soltanto l'arroganza che contraddistingue le forze di Governo, appaia gratuita in quanto, considerato l'esiguo numero di votazioni già effettuate, essa non produce alcun effetto sulla durata dell'esame.
Manifesta, quindi, la ferma contrarietà del suo gruppo a che le Commissioni non tengano conto delle consuetudini con le quali si è sempre proceduto. In proposito, rammenta come, quando nella scorsa legislatura ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione Lavoro, l'allora Presidente della Camera abbia più volte invitato i presidenti delle Commissioni ad attenersi a tale modalità di lavoro.
Ciro MASCHIO, presidente, nel ribadire che non sussiste nessun obbligo procedurale ad accantonare l'esame dell'emendamento Alfonso Colucci 1.4, tuttavia, al fine di preservare il sereno svolgimento dei lavori, ne dispone l'accantonamento.
Sottolinea, comunque, come sarebbe stato più corretto che tale richiesta fosse stata avanzata prima dell'inizio della discussione su tale proposta emendativa.
Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come la collega D'Orso abbia posto un problema di natura procedurale che non riguarda esclusivamente l'emendamento Alfonso Colucci 1.4 ma, più in generale, la possibilità di affrontare una specifica tematica quando è ancora pendente il termine per la presentazione di subemendamenti ai testi riformulati degli emendamenti dei relatori.
Filiberto ZARATTI (AVS), condividendo le considerazioni della collega D'Orso, evidenzia come, a suo avviso, la nuova formulazione dell'emendamento 1.55 dei relatori impatta profondamente sul contenuto dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Pertanto, condividendo anche le osservazioni della collega Serracchiani in merito alla necessità di attenersi alle consuetudini, ritiene che sarebbe più opportuno rinviare l'esame di tutti gli emendamenti su tale articolo a dopo la scadenza del citato termine per la presentazione delle proposte subemendative al fine di consentire un ordinato svolgimento dei lavori.
Ciro MASCHIO, presidente, precisa che le proposte emendative Auriemma 1.5, Alfonso Colucci 1.6, Alifano 1.7, Alfonso Colucci 1.8 e 1.9 affrontano tematiche autonome rispetto a quelle dell'emendamento 1.55 dei relatori, anche nel testo riformulato e, pertanto, ritiene non funzionale all'economia dei lavori accantonarne l'esame.
Carmela AURIEMMA (M5S), illustra l'emendamento a sua prima firma 1.5 con il quale il suo gruppo intende riparare all'errore commesso con il decreto-legge n. 44 del 2023 con il quale sono stati sottratti alla competenza del Collegio di controllo concomitante della Corte dei conti i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pag. 8(PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).
Ricorda come il controllo concomitante della Corte dei conti, introdotto dal legislatore nel 2009, sia stato oggetto di un ampio dibattito che ha portato parte della dottrina a ritenere che esso possa determinare un'influenza sull'indirizzo politico, di fatto limitandolo.
Sottolinea tuttavia come invece i soggetti, anche politici, che sono sottoposti a tale tipo di controllo in itinere di fatto ne abbiano beneficio. Infatti, esso finisce per costituire un affiancamento della Corte dei conti rispetto ad organi politici e non politici.
Ritiene, quindi, che sia una scelta miope quella di sottrarre questa funzione di accompagnamento ai progetti del PNRR che finirà con il determinare un ingente numero di contenziosi. Pertanto, la proposta emendativa in discussione è volta a reintrodurre tale tipo di controllo su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal PNRR.
Le Commissioni respingono l'emendamento Auriemma 1.5.
Alfonso COLUCCI (M5S), illustrando l'emendamento a propria firma 1.6, coglie l'occasione per ricordare il contesto entro il quale con un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 il Governo e la maggioranza decisero di abolire il controllo concomitante della Corte dei conti.
In particolare, rileva come la soppressione di tale modalità di controllo sia intervenuta in un periodo in cui la Corte dei conti bloccava un gran numero di contratti e appalti pubblici ravvisandone gravi irregolarità gestionali, come la mancata pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Ricorda come il clima si fosse fatto ancor più teso dopo che Raffaele Fitto – all'epoca Ministro per gli affari europei – aveva lamentato un approccio poco costruttivo della Corte dei conti e dopo che il Governo aveva fatto filtrare la volontà di prorogare la misura del cosiddetto «scudo erariale» per i pubblici funzionari, ovvero quella misura di carattere eccezionale introdotta per far fronte all'emergenza pandemica e volta ad escludere la responsabilità per danno erariale per colpa grave.
Nel ricordare le critiche sollevate dall'ANM in merito all'abolizione del controllo concomitante, sottolinea come esso costituisse un modello virtuoso, rispettoso del principio di riserva di amministrazione e che consentiva una partecipazione dell'organo di controllo in tutte le fasi progettuali di un'opera pubblica.
Rileva inoltre come la maggioranza intendesse inizialmente portare avanti il citato intervento soppressivo senza neanche consultare il presidente della stessa Corte dei conti e che, solo grazie alle sollecitazioni dell'opposizione – che segnalava, tra le altre cose, l'obbligo per il Parlamento di ottenerne il parere – si fosse precipitosamente invitato il presidente Carlino a svolgere un'audizione di fronte alle Commissioni.
Evidenzia come si sia trattato di uno «sgarbo istituzionale» nei confronti della Corte e del suo presidente e come il Governo non abbia dato seguito alla promessa di instaurare un utile dialogo con la magistratura contabile, dal momento che un tavolo di confronto, peraltro naufragato dopo pochissimi incontri, venne istituito solo dopo l'eliminazione del controllo concomitante.
Nel rammentare che la relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto nell'Unione nel 2024 ha sollevato dubbi in merito al legittimo impiego da parte dell'Italia dei fondi del PNRR e all'opportunità di ridurre i relativi controlli, si chiede se la funzione del provvedimento in esame non sia esclusivamente quella di spendere i soldi stanziati dal PNRR al fine di evitare l'ennesimo ritardo del nostro Paese negli investimenti ivi definiti e senza preoccuparsi che tali soldi siano spesi proficuamente. Fa notare come un simile approccio non possa che essere fallimentare, dal momento che le risorse derivanti dai fondi europei sono vincolati al raggiungimento di specifici obiettivi, che, laddove, non raggiunti, costringerebberoPag. 9 l'Italia a restituire negli anni a venire le somme ricevute.
Avverte dunque sull'opportunità di reintrodurre il controllo concomitante al fine di adempiere agli obblighi che l'Italia ha assunto nei confronti dell'Unione europea.
Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 1.6.
Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'emendamento a propria firma 1.7, riportandosi anche alle parole testé pronunciate dal collega Alfonso Colucci, in quanto l'obiettivo della proposta emendativa è anche in questo caso quello di reintrodurre il controllo concomitante della Corte dei conti. Sostiene, infatti, come tale controllo sia nell'interesse del Paese esercitando un'azione acceleratoria e propulsiva dell'azione amministrativa e assicurando, al contempo, il corretto impiego delle risorse rimesse alla gestione pubblica.
Ribadendo quanto affermato durante l'incontro informale con i rappresentanti della Commissione europea sul tema dello Stato di diritto svoltosi in data odierna, dichiara di essere preoccupata dalle conseguenze derivanti dall'eventuale adozione del provvedimento che, indebolendo le forme di controllo sulle risorse erogate dall'Unione europea, rischierebbe – a suo dire – di minare le fondamenta stesse del sistema democratico.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), ringraziando in primo luogo i proponenti della proposta emendativa in discussione, riporta alle Commissioni la sua esperienza personale da amministratrice locale, allo scopo di far comprendere l'utilità del controllo concomitante della Corte dei conti.
In particolare, sottolinea come esso sia a vantaggio dei cittadini, ma anche degli amministratori che, specie nelle materie di particolare complessità – come, ad esempio, la materia ambientale – ben potrebbero trarre beneficio dal controllo e dal supporto del giudice contabile, evitando così di dover affrontare la celebre «paura della firma». Segnala dunque che solo la cattiva amministrazione teme i controlli.
Osserva, in ultimo, come sia certamente opportuno rendere più trasparente il rapporto tra amministrazione e Corte dei conti o snellire i controlli, ma che non sia possibile eliminarli del tutto in quanto ciò contrasterebbe con l'obiettivo di salvaguardia dei beni comuni.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sul medesimo emendamento, sottolinea come il controllo concomitante della Corte dei conti fosse proprio uno dei principali strumenti per combattere la «paura della firma» e dunque per perseguire l'intento cui mira la proposta di legge in esame, rilevando come il suo obiettivo sia quello di intervenire in itinere durante l'attuazione di un piano, programma o progetto, esercitando un'azione di sorveglianza sulla pubblica amministrazione ma anche propulsiva della sua azione.
Ricorda come questo genere di controllo della Corte fosse stato introdotto da una legge del 2009 e poi reso obbligatorio nel 2020 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, data l'eccezionalità del periodo pandemico e delle risorse stanziate per l'Italia dall'Unione europea. Ne ravvisa un'indiscutibile efficacia, comprovata tra l'altro dal fatto che il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti ha adottato nel 2022 ventisei delibere, consentendo di investire complessivi 23 miliardi del PNRR e 2 miliardi del PNC. Rammenta, altresì, che l'efficacia di tale strumento di controllo è stata espressa anche nel corso dell'ultima inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti.
A suo avviso, le amministrazioni – ed in particolar modo i piccoli comuni – hanno sempre tratto vantaggio dall'esistenza del controllo concomitante, nell'ambito del quale potevano sapere se il progetto di cui si trattava fosse indeterminato, se avesse carenze o se le somme a disposizione potessero essere investite in maniera diversa e più proficua, anche e soprattutto a fronte della complessità sottesa alla normativa delle gare d'appalto.
Sostiene dunque che l'eliminazione del controllo preventivo sia stato una mera ripicca politica nei confronti della magistratura contabile e che, rifiutando di reintrodurlo,Pag. 10 si faccia solamente un torto verso gli amministratori locali, ai quali si toglie una garanzia importante.
Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'emendamento Alifano 1.7, intende ribadire quanto già sottolineato nei precedenti interventi, ossia che il controllo concomitante costituisce uno strumento utile per gli amministratori pubblici.
Pur riconoscendo l'importanza della questione della «paura della firma», osserva – anche alla luce della propria esperienza da consigliera comunale – come la soluzione al problema non possa consistere nell'eliminazione di reati o nell'ampliamento delle maglie dei controlli, quanto piuttosto debba declinarsi nella predisposizione di strumenti che agevolino l'amministrazione degli enti pubblici.
Sottolineando come proprio in quest'ottica si colga l'utilità del controllo concomitante, si dichiara preoccupata per il pregiudizio che l'attuale maggioranza sembra nutrire nei confronti di tale strumento, ritenuto un ostacolo all'attività degli organi politici. Si domanda, tuttavia, per quale ragione un amministratore pubblico onesto – che adempie le proprie funzioni con disciplina e onore e che spende le risorse pubbliche in modo corretto e nell'interesse della comunità – debba essere privato della possibilità di usufruire del controllo in itinere.
Evidenzia dunque come, al fine di correggere quanto previsto dal decreto-legge n. 44 del 2023, che ha escluso il controllo concomitante sulle procedure connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'emendamento in esame abbia precisamente lo scopo di ripristinare tale forma di controllo.
Le Commissioni respingono l'emendamento Alifano 1.7.
Ciro MASCHIO, presidente, come anticipato in avvio di seduta, essendo giunti in prossimità delle ore 13, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 13 marzo 2025.
Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 12.55 alle 13.05.