CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2024
340.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 12.

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1946 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angelo ROSSI (FDI), relatore, fa presente preliminarmente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, segnalando che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di una relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Fa presente, inoltre, che gli emendamenti di iniziativa governativa approvati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono corredati di relazione tecnica e che il Governo ha depositato una nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato.
  Nel rinviare, quindi, per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario.
  Con riferimento ai commi da 1 a 5 dell'articolo 1, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito determinate riduzioni del volume d'affari o della produzione rispetto all'anno precedente, di avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito.
  Evidenzia che il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è conseguentemente modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private.
  In proposito, prende atto che la relazione tecnica esclude aggravi a carico della finanza pubblica in quanto i regimi di aiuto nell'ambito dei quali sono state originariamente rilasciate le garanzie oggetto di differimento saranno utilizzati nei limiti delle risorse già stanziate e senza ulteriori oneri a carico dei soggetti garanti. Al riguardo, ritiene comunque che sarebbe utile acquisire elementi volti a stimare gli effetti della proroga delle garanzie rispetto alle risorse disponibili.
  Ricorda, inoltre, che il comma 5 destina, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva, nonché a imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu.
  In proposito, nel rilevare che le disposizioni si configurano come nuove finalizzazioni nell'ambito di risorse già stanziate a legislazione vigente, ritiene necessario che il Governo confermi la disponibilità utilizzata delle risorse, segnalando come, in ogni caso, andrebbe esplicitata l'annualità di riferimento della nuova finalizzazione.
  Per quanto concerne l'articolo 1, comma 2-bis, rileva preliminarmente che le disposizioniPag. 32 in esame modificano l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevedendo che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) possa concedere la garanzia anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, oggi disciplinate dalla legge n. 168 del 2017 recante norme in materia di domini collettivi. Ciò premesso, reputa opportuno che siano fornite informazioni in merito alle risorse disponibili allocate sul bilancio ISMEA, soggetto che non risulta incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, al fine di poter verificare se l'estensione della fattispecie in commento alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927 comporti effetti assorbibili nell'ambito delle predette risorse o se viceversa richieda lo stanziamento di risorse aggiuntive. In questo quadro, segnala che, ai fini della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica di un eventuale stanziamento aggiuntivo, dovrebbe essere esplicitata la natura delle garanzie in questione. Ricorda che, fermi restando gli effetti in termini di saldo netto da finanziare, nel caso di garanzie non standardizzate, poiché l'impatto connesso alle eventuali escussioni non è prevedibile nell'an, nel quantum e nel quando, non si procede all'iscrizione di effetti né sul fabbisogno e né sull'indebitamento netto, viceversa, in caso di garanzie standardizzate, poiché tale impatto può essere stimato ex ante, i relativi effetti vengono iscritti sull'indebitamento netto.
  In relazione all'articolo 1, comma 4-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per ciascuno dei tre settori di seguito indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4-quater dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal predetto comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, con le seguenti modalità: quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario; quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario; quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario. In proposito, segnala che i citati articoli 3-bis, 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 51 del 2015 hanno riconosciuto specifici contributi a sostegno, rispettivamente, dei settori lattiero-caseario, olivicolo-oleario e agrumicolo, nel limite di spesa, per ciascun contributo, di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Ricorda che i suddetti contributi sono iscritti, rispettivamente, sui capitoli 7746, 7747 e 7748 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Evidenzia che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data dello scorso 3 luglio, risultano accertati, per ciascun capitolo, residui di stanziamento, corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate, i cosiddetti residui di lettera f), pari a 5 milioni di euro. In proposito, ritiene comunque utile acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, nonché agli eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamentoPag. 33 netto derivanti dall'utilizzo di tali risorse nell'anno 2024.
  In relazione all'articolo 1, commi 6 e 8, evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis, sospendendo per due anni, uno in più di quanto già previsto a legislazione previgente, i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. Inoltre, la disposizione reca la copertura nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge di stabilità per il 2016, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2023. Ricorda, inoltre, che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Fa presente che qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. Rammenta che a una precedente analoga disposizione di proroga, contenuta nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito non formula osservazioni considerato che in linea generale dalla proroga dei termini per la notifica di atti di recupero non sono attesi effetti di riduzione di gettito, consentendosi semmai all'Agenzia delle entrate di effettuare le operazioni di recupero in più tempo e che a una precedente analoga proroga non sono stati ascritti effetti finanziari. Rileva, inoltre, che, prudenzialmente, stante l'estensione della presente proroga anche al credito d'imposta per il Mezzogiorno, la relazione tecnica indica le ragioni per le quali, per questo caso specifico, dalla proroga potrebbe conseguire una sanatoria di talune posizioni; gli oneri per questa fattispecie sono configurati come limite di spesa ed è previsto che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate siano determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Osserva, in ogni caso, che la relazione tecnica indica gli elementi sulla cui base si rileva che il tetto di spesa è sostanzialmente congruo rispetto agli oneri massimi che potrebbero derivare dall'eventuale sanatoria. Ciò premesso, anche in considerazione del differente trattamento rispetto alla precedente proroga, potrebbe essere opportuno acquisire un chiarimento di carattere generale in ordine alle ragioni per le quali taluni regimi di aiuto o beneficio risultino suscettibili di dilazioni o sanatorie nell'ipotesi di proroga delle notifiche degli atti di recupero, mentre altri non lo sarebbero.
  In relazione all'articolo 1, comma 9-bis, evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla normativa in materia di richieste e procedure di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico ampliandone la portata alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali e prorogando la disciplina autorizzatoria di un anno, fino al 31 dicembre 2025. Ricorda, inoltre, che a tal fine essa integra la disciplina già prevista, a legislazione vigente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. Fa presente che a quest'ultima disposizione, comunque corredata di una clausola di invarianza, non sono stati ascritti effetti finanziari e che la relativa relazione tecnica dava conto delle ragioni per le quali le amministrazioni coinvolte sarebbero state in grado di fronteggiare i relativi adempimenti, peraltro già loro spettanti a legislazione previgente, a invarianza di risorse.
  Ciò premesso, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene che andrebbe acquisita una conferma, che le stesse valutazioni già formulate con riferimento alla disciplina originaria risultino applicabili anche all'estensione del suo campo d'applicazione introdotta dalla norma ora in esame. Ritiene che andrebbe, inoltre, assicurato che le attività connesse con la Pag. 34proroga annuale della disciplina autorizzatoria possano essere svolte dalle autorità competenti nel limite delle risorse già stanziate a legislazione vigente.
  Con riguardo all'articolo 1, comma 9-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, incidono sulle accise agevolate applicabili ai prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati, quali orticoltura, allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica. Fa presente, in particolare, che la norma in esame, limitatamente al 2024, proroga dal 30 giugno al 31 agosto i termini procedimentali per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni e per presentare una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati, con l'indicazione dei quantitativi utilizzati e di quelli non utilizzati nell'anno solare precedente. In proposito non formula osservazioni, considerato che la disposizione proroga i termini per l'ammissione al predetto beneficio fiscale, nel presupposto tuttavia che l'eventuale rimessione in termini di soggetti che, ad oggi, siano decaduti dal beneficio per il decorso delle scadenze non comporti una spesa fiscale maggiore di quella già scontata nei tendenziali, bensì solamente una rinuncia, per l'erario, a beneficiare degli eventuali risparmi che sarebbero derivati, a consuntivo, dal mancato riconoscimento delle agevolazioni sugli oli minerali agricoli. Chiede, comunque, una conferma al Governo in ordine a tale ricostruzione.
  Fa presente, poi, che l'articolo 1-bis introduce una procedura per consentire all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ricorda che, a tal fine, si prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'ANCI che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. Ciò stante, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la possibilità di reperire nell'ambito del predetto fondo la somma di 4 milioni di euro senza compromettere le destinazioni del fondo medesimo già disposte ai sensi della legislazione vigente.
  In relazione ai profili concernenti la copertura finanziaria dell'articolo 1-ter, fa presente che la novella introdotta dal comma 1, lettera b), provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della medesima disposizione, relativa alla ricostruzione privata a seguito di eventi alluvionali, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023. In proposito, ricorda che il citato articolo 20-quinquies ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. Fa presente che tali risorse, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 20-quinquies, sono assegnate alla contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione. Al riguardo, nel segnalare che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 7466 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, prende atto del fatto che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in data 3 luglio 2024, il predetto capitolo di spesa reca una disponibilità di competenza per l'anno in corso pari a 750.000.000 di euro. Ciò posto, ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre lo stanziamento relativo al predetto Fondo nei termini indicati dalla disposizione in esame, ancorché per un importo relativamente limitato, senza pregiudicarePag. 35 la realizzazione degli interventi ai quali il medesimo stanziamento è già destinato a legislazione vigente.
  Con riguardo all'articolo 2, commi 1 e 2, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, come modificata in Senato, prevede lo sgravio parziale dei contributi riferiti al 2024 a carico del datore di lavoro che impiega lavoratori dipendenti nel settore agricolo in territori particolarmente colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2024 e che i relativi oneri sono valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ricorda che nel testo originario della norma, gli oneri per ciascuna annualità erano valutati in 83,7 milioni e la relazione tecnica si basava su una massa retributiva dei lavoratori interessati all'intervento pari a circa 540 milioni di euro nell'anno 2024 e su un'aliquota contributiva comprensiva dei premi INAIL pari al 45,54 per cento. Fa presente che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la misura degli oneri è stata ridotta da 83,7 a 67,45 milioni di euro. Sebbene l'emendamento che ha introdotto tale modifica non sia stato corredato di relazione tecnica, rileva che la riduzione disposta risulta derivare dall'applicazione di un'aliquota pari a 36,7 per cento, che non include la quota a carico dei lavoratori, pari all'8,84 per cento e che corrisponde a quella effettivamente applicabile alla misura in esame. In definitiva, fa presente che la quantificazione dell'onere relativo alle agevolazioni contributive nel testo trasmesso dal Senato è pertanto ricostruibile moltiplicando la massa retributiva utilizzata dalla relazione tecnica, pari a 540 milioni di euro, per un'aliquota contributiva del 36,7 per cento, anziché del 45,54 per cento, e applicando all'ammontare dei contributi così ottenuto la percentuale relativa all'agevolazione introdotta, pari al 68 per cento.
  Ciò posto, riguardo alla massa retributiva ritiene opportuno acquisire informazioni dal Governo sull'origine del dato assunto a base della quantificazione, mentre con riferimento all'aliquota contributiva utilizzata, non ha osservazioni da formulare, posto che essa appare prendere in considerazione quelle applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2024 come ridefinite dall'INPS il 31 gennaio 2024.
  Con riguardo all'articolo 2-bis, commi da 1 a 4, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024. Ricorda che i suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024 e sono erogati dall'INPS, che provvede al monitoraggio degli oneri, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa. Fa presente che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, secondo quanto disposto ai commi 1 e 3. Inoltre, fa presente che per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relative alla durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, non trovano applicazione con riferimento agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n), e o), del medesimo decreto legislativo. Ricorda che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Fa presente che i suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite.Pag. 36
  In proposito, pur rilevando che le quantificazioni relative ai commi 1 e 2 risultano prudenziali rispetto alle stime previste per il 2023, in assenza della relazione tecnica aggiornata e del relativo prospetto riepilogativo, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità dei limiti di spesa rispetto alla finalità della norma, anche alla luce dell'effettivo utilizzo registrato nell'esercizio precedente, ferma restando la necessità di conoscere l'impatto effettivo degli oneri sui tre saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che i commi 3 e 4 provvedono agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari rispettivamente a 2 milioni di euro e 11 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, nel rilevare che il Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca una dotazione iniziale di bilancio per il triennio in corso pari a euro 2.060.279.713 per l'anno 2024, a euro 1.504.561.713 per l'anno 2025 e a euro 1.381.183.713 per l'anno 2026, prende atto del fatto che, come è dato ricavare da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in data 3 luglio 2024, il predetto capitolo di spesa reca al momento una disponibilità di competenza per l'anno in corso pari a euro 2.004.279.346.
  Ciò posto, ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre lo stanziamento relativo al predetto Fondo nei termini indicati dalle disposizioni in esame, ancorché per un importo relativamente limitato, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il medesimo stanziamento è destinato a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 2-bis, comma 5, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono l'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa nel territorio dei sistemi locali del lavoro di Melfi, di Potenza e di Rionero in Vulture riconosciute, con decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. In proposito, pur considerando che l'onere si configura come limite massimo di spesa, ritiene opportuno acquisire indicazioni, eventualmente in base ai fabbisogni comunicati dalla Regione interessata, riguardo al numero dei soggetti potenzialmente interessati e al costo medio effettivo degli interventi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il medesimo comma 5 concede anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa, per l'anno 2024, nel limite di spesa di 7,5 milioni, il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, a valere sulle risorse del medesimo Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, nel rilevare che l'intervento previsto dalla norma appare coerente con le finalità del medesimo Fondo, ritiene opportuno che il Governo confermi che la nuova destinazione di risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per la medesima annualità sulle medesime risorse.
  In relazione all'articolo 2-ter, rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, modificano l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 disciplinante l'attività di controllo ispettivo in materia di assegno di inclusione, prevedendo, tra le finalità dell'attività ispettiva prevista dal medesimo comma, anche il rafforzamento dei controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare, come previsto al comma 1, lettera a).Pag. 37
  Ricorda, inoltre, che nell'ambito dei controlli sulle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, viene esteso anche al personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'Ispettorato nazionale del lavoro l'accesso a tutte le informazioni e le banche dati trattate dall'INPS, come previsto al comma 1, lettera b), del medesimo articolo.
  Al riguardo, pur considerato il tenore ordinamentale delle suddette novelle, rileva che andrebbe in particolare acquista la valutazione del Governo circa la possibilità che il suddetto ampliamento delle finalità dell'attività ispettiva in materia di assegno d'inclusione possa essere attuato in condizioni di neutralità finanziaria senza, pertanto, generare un fabbisogno di risorse aggiuntive per i soggetti coinvolti.
  Rileva che le norme autorizzano, altresì, l'INPS e l'INAIL, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato rispettivamente sino a 403 e 111 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari – ispettori di vigilanza. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 previste dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2024. Ricorda che a tal fine, le medesime amministrazioni sono autorizzate, per la stessa annualità, a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta, su base regionale anche avvalendosi della Commissione RIPAM, secondo quanto previsto ai commi da 2 a 4.
  Al riguardo, rileva che le suddette assunzioni verranno disposte nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio intervenute in un arco temporale già decorso: in proposito, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, che, come sembra prefigurare la portata testuale della norma, le immissioni in servizio debbano avvenire nell'ambito dei budget assunzionali effettivamente disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni interessate, posto che tali economie già a legislazione vigente risultano utilizzabili ai fini della determinazione dei medesimi budget assunzionali.
  Con riguardo alla procedura concorsuale prevista dalle medesime disposizioni, fa presente che andrebbero acquisiti elementi di informazione da parte del Governo volti ad assicurare che la stessa possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 2-quater, segnala che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura cui concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e l'ISTAT.
  Ricorda che dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni stesse nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare che l'istituzione e la gestione del Sistema informativo in oggetto, incluse le dotazioni informatiche necessarie all'invio e la condivisione dei dati da parte di tutte le amministrazioni chiamate in causa, possano essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle allocate sul Fondo per le politiche migratorie e utilizzate per far fronte agli oneri di funzionamento del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ai sensi del comma 6 dell'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018.
  In relazione all'articolo 2-quinquies, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono, presso l'INPS, la Banca Pag. 38dati degli appalti in agricoltura alla quale si iscrivono le imprese aventi determinati requisiti che intendano partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. Fa presente che la norma, inoltre, prevede che l'INPS rilasci all'impresa richiedente un'attestazione di conformità all'esito della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore individuati con decreto ministeriale. Rileva che la disposizione è assistita da una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale alle attività ora descritte l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Al riguardo, posto che l'emendamento che ha introdotto la norma in esame non era corredato di relazione tecnica, a suo avviso, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare che l'istituzione e la gestione a regime delle attività connesse alla banca dati in oggetto e al rilascio delle attestazioni di conformità siano realizzabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 3, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 4, lettere da a) a c), provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, tramite le seguenti modalità: quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, che restano acquisite all'erario; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023.
  Con specifico riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria dianzi indicata, fa presente che l'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, nel novellare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, vi ha introdotto il comma 6, che reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinata alla creazione e al consolidamento dei distretti del cibo, successivamente oggetto a più riprese di rifinanziamento attraverso la seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Al riguardo, rileva che la disposizione in esame dovrebbe intendersi riferita al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 2001, che reca l'autorizzazione di spesa richiamata dalla norma in esame, anziché delle somme in conto residui di cui al comma 499 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Rileva che, coerentemente a quanto testé esposto, il comma 8-bis dello stesso articolo 3 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 2001, per finalità di copertura degli oneri recati dal medesimo comma 8-bis. Tanto premesso, segnala che le risorse di cui trattasi sono iscritte sul capitolo 7049 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca per l'anno 2024 uno stanziamento di 39,9 milioni di euro in termini di competenza e di circa 78,2 milioni di euro in termini di cassa. Per quanto concerne, nello specifico, le somme in conto residui di cui la norma in esame prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per finalità di copertura, segnala che – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul predetto capitolo risultano al momento accertati residui pari a circa 143 milioni di euro, qualificati come residui di stanziamento, ossia corrispondenti a spese in conto capitale rispetto alle quali non si è perfezionato alcun impegno contabile, i cosiddetti residui di lettera f).
  Al riguardo, nel prendere atto della sussistenza delle occorrenti risorse, anche considerando l'ulteriore ricorso alla medesima Pag. 39modalità di copertura finanziaria disposto dal successivo comma 5 dell'articolo 3, nonché del fatto che le stesse risorse non risultano gravate da obbligazioni giuridiche, segnala comunque l'esigenza di acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, nonché agli eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'utilizzo per l'anno 2024 delle predette risorse.
  Fa quindi presente che il comma 5 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, che restano acquisite all'erario. In proposito, quanto alla prima modalità di copertura, nel rinviare a quanto già evidenziato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), del provvedimento in esame, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento alla seconda modalità di copertura, nel rinviare a quanto già evidenziato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo 3, ribadisce l'esigenza di acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, nonché agli eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'utilizzo per l'anno 2024 delle predette risorse.
  Inoltre, fa presente che il comma 8-bis dello stesso articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 2001. Ricorda che, come già segnalato, tale disposizione, novellata dall'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, ha previsto un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo, successivamente oggetto di rideterminazioni attraverso la seconda sezione della legge di bilancio. Al riguardo, fa presente che le relative risorse sono iscritte sul capitolo 7049 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca una previsione iniziale, per l'anno in corso, pari a euro 39.900.000. In proposito, pur rilevando che, secondo quanto emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo residua una disponibilità per l'anno 2024 di circa 34 milioni di euro, ritiene tuttavia necessario che il Governo confermi che la predetta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi di spesa già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando che si dispone un cospicuo definanziamento della predetta autorizzazione di spesa.
  Con riguardo all'articolo 3, commi da 5-bis a 5-quater, evidenzia preliminarmente che la norma interviene sul Fondo per la tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia del Ips typographus, che a legislazione vigente può essere impiegato per misure di lotta nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Rileva che le norme ora introdotte intervengono in tale quadro disponendo che: il Fondo possa essere altresì utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus. Si prevede, inoltre, la dotazione del fondo sia rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  Fa presente che l'emendamento che ha introdotto le disposizioni non è corredato Pag. 40di relazione tecnica. In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo opera nel limite delle disponibilità, e limitatamente a questo profilo non formula osservazioni. Per altro verso, ritiene che andrebbero acquisiti i seguenti chiarimenti circa il tenore testuale delle norme, al fine di verificare, in particolare, se al comma 5-bis, capoverso comma 855-bis, il riferimento alle «regioni», consenta l'utilizzo del finanziamento anche alle province autonome di Trento e di Bolzano, interessate dall'infestazione e incluse esplicitamente nella normativa vigente e se il predetto comma 5-bis, capoverso comma 855-bis, incida solo sull'ambito oggettivo delle misure finanziabili o anche sull'ambito geografico di applicazione, ossia consenta interventi anche al di fuori delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano indicate a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5-quater dello stesso articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al riguardo, fa presente che, alla luce di un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo, iscritto sul capitolo 7832 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, residuano al momento 89 milioni di euro per il corrente esercizio finanziario, tenuto conto degli accantonamenti disposti in attuazione dei commi 4, lettera c), e 5 del medesimo articolo 3. Ciò posto, con riferimento all'anno 2024 prende atto della disponibilità delle occorrenti risorse a valere sul Fondo, anche in considerazione della riduzione disposta dal comma 8-quater del medesimo articolo 3, e della conformità degli interventi in esame rispetto alle finalità cui il Fondo stesso risulta preordinato ai sensi della norma istitutiva. Tanto premesso, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la disponibilità delle necessarie risorse a valere sul medesimo capitolo per gli anni 2025 e 2026.
  In relazione all'articolo 3-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli siano collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge n. 238 del 2016, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Al riguardo, considerato che la dematerializzazione dei registri ha già avuto avvio, ritiene necessario che il Governo assicuri che il collegamento di cui trattasi possa essere effettuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 4-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano i commi da 139 a 142 all'articolo 1 della legge n. 170 del 2020, relativi al monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali. In particolare, rileva che esse rivedono in senso meno restrittivo l'obbligo per i soggetti che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri di comunicare il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, escludendo inoltre da tale obbligo le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi. Rileva come venga, altresì, modificato l'apparato sanzionatorio la cui decorrenza viene differita dal 1° gennaio 2024 al 1° marzo 2025. Segnala che si prevede, inoltre, la designazione del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente allo svolgimento delle attività di controllo. Evidenzia come venga previsto, infine, che dalle disposizioni in esame non devono derivare Pag. 41nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni stesse nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare circa le novelle riguardanti le modifiche all'obbligo di registrazione, data la natura ordinamentale delle stesse.
  Con riferimento invece alle modifiche apportate alle sanzioni pecuniarie previste e al differimento della relativa decorrenza, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'eventuale gettito derivante dalle sanzioni stesse non sia stato scontato nei tendenziali di finanza pubblica. Per quanto attiene alla designazione del citato Dipartimento quale autorità competente allo svolgimento delle attività di controllo, reputa altresì necessario che il Governo assicuri che dette attività siano già svolte nell'ambito degli adempimenti istituzionali attribuiti al citato Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.
  Con riferimento all'articolo 6, osserva che il comma 3, lettera b), introducendo al citato decreto-legge n. 9 del 2022 l'articolo 2-bis, prevede la partecipazione del personale delle Forze armate, nel limite di un contingente massimo di 177 unità per un periodo non superiore a dodici mesi, previa formazione e con dotazione di specifico equipaggiamento, alle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Segnala che la norma prevede inoltre la definizione degli oneri di personale e di funzionamento relativi all'impiego del suddetto personale nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, posti a carico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, nonché l'eventuale corresponsione, al personale delle Forze armate in oggetto, di compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi previsti a legislazione vigente, nel limite di 55 ore mensili pro capite per il personale appartenente ai gruppi operativi territoriali e 20 ore mensili pro capite per il restante personale e l'attribuzione di funzioni di agente di pubblica sicurezza, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri impiegato nei medesimi gruppi operativi territoriali.
  Al riguardo, prende atto che gli oneri recati derivanti dall'impiego delle Forze armate per le finalità della norma sono configurati come limite massimo di spesa. Alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, segnala che i medesimi importi appaiono, nel complesso, verificabili e confermabili, salvo per quanto riguarda la componente degli oneri di funzionamento relativi all'impiego del personale «Predator», con specifico riguardo a viveri, servizi generali ed equipaggiamento e vestiario, in quanto l'importo complessivo sembrerebbe essere stato sottostimato, presumibilmente per effetto di un errore materiale. Infatti, rileva che, applicando il costo unitario al periodo considerato, si ottiene un onere pari a circa 200.000 euro contro i circa 20.000 indicati dalla relazione tecnica. Sul tale aspetto, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 7, rileva preliminarmente che le norme autorizzano l'istituzione, fino al 31 dicembre 2006, di un Commissario straordinario per affrontare l'emergenza sulla diffusione del cosiddetto granchio blu e che al citato Commissario è attribuito un compenso massimo annuo di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Fa presente che i relativi oneri sono quantificati in misura pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e a 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.
  Peraltro, evidenzia che, ai fini della determinazione dell'onere derivante dal compenso del Commissario, l'importo massimo annuo di euro 100.000 previsto dall'articolo Pag. 4215, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, cui la norma fa espresso rinvio, viene determinato in termini maggiorati, euro 132.700 euro, presumibilmente al fine di tener conto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, peraltro determinati secondo un'aliquota del 32,7 per cento. Sul punto, ritiene che andrebbe acquista una valutazione da parte del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme istituiscono, per un periodo di ventiquattro mesi prorogabile di un pari periodo, un Commissario straordinario nazionale volto al contrasto di alcune patologie animali, che ha la facoltà di nominare un sub commissario cui sono attribuiti specifici settori nonché funzioni vicarie. Segnala che il Commissario straordinario opera presso la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute che assicura il necessario supporto tra cui rientra, tra l'altro, il solo rimborso spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Fa presente che per l'azione di supporto viene riservata la facoltà di assegnare a tale Divisione un contingente di personale nel limite massimo di 15 unità proveniente da altre amministrazioni e che il personale individuato, posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Rileva, inoltre, che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Evidenzia che le norme chiariscono che al Commissario straordinario e al sub commissario non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti fatta eccezione per i rimborsi spese summenzionati, mentre, con riferimento al contingente di personale distaccato, è autorizzata la spesa di euro 76.720 euro per l'anno 2024, 125.160 euro per l'anno 2025 e 54.800 euro per lavoro straordinario, buoni pasto e missioni.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica, come integrati in virtù delle valutazioni e dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame al Senato, che consentono di verificare e confermare gli importi recati dalla suddetta autorizzazione di spesa. Prende atto, in particolare, di quanto chiarito circa la portata applicativa della norma, ovvero che, stante la possibilità e non l'obbligo di prorogare di ulteriori ventiquattro mesi la struttura commissariale, alla proroga si provvederà al sussistere delle necessarie disponibilità, nonché in merito ai criteri utilizzati nella stima dell'onere relativo ai corrispettivi per lavoro straordinario dovuti al personale della struttura commissariale. Tanto premesso, chiede peraltro di acquisire una valutazione in merito alla possibilità che l'operatività della struttura commissariale presso il Ministero della salute possa essere assicurata, da parte di quest'ultimo, nell'ambito delle dotazioni strumentali e logistiche disponibili a normativa vigente in capo al medesimo dicastero.
  Con riferimento all'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame integrano e modificano specifiche disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, al fine di istituire la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, demandando all'adozione di un decreto interministeriale la definizione delle relative competenze e dei criteri generali per lo svolgimento di tali attività ispettive. Si dispone, inoltre, che il suddetto personale venga individuato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che ne determina altresì i requisiti, l'attività di formazione e l'aggiornamento. Fa presente che è, altresì, previsto che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, già funzionalmente dipendente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia ora posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentarePag. 43 e delle foreste. Segnala, infine, che all'attuazione dell'articolo in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'istituzione del suddetto personale ispettivo e in particolar modo alla relativa attività di formazione e aggiornamento, considerato che la relazione tecnica e la nota governativa di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame al Senato si limitano a richiamare la clausola di neutralità finanziaria dianzi descritta, rileva l'opportunità che vengano forniti, in linea con quanto prescritto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, dati e pertinenti elementi di valutazione volti a consentire l'effettiva verifica dell'asserita invarianza finanziaria della disposizione in riferimento.
  Con riferimento all'articolo 9-bis rileva preliminarmente che la norma in esame novella il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 2019 recante specifici obblighi di registrazione nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in capo ai primi acquirenti di latte crudo e da parte delle aziende che producono prodotti lattiero-caseari, con il relativo regime sanzionatorio pecuniario in caso di violazione dei medesimi obblighi. In particolare, rileva che viene sostituito il suddetto comma 4 al fine di ridefinire, in riduzione, la relativa cornice edittale, da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro, rispetto a quanto previsto a normativa vigente, ossia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 20.000 euro. Rileva che vengono, altresì, rimosse le casistiche relative a sanzioni accessorie e decurtazione di sanzioni. Fa presente che, ai sensi del nuovo comma 4-bis introdotto alla medesima disposizione, nel caso di piccoli produttori inadempienti, il regime sanzionatorio così come novellato viene applicato a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nel 2024. Al riguardo, evidenzia che tali novelle sono suscettibili di incidere in senso riduttivo sui proventi da sanzioni rispetto a quanto potenzialmente determinabile ai sensi dell'assetto vigente. In proposito, andrebbe dunque assicurato, a suo avviso, che le entrate riferite alle sanzioni di cui trattasi non siano state scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 9-quater, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispongono l'incorporazione nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) della società per azioni Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN), attualmente configurata come società in house del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Fa presente che ai componenti degli organi di SIN Spa sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti fino alla data dell'incorporazione mentre ai medesimi organi, per gli adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di chiusura e della relativa situazione patrimoniale, spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute. Segnala che, con riferimento al personale a tempo indeterminato di SIN Spa, viene, poi, previsto, che, previa procedura di selezione pubblica, lo stesso sia trasferito alle dipendenze dell'Agenzia e inquadrato nei corrispondenti ruoli sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto interministeriale e che tale trasferimento avvenga assicurando che la spesa massima sostenuta dall'AGEA relativa a tale personale non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN Spa per il 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fa presente che, a conclusione della procedura, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN Spa effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia. Rileva che a tale personale si applica il trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente di AGEA con l'attribuzione di un eventuale differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, nel caso in cui il trattamento economico fondamentale già percepito risultasse maggiore rispetto a quello goduto Pag. 44dal personale AGEA, nonché un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui sopra. Segnala che il personale in riferimento mantiene il regime previdenziale in godimento e che il direttore dell'Agenzia predispone, altresì, un piano triennale per la gestione unitaria del SIAN, la razionalizzazione e l'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, finalizzato al conseguimento del maggior risparmio di spesa possibile. Rileva come, a tal fine, vengano disposte conseguenti modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 74 del 2018 disciplinante l'organizzazione di AGEA e il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.
  Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica riferisce la non onerosità della disposizione, precisando, in particolare, che il quadro delle risorse destinate al finanziamento di SIN Spa non viene mutato rispetto a quanto previsto nell'assetto vigente. Fa presente come venga, inoltre, evidenziato che, al fine di escludere impatti negativi sulla finanza pubblica e allo scopo di determinare la sostenibilità finanziaria da parte del soggetto incorporante AGEA, il bilancio della società SIN Spa, approvato dalla relativa Assemblea il 20 giugno 2024, è stato redatto secondo i criteri civilistici e che quindi non sussistono poste fuori bilancio, che possano riversarsi quale peso economico non stimato in capo ad AGEA.
  Evidenzia che la relazione tecnica riferisce, altresì, che alle spese relative ai rimborsi spettanti agli organi per gli adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di chiusura e della relativa situazione patrimoniale, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando che i suddetti adempimenti potrebbero svolgersi in poche riunioni, anche solo telematiche, degli organi in proroga, stimando una spesa di 5.000 euro che viene valutata dalla medesima relazione tecnica più che sufficiente per coprire i relativi costi.
  Rileva che, quanto al regime retributivo del personale trasferito da SIN Spa ad AGEA, la relazione tecnica afferma che saranno impiegate le medesime risorse già attualmente destinate a tale scopo da parte della Società in riferimento senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito, infine, alla procedura selettiva afferente il personale da trasferire in AGEA rileva che, poiché la stessa andrebbe a configurarsi come una mera selezione per titoli e colloquio effettuabile anche presso la sede AGEA e da parte di personale interno, le relative spese possano essere contenute entro il limite di 10.000 euro e alle stesse si può effettivamente fare fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Al riguardo, pur prendendo atto di quanto sopra riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma, con riferimento specifico alla retribuzione del personale transitato della società SIN Spa nell'AGEA, ritiene che andrebbe comunque acquisito un chiarimento dal Governo in merito agli eventuali profili di onerosità, non quantificati né valutati dalla relazione tecnica, derivanti dalla previsione che consente di attribuire al medesimo personale della società SIN Spa un trattamento retributivo accessorio nell'ipotesi in cui il trattamento economico complessivo spettante al corrispondente personale dell'Agenzia risulti superiore, anche in considerazione del fatto che non sono ravvisabili effetti compensativi nell'ipotesi opposta in cui il trattamento retributivo spettante al personale dell'Agenzia risulti inferiore, giacché in tal caso il personale trasferito mantiene invece il trattamento retributivo di provenienza.
  Con riferimento all'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023, prevedendo una procedura per l'individuazione delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, Pag. 45strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, nonché l'indicazione delle risorse disponibili per la loro realizzazione. Fa presente, in proposito, che la relazione tecnica afferma che dai relativi adempimenti non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Al riguardo, ritiene utile acquisire elementi di valutazione al fine di confermare che i soggetti pubblici chiamati allo svolgimento delle misure, vale a dire la Cabina di regia, l'Autorità di bacino e il Commissario straordinario, siano in grado di provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Rileva che le norme inoltre destinano, in coerenza con il programma degli interventi individuati dalla cabina di regia e con la ricognizione delle risorse disponibili, agli interventi di urgente realizzazione di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 39 del 2023, introdotti dal provvedimento in esame, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico. Segnala che ai suddetti oneri, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, relativo al Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva. In proposito, rileva che la relazione tecnica fornisce gli elementi di dettaglio alla base di tali disponibilità e la loro ripartizione per il finanziamento delle opere da realizzare. Preso atto di tali chiarimenti, anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato, che ha soppresso la terza riga dell'Allegato 1, relativa alle opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore–Reno del canale emiliano romagnolo, ritiene utile acquisire conferma che la ripartizione delle risorse sia compatibile con i profili di cassa previsti a legislazione vigente e che la riprogrammazione delle risorse non pregiudichi lo svolgimento di altri interventi eventualmente già previsti a valere sulle medesime risorse.
  Fa presente che la durata dell'incarico del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica è quindi prorogata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 e che, conseguentemente, vengono estesi fino al 2025 il relativo compenso, pari a 132.700 euro, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e gli oneri connessi alla struttura commissariale, pari a 1.497.584 euro. Rileva che viene altresì previsto che il Commissario possa avvalersi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, evidenzia che tra i compiti del Commissario sono inclusi il coordinamento relativo alla ricognizione delle risorse, nonché la verifica e il coordinamento della proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, eliminando specificamente le attività di ricognizione di interventi urgenti su dighe.
  Al riguardo, pur considerando che gli importi per l'esercizio 2025 replicano quelli previsti per l'anno in corso, appare comunque necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che gli importi medesimi risultino congrui alla luce degli adempimenti posti in capo al Commissario e alla sua struttura, come modificati dalle disposizioni in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che i numeri 1) e 6) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 provvedono agli oneri derivanti dalle proroghe ivi disposte, pari, rispettivamente, a 132.700 euro e a 1.497.584 euro per l'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  In proposito, nel rammentare che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno 2025 una dotazione iniziale di bilancio di 106.371.658, Pag. 46ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta, per il medesimo anno 2025, dall'articolo 12, comma 7, lettera b), del decreto-legge in esame.
  Con riferimento, quindi, al comma 2-bis dell'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono il comma 1-bis all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, prevedendo che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni siano predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati. Al riguardo, ricorda che le Autorità di bacino rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Ciò premesso, andrebbe chiarita, a suo avviso, la natura degli adeguamenti tecnici richiamati dalle norme e la titolarità degli eventuali adempimenti agli stessi connessi al fine di assicurare la loro sostenibilità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui comma 3 dell'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 2022.
  Per quanto concerne l'articolo 12, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche del mare che subentra, assumendone le funzioni, alla Struttura di missione per le politiche del mare già operante presso la medesima Presidenza del Consiglio e di cui viene conseguentemente disposta la soppressione, di cui ai commi 1 e 2. Segnala che presso il Dipartimento sono istituiti 2 uffici dirigenziali di livello generale e 4 uffici di livello dirigenziale non generale ed è, altresì, incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di 2 unità di personale dirigenziale generale e di 2 unità di personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all'unità dirigenziale generale e alle 2 unità dirigenziali non generali già assegnate alla sopprimenda struttura di missione. Fa presente che a tal fine è autorizzata una spesa di 930.791 euro per il 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere al 2025, di cui al comma 3 e che al medesimo Dipartimento, in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla struttura di missione, è assegnato un contingente di 11 unità non dirigenziali, di cui 7 di categoria A e 4 di categoria B del Contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da Ministeri, in posizione di fuori ruolo, di comando o di altro analogo istituto, prevedendo che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Rileva che l'entità del suddetto contingente di personale di prestito è stata modificata per effetto dell'approvazione al Senato dell'emendamento 12.100 e del relativo subemendamento 12.100/5ª Commissione volto a recepire nel testo il parere non ostativo condizionato della medesima 5ª Commissione del Senato. In particolare, evidenzia che l'originario contingente di 5 unità di funzionari è stato portato a 11 unità con un incremento di 2 ulteriori unità di pari qualifica e di 4 unità di personale amministrativo. Segnala che i suddetti emendamenti hanno, inoltre, modificato, in riduzione, gli importi dell'autorizzazione di spesa riferita al suddetto contingente di personale in prestito, che sono stati rideterminati in euro 612.278 per il 2024, 615.400 euro nel testo originario della norma, e in euro 1.049.619 annui a decorrere dal 2025, 1.054.972 euro nel testo originario della norma, di cui al comma 4. Pag. 47Rileva che al Dipartimento è assegnato, inoltre, un contingente di esperti – già attribuito alla Struttura di missione, il cui trattamento economico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, è fissato nel limite massimo annuo pro capite di 50.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per il 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dal 2025, di cui al comma 5. Fa presente che i suddetti emendamenti hanno infine modificato, anche in tal caso in riduzione, gli importi degli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5 rideterminando gli stessi in misura pari a euro 1.747.236 per il 2024, 1.750.358 euro nel testo originario della norma, e a euro 2.995.261 annui a decorrere dal 2025, 3.000.614 euro nel testo originario della norma.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare gli importi riferiti agli oneri di personale, con l'esclusione del contingente non dirigenziale in prestito la cui composizione è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. A tale proposito, evidenzia l'opportunità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la rideterminazione dei relativi oneri che, come ha già accennato, a fronte di un incremento di numero delle unità, 6 unità complessive, 2 di categoria A e 4 di categoria B, vengono stimati in riduzione rispetto a quanto previsto nel testo originario del decreto-legge. Fa presente che la richiesta appare opportuna, pur considerato quanto riferito dal Governo al Senato in merito alla prudenzialità dei criteri di quantificazione adottati nella relazione tecnica per la stima originaria degli oneri di personale, ovvero di come fosse stato ipotizzato uno stanziamento economico idoneo a supportare il reclutamento integrale delle 20 unità complessive di personale, ossia 15 della struttura di missione più 5 in prestito, come interamente appartenenti alla categoria A, con l'intero trattamento, fondamentale e accessorio, a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonostante il personale della struttura di missione, di cui è prevista l'automatica assegnazione al Dipartimento, risultasse in parte riconducibile alla categoria B e, in quanto in prestito, fosse titolare di un trattamento economico fondamentale a carico delle Amministrazioni di provenienza. Posto che le unità complessive per effetto delle modifiche intervenute al Senato risultano ora 26, di cui 15 della struttura di missione più 11 in prestito, andrebbe acquista, a suo avviso, conferma da parte del Governo che la suddetta rideterminazione degli importi degli oneri di personale possa trovare giustificazione alla luce del criterio prudenziale adottato per la stima originaria degli oneri.
  Osserva come andrebbe altresì confermata la possibilità di soddisfare i fabbisogni di funzionamento della nuova struttura dipartimentale, anche alla luce delle modifiche intervenute, nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente.
  Con riferimento invece al contingente di esperti, rileva preliminarmente che l'onere è configurato come tetto di spesa – sia individuale, per 50.000 euro, sia complessivo, per 350.000 euro annui dal 2025. Pur non avendo osservazioni circa tale quantificazione, ritiene che andrebbero comunque acquisiti ulteriori chiarimenti posto che i due tetti possono essere raggiunti con un massimo di sette esperti, mentre, da un lato, la relazione tecnica, non dettagliando il costo unitario, stima che il contingente sia composto da 10 unità, e, dall'altro lato, la norma non individua esplicitamente un numero massimo di esperti, ma dispone l'assegnazione del contingente di esperti già attribuito all'attuale Struttura di missione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 12 provvedono agli oneri di personale previsti dai commi 3, 4 e 5 medesimo articolo, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dal 2025, tramite due modalità. Quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dal 2025, ai sensi del comma 7, lettera a), a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 Pag. 48euro a decorrere dal 2025, ai sensi del comma 7, lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, osserva preliminarmente che la disposizione in esame non sembra configurarsi alla stregua di una copertura finanziaria in senso stretto, limitandosi a indicare che, per quota parte degli oneri, si provvederà a valere sul bilancio autonomo della Presidenza della Consiglio dei ministri. In particolare, evidenzia che potranno essere oggetto di utilizzo le risorse riferibili alle economie di spesa derivanti dalla soppressione, disposta dal comma 2 del presente articolo, della Struttura di missione per le politiche del mare, costituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Segnala che tale ricostruzione appare suffragata dal fatto che, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, sono evidenziate – solo per memoria – minori spese correnti, in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, riferibili proprio alla soppressione della predetta Struttura di missione. Al riguardo, rileva che, nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2024-2026, le risorse relative alle spese di funzionamento e, dall'altro, alla retribuzione del personale in servizio della citata Struttura di missione sono iscritte sui capitoli 304 e 305, che recano, rispettivamente, uno stanziamento di 488.200 euro e di 939.208 euro per ciascuno degli anni del suddetto triennio, per un importo totale di 1.427.408 euro annui, inferiore rispetto al complessivo utilizzo previsto, a decorrere dall'anno 2025, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In tale quadro, pertanto, considera opportuno che il Governo fornisca elementi di maggiore informazione in merito agli ulteriori capitoli del predetto bilancio autonomo da cui saranno attinte, quantomeno in relazione alle spese a partire dal 2025, le occorrenti risorse finanziarie.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, rammenta che il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno 2024, sulla base di quanto risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità residua di 25.968.674 euro, mentre per gli anni 2025 e 2026 la dotazione iniziale di bilancio è pari, rispettivamente, a euro 106.371.658 e a euro 268.515.522. Ciò posto, a suo avviso, andrebbe confermata dal Governo la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura anche per gli anni successivi al 2024, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso per le medesime annualità, anche considerando l'ulteriore riduzione del Fondo medesimo disposta per l'anno 2025 dai numeri 1) e 6) della lettera b) dell'articolo 11.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.
  Ad integrazione della predetta documentazione, assicura inoltre che l'ISMEA potrà concedere le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, senza necessità di prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive.
  Rileva, quindi, che la previsione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme in conto residui, previsto dall'articolo 1, comma 4-quater, e dall'articolo 3, commi 4, lettera b), e 5, non determina per l'anno 2024 effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.Pag. 49
  Segnala, inoltre, che le attività connesse all'attuazione del comma 9-bis dell'articolo 1, che proroga fino al 31 dicembre 2025 la disciplina in materia di richieste e procedure di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico e prevede la sua estensione alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, potranno essere svolte dalle autorità competenti nell'ambito delle risorse già destinate all'attuazione della disciplina vigente.
  Evidenzia, altresì, che, con riferimento all'articolo 2, la stima della massa retributiva dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo operanti nei territori colpiti da recenti eventi alluvionali nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana è stata effettuata sulla base dei più recenti dati amministrativi disponibili.
  Osserva che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 1, che reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, sono state utilizzate le informazioni desumibili dagli archivi INPS, ipotizzando che circa il 10 per cento della platea di circa 20.000 lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale possa rientrare nel campo di applicazione della norma in esame e considerando una durata del trattamento pari a quindici giorni, una retribuzione giornaliera di 85 euro e l'applicazione di un'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti pari al 30,10 per cento.
  Per quanto concerne, invece, la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 2, in materia di disapplicazione, per eventi oggettivamente non evitabili, dei limiti di durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, rileva che essa è stata effettuata considerando che, sulla base dei dati presenti negli archivi gestionali dell'INPS, circa il 50 per cento delle ore di cassa integrazione autorizzate per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e dei settori affini è riferito a eventi oggettivamente non evitabili e, in tale ambito, il 20 per cento delle ore è riconducibile ad imprese che hanno già raggiunto o sono in procinto di raggiungere il limite massimo di fruizione dei trattamenti.
  Fa, inoltre, presente che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 5, che estendono l'applicazione di specifici ammortizzatori sociali alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa di alcuni territori della Regione Basilicata, è stata considerata una platea di 600 lavoratori potenzialmente interessati.
  Segnala, quindi, che le immissioni in servizio previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 2-ter avranno luogo nell'ambito dei budget assunzionali effettivamente disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni interessate e la procedura concorsuale a tal fine autorizzata dal successivo comma 4 potrà essere realizzata nell'ambito delle risorse già destinate a legislazione vigente allo svolgimento dei concorsi.
  Con riferimento all'istituzione e alla gestione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 2-quater, evidenzia che ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, gli oneri per la gestione e lo sviluppo della predetta piattaforma saranno posti a carico delle risorse destinate allo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro, iscritte sul capitolo 7821 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Precisa, inoltre, che l'INPS potrà provvedere all'istituzione della banca dati degli appalti in agricoltura di cui all'articolo 2-quinquies, nonché alla gestione a regime delle attività connesse e al rilascio delle attestazioni di conformità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche considerando che il medesimo Istituto potrà avvalersi in buona parte dei dati già in suo possesso, potendo raccogliere gli ulteriori dati necessari attraverso le dichiarazioni Pag. 50delle imprese e la cooperazione applicativa delle altre pubbliche amministrazioni.
  Conferma, altresì, che le attività di cui all'articolo 3-bis, che prevede il collegamento dei registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli allo schedario viticolo istituito dall'articolo 8 della legge n. 238 del 2016, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando i sistemi informatici già operativi nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  Con riferimento all'articolo 4-bis, assicura che le modifiche apportate alle sanzioni amministrative pecuniarie per mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare e il differimento della relativa decorrenza non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica.
  Chiarisce, quindi, che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvederà ai compiti ad esso assegnati dall'articolo 4-bis in qualità di autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni previste dalla medesima disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo, trattandosi di funzioni che rientrano comunque tra quelle istituzionalmente assolte dal citato Dipartimento. Con riferimento alla novella introdotta dall'articolo 6, comma 3, lettera b), avverte che la partecipazione del personale delle Forze armate, per un periodo non superiore a dodici e mesi e nel limite di un contingente massimo prestabilito, all'attuazione delle azioni di contenimento e contrasto della peste suina africana sarà assicurata nel rispetto del limite massimo di spesa indicato dalla medesima disposizione.
  Osserva poi che la quantificazione del compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu di cui all'articolo 7, determinato in misura pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e a 132.700 euro per l'anno 2025, tiene conto dell'importo massimo annuo di 100.000 euro stabilito in via generale, per il compenso di commissari straordinari o sub commissari, dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, cui la disposizione in esame fa espresso riferimento, nonché degli oneri fiscali e contributivi posti a carico dell'amministrazione.
  Rileva, inoltre, che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute potrà provvedere alle attività di supporto del Commissario straordinario per il contrasto della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, di cui all'articolo 8, nell'ambito delle dotazioni strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.
  Fa, quindi, presente che alle attività formative e di aggiornamento del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 9, si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla formazione e all'aggiornamento del personale.
  Conferma che la rideterminazione del quadro sanzionatorio connesso alla violazione degli obblighi di registrazione nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), prevista dall'articolo 9-bis, non è suscettibile di determinare effetti negativi rispetto alle previsioni già scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica.
  Per quanto attiene alla procedura di incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, disciplinata dall'articolo 9-quater, segnala che alla corresponsione dei trattamenti economici complessivi al personale di SIN S.p.A. transitato in AGEA, si provvederà a valere sulle risorse già oggetto di trasferimento alla Pag. 51predetta società, secondo quanto previsto dai commi 7 e 11 del medesimo articolo 9-quater.
  Chiarisce, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), volte all'individuazione delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, si inseriscono a valle della complessiva ricognizione delle opere e degli interventi operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2023, e, pertanto, potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che l'approvazione dell'elenco delle misure più urgenti ha carattere tecnico e non economico.
  Con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), fa presente che la ripartizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 è compatibile con i profili di cassa già scontati a legislazione vigente e la relativa riprogrammazione non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere sulle risorse medesime.
  Precisa, inoltre, che l'ammontare delle somme stanziate per la proroga, stabilita dall'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 1), dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 della durata dell'incarico del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto risulta congruo anche alla luce della ridefinizione dei compiti del Commissario straordinario.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, rileva che le Autorità di bacino distrettuali potranno provvedere alla predisposizione degli adempimenti tecnici relativi al rilascio dei deflussi ecologici nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando gli specifici finanziamenti previsti al riguardo nell'ambito della linea d'azione 2.3.1 del Piano Operativo Ambiente, finanziata con i fondi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020.
  Avverte, altresì, che gli oneri derivanti dai trattamenti economici da riconoscere alle sette unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A e alle quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da impiegare presso il Dipartimento per le politiche del mare della medesima Presidenza del Consiglio, istituito dall'articolo 12, sono stati quantificati sulla base dei trattamenti da riconoscere a tali lavoratori sulla base della normativa e dei contratti collettivi applicabili.
  Con riferimento al medesimo articolo 12, fa presente che alle spese di funzionamento della nuova struttura dipartimentale, così come riconfigurata a seguito delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al compenso degli esperti si provvederà nel rispetto del limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, indicato dal comma 5 del medesimo articolo 12.
  Conferma, infine, che le risorse a vario titolo impiegate per finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal presente provvedimento sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Angelo ROSSI (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1946, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del Pag. 522009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'ISMEA potrà concedere le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, senza necessità di prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive;

    la previsione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme in conto residui, previsto dall'articolo 1, comma 4-quater, e dall'articolo 3, commi 4, lettera b), e 5, non determina per l'anno 2024 effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

    le attività connesse all'attuazione del comma 9-bis dell'articolo 1, che proroga fino al 31 dicembre 2025 la disciplina in materia di richieste e procedure di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico e prevede la sua estensione alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, potranno essere svolte dalle autorità competenti nell'ambito delle risorse già destinate all'attuazione della disciplina vigente;

    con riferimento all'articolo 2, la stima della massa retributiva dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo operanti nei territori colpiti da recenti eventi alluvionali nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana è stata effettuata sulla base dei più recenti dati amministrativi disponibili;

    ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 1, che reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, sono state utilizzate le informazioni desumibili dagli archivi INPS, ipotizzando che circa il 10 per cento della platea di circa 20.000 lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale possa rientrare nel campo di applicazione della norma in esame e considerando una durata del trattamento pari a quindici giorni, una retribuzione giornaliera di 85 euro e l'applicazione di un'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti pari al 30,10 per cento;

    la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 2, in materia di disapplicazione, per eventi oggettivamente non evitabili, dei limiti di durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, è stata effettuata considerando che, sulla base dei dati presenti negli archivi gestionali dell'INPS, circa il 50 per cento delle ore di cassa integrazione autorizzate per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e dei settori affini è riferito a eventi oggettivamente non evitabili e, in tale ambito, il 20 per cento delle ore è riconducibile ad imprese che hanno già raggiunto o sono in procinto di raggiungere il limite massimo di fruizione dei trattamenti;

    ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 5, che estendono l'applicazione di specifici ammortizzatori sociali alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa di alcuni territori della Regione Basilicata, è stata considerata una platea di 600 lavoratori potenzialmente interessati;

    le immissioni in servizio previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 2-ter avranno luogo nell'ambito dei budget assunzionali effettivamente disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni interessate e la procedura concorsuale a tal fine autorizzata dal successivo comma 4 potrà essere realizzata nell'ambito delle risorse già destinate a legislazione vigente allo svolgimento dei concorsi;

Pag. 53

    all'istituzione e alla gestione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 2-quater si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, gli oneri per la gestione e lo sviluppo della predetta piattaforma saranno posti a carico delle risorse destinate allo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro, iscritte sul capitolo 7821 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    l'INPS potrà provvedere all'istituzione della banca dati degli appalti in agricoltura di cui all'articolo 2-quinquies, nonché alla gestione a regime delle attività connesse e al rilascio delle attestazioni di conformità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche considerando che il medesimo Istituto potrà avvalersi in buona parte dei dati già in suo possesso, potendo raccogliere gli ulteriori dati necessari attraverso le dichiarazioni delle imprese e la cooperazione applicativa delle altre pubbliche amministrazioni;

    le attività di cui all'articolo 3-bis, che prevede il collegamento dei registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli allo schedario viticolo istituito dall'articolo 8 della legge n. 238 del 2016, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando i sistemi informatici già operativi nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

    con riferimento all'articolo 4-bis, le modifiche apportate alle sanzioni amministrative pecuniarie per mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare e il differimento della relativa decorrenza non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica;

    il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvederà ai compiti ad esso assegnati dall'articolo 4-bis in qualità di autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni previste dalla medesima disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo, trattandosi di funzioni che rientrano comunque tra quelle istituzionalmente assolte dal citato Dipartimento;

    con riferimento alla novella introdotta dall'articolo 6, comma 3, lettera b), la partecipazione del personale delle Forze armate, per un periodo non superiore a dodici e mesi e nel limite di un contingente massimo prestabilito, all'attuazione delle azioni di contenimento e contrasto della peste suina africana sarà assicurata nel rispetto del limite massimo di spesa indicato dalla medesima disposizione;

    la quantificazione del compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu di cui all'articolo 7, determinato in misura pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e a 132.700 euro per l'anno 2025, tiene conto dell'importo massimo annuo di 100.000 euro stabilito in via generale, per il compenso di commissari straordinari o sub commissari, dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, cui la disposizione in esame fa espresso riferimento, nonché degli oneri fiscali e contributivi posti a carico dell'amministrazione;

    la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute potrà provvedere alle attività di supporto del Commissario straordinario per il contrasto della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, di cui all'articolo 8, nell'ambito Pag. 54delle dotazioni strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente;

    alle attività formative e di aggiornamento del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 9, si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla formazione e all'aggiornamento del personale;

    la rideterminazione del quadro sanzionatorio connesso alla violazione degli obblighi di registrazione nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), prevista dall'articolo 9-bis, non è suscettibile di determinare effetti negativi rispetto alle previsioni già scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica;

    per quanto attiene alla procedura di incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, disciplinata dall'articolo 9-quater, alla corresponsione dei trattamenti economici complessivi al personale di SIN S.p.A. transitato in AGEA, si provvederà a valere sulle risorse già oggetto di trasferimento alla predetta società, secondo quanto previsto dai commi 7 e 11 del medesimo articolo 9-quater;

    le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), volte all'individuazione delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, si inseriscono a valle della complessiva ricognizione delle opere e degli interventi operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2023, e, pertanto, potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che l'approvazione dell'elenco delle misure più urgenti ha carattere tecnico e non economico;

    con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), la ripartizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 è compatibile con i profili di cassa già scontati a legislazione vigente e la relativa riprogrammazione non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere sulle risorse medesime;

    l'ammontare delle somme stanziate per la proroga, stabilita dall'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 1), dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 della durata dell'incarico del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto risulta congruo anche alla luce della ridefinizione dei compiti del Commissario straordinario;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, le Autorità di bacino distrettuali potranno provvedere alla predisposizione degli adempimenti tecnici relativi al rilascio dei deflussi ecologici nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando gli specifici finanziamenti previsti al riguardo nell'ambito della linea d'azione 2.3.1 del Piano Operativo Ambiente, finanziata con i fondi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020;

    gli oneri derivanti dai trattamenti economici da riconoscere alle sette unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A e alle quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da impiegare presso il Dipartimento per le politiche del mare della medesima Presidenza del Consiglio, istituito dall'articolo 12, sono stati quantificati sulla base dei trattamenti da riconoscere a tali lavoratori sulla base della normativa e dei contratti collettivi applicabili;

    con riferimento al medesimo articolo 12, alle spese di funzionamento della Pag. 55nuova struttura dipartimentale, così come riconfigurata a seguito delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al compenso degli esperti si provvederà nel rispetto del limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, indicato dal comma 5 del medesimo articolo 12;

    le risorse a vario titolo impiegate per finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal presente provvedimento sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.
Nuovo testo C. 1835 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge reca l'istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale, segnalando che il testo oggi all'esame della Commissione è quello elaborato in sede referente dalla Commissione difesa.
  In merito ai profili di quantificazione recati dal provvedimento, rileva preliminarmente che lo stesso istituisce, all'articolo 1, la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi e che per le relative celebrazioni in ciascuna provincia gli organi competenti possono promuovere e organizzare apposite iniziative, manifestazioni e cerimonie. Segnala che in occasione della Giornata è conferita, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 1, la medaglia d'onore istituita dal comma 1272 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, mentre l'articolo 2, comma 1, si prevede che, fatta salva la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, a livello ministeriale siano stabilite direttive volte al coinvolgimento pubblico, delle scuole e delle università sulle attività volte celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata. Rileva che a tali iniziative partecipano inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca con funzioni di coordinamento, nonché l'Associazione nazionale ex internati (ANEI). Evidenzia che le stesse associazioni partecipano altresì, ai sensi del successivo comma 3, alla realizzazione e alla promozione delle iniziative in tema promosse dagli organi a livello provinciale, come previsto dagli articoli 1 e 2. Rammenta, inoltre, che l'articolo 3 stabilisce che alla Giornata degli internati non sono associati gli effetti delle festività civili. Fa, quindi, presente che il provvedimento reca all'articolo 4 una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione degli articoli 1 e 2 le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Alla luce di tale quadro, non ha osservazioni da formulare, considerato che le attività e le iniziative delle amministrazioniPag. 56 pubbliche di cui agli articoli 1 e 2 hanno carattere facoltativo e sono assistite dalla citata clausola di invarianza e che, pertanto, gli enti interessati potranno darvi corso al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio. In tale contesto, per quanto riguarda, in particolare, il conferimento della medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rammenta che la medaglia è già stata istituita dalla citata disposizione. Segnala, pertanto, che la previsione ora introdotta, limitandosi a individuare la Giornata in cui debba essere svolto il conferimento, nel summenzionato quadro di neutralità finanziaria, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Rammenta, inoltre, che attualmente la pertinente autorizzazione di spesa è allocata, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, sul capitolo 238 denominato «Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del comitato, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 c. 1274/1276», recante uno stanziamento di 48.870,00 euro per ciascuna annualità del triennio di bilancio. Evidenzia, quindi, che la Giornata non determina, come sopra detto, gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e non comporta pertanto effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico e che a precedenti iniziative legislative di analogo contenuto non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel prendere atto delle valutazioni svolte dal relatore, rappresenta tuttavia l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, prevedendo che le direttive adottate dai Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno facciano riferimento all'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1835 e abb., recante istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale;

   preso atto che il Governo ha evidenziato l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, prevedendo che le direttive adottate dai Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno facciano riferimento all'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: per il coinvolgimento pubblico, delle scuole di ogni ordine e grado con le seguenti: per disciplinare l'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia,».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

Pag. 57

  La Commissione approva la proposta di parere.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, fa presente che la misura dei compensi da riconoscere al Presidente e ai quattro componenti della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, istituita dall'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, sarà determinata, nel rispetto di un limite di spesa annuo pari a 550.000 euro, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, previsto dal comma 6, quattordicesimo periodo, del citato articolo 13-bis.
  Con riferimento, invece, agli oneri derivanti dal trattamento economico da riconoscere al personale che sarà collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, fa presente che il trattamento da applicare al personale proveniente dal comparto funzioni centrali è stato determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e dell'articolo 85, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al quadriennio normativo 2002-2005. Rileva quindi che, ai sensi delle richiamate disposizioni, il personale di prestito proveniente dal comparto ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a riconoscere l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'indennità corrisposta dall'amministrazione di provenienza e quello dell'indennità di Presidenza. Alla luce di tale quadro normativo, chiarisce dunque che al personale che sarà collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche sarà riconosciuto il 70 per cento dell'importo dell'indennità di Presidenza, a titolo di differenza tra tale indennità e l'indennità di amministrazione riconosciuta al personale del comparto funzioni centrali.
  Avverte, inoltre, che la soglia massima del contributo posto a carico delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, individuata dall'articolo 13-bis, comma 11, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, in misura pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna di esse, è stata determinata sulla base di un'analisi dei dati storici del medesimo fatturato e garantisce il raggiungimento di un introito complessivo annuo pari ad almeno 1.600.000 euro, assicurando un ampio margine di copertura anche in caso di fluttuazioni del fatturato delle società interessate.Pag. 58
  Evidenzia, altresì, che le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono già state versate all'entrata del bilancio dello Stato, in misura complessivamente pari a 5,7 milioni di euro, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, e dall'articolo 4, comma 4, lettera a).
  Assicura, inoltre, che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 13-bis, comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, e dall'articolo 4, comma 4, lettera b), del presente decreto sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo oggetto di riduzione.
  Chiarisce, poi, che agli adempimenti connessi alla comunicazione dei dati relativi ai rimborsi forfetari per le prestazioni sportive dei volontari, previsti dalla novella di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione della circostanza che il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è già integrato con i sistemi dell'INPS e dell'INAIL, con i quali comunica in tempo reale in merito agli adempimenti in tema di lavoro sportivo.
  Con riferimento, invece, alle disposizioni di cui all'articolo 4, che disciplinano le attività dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia), segnala che la quantificazione degli oneri relativi alle spese di personale della medesima Organizzazione, in misura pari a 0,7 milioni di euro nell'anno 2024 e a 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è stata effettuata sulla base degli elementi e dei dati relativi al costo annuale del lavoro del personale dipendente della società Sport e salute Spa attualmente a servizio della NADO Italia, che ammonta a complessivi 1.198.974,00 euro annui.
  Per quanto attiene alle qualifiche del personale di cui si avvarrà o continuerà ad avvalersi la NADO Italia e alle modalità di utilizzo del medesimo personale, fa presente che la medesima Organizzazione procederà in autonomia alla definizione del proprio assetto organizzativo, anche al fine di uniformarsi alle linee guida formulate dalla WADA, individuando i propri fabbisogni in termini di risorse e competenze e provvedendo alla selezione del personale in conformità alle procedure seguite da Sport e salute Spa.
  In tale quadro, osserva che dalla riduzione, a decorrere dall'anno 2026, delle risorse destinate dalla società Sport e salute Spa al finanziamento di enti operanti in campo sportivo, per effetto della novella di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), non deriveranno effetti pregiudizievoli per la funzionalità di enti rientranti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, quali i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, anche considerando che le variazioni annuali dei contributi riconosciuti a tali ultimi enti non risultano correlate all'ammontare complessivo dei contributi ripartiti annualmente tra gli enti beneficiari.
  Evidenzia quindi la necessità di precisare, all'articolo 9, che la spesa ivi prevista per i compensi e il rimborso delle spese di missione spettanti agli esperti di cui potrà avvalersi il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è limitata al solo anno 2024, giacché l'eventuale proroga, fino a non oltre il 31 dicembre 2025, degli incarichi affidati ai predetti esperti in relazione alle attività formative da svolgere per il medesimo anno nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sarà disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024, a valere sulle risorse del fondo a tale fine istituito dal comma 3 del medesimo articolo 32.Pag. 59
  Analogamente, ritiene opportuno prevedere, al medesimo articolo 9, un unico limite di spesa, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento tanto ai servizi prestati da Formez PA quanto alla stipula di protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative, di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 2, al fine di consentire in sede attuativa di individuare in modo più preciso quali attività formative affidare a Formez PA e quali, invece, svolgere avvalendosi dei predetti protocolli di intesa e convenzioni.
  Con riferimento, invece, alle attività affidate, dall'articolo 9, comma 5, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, ravvisa la necessità di precisare che alle predette disposizioni si provvederà nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024.
  Fa, quindi, presente che la platea dei docenti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto presso scuole secondarie di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che potranno sottoscrivere un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è quantificabile in 125 unità, a fronte di facoltà assunzionali per il personale docente pari per l'anno scolastico 2024/2025 pari a oltre 45.000 posti. In relazione a ciò, al fine di assicurare con certezza che i posti vacanti e disponibili da coprire con contratti annuali di supplenza siano sufficienti ad assorbire l'intera platea dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, evidenzia l'esigenza di precisare che la sottoscrizione del contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili previsto dalla medesima norma abbia luogo con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025.
  Assicura, infine, che le risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154, del 2008, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 16, comma 2, risultano effettivamente disponibili anche con riferimento agli anni 2025 e 2026 e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1902, di conversione in legge del decreto-legge n. 71 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la misura dei compensi da riconoscere al Presidente e ai quattro componenti della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, istituita dall'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, sarà determinata, nel rispetto di un limite di spesa annuo pari a 550.000 euro, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, previsto dal comma 6, quattordicesimo periodo, del citato articolo 13-bis;

    con riferimento agli oneri derivanti dal trattamento economico da riconoscere al personale che sarà collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, ai sensi Pag. 60dell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, il trattamento da applicare al personale proveniente dal comparto funzioni centrali è stato determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e dell'articolo 85, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al quadriennio normativo 2002–2005;

    ai sensi delle richiamate disposizioni, il personale di prestito proveniente dal comparto ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a riconoscere l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'indennità corrisposta dall'amministrazione di provenienza e quello dell'indennità di Presidenza;

    alla luce di tale quadro normativo, al personale che sarà collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche sarà riconosciuto il 70 per cento dell'importo dell'indennità di Presidenza, a titolo di differenza tra tale indennità e l'indennità di amministrazione riconosciuta al personale del comparto funzioni centrali;

    la soglia massima del contributo posto a carico delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, individuata dall'articolo 13-bis, comma 11, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, in misura pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna di esse, è stata determinata sulla base di un'analisi dei dati storici del medesimo fatturato e garantisce il raggiungimento di un introito complessivo annuo pari ad almeno 1.600.000 euro, assicurando un ampio margine di copertura anche in caso di fluttuazioni del fatturato delle società interessate;

    le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono già state versate all'entrata del bilancio dello Stato, in misura complessivamente pari a 5,7 milioni di euro, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, e dall'articolo 4, comma 4, lettera a);

    le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 13-bis, comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, e dall'articolo 4, comma 4, lettera b), del presente decreto sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo oggetto di riduzione;

    agli adempimenti connessi alla comunicazione dei dati relativi ai rimborsi forfetari per le prestazioni sportive dei volontari, previsti dalla novella di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione della circostanza che il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è già integrato con i sistemi dell'INPS e dell'INAIL, con i quali comunica in tempo reale in merito agli adempimenti in tema di lavoro sportivo;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, che disciplinano le attivitàPag. 61 dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia), la quantificazione degli oneri relativi alle spese di personale della medesima Organizzazione, in misura pari a 0,7 milioni di euro nell'anno 2024 e a 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è stata effettuata sulla base degli elementi e dei dati relativi al costo annuale del lavoro del personale dipendente della società Sport e salute Spa attualmente a servizio della NADO Italia, che ammonta a complessivi 1.198.974,00 euro annui;

    per quanto attiene alle qualifiche del personale di cui si avvarrà o continuerà ad avvalersi la NADO Italia e alle modalità di utilizzo del medesimo personale, la medesima Organizzazione procederà in autonomia alla definizione del proprio assetto organizzativo, anche al fine di uniformarsi alle linee guida formulate dalla WADA, individuando i propri fabbisogni in termini di risorse e competenze e provvedendo alla selezione del personale in conformità alle procedure seguite da Sport e salute Spa;

    dalla riduzione, a decorrere dall'anno 2026, delle risorse destinate dalla società Sport e salute Spa al finanziamento di enti operanti in campo sportivo, per effetto della novella di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), non deriveranno effetti pregiudizievoli per la funzionalità di enti rientranti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, quali i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, anche considerando che le variazioni annuali dei contributi riconosciuti a tali ultimi enti non risultano correlate all'ammontare complessivo dei contributi ripartiti annualmente tra gli enti beneficiari;

    all'articolo 9 occorre precisare che la spesa ivi prevista per i compensi e il rimborso delle spese di missione spettanti agli esperti di cui potrà avvalersi il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è limitata al solo anno 2024, giacché l'eventuale proroga, fino a non oltre il 31 dicembre 2025, degli incarichi affidati ai predetti esperti in relazione alle attività formative da svolgere per il medesimo anno nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sarà disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024, a valere sulle risorse del fondo a tale fine istituito dal comma 3 del medesimo articolo 32;

    al medesimo articolo 9, è opportuno prevedere un unico limite di spesa, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento tanto ai servizi prestati da Formez PA quanto alla stipula di protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative, di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 2, al fine di consentire in sede attuativa di individuare in modo più preciso quali attività formative affidare a Formez PA e quali, invece, svolgere avvalendosi dei predetti protocolli di intesa e convenzioni;

    con riferimento alle attività affidate, dall'articolo 9, comma 5, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, è necessario precisare che alle predette disposizioni si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024;

    la platea dei docenti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto presso scuole secondarie di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che potranno sottoscrivere un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è quantificabile in 125 unità, a fronte di facoltà assunzionali per il personale docente pari per l'anno scolastico 2024/2025 pari a oltre 45.000 posti;

    al fine di assicurare con certezza che i posti vacanti e disponibili da coprire con contratti annuali di supplenza siano Pag. 62sufficienti ad assorbire l'intera platea dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, occorre precisare che la sottoscrizione del contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili previsto dalla medesima norma abbia luogo con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025;

    le risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154, del 2008, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 16, comma 2, risultano effettivamente disponibili anche con riferimento agli anni 2025 e 2026 e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

   rilevata l'esigenza di:

    precisare, nell'ambito dall'articolo 13-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, che, all'atto del collocamento fuori ruolo del Presidente e dei componenti diversi da quelli di diritto della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, sia reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, in modo da garantire che dal predetto collocamento fuori ruolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    riformulare il comma 3 dell'articolo 4, al fine di riferire l'autorizzazione di spesa ivi prevista all'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, anziché al comma 2, che si limita a confermare fino all'anno 2025 e a rimodulare, a decorrere dall'anno 2026, lo stanziamento complessivo destinato al sistema sportivo nazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso “Art. 13-bis”, comma 6, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

  All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1;

  All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024;

   al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024;

Pag. 63

   al comma 4:

    a) al primo periodo, sostituire le parole: di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro con le seguenti: di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024;

    b) al terzo periodo, dopo le parole: 120.000 euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2024;

    c) sopprimere il quarto periodo;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024.

   al comma 7:

    a) al primo periodo, sopprimere le parole: , e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025;

    b) al secondo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa con le seguenti: del Fondo;

   All'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo la parola: sottoscrivono aggiungere le seguenti: , con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025,».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026.
Atto n. 167.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che la Commissione è oggi chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, in ordine ai profili di natura finanziaria dello schema di decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione, che reca l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026.
  Rileva che lo schema di decreto in esame, corredato di una relazione illustrativa e dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 14 giugno 2024, prevede, all'articolo 1, l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura».
  Fa presente che i successivi articoli 2 e 3 dello schema definiscono – rispettivamente – gli obiettivi generali e le priorità del Piano nazionale nonché le azioni dallo stesso perseguite e che l'articolo 4 reca la puntuale indicazione delle linee di azione tra cui ripartire, per ciascuno degli anni 2024-2026, le risorse del citato Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, specificando in relazione ad ognuna di esse l'importo massimo complessivo di spesa.
  Evidenzia che gli articoli 5 e 6, anch'essi attuativi della citata legge n. 15 del 2020, recano, rispettivamente, disposizioni in materia di patti locali per la lettura, Pag. 64cui i comuni e le regioni potranno dare attuazione compatibilmente con l'equilibrio dei relativi bilanci, e di promozione della lettura nella scuola.
  Segnala, infine, che gli articoli 7, 8 e 9 dettano, rispettivamente, disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa, di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Piano nazionale d'azione ad opera del Centro per il libro e la lettura e di promozione dell'utilizzo nelle pubblicazioni di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.
  Per quanto concerne i profili di natura finanziaria del provvedimento, ricorda che il summenzionato articolo 2, comma 6, della legge n. 15 del 2020 ha istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dal 2020. In proposito, rappresenta che il Fondo risulta iscritto sul capitolo 2094 dello stato di previsione del Ministero della cultura, che, per il triennio 2024-2026, a seguito della riduzione del 5 per cento degli stanziamenti, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 523, della legge n. 213 del 2023, reca una dotazione, in termini di competenza e di cassa, pari a 4.132.500 euro per ciascun anno del triennio.
  Segnala che, alla luce di tali disponibilità, l'articolo 4, comma 2, dello schema di provvedimento ha individuato gli importi massimi per ciascuna linea d'azione per un ammontare complessivo pari a euro 4.049.850. Rileva che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del citato decreto interministeriale del 7 gennaio 2021, il comma 3 dell'articolo 4 specifica, infine, che una quota non superiore al 2 per cento dell'importo annuo del Fondo può essere destinata dal Centro per il libro e la lettura alla realizzazione di piattaforme informatiche strumentali all'acquisizione, alla valutazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle azioni finanziate. Segnala che l'importo massimo che potrà essere destinato a tale finalità è quindi pari, per il triennio 2024-2026, a 82.650 euro.
  Fa, inoltre, presente che l'importo massimo oggetto di destinazione ai sensi dell'articolo 4 dello schema risulta, quindi, pari, nel complesso, a 4.132.500 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, in linea con gli stanziamenti previsti dal vigente bilancio triennale dello Stato.
  Tutto ciò considerato, non ha osservazioni da formulare in ordine ai profili finanziari del provvedimento in esame e propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 12.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
Atto n. 161.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 65

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto in esame contiene disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
  Ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della legge n. 15 del 2024, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, che all'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega.
  Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, segnala in primo luogo che per effetto delle modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, previste dall'articolo 3 dello schema in esame, il numero dei componenti del Comitato ETS per effetto delle novelle aumenta dagli attuali 15 a 22 membri, mentre la Segreteria tecnica passa dagli attuali 5 a 11 membri. Rileva che, ai sensi del successivo articolo 23, comma 7, lettera n), del presente schema, si pongono a carico dei proventi delle aste di CO2 i compensi per i nuovi componenti del Comitato ETS e della sua segreteria tecnica, oltre al finanziamento delle altre tipologie di spesa già previste a legislazione vigente e l'aggiornamento delle convenzioni che saranno sottoscritte con Unioncamere, ENAC, GSE, Sogesid, ISPRA e Agenzia delle dogane e dei monopoli, segnalando che, rispetto al testo vigente, l'unica aggiunta è quella dell'Agenzia delle dogane.
  Andrebbero quindi, a suo avviso, illustrati singolarmente gli effetti finanziari determinati dalle disposizioni in esame e il procedimento di quantificazione, anche fornendo dati sui compensi già corrisposti e sulle convenzioni già vigenti e indicando per queste ultime se si prevedono aumenti in ragione dell'incremento di attività. Fa presente inoltre che, posto che il comma 9 dell'articolo 4, come modificato dallo schema in esame, prevede che per le attività inerenti al sistema aereo (CORSIA) il Comitato ETS si avvalga del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, andrebbe garantito che il Ministero suddetto possa svolgere tale nuovo compito avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento al nuovo articolo 4-bis, inserito nel decreto legislativo n. 47 del 2020 dallo schema in esame, pure se i costi derivanti dall'istituzione del Comitato ETS 2 saranno coperti con i proventi delle aste di CO2, ritiene che questi andrebbero comunque quantificati, illustrando il procedimento utilizzato a tal fine. Inoltre, posto che la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovrà d'ora innanzi assicurare supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso alle nuove due sezioni del Comitato ETS e al nuovo Comitato ETS 2, andrebbero forniti, a suo avviso, dati specifici sulle risorse disponibili nella Direzione generale competente e assicurato che siano sufficienti a fare fronte ad un prevedibile aumento di attività.
  Anche in relazione al nuovo portale ETS 2, pure se i relativi costi saranno coperti tramite tariffe, osserva che andrebbero illustrati i relativi costi di sviluppo e quelli permanenti di gestione e manutenzione e che andrebbe assicurato l'allineamento temporale tra le entrate da tariffe e i costi, che presumibilmente saranno più alti all'inizio per la necessità di realizzare il nuovo portale.Pag. 66
  Rileva che il comma 10 del nuovo articolo 4-bis prevede che anche il Comitato ETS 2, analogamente a quanto già previsto per il Comitato ETS, debba presentare annualmente una relazione al Parlamento sull'attività svolta nell'anno precedente. A tale proposito, segnala che finora il Comitato ETS ha presentato al Parlamento la prevista relazione annuale soltanto una volta, per cui andrebbero fornite, a suo avviso, rassicurazioni che i due Comitati dispongano di risorse sufficienti per assolvere a tale obbligo informativo.
  Con riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dall'articolo 4, comma 5, dello schema, considerato che il quantitativo di quote che l'Italia deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 47 del 2020, e, contestualmente, non si è proceduto alla riassegnazione dei proventi delle aste, né sono cambiate le finalizzazioni previste a legislazione vigente cui devono essere destinati tali proventi, ritiene che andrebbe chiarito se sono previsti minori introiti e conseguentemente interventi di rimodulazione al ribasso delle spese per le finalità già previste a legislazione vigente e l'assenza di pregiudizi per interventi già avviati. Più in generale, evidenzia come sarebbe utile chiarire gli effetti che tale previsione potrebbe determinare in termini finanziari.
  In relazione alla riduzione progressiva delle assegnazioni gratuite di quote ETS nel trasporto aereo fino al loro azzeramento nel 2026, merita di essere approfondita, a suo avviso, l'osservazione espressa dalla Regione Sardegna nel parere reso dalla Conferenza permanente Stato-regioni sullo schema in esame, secondo cui «ciò determinerà un inevitabile incremento del livello tariffario del trasporto aereo e che essendo i servizi in questione soggetti ad oneri di servizio pubblico e compensazione finanziaria a valere del bilancio regionale, le dinamiche sopradette determineranno inevitabili e logiche conseguenze non solo per gli utenti finali ma anche per lo stesso bilancio regionale».
  Fa presente che analoghe considerazioni possono valere per il trasporto marittimo, qualora fosse incluso il servizio di linea di trasporto tra Sardegna e Corsica e tra Sardegna e isole minori in quanto assoggettati ad oneri di servizio pubblico. Ricorda che ai sensi dell'articolo 19 della legge di contabilità le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
  Relativamente alle attività svolte dagli enti pubblici coinvolti nelle procedure e nelle attività amministrative per regolare le quote di emissione nei settori del trasporto aereo e marittimo, considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che evidenzia l'assoggettamento dei costi delle attività svolte in favore dei beneficiari a tariffa, con integrale copertura dei costi effettivi dei servizi resi, evidenzia che andrebbero singolarmente indicati i relativi oneri e il procedimento di quantificazione.
  In relazione all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dall'articolo 5, comma 7, dello schema, osserva che rispetto alla normativa vigente riferita al riparto delle risorse derivanti dai proventi delle aste sono state inserite nuove finalizzazioni. Posto che si tratta di un ampliamento delle possibilità di spesa rimesse in ogni caso alla discrezionalità delle amministrazioni interessate, non ha osservazioni da formulare, non rilevandosi pregiudizi potenziali per gli interventi già programmati per le finalità preesistenti.
  Circa l'assenza di impatti sui proventi delle aste derivanti dall'esclusione degli impianti di dimensioni ridotte, pur se la relazione tecnica afferma l'assenza di effettiPag. 67 finanziari negativi ad oggi prevedibili, segnala che andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'incidenza di tali esclusioni in termini di proventi dalle aste e se a legislazione vigente risulta già esclusa qualsiasi restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 36 del decreto.
  In merito all'articolo 5, comma 12, dello schema e all'affidamento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle funzioni relative al Fondo per l'innovazione, anche attraverso il National Contact Point, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che la relazione tecnica riferisce che la struttura è già operativa e gli oneri derivanti dallo svolgimento della sua attività sono già assorbiti nell'ambito della convenzione in essere con Sogesid, non ha osservazioni da formulare.
  In relazione all'incremento degli adempimenti a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'introduzione di un nuovo sistema sanzionatorio, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dall'articolo 6, comma 7, dello schema, osserva che il comma 25 dell'articolo 42 dello schema di decreto destina i proventi delle nuove sanzioni al predetto Ministero per il miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché per la verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
  Rileva che sul medesimo punto la relazione tecnica afferma che i citati nuovi proventi saranno destinati alle attività del medesimo Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica senza chiarire se tali proventi finanzieranno le predette attività a titolo di concorso, come invece specificato ai commi 14 dell'articolo 42-octiesdecies e 7 dell'articolo 42-vicies del decreto. Ciò premesso, segnala che andrebbe chiarito se i nuovi proventi da sanzione partecipano, solo nel caso in cui siano effettivamente realizzati, al finanziamento dei nuovi adempimenti in capo allo stesso Ministero e che dunque lo svolgimento di tali attività non dipende dalle eventuali entrate discendenti da tali sanzioni, essendo le attività logicamente antecedenti l'incasso delle sanzioni.
  Con riferimento al nuovo articolo 42-bis del decreto legislativo n. 47 del 2020, inserito dall'articolo 6, comma 8, dello schema, in relazione alla previsione che l'autorità marittima territorialmente competente possa adempiere le attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, al fine di valutare la sostenibilità di tali attività da parte dell'autorità senza aggravio di risorse andrebbero forniti, a suo avviso, maggiori elementi di chiarimento circa la disponibilità delle risorse necessarie per le nuove attività e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per le altre attività ordinariamente svolte dalle predette autorità.
  Relativamente alla quantificazione dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote del nuovo sistema ETS 2, di cui al nuovo Capo V-bis del decreto legislativo n. 47 del 2020, pur se tali entrate non risultano scontate nei saldi di finanza pubblica – punto sul quale segnala che andrebbe acquisita una conferma – osserva che esse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, come previsto dal nuovo articolo 42-undecies, comma 4, del decreto legislativo n. 47 del 2020, per essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa, pertanto l'accuratezza della quantificazione appare rilevante. In tal senso, osserva che la quantificazione esposta dalla relazione tecnica risulta basata su un solo anno, l'anno 2021. A tal fine fa presente che sarebbe opportuno fornire ulteriori informazioni circa l'andamento annuale delle tonnellate di CO2 equivalente rientranti nell'ambito di applicazione dell'ETS 2, in modo da avere un ulteriore elemento di valutazione connesso alla variabilità nel tempo. Inoltre, andrebbero forniti, a suo avviso, chiarimenti circa le modalità con cui è stato determinato il prezzo medio di 22,5 euro che la relazione tecnica riferisce valutato rispetto al valore delle quote previsto dall'articolo 30-novies della direttiva 2003/Pag. 6887/CE. A tale proposito, osserva che la norma citata stabilisce le misure da applicare in caso di aumento eccessivo dei prezzi, prevedendo tra l'altro l'utilizzo delle quote della riserva stabilizzatrice nel caso di prezzo più alto di 45 euro per due mesi consecutivi. Segnala come si possa quindi dedurre che nello stabilire il prezzo medio la relazione tecnica abbia escluso rialzi troppo repentini del prezzo e tenuto conto della soglia di 45 euro citata, tuttavia rileva che non sono forniti ulteriori elementi circa le ipotesi e i dati alla base della stima.
  In merito all'incremento degli adempimenti a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, osserva che i commi 14 dell'articolo 42-octiesdecies e 7 dell'articolo 42-vicies del decreto legislativo n. 47 del 2020 assegnano i proventi delle nuove sanzioni al medesimo Ministero al fine di destinarli al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Rileva che sul medesimo punto la relazione tecnica afferma che i citati nuovi proventi saranno destinati, a titolo di concorso, alle attività del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ciò premesso, andrebbe chiarito, a suo avviso, se i nuovi proventi da sanzione partecipano, solo nel caso in cui siano effettivamente realizzati, al finanziamento dei nuovi adempimenti in capo allo stesso Ministero e che dunque lo svolgimento di tali attività non dipende dalle eventuali entrate discendenti da tali sanzioni.
  Infine, in merito alla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore dei servizi energetici, prevista dall'articolo 42-undecies, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 7 dello schema, con copertura del relativo costo a valere sui proventi delle aste, evidenzia come andrebbe fornita una stima dell'onere della convenzione, mentre in relazione ai proventi delle aste andrebbe evidenziata la disponibilità delle risorse in parola per i fini di copertura degli oneri discendenti dalla convenzione.
  In relazione agli accordi di cooperazione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane, previsti dall'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dall'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto in esame, atteso che la copertura dei costi di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è garantita dai proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS destinati alla copertura dei costi gestionali e considerato che nell'ambito del presente provvedimento sono previste altre collaborazioni con enti pubblici sempre a valere su tale forma di copertura, andrebbero fornite, a suo avviso, rassicurazioni circa la disponibilità di tali risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni sempre previste a valere sulle medesime risorse.
  Per i profili di copertura, per tutte le spese recate dal presente schema che trovano copertura a valere sui proventi delle aste di CO2, pur non essendoci particolari osservazioni, attesa la cospicua entità delle entrate e la rimodulabilità delle relative destinazioni, segnala che sarebbe utile acquisire una conferma su tali rilievi.
  Cita le nuove spese che trovano copertura a valere delle tariffe: il nuovo portale ETS 2 e gli accordi di cooperazione con Unioncamere, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 47 del 2020; i costi delle attività amministrative svolte da parte del Comitato ETS e di ENAC a favore degli operatori aerei, ai sensi degli articoli 7-bis e 9-bis del medesimo decreto legislativo; i costi delle attività amministrative svolte da parte del Comitato ETS a favore degli operatori del trasporto marittimo, ai sensi degli articoli 12-quater e 12-septies del decreto legislativo n. 47 del 2020; i costi delle attività amministrative svolte da parte del Comitato ETS nel settore degli impianti fissi, ai sensi dell'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo; i costi derivanti dall'applicazione delle disposizioniPag. 69 comuni a impianti fissi, trasporto aereo e marittimo, da parte del Comitato ETS ed ENAC, ai sensi dell'articolo 35, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo n. 47 del 2020 e, infine, i costi delle attività amministrative derivanti dal nuovo sistema ETS 2, ai sensi degli articoli da 42-quater a 42-decies, da 42-terdecies a 42-quinquiesdecies e 42-noviesdecies del decreto legislativo n. 47 del 2020 da parte del Comitato ETS 2 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del GSE.
  In relazione a tali spese, fa presente che andrebbero singolarmente indicati i relativi oneri e il procedimento di quantificazione. In relazione alle coperture a carico delle tariffe, osserva che andrebbe indicato l'ammontare che si prevede di incassare, distinguendo i vari settori, al fine di poter valutare l'integrale copertura dei servizi resi.
  In merito all'allineamento temporale tra le entrate da tariffe e le spese per rendere i necessari servizi, fa presente che l'articolo 46, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 8 dello schema di decreto in esame, fissa un ammontare una tantum, che secondo la relazione tecnica è propedeutico appunto a garantire che i costi relativi ai servizi siano pagati prima dell'espletamento delle attività amministrative. Tuttavia, rileva che non vengono forniti dati quantitativi che consentano di verificare l'effettiva integrale copertura tra spese ed entrate, per cui andrebbero fornite spiegazioni sui criteri con cui sono stati fissati gli importi in norma primaria. Segnala, inoltre, che le norme prevedono il versamento entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto. Ciò posto, andrebbe chiarito, a suo avviso, in che modo tale previsione possa garantire il pagamento prima dell'avvio delle attività amministrative.
  In via generale, osserva che in presenza di clausole di invarianza finanziaria, la relazione tecnica, oltre a ribadire l'assenza di oneri, dovrebbe fornire dati utili a dimostrare la sostenibilità delle attività e dei compiti in carico alle autorità pubbliche a valere sulle risorse disponibili, anche attraverso una loro rimodulazione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale.
Atto n. 160.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, essendo tuttora in corso le opportune verifiche da parte dei competenti uffici ministeriali, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento al fine di completare l'istruttoria sui suoi profili finanziari.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.