ALLEGATO 1
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. Nuovo testo C. 1835 e abb.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1835 e abb., recante istituzione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1930 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024. Atto Governo n. 168.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),
esaminato lo Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024 (Atto del Governo n. 168),
premesso che:
l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», al comma 1 dispone che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi, agli enti e alle istituzioni di ricerca (EPR), finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero» (FOE);
tale fondo, ai sensi del comma 2 del citato articolo 7 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST, oggi Ministero dell'università e della ricerca, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi;
considerato che:
l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, reca la ripartizione del Fondo ordinario per il 2023, per un importo complessivo indicato pari a € 1.475.883.600;
gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progettualità di carattere straordinario, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere continuativo, e totale, sono riportati nelle lettere da a) a k) del comma 2 dell'articolo 1;
l'articolo 2 dello schema di decreto in esame, reca le indicazioni per gli anni 2025 e il 2026 stabilendo che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dell'ammontare dell'assegnazione complessiva indicata nelle rispettive tabelle per il corrente esercizio, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 2.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», al comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con gli organismi competenti a emanare i princìpi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti.
2.8. Mollicone, Amorese.
ART. 6.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del Ministro dell'università e della ricerca con le seguenti: del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.
6.13. (Nuova formulazione) Faraone, Amorese.
ART. 7.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, inserire le seguenti: sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,
7.14. (Nuova formulazione) Piccolotti, Manzi.
ART. 8.
Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: alunni disabili con le seguenti: alunni con disabilità.
Conseguentemente, al capoverso 3-bis, sostituire le parole: alunni disabili, ovunque ricorrono, con le seguenti: alunni con disabilità.
8.9. Faraone, Amorese, Tassinari, Dalla Chiesa, Mulè.
Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia».
8.11. (Nuova formulazione) Latini, Loizzo, Miele.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia)
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademicoPag. 82 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019».
8.02. Di Maggio, Amorese, Mollicone.