ALLEGATO 1
Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 e abb.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1741 e abb., recante disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità;
premesso che:
l'articolo 32 della Costituzione individua la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e stabilisce il principio della gratuità delle cure per gli indigenti;
con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, è stato istituito il Servizio sanitario nazionale e sono stati fissati gli obiettivi legati ai princìpi di universalità, eguaglianza ed equità;
la proposta di legge in esame è finalizzata ad introdurre disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei citati princìpi;
il sistema è in crisi: arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura, aumento delle diseguaglianze regionali e sociali;
la domanda dei servizi sanitari e sociosanitari è in crescita e non è soddisfatta da un'offerta pubblica drammaticamente sotto finanziata e con un Servizio sanitario nazionale ancora non in grado di colmare il deficit dei costi sostenuti dalle regioni durante la pandemia di COVID-19;
i costi dell'evoluzione tecnologica, i radicali mutamenti epidemiologici e demografici e le difficoltà della finanza pubblica, hanno reso fortemente sottofinanziato il Servizio sanitario nazionale, cui nel 2025 e nel 2026 sarà destinato solo il 6,3 per cento del PIL e addirittura il 6,2 per cento nel 2027, collocando l'Italia al quattordicesimo posto in Europa in termini di percentuale di spesa;
la conseguenza è che la sanità pubblica non riuscirà a sopperire al fabbisogno finanziario richiesto e che i principi di universalità, equità ed uguaglianza che caratterizzano il nostro Servizio sanitario nazionale saranno fortemente a rischio;
è, pertanto, necessario un piano straordinario di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e specifiche risorse devono essere destinate a rimuovere gli squilibri territoriali;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, che, al fine di incrementare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard fino al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento, prevedono l'aumento del medesimo fabbisogno, su base annua, dello 0,21 per cento del prodotto interno lordo nominale nazionale per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, occorre considerare che, in base ai dati contenuti nella sezione II del Documento di economia e finanza 2024, il valore di partenza a legislazione vigente del fabbisogno sanitario nazionale standard relativo all'anno 2024 è pari al 6,40 per cento del PIL nominale e, pertanto, per raggiungere l'obiettivo del 7,5 per cento si richiederebbe un aumento annuoPag. 90 della spesa sanitaria di 0,22 punti percentuali di PIL negli anni dal 2024 al 2028;
la spesa sanitaria aggiuntiva, ottenuta applicando al prodotto interno lordo tendenziale la differenza tra l'incidenza percentuale della spesa sanitaria indicata dal Documento di economia e finanza 2024 per gli anni dal 2024 al 2027 e quelli richiesti dalla proposta di legge in esame al fine di portare il livello della spesa sanitaria nel 2028 al 7,5 per cento del PIL, dovrebbe essere pari, quindi, a 4,76 miliardi di euro per il 2024, 12,09 miliardi di euro per il 2025, 17,52 miliardi di euro per il 2026 e 25,57 miliardi di euro per il 2027, mentre per il 2028 non è possibile formulare una quantificazione puntuale sulla base dei dati contenuti nel Documento di economia e finanza 2024, in quanto tanto le previsioni relative alla spesa sanitaria, quanto quelle relative all'andamento del prodotto interno lordo, sono formulate, all'interno del citato Documento, fino all'anno 2027;
l'articolo 4, comma 1, valuta gli oneri derivanti dal provvedimento in esame in 4 miliardi di euro per l'anno 2024, in 8 miliardi di euro per l'anno 2025, in 12 miliardi di euro per l'anno 2026, in 16 miliardi di euro per l'anno 2027 e in 20 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
tanto premesso, gli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame, sulla base di quanto precedentemente esposto, eccederebbero quelli quantificati dall'articolo 4 in misura pari a 0,76 miliardi di euro nell'anno 2024, a 4,09 miliardi nell'anno 2025, a 5,52 miliardi nell'anno 2026 e a 9,57 miliardi di euro nell'anno 2027;
le deroghe introdotte dall'articolo 2 alla disciplina recante limiti di spesa al trattamento del personale sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, derivanti, in particolare, dalla disapplicazione, a decorrere dal 2024, della disciplina in materia di limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni prevista dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, nonché della disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017;
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli oneri derivanti dal medesimo troverebbero la propria copertura finanziaria nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1;
le disposizioni dell'articolo 3, recante misure per l'abbattimento delle liste di attesa, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, non puntualmente quantificati, non essendo precisato nel testo del provvedimento se a tali maggiori oneri si debba provvedere nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1;
con riferimento alle disposizioni che recano la copertura finanziaria del provvedimento, contenute nell'articolo 4, comma 2, primo periodo, la previsione dell'utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria non appare univocamente interpretabile;
in particolare, qualora essa si intenda riferita all'utilizzo delle maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da un miglioramento del quadro macroeconomico rispetto a quello previsto dai vigenti documenti di programmazione economica e finanziaria, la disposizione si porrebbe in contrasto con l'articolo 17, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale le maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, ma sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;
in ogni caso, per l'anno in corso, le risorse derivanti dall'andamento del quadroPag. 91 macroeconomico tendenziale sono già considerate nell'ambito delle entrate delle pubbliche amministrazioni contenute nei quadri tendenziali di finanza pubblica riportati nel Documento di economia e finanza 2024 e, pertanto, allo stato non sussistono maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria da destinare alla copertura finanziaria del provvedimento in esame;
qualora il richiamo alle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica si intendesse, invece, riferito alla maggiore crescita economica indotta dall'incremento della spesa sanitaria previsto dal presente provvedimento, la disposizione non risulterebbe conforme alla vigente disciplina contabile, giacché verrebbero utilizzati con finalità di copertura gli effetti macroeconomici indiretti derivanti dal provvedimento in esame;
le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, che, a fronte di oneri puntualmente quantificabili, demandano a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione e l'attivazione di meccanismi e misure aggiuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva, qualora la crescita programmatica prevista non garantisca le risorse necessarie alla copertura finanziaria del presente provvedimento, configurano una modalità di copertura finanziaria che, essendo rimessa all'adozione di futuri provvedimenti di rango secondario, non garantisce la necessaria contestualità tra oneri aggiuntivi e individuazione dei mezzi di copertura, richiesta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: Al fine di raggiungere progressivamente una percentuale di finanziamento annuale pari al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: su base annua fino alla fine del periodo, con le seguenti: di 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028;
all'articolo 2:
al comma 1, capoverso comma 4.2, secondo periodo, premettere le parole: Fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico,
sopprimere il comma 2;
all'articolo 3, comma 1, all'alinea, aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1 e nel rispetto dell'equilibrio economico;
alla lettera a), sostituire le parole: entro il 30 giugno 2024 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2025;
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari in 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede ai sensi del comma 2.
2. Al fine di realizzare risparmi di spesa per un importo complessivo di 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2024, sono ridotte in modo lineare le spese fiscali di cui all'elenco contenuto nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui Pag. 92all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di venti giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.».
Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
ALLEGATO 2
Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 e abb.
PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1741 e abb., recante disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, che, al fine di incrementare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard fino al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento, prevedono l'aumento del medesimo fabbisogno, su base annua, dello 0,21 per cento del prodotto interno lordo nominale nazionale per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, occorre considerare che, in base ai dati contenuti nella sezione II del Documento di economia e finanza 2024, il valore di partenza a legislazione vigente del fabbisogno sanitario nazionale standard relativo all'anno 2024 è pari al 6,40 per cento del PIL nominale e, pertanto, per raggiungere l'obiettivo del 7,5 per cento si richiederebbe un aumento annuo della spesa sanitaria di 0,22 punti percentuali di PIL negli anni dal 2024 al 2028;
la spesa sanitaria aggiuntiva, ottenuta applicando al prodotto interno lordo tendenziale la differenza tra l'incidenza percentuale della spesa sanitaria indicata dal Documento di economia e finanza 2024 per gli anni dal 2024 al 2027 e quelli richiesti dalla proposta di legge in esame al fine di portare il livello della spesa sanitaria nel 2028 al 7,5 per cento del PIL, dovrebbe essere pari, quindi, a 4,76 miliardi di euro per il 2024, 12,09 miliardi di euro per il 2025, 17,52 miliardi di euro per il 2026 e 25,57 miliardi di euro per il 2027, mentre per il 2028 non è possibile formulare una quantificazione puntuale sulla base dei dati contenuti nel Documento di economia e finanza 2024, in quanto tanto le previsioni relative alla spesa sanitaria, quanto quelle relative all'andamento del prodotto interno lordo, sono formulate, all'interno del citato Documento, fino all'anno 2027;
l'articolo 4, comma 1, valuta gli oneri derivanti dal provvedimento in esame in 4 miliardi di euro per l'anno 2024, in 8 miliardi di euro per l'anno 2025, in 12 miliardi di euro per l'anno 2026, in 16 miliardi di euro per l'anno 2027 e in 20 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
tanto premesso, gli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame, sulla base di quanto precedentemente esposto, eccederebbero quelli quantificati dall'articolo 4 in misura pari a 0,76 miliardi di euro nell'anno 2024, a 4,09 miliardi nell'anno 2025, a 5,52 miliardi nell'anno 2026 e a 9,57 miliardi di euro nell'anno 2027;
le deroghe introdotte dall'articolo 2 alla disciplina recante limiti di spesa al trattamento del personale sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, derivanti, in particolare, dalla disapplicazione, a decorrere dal 2024, della disciplina in materia di limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni prevista dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, nonché della disciplina sul limite delle risorse per Pag. 94il trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017;
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli oneri derivanti dal medesimo troverebbero la propria copertura finanziaria nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1;
le disposizioni dell'articolo 3, recante misure per l'abbattimento delle liste di attesa, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, non puntualmente quantificati, non essendo precisato nel testo del provvedimento se a tali maggiori oneri si debba provvedere nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1;
con riferimento alle disposizioni che recano la copertura finanziaria del provvedimento, contenute nell'articolo 4, comma 2, primo periodo, la previsione dell'utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria non appare univocamente interpretabile;
in particolare, qualora essa si intenda riferita all'utilizzo delle maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da un miglioramento del quadro macroeconomico rispetto a quello previsto dai vigenti documenti di programmazione economica e finanziaria, la disposizione si porrebbe in contrasto con l'articolo 17, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale le maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, ma sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;
in ogni caso, per l'anno in corso, le risorse derivanti dall'andamento del quadro macroeconomico tendenziale sono già considerate nell'ambito delle entrate delle pubbliche amministrazioni contenute nei quadri tendenziali di finanza pubblica riportati nel Documento di economia e finanza 2024 e, pertanto, allo stato non sussistono maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria da destinare alla copertura finanziaria del provvedimento in esame;
qualora il richiamo alle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica si intendesse, invece, riferito alla maggiore crescita economica indotta dall'incremento della spesa sanitaria previsto dal presente provvedimento, la disposizione non risulterebbe conforme alla vigente disciplina contabile, giacché verrebbero utilizzati con finalità di copertura gli effetti macroeconomici indiretti derivanti dal provvedimento in esame;
le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, che, a fronte di oneri puntualmente quantificabili, demandano a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione e l'attivazione di meccanismi e misure aggiuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva, qualora la crescita programmatica prevista non garantisca le risorse necessarie alla copertura finanziaria del presente provvedimento, configurano una modalità di copertura finanziaria che, essendo rimessa all'adozione di futuri provvedimenti di rango secondario, non garantisce la necessaria contestualità tra oneri aggiuntivi e individuazione dei mezzi di copertura, richiesta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009,
esprime
PARERE CONTRARIO
Conseguentemente, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.