CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 giugno 2024
320.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 148

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 12 giugno 2024.

Nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») (COM(2024) 132 final).
Audizione informale di rappresentanti di CGIL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35. alle 13.50.

Pag. 149

Audizione informale di rappresentanti di CISL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50. alle 14.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UIL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10. alle 14.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
C. 1849 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), relatore, illustra il progetto di legge, già approvato dal Senato il 30 aprile scorso, all'esame di questa Commissione, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra l'Italia e il Tribunale unificato dei brevetti (TUB), siglato a Roma il 26 gennaio 2024.
  Ricorda che il TUB, di cui fanno parte attualmente 17 Stati, ha lo scopo di giudicare sulle controversie in materia di brevetti europei, le cui sentenze dovranno essere riconosciute e applicate in tutti i Paesi aderenti al sistema. Il Tribunale è composto da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli.
  Evidenzia che l'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una seconda sede della divisione centrale è stata stabilita a Milano.
  Rileva che l'Accordo è inteso a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana di Milano nonché, in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale del TUB, che sarà operativa dal giugno 2024.
  Ricorda altresì che con la decisione unanime del Comitato amministrativo del TUB, del 26 giugno 2023, è stata istituita a Milano la terza sezione della Divisione centrale del TUB, dopo quelle di Monaco di Baviera e di Parigi, in seguito al venir meno della assegnazione a Londra a causa della Brexit.
  Passa quindi ad illustrare nel dettaglio il contenuto dell'Accordo, che consta di 20 articoli.
  Evidenzia che l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo, mentre l'articolo 2 impegna il nostro Paese a mettere a disposizione del TUB, a titolo gratuito, i locali individuati nell'Allegato 1 dell'Accordo stesso.
  Sottolinea che l'articolo 3 riconosce al TUB la personalità giuridica, mentre l'articolo 4 impegna l'Italia a fare in modo che la divisione del TUB riceva il sostegno per l'accesso ai servizi di pubblica utilità, necessari per il suo funzionamento e la piena operatività.
  Fa presente che gli articoli da 5 a 8 impegnano il nostro Paese a garantire l'inviolabilità dei locali del TUB, la massima sicurezza, le comunicazioni, nonché le immunità da procedimenti legali o provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria.Pag. 150
  Gli articoli 10 e 11 disciplinano le agevolazioni finanziarie per il TUB e le sue proprietà.
  L'articolo 13 accorda al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne. L'accordo disciplina, altresì, all'articolo 14 il regime previdenziale e sanitario del personale del Tribunale. All'articolo, il testo dispone 15 che le Autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, mentre l'articolo 16 obbliga il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni.
  L'articolo 17 stabilisce che, per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale il personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.
  L'articolo 18 disciplina la responsabilità in capo al TUB derivante dalle attività che esso svolge sul territorio italiano.
  Infine, osserva che gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, rileva che consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 richiama l'articolo 17 dell'Accordo, relativo al personale amministrativo di supporto proveniente dal Ministero della giustizia. L'articolo 4 valuta gli oneri economici con riferimento a ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.
  L'articolo 5, infine, ricorda che prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce dell'analisi svolta, ritiene che i contenuti dell'Accordo non evidenzino problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e propone pertanto di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.
C. 1794 Davide Bergamini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, illustra la proposta di legge in esame recante disposizioni in materia d'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico, rilevando l'importanza dell'oggetto del provvedimento alla luce del contributo delle suddette imprese per il territorio.
  Fa notare che la proposta di legge si compone di quindici articoli.
  L'articolo 1 espone le finalità della proposta di legge, volta a riconoscere l'importante ruolo che le imprese agromeccaniche svolgono per la modernizzazione dei sistemi agricoli nazionali.
  L'articolo 2 reca le definizioni di «attività agromeccanica» e di «impresa agromeccanica».
  L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche, al quale possono iscriversi tutti i soggetti che svolgono l'attività agromeccanica, come definita dall'articolo 2. L'Albo è suddiviso in sezioni tenute, in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai rispettivi assessorati regionali o provinciali competenti per materia.
  L'articolo 4 prevede che possono presentare domanda di iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche regolarmente iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con codice Pag. 151ATECO 01.61.00, alle condizioni previste dalla proposta di legge, tra cui segnatamente il possesso dei requisiti di capacità professionale di cui all'articolo 6.
  L'articolo 5 prevede che le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo sono definite imprese agromeccaniche professionali e come tali sono autorizzate a rilasciare alle aziende agricole ovvero ad amministrazioni ed enti pubblici la certificazione, avente valore legale, delle prestazioni svolte.
  L'articolo 6 richiede che ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 4, le imprese agromeccaniche devono disporre della figura del «responsabile tecnico» in possesso dei requisiti di capacità professionale. L'incarico di responsabile tecnico può essere svolto per il numero massimo di tre imprese agromeccaniche. In caso di cessazione dall'incarico, il responsabile tecnico deve essere sostituito entro sei mesi, a pena di cancellazione dell'impresa agromeccanica dall'Albo.
  L'articolo 7 elenca i requisiti organizzativi e strutturali che le imprese agromeccaniche devono possedere al fine di produrli alla stazione appaltante del committente pubblico o privato al momento dell'affidamento dei lavori.
  L'articolo 8 stabilisce che per ottenere l'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche presentino al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite l'assessorato regionale competente per materia, un'istanza corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti specifici requisiti. Tale articolo determina altresì i casi in cui il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nega l'iscrizione dell'impresa agromeccanica o ne dispone la sospensione oppure la cancellazione dall'Albo.
  L'articolo 9 prescrive che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano eseguono annualmente un controllo a campione, su un numero pari almeno al 5 per cento delle imprese agromeccaniche iscritte nella rispettiva sezione dell'Albo, mediante una verifica documentale e una verifica presso l'impresa. In caso di riscontro di irregolarità, l'impresa deve adeguarsi alle prescrizioni indicate dall'organo di controllo nel termine perentorio di 45 giorni, salvo una proroga di ulteriori 15 giorni per comprovate esigenze tecniche e organizzative documentate.
  L'articolo 10 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di coinvolgere le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo nelle azioni di prevenzione idrogeologica, manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale, pubblicano sui propri siti istituzionali bandi per agevolare l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e ad una maggiore sicurezza per gli operatori e informazioni sui tipi di intervento a loro dedicati. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono inoltre prevedere specifici criteri per la concessione di benefìci economici.
  L'articolo 11 contiene disposizioni di semplificazione per le imprese agromeccaniche.
  L'articolo 12 stabilisce le procedure di attuazione di un apposito regolamento di attuazione della presente legge, da adottarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo nonché i soggetti deputati all'accertamento del possesso dei requisiti, i contenuti dei corsi di formazione e i corsi modulari di aggiornamento professionale.
  L'articolo 13 stabilisce un regime transitorio, disponendo per le imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno 2 anni, la possibilità di presentare entro un anno la domanda di iscrizione all'Albo a condizione che sia presente nell'organico la figura del «responsabile tecnico» e che questo frequenti un corso di aggiornamento professionale. L'articolo stabilisce inoltre che l'attestato di frequenza dovrà essere inviato entro trenta giorni dal ricevimento, pena la cancellazione dell'impresa, decorso il termine previsto.Pag. 152
  L'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 15 prevede la clausola di salvaguardia.
  Venendo agli ambiti di competenza della nostra Commissione, in relazione alle previsioni contenute nella proposta di legge, evidenzia che appare opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di dare piena attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 di attuazione della direttiva 2018/958, la quale dispone che prima d'introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, o di modificare quelle esistenti, gli Stati membri devono valutare la proporzionalità di tali disposizioni attraverso un apposito test della proporzionalità.
  Sottolinea come tale test debba essere svolto obbligatoriamente prima dell'adozione di ogni disposizione normativa e/o amministrativa che introduca nuovi requisiti o modifichi quelli esistenti, quando abbiano l'effetto di restringere l'accesso ad una determinata professione o il suo esercizio. Scopo di tale valutazione, necessariamente preventiva, è ridurre le regolamentazioni che ostacolano l'ingresso e la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno.
  Preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole con l'osservazione ora richiamata (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 Pella e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, illustra la proposta di legge in esame, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Affari sociali nella seduta del 28 maggio, recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
  Rileva come l'obesità rappresenti una delle principali sfide sanitarie globali, che riguarda fortemente anche l'Italia e che richiede l'adozione di misure concrete per contrastarla. L'obiettivo principale del presente progetto di legge, sottolinea, è di riconoscere l'obesità come malattia cronica recidivante e di avviare una serie di iniziative di prevenzione.
  Ricorda che all'articolo 1, la proposta detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità e dei disturbi dell'alimentazione, al fine di garantire la tutela della salute ed il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da questa patologia (comma 1).
  Stabilisce, al comma secondo, il principio che l'obesità può essere definita come malattia cronica di interesse sociale, correlata ad altre patologie di interesse sociale.
  L'articolo 2 prevede che l'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientri nei livelli essenziali di assistenza per garantire equità ed accesso alle cure.
  L'articolo 3 prevede l'inserimento della patologia dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità (PNC) ai fini della sua prevenzione e cura e come Regioni e Province autonome siano tenute a predisporre, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari territoriali, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare la malattia cronica di interesse sociale dell'obesità.
  Più nel dettaglio, ai sensi del comma 3, rileva come gli interventi siano così indirizzati:

   alla prevenzione dell'obesità, in particolare infantile e delle relative complicanze, nonché al miglioramento della cura delle persone con obesità (lettera a));

   al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile (lettera b));

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   alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i figli e all'importanza di limitare il consumo giornaliero di bevande e alimenti con elevato apporto energetico e scarse qualità nutrizionali (lettera c));

   ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative (lettera d));

   alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (lettera e));

   a promuovere iniziative extracurriculari per lo svolgimento di attività sportive e iniziative volte a rendere consapevoli gli studenti sull'importanza dello stile di vita, pur nel rispetto dell'autonomia scolastica (lettera f));

   alla diffusione di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita (lettera g));

   all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità e del sovrappeso (lettera h));

   alla formazione e aggiornamento in materia di obesità e sovrappeso degli studenti universitari, dei medici e dei pediatri e personale del Servizio sanitario nazionale, nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità (lettera i));

   alla realizzazione di reti regionali per l'assistenza alla persona con obesità (lettera l));

   alla garanzia del pieno accesso alle cure e ai trattamenti nutrizionali, farmaceutici e chirurgici (lettera m)).

  Ai sensi dell'articolo 4 è istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), i cui obiettivi vengono definiti annualmente dal Ministero della salute. L'osservatorio è composto da tre funzionari, nominati con decreto del Ministro della salute, e ha compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana e opera con mezzi e strutture del medesimo Ministero, senza ulteriori oneri per le finanze dello Stato.
  Osserva che è altresì previsto che il Ministero della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in tema di obesità.
  L'articolo 5 pone in capo al Ministero della salute il compito di individuare, promuovere e coordinare azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante l'ausilio di istituti scolastici, amministrazioni locali, medici e farmacie.
  Ricorda infine che l'articolo 6 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Venendo ai profili di competenza di questa Commissione, non ravvisa elementi di contrasto con l'ordinamento dell'UE e propone pertanto l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 3).
  Conclusivamente, ricorda come questo provvedimento incida positivamente su una realtà socio-sanitaria di grande rilievo con la quale egli stesso si è dovuto misurare. Malgrado i grandi risultati ottenuti da alcune nuove soluzioni terapeutiche, come quelle offerte dalla chirurgia bariatrica, non vi è ancora nell'opinione pubblica una diffusa consapevolezza dello stigma sociale che circonda questa patologia cronica, anche nelle vicende della vita quotidiana.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S) ringrazia il collega Pisano per la relazione e per la sincerità della sua esperienza personale.

  Isabella DE MONTE (IV-C-RE) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo si associa alle parole di apprezzamento per la testimonianza resa così vividamente Pag. 154dal collega Pisano, che rappresenta un ulteriore valore aggiunto ai fini dell'approvazione del provvedimento.

  Piero DE LUCA (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo gruppo associandosi alle considerazioni svolte dagli altri deputati. Non può non rilevare tuttavia come, al di là delle buone intenzioni, il provvedimento resti una «scatola vuota», privo di risorse adeguate e di chiari indirizzi operativi.

  Fabio PIETRELLA (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, esprimendo apprezzamento per la sincerità e la sensibilità dimostrata dal relatore nel tratteggiare le criticità di una patologia cronica di grande rilievo sociale.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, si associa alle osservazioni svolte dagli intervenuti e ringrazia il deputato Pisano per la sua testimonianza.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 15.05.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini»).
COM(2024) 132 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 maggio scorso.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione dell'onorevole Cristina Rossello, impossibilitata a partecipare alla seduta, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

  Piero DE LUCA (PD-IDP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, rileva come non appaiano condivisibili i profili di criticità evidenziati nel documento con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità: le contestazioni risultano infatti troppo nette e schematiche.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando come la proposta legislativa punti ad incidere su alcune questioni assai gravi come quella della retribuzione dei tirocini. Si associa al tempo stesso, alle perplessità espresse dal deputato De Luca, in relazione alle considerazioni svolte nella proposta di documento in ordine al rispetto del principio di proporzionalità.

  Stefano CANDIANI (LEGA) sottolinea come all'interno della proposta legislativa vi siano pecuniali criticità, come una insufficiente distinzione tra gli istituti del tirocinio e dell'apprendistato, debitamente evidenziati nella proposta di documento illustrata dal presidente. Anche dalle audizioni odierne emerge un quadro problematico, imponendo lo svolgimento, nel futuro, di ulteriori approfondimenti.

  Isabella DE MONTE (IV-C-RE), esprime il voto d'astensione del suo gruppo, ricollegandosi alle osservazioni sviluppate dalle organizzazioni sindacali nel corso delle audizioni, e richiama soprattutto il nodo perdurante della retribuzione dei tirocini.

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  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, sottolinea conclusivamente, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Candiani, come in questo caso tra l'approvazione di un parere di conformità o di un parere favorevole vi sia una sottile e sfumata linea di demarcazione. Le finalità che si pone, la proposta di direttiva sono, comunque, complessivamente condivisibili, anche se gli strumenti individuati appaiono non del tutto idonei. Trattandosi in ogni caso di una direttiva, vi è margine, da parte degli Stati, nel definire uno schema di implementazione coerente e attento alle esigenze poste dalle esperienze nazionali.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 giugno 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.