CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 giugno 2024
320.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
C. 1854 Governo.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 maggio scorso.

  Tiziana NISINI (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (vedi allegato 1).

  Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, facendo presente che, a prescindere dagli ambiti di competenza della XI Commissione, il provvedimento in esame non può essere condiviso, tenuto conto che all'articolo 4, che reca interventi per far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund, persegue finalità opposte agli obiettivi di pace.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
C. 1849 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1849, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, approvato dal Senato.
  Rileva preliminarmente che il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), attivo da giugno 2023, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti, con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Il Tribunale è composto da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli. L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una sezione della divisione centrale è stata stabilita a Milano (che sarà operativa da giugno di quest'anno).
  L'Accordo in esame, composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato è finalizzato a consentire lo stabilimento e il buon funzionamento della sede di Milano. L'intesa, in particolare, dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione territoriale di primo grado, stabilendo, nello specifico, misure di sostegno, agevolazioni e immunità, usualmente riconosciute alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia. L'Accordo in esame individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita in via San Barnaba 50, a Milano, messa a disposizione a titolo gratuitoPag. 121 da parte del Paese ospitante e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo. L'apertura dei predetti uffici costituisce un passo importante sia per la protezione della proprietà industriale, poiché senza tutele efficaci i diritti di proprietà intellettuale sono esposti a contraffazioni e copiature, sia per la promozione della crescita delle imprese italiane e del sistema-Paese.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della XI Commissione, rileva l'articolo 12 che accorda al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne.
  L'articolo 13 regola poi le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB, mentre l'articolo 14 dispone in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale. Assume infine rilevanza l'articolo 17, che prevede che per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo l'Italia fornisce al TUB personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.
  Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 autorizza il Ministero della giustizia a distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale per l'istituzione della sezione della divisione centrale del Tribunale e per le finalità previste dal richiamato articolo 17 dell'Accordo. L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 5, infine, dispone in merito all'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
  Formula infine una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 Pella e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla XII Commissione (Affari sociali) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 741 Pella, recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Si ricorda che a tale proposta, adottata come testo base in sede referente, risulta abbinata la proposta di legge C. 1509 Quartini.
  Fatto presente che si soffermerà, in particolare, sugli ambiti di competenza della XI Commissione, osserva che il provvedimento, che consta di 6 articoli, all'articolo 1 detta i princìpi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità al fine di garantire la tutela della salute mediante la tempestiva presa in carico da parte di équipe multidisciplinari e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità, definita malattia cronica, progressiva e recidivante.
  L'articolo 2 prevede che, al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 3, al comma 1, prevede che lo Stato, ai fini della prevenzione e della cura, inserisce l'obesità nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 settembre 2016, stabilendo, al comma 2, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari – e nel rispetto del richiamato Piano nazionale della cronicità – ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare tale Pag. 122patologia. Si ricorda che il citato Piano nazionale della cronicità intende armonizzare a livello nazionale le attività e gli interventi, a risorse disponibili e invariate degli enti territoriali, inerenti l'assistenza alla cronicità delle malattie riconosciute come croniche, per garantirne durata e integrazione tra i diversi servizi sanitari e sociali, promuovendone l'unitarietà di approccio, orientato ai criteri di più efficiente organizzazione e universalità di tale assistenza centrata sulla persona.
  Si stabilisce poi, al comma 3, che i predetti interventi – statali e regionali – siano rivolti, tra l'altro, al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità fino almeno ai sei mesi di età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido, e favorendo la formazione dei professionisti sanitari nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (lettera b)). Si stabilisce quindi che essi siano rivolti ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative (lettera d)), nonché alla formazione e aggiornamento in materia di obesità e di sovrappeso degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità (lettera i)).
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, che ha compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana e opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 5 prevede che il Ministero della salute individua, promuove e coordina azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, mentre l'articolo 6 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
  Formula infine una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea VOLPI (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1660 di iniziativa del Governo, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
  Segnala che il provvedimento è composto da 29 articoli, distribuiti in sei Capi, recanti rispettivamente: disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia (articoli da 1 a 7); disposizioni in materia di sicurezza urbana (articoli da 8 a 13); misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (articoli da 14 a 23); disposizioni in materia di vittime dell'usura (articolo 24); norme sull'ordinamento penitenziario (articoli da Pag. 12325 a 28) e disposizioni finanziarie (articolo 29).
  Per quanto concerne più nello specifico le competenze della XI Commissione, si osserva che l'articolo 25 reca modifiche all'ordinamento penitenziario volte, tra l'altro, ad istituire un termine di 60 giorni entro cui l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti. Si interviene quindi sull'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), in materia di convenzioni stipulate dagli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria per l'inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati. Più nel dettaglio viene inserito un periodo finale al comma 8 del predetto articolo 20, volto a stabilire un termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta di convenzione per l'espressione del parere nel merito da parte dell'amministrazione penitenziaria, corredato delle eventuali condizioni e prescrizioni necessarie affinché la proposta possa essere approvata.
  L'articolo 26 estende i benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000 per le aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari. Si ricorda, in proposito, che la richiamata legge 193 del 2000, all'articolo 2, stabilisce l'estensione alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno delle carceri delle agevolazioni previste dalla legge n. 381 del 1999 a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ovvero la riduzione delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale secondo una percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro lavoro e delle politiche sociali. L'agevolazione riguarda esclusivamente i contributi relativi alle persone detenute o internate impiegate.
  L'articolo 27, modificando l'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  L'articolo 28 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (norme sull'ordinamento penitenziario) in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla base dei criteri esplicitamente indicati, tra cui: valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative; semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria; prevedere che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-gestione, privi di rapporti sinallagmatici; riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione-professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati; favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati; valorizzare la collaborazione con gli organismi di vertice di diversi ordini professionali (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Consiglio nazionale forense) nonché con il CNEL e con il Garante nazionale dei detenuti, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei detenuti.Pag. 124
  Formula infine una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 12 giugno 2024.

Audizione informale di rappresentanti di Fiom-CGIL e Fim-CISL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.05.

Audizione informale di rappresentanti di Filctem-CGIL, Femca CISL e UILTEC, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

Audizione informale di rappresentanti di FABI, First CISL, Fisac CGIL, UILCA e Unisin, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.50.

Audizione informale di Giuseppe Bronzini, magistrato e giurista, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 16.10.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-02472 Barzotti: Iniziative volte a disciplinare la figura del creatore digitale, con particolare riferimento alle tutele di carattere lavoristico e previdenziale.

  Valentina BARZOTTI (M5S) illustra la sua interrogazione.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si ritiene assolutamente insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che è stato ignorato il fatto che la delega contenuta legge n. 118 del 2022, introdotta nella passata legislatura anche sulla base di una indagine conoscitiva svolta sul tema presso la XI Commissione, è stata fatta scadere, lasciando privi di tutele i lavoratori in questione. Fa notare poi che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 richiamato dal Sottosegretario non sembra applicabile alla categoria di lavoratori in oggetto, che rientrano in una zona grigia a causa della loro doppia dipendenza economica e sociale dalle piattaforme digitali.

5-02473 Scotto: Sul computo dei periodi di fruizione del trattamento di mobilità ai fini dell'accesso al prepensionamento per i poligrafici.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

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  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, giudicando importante la disponibilità manifestata dal Governo a valutare una iniziativa normativa volta a porre fine ad una grave ingiustizia nei confronti dei lavoratori in oggetto, che si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile non risultando peraltro facilmente ricollocabili sul mercato del lavoro.

  La seduta termina alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 giugno 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.