CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 giugno 2024
320.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 126

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C.1854, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate;

   rilevato che il provvedimento è volto ad adottare interventi urgenti per garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale e per assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate;

   osservato, in particolare, che l'articolo 1 reca misure urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al fine di garantire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti del personale militare previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46 – poi integrata nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – consentendo ai titolari di cariche direttive l'esercizio delle prerogative (distacchi e permessi retribuiti) loro riconosciute, compresa la partecipazione alle procedure per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024);

   segnalato che l'articolo 2 prevede l'allineamento delle aliquote transitorie di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari all'inizio del triennio negoziale, al fine di uniformare i termini per la verifica delle soglie di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari a quelli previsti per la contrattazione relativa al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria;

   rilevato, per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, che l'articolo 3 reca disposizioni urgenti volte a incrementare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa, al fine di premiare la produttività del personale civile che garantisce il necessario supporto al buon funzionamento delle Forze armate nonché lo svolgimento di molteplici attività essenziali a cui è preordinata l'Amministrazione della difesa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 127

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1849, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, approvato dal Senato;

   rilevato che l'Accordo di cui si propone la ratifica mira a consentire lo stabilimento e il buon funzionamento della sede di Milano del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), sezione della divisione centrale che sarà operativa da giugno di quest'anno;

   preso atto, per quanto concerne gli aspetti di competenza della XI Commissione, del contenuto degli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo in esame, in relazione al personale della struttura, in tema di riconoscimento del regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, di condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato dei familiari, nonché di sicurezza sociale (aspetti previdenziali e sanitari);

   preso atto altresì di quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo sul personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, fornito dall'Italia alla divisione milanese del TUB;

   osservato che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, per l'istituzione della richiamata sezione della divisione centrale del Tribunale e per le finalità del richiamato articolo 17 dell'Accordo, autorizza il Ministero della giustizia a distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 128

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 741 Pella, recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   ricordato che il provvedimento detta i princìpi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità al fine di garantire la tutela della salute mediante la tempestiva presa in carico da parte di équipe multidisciplinari e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità, definita malattia cronica, progressiva e recidivante;

   preso atto, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XI Commissione, che l'articolo 3, al fine di fronteggiare tale patologia, contempla interventi statali e regionali, nell'ambito del Piano nazionale delle cronicità e dei rispettivi piani sanitari regionali, che siano rivolti, tra l'altro, ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;

   considerato inoltre che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, che ha compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana e che opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 129

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1660 Governo, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

   segnalato, per quanto concerne i profili di competenza della XI Commissione, che l'articolo 25 reca modifiche all'ordinamento penitenziario volte, tra l'altro, ad istituire un termine di 60 giorni entro cui l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti;

   preso atto che l'articolo 26 estende i benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000 per le aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari, in particolare estendendo la riduzione delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale attualmente prevista per le persone detenute o internate impiegate all'interno degli istituti penitenziari;

   osservato che l'articolo 27 estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno;

   rilevato che l'articolo 28 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (norme sull'ordinamento penitenziario) in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla base dei criteri esplicitamente indicati, tra cui quelli volti a riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati e a incentivare il loro reinserimento lavorativo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 130

ALLEGATO 5

5-02472 Barzotti: Iniziative volte a disciplinare la figura del creatore digitale, con particolare riferimento alle tutele di carattere lavoristico e previdenziale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo riguardante il creatore di contenuti digitali, figura centrale nei nuovi processi comunicativi legati al mondo digitale.
  Il creatore digitale è un soggetto che utilizza le piattaforme digitali per svolgere innumerevoli attività: dalla divulgazione scientifica, alle ricerche di mercato mirate all'ottenimento di clientela e alla creazione di un rapporto fidelizzante.
  Si tratta di una attività in continua evoluzione sulla quale, durante la scorsa legislatura, la Commissione Lavoro della Camera dei deputati ha svolto una indagine conoscitiva allo scopo di acquisire dati utili a formulare proposte legislative coerenti con le caratteristiche di coloro che tramite il web condividono il frutto della propria creatività. L'indagine ha evidenziato, in particolare, le caratteristiche ibride del lavoro dei creatori digitali e la continua mutevolezza delle relazioni instaurate con le piattaforme, esaminando le problematiche connesse alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente tra creatori e piattaforme, nonché alla trasparenza dei rapporti tra creatori e piattaforme, anche con riferimento agli algoritmi che determinano la diffusione dei contenuti prodotti o alle eventuali misure sanzionatorie che possono essere adottate unilateralmente dalle piattaforme stesse nei confronti di tali soggetti.
  Le conclusioni cui è pervenuta – a seguito di molteplici audizioni – la Commissione Lavoro è che, per quanto il creatore digitale sia da inquadrare prevalentemente nell'area del lavoro autonomo, oscillando tra la figura del professionista e quella del microimprenditore, rispetto a tale categoria di lavoratori si pongono tuttora diversi ordini di problemi, tra cui in particolare:

   1. la puntuale individuazione del perimetro della categoria;

   2. la definizione delle tutele nei confronti delle piattaforme, attraverso un vero e proprio «statuto protettivo» che tenga conto delle peculiarità di tale forma di attività.

  Ciò detto, alla luce di quanto segnalato, ritengo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ottica di garantire trasparenza e correttezza dei rapporti tra piattaforme digitali e il creatore digitale, possa valutare con attenzione eventuali interventi nella direzione auspicata dall'Onorevole Interrogante al fine di giungere ad una progressiva armonizzazione delle tutele riconosciute ai lavoratori, indipendente dalla qualificazione del rapporto di lavoro, in linea con gli indirizzi della recente proposta di direttiva europea in materia di lavoro su piattaforme digitali.
  Evidenzio, infine, che nella definizione di un quadro di protezione nei confronti delle persone che lavorano nella gig economy, importanti passi avanti sono stati fatti con la riforma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 destinata ad avere effetti significativi anche sul piano della tutela della sicurezza sul lavoro.
  In ogni caso, riveste sempre carattere di particolare importanza un confronto con le parti interessate per un dialogo volto a conseguire un progetto organico e coordinato che valorizzi l'effettiva efficacia delle misure poste a presidio della tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori, anche con riferimento alle nuove tipologie contrattuali e ai rischi emergenti.

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ALLEGATO 6

5-02473 Scotto: Sul computo dei periodi di fruizione del trattamento di mobilità ai fini dell'accesso al prepensionamento per i poligrafici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo nel quale si chiede quali iniziative il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare in relazione ai prepensionamenti dei lavoratori poligrafici e al computo dei periodi di fruizione del trattamento di mobilità, si rappresenta quanto segue.
  Sul punto, sono stati acquisiti elementi informativi dalle Direzioni competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS.
  In primo luogo, si rappresenta che ai fini dell'accesso al prepensionamento editoria, la norma di riferimento di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevede che il requisito contributivo debba essere perfezionato entro il periodo di fruizione della Cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento.
  Tale condizione resta ferma anche nell'ipotesi di prepensionamento «in deroga» previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al riguardo, l'INPS, al punto 2 della circolare n. 89 del 1° agosto 2018, recependo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze, ha chiarito che per accedere al prepensionamento in questione occorre che i lavoratori abbiano maturato i requisiti, «entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integratone salariale».
  Si segnala, altresì, che la questione è stata oggetto di una recente sentenza della Corte di cassazione, la quale ha affermato che: «La norma che ha espressamente ritenuto utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integratone guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione, costituisce una disciplina speciale e, pertanto, il suo contenuto letterale è di stretta interpretazione» (Cass. civ. sez. Lav. del 26 gennaio 2023, n. 2440).
  L'INPS ha chiarito che la locuzione «ancorché, dopo il perìodo di godimento del trattamento straordinario di interazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa» non può che far riferimento alla possibilità di accedere al prepensionamento «in deroga» di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 205 del 2017 anche per i lavoratori la cui ultima contribuzione non sia accreditata a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) finalizzata al prepensionamento, bensì a titolo di mobilità o lavoro a tempo determinato.
  Si rileva, infine, che, diversamente da quanto affermato dagli onorevoli interroganti, anche nel prepensionamento di cui alla legge di bilancio 2016 (oggetto della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3182, del 17 maggio 2016) il requisito contributivo doveva essere perfezionato entro il periodo di fruizione della CIGS.
  Concludo rappresentando che in relazione all'individuazione del numero dei lavoratori coinvolti dalla tematica, considerata la necessità di avviare una ricognizione del contenzioso in atto che richiede tempi di lavorazione non in linea con l'urgenza del riscontro richiesto all'odierno question-time.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disponibile ad avviare le interlocuzioni con i soggetti coinvolti per addivenire all'adozione di una norma che possa la questione sollevata dagli interroganti.