CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 giugno 2024
320.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (C. 1849 Governo, approvato dal Senato),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 107

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (C. 1660 Governo);

   preso atto che l'articolo 3 reca alcune modifiche al codice antimafia in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia;

   considerato che l'articolo 5 reca una serie di modifiche al Codice antimafia in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 108

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abbinata.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità (C. 741 Pella e abbinata), quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità)

  1. In attuazione degli articoli 3, 9 e 32 della Costituzione e dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, assicurano che le persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le persone ritenute invalide da commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell'invalidità civile o dell'invalidità per cause di lavoro, di guerra e di servizio, nonché le persone con comprovate forme di intolleranza alimentare, possano fruire di un turismo accessibile, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge, valgono le seguenti definizioni:

   a) «diritto al turismo accessibile e inclusivo»: il diritto riconosciuto alle persone di cui all'articolo 1 della presente legge di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tale diritto è riconosciuto anche alle persone con mobilità ridotta temporanea;

   b) «persona con disabilità»: persona di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   c) «progettazione universale»: la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La progettazione universale non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità, ove necessari;

   d) «operatore che esercita le professioni turistiche»: gli esercenti le professioni di cui all'articolo 6 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 3.
(Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo)

  1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i soggetti portatori di interesse del settore e, tra questi, le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, delle imprese turistiche e delle istituzioni culturali e museali, è disposto l'aggiornamento del Piano strategico del turismo, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 34-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevedendo un'apposita sezione dedicata al turismo accessibile e inclusivo.
  2. La sezione di cui al comma 1 individua gli obiettivi strategici e le azioni chiave per la promozione del turismo accessibile e Pag. 110inclusivo di livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo alle seguenti aree:

   a) promozione della progettazione universale e superamento delle barriere architettoniche, culturali, sensoriali, comunicative e di altra natura che possono ostacolare la fruizione dell'offerta turistica;

   b) adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 4 e rilascio delle certificazioni di accessibilità, con particolare riguardo a quelle previste nel decreto del Ministro del turismo 19 aprile 2022;

   c) realizzazione di sistemi di mappatura e di messa in rete di strutture, servizi e percorsi turistici, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di turismo accessibile e inclusivo;

   d) formazione del personale delle imprese turistiche e degli operatori che esercitano le professioni turistiche, al fine di promuovere la consapevolezza in ordine alla rilevanza sociale ed economica del turismo accessibile e inclusivo, anche in termini di investimento e di opportunità;

   e) realizzazione di sistemi di controllo e monitoraggio;

   f) coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

  3. Il Ministero del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta le iniziative necessarie per l'attuazione del Piano, sentite le associazioni di categoria, delle associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei soggetti interessati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica.

Art. 4.
(Obblighi informativi)

  1. Le imprese turistiche e gli operatori che esercitano le professioni turistiche, per i rispettivi ambiti di competenza, predispongono e attuano tutte le misure necessarie per assicurare un turismo accessibile.
  2. I soggetti di cui al comma 1, anche nel caso in cui offrano servizi singoli e non collegati tra loro, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di informazione previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del citato codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per favorire il processo di accessibilità e di inclusione l'offerta turistica deve indicare, in forma scritta, il livello di accessibilità alle persone con disabilità e, ove previsti, i percorsi esperienziali, i tour guidati, gli itinerari di viaggio e qualsiasi ulteriore servizio offerto, specificando i casi in cui è necessaria la presenza di un accompagnatore e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma mediante il ricorso alternativo ad ausili tecnologici. L'offerta turistica, compresa quella dei parchi a tema e delle strutture convegnistiche e congressuali, deve altresì consentire, ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della natura e delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e culturali dei luoghi visitati, la partecipazione a qualsiasi attività culturale, iniziativa sociale e manifestazione anche al fine di garantire il soddisfacimento della richiesta di benessere delle persone con disabilità, nonché il loro arricchimento culturale mediante l'informazione, la promozione e la comunicazione turistica.

Art. 5.
(Promozione istituzionale del turismo accessibile)

  1. Nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo e all'interno dei siti internet istituzionali di ciascuna Regione, è istituita un'apposita sezione denominata «Portale del turismo accessibile», contenente l'elenco delle strutture ricettive alberghiere che offrono anche servizi di turismo inclusivo e accessibile e una dettagliata specificazione dei servizi offerti e delle infrastrutture, anche di natura tecnologica, all'uopo messe a disposizione.
  2. Può essere inserita nell'elenco del portale di cui al comma 1 qualunque strutturaPag. 111 ricettiva alberghiera, previa richiesta che documenti il possesso dei requisiti di accessibilità stabiliti con decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro per le disabilità, sentite le associazioni del Terzo settore e le associazioni di categoria operanti nel campo della disabilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. L'inserimento di una struttura ricettiva alberghiera nell'elenco del portale di cui al comma 1 dà diritto alla struttura medesima di ottenere un bollino, denominato «Turismo accessibile», che può essere esposto presso la struttura ovvero nell'offerta di servizi nei portali di prenotazione online.
  4. Il Ministero del turismo adotta ogni iniziativa pubblicitaria o divulgativa finalizzata a favorire la diffusione dell'offerta turistica effettuata all'interno del portale di cui al comma 1.

Art. 6.
(Partecipazione alla vita culturale e alle attività ricreative e ludiche)

  1. Sono assicurati a chiunque, comprese le persone con disabilità, l'accessibilità alle visite guidate, ai musei, ai percorsi esperienziali, ai siti archeologici e alle ulteriori attività ricreative e ludiche offerte al pubblico dagli operatori turistici. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche o che esercitano attività ad esse connesse devono soddisfare i bisogni delle persone con disabilità garantendo loro condizioni di eguaglianza con gli altri consociati nella partecipazione alla vita culturale nonché adottare misure appropriate per assicurare loro:

   a) l'accesso ai materiali culturali, attraverso la predisposizione di formati fruibili dalle persone ipovedenti o non vedenti;

   b) la fruizione di programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e di ogni ulteriore attività culturale in forme accessibili, attraverso il supporto di strumenti tattili e giochi;

   c) la visitabilità delle aree interne ed esterne dei luoghi in cui si svolgono le attività culturali, quali teatri, musei, cinema, biblioteche, archivi, parchi e qualsiasi edificio o luogo in cui i servizi turistici sono erogati, garantendo, per quanto possibile, l'accesso ai monumenti e ai siti importanti per la cultura nazionale; tali servizi devono essere segnalati anche in caratteri braille.

  2. È garantita, in particolare, l'accessibilità ai musei, ai monumenti, ai cinema, ai teatri, alle biblioteche, agli archivi, alle strutture convegnistiche e congressuali, alle visite guidate, ai siti archeologici, ai percorsi naturalistici, ai parchi, inclusi quelli tematici, agli impianti e alle strutture sportive, nonché a qualsiasi altro luogo in cui i servizi di interesse turistico sono erogati.
  3. Nei luoghi di cui al comma 2, i soggetti pubblici e privati competenti adottano misure appropriate per agevolare l'accesso alle informazioni, la partecipazione alle attività e la fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità, anche attraverso l'utilizzo di formati universalmente accessibili e il supporto di strumenti tecnologici, digitali e tattili, inclusi la scrittura braille, giochi, strumenti di comunicazione aumentativa alternativa e linguaggio «easy-to read».
  4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura e del merito ed il Ministro per le disabilità, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le linee guida per l'attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati le attività connesse alle professioni turistiche di cui al comma 1 e i luoghi di cui al comma 2 dove sono erogati servizi di interesse turistico.

Art. 7.
(Accessibilità e visitabilità delle strutture ricettive turistico-alberghiero)

  1. Fermo restando quanto già previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici Pag. 11214 giugno 1989, n. 236, ogni struttura ricettiva alberghiera deve garantire a chiunque, comprese le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni di autonomia e sicurezza nonché di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico in ciascuna unità immobiliare. Sono considerati spazi di relazione gli spazi di soggiorno o di pranzo dell'alloggio e quelli di lavoro, servizio e incontro nei quali le persone entrano in rapporto con la funzione ivi svolta.
  2. All'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera deve essere, inoltre, garantita la fornitura di apposite mappe di orientamento in caratteri braille per le persone non vedenti o ipovedenti. All'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera è, altresì, consentito l'ingresso di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti, per l'assistenza a persone con disabilità motoria, con patologia diabetica o con disturbi dello spettro autistico e ad ogni altro animale con funzioni di assistenza alla persona.

Art. 8.
(Contributi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito il Fondo per il turismo accessibile, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di favorire l'accessibilità, l'inclusività e la fruibilità dell'offerta turistica, a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. Il Ministero del turismo, sentito il Ministro per le disabilità, definisce i tempi, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché le tipologie e i requisiti degli interventi ammessi a contributo, includendo tra questi:

   a) la realizzazione di ambienti, strutture o camere in conformità ai criteri della progettazione universale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dotate di tecnologie e dimensioni adeguate ad ospitare persone con patologie ad elevato carico assistenziale, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i relativi accompagnatori;

   b) la fornitura di servizi di interpretariato in lingua dei segni tattile ovvero in lingua dei segni, anche da remoto;

   c) l'acquisto di strumenti e di tecnologie avanzate in grado di accrescere in maniera significativa l'autonomia e l'indipendenza delle persone con disabilità nella fruizione dell'offerta turistica;

   d) la realizzazione di un numero di camere accessibili superiore a quello minimo richiesto per le strutture ricettive dalla normativa vigente.

  3. Per l'assegnazione e la quantificazione dei contributi finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 1 è data priorità alle imprese in possesso delle certificazioni di accessibilità dell'offerta turistica alle persone con disabilità di cui al decreto interministeriale 19 aprile 2022, nonché ai progetti che prevedono forme di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore.

Art. 9.
(Agevolazione per l'acquisto di servizi turistici)

  1. Alle persone con disabilità che acquistano servizi turistici offerti da strutture che garantiscono condizioni di accessibilità maggiori e ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla normativa vigente e, in particolare, che assicurano una maggiore facilità di fruizione, l'accessibilità e la visitabilità dei beni culturali e naturali nei luoghi visitati, dei musei e dei luoghi della cultura in generale, nonché da strutture che garantiscano l'assenza totale di barriere architettoniche e sensoriali, la presenza di aree per il parcheggio dedicate per le persone disabili e per le donne in stato Pag. 113di gravidanza, l'attività di ristorazione con formazione specifica del personale per l'assistenza alle persone con patologie di origine alimentare, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2023, un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta. Il Ministero del turismo, di concerto con il Ministero per le disabilità ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto dispone i requisiti per il riconoscimento preventivo e di certificazione delle strutture che presentano le caratteristiche idonee per accedere al credito di imposta.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse di un familiare, anche se fiscalmente non a carico. Se il documento di spesa è intestato alle persone con disabilità di cui al comma 1, il contributo spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte la spesa, a condizione che integri il documento di spesa, annotando l'importo da lui sostenuto. Lo stesso familiare è tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, gli aventi diritto inoltrano, in via telematica, entro novanta giorni dalla data di pagamento dei beni e dei servizi di cui al medesimo comma 1, un'istanza all'Agenzia delle entrate allegando la documentazione che comprova l'importo della spesa sostenuta. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo di cui al comma 1 sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero dell'importo corrispondente.
  3. Per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui, che costituisce limite massimo di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 10.
(Sanzioni)

  1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adottano norme di attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 1° marzo 2006, n. 67. Le regioni assicurano che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esercitano la potestà legislativa prevedendo sanzioni da applicarsi, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di violazione di quanto previsto dal comma 1 e dall'articolo 7 della presente legge. Le sanzioni amministrative pecuniarie devono consistere nel pagamento di una somma compresa tra un limite edittale minimo non inferiore a 3.000 euro e limite edittale massimo non inferiore a euro 15.000.

Art. 11.
(Attività di formazione e sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche in materia di turismo accessibile)

  1. Le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione possono, nel rispetto della loro autonomia, realizzare attività di formazione e iniziative volte a sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema del turismo accessibile. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro per le disabilità, previa Pag. 114intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrati i programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline specifiche in materia di turismo accessibile e inclusivo.

Art. 12.
(Campagne informative ed eventi formativi)

  1. Al fine di assicurare l'osservanza e la concreta attuazione del turismo accessibile di cui al comma 1 dell'articolo 2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le città metropolitane, gli enti d'area vasta e gli enti pubblici competenti in materia di turismo promuovono la fattiva collaborazione tra gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale per la realizzazione e la promozione di idonee campagne informative e di eventi formativi concernenti il diritto al turismo accessibile, anche al fine di individuare, in un'ottica di leale collaborazione, le misure più adeguate per garantire alle persone con disabilità un'effettiva possibilità di scelta nell'offerta turistica che ne assicuri la piena fruizione in modo autonomo.

Art. 13.
(Monitoraggio e relazione alle Camere)

  1. Il Governo, attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità, provvede al monitoraggio della corretta attuazione delle disposizioni della presente legge e trasmette alle Camere, ogni due anni, una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

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ALLEGATO 5

5-02362 Peluffo: Misure a sostegno del distretto calzaturiero di Vigevano e convocazione di un tavolo di crisi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.
  Senz'altro l'intero comparto nazionale del calzaturiero e della moda sta affrontando sfide complesse. Consapevoli di questa situazione, abbiamo dedicato il Tavolo Moda, istituito presso il MIMIT, al confronto con gli attori della filiera, per rilevare le esigenze specifiche espresse dalle imprese e individuare soluzioni utili.
  Il citato Tavolo è articolato in due gruppi di lavoro, uno dedicato agli incentivi e l'altro ai dossier europei e si è di recente riunito ad aprile scorso.
  Durante l'incontro, il comparto Tessile e Moda ha richiesto sostegno per quelle aziende che si trovano in gravi situazioni debitorie. A tal riguardo, sono state rappresentate possibili soluzioni tecniche da percorrere nel perimetro fissato dalla normativa comunitaria e nazionale ed è emersa la necessità di approfondire la dimensione del fenomeno e di effettuare una ricognizione degli strumenti di sostegno.
  Per rispondere alle richieste avanzate dal sistema produttivo, sono state disegnate specifiche misure di sostegno al settore Tessile e Moda, tra cui ricordo l'introduzione del «Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica» e le altre misure introdotte a riguardo con la legge n. 206 del 2023 (legge Made in Italy).
  Inoltre, le imprese del settore possono accedere anche ai finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI. Dall'inizio dell'operatività del Fondo fino a marzo 2024, nell'ambito del settore della Moda, sono state concesse 106.733 garanzie per un importo finanziato pari a 16,2 miliardi e un importo garantito pari a 12,1 miliardi, per un importo finanziato medio di circa 152,2 mila euro.
  Per lo specifico settore conciario, si ricorda che il 31 ottobre scorso è stato emanato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, a valere sul Fondo a sostegno dell'industria conciaria, e che il febbraio 2024 il soggetto gestore ha emanato un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni per ulteriori 14 domande, con complessivi euro 942.981,72 di agevolazioni concesse. A maggio 2024 risultano ammesse alle agevolazioni 106 domande, con complessivi 17.851.274,48 euro di investimenti ammessi e 8.246.311,06 euro di agevolazioni concesse.
  Ricordo infine che per sostenere le imprese nell'affrontare le sfide legate all'innovazione tecnologica e alla produzione green, è stato istituito (articolo 38 del decreto-legge PNRR, n. 19 del 2024) il Piano Transizione 5.0, il quale riconosce un credito di imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
  Infine, per quello che attiene a interventi su singoli distretti produttivi territoriali, la prima iniziativa è del territorio medesimo. Tuttavia, nei casi in cui si tratti di crisi di una o più medio/grandi imprese con effetti sull'indotto o grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale, ricordo che il territorio può fare richiesta di riconoscimento di Area di Crisi Industriale Complessa per accedere al regime di aiuto di cui alla legge n. 181 del 1989.

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ALLEGATO 6

5-02465 Pavanelli: Iniziative di competenza per incrementare le risorse destinate all'acquisto di auto elettriche anche utilizzando risorse destinate all'acquisto di auto endotermiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.
  Come noto, il 20 maggio scorso è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti».
  Per l'Ecobonus 2024 sono state messe a disposizione risorse pari a 950 milioni di euro a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli L per l'anno in corso stanziati dalla legge n. 178 del 2020, per un totale di un miliardo di euro.
  In particolare, nell'elaborazione della rimodulazione del piano incentivi per il 2024 sono state elaborate modifiche al sistema dei bonus per rafforzare il sostegno all'acquisto di auto a più basse emissioni, aumentando il contributo massimo per l'acquisto di un'auto elettrica, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, da 5.000 a 13.750 euro per chi è in possesso di un Isee sotto 30 mila euro.
  In quest'ottica abbiamo ritenuto di dare ampio supporto a quella fascia di veicoli (61-135 grammi/km di anidride carbonica) che, sebbene non elettrici puri, garantiscono un contributo importante alla riduzione delle emissioni, destinando alla loro incentivazione oltre il 40 per cento delle risorse allocate per il 2024.
  La strada della decarbonizzazione va percorsa e sostenuta secondo una visione incentrata sulla neutralità tecnologica. Sulla base di questo principio, l'Europa potrà puntare a diventare leader nella produzione di tecnologie green, partendo dall'idrogeno verde, che avrà un ruolo preminente nel processo verso la riduzione delle emissioni nell'industria dei trasporti.
  A tal fine, diventa fondamentale la costruzione, in corso, della Gigafactory di Cernusco sul Naviglio, alla quale il MIMIT ha riconosciuto un contributo di 63 milioni di euro e che potrà diventare il più grande centro produttivo di elettrolizzatori in Italia, per la produzione di idrogeno.
  In considerazione di quanto esposto, il MIMIT monitorerà gli effetti del sistema incentivante così impostato e ne terrà conto per le rimodulazioni successive e per le valutazioni afferenti alla proposta di incremento delle risorse.
  Il Governo considera infatti prioritario sostenere anche le aziende automotive che intendano produrre in Italia, creando impresa e occupazione.

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ALLEGATO 7

5-02466 Benzoni: Iniziative di competenza volte ad accertare regolarità e trasparenza del procedimento di prenotazione dell'ecobonus 2024 per l'acquisto di autoveicoli non inquinanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.
  A seguito della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024 sulla rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, richiamato dagli Onorevoli interroganti, è stata emanata la circolare direttoriale 27 maggio 2024 contenente informazioni operative finalizzate una corretta applicazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, è stata richiesta la compilazione di apposita modulistica da parte delle persone fisiche e di quelle giuridiche, da caricare sulla piattaforma Ecobonus, gestita da Invitalia.
  Sulle prenotazioni completate nella piattaforma vengono effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, saranno attivate le modalità di revoca.
  Per quello che attiene all'andamento delle prenotazioni, lo stesso è sempre monitorato con attenzione dal MIMIT, anche quando queste non sono soggette a consumo così repentino.
  In base all'analisi effettuata sui dati disponibili alla data del 6 giugno scorso, sono emerse le seguenti evidenze:

   le prenotazioni attive sono 25.219;

   di queste, il 39 per cento è a fronte di auto rottamate, per un valore di bonus pari al 53 per cento del totale prenotato. In particolar modo le rottamazioni fino a euro 3 pesano il 50 per cento in unità, sottolineando il successo dell'iniziativa in materia di sostituzione del parco auto più obsoleto;

   il 61,5 per cento delle prenotazioni è relativo a persone fisiche, per un valore di bonus pari al 71 per cento del totale prenotato, anche qui rappresentando il raggiungimento dell'obiettivo di estendere la platea delle prenotazioni al più ampio numero di utenti possibile;

   nel 38,5 per cento delle prenotazioni delle persone giuridiche, il 90 per cento ha riguardato imprese di autonoleggio. La quota delle imprese di noleggio sul totale ordini della fascia 0-20 è del 35 per cento, in linea con le medie mensili di mercato;

   il 9,5 per cento delle prenotazioni è relativo a persone fisiche a basso ISEE, per un valore di bonus pari al 24,8 per cento del totale prenotato, dato che sottolinea come anche l'obiettivo di inclusività dei ceti meno abbienti sia stato raggiunto.

  Fin dal primo momento sono stati attivati i controlli che sempre vengono effettuati nell'assorbimento delle risorse e non sono emersi scostamenti o anomalie particolari rispetto a quanto rilevato nelle precedenti edizioni dell'Ecobonus. I casi che hanno richiesto ulteriori approfondimenti sono limitati e vengono valutati singolarmente: ove necessario, verrà richiesto ai soggetti coinvolti di fornire tutti gli elementi utili ad acquisire i chiarimenti necessari.

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ALLEGATO 8

5-02467 Squeri: Sulle effettive potenzialità delle miniere urbane nonché sull'attuazione degli indirizzi dell'Unione europea concernenti le materie prime critiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.
  Come noto l'Unione europea ha recentemente adottato il nuovo Regolamento sull'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche e strategiche (Raw Material Act UE Reg. 2024/1252) delineando una strategia integrata tra la ripresa dell'attività estrattiva e l'incremento delle pratiche di economia circolare, al fine di mitigare la dipendenza dai mercati esteri della fornitura di materie prime critiche per l'industria europea.
  In relazione a quanto previsto è in via di definizione uno specifico progetto nell'ambito del PNRR REPowerEU (MISSION M7-26, Investment 10, Sustainabie, circular and secure supply of Criticai Raw Materials) che prevede la mappatura e caratterizzazione di tutti i siti potenzialmente fonti secondarie di materie prime critiche.
  A tal riguardo, l'ISPRA sta già realizzando il database minerario nazionale, impostato secondo i criteri europei e perfettamente compatibile con i database degli altri Stati membri, che prevede la raccolta e la rielaborazione di tutti i dati esistenti.
  A livello nazionale, come ricordato dagli Onorevoli interroganti, stiamo predisponendo, insieme al MASE, un decreto-legge sulle concessioni minerarie per assicurare una catena di approvvigionamento delle materie prime critiche sicura e di rapida attuazione, nonché per promuoverne il riciclo.
  Il citato Decreto, di prossima emanazione, è stato condiviso con le regioni interessate ed è volto a rispondere in modo uniforme alle richieste che provengono dall'Unione europea, al fine di raggiungere gli obiettivi del Regolamento.
  Tra le misure in via di elaborazione, vi sono disposizioni volte a favorire la presentazione dì progetti strategici di riciclo, raffinazione e estrazione di materie prime critiche, prevedendo iter autorizzativi semplificati, nel pieno rispetto degli standard sociali e ambientali (ESG), che tengano in considerazione le esigenze della popolazione locale, prevedendo – ove necessario – le dovute misure di coinvolgimento e compensative.
  Inoltre, stiamo lavorando per istituire un sistema di monitoraggio delle catene di valore strategiche, attentamente progettato per soddisfare le esigenze del sistema produttivo nazionale.
  Al fine di sostenere il recupero dei materiali contenuti nelle cosiddette «miniere urbane», tale decreto conterrà anche disposizioni relative al recupero delle materie prime nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e nelle batterie esauste, per limitare le criticità dell'approvvigionamento e ridurre i rischi ambientali dovuti alla loro dispersione.
  Infine, sul piano internazionale, continueremo a collaborare con i Paesi like-minded per la costituzione di catene di approvvigionamento sicure di materie prime critiche e strategiche per le nostre imprese.