CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 giugno 2024
320.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 40

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
C. 433 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda preliminarmente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora e che un precedente testo del medesimo provvedimento era già stato esaminato dalla Commissione Bilancio, che ne aveva avviato l'esame nella seduta del 13 settembre 2023 richiedendo al Governo la trasmissione di una relazione tecnica. Evidenzia che, a seguito di tale richiesta, la rappresentante del Governo aveva depositato presso la Commissione una nota predisposta dal Ministero della salute, contenente alcuni elementi di valutazione rispetto ai profili tecnici e finanziari della proposta, e una nota sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato, nella quale si evidenziava che, sulla base di quanto rappresentatoPag. 41 dal Ministero della salute, non era possibile formulare valutazioni attendibili dei maggiori costi recati dal provvedimento in esame.
  Ricorda, altresì, che il presidente della Commissione Bilancio, concorde la Commissione, aveva dunque fatto presente che avrebbe trasmesso al presidente della Commissione Affari sociali una nota per informarlo delle criticità evidenziate nella documentazione depositata dal Governo.
  Fa presente, quindi, che, successivamente, la Commissione Affari sociali ha approvato due proposte emendative del relatore, volte a superare le criticità di ordine finanziario del provvedimento in precedenza riscontrate.
  Venendo al contenuto del provvedimento in esame rileva preliminarmente che l'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il finanziamento di un programma sperimentale per consentire alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, di iscriversi negli elenchi degli assistiti delle ASL territoriali di riferimento allo scopo di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei i livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia. La ripartizione del fondo tra le città metropolitane, sulla base della popolazione residente, è demandata a un decreto del Ministro della salute.
  Ciò posto, rileva che le norme stabiliscono un limite di spesa in una materia che, afferendo a diritti soggettivi, non appare suscettibile, in linea generale, di essere delimitata nell'ambito di un tetto di spesa. Nello specifico, tuttavia, trattandosi di un programma sperimentale, che per sua natura dovrebbe riguardare un periodo di tempo limitato ed essere soggetto a specifiche condizioni, fa presente che il rispetto del limite di spesa potrebbe essere assicurato attraverso la definizione ex ante di una procedura, al momento non prevista dal testo del provvedimento, che disciplini, eventualmente anche in via amministrativa, l'accesso alla sperimentazione dei soggetti potenzialmente coinvolti in coerenza con la spesa autorizzata, nonché le procedure di monitoraggio della spesa.
  In questo quadro, ritiene che si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di definire tale procedura attraverso il decreto del Ministro della salute di cui al secondo periodo dell'articolo 1, prevedendone l'adozione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto dovrebbe provvedere non solo alla ripartizione del fondo tra le città metropolitane sulla base della popolazione residente, ma anche a definire le modalità e gli eventuali limiti all'accesso al programma sperimentale in ciascuna città metropolitana, in coerenza con le risorse ad esse assegnate, nonché le procedure di monitoraggio della spesa.
  Infine, rileva l'esigenza di prevedere che lo schema del medesimo decreto, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso per il relativo parere alle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, in modo da consentire una verifica in sede parlamentare del rispetto del limite di spesa introdotto dalla disposizione in esame.
  Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal precedente articolo 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti entro la giornata di martedì 18 giugno 2024, precisando come sia attualmente in corso l'istruttoria sulle questioni poste dalla relatrice.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che un eventuale rinvio del seguito dell'esame alla seduta di martedìPag. 42 18 giugno non determinerebbe problemi ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea, che, con ogni probabilità, dovrebbe riprendere nel corso della prossima settimana.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.
C. 1718 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, già approvato con modifiche dal Senato, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.
  Rileva che il testo iniziale del provvedimento era corredato di relazione tecnica e che è stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riferita al testo approvato dal Senato.
  Con riferimento all'articolo 1, rileva che le norme abrogano l'articolo 323 del codice penale che prevede il delitto di abuso d'ufficio e modificano l'articolo 346-bis del codice penale, concernente il reato di traffico di influenze illecite, al fine di restringerne l'ambito di applicazione alle condotte particolarmente gravi. Atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme apportano modifiche al codice di procedura penale che, tra l'altro, introducono nell'ordinamento l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari e prevedono che la decisione circa l'applicazione degli istituti in materia di misure cautelari sia adottata dal giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale. Con riferimento a tali disposizioni, cui non sono ascritti effetti finanziari, segnala che la relazione tecnica ha affermato che tali attività non comportano oneri in quanto esse rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria e sono assicurate dal personale di magistratura e di cancelleria senza comportare fabbisogni aggiuntivi in termini di dotazioni di personale e di risorse strumentali. Fa presente, inoltre, come il Governo, nella nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato, abbia evidenziato che, per quanto attiene al fabbisogno di personale di giudici assegnati alle Sezioni GIP/GUP, la programmazione assunzionale straordinaria di personale di magistratura in atto consente di fronteggiare adeguatamente le ricadute organizzative connesse alle modifiche procedurali apportate dalle norme in esame. In proposito, al fine di poter verificare la citata assunzione di neutralità finanziaria, sottolinea peraltro la necessità di acquisire elementi di tipo quantitativo volti a porre a confronto i maggiori fabbisogni di risorse umane e finanziarie derivanti dai carichi di lavoro aggiuntivi stimati sulla base delle norme ora introdotte, con le risorse umane e finanziarie che saranno acquisite dal Ministero della giustizia per effetto dei nuovi reclutamenti già programmati. Osserva come tali informazioni risultino, infatti, necessarie anche al fine di escludere che le disposizioni in esame possano pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di giustizia, volti a conseguire una significativa riduzione dell'arretrato e della durata dei processi.
  In merito alle disposizioni, cui non sono ascritti effetti finanziari, di cui al comma 1-novies dell'articolo 291 del codice di procedura penale, introdotte durante l'esame al Senato alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, che prevedono l'obbligo di documentare integralmente l'interrogatorio preventivo, mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, evidenzia come la relazionePag. 43 tecnica di passaggio affermi, da un lato, che esse sono in linea con le norme del decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della riforma del processo penale e, dall'altro, che esse non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto le attività previste sono già garantite ed espletate per l'imputato in sede di udienza e le stesse rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria. Al riguardo, osserva come appaia necessario acquisire elementi informativi volti a garantire che i nuovi adempimenti, riferiti a registrazione, archiviazione e conservazione di informazioni, possano essere fronteggiati a invarianza di risorse. Con riferimento alle restanti disposizioni, invece, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma, introdotta dal Senato, stabilisce che la segretezza delle informazioni contenute nell'archivio delle intercettazioni deve concernere comunque i dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti. Fa presente che, come evidenziato dalla relazione tecnica di passaggio, la norma è diretta a tutelare, nell'ambito dell'archivio delle intercettazioni istituito presso la Procura della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, solo i dati sensibili di soggetti diversi dalle parti contenuti nei verbali e nelle registrazioni afferenti alle intercettazioni escludendo che l'indicazione delle persone non coinvolte nei fatti sia lesiva della privacy e della dignità delle medesime, in modo da escludere dubbi interpretativi ai fini della conservazione e archiviazione del contenuto dei mezzi probatori. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare, atteso il carattere procedurale della disposizione.
  Per quanto concerne l'articolo 4, evidenzia che la norma reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario prevedendo, in particolare, la novella dell'articolo 7-bis, in materia di tabelle infradistrettuali, e dell'articolo 7-ter, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, al fine di tener conto dell'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari introdotta dall'articolo 2. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria riferite dalla relazione tecnica e confermate dal Governo nel corso dell'esame al Senato.
  Con riferimento agli articoli 5 e 8, evidenzia preliminarmente che l'articolo 5 autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel 2024 procedure concorsuali per il reclutamento, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e a decorrere dal 1° luglio 2025, di 250 unità di magistrati ordinari. Rileva che a tal fine è autorizzata una spesa, riferita, come precisato dalla relazione tecnica, sia agli oneri retributivi sia a quelli di funzionamento. Fa presente che per la gestione delle suddette procedure concorsuali è autorizzata, inoltre, la spesa di euro 1.291.000 per il 2024. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati, dei parametri e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, come integrati nel corso dell'esame al Senato, che consentono di verificare e confermare gli importi delle suddette autorizzazioni di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 8 individua i mezzi di copertura tramite cui provvedere agli oneri recati dalle disposizioni dell'articolo 5, che dispongono l'incremento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria. Evidenzia che ai predetti oneri si fa fronte tramite le seguenti modalità: quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della giustizia; quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 ed euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Pag. 44Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito rileva, in via generale, la congruenza tra gli oneri indicati nell'alinea del medesimo comma 1 e la sommatoria dei mezzi di copertura indicati nelle successive lettere a) e b).
  Con riferimento alla prima modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.
  In merito alla seconda modalità di copertura, fa presente che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 reca uno stanziamento iniziale di bilancio per il triennio considerato pari ad euro 88.659.781 per l'anno 2024, ad euro 106.371.658 per l'anno 2025 e ad euro 268.515.522 per l'anno 2026. In proposito, ritiene necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse per le annualità oggetto di riduzione da parte della disposizione in esame, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che detta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Rilevato che il comma 2 dell'articolo 8 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, fa presente che i commi 3 e 4 prevedono una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni sulla formulazione della suddetta clausola.
  Con riferimento all'articolo 6, evidenzia preliminarmente che la norma in esame contiene una disposizione di interpretazione autentica concernente il limite massimo di età di 65 anni previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera c), della legge n. 287 del 1951 per i giudici popolari delle Corti d'assise, precisando che tale requisito debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, stante la natura ordinamentale della disposizione, sottolineata dalla relazione tecnica, e considerato che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale intervento è finalizzato ad evitare che siano ritenute nulle, per difetto di capacità del giudice, le sentenze pronunciate da Corti d'assise, nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del relativo processo, un giudice popolare abbia superato i 65 anni.
  Per quanto concerne l'articolo 7, evidenzia che la norma in esame interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari di natura penale nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore del personale militare. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma riferite dalla relazione tecnica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita formalmente agli atti, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), già trasmessa agli uffici della Commissione.
  Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, assicura anzitutto che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), relative all'introduzione, nel codice di procedura penale, dell'obbligo di documentazione integrale dell'interrogatorio preventivo attraverso la riproduzione audiovisiva o fonografica, si potrà provvedere mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli 7503 e 2301 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, destinate, rispettivamente, alle spese per lo sviluppo e a quelle per la gestione e il funzionamento del sistema informativo del medesimo dicastero.
  Afferma, altresì, che agli adempimenti istituzionali derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), l) e Pag. 45m), che attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza circa la decisione nelle ipotesi di aggravamento della misura cautelare, nonché di applicazione delle misure di sicurezza detentive e della custodia cautelare in carcere, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, grazie alla prevista immissione in ruolo di un numero significativo di unità di personale di magistratura e di personale amministrativo, nonché all'adozione di provvedimenti organizzativi finalizzati all'incremento dell'efficienza nella gestione e nella trattazione dei procedimenti cautelari, senza pregiudicare gli obiettivi di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi previsti dal PNRR. In particolare, al fabbisogno del personale di magistratura si farà fronte attraverso le future immissioni in ruolo previste nell'ambito della programmazione assunzionale straordinaria del medesimo personale posta in essere dal Ministero della giustizia, che comprende lo svolgimento di quattro procedure concorsuali, tre delle quali già in corso di espletamento, per un totale complessivo di 1.700 posti disponibili. Per quanto concerne, invece, il personale amministrativo, da un lato, con avviso in data 31 maggio 2024, è stata disposta l'assunzione di 797 unità mediante lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso unico RIPAM per la copertura di 2.293 unità di personale e, dall'altro, è in corso di svolgimento il concorso per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, con successiva possibilità di stabilizzazione del medesimo contingente nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente alla data del 1° luglio 2026.
  Chiarisce, infine, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, oggetto di riduzione, per le annualità dal 2025 al 2034, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, per finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, reca le occorrenti disponibilità per ciascuno dei predetti esercizi finanziari e la prevista riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente, per le medesime annualità, a valere sulle risorse del Fondo stesso.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1718, approvato dal Senato della Repubblica, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), relative all'introduzione, nel codice di procedura penale, dell'obbligo di documentazione integrale dell'interrogatorio preventivo attraverso la riproduzione audiovisiva o fonografica, si potrà provvedere mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli 7503 e 2301 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, destinate, rispettivamente, alle spese per lo sviluppo e a quelle per la gestione e il funzionamento del sistema informativo del medesimo dicastero;

    agli adempimenti istituzionali derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), l) e m), che attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza circa la decisione nelle ipotesi di aggravamento della misura cautelare, nonché di applicazione delle misure di sicurezza detentive e della custodia cautelare in carcere, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazionePag. 46 vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, grazie alla prevista immissione in ruolo di un numero significativo di unità di personale di magistratura e amministrativo, nonché all'adozione di provvedimenti organizzativi finalizzati all'incremento dell'efficienza nella gestione e nella trattazione dei procedimenti cautelari, senza pregiudicare gli obiettivi di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi previsti dal PNRR;

    in particolare, al fabbisogno del personale di magistratura si farà fronte attraverso le future immissioni in ruolo previste nell'ambito della programmazione assunzionale straordinaria del medesimo personale posta in essere dal Ministero della giustizia, che comprende lo svolgimento di quattro procedure concorsuali, tre delle quali già in corso di espletamento, per un totale complessivo di 1.700 posti disponibili;

    per quanto concerne, invece, il personale amministrativo, da un lato, con avviso in data 31 maggio 2024, è stata disposta l'assunzione di 797 unità mediante lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso unico RIPAM per la copertura di 2.293 unità di personale e, dall'altro, è in corso di svolgimento il concorso per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, con successiva possibilità di stabilizzazione del medesimo contingente nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente alla data del 1° luglio 2026;

    il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, oggetto di riduzione, per le annualità dal 2025 al 2034, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, per finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, reca le occorrenti disponibilità per ciascuno dei predetti esercizi finanziari e la prevista riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente, per le medesime annualità, a valere sulle risorse del Fondo stesso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede che siano forniti ulteriori chiarimenti in merito agli effetti finanziari dell'articolo 2 del provvedimento, ritenendo insufficiente la risposta fornita in proposito dal Governo. Sottolinea, al riguardo, come a fronte dell'attribuzione di nuovi compiti alla magistratura ordinaria, previsti dalla citata disposizione, si affermi che agli stessi si provvederà con le assunzioni già previste a legislazione vigente. Evidenzia, peraltro, come tali assunzioni fossero state disposte per l'attuazione degli obiettivi del PNRR in materia di giustizia. Teme, pertanto, che l'attuazione del presente provvedimento possa comportare una distrazione di risorse dalla loro finalità originaria, compromettendo, in tal modo, i predetti obiettivi del PNRR.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia come l'articolo 8, comma 1, lettera b), preveda l'utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 per finalità di copertura, per un periodo peraltro molto lungo, dal 2025 al 2034. In proposito, contesta la destinazione a spesa ordinaria di un Fondo destinato, per sua stessa denominazione, ad esigenze indifferibili. Chiede, quindi, per quale motivo non sia utilizzata una modalità di copertura più adeguata alle finalità del provvedimento.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), condividendo quanto già evidenziato dai colleghi, sottolinea come le assunzioni cui si fa riferimento nel provvedimento siano riferite esclusivamente alla magistratura ordinaria, mentre i nuovi adempimenti derivanti dal medesimo provvedimento riguarderanno anche il personale amministrativo degli uffici giudiziari.Pag. 47 Chiede, pertanto, come si possa far fronte ai nuovi adempimenti, da parte del citato personale amministrativo, con le risorse già previste a legislazione vigente. In proposito, sottolinea come più volte la Commissione si sia espressa in senso contrario, richiamando l'esigenza di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, con riferimento a proposte emendative di contenuto analogo motivando tale contrarietà con l'impossibilità di procedere a risorse invariate ai compiti ivi previsti, a suo avviso ben più contenuti di quelli prospettati dal provvedimento in esame. Propone, quindi, di prevedere uno stanziamento di risorse aggiuntivo, proprio per far fronte ai nuovi compiti attributi al personale amministrativo.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, richiama i chiarimenti forniti dal Governo, in particolare laddove si fa riferimento all'assunzione di personale di magistratura e di personale amministrativo. In particolare, con riferimento all'attività della polizia giudiziaria, sottolinea come questa consista in un'attività di documentazione che peraltro gli uffici giudiziari già svolgono a legislazione vigente. Per quanto attiene ai soggetti che collaborano con il personale di magistratura, evidenzia, inoltre, come sia stata disposta l'assunzione di 797 unità mediante lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso unico RIPAM per la copertura di 2.293 unità di personale e come sia in corso di svolgimento, altresì, il concorso per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, con successiva possibilità di stabilizzazione del medesimo contingente nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente alla data del 1° luglio 2026. Conclude affermando che l'attuazione del provvedimento non comporterà oneri aggiuntivi né distrazione di risorse dagli obiettivi del PNRR in materia di giustizia.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, a integrazione dei chiarimenti forniti dal relatore, conferma, in primo luogo, che l'intervento normativo in esame non pregiudicherà il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
  Con riferimento all'utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili con finalità di copertura, sottolinea come lo stesso venga abitualmente utilizzato anche per far fronte a spese ordinarie, e conferma, in ogni caso, la possibilità di procedere alla riduzione dello stesso per finalità di copertura del provvedimento in esame senza pregiudicare le complessive finalità del Fondo stesso.
  In merito a quanto evidenziato con riferimento al personale amministrativo, pur precisando che non vi sono, all'interno della relazione tecnica, specifici riferimenti alle procedure concorsuali in corso di svolgimento per l'assunzione di personale amministrativo negli uffici giudiziari, fa presente come i chiarimenti su questo argomento siano stati da lei stessa precedentemente forniti nel corso della seduta odierna, in risposta alle richieste formulate dal relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare il relatore e la sottosegretaria per i chiarimenti forniti, ritiene, tuttavia, che questi non siano coerenti con quanto riportato nelle premesse del parere che la Commissione si accinge a votare, nelle quali si specifica che proprio grazie alla prevista immissione in ruolo di un numero significativo di unità di personale di magistratura e amministrativo si potrà provvedere all'attuazione del provvedimento in esame. In particolare, esprime la preoccupazione che l'utilizzo di personale che dovrebbe contribuire ad assicurare l'attuazione del PNRR rischi di compromettere il raggiungimento dei relativi obiettivi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 48

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che la proposta di legge, reca disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità e che il testo all'esame della Commissione è quello elaborato, in sede referente, dalla Commissione Affari sociali e trasmesso alle Commissioni competenti al fine dell'acquisizione dei rispettivi pareri.
  Con riferimento all'articolo 1, rileva preliminarmente che la norma in esame stabilisce che il presente provvedimento fissa i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute, mediante la tempestiva presa in carico da parte di équipe multidisciplinari, e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità. In tale quadro, la norma definisce l'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, come malattia cronica, progressiva e recidivante. In proposito, pur considerando che la norma si limita prevalentemente a indicare le finalità del presente provvedimento, appare necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che la tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da obesità da parte di équipe multidisciplinari non implichi l'obbligo di svolgere adempimenti non previsti a legislazione vigente, dai quali possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma prefiguri esclusivamente una mera modalità organizzativa attraverso la quale realizzare le finalità del provvedimento. Ritiene necessario, inoltre, che il Governo chiarisca se la definizione dell'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, come malattia cronica, comporti la necessità di dover aggiornare, per effetto del presente provvedimento, l'elenco delle malattie e condizioni croniche e invalidanti per le quali è riconosciuta la possibilità di usufruire di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale in esenzione dal ticket, di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, posto che la disciplina vigente non indica l'obesità tra le malattie comprese nel citato elenco né tanto meno reca una definizione di «patologia di interesse sociale» cui l'obesità sembrerebbe dover essere correlata, ai sensi della norma in esame, per poter essere definita malattia cronica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, rileva preliminarmente che la norma in esame garantisce le prestazioni contenute nei LEA ai soggetti affetti da obesità. Ciò posto, considerato che la copertura delle prestazioni contenute nei LEA rientra nel fabbisogno nazionale standard, vale a dire un livello programmato di spesa che lo Stato è in grado di destinare ogni anno al Servizio sanitario nazionale, dal punto di vista dell'impatto finanziario, fermo restando quanto evidenziato con riferimento all'articolo 1 riguardo alla definizione dell'obesità come malattia cronica, osserva che le disposizioni in esame non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 3, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede l'inserimento dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità e prevede che le regioni e le province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nel rispetto del medesimo Piano nazionale, predispongano ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità al fine di realizzare numerosi obiettivi. Segnala che le iniziative elencate dalla norma coinvolgono diversi soggetti pubblici e privati tra cui istituzioni scolastiche, università, medici di medicina generale e personale del Sistema sanitario nazionale e prevedono adempimenti potenzialmente onerosi, come ad esempio quello di cui alla lettera m) del comma 3 che prevede la garanzia del pieno accesso alle cure e ai trattamenti nutrizionali, farmaceutici e chirurgici.
  In proposito, fermo restando quanto evidenziato con riferimento all'articolo 1 riguardo alla definizione dell'obesità come malattia cronica, considerato che il Piano nazionale della cronicità opera nel limite delle risorse disponibili, ai sensi dell'Accordo tra Stato e Regioni del 15 settembre 2016 che approva il Piano medesimo, al cui rispetto sono tenute le Regioni stesse, e che la presente proposta di legge reca, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria, osservaPag. 49 come sembrerebbe che le diverse iniziative potenzialmente onerose debbano essere comunque ricondotte nei limiti delle risorse disponibili. In questo quadro, evidenzia che dovrebbe tuttavia essere valutata l'opportunità di modificare la formulazione della lettera m) del comma 3, che, facendo riferimento alla garanzia del pieno accesso alle cure e ai trattamenti, non appare pienamente coerente con la previsione dei predetti vincoli finanziari. In merito a tali aspetti, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO) presso il Ministero della salute, che presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata. Ciò posto, considerato che la norma prevede una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale l'OSO opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rileva l'opportunità di acquisire informazioni da parte del Governo, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, in merito alla disponibilità delle strutture, dei mezzi e del personale del Ministero della salute di cui dovrebbe avvalersi l'OSO. In merito ai profili di copertura finanziaria, nel ricordare che, oltre alla clausola di invarianza finanziaria riferita all'Osservatorio in esame, il provvedimento reca anche una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale all'articolo 6, segnala comunque l'opportunità di prevedere l'inserimento di una disposizione che escluda espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del medesimo Osservatorio. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che il Ministro della salute individui, promuova e coordini azioni di sensibilizzazione della popolazione su corretti stili di vita, sia in ambito alimentare che sull'attività fisica, anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali, degli istituti scolastici, delle farmacie, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle reti socio-sanitarie di prossimità. Al riguardo, considerato che le azioni promosse e coordinate dal Ministero della salute ai sensi della norma in esame appaiono sostanzialmente ricollegabili agli interventi di cui all'articolo 3, ossia agli interventi da realizzare nel rispetto del Piano nazionale della cronicità e quindi delle risorse ad esso afferenti, segnala che dovrebbe essere valutata l'opportunità, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, di precisare che le azioni medesime sono individuate promosse e coordinate dal Ministero della salute nell'ambito del predetto Piano nazionale, fornendo comunque elementi a dimostrazione dell'effettiva possibilità di provvedere agli adempimenti nel rispetto della generale clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 6.
  Per quanto concerne, infine, l'articolo 6, fa presente che detta disposizione reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente proposta di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, per quanto concerne la formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. Pag. 50– Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.
Atto n. 155.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 maggio 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 28 maggio 2024, assicura che le ulteriori attività di valutazione e di controllo previste dalle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere g) e h), del provvedimento in esame non determineranno un apprezzabile aggravio delle attività da svolgere e potranno essere eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le predette attività di valutazione e controllo potranno essere effettuate in gran parte in modo contestuale a quelle già espletate dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (Atto n. 155);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le ulteriori attività di valutazione e di controllo previste dalle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere g) e h), del provvedimento in esame non determineranno un apprezzabile aggravio delle attività da svolgere e potranno essere eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le predette attività di valutazione e controllo potranno essere effettuate in gran parte in modo contestuale a quelle già espletate dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 giugno 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.